Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Atti delle istituzioni ° Notificazione ° Nozione ° Irregolarità ° Effetti ° Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza ° Firma di un membro della Commissione ° Insussistenza dell' obbligo
2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione con cui la Commissione accerta un' infrazione ° Rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ° Portata
(Trattato CEE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 3, 4 e 7, n. 1)
3. Concorrenza ° Intese ° Sistema di distribuzione selettiva ° Ammissibilità ° Condizioni ° Mancanza di un divieto di rivendita all' interno della rete
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Nozione ° Natura contrattuale di un divieto di riesportazione accettato tacitamente dai distributori di un fabbricante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Prova dell' infrazione e della sua durata a carico della Commissione
6. Concorrenza ° Intese ° Accordi di esclusiva ° Esenzione per categorie ° Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto di esportazione ° Esistenza di una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele ° Esclusione dall' esenzione
7. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Apposizione di segni distintivi allo scopo di consentire l' identificazione dei prodotti oggetto di importazioni parallele ° Procedimento che abbia anche consentito il conseguimento di vantaggi concorrenziali leciti ° Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Infrazione non manifesta in assenza di precedenti nella prassi decisionale della Commissione ° Gravità dell' infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
9. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Comportamento dell' impresa nel corso del procedimento amministrativo ° Mancanza di diligenza della Commissione nella conduzione del procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Durata dell' infrazione ° Durata inferiore a quella tenuta presente dalla Commissione ° Riduzione dell' ammenda da parte del giudice comunitario ° Modalità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
11. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Cifra d' affari presa in considerazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
12. Concorrenza ° Ammende ° Valutazione in funzione del comportamento individuale dell' impresa ° Mancanza di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico ° Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima
1. Una decisione è debitamente notificata qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato posto in grado di prenderne conoscenza. Eventuali irregolarità concernenti le modalità di notificazione non inficiano la legittimità o la regolarità dell' atto notificato. Qualora si tratti della notificazione a un' impresa di una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza, nessuna disposizione impone che la copia notificata sia firmata dal membro competente della Commissione.
2. Non sussiste violazione del principio del contraddittorio e delle prerogative della difesa di cui all' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e agli artt. 3 e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63, tutte le volte in cui una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza, indirizzata dalla Commissione a un' impresa, non abbia tenuto in considerazione a suo carico elementi di prova diversi da quelli sui quali l' interessata avesse avuto la possibilità di manifestare il proprio punto di vista, in conformità dell' art. 4 del regolamento n. 99/63. Peraltro, benché debba precisare gli elementi di prova che fondano il convincimento della Commissione, una decisione del genere non deve elencare in modo completo tutti gli elementi di prova disponibili, potendo farvi riferimento nel loro insieme.
3. Quando un produttore decide di organizzare la distribuzione dei suoi prodotti mediante l' intermediazione di una rete di distributori autorizzati, i quali godono di una garanzia di distribuzione esclusiva o selettiva, la liceità di un tale sistema di distribuzione rispetto alle norme comunitarie in materia di concorrenza è subordinata in particolare alla condizione che non venga imposto ai rivenditori autorizzati nessun divieto, di fatto o di diritto, concernente la rivendita dei prodotti oggetto dei contratti all' interno della rete di distribuzione. Infatti clausole del genere, aventi l' effetto di porre barriere fra i mercati nazionali e, in tal modo, di ostacolare l' obiettivo della realizzazione di un mercato comune, sono per loro stessa natura contrarie alle norme di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.
4. La circostanza che il divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, caratterizzante un sistema di distribuzione selettiva attuato da un fabbricante, non costituisca oggetto di stipulazione scritta non consente di ritenere che un divieto del genere vada ascritto a un comportamento meramente unilaterale del suddetto fabbricante, la qual cosa gli consentirebbe di sfuggire all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, allorché elementi inconfutabili rivelano che detto divieto rientra negli accordi disciplinanti i rapporti tra il fabbricante e i suoi distributori. Una clausola contrattuale contraria al suddetto articolo, infatti, può anche non essere necessariamente redatta per iscritto, bensì rientrare tacitamente nei rapporti contrattuali tra un' impresa e le sue controparti commerciali.
Il fatto che una clausola contrattuale del genere non sia stata effettivamente attuata dalle parti non è tale da far venir meno l' infrazione rappresentata dalla sua stipulazione.
5. L' esigenza della certezza del diritto, di cui devono godere gli operatori economici, implica che, quando sorge una controversia in merito all' esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, la Commissione, la quale ha l' onere di provare le infrazioni da essa accertate, adduca elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l' esistenza dei fatti costitutivi dell' infrazione. Trattandosi dell' asserita durata dell' infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un' infrazione, la Commissione deduca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.
6. Le norme di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato non possono comunque essere dichiarate inapplicabili a un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per sé stesso, non contenga nessun divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, quando le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato.
7. Deve ritenersi sanzionato dall' art. 85, n. 1, del Trattato il fatto che un fabbricante e i suoi distributori, al fine di ostacolare le importazioni parallele, si dotino di un sistema che faccia ricorso all' apposizione di segni distintivi sui prodotti per consentire di identificare con certezza i prodotti oggetto di importazioni di tal tipo.
Una pratica concordata del genere costituisce infrazione anche nel caso in cui, da un lato, essa si sia rivelata priva di effetti sul mercato e, dall' altro, l' identificazione dei prodotti abbia consentito parimenti di conseguire vantaggi concorrenziali leciti.
8. Benché sia esatto che, al fine di determinare l' importo dell' ammenda da infliggere ad un' impresa oggetto di indagine per pratiche anticoncorrenziali, la Commissione o il giudice comunitario possono tener conto in talune circostanze del fatto che, alla data dei fatti controversi, la pratica o le pratiche incriminate non erano state individuate con chiarezza come anticoncorrenziali nella prassi decisionale della Commissione, un' impresa non può seriamente asserire che tale ipotesi ricorra nel caso di un divieto generale di riesportare i prodotti oggetto dei contratti, imposto a una rete di distribuzione esclusiva unitamente ad altre pratiche coercitive miranti ad ottenere il rispetto di detto divieto, a tal punto è pacifico che pratiche del genere, aventi lo scopo o l' effetto di ostacolare l' obiettivo stesso della realizzazione del mercato unico voluto dal Trattato, ponendo barriere tra i vari mercati nazionali, sono per loro natura contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato.
Occorre precisare al riguardo, da un lato, che una tale politica di erezione di barriere fra i mercati nazionali presuppone necessariamente l' esistenza di una politica tariffaria differenziata, secondo i diversi mercati nazionali interessati, e, d' altra parte, che l' impresa non può avvalersi dinanzi al giudice comunitario di un' asserita modifica di taluni metodi, quali il riacquisto di alcuni prodotti oggetto dei contratti, utilizzati al fine di ottenere il rispetto del divieto di importazioni parallele. Occorre al contrario tenere in considerazione, nella valutazione dell' importo dell' ammenda da infliggere all' impresa, la circostanza che quest' ultima, lungi dall' essersi limitata a imporre alle sue controparti il rispetto di un divieto anticoncorrenziale, ha fatto ricorso a mezzi coercitivi molteplici e differenziati al fine di ottenere dai suoi distributori e rivenditori il rispetto di un divieto del quale essa non ignorava il carattere anticoncorrenziale.
9. La cessazione di un' infrazione durante il procedimento amministrativo può costituire circostanza attenuante da prendere in considerazione in sede di determinazione dell' ammenda inflitta a un' impresa. Ma occorre inoltre che l' impresa interessata, una volta informata da parte della Commissione che il suo comportamento contrasta con le norme comunitarie in materia di concorrenza, adotti senza ritardo le misure necessarie per uniformarsi alle suddette norme.
In determinate circostanze, ai fini della suddetta determinazione, si può anche tenere in considerazione la durata eccessiva che abbia potuto caratterizzare il procedimento amministrativo a conclusione del quale è stata inflitta l' ammenda, a causa del comportamento non diligente della Commissione.
10. La durata dell' infrazione costituisce, ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l' importo della sanzione pecuniaria da infliggere alle imprese che hanno commesso infrazioni alle norme in materia di concorrenza. Una volta che il giudice comunitario giunga alla conclusione che detta durata sia stata più breve di quella indicata nella decisione della Commissione con la quale si è accertata l' infrazione, occorre che detto giudice compia, nell' ambito dei suoi poteri giurisdizionali di riforma dell' atto impugnato, la riforma della decisione e la riduzione dell' importo dell' ammenda inflitta. Tuttavia la diminuzione dell' ammenda non dev' essere necessariamente proporzionale alla riduzione della durata dell' infrazione cui si è proceduto, in considerazione della gravità e del carattere cumulativo delle infrazioni constatate dalla Commissione per il periodo della loro effettiva durata.
11. Il volume d' affari cui fa richiamo l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che pone criteri allo scopo di determinare l' importo delle ammende amministrative da infliggere alle imprese che abbiano commesso violazioni alle norme in materia di concorrenza, è il volume d' affari totale dell' impresa.
12. Posto che abbia violato, con il suo comportamento, l' art. 85, n. 1, del Trattato, un' impresa non può sfuggire a una sanzione per il fatto che un altro operatore economico non sia stato assoggettato ad ammenda, quando il giudice comunitario non venga nemmeno investito della questione concernente quest' ultimo.
Parti
Nella causa T-43/92,
Dunlop Slazenger International Ltd, società di diritto britannico, con sede in Leatherhead (Regno Unito), con l' avvocato Nicholas Green, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, su incarico dei signori John Boyce e Richard Brent, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Jean Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Scott Crosby, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 1992, 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.290 ° Newitt/Dunlop Slazenger International e altri; GU L 131, pag. 32),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I fatti all' origine del ricorso
1 Questa causa verte su un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 1992, 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.290 ° Newitt/Dunlop Slazenger International e altri, GU L 131, pag. 32; in prosieguo: la "Decisione"), con la quale quest' ultima, da un lato, ha accertato che la Dunlop Slazenger Internationl Ltd (in prosieguo: la "DSI") ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato, imponendo nelle relazioni commerciali con i propri clienti un divieto generale di esportazione dei suoi prodotti e attuando, in concertazione con taluni suoi distributori esclusivi, alcune misure al fine di far rispettare detto divieto generale di esportazione e, dall' altro, ha inflitto alla DSI un' ammenda pari a 5 milioni di ECU. Il ricorso è inoltre diretto all' annullamento di detta ammenda o, in subordine, alla sua riduzione.
La denuncia
2 La DSI, società di diritto britannico, registrata sino al novembre 1984 con la ragione sociale "International Sports Company Limited", e successivamente con quella di "Dunlop Slazengers Limited", e riacquistata nel marzo 1985 dal gruppo BTR plc (in prosieguo: il "BTR") nell' ambito dell' acquisizione del controllo della Dunlop Holding plc da parte di detto gruppo, cura nell' ambito del BTR la produzione e la distribuzione di articoli sportivi su scala mondiale.
3 In data 18 marzo 1987, la Newitt & Co. Ltd (in prosieguo: la "Newitt"), società di diritto britannico, che vende articoli sportivi all' ingrosso e al dettaglio, presentava alla Commissione una denuncia contro la DSI, per violazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CEE.
4 Nella sua denuncia la Newitt spiegava che essa acquistava presso la DSI, nel Regno Unito, un' ampia gamma di articoli sportivi, soprattutto palle da tennis e da squash, che essa poi poneva in commercio sul medesimo mercato o esportava, per la maggior parte verso gli altri Stati della Comunità, in particolare verso i Paesi Bassi. Essa accusava la DSI di ostacolare con varie misure, soprattutto in materia di prezzi, le esportazioni destinate ad altri Stati della Comunità, nei quali la DSI disponeva di distributori esclusivi, cui essa intendeva garantire in tal modo una protezione territoriale assoluta. Secondo la denunciante, i provvedimenti incriminati avevano l' effetto di consentire alla DSI di realizzare una spartizione del mercato comunitario e di esercitare un controllo sui prezzi. Inoltre, anche a causa della posizione dominante della DSI sul mercato delle palle da tennis e da squash, la Newitt riteneva che la DSI violasse pure l' art. 86 del Trattato.
La procedura amministrativa dinanzi alla Commissione
5 In data 23 giugno 1987 la Commissione notificava la succitata denuncia alla DSI, la quale, con lettera del 12 agosto 1987, invitava i suoi distributori esclusivi a non rispondere ad eventuali domande della Commissione senza consultarla preventivamente. Successivamente, con lettera del 20 ottobre 1987, la Commissione indirizzava alla DSI un' intimazione in merito alla gravità delle infrazioni che le venivano contestate, invitandola a porvi fine nel caso in cui essa si fosse realmente resa responsabile dei comportamenti anticoncorrenziali dei quali era accusata.
6 Nei giorni 3 e 4 novembre 1988, la Commissione effettuava un accertamento nelle sedi della All Weather Sports BV, distributore esclusivo della DSI nel Benelux per la marca Dunlop (in prosieguo: la "AWS"), nonché della Pinguin Sports BV (in prosieguo: la "Pinguin"), distributore esclusivo della DSI nei Paesi Bassi per la marca Slazenger.
7 In data 7 maggio 1990 la Commissione decideva di avviare un procedimento diretto all' accertamento dell' infrazione e, il 29 maggio 1990, indirizzava una comunicazione degli addebiti alla DSI, alla AWS e alla Pinguin.
8 La DSI e la AWS, rispettivamente il 16 luglio e il 31 luglio 1990, presentavano alla Commissione le loro osservazioni scritte in merito alla comunicazione degli addebiti e, durante l' audizione svoltasi il 5 ottobre 1990, presentavano le loro osservazioni orali. La Pinguin non rispondeva alla comunicazione degli addebiti.
9 Nelle sue risposte e nelle sue osservazioni la DSI ammetteva di aver adottato alcune misure fra quelle che la Commissione le aveva contestato e manifestava il suo rammarico al riguardo, mentre la AWS, pur riconoscendo vera la maggior parte dei fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti, contestava che essi, salvo qualche eccezione, potessero costituire infrazioni all' art. 85 del Trattato.
10 In data 12 dicembre 1990, a titolo di misure adottate per conformarsi alle norme in materia di concorrenza, la DSI notificava alla Commissione il testo delle nuove istruzioni da essa indirizzate al suo personale e, il 22 gennaio 1991, il testo del nuovo contratto tipo disciplinante i suoi rapporti con i suoi distributori.
La Decisione
11 In data 18 marzo 1992 la Commissione adottava la Decisione, nella quale constatava che gli accordi di distribuzione esclusiva della DSI contenevano una clausola non scritta in base alla quale quest' ultima si impegnava a garantire ai propri distributori esclusivi una protezione territoriale assoluta e che, a tal fine, nei contratti di vendita stipulati dalla DSI con i rivenditori e i distributori esisteva una clausola di vendita, anch' essa non scritta, che imponeva a questi ultimi un divieto generale di esportazione dei loro prodotti verso i rispettivi territori di ciascun suo distributore esclusivo all' interno della Comunità.
12 In sede di decisione la Commissione accertava inoltre che la DSI, in concertazione con la AWS e la Pinguin, aveva adottato, per lo stesso scopo mirante all' eliminazione delle esportazioni parallele, una serie di misure riguardanti le palle da tennis e da squash, nonché le racchette da tennis e gli articoli da golf. Tali misure sarebbero consistite, in primo luogo, in rifiuti di forniture di suoi prodotti opposti direttamente all' impresa denunciante, la Newitt, o indirettamente, tramite la sua filiale negli Stati Uniti, nell' ottobre 1986, nel giugno 1987 e nel 1988; in secondo luogo, in misure adottate in materia di prezzi nei confronti della Newitt e di altri commercianti aventi sede nel Regno Unito, al fine di renderli non competitivi all' esportazione verso i mercati degli altri Stati membri; in terzo luogo, in riacquisti di suoi prodotti esportati parallelamente; in quarto luogo, nella marcatura dei suoi prodotti al fine di identificare l' origine delle importazioni parallele per eliminarle; e, infine, nell' apposizione su taluni suoi prodotti, a vantaggio unicamente della sua rete di distribuzione esclusiva, della sigla della federazione nazionale di tennis dei Paesi Bassi.
13 Secondo la Decisione (punto 70), le infrazioni commesse dalla DSI risalgono al 1977 e sono cessate solo nel 1990, ad eccezione delle misure in materia di prezzi. Per il suo oggetto e per il suo carattere generale, il divieto di esportazione avrebbe danneggiato in modo particolarmente rilevante gli scambi tra Stati membri, in considerazione dell' importanza della DSI sul mercato dei prodotti sportivi, dato che essa occupava, nel 1989, il 39% del mercato delle palle da tennis "First Grade" (di prima qualità) e, in media, il 63% del mercato delle palle da squash, nonché una posizione rafforzata sul mercato delle racchette da tennis e degli articoli da golf. Per quanto concerne le altre misure adottate dalla DSI, miranti anch' esse ad ostacolare gli scambi tra Stati membri, esse avrebbero consentito in vari casi di sopprimere le importazioni o di annullare i loro effetti sui prezzi, portando alla virtuale eliminazione di tutte le esportazioni effettuate dalla Newitt verso gli altri Stati membri nonché, probabilmente, all' eliminazione delle esportazioni parallele effettuate da altri commercianti aventi sede nel Regno Unito.
14 Secondo la Decisione, gli accordi di distribuzione esclusiva della DSI non potevano rientrare nel campo di applicazione delle norme di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1983/83"), per il fatto che essi imponevano alle parti obblighi restrittivi della concorrenza che andavano oltre le limitazioni ammissibili a norma dell' art. 2 del regolamento medesimo, in quanto, principalmente, essi erano corredati di una clausola tacita di protezione territoriale assoluta e inoltre venivano applicati unitamente a pratiche concordate che ricadevano sotto il disposto dell' art. 3, lett. d), di detto regolamento. Peraltro, tali accordi non erano stati notificati alla Commissione, di modo che non potevano beneficiare di un' esenzione individuale la quale, comunque, non avrebbe potuto esser loro concessa.
15 Infine, sempre secondo la Decisione, oltre alla gravità delle infrazioni e all' importanza della loro durata, occorreva tener conto del comportamento della DSI successivo alla comunicazione degli addebiti in quanto, da un lato, in data 12 agosto 1987 essa aveva inviato una lettera ai suoi distributori esclusivi chiedendo loro di non rispondere a eventuali domande della Commissione senza averla preventivamente consultata e in quanto, dall' altro, essa aveva adottato solo tardivamente talune misure per adeguarsi alle norme in materia di concorrenza, informando solo nel gennaio 1991 i suoi distributori esclusivi del fatto che essi potevano accettare ordinativi finalizzati alle esportazioni all' interno della Comunità, e ciò manifestando nel contempo l' intenzione di continuare ad applicare ai suoi distributori esclusivi un sistema di prezzi o di sconti differenziati (Decisione, punto 69).
16 In base a tutti i suddetti elementi della motivazione la Commissione formulava il dispositivo della sua decisione, avente il seguente tenore:
"Articolo 1
Dunlop Slazenger International Ltd ha violato le disposizioni dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE imponendo nelle relazioni commerciali con i propri clienti un divieto generale di esportazione dei suoi prodotti inteso a proteggere la sua rete di distribuzione esclusiva e applicando per taluni suoi prodotti (palle da tennis, palle da squash, racchette da tennis, articoli da golf) varie misure ° rifiuto di effettuare forniture, misure dissuasive in materia di prezzi, marcatura e controllo successivo dei prodotti esportati, riacquisto di prodotti esportati, utilizzazione discriminatoria di marchi di qualità ufficiali ° per far osservare tale divieto.
All Weather Sports International BV ha violato le disposizioni dell' articolo 85, paragrafo 1, in quanto ha promosso e partecipato all' applicazione delle suddette misure nei Paesi Bassi per quanto riguarda i prodotti Dunlop.
Pinguin Sports BV ha violato le disposizioni dell' articolo 85, paragrafo 1, in quanto ha promosso l' applicazione di siffatte misure nei Paesi Bassi per quanto riguarda i prodotti Slazenger.
Articolo 2
A Dunlop Slazenger International Ltd è inflitta un' ammenda pari a 5 milioni di ECU ed a All Weather Sports Benelux BV (che ha ripreso All Weather Sports BV) è inflitta un' ammenda pari a 150 000 ECU per le infrazioni di cui all' articolo 1".
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti la DSI ha proposto il presente ricorso, iscritto presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 1992.
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato le parti, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a rispondere ad alcuni quesiti scritti. Il Tribunale ha inoltre invitato la Commissione a produrre taluni documenti. All' udienza del 14 dicembre 1993 le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la Decisione per la parte concernente la DSI;
° annullare o ridurre l' ammenda inflitta alla DSI ai sensi della Decisione;
° condannare la Commissione alle spese del giudizio; e
° condannare la Commissione a rimborsare per intero alla DSI le spese sostenute per costituire una garanzia per il pagamento dell' ammenda.
20 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare irricevibile la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di rimborsare alla DSI le spese sostenute per costituire una garanzia per il pagamento dell' ammenda;
° per il resto, respingere il ricorso;
° condannare la DSI alle spese del giudizio.
Sulle conclusioni dirette all' annullamento della Decisione
Per quanto concerne la legittimità formale e la regolarità della procedura di notificazione della Decisione
21 Facendo richiamo alla legittimità formale e alla regolarità della procedura di notificazione della Decisione, la ricorrente deduce tre mezzi vertenti, rispettivamente, sulla regolarità dell' autenticazione della Decisione e della sua notificazione alla DSI, sulla regolare adozione della Decisione, in quanto sarebbe stata lesa l' autonomia della Commissione, e infine sulla violazione del principio del contraddittorio, in quanto la Commissione non avrebbe menzionato nella Decisione taluni documenti di cui essa si è avvalsa in sede di controricorso.
Sul primo mezzo, fondato su irregolarità concernenti la procedura di autenticazione e di notificazione della Decisione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
22 Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), la ricorrente sostiene che la Decisione potrebbe non essere stata adottata in conformità del regolamento interno della Commissione, in particolare del suo articolo 12. Essa sostiene che la copia della Decisione a lei notificata non era autenticata dal presidente della Commissione e che, benché la Decisione dovesse in teoria essere sottoscritta dal commissario incaricato delle questioni di concorrenza, la copia a lei notificata non era sottoscritta da quest' ultimo, bensì certificata dal segretario generale della Commissione.
23 La Commissione afferma che la Decisione è stata adottata in conformità del suo regolamento interno. Il presidente e il segretario generale della Commissione avrebbero autenticato la Decisione nelle due lingue facenti fede, l' inglese e l' olandese, e la lettera di notificazione sarebbe stata sottoscritta dal commissario incaricato delle questioni di concorrenza.
Giudizio del Tribunale
24 In primo luogo, per la parte in cui il mezzo dedotto dalla ricorrente pone in dubbio la regolarità dell' adozione e dell' autenticazione della Decisione, nonché la conformità all' originale della copia a lei notificata, il Tribunale rileva che la ricorrente non richiama nessun indizio o circostanza precisa tali da escludere la presunzione di validità di cui godono gli atti comunitari, per quanto concerne sia l' adozione e l' autenticazione della decisione sia la conformità al testo originale di quest' ultima della copia a lei notificata.
25 In secondo luogo, in quanto la ricorrente pone in dubbio la regolarità formale della stessa copia della Decisione a lei notificata, il Tribunale innanzitutto rileva che l' art. 16, terzo comma, del regolamento interno provvisorio della Commissione, vigente all' epoca dell' adozione della Decisione, prevede che il suo segretario generale "adotta le misure necessarie per assicurare la notificazione (...) degli atti della Commissione". Il segretario generale è inoltre incaricato, ai sensi degli artt. 10 e 12, primo comma, della conservazione delle decisioni della Commissione, in forma di verbali delle riunioni della Commissione durante le quali dette decisioni sono state adottate, e degli originali di queste ultime, allegati ai verbali. Il Tribunale poi constata che la copia della Decisione notificata alla ricorrente reca la menzione "copia conforme all' originale" ("certified copy"), seguita dalla firma del segretario generale della Commissione nonché dalla menzione del nome del commissario incaricato delle questioni di concorrenza. Il Tribunale infine ricorda che una decisione è debitamente notificata qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato posto in grado di prenderne conoscenza (sentenza della Corte 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 10, e sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219), essendo per il resto assodato che le eventuali irregolarità concernenti le modalità di notificazione non inficiano la legittimità o la regolarità dello stesso atto notificato (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 39 e 40, e causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 18) e che comunque nessuna disposizione impone che la copia della decisione notificata a una impresa sia firmata dal membro competente della Commissione (sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87-99/87, Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, Racc. pag. 3165, punto 59).
26 Ne discende che occorre respingere entrambe le parti del presente mezzo.
Sul secondo mezzo, fondato su irregolarità vizianti la procedura di adozione della Decisione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
27 La ricorrente asserisce che, in data 17 e 18 marzo 1992, due comunicati di agenzie di stampa hanno annunciato, il giorno precedente e il giorno stesso dell' adozione della Decisione, che la DSI stava per essere condannata a pagare un' ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza. Detti comunicati avrebbero avuto un effetto sfavorevole sul modo in cui è stato adottato il provvedimento di cui trattasi, in quanto essi l' avrebbero anticipato, impedendo al collegio dei commissari, la cui autonomia sarebbe stata messa in pericolo, di valutare ed esaminare in modo corretto il merito del caso.
28 La Commissione sottolinea di non aver autorizzato nessun comunicato stampa prima dell' adozione della Decisione e afferma che alcune indagini condotte a tal proposito non hanno consentito di individuare responsabilità alcuna in capo ai suoi funzionari. I comunicati di cui trattasi, fondati su mere congetture, non avrebbero comunque potuto compromettere l' indipendenza della Commissione, in quanto collegio, dato che l' unica manifestazione della posizione di quest' ultima è la sua stessa decisione. Di conseguenza, tale mezzo va respinto, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 284-288).
Giudizio del Tribunale
29 Il Tribunale ritiene che, anche ammettendo che i servizi della Commissione siano responsabili della fuga di notizie oggetto dei comunicati cui la ricorrente fa richiamo, il che tuttavia non è né ammesso dalla Commissione, né dimostrato dalla ricorrente, detta circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini della legittimità della Decisione. Poiché pertanto la ricorrente non ha fornito elementi in grado di dimostrare che la Decisione non sarebbe stata di fatto adottata o che essa avrebbe avuto un contenuto diverso se non si fossero verificati i fatti controversi (sentenza United Brands/Commissione, già citata, punto 286) oppure che la Commissione, adottando la Decisione, si sarebbe "basata su considerazioni diverse da quelle che vi sono formulate" (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136), anche detto mezzo va respinto.
Sul terzo mezzo, fondato sul fatto che la Decisione è stata adottata in seguito ad una procedura amministrativa irregolare
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
30 In sede di replica, la ricorrente rileva che il controricorso della Commissione contiene alcuni allegati (gli allegati nn. 9, 13-17 e 20-27), la maggior parte dei quali è scritta in olandese e, benché citata nella comunicazione degli addebiti, non è stata espressamente menzionata nella Decisione. Essa sostiene che al riguardo si è realizzata una violazione del principio del contraddittorio in quanto la Commissione, non avendo menzionato detti documenti nella Decisione, non avrebbe il diritto di avvalersene in sede di controricorso, tanto più che il silenzio della Decisione in merito a detti documenti avrebbe ingenerato nella ricorrente la presunzione che le spiegazioni da essa fornite al loro riguardo nel corso della procedura amministrativa fossero state esaurienti e fossero state tenute in considerazione al momento di adottare la Decisione.
31 La Commissione sottolinea che, per tanto che gli allegati di cui trattasi concernono questioni di fatto, essi sono stati tutti citati nella comunicazione degli addebiti e presentati alla ricorrente la quale, così come risulterebbe dalle sue osservazioni in risposta alla suddetta comunicazione, non ha lamentato il fatto che taluni documenti fossero scritti in olandese e non ha fornito nessuna spiegazione o confutazione riguardante le prove a suo carico ricavabili da tali documenti. La Commissione ritiene pertanto che, in mancanza di spiegazioni da parte della ricorrente, essa abbia potuto giustamente dedurre da detto silenzio che fosse possibile tenere in considerazione la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione degli addebiti.
32 Sul piano dei principi di diritto, la Commissione sostiene di avere pienamente rispettato l' art. 4 del suo regolamento 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), e la giurisprudenza della Corte, dato che essa ha trattato nella decisione soltanto gli addebiti e i fatti sui quali la DSI aveva avuto modo di manifestare il proprio punto di vista, in base ai documenti controversi i quali, essendo stati tutti citati in sede di comunicazione degli addebiti e richiamati più volte separatamente e complessivamente in sede di Decisione, dovevano consentire alla ricorrente di verificare la fondatezza di quest' ultima. Per il resto, la Commissione ritiene che non fosse obbligata a citare separatamente ogni singolo documento nel testo della Decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661; 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125; 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483). Essa fa infine osservare che i documenti di cui trattasi, da un lato, confutano gli argomenti illustrati nel ricorso senza sollevare nuove questioni e, dall' altro, essendo indispensabili alla verifica della Decisione da parte del Tribunale, dovevano essere presentati a quest' ultimo, ai sensi dell' art. 43, n. 4, del regolamento di procedura.
Giudizio del Tribunale
33 Per la parte in cui il mezzo della ricorrente solleva una questione concernente il rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa in materia, secondo quanto previsto dall' art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), e dagli artt. 3 e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63, è pacifico tra le parti che i documenti di cui trattasi, i quali compaiono in allegato al controricorso, sono stati citati nella comunicazione degli addebiti del 29 maggio 1990 e sono stati comunicati alla ricorrente. Quest' ultima ha avuto pertanto la possibilità di confutare gli elementi di prova in essi contenuti a suo carico e di illustrare il suo punto di vista. Ne discende che è infondata l' asserita violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa sostenuta dalla ricorrente, dato che la Commissione in sede di Decisione non ha tenuto in considerazione a carico della DSI elementi di prova diversi da quelli sui quali la ricorrente aveva avuto la possibilità di manifestare il proprio punto di vista, in conformità dell' art. 4 del regolamento n. 99/63 (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 39; 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/Commissione, Racc. pag. II-499; 9 luglio 1992, causa T-66/89, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. II-1995).
34 Per quanto concerne il richiamo, operato dalla ricorrente con tale mezzo, all' esistenza di un asserito obbligo della Commissione di indicare distintamente, in sede di Decisione, tutti i documenti sui quali essa si è basata al momento di adottare quest' ultima, il Tribunale ricorda che, conformemente alla giurisprudenza in materia, una decisione, benché debba precisare gli elementi di prova che fondano il convincimento della Commissione, non deve elencare in modo completo tutti gli elementi di prova disponibili, potendo farvi riferimento nel loro insieme (sentenza Petrofina/Commissione, già citata, punto 39).
35 Da tutto quanto esposto discende che detto mezzo dev' essere respinto.
Per quanto concerne la legittimità sostanziale della Decisione
36 Dall' art. 1 della Decisione discende che si contesta alla ricorrente il fatto di avere I), da un lato, nella sua prassi contrattuale, imposto alle sue controparti un divieto generale di esportazione dei prodotti, oggetto dei contratti e II), dall' altro, di aver fatto ricorso a mezzi diversi al fine di garantire l' effettiva attuazione di detto divieto. E' in considerazione di tale duplice incriminazione che occorre esaminare i mezzi sviluppati dalla ricorrente, diretti all' annullamento degli artt. 1 e, conseguentemente, 2 della Decisione.
I ° Sul divieto generale di esportazione
37 La ricorrente nega A) di aver imposto un divieto generale di esportazione e inoltre contesta B) l' ampiezza e la portata che avrebbe avuto tale divieto, così come C) la durata per la quale esso sarebbe stato imposto.
A ° In merito all' esistenza di un divieto generale di esportazione dei prodotti oggetto dei contratti, imposto dalla ricorrente alle sue controparti
38 La ricorrente nega l' esistenza di un divieto generale di esportazione che essa avrebbe imposto, da un lato, a) nei suoi contratti di distribuzione esclusiva e, dall' altro, b) nell' ambito dei contratti di vendita da lei conclusi.
a) In merito all' esistenza di un divieto generale di esportazione nell' ambito del sistema di distribuzione esclusiva della ricorrente
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
39 La ricorrente sostiene che la Decisione, per la parte in cui essa accerta che la DSI aveva imposto, nei suoi accordi di distribuzione esclusiva, un divieto generale di esportazione dei suoi prodotti verso i paesi in cui disponeva di distributori esclusivi, allo scopo di garantire a questi ultimi una protezione territoriale assoluta, non è né sufficientemente motivata né corroborata da prove sufficienti.
40 Al riguardo, la ricorrente contesta in primo luogo alla Commissione di aver limitato le sue indagini a due suoi distributori esclusivi per il Benelux, la AWS e la Pinguin. Non avendo condotto indagini presso altri rivenditori e su territori diversi da quelli menzionati nella Decisione, la conclusione della Commissione a favore dell' esistenza di un divieto generale di esportazione sarebbe infondata.
41 In secondo luogo la ricorrente fa rilevare che i documenti sui quali si basa la Commissione per concludere a favore dell' esistenza di un divieto generale di esportazione sono alcune lettere, datate rispettivamente 14 dicembre 1977, 5 agosto 1985, 16 giugno 1986 e 15 ottobre 1986, indirizzate dalla ricorrente alla denunciante Newitt e non ai suoi distributori esclusivi, i quali del resto non avrebbero ammesso l' esistenza di un divieto del genere. Essa ammette che, nonostante le dichiarazioni contenute in tali lettere possano essere ritenute, secondo la giurisprudenza della Corte, in quanto dichiarazioni unilaterali da lei formulate nella sua qualità di fabbricante, come parti integranti di un accordo o di una pratica concordata con i suoi rivenditori esclusivi (sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, e 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/Commissione, Racc. pag. 2725), la Commissione non ha tuttavia dimostrato che dette dichiarazioni rientravano nell' ambito di una condotta uniforme e coerente, estendibile ad altri acquirenti dei suoi prodotti e caratterizzante per intero i suoi rapporti contrattuali con i suoi distributori esclusivi. Il suo comportamento sarebbe pertanto privo del carattere "sistematico" richiesto in materia dalla giurisprudenza (sentenza AEG/Commissione, già citata, punto 39).
42 In terzo luogo la ricorrente sottolinea che le lamentele dei suoi distributori esclusivi, le quali, secondo la Decisione, fornirebbero la prova dell' esistenza di un divieto contrattuale di esportazione posto a protezione degli stessi contro le importazioni parallele, testimonierebbero semplicemente la circostanza che detti distributori avevano ritenuto, quando i loro interessi erano stati lesi dalle vendite effettuate dalla DSI nell' ambito particolare dei suoi rapporti commerciali tradizionali con la Newitt, che la DSI avesse agito in violazione delle legittime clausole di esclusiva contenute nei loro accordi di distribuzione.
43 La Commissione deduce in primo luogo la lettera del 12 agosto 1987, con la quale la ricorrente ha chiesto alla AWS e alla Pinguin di non rispondere, senza averla preventivamente consultata, ad eventuali domande della Commissione nell' ambito del procedimento per inadempimento. Essa ritiene che la ricorrente, avendo imposto il silenzio ai suoi distributori esclusivi, non potrebbe avvalersi del fatto che essi non hanno ammesso l' esistenza di un divieto generale di esportazione nei loro accordi di distribuzione esclusiva.
44 In secondo luogo, per provare l' esistenza di un divieto generale di esportazione nell' ambito degli accordi di distribuzione esclusiva della ricorrente, la Commissione fa richiamo ad una serie di lettere indirizzate alla Newitt dalla DSI.
45 La prima di tali lettere inviate dalla ricorrente ° la cui ragione sociale era all' epoca "Dunlop Sports Company" °, datata 14 dicembre 1977, contiene in particolare la frase seguente: "May I emphasize that this offer is made on the understanding that the goods offered by you will be through your normal retail premises and not for export in bulk to overseas agencies without our prior permission or to other outlets within the UK for resale by companies with whom Dunlop Sports Company do not have a trading account" ("Desidero sottolineare che questa offerta è fatta a condizione che i prodotti vengano venduti tramite la vostra normale rete di vendita al dettaglio e non ceduti all' ingrosso ad operatori del continente senza il nostro accordo preliminare o destinati ad altri esercenti del Regno Unito per essere rivenduti alle imprese con le quali la Dunlop Sports Company non ha relazioni commerciali").
46 La seconda lettera, datata 5 agosto 1985, precisa: "I would confirm our export policy as quite simply not allowing shipments to any world market where we have local legal distributor agreements where to supply via a third party would be both a breach of contract and poor commercial practice. In essence all European markets are covered by such agreements (...)" ["Intendo confermare che la nostra politica in materia di esportazioni consiste semplicemente nel bandire le esportazioni destinate a qualsiasi mercato mondiale nel quale esistano accordi ufficiali di distribuzione locale e nel quale l' esecuzione di forniture tramite terzi costituirebbe al contempo una violazione del nostro contratto e una pratica commerciale scorretta. Tutti i mercati europei sono coperti in genere da accordi di questo tipo (...)"].
47 Nella terza lettera, datata 16 giugno 1986, si legge: "1) You have agreed to eliminate all direct exporting of Dunlop Slazenger Racket and Specialist Sport products, except those agreed by specific agreement with myself. 2) In the event that you receive any export enquiries for our products, you will pass these leads to us for individual consideration. We may, in certain circumstances, agree to take the business directly ° building in an agreed commission for your Company" ["1) Lei ha accettato di eliminare tutte le esportazioni dirette di prodotti Dunlop Slazenger Racket e Specialist Sport, ad eccezione di quelle da me espressamente autorizzate. 2) Qualora lei riceva richieste di informazioni per l' esportazione di nostri prodotti, è tenuto a trasmetterceli per consentirci di esaminarle singolarmente. In determinate circostanze, noi potremmo eseguire direttamente gli ordini, versando alla sua società una commissione concordata"].
48 Nella quarta lettera della ricorrente alla Newitt, datata 15 ottobre 1986, si dichiara: "I thought we had an understanding that any enquiries for export business would be passed directly to me following the arrangements I set out in my letter of 16 June. Our previous discussions also indicated that we were unlikely to take any direct business in Europe. We anticipated however there may be opportunities in markets such as Africa where we would consider supplying directly with an agreed commission built in for yourselves" ("Pensavo che avessimo concordato che qualunque richiesta di informazioni concernente rapporti contrattuali miranti all' esportazione dovesse essermi trasmessa direttamente, in base agli accordi illustrati nella mia lettera del 16 giugno. Le nostre precedenti discussioni evidenziavano inoltre che era poco probabile che noi allacciassimo rapporti commerciali diretti in Europa. Noi abbiano comunque previsto che potrebbero esserci possibilità per mercati quali quello africano, dove penseremmo di realizzare forniture dirette, integrando nel prezzo una commissione concordata in suo favore").
49 Infine, una lettera del 3 settembre 1987 della BTR, capogruppo della DSI, indirizzata ai legali della Newitt, precisa: "b) except where c) below applies Newitt is and will be entitled to purchase such of DSI' s goods as it requires for re-sale at discounts to be negotiated from DSI' s home trade price list; the level of those discounts will be those appropriate to Newitt' s position in the UK wholesale market; c) where Newitt can procure specific export orders to named customers it will be entitled to buy DSI products at discounts from DSI' s export price list the level of such discounts to take account inter alia of the responsibilities borne in the relevant territory by DSI' s distributors there (if any);" ["b) salvo applicazione del punto c) seguente, la Newitt ha ed avrà il diritto di acquistare tutti i prodotti della DSI secondo le sue richieste per rivenderli con sconti da definire negozialmente in base al listino prezzi della DSI per il commercio interno. Il livello di tali sconti dovrà essere adeguato alla posizione della Newitt nel mercato inglese dei beni all' ingrosso; c) qualora la Newitt sia in grado di procurare specifici ordinativi per l' esportazione verso clienti ben determinati essa avrà il diritto di acquistare prodotti della DSI a prezzi scontati rispetto a quelli del listino di esportazione della DSI e il livello di sconti dovrà tenere in considerazione, tra l' altro, gli impegni assunti nei territori interessati da parte dei distributori della DSI (laddove ce ne siano"].
50 La Commissione ritiene che le lettere di cui trattasi, costituenti un tutt' uno, forniscano certamente la prova del fatto che la DSI ha adottato un comportamento sistematico e ha vietato ai suoi clienti di esportare i suoi prodotti senza il suo consenso, al fine di garantire ai suoi distributori una protezione territoriale assoluta, e che esse dimostrano che detto divieto veniva imposto in modo generale in tutti i territori nei quali la ricorrente aveva un distributore.
51 Secondo la Commissione, infine, le lamentele dei distributori esclusivi della ricorrente provocate da poche, limitate esportazioni, operate dalla Newitt sotto il controllo della ricorrente, vanno interpretate alla luce della succitata lettera del 14 dicembre 1977 e confermano l' esistenza di un consenso tra la ricorrente e i suoi distributori riguardo a una protezione assoluta della loro esclusiva territoriale, in quanto questi ultimi ritenevano che la ricorrente violasse una clausola non scritta dei loro accordi, avente ad oggetto una tutela contro le importazioni parallele. Detti accordi, i quali non rientrerebbero nel campo di applicazione né del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67/CEE, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU 1967, n. 57, pag. 849), né del già citato regolamento n. 1983/83, non sarebbero stati per di più notificati, per cui non potevano godere dell' esenzione di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato.
Giudizio del Tribunale
52 Il Tribunale preliminarmente ricorda che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, quando un produttore decide di organizzare la distribuzione dei suoi prodotti mediante l' intermediazione di una rete di distributori autorizzati, i quali godono di una garanzia di distribuzione esclusiva o selettiva, la liceità di un tale sistema di distribuzione rispetto alle norme comunitarie in materia di concorrenza è subordinata in particolare alla condizione che non venga imposto ai rivenditori autorizzati nessun divieto, di fatto o di diritto, concernente la rivendita dei prodotti oggetto dei contratti all' interno della rete di distribuzione. Infatti clausole del genere, aventi l' effetto di porre barriere fra i mercati nazionali e, in tal modo, di ostacolare l' obiettivo della realizzazione di un mercato comune, sono per loro stessa natura contrarie alle norme di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.
53 Il Tribunale ritiene al riguardo che la citata corrispondenza, cui ha fatto richiamo la Commissione, dimostra con chiarezza l' esistenza di un divieto generale di riesportazione dei prodotti oggetto dei contratti, imposto dalla ricorrente ai suoi distributori esclusivi. Dalle testuali affermazioni della ricorrente nella sua succitata lettera, datata 5 agosto 1985, si ricava infatti che la sua politica commerciale consisteva nel bandire le riesportazioni destinate a qualsiasi mercato nazionale al mondo nel quale operasse un suo distributore. Sempre secondo i termini stessi della succitata corrispondenza, detta politica commerciale riguardava essenzialmente gli Stati membri della Comunità. Parimenti, la succitata lettera del 15 ottobre 1986, richiamando discussioni precedenti, mette in luce che per la ricorrente era "poco probabile" che essa allacciasse rapporti commerciali diretti con l' Europa. Infine, la succitata comunicazione datata 3 settembre 1987 ricordava alla Newitt che essa aveva il diritto di acquistare prodotti della ricorrente con sconti per l' esportazione solo per la parte in cui essa potesse dimostrare, a sostegno della sua richiesta di sconti sui prezzi, l' esistenza di specifici ordinativi, che consentissero di identificare i clienti interessati.
54 Il Tribunale ritiene nella fattispecie che detto divieto generale di riesportazione dei prodotti oggetto dei contratti della ricorrente non può farsi risalire a un' azione unilaterale di quest' ultima, la quale come tale sarebbe sottratta al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato, che ha ad oggetto soltanto gli accordi, le decisioni di associazioni d' imprese e le pratiche concordate. Il Tribunale ricorda preliminarmente al riguardo che una clausola contrattuale contraria all' art. 85, n. 1, del Trattato può anche non essere necessariamente redatta per iscritto (v. sentenza della Corte 20 giugno 1978, causa 28/77, Tepea/Commissione, Racc. pag. 1391), bensì rientrare tacitamente nei rapporti contrattuali tra una impresa e le sue controparti commerciali (sentenza AEG/Commissione, già citata, punto 38).
55 Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente, pur sottolineando che gli accordi conclusi con i suoi distributori esclusivi non contenevano una clausola di divieto delle esportazioni, mirante ad attribuire loro una protezione territoriale assoluta, ammette che i suoi distributori esclusivi si sono lamentati nei suoi confronti "tutte le volte in cui erano danneggiati da vendite realizzate nell' ambito del suo rapporto speciale con la Newitt" e che dette lamentele erano testimonianza "del fatto che detti distributori credevano (che essa) violasse le legittime clausole di esclusiva presenti nei loro accordi di distribuzione esclusiva" (replica, punto 2.3, e risposta della ricorrente a un quesito scritto del Tribunale). Il Tribunale ritiene che una simile interpretazione data dai distributori esclusivi della ricorrente ai contratti che li legavano a quest' ultima, esaminata parallelamente al divieto generale di esportazione di cui parlava la ricorrente nella sua succitata corrispondenza con la Newitt, implica o una clausola tacita preesistente nei contratti conclusi con i suoi distributori, che garantiva loro una protezione territoriale assoluta, o l' accettazione da parte di questi ultimi della politica della ricorrente, quale fabbricante, di non tollerare esportazioni dei suoi prodotti dirette verso qualsiasi mercato mondiale sul quale fosse presente un suo distributore (lettera della ricorrente del 5 agosto 1985, già citata).
56 Ne discende che il divieto di riesportazione dei suoi prodotti oggetto dei contratti, quale si ricava dalla citata corrispondenza con la Newitt, non costituisce un comportamento unilaterale della ricorrente, che si sottragga come tale al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato, ma un divieto convenzionale rientrante nei rapporti contrattuali della ricorrente con i suoi distributori esclusivi (v. sentenze AEG/Commissione e Ford/Commissione, già citate).
57 Pertanto il mezzo secondo il quale la Commissione non avrebbe fornito prove sufficienti, tali da dimostrare l' esistenza di un divieto generale di esportazione nell' ambito del suo sistema di distribuzione esclusiva, proibito dall' art. 85, n. 1, del Trattato, e non avrebbe sufficientemente motivato in merito la Decisione deve essere respinto.
b) Sull' esistenza di un divieto generale di esportazione nell' ambito dei contratti di vendita conclusi della ricorrente
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
58 La ricorrente sostiene che le tre lettere indirizzate alla Newitt in data 14 dicembre 1977, 5 agosto 1985 e 16 giugno 1986 non dimostrano l' esistenza di un accordo né con la Newitt né con altri suoi clienti. Tali lettere potrebbero essere considerate al massimo come un tentativo di imporre a un suo cliente, la Newitt, un divieto di esportazione, divieto che quest' ultima non ha del resto accettato. L' affermazione della Commissione concernente l' esistenza di una clausola tacita, presente nei contratti di vendita della ricorrente, sarebbe pertanto speciosa e insufficientemente motivata, in quanto non è stato dimostrato che altri clienti avessero accettato o ammesso l' esistenza di una condizione del genere nei loro contratti.
59 La Commissione sostiene che, se si ammette l' esistenza di un divieto di esportazione nel sistema di distribuzione esclusiva della ricorrente, si deve anche ammettere l' esistenza, nei suoi contratti di vendita, di una clausola volta a proibire qualunque esportazione. Essa deduce al riguardo la lettera della ricorrente del 5 agosto 1985, la quale attirava l' attenzione della Newitt sul fatto che la politica di esportazione della DSI era contraria al fatto che un terzo realizzasse vendite dirette verso territori di un suo distributore, in quanto ciò avrebbe costituito "una violazione del contratto". Inoltre, così come sarebbe possibile ricavare dal verbale, datato 28 maggio 1986, di una riunione svoltasi tra la DSI e la AWS il 15 e 16 maggio 1986, la ricorrente avrebbe chiesto alla AWS di non esportare palle da squash nel Regno Unito, affinché il divario esistente tra i prezzi praticati nel Regno Unito e quelli praticati nei Paesi Bassi fosse mantenuto, il che rappresenterebbe una prova ulteriore dell' esistenza di una politica di protezione territoriale assoluta adottata dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
60 Il Tribunale ritiene che il carattere generale del divieto, imposto dalla ricorrente ai suoi rivenditori, di esportare i prodotti oggetto di accordo contrattuale sui mercati nazionali coperti da un contratto di distribuzione esclusiva si ricava dalle prove documentali precedentemente analizzate (v. supra, punto 53), in particolare dalla succitata lettera, datata 5 agosto 1985, in cui la ricorrente comunica alla Newitt che vendite del genere avrebbero dovuto essere considerate come una "violazione del contratto". Inoltre, la circostanza che la Newitt non avrebbe espressamente accettato il divieto impostole dalla ricorrente, ammesso che fosse dimostrata, è di per sé stessa ininfluente per quanto concerne l' esistenza del divieto controverso. Affinché un accordo di volontà tra un fornitore e un rivenditore possa rientrare nell' ambito del divieto disposto dall' art. 85, n. 1, del Trattato, basta infatti che quest' ultimo accetti almeno tacitamente il divieto anticoncorrenziale impostogli dal fornitore (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz/Commissione, Racc. pag. I-45). Ebbene, l' esistenza nella fattispecie di un tacito accordo anticoncorrenziale tra la ricorrente e il suo rivenditore si deduce sufficientemente dagli stessi termini della citata corrispondenza, secondo i quali l' inosservanza da parte del distributore della pratica controversa va considerata come una sua mancanza agli obblighi contrattuali.
61 Per di più, si ricava comunque dagli elementi della documentazione che la Newitt ha continuato ad avere rapporti commerciali con la ricorrente, rinnovando i suoi ordinativi a condizioni identiche, senza manifestare la sua volontà di opporsi al divieto di esportazione impostole, quanto meno sino alla presentazione della sua "denuncia", il 18 marzo 1987. Ai fini dell' esistenza tacita della clausola controversa è pure irrilevante la circostanza che il rivenditore sarebbe venuto meno all' obbligo impostogli, effettuando sporadiche esportazioni. Basti ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza consolidata, rispetto al divieto disposto dall' art. 85, n. 1, del Trattato, è poco importante che la stipulazione anticoncorrenziale controversa sia stata effettivamente rispettata dalle parti. Per la stessa ragione, la medesima soluzione si impone infine per quanto concerne la circostanza ° ammesso che la si possa ritenere dimostrata ° della mancata opposizione della ricorrente alle esportazioni realizzate dalla Newitt verso i territori di vendita dei suoi distributori esclusivi (v. sentenze della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, e Sandoz/Commissione, già citata).
62 Ne discende che va respinto il mezzo fondato sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito prove sufficienti e non avrebbe sufficientemente motivato sul punto la sua decisione.
B ° Sulla portata del divieto di esportazione
63 La ricorrente contesta la portata del divieto di esportazione imposto ai suoi clienti, dal punto di vista a) dell' estensione geografica di detto divieto e b) della natura dei prodotti interessati.
a) Sull' area geografica coperta dal divieto
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
64 La ricorrente nega che l' asserito divieto abbia riguardato "tutta l' Europa" (Decisione, punto 49). Nella lettera indirizzata alla Newitt il 15 ottobre 1986 essa non avrebbe formulato un divieto di esportazione in termini di dichiarazione generale di politica commerciale, ma avrebbe semplicemente ribadito la sua posizione specifica nei confronti della Newitt, posizione già comunicata a quest' ultima con la sua lettera del 16 giugno 1986, dove si diceva testualmente che era "poco prevedibile che essa allacciasse rapporti commerciali diretti con l' Europa", e ciò non per dirottare le vendite dei suoi prodotti dal continente europeo in direzione dei mercati africani, bensì per incrementare al massimo i suoi utili tramite vendite su questi ultimi mercati.
65 La Commissione sottolinea in primo luogo che l' affermazione che il divieto di esportazione riguardava tutta l' Europa è fondata in parte sulla lettera della ricorrente del 5 agosto 1985, la quale proibiva alla Newitt di esportare in direzione dei mercati coperti dai suoi distributori esclusivi e affermava che "tutti i mercati europei sono coperti in genere da accordi di questo tipo". Inoltre la ricorrente avrebbe confermato in sede di ricorso che all' epoca dei fatti essa aveva distributori esclusivi in otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo) e che per gli altri quattro Stati membri le vendite sarebbero state garantite dalla stessa DSI, il che non avrebbe comportato nessuna differenza.
66 La Commissione sottolinea in secondo luogo che, benché la lettera della ricorrente del 15 ottobre 1986 esprimesse principalmente la sua posizione nei confronti della Newitt, detta posizione era essa stessa espressione della sua politica generale riguardante l' esportazione dei suoi prodotti. Essa sottolinea che in tale lettera la ricorrente affermava la sua preferenza per le vendite a partire dal Regno Unito verso l' Africa, il che rivelerebbe una politica mirante a dirottare le vendite dal continente europeo verso l' Africa, al solo scopo di proteggere il mercato dell' Europa continentale. Secondo la Commissione il comportamento anticoncorrenziale della ricorrente si sarebbe del resto esteso oltre il mercato comunitario ed europeo, su scala mondiale, a causa di un divieto imposto alla sua filiale negli Stati Uniti, a partire dal gennaio 1988, di rifornire la Newitt.
Giudizio del Tribunale PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 692A0043.1
67 Il Tribunale rileva che nella sua succitata lettera del 5 agosto 1985 la ricorrente afferma che la sua politica in materia di esportazioni consiste "semplicemente nel bandire le esportazioni destinate a qualsiasi mercato mondiale nel quale esistano accordi ufficiali di distribuzione locale" e che "tutti i mercati europei sono coperti da accordi di questo tipo"; secondo quanto asserito nel ricorso, che non è contestato sul punto, occorre ritenere che quest' ultima affermazione contenga un riferimento ad otto Stati membri: Belgio, Danimarca, Spagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. La ricorrente ha ammesso inoltre che, per quanto riguardava gli altri quattro Stati membri, la distribuzione dei suoi prodotti era garantita da essa stessa. E' pertanto dimostrato che l' estensione geografica del divieto di esportazione, imposto dalla ricorrente ai suoi distributori, concerneva di fatto i mercati nazionali di tutti gli Stati membri; detta constatazione è corroborata dalla citata lettera della ricorrente del 15 ottobre 1986 dove, nel vietare le esportazioni dei suoi prodotti verso l' Europa, essa poneva l' accento sulle possibilità di esportazione in direzione dei mercati africani, palesando in tal modo il suo intento di impedire le esportazioni parallele dirette ai mercati europei, dirottandole verso i mercati esterni alla Comunità.
68 Occorre conseguentemente respingere il mezzo col quale si lamenta l' insufficienza di prove e di motivazione della Decisione in merito all' estensione geografica del divieto di esportazione.
b) Sulla natura dei prodotti coperti dal divieto di esportazione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
69 La ricorrente sostiene che la Commissione non fornisce la prova che tutti i suoi prodotti fossero interessati dall' asserito divieto di esportazione. Essa sottolinea in primo luogo che la denuncia della Newitt riguardava solo le palle da tennis e da squash; in secondo luogo, che soltanto le palle da tennis ° prodotto con tempi rapidi di rotazione ° erano oggetto di un reale interesse da parte degli importatori paralleli; infine, in terzo luogo, che la stessa Decisione verte solo sulle palle da tennis e da squash, sulle racchette da tennis e sugli articoli da golf. Secondo la ricorrente, l' unico elemento di prova richiamato sul punto dalla Commissione compare nella lettera del 16 giugno 1986, indirizzata alla Newitt.
70 La Commissione sostiene di essersi giustamente basata sul contenuto della lettera del 16 giugno 1986 per accertare che il divieto di esportazione riguardava tutti i prodotti della ricorrente, dato che un simile divieto costituiva l' oggetto stesso di detta lettera, citata nel punto 24 della comunicazione degli addebiti e il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente né in sede di osservazioni scritte né durante l' audizione.
Giudizio del Tribunale
71 Il Tribunale ritiene che dalla citata lettera del 16 giugno 1986 discende con chiarezza che la ricorrente intendeva proibire "le esportazioni dirette di prodotti Dunlop e Slazenger (...) salvo che per i prodotti espressamente autorizzati" dalla DSI stessa. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente ritenuto che il divieto generale di esportazione vertesse, in linea di principio, su tutti i prodotti della ricorrente.
72 La validità di detta constatazione non può essere inficiata né dal fatto che la denuncia della Newitt faceva riferimento solo a taluni prodotti, né dal fatto che solo i prodotti con "tempi rapidi di rotazione", e cioè palle da tennis e da squash, potevano essere oggetto di interesse nell' ambito di un programma di importazioni parallele.
73 Il Tribunale ritiene pertanto che occorre comunque respingere gli argomenti mediante i quali la ricorrente contesta che il divieto di esportazione, imposto ai suoi distributori, riguardasse la totalità dei suoi prodotti.
C ° Sulla durata dell' infrazione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
74 La ricorrente sostiene che la Commissione non fornisce la prova, precisa e coerente, che un divieto generale di esportazione, esistente già nel 1977, sia stato mantenuto per l' intero periodo 1977-1985. Pur ammettendo di aver precisato nella sua lettera del 14 dicembre 1977, nei confronti della Newitt, che le condizioni commerciali convenute con quest' ultima per il 1978 comprendevano un divieto di esportazione, eventualmente contrario all' art. 85 del Trattato, la ricorrente ritiene che non è tuttavia dimostrato che questo divieto sia durato da tale data sino al 1985. Essa sottolinea al riguardo che, per quanto concerne le esportazioni della Newitt, la Commissione ha riconosciuto, in sede di Decisione, che "in pratica tali esportazioni sono state tollerate" e che "il divieto di esportazione non è stato sempre applicato". Essa aggiunge che la Newitt beneficiava (sin dal 1978) sia del suo listino prezzi all' esportazione, sia di un conto all' esportazione, aperto nel 1983, il che significherebbe che essa favoriva e incoraggiava attivamente le esportazioni della Newitt la quale, del resto, avrebbe ammesso nella sua denuncia che la DSI non ostacolava le esportazioni parallele prima del 1985.
75 La ricorrente sostiene peraltro che la lettera del 3 settembre 1987, inviata ai legali della Newitt, aveva lo scopo di revocare l' asserito divieto di esportazione e di precisare che il blocco temporaneo delle forniture alla Newitt, verso la metà del giugno 1987, era stato revocato sin dal momento in cui quest' ultima aveva confermato di voler sempre ricevere i prodotti della DSI. Tale lettera avrebbe pertanto avuto ad oggetto solo un' azione per la fissazione dei prezzi nei confronti della Newitt, senza fornire la prova di una perpetuazione dell' asserito divieto generale di esportazione.
76 La Commissione sostiene che la lettera del 14 dicembre 1977, la quale va letta parallelamente alla lettera del 5 agosto 1985 e alle altre lettere inviate dalla ricorrente alla Newitt, può essere interpretata solo nel senso di rappresentare la prova dell' attuazione e dell' applicazione di una politica generale e costante, volta a vietare le esportazioni. Secondo la Commissione, da un' analisi in senso contrario discenderebbe che la DSI autorizzava tutti gli altri acquirenti dei suoi prodotti a farne libero commercio, senza tener conto della spartizione territoriale operata tra i suoi distributori, e che essa limitava soltanto le attività della Newitt, la quale tuttavia, secondo l' opinione della stessa ricorrente, era solo un cliente occasionale o ad hoc e vendeva solo quantitativi abbastanza ridotti.
77 La Commissione precisa al riguardo che la Newitt, nel punto 5 della sua denuncia, non ha sostenuto che la ricorrente avesse autorizzato fino al 1985 il commercio parallelo dei suoi prodotti in generale, ma piuttosto che fino al 1985 i suoi distributori si erano lamentati nei suoi confronti a proposito delle importazioni parallele compiute dalla Newitt. Secondo la Commissione, lamentele di tal genere provano che esisteva una politica generale consistente nel non autorizzare il libero commercio dei prodotti della ricorrente e che detto sistema di protezione territoriale assoluta, oggetto di tale divieto, era operante già dal 1977, mentre il commercio parallelo della Newitt era stato solo un' eccezione limitata, la quale confermava la regola. Come prova ulteriore della costanza del divieto la Commissione deduce la lettera del 5 agosto 1985 la quale, inviata alcuni mesi dopo l' acquisizione della Dunlop Holdings da parte della BTR, confermerebbe la continuazione della precedente politica in materia di esportazioni da parte della nuova direzione della DSI. Infine, lo stesso ruolo della Newitt nella politica commerciale della ricorrente, che quest' ultima definisce "tradizionale" e che consisteva nell' effettuare esportazioni verso i mercati privi di distributori esclusivi, indicherebbe che il divieto di esportazione è stato costante sin dal 1977.
78 Per quanto concerne la lettera del 3 settembre 1987, la Commissione sostiene che, lungi dall' aver posto termine al divieto di esportazione, essa l' avrebbe confermato, dato che, secondo il suo stesso testo, la Newitt era autorizzata a compiere acquisti finalizzati all' esportazione solo qualora potesse "procurare specifici ordinativi per l' esportazione verso clienti ben determinati".
Giudizio del Tribunale
79 Il Tribunale sottolinea preliminarmente che l' esigenza della certezza del diritto, di cui devono godere gli operatori economici, implica che, quando sorge una controversia in merito all' esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, la Commissione, la quale ha l' onere di provare le infrazioni da essa accertate, adduca elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l' esistenza dei fatti costitutivi dell' infrazione. Trattandosi, in modo più specifico, dell' asserita durata dell' infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un' infrazione, la Commissione deduca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.
80 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che, benché si deduca chiaramente dalle succitate lettere del 14 dicembre 1977 e del 5 agosto 1985 che in queste due date la ricorrente, vietando in modo generale l' esportazione dei suoi prodotti, agiva in violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, l' unico elemento di prova addotto dalla Commissione per sostenere che tale infrazione si sia prolungata tra queste due date, vale a dire per una durata di circa sette anni, ha in realtà la veste di una semplice presunzione, di cui occorre esaminare la fondatezza.
81 Il Tribunale rileva innanzitutto al riguardo che il riferimento fatto dalla Commissione al ruolo della Newitt nella messa in commercio dei prodotti della ricorrente, al fine di sostenere che il divieto generale di esportazione non era necessariamente diretto soltanto a quest' ultima, ma anche ad altri acquirenti dei prodotti della ricorrente, benché consenta di dimostrare il carattere generale dell' estensione di detto divieto, non consente al contrario di individuare né l' inizio e la durata precisa di detto divieto, né il suo carattere ininterrotto, tra il 1977 e il 1985.
82 Il Tribunale poi ritiene che il dubbio riguardante la durata continua dell' infrazione, negli anni 1977-1985, non può essere rimosso sol perché i distributori esclusivi della ricorrente si sono lamentati nei suoi confronti per le esportazioni effettuate dalla Newitt. Anche ammettendo che, così come sostenuto dalla Commissione, tali lamentele siano state formulate prima del 1985, la mancanza agli atti di qualunque preciso elemento di prova non consente di formulare nessuna ipotesi più precisa sulla data di tali lamentele e, a maggior ragione, sulla loro regolarità e continuità tra il 1977 e il 1985. Di conseguenza, una simile situazione di fatto non consente di formulare nessuna conclusione in merito alla durata del divieto generale di esportazione, in quanto si sostenga che sarebbe stata la violazione da parte della Newitt di detto divieto a provocare le lamentele di cui trattasi. Occorre sottolineare al riguardo che la stessa Commissione, facendo riferimento al punto 5 della denuncia della Newitt, si limita a formulare una semplice ipotesi, osservando che la Newitt avrebbe ammesso "piuttosto" che è sino al 1985 che i distributori della ricorrente si sono lamentati nei confronti di quest' ultima.
83 Il Tribunale infine rileva che, benché le espressioni contenute nella succitata lettera del 5 agosto 1985, richiamata dalla Commissione, consentano di dedurre che la politica della ricorrente, consistente in un divieto generale di esportazione, fosse anteriore alla data del suo invio, come discende dal fatto che la ricorrente intendeva "confermare" tale politica, nemmeno tale corrispondenza fornisce un' indicazione sufficientemente precisa a sostegno dell' asserzione della Commissione secondo la quale il divieto di esportazione istituito nel 1977 sarebbe durato ininterrottamente fino al 1985.
84 Da quanto esposto discende che, non avendo potuto richiamare elementi di prova tali da suffragare realmente il carattere costante, nel periodo 1977-1985, della violazione contestata alla ricorrente, la Commissione non ha sufficientemente dimostrato (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 69 e seguenti) che l' inizio dell' infrazione vada collocato alla data della succitata lettera del 14 dicembre 1977. Ne consegue che, alla data del primo atto dell' azione intentata dalla Commissione, l' infrazione posta in luce da quest' ultima lettera era prescritta, in conformità delle norme di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74").
85 Occorre conseguentemente fissare l' inizio della violazione contestata alla ricorrente in data diversa da quella accertata dalla Commissione in sede di Decisione. Il Tribunale ricorda al riguardo che, nella citata lettera del 5 agosto 1985, la ricorrente intendeva "confermare" la sua politica di divieto delle esportazioni destinate a qualsiasi mercato mondiale nel quale essa disponesse di un distributore esclusivo, la qual cosa implica, come constatato, che detto divieto esisteva già prima di quest' ultima data. Il Tribunale rileva inoltre che la Commissione deduce due telex, del 1 febbraio e del 29 aprile 1985, dai quali si ricava che il distributore esclusivo della ricorrente nel Benelux, la AWS, effettuava già la lettura dei codici di identificazione delle racchette di marca Dunlop, importate parallelamente, al fine di potere in seguito eliminare dette importazioni, di concerto con la ricorrente. Tale misura, che la ricorrente riconosce di avere applicato in "collaborazione" con la AWS, sin dall' inizio del 1985 [v. ricorso, punto 2.16, punto ii)], e che rientrava nell' ambito della politica di divieto delle esportazioni parallele riguardante i prodotti della ricorrente oggetto dei contratti, porta alla conclusione che il divieto generale di esportazione esisteva già all' inizio del 1985, e almeno dal 1 febbraio di tale anno. Occorre conseguentemente fissare l' inizio dell' infrazione alla data del 1 febbraio 1985.
86 Ne discende che la decisione va annullata per la parte in cui essa accerta l' esistenza di un divieto generale di esportazione anteriormente al 1 febbraio 1985.
II ° Sui mezzi adottati per ottenere il rispetto del divieto generale di esportazione dei prodotti oggetto dei contratti
87 Per quanto concerne i mezzi materiali adottati dalla ricorrente al fine di ottenere dalle sue controparti il rispetto del divieto generale di esportazione dei prodotti oggetto dei contratti, quale prima dimostrato, la ricorrente nega di avere ottenuto o tentato di ottenere il rispetto del divieto controverso mediante A) una adeguata politica in materia di prezzi e B) l' utilizzazione di logotipi e di marchi di qualità di federazioni sportive. Pertanto occorre esaminare la fondatezza degli addebiti formulati al riguardo dalla ricorrente.
88 Il Tribunale ricorda che le norme di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato non possono comunque essere dichiarate inapplicabili a un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per sé stesso, non contenga nessun divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, posto che le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato (sentenza Hasselblad/Commissione, già citata). E' alla luce di tali principi che occorre esaminare la pratica controversa.
A ° In merito alle misure adottate in materia di prezzi
89 Al riguardo, la ricorrente a) contesta in primo luogo la valutazione della Commissione, secondo la quale essa avrebbe stabilito la sua politica tariffaria di concerto con la AWS; in secondo luogo b) essa sostiene che la politica in materia di prezzi da essa adottata nei confronti della Newitt è stata definita autonomamente e in considerazione dell' importanza dei rapporti commerciali stabiliti con tale cliente; in terzo luogo c) essa sostiene che, ammessa pure l' esistenza di una pratica in materia di prezzi avente oggetto o effetto anticoncorrenziale, quest' ultima non rientrerebbe nel divieto disposto dall' art. 85, n. 1, del Trattato, posto che essa non pregiudichi gli scambi all' interno della Comunità. Occorre esaminare nell' ordine ognuno di questi tre mezzi.
a) Sull' asserita mancanza di una pratica concordata in materia di prezzi
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
90 La ricorrente pone in dubbio gli accertamenti della Commissione, secondo i quali la ricorrente, di concerto con la AWS e allo scopo di eliminare le esportazioni parallele, ha adottato sin dal giugno 1986 una serie di misure concernente i prezzi applicati alla Newitt per gli acquisti di palle da tennis e da squash, di racchette da tennis e di articoli da golf da quest' ultima realizzati. Essa sostiene che tali accertamenti della Commissione sono privi sia di prove sia di una motivazione sufficiente e che la convenuta ha compiuto un' erronea applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.
91 La ricorrente sostiene che talune modifiche del sistema di determinazione dei prezzi di vendita praticati nei confronti della Newitt, a partire dal 1986, vanno inquadrate nella prospettiva della nuova politica di gestione, decisa dopo l' assunzione del controllo della Dunlop Holdings plc da parte della BTR, nel marzo 1985. Tale orientamento sarebbe stato del resto già tratteggiato nella controfferta formulata dalla BTR, allo scopo di acquisire detto controllo, offerta nella quale si parlava di una nuova "filosofia gestionale finalizzata al miglioramento dei risultati dell' attività della Dunlop".
92 Secondo la ricorrente, l' unilateralità della modifica della sua politica in materia di prezzi si ricaverebbe da un telex indirizzatole dalla AWS il 27 febbraio 1986, in merito ai prezzi a quest' ultima applicati, col quale si comunicava alla ricorrente che la AWS aveva accettato di sostenere la sua nuova strategia in materia di prezzi alla condizione esplicita che la DSI tenesse sotto controllo la sua rete di distribuzione ("AWS has agreed to support Dunlops new strategy on pricing last year under explicit conditions that Dunlop would have its distribution under control"; "la AWS ha accettato l' anno scorso di sostenere la nuova strategia della Dunlop in materia di prezzi alla condizione esplicita che la Dunlop tenesse sotto controllo la sua distribuzione").
93 Per quanto concerne più in particolare l' esistenza di una pratica concordata riguardante i prezzi delle palle da squash, la ricorrente sostiene che l' unica prova addotta dalla Commissione al riguardo è quella risultante da una richiesta rivolta dalla DSI alla AWS, nel corso di una riunione svoltasi tra di loro il 15 e 16 maggio 1986, di non esportare palle da squash nel Regno Unito a causa dei prezzi bassi praticati da quest' ultima. Essa sottolinea che tale richiesta era stata avanzata in forza dell' art. 14 del loro accordo di distribuzione ("The Distributor shall not outside the Territory seek customers for the Goods or establish or maintain any branch or distribution for sale of the Goods"; "Al di là del territorio il distributore non cercherà clienti per i prodotti, né aprirà filiali o curerà la distribuzione per la vendita dei detti prodotti"), che avrebbe soddisfatto le condizioni per l' esenzione per categoria degli accordi di distribuzione esclusiva fissate dal citato regolamento n. 1983/83. Essa ritiene comunque che l' aumento dei prezzi imposto alla Newitt per le palle da squash non abbia potuto avere l' effetto di ostacolare le esportazioni di quest' ultima destinate alla zona della AWS, dato che i prezzi praticati per le palle da squash nel Regno Unito erano superiori a quelli praticati nei Paesi Bassi persino prima degli aumenti di prezzo attuati dal giugno 1986 nei confronti della Newitt.
94 Per quanto concerne l' esistenza di una pratica concordata riguardante i prezzi delle palle da tennis, la ricorrente sottolinea che la modifica della sua politica in materia di prezzi nei confronti della Newitt si colloca poco dopo il riacquisto della DSI da parte della BTR, nel 1985, e non nel 1986, come affermato in sede di Decisione (punto 23). Secondo la ricorrente, la modifica della sua politica in materia di prezzi nei confronti della Newitt non poteva pertanto essere conseguenza dei reclami della AWS i quali, così come si ricaverebbe dalla corrispondenza dedotta al riguardo dalla Commissione, risalirebbero agli anni 1986-1987 e, pertanto, sarebbero posteriori. Di conseguenza, gli elementi di prova addotti dalla Commissione sarebbero insufficienti.
95 La Commissione preliminarmente sottolinea che, per quanto concerne il carattere sufficiente delle prove e della motivazione della Decisione, quest' ultima contiene (punti 22 e 23 e 30-36) una sintesi delle prove scritte che dimostrano l' esistenza di una pratica concordata in materia di prezzi, prove che erano state precedentemente descritte nei particolari in sede di comunicazione degli addebiti (punti 41-76). Essa aggiunge che la ricorrente, la quale non ha negato durante il procedimento amministrativo né nell' ambito del suo ricorso l' esistenza di prove documentali che dimostrano l' asserita concertazione, non ha prodotto prove in senso contrario, sotto forma di verbali di riunioni del suo consiglio di amministrazione, di lettere indirizzate alla Newitt o di qualunque altro tipo di documento, per dimostrare il carattere unilaterale del mutamento della sua politica in materia di prezzi.
96 Per quanto concerne il telex del 27 febbraio 1986 inviato dalla AWS alla ricorrente, la Commissione ritiene che detto documento, citato nel punto 42 della comunicazione degli addebiti e unito al suo controricorso (come allegato 8), sia per la strutturazione degli argomenti ivi trattati sia per il suo contenuto, dimostra l' esistenza di un' infrazione, persino nel caso in cui esso abbia avuto ad oggetto solo i prezzi applicati alla AWS, dato che la politica in materia di prezzi della ricorrente è stata comunque più volte oggetto di discussioni lunghe e particolareggiate con la AWS.
97 Per quanto riguarda l' asserita concertazione tra la ricorrente e la AWS in merito ai prezzi delle palle da tennis, da un lato, e delle racchette da tennis, dall' altro, la Commissione sottolinea che la sua posizione, sintetizzata in sede di Decisione, è stata esaurientemente illustrata nella comunicazione degli addebiti. Essa fa rinvio al riguardo al punto 35 della Decisione, nonché ai punti 42-57 della comunicazione degli addebiti, per le prime, e 58-69 della suddetta comunicazione, per le seconde. Essa sottolinea che i passi della comunicazione degli addebiti richiamati fanno espresso riferimento agli allegati 8-24 del suo controricorso, in modo tale che la ricorrente non potrebbe fondatamente sostenere di non avere avuto conoscenza di tali documenti prima della loro produzione nell' ambito della presente controversia.
98 Inoltre la Commissione, mentre osserva che la ricorrente non contesta la Decisione sul punto, sottolinea che la sua posizione in merito ad una pratica concordata riguardante i prezzi degli articoli da golf è illustrata esaurientemente nei punti 70-72 della comunicazione degli addebiti e sintetizzata nel punto 35 della Decisione, che le prove documentali allegate al suo controricorso con i numeri 11, 25 e 26 erano state menzionate nella comunicazione degli addebiti e che la ricorrente ne aveva avuto pertanto conoscenza.
99 Per quanto concerne l' asserita concertazione tra la ricorrente e la AWS sui prezzi delle palle da squash, la Commissione sostiene che detta questione va esaminata nell' ambito più generale di una concertazione sui prezzi di tutti i prodotti di cui trattasi. Essa sostiene che la strategia concertata dalla ricorrente e dalla AWS aveva come obiettivo la fissazione, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, di livelli di prezzo tali da eliminare qualunque commercio parallelo, ivi compreso quello per le palle da squash. In risposta all' argomento della DSI, secondo il quale il livello dei prezzi nel Regno Unito era superiore ai prezzi praticati nei Paesi Bassi persino prima degli aumenti di prezzo imposti alla Newitt nel giugno 1986, e che detto livello avrebbe pertanto e comunque scoraggiato l' esportazione di tale articolo, la Commissione sottolinea che aumentando i prezzi delle sue palle da squash la ricorrente avrebbe fatto sì che la Newitt incontrasse maggiori difficoltà nella realizzazione di un commercio parallelo con i Paesi Bassi o con altri paesi.
100 La Commissione sostiene infine che la richiesta fatta dalla ricorrente alla AWS di non esportare palle da squash nel Regno Unito non era legittima poiché la AWS non era un esportatore diretto e poiché si trattava in realtà, così come si ricaverebbe dal verbale, datato 28 maggio 1986, della riunione svoltasi tra la ricorrente e la AWS il 15 e 16 maggio precedenti, di fare cessare le vendite della AWS a un commerciante parallelo, nel caso la Ron Sports.
Giudizio del Tribunale
101 Per quanto riguarda in primo luogo l' asserita concertazione, relativa ai prezzi delle palle da tennis, delle racchette da tennis e degli articoli da golf, il Tribunale ritiene che detta concertazione è sufficientemente dimostrata dalle chiare prove documentali prodotte agli atti dalla Commissione. Al riguardo, si fa espresso riferimento ai seguenti documenti.
102 Per quanto concerne anzitutto l' esistenza di una pratica concordata relativa alla determinazione dei prezzi delle palle da tennis, il Tribunale rileva che la Commissione, per dimostrare la materialità dell' asserita infrazione, si fonda su una serie di documenti, prodotti in allegato al controricorso e menzionati nella comunicazione degli addebiti, i quali, secondo le affermazioni non contestate della Commissione, sono stati esibiti alla ricorrente. Si tratta dei seguenti documenti:
° un telex del 10 marzo 1986 del signor Rolf Thung, della AWS, al signor Graham Nicholas, della DSI, nel quale la AWS si lamenta con la ricorrente dei prezzi meno elevati praticati nei Paesi Bassi, a causa delle importazioni parallele, e chiede che tale situazione non venga più tollerata;
° un telex dello stesso giorno del signor Graham Nicholas, della DSI, al signor Rolf Thung, della AWS, nel quale è scritto: "We all know goods move across Europe but we have to identify the source/buyer. Everything is now vetted at this end so I need your help through your various contacts as well to firstly identify and ultimately eliminate this type of business (...)" ("Tutti sappiamo che i prodotti vengono commerciati per tutta l' Europa ma non abbiamo identificato la fonte/acquirente. Qui, ora, è stato passato tutto al vaglio e pertanto ho bisogno del vostro aiuto, anche facendo ricorso ai vostri numerosi contatti, in primo luogo per identificare ed infine per eliminare questo tipo di commercio (...)");
° il già citato verbale del 28 maggio 1986 di una riunione svoltasi fra la DSI e la AWS il 15 e 16 maggio precedenti, in cui si parla del fatto che i prezzi applicati alla Newitt, di 7,5 lire sterline (UKL) la dozzina nel 1985, sono stati aumentati a 8,5 UKL, al fine di rendere poco interessanti le importazioni parallele, privando così i consumatori della possibilità di trarre vantaggi dal divario di prezzo tra i prodotti, frutto della concorrenza tra i vari marchi;
° il verbale di una riunione interna della AWS del 13 giugno 1986, che riferisce in merito a importanti trattative con la DSI sulla fissazione di un valore percentuale il quale definisse il rapporto tra i prezzi praticati nel Benelux e quelli praticati nel Regno Unito per le palle da tennis;
° una nota interna della AWS, datata 19 giugno 1986, riferentesi a una riunione del 5 giugno precedente, tra la DSI e la AWS, preceduta da discussioni in materia di prezzi, e nella quale si spiega che i circuiti paralleli si sarebbero bruscamente ridotti in caso di applicazione di un valore percentuale che definisse il rapporto tra i prezzi, quale richiesto dalla AWS e da fissare di concerto con la DSI;
° una nota interna della AWS, datata 4 marzo 1987, la quale menziona i prezzi concordati con la DSI per porre fine alle importazioni parallele, dove si spiega, da un lato, che "la AWS non è riuscita a mantenere il prezzo di 44,75 fiorini olandesi (HFL) a causa di problemi collegati al commercio parallelo"; dall' altro, che "è per tale motivo che i prezzi sono stati adeguati durante la seconda parte della stagione tennistica (36 HFL/38 HFL la dozzina)"; e, infine, che "per rendere in teoria impossibile il commercio parallelo, per il 1987 sono state adottate le seguenti decisioni: prezzo AWS: 7,27 UKL la dozzina. Prezzo netto minimo nel Regno Unito: 10,40 UKL (alcuni clienti). Se parto dall' idea che un 'commerciante' trattiene per sé un aumento del 10%, ciò significa che con un mark-up (aumento) del 58% (netto) la AWS si colloca al medesimo livello di prezzo. C' è il rischio che il commerciante non accetti più merci";
° un verbale della AWS del 5 maggio 1987, concernente una riunione svoltasi il 7 e 30 aprile e il 1 maggio 1987 tra la DSI e la AWS, in cui si indica fra l' altro che, "visti i problemi collegati con il commercio parallelo (...), la Dunlop pretende dalla AWS un programma per le palle da tennis per il 1988 nei Paesi Bassi e in Belgio (...)".
103 Per quanto concerne in particolare il già citato telex del 27 febbraio 1986, il cui senso e la cui portata sono interpretati dalle parti in modo divergente, si deve sottolineare che, anche ammesso che esso riguardi i prezzi applicati dalla ricorrente alla AWS e non quelli praticati nei confronti della Newitt, il sostegno che in tale documento la AWS dichiarava di fornire alla strategia della ricorrente in materia di prezzi è sufficiente per dimostrare comunque l' esistenza di una concertazione contraria all' art. 85, n. 1, del Trattato, in particolare alla lettera a) di quest' ultimo; concertazione alla quale la ricorrente comunque partecipava.
104 Per quanto poi concerne l' esistenza di una pratica concordata riguardante i prezzi delle racchette da tennis, il Tribunale fa richiamo a una serie di documenti prodotti dalla Commissione in allegato al suo controricorso (allegati 11-14 e 21-24) e menzionati nella comunicazione degli addebiti i quali, secondo le affermazioni non contestate della Commissione, sono stati esibiti alla ricorrente. Si tratta dei seguenti documenti:
° il verbale datato 12 maggio 1986, di una riunione del 6 e 7 maggio 1986 tra la ricorrente e la AWS, il quale riporta le richieste formulate da quest' ultima nei confronti della ricorrente al fine di ottenere un divario soddisfacente tra i prezzi ad essa applicati e quelli praticati nel Regno Unito per le racchette da tennis;
° il già citato verbale del 28 maggio 1986 della riunione del 15 e 16 maggio precedenti, il quale riporta le richieste formulate dalla AWS nei confronti della ricorrente per quanto concerne il calcolo del divario tra i prezzi ad esso applicati in rapporto a quelli praticati nel Regno Unito;
° una relazione la quale riferisce di una visita di rappresentanti della AWS presso la DSI, il 5 giugno 1986, e riporta tra l' altro una richiesta della DSI alla AWS, mirante a conoscere i quantitativi e i prezzi di acquisto delle racchette da tennis oggetto di importazioni parallele;
° il già citato verbale del 13 giugno 1986 di una riunione interna della AWS, il quale riporta le trattative della AWS con la DSI, nonché una nota interna della AWS del 19 giugno 1986, riguardante le conclusioni di tale riunione, la quale riferisce che "le proposte (della AWS) in materia di prezzi sono state seriamente discusse" con la DSI e che "i prezzi auspicati dalla AWS sono stati approvati dallo Dunlop e (che) l' assetto auspicato è stato anche confermato (...)" durante la visita compiuta da alcuni rappresentanti della AWS presso la DSI il 5 giugno 1986;
° un telex 23 aprile 1987 della AWS alla DSI, in cui si chiedevano spiegazioni sui "clienti e i prezzi" delle racchette di marca Dunlop oggetto di importazioni parallele;
° un telex del 10 settembre 1986 della AWS alla DSI, in cui la AWS si lamentava degli effetti delle importazioni parallele a causa delle diminuzioni di prezzo, nonché due note interne della AWS, del 22 settembre 1986 e del 4 febbraio 1987, relative parimenti ai prezzi degli articoli soggetti alla concorrenza da parte degli importatori paralleli nonché ai contatti promossi dalla DSI per la definizione di tali prezzi.
105 Per quanto concerne infine l' esistenza di una pratica concordata riguardante i prezzi degli articoli da golf, il Tribunale fa richiamo a una serie di documenti, allegati al controricorso (allegati 11, 25 e 26) e menzionati nella comunicazione degli addebiti i quali, secondo le affermazioni non contestate della Commissione, sono stati esibiti alla ricorrente. Si tratta dei seguenti documenti:
° il già citato verbale del 12 maggio 1986 della riunione del 6 e 7 maggio precedenti tra la DSI e la AWS, che riferisce le loro discussioni sul basso livello dei prezzi degli articoli importati parallelamente e sugli sconti di cui la AWS avrebbe dovuto godere per fronteggiare la concorrenza di dette importazioni parallele;
° un verbale del 5 settembre 1986, il quale fa menzione della concorrenza subita dalla AWS a causa delle importazioni parallele a basso prezzo, dell' esame in comune da parte della AWS e della DSI di tale problema nonché del loro intento di concordare prezzi adeguati;
° una nota interna della AWS del 29 settembre 1986, che riporta parimenti gli accordi in materia di prezzi tra la AWS e la DSI, già conclusi o da concludere al fine di eliminare le importazioni parallele di articoli da golf, le quali altrimenti sarebbero continuate nel 1987.
106 In secondo luogo, per quanto concerne la questione dell' esistenza di una pratica concordata avente ad oggetto la determinazione in comune dei prezzi delle palle da squash, il Tribunale ritiene che la richiesta fatto dalla ricorrente alla AWS, durante la riunione del 15 e 16 maggio 1986, volta ad ottenere da parte di quest' ultima la cessazione delle sue forniture di palle da squash destinate al Regno Unito, va esaminata nell' ambito generale del caso al fine di accertare se, come sostenuto dalla Commissione, essa rientrasse nell' ambito di una strategia concordata avente lo scopo di eliminare o di tentare di eliminare il commercio parallelo di tali articoli, per mezzo di un' adeguata determinazione dei loro prezzi nel Regno Unito, da un lato, e nei Paesi Bassi, dall' altro. Al riguardo il Tribunale rileva, da un lato, che detta domanda era accompagnata, così come si deduce dal citato verbale, dall' auspicio della ricorrente di essere tenuta informata in merito alle attività della Ron Sports, la quale effettuava un commercio parallelo tra i mercati interessati. Dall' altro, il Tribunale rileva che le modifiche di prezzo concesse dalla ricorrente alla Newitt, annunciate nella lettera datata 16 giugno 1986, comportavano per la Newitt un aumento del prezzo di acquisto delle merci vendute. Infatti la nuova politica dei prezzi adottata nei suoi confronti, conseguente alla lettera del 16 giugno 1986, significava per la Newitt il passaggio dai prezzi all' esportazione, di cui essa godeva dal 1978, i quali erano più vantaggiosi e le venivano per di più concessi con uno sconto del 20%, ai prezzi del mercato interno, quali praticati dalla ricorrente. Ebbene, è pacifico che questi ultimi prezzi erano superiori ai prezzi all' esportazione e che inoltre lo sconto accordato alla Newitt era ormai limitato al 15% del prezzo base. Tirando le somme, è pacifico che la nuova politica dei prezzi decisa dalla ricorrente si risolveva per la Newitt in un aumento dei prezzi d' acquisto delle merci vendute, pari al 27% per le palle colorate e al 54% per le palle nere.
107 Alla luce di tali elementi di fatto, il Tribunale ritiene che la richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti della AWS, volta ad ottenere che quest' ultima cessasse le sue esportazioni di palle da squash destinate al Regno Unito, presuppone necessariamente che la AWS garantiva, prima di tale richiesta, dette forniture. Il Tribunale constata inoltre e comunque che la AWS si è conformata a tale richiesta della ricorrente, interrompendo le sue forniture destinate al Regno Unito, in modo che la ricorrente ha potuto effettuare il previsto aumento dei prezzi sul mercato britannico, dato che detto aumento implicava necessariamente, per poter essere attuato, che i consumatori fossero posti nell' impossibilità materiale di godere del vantaggio riguardante il prezzo, derivante per essi dall' esistenza di importazioni provenienti dai Paesi Bassi, dove i prezzi praticati per prodotti identici a quelli distribuiti dalla ricorrente sul mercato interno britannico erano meno elevati. Ciò posto, la ricorrente non può asserire con profitto di non aver partecipato all' attuazione di una pratica concordata avente come scopo la cessazione o almeno la limitazione del commercio parallelo di palle da squash.
108 Il Tribunale ritiene pertanto che va parimenti considerata dimostrata l' esistenza di una concertazione tra la ricorrente e la AWS, avente ad oggetto la determinazione in comune dei prezzi delle palle da squash.
109 Deve quindi respingersi il mezzo fondato sul fatto che la Commissione non abbia fornito prove sufficienti e non abbia sufficientemente motivato la sua Decisione in merito all' esistenza di concertazioni tra la ricorrente e la AWS per la fissazione dei prezzi delle palle e delle racchette da tennis, degli articoli da golf e delle palle da squash.
b) Sull' asserita autonomia del comportamento della ricorrente nella determinazione della sua politica commerciale
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
110 La ricorrente sostiene, da un lato, che il livello dei prezzi applicati alla Newitt dal 1986 sarebbe stato giustificato da considerazioni economiche, basate sulla distinzione tra operatori economici indipendenti e distributori esclusivi, per quanto concerne in particolare le loro rispettive funzioni nella messa in commercio dei prodotti del fornitore e i loro rispettivi oneri finanziari, considerazioni che legittimerebbero, a fronte delle prescrizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato, la determinazione di una serie di prezzi che riflettesse simili differenze. Inoltre, i prezzi applicati alla Newitt dal 1986 sarebbero stati determinati tenendo in considerazione tanto il ruolo svolto dai suoi acquisti nella messa in commercio dei prodotti della ricorrente, quanto il loro volume in rapporto agli acquisti di altri clienti con sede nel Regno Unito, nonché in rapporto a quelli dei distributori esclusivi della ricorrente. Quest' ultima sottolinea infine di non aver comunque soddisfatto la richiesta della AWS, mirante ad ottenere che i prezzi ad essa applicati fossero pari a quelli minimi applicati ai negozianti con sede nel Regno Unito.
111 La Commissione fa riferimento alla sua Decisione (punto 56), dalla quale discenderebbe che la ricorrente non ha mai determinato i prezzi da essa applicati ai commercianti con sede nel Regno Unito e ai suoi distributori esclusivi in funzione della loro rispettiva importanza commerciale o degli oneri specifici sopportati da ciascuna categoria di operatori bensì, da un lato, in concertazione con la AWS e, dall' altro, a un livello tale da privare i commercianti con sede nel Regno Unito di qualsiasi interesse ad effettuare esportazioni di prodotti della DSI.
Giudizio del Tribunale
112 Il Tribunale ritiene che l' argomento della ricorrente non può essere accolto, posto che, contrariamente a ciò che essa sostiene, da quanto esposto si ricava sufficientemente che la politica commerciale decisa dalla DSI nei confronti della Newitt, e in particolare la sua politica in materia di prezzi, è stata definita in concertazione con la AWS al fine di eliminare le importazioni parallele effettuate dalla Newitt sul territorio di vendita di quest' ultima. Il mezzo fondato sul fatto che la ricorrente avrebbe determinato in modo autonomo la sua politica commerciale tenendo in considerazione la natura e l' importanza dei rapporti commerciali stabiliti con il cliente preso in considerazione è pertanto errato in fatto e, di conseguenza, dev' essere respinto.
c) Sull' asserita mancanza di pregiudizio per gli scambi intracomunitari
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
113 La ricorrente sostiene che, anche ammesso che possa ritenersi dimostrata l' esistenza di una pratica concordata in materia di prezzi, quest' ultima non rientrerebbe nel campo di applicazione del divieto disposto dalle norme comunitarie in materia di concorrenza, dato che, come del resto illustrato dalla Commissione nel punto 54 della sua prima relazione annuale sulla politica di concorrenza, pubblicata nel 1971, la nozione di commercio parallelo va interpretata alla luce degli articoli 2 e 3 del Trattato e dello scopo di un mercato integrato, oggetto delle dette norme, e implica che un commerciante acquisti beni in uno Stato membro per rivenderli in un altro dove i prezzi sono più elevati in modo che, traendo così vantaggio da tali differenze tra i prezzi, esso contribuisca al loro ravvicinamento nei paesi del mercato comune. Ebbene, la Newitt non sarebbe un commerciante parallelo, nel senso così attribuito a tale nozione nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, dato che essa si sarebbe semplicemente limitata a trarre profitto dai prezzi particolarmente bassi e dalle condizioni commerciali preferenziali concessele, senza cercare di trarre vantaggio dalle differenze tra i prezzi praticati nel Regno Unito e quelli vigenti in altri Stati membri contribuendo in tal modo con le sue attività al ravvicinamento dei prezzi su diversi mercati nazionali all' interno della Comunità.
114 Inoltre, secondo la ricorrente, incriminando le misure adottate in materia di prezzi nei confronti della Newitt, la Commissione sosterrebbe implicitamente che i "fabbricanti-fornitori" sono obbligati a falsare il gioco della concorrenza, al fine di promuovere attivamente il commercio parallelo, e debbono così disconoscere i loro normali obblighi contrattuali nei confronti dei loro distributori esclusivi e promuovere la concorrenza contro questi ultimi, concedendo sconti eccezionalmente favorevoli ad altri clienti, al fine di consentire l' esportazione dei loro prodotti verso i paesi dove operano i loro distributori esclusivi.
115 La Commissione fa rilevare che, se la ricorrente avesse voluto porre fine unilateralmente ai vantaggi commerciali ingiustificati dei quali avrebbe goduto la Newitt, essa avrebbe informato quest' ultima già dal 1985, nel momento dell' asserito mutamento della sua politica in materia di prezzi, piuttosto che farlo solo il 3 settembre 1987, con la citata lettera che la BTR ha inviato ai legali della Newitt, successivamente alla presentazione della denuncia da parte di quest' ultima, avendo concertato ciò con la AWS. Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che la DSI abbia utilizzato la Newitt per esaurire alcune scorte a prezzi speciali di fine anno dimostrerebbe che i prezzi accordati alla Newitt a questo scopo, prima del periodo controverso, erano commercialmente giustificati e che i nuovi prezzi ad essa applicati avevano come solo scopo l' erezione di barriere fra i mercati, quando le esportazioni della Newitt, dopo che la ricorrente aveva utilizzato quest' ultima affinché gestisse essa stessa una "linea di esportazione parallela di scorte sgradite", avevano cominciato a erodere i margini di profitto dei suoi distributori esclusivi, fra i quali la AWS.
116 Infine, secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente sul vero contenuto che occorrerebbe dare alla nozione di commercio parallelo, quale protetto dal diritto comunitario della concorrenza, e sulla necessità per essa di adempiere i suoi obblighi contrattuali, dei quali sostiene la legittimità, nei confronti dei suoi distributori esclusivi sono infondati e di carattere teorico, privi di rapporto con i fatti del caso.
Giudizio del Tribunale
117 Il Tribunale ritiene che dal complesso di indizi gravi, precisi e concordanti descritti nei punti 101-107 della presente pronuncia (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, detta "Pasta di legno", cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlstroem Osakeyhtioe e a./Commissione, Racc. pag. I-1307) discende che la ricorrente, di concerto con la AWS, ha tentato di far cessare il vantaggio concorrenziale derivante per un soggetto, terzo rispetto al contratto di distribuzione di cui trattasi, quale la Newitt, dalle differenze di prezzo praticate su due distinti mercati nazionali, nel caso di specie il mercato del Regno Unito, da un lato, e quello dei Paesi Bassi, dall' altro. In particolare, da quanto suesposto si ricava con chiarezza che la ricorrente, di concerto con la AWS, ha disposto una serie di misure aventi lo scopo o l' effetto di fare cessare le riesportazioni, in direzione del Regno Unito, di una serie di prodotti contrattuali provenienti dai Paesi Bassi, dove venivano posti in commercio a prezzi inferiori a quelli praticati nel Regno Unito. Tali rilevazioni non possono essere inficiate, come sostenuto dalla ricorrente, a causa dei motivi soggettivi o delle modalità con cui gli importatori paralleli, nei confronti dei quali vengano adottate dette misure, svolgono la loro attività, dal momento che considerazioni del genere, ammesso che possano ritenersi dimostrate, riguardano il comportamento di un terzo e non sono comunque tali da poter influenzare il giudizio sull' esistenza di una concertazione oggettivamente dimostrata, né sulla portata e gli effetti di quest' ultima. La ricorrente, la quale non asserisce assolutamente che detto pregiudizio sarebbe stato insignificante, ha pertanto danneggiato il commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, nell' interpretazione data del resto dalla Commissione nella sua prima relazione sulla politica di concorrenza, cui la ricorrente fa a torto richiamo. Di conseguenza il mezzo fondato sul fatto che quest' ultima non avrebbe danneggiato il commercio fra gli Stati membri, e segnatamente il commercio parallelo, dev' essere respinto.
118 Dato che pertanto, così come è stato appena accertato, la fissazione dei prezzi dei suoi prodotti nei confronti della denunciante era oggetto di concertazioni tra la ricorrente e la AWS, contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato, il Tribunale ritiene che gli argomenti della ricorrente in merito alla natura del commercio parallelo protetto, a dire della DSI, dal diritto comunitario della concorrenza e in merito ai legittimi obblighi dei fabbricanti e dei fornitori nei confronti della loro rete di distribuzione devono, nella fattispecie, essere respinti.
B ° In merito all' utilizzazione di logotipi e di sigle di omologazione di federazioni sportive
119 Per quanto concerne l' utilizzazione di logotipi e di marchi di qualità di federazioni sportive, la ricorrente a) in primo luogo contesta l' esistenza di una pratica decisa di concerto con la AWS; b) in secondo luogo, contesta che detta pratica, ammesso che possa ritenersi dimostrata, abbia avuto carattere anticoncorrenziale; c) in terzo e ultimo luogo, sostiene che l' apposizione delle sigle controverse le ha consentito di ottenere un vantaggio concorrenziale nell' ambito della concorrenza fra marche. Occorre esaminare nell' ordine tutti e tre gli addebiti.
a) Sull' esistenza di una pratica decisa di concerto con la AWS
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
120 La ricorrente sostiene che l' apposizione della sigla della federazione nazionale di tennis dei Paesi Bassi (in prosieguo: la "KNLTB") sui suoi prodotti è stata il risultato di un' azione da essa condotta unilateralmente ed è stata annunciata alla AWS durante una riunione del 15 e 16 maggio 1986, così come la Commissione avrebbe ammesso in sede di Decisione, dove ha riconosciuto "l' attuazione di questa misura è dovuta a DSI" (punto 40). L' utilizzazione di detta sigla rientrerebbe peraltro nell' ambito della sua politica generale consistente nel ricercare, analogamente ad altre imprese, il sostegno di federazioni nazionali di tennis per ragioni commerciali.
121 La Commissione sostiene che, anche ammettendo che l' ideazione di detta misura sia stata opera della sola ricorrente e che l' utilizzazione dei logotipi e delle sigle di omologazione di federazioni sportive possa non essere di per sé contraria all' art. 85, n. 1, del Trattato, l' esistenza nella fattispecie di una pratica concordata tra la ricorrente e la AWS allo scopo di individuare, con tale sistema, gli articoli provenienti da importazioni parallele e di far cessare queste ultime è incontestabile, così come si ricaverebbe da una serie di documenti cui essa fa richiamo come elementi di prova.
Giudizio del Tribunale
122 Il Tribunale fa riferimento ai documenti dedotti dalla Commissione e, segnatamente, ai seguenti:
° il già citato verbale del 28 maggio 1986 di una riunione tra la DSI e la AWS del 15 e 16 maggio 1986, il quale riporta che "quando la nuova confezione sarà acquistata, essa recherà sul coperchio un autoadesivo 'KNLTB official' , in modo che la AWS possa direttamente distinguere le palle importate parallelamente";
° il già citato resoconto di una riunione interna della AWS, del 13 giugno 1986, il quale fa menzione delle trattative con la DSI riguardanti la fissazione di un valore percentuale che definisse il rapporto tra i prezzi praticati nel Benelux e quelli praticati nel Regno Unito, e che contiene le seguenti indicazioni: "sono attualmente in corso trattative vivaci con la Dunlop (...) rapporti tra i prezzi (...) nuova confezione (...) approvata dalla KNLTB (...) palle da tennis importate parallelamente chiaramente identificabili";
° una nota interna della AWS datata 2 ottobre 1986, riguardante un accordo concluso il giorno precedente con la ricorrente in merito, tra l' altro, all' apposizione sia della sigla "KNLTB official" su ciascuna palla da tennis, sia di un autoadesivo con la stessa sigla su ogni loro confezione;
° il verbale di una riunione tra la ricorrente e la AWS, in data 16 ottobre 1986, il quale verte, fra l' altro, sulla conferma dell' utilizzazione della dicitura "KNLTB official"; PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 692A0043.2
° il verbale di una riunione tra la AWS e la federazione sportiva olandese (in prosieguo: la "FSN"), in data 20 ottobre 1986, durante la quale il signor Thung, della AWS, ha dichiarato che "i problemi di importazione parallela concernenti la Dunlop-Fort hanno costretto la AWS ad adottare, in collaborazione con la Dunlop-Inghilterra, alcune misure rigorose. Su ciascuna palla Dunlop-Fort comparirà la dicitura 'KNLTB official' , l' unica palla da tennis approvata e raccomandata (...)";
° una nota interna della AWS, datata 4 marzo 1987, la quale fa menzione della perdita subita da quest' ultima di rilevanti quote del mercato delle palle da tennis nei Paesi Bassi e in Belgio e in cui si legge: "Allo scopo di rendere teoricamente impossibili gli scambi paralleli, vengono adottate per il 1987 le seguenti misure: 1. (...) , 2. (...) Sulle palle Dunlop Fort è stato stampato KNLTB official e le si è fornite di un autoadesivo KNLTB official (...) Detta dicitura KNLTB official è il tema principale negli annunci pubblicitari e inoltre mezzo di vendita nei confronti dei clienti"; e
° un verbale della AWS, datato 5 maggio 1987, riguardante una riunione con la ricorrente del 7 aprile 1987, in cui si riporta quanto segue: "Visti i problemi collegati al commercio parallelo (...) la Dunlop pretende dalla AWS un programma per le palle da tennis per il 1988 per quanto concerne i Paesi Bassi e il Belgio, relativo ai problemi attuali. La AWS deve programmare (...) Dunlop KNLTB official al posto di Dunlop Fort. Diminuire il margine di utile sulle palle da tennis".
123 Ciò posto, dall' intera documentazione qui analizzata si ricava chiaramente che la pratica commerciale controversa, lungi dall' essere stata decisa unilateralmente e autonomamente dalla ricorrente, è stata concertata con la AWS. Di conseguenza, l' addebito della ricorrente deve essere respinto.
b) Sul carattere anticoncorrenziale della pratica commerciale di cui trattasi
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
124 La ricorrente sostiene che, dal momento che aveva apposto, così come da lei stessa ammesso, sulle confezioni di palle da tennis marchi distintivi che consentissero di identificare gli articoli provenienti da importazioni parallele, essa non aveva nessun interesse ad apporre per lo stesso scopo la sigla della KNLTB come segno distintivo ulteriore dei suoi prodotti. Essa ritiene inoltre che la semplice identificazione, mediante una pratica del genere, dei prodotti provenienti da importazioni parallele non costituisce di per sé violazione dell' art. 85 del Trattato. Una violazione di tal genere sarebbe realizzata solo qualora, dopo aver ottenuto il diritto di utilizzare un logotipo o una sigla e averlo effettivamente stampato sui propri prodotti, le imprese interessate stipulassero un accordo o si dedicassero a pratiche concordate aventi lo scopo o l' effetto di ostacolare il commercio parallelo, la quale cosa non sarebbe stata provata nella fattispecie dalla Commissione.
125 La Commissione sottolinea che i marchi distintivi già posti dalla ricorrente sulle confezioni delle sue palle da tennis erano invisibili ad occhio nudo e che per questo motivo essa ha fatto ricorso all' apposizione della sigla, ben visibile, della KNLTB, al fine di identificare più facilmente i prodotti provenienti da importazioni parallele, così come sarebbe rilevabile in modo certo dal contenuto dei citati verbali della riunione interna della AWS del 13 giugno 1986 e della riunione della AWS con la FSN del 20 ottobre successivo. Secondo la Commissione, una volta accertato che un accordo avente ad oggetto una simile utilizzazione di sigle distintive è contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato, non è necessario esaminare i suoi effetti concreti sul mercato (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, e 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391, punto 22).
Giudizio del Tribunale
126 Occorre preliminarmente ricordare che la concertazione tra la ricorrente e la AWS, incriminata dalla Commissione ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ha avuto ad oggetto l' eliminazione delle importazioni parallele di prodotti oggetto dei contratti, identificati mediante segni distintivi apposti sui prodotti della ricorrente.
127 Il Tribunale ricorda al riguardo che dalle prove documentali prima analizzate (v. supra, punto 122) discende chiaramente che la ricorrente e la AWS hanno raggiunto un' intesa per apporre, sui prodotti posti in commercio dalla ricorrente, uno o più segni distintivi, al fine di consentire l' identificazione certa dei prodotti oggetto dei contratti importati parallelamente. Pertanto, la Commissione sostiene giustamente che un accordo di volontà del genere presenta un carattere anticoncorrenziale e, in quale tale, è vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, senza che sia necessario ricercare se, come sostenuto dalla ricorrente, esso sia rimasto inefficace sul mercato (sentenze Consten-Grundig/Commissione e Sandoz/Commissione, già citate).
128 Occorre pertanto respingere tale addebito.
c) Sull' esistenza di un vantaggio concorrenziale
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
129 La ricorrente si oppone all' affermazione formulata dalla Commissione in sede di Decisione (punto 60), secondo la quale l' utilizzazione della sigla della KNLTB sulle palle e le confezioni da tennis messe in commercio dalla AWS avrebbe avuto lo scopo di privilegiare la sua rete di distribuzione esclusiva, dando ai consumatori l' impressione di una qualità superiore dei prodotti così contrassegnati e giustificando prezzi più elevati a danno dei prodotti importati parallelamente. Secondo la ricorrente, il solo vantaggio concorrenziale da essa tratto dall' utilizzazione della sigla della KNLTB è stato quello di favorire la vendita dei suoi prodotti in rapporto a quelli dei suoi concorrenti, senza che essa abbia fatto uso del diritto di riprodurre la sigla di cui trattasi sui suoi prodotti per ostacolare importazioni parallele.
130 La Commissione, pur ammettendo che l' apposizione di una sigla sui prodotti di un fabbricante possa essere effettuata in modo da non avere nessun effetto anticoncorrenziale, sottolinea che nella fattispecie l' utilizzazione della sigla della KNLTB era stata ideata, in parte, al fine di ostacolare le vendite di palle da tennis provenienti da importazioni parallele, o almeno di renderle più difficili di quelle delle palle recanti la sigla di cui trattasi, la qual cosa avrebbe proporzionalmente fatto diminuire il volume delle vendite parallele, a favore dei distributori esclusivi della ricorrente. Essa inoltre ritiene che, avendo provato l' esistenza di una pratica concordata, è irrilevante sapere se la AWS e la ricorrente siano stati o meno in grado di utilizzare il diritto loro concesso di utilizzazione della sigla per ostacolare effettivamente importazioni parallele nei Paesi Bassi, dato che tale diritto è stato comunque oggetto di utilizzazione illecita, poiché esso doveva consentire di identificare le importazioni parallele allo scopo di farle cessare, così come si ricaverebbe da varie prove addotte sul punto e in particolare dal citato telex inviato il 10 marzo 1986 dalla ricorrente alla AWS.
Giudizio del Tribunale
131 Il Tribunale ritiene che, alla luce degli elementi di prova addotti dalla Commissione, i quali dimostrano l' esistenza di una concertazione tra la ricorrente e la AWS, il cui scopo era, anche se solo in parte, l' identificazione dei prodotti oggetto di importazioni parallele mediante apposizione di una sigla particolare sui prodotti oggetto dei contratti, allo scopo di eliminare dette importazioni, il fatto di sapere se la ricorrente e la sua rete di distribuzione esclusiva abbiano potuto al tempo stesso ricavare vantaggi concorrenziali legittimi dall' utilizzazione di tale sigla è irrilevante ai fini della soluzione della controversia. Questo addebito va pertanto respinto.
132 Da tutto quanto esposto discende che si deve annullare la Decisione nella parte in cui essa rileva una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato precedente al 1 febbraio 1985. Per il resto, vanno respinte le conclusioni miranti all' annullamento della Decisione diverse da quelle concernenti l' ammenda inflitta.
Sulle conclusioni miranti all' annullamento dell' ammenda o alla riduzione del suo importo
133 La ricorrente giudica ingiustificato ed eccessivo l' importo dell' ammenda. Essa sostiene che all' atto della sua determinazione la Commissione ha fatto un uso distorto dei poteri ad essa conferiti dall' art. 15 del regolamento n. 17 ed ha violato il principio di proporzionalità. La DSI illustra il suo argomento sotto forma di "conclusioni generali" e di "conclusioni specifiche".
134 Il Tribunale rileva che nell' ambito delle sue "conclusioni generali" la ricorrente si limita in realtà a riprendere i mezzi ed argomenti dedotti a sostegno delle sue conclusioni miranti all' annullamento della Decisione. Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto già esposto, non occorre procedere a un nuovo esame dei suoi mezzi ed argomenti ed è pertanto opportuno volgersi all' analisi delle "conclusioni specifiche", le quali hanno gli stessi scopi delle "conclusioni generali" della ricorrente, e cioè l' annullamento o la riduzione dell' ammenda.
135 Il Tribunale rileva al riguardo che la ricorrente adduce circostanze di cinque tipi le quali, a suo dire, giustificano l' annullamento o la riduzione dell' ammenda inflittale. In primo luogo, A) essa sostiene che, nella valutazione dell' importo della sanzione pecuniaria ad essa inflitta, occorre tenere in considerazione il fatto che le pratiche incriminate non avevano costituito in parte oggetto di nessuna sanzione nella prassi della Commissione precedente alla data di adozione della decisione impugnata; in secondo luogo, B) essa sostiene che occorre tenere in considerazione il fatto che, durante il procedimento amministrativo, la DSI ha adeguato il suo comportamento sul mercato al fine di tener conto degli addebiti ad essa notificati dalla Commissione; in terzo luogo, C) essa sottolinea che la durata dell' infrazione presa in considerazione per determinare l' importo dell' ammenda è stata determinata in maniera inesatta; in quarto luogo, D) essa sostiene che il volume di affari utilizzato come base per il calcolo della sanzione è erroneo; infine, in quinto luogo, E) la ricorrente fa richiamo ad alcune circostanze particolari.
A ° Sulla mancanza di precedenti
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
136 La ricorrente sottolinea innanzitutto che il riacquisto di prodotti importati parallelamente, quale misura che abbia contribuito alla gravità delle violazioni a lei contestate, non era stato oggetto di chiara condanna da parte della Commissione prima della sua decisione 18 dicembre 1987, 88/172/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.503-Konica; GU L 78, pag. 34), e che il riacquisto di prodotti contestatole dalla Commissione in sede di Decisione risaliva a una data precedente a quella della citata decisione.
137 La ricorrente poi rileva che la Commissione non aveva mai sostenuto in precedenza che l' apposizione di logotipi e di sigle di omologazione di federazioni sportive sui prodotti di un fabbricante, nell' ambito di una rete di distribuzione esclusiva, fosse contraria all' art. 85, n. 1, del Trattato.
138 La ricorrente infine sottolinea che precedentemente la Commissione non aveva incriminato, ai sensi dell' art. 85, n. 1, né i divari tra i prezzi applicati a un distributore esclusivo in uno Stato membro e quelli applicati ad un commerciante indipendente in un altro Stato membro, né le misure adottate per parificare i prezzi fatturati ad acquirenti operanti in condizioni equivalenti all' interno di uno stesso Stato membro. La Commissione non avrebbe inoltre ritenuto in precedenza che i fornitori, vincolati fino ad allora da un semplice obbligo di non ostacolare il commercio parallelo, dovessero per di più facilitarlo e favorirlo attivamente.
139 La Commissione fa rilevare che il riacquisto di prodotti importati parallelamente, in quanto misura di limitazione o di controllo dei mercati, è vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato quando è il risultato dell' azione di due o più imprese operanti di concerto e che l' attuazione delle norme del diritto comunitario in materia di concorrenza, di per sé stesse applicabili, non è condizionata dall' esistenza di precedenti quando, come nella fattispecie, le imprese interessate non abbiano potuto ignorare che il loro comportamento avesse lo scopo di restringere la concorrenza.
140 Per quanto concerne la mancanza di precedenti incriminanti l' apposizione di logotipi su articoli sportivi, la Commissione fa rilevare che nella fattispecie le parti interessate non potevano ignorare che detta misura avesse uno scopo anticoncorrenziale, dato che si trattava di identificare in tal modo i prodotti oggetto di importazioni parallele, al fine di eliminare queste ultime.
141 La Commissione sostiene infine che gli argomenti illustrati dalla ricorrente in merito all' asserita novità di taluni aspetti della Decisione in materia di politica dei prezzi dei fornitori sono ininfluenti, in considerazione della sua partecipazione a una pratica concordata mirante al mantenimento dei divari di prezzo tra i mercati dei vari Stati membri, al fine di ostacolare in tal modo qualunque commercio parallelo, cosa che, in base a una giurisprudenza consolidata, costituisce infrazione grave (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 107).
Giudizio del Tribunale
142 Per quanto concerne l' argomento della ricorrente secondo cui, in precedenza la Commissione non avrebbe mai incriminato comportamenti di imprese paragonabili a quelli contestati alla DSI nella fattispecie, il Tribunale ricorda che, se è vero che non può esservi pena senza colpa (sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 83/83, Estel/Commissione, Racc. pag. 2195), dalla giurisprudenza della Corte (v. tra l' altro, sentenze 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261) e del Tribunale (sentenza 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 157) discende che le infrazioni alle norme in materia di concorrenza, tali da essere oggetto di sanzione, sono quelle commesse intenzionalmente o per negligenza e che al riguardo è sufficiente che il loro autore non potesse ignorare che il suo comportamento avrebbe necessariamente comportato una restrizione della concorrenza.
143 Benché sia esatto che, al fine di determinare l' importo dell' ammenda da infliggere ad un' impresa oggetto di indagine per pratiche anticoncorrenziali, la Commissione o il giudice comunitario possono tener conto in talune circostanze del fatto che, alla data dei fatti controversi, la pratica o le pratiche incriminate non erano state individuate con chiarezza come anticoncorrenziali nella prassi decisionale della Commissione (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359), la ricorrente non può seriamente asserire che tale ipotesi ricorra nel caso di un divieto generale di riesportare i prodotti oggetto dei contratti, imposto a una rete di distribuzione esclusiva unitamente ad altre pratiche coercitive miranti ad ottenere il rispetto di detto divieto da parte dei contraenti, a tal punto è pacifico che pratiche del genere, aventi lo scopo o l' effetto di ostacolare l' obiettivo stesso della realizzazione del mercato unico voluto dal Trattato, ponendo barriere fra i vari mercati nazionali, sono per loro natura, secondo una giurisprudenza consolidata, contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato. Occorre precisare al riguardo, da un lato, che una tale politica di erezione di barriere fra i mercati nazionali presuppone necessariamente l' esistenza di una politica tariffaria differenziata, secondo i diversi mercati nazionali interessati, e, d' altra parte, che la ricorrente non può valersi dinanzi al giudice comunitario di un' asserita modifica di taluni metodi coercitivi da essa applicati, quale il riacquisto di alcuni prodotti oggetto dei contratti al fine di ottenere il rispetto del divieto generale imposto. Occorre al contrario tenere in considerazione, nella valutazione dell' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente, la circostanza che quest' ultima, lungi dall' essersi limitata a imporre alle sue controparti il rispetto di un divieto anticoncorrenziale da essa imposto, ha fatto ricorso a mezzi coercitivi molteplici e differenziati al fine di ottenere dai suoi distributori e rivenditori il rispetto di un divieto, del quale essa non ignorava il carattere anticoncorrenziale.
B ° Sul comportamento della ricorrente durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
144 La ricorrente contesta le accuse della Commissione la quale le fa carico, da un lato, di non aver modificato il suo comportamento né dopo la comunicazione della denuncia della Newitt, né dopo l' invio, il 29 ottobre 1987, di un' intimazione formale a cessare le pratiche restrittive all' esportazione e, dall' altro, di avere chiesto ai suoi distributori esclusivi, nella sua lettera del 12 ottobre 1987, di non rispondere ad eventuali domande della Commissione, senza averla preventivamente consultata. Essa sostiene che la sua lettera del 12 agosto 1987 non aveva lo scopo e non ha avuto l' effetto di provocare una falsificazione o una sparizione di elementi di prova. Essa inoltre sottolinea di aver compiuto, dopo la comunicazione della denuncia della Newitt, un serio esame di detta denuncia e che la sua posizione è stata illustrata nella lettera da essa indirizzata ai legali della Newitt il 3 settembre 1987, copia della quale è stata inviata alla Commissione nell' agosto 1988. Essa addebita inoltre alla Commissione il fatto di non aver tenuto in considerazione, all' atto della determinazione dell' importo dell' ammenda, le misure da essa spontaneamente adottate dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti al fine di adeguarsi alle norme in materia di concorrenza, contrariamente ad altri casi in cui la Commissione ha tenuto conto di un comportamento del genere [decisioni 7 dicembre 1982, 82/853/CEE (IV/30.070-National Panasonic; GU L 354, pag. 28), 14 dicembre 1984, 85/79/CEE (IV/30.809-John Deere; GU 1985, L 35, pag. 58), relative a una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE, e 18 luglio 1988, 88/518/CEE (IV/30.178-Napier Brown ° British Sugar; GU L 284, pag. 41), relativa a una procedura di applicazione dell' art. 86 del Trattato CEE]. Secondo la ricorrente, la Commissione doveva infine tenere in considerazione il fatto che essa aveva spontaneamente ammesso l' illiceità di alcuni suoi comportamenti.
145 La Commissione rileva di non aver punito la ricorrente per avere cercato, con la sua citata lettera del 12 agosto 1987, di coordinare le risposte dei suoi distributori alla denuncia, ma per non aver modificato il suo comportamento dopo aver ricevuto la denuncia e per aver cercato di profittare del silenzio dei suoi distributori. La ricorrente non potrebbe adesso valersi di tale silenzio per domandare una riduzione dell' ammenda a lei inflitta. Essa sottolinea che, dopo la comunicazione della denuncia e l' invio della citata intimazione, la ricorrente ha continuato a violare l' art. 85 del Trattato e ha provveduto ad adeguarsi effettivamente alle norme del Trattato solo dopo la sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il 16 luglio 1990. La lettera inviata il 3 settembre 1987 dalla BTR ai legali della Newitt non avrebbe sostanzialmente modificato, per quanto la riguarda, la politica commerciale della ricorrente e, di conseguenza, non potrebbe essere utilmente dedotta. Infine, secondo la Commissione, la ricorrente non poteva non ammettere l' illiceità di talune sue attività, di modo che l' ammissione di una circostanza attenuante del genere comprometterebbe il carattere dissuasivo della ammende.
Giudizio del Tribunale
146 Il Tribunale ricorda che la cessazione di un' infrazione durante il procedimento amministrativo può costituire circostanza attenuante, in sede di determinazione dell' importo dell' ammenda inflitta dalla Commissione (sentenza Sandoz/Commissione, già citata). Esso tuttavia rileva che nella fattispecie, dopo la comunicazione alla ricorrente della denuncia della Newitt e l' invio di un' intimazione che sottolineava la gravità delle infrazioni ad essa contestate, la ricorrente è intervenuta presso la sua filiale americana per impedire la fornitura alla Newitt di ordinativi trasmessi nel 1988, facendo richiamo a "un adeguamento della politica", così come si ricava da un telegramma datato 1 febbraio 1989, inviato dalla suddetta filiale americana alla Newitt.
147 Per quanto concerne la portata della lettera inviata il 3 settembre 1987 dalla BTR ai legali della Newitt, essa potrebbe essere valutata solo tenendo in considerazione, da un lato, il fatto che le violazioni contestate alla ricorrente non sono comunque cessate dopo detta data e, dall' altro, il contenuto stesso di tale lettera, dal quale si ricava che l' interruzione del divieto generale di esportazione, imposto alla Newitt, poteva essere effettiva solo a determinate condizioni, tra le quali il consenso della ricorrente in merito ai destinatari delle esportazioni, indicati in modo preciso dalla Newitt.
148 Peraltro, per conformarsi alle norme comunitarie in materia di concorrenza, la ricorrente ha adottato talune misure, comunicate alla Commissione con lettere datate 12 dicembre 1990 e 22 gennaio 1991, solo diversi mesi dopo la risposta alla comunicazione degli addebiti e più di tre anni dopo la comunicazione ad essa fatta, nel giugno 1987, della denuncia della Newitt.
149 Infine, benché sia certamente importante che la ricorrente abbia ammesso e fatto ammenda di alcuni suoi comportamenti, tale considerazione non può incidere sul carattere effettivo dell' infrazione rilevata, in particolare date le circostanze della fattispecie (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711).
150 Ne discende che vanno respinti gli argomenti della ricorrente, in base ai quali la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione il suo comportamento durante il procedimento amministrativo, al fine di valutare l' importo della sanzione pecuniaria inflittale.
C ° Sulla durata dell' infrazione
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
151 Per quanto concerne la data iniziale delle infrazioni che le sono contestate, la ricorrente ricorda la sua posizione, la quale consiste nel sostenere che, anche se la lettera da essa inviata il 14 dicembre 1977 alla Newitt potesse dimostrare l' esistenza di un' infrazione, non ci sarebbe nessun collegamento tra tale lettera e la politica da essa avviata nel 1985, in seguito all' acquisizione, da parte della BTR, del controllo sulla DSI. Di conseguenza, l' infrazione commessa nel 1977 verrebbe meno per la prescrizione quinquennale di cui al regolamento n. 2988/74. Per quanto concerne la data di cessazione delle infrazioni, essa sostiene che nessuna misura fra quelle che la DSI ha ammesso di avere adottato ha continuato a produrre effetti significativi e che le misure che le vengono contestate dalla Commissione sono state semplici episodi isolati, di breve durata, in un periodo di rapporti commerciali difficili tra essa stessa e la Newitt.
152 La Commissione richiama sul punto il suo argomento, secondo il quale le infrazioni contestate alla ricorrente si sarebbero iniziate nel 1977 e sarebbero continuate fino al 1990, senza soluzione di continuità.
Giudizio del Tribunale
153 Come già accertato dal Tribunale (v. supra, punti 79-85), occorre fissare al 1 febbraio 1985 l' inizio dell' infrazione.
154 Ne discende che la durata dell' infrazione, la quale, ai sensi dello stesso dettato dell' art. 15 del regolamento n. 17, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l' importo della sanzione pecuniaria da infliggere alla ricorrente, è ridotta a una durata dell' ordine di cinque anni. Di conseguenza, occorre che il Tribunale, nell' ambito del suo potere giurisdizionale anche di merito, riformi la Decisione impugnata e riduca l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, in base alle condizioni individuate nel prosieguo della presente pronuncia.
155 Per quanto peraltro concerne la durata delle infrazioni consistenti in diverse misure, adottate dalla ricorrente, allo scopo di eliminare le importazioni parallele prese direttamente di mira dal divieto generale di esportazione, il Tribunale rileva che secondo la Decisione tali misure sono state il risultato di una concertazione tra la ricorrente e i suoi distributori esclusivi, tra i quali la AWS. Pertanto, l' inizio di tali infrazioni va collocato alla data in cui, in base agli elementi di prova addotti dalla Commissione, sono cominciate le concertazioni incriminate tra la ricorrente e la AWS. Il Tribunale fa riferimento al riguardo ai due telex del 1 febbraio e del 29 aprile 1985, i quali dimostrano che la AWS effettuava la lettura dei codici di identificazione delle racchette Dunlop, importate parallelamente, nell' ambito dell' attuazione delle pratiche concordate tra la ricorrente e la AWS, tendenti a eliminare le importazioni parallele una volta identificati gli articoli importati parallelamente. La data in cui si sono iniziate queste diverse infrazioni contestate dalla Commissione alla ricorrente va pertanto collocata all' inizio del 1985 (v. supra, punto 85). Lo stesso discorso vale per le misure in materia di prezzi, la cui adozione, risultato di una concertazione tra la ricorrente e la AWS, va pur essa situata nel 1985, così come discende dal suddetto telex del 27 febbraio 1986, in cui la AWS dichiara di avere sostenuto la politica dei prezzi della ricorrente dell' anno precedente, a condizione che quest' ultima controllasse effettivamente il suo sistema di distribuzione.
156 Per quanto concerne la data in cui le concertazioni sono cessate, essa va necessariamente collocata nell' aprile 1989, quando la AWS ha cessato di essere il distributore esclusivo della ricorrente, il che fa presumere la fine delle concertazioni tra di loro, e non nel 1990, come sostenuto implicitamente dalla Commissione, per il fatto stesso che essa non fa nessuna distinzione tra il divieto generale di esportazione e le altre misure miranti all' eliminazione delle esportazioni parallele (Decisione, punto 70).
157 In sede di valutazione dell' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente per le pratiche anticoncorrenziali precedentemente rilevate, occorre pertanto tenere in considerazione anche la circostanza che tali misure sono terminate nel 1989, e non nel 1990, come sostenuto, a torto, dalla Decisione impugnata.
D ° Sul volume d' affari da tener presente ai fini della valutazione della base dell' ammenda
Sintesi dei mezzi e dei principali argomenti delle parti
158 La ricorrente sottolinea che il volume d' affari da tenere in considerazione è quello da essa ottenuto in occasione della vendita dei suoi prodotti alla AWS, con la quale si ritiene che abbia raggiunto un accordo (il 2,2% del suo volume d' affari su scala comunitaria, l' 1,9% su scala mondiale nel 1988), mentre l' importo dell' ammenda che le è stata inflitta corrisponde al 7% del suo volume d' affari mondiale, così come affermato dalla Commissione in sede di controricorso. Essa sottolinea che il suo volume d' affari mondiale (73,4 milioni di ECU nel 1988 e 75,4 nel 1989 per le palle e racchette da tennis, le palle da squash e gli articoli da golf) è stato ottenuto, per quanto concerne il "mercato del prodotto", per una percentuale quanto mai rilevante grazie alle vendite di articoli da golf nel Regno Unito e, per quanto concerne il "mercato geografico", grazie a vendite al di fuori della Comunità, in Medio e in Estremo Oriente, di prodotti fabbricati sul posto. Essa ne deduce che il calcolo dell' ammenda è stato compiuto su un importo "non pertinente" del suo volume d' affari.
159 La Commissione sottolinea che le infrazioni sono state particolarmente gravi e di lunga durata, che non erano limitate alla Comunità o all' Europa, ma si estendevano agli Stati Uniti, per la proibizione imposta nel gennaio 1988 dalla ricorrente alla sua filiale in tale paese terzo riguardante la fornitura alla Newitt di palle da tennis, ed erano persino estese a "qualsiasi mercato mondiale" dove la ricorrente avesse distributori esclusivi, in base alla citata lettera del 5 agosto 1985 inviata dalla ricorrente alla Newitt. Di conseguenza, infliggendo alla ricorrente un' ammenda pari al 7% del suo volume d' affari mondiale ottenuto dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, essa non avrebbe assolutamente abusato dei diritti a lei conferiti dall' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto l' ammenda inflitta è notevolmente inferiore al massimo del 10% del volume d' affari mondiale totale e in quanto, in sede di sua determinazione, essa avrebbe tenuto in considerazione tutte le circostanze attenuanti che potessero validamente accogliersi.
Giudizio del Tribunale
160 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, già citata) e del Tribunale (sentenza Hilti/Commissione, già citata), l' importo del 10% del volume d' affari ottenuto durante l' esercizio sociale precedente, in base al quale sono calcolate, ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, le ammende inflitte per violazioni delle norme in materia di concorrenza, si riferisce al volume d' affari totale dell' impresa interessata.
161 Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha assolutamente asserito che l' ammenda di 5 milioni di ECU a lei inflitta superi il tetto del 10% del volume d' affari da lei ottenuto e nessun elemento allegato agli atti consente di dimostrare che detto limite sia stato superato.
162 Di conseguenza il Tribunale ritiene che, anche se l' importo totale dell' ammenda inflitta alla ricorrente va ridotto, così come innanzi dichiarato, la gravità dell' infrazione e del danno arrecato dalla concorrenza nel mercato comune giustifica sufficientemente la percentuale del volume d' affari preso in considerazione dalla Commissione nella valutazione da essa effettuata dell' importo dell' ammenda inizialmente inflitta alla ricorrente.
163 Tale mezzo va conseguentemente respinto.
E ° Sugli altri elementi da prendere in considerazione per la valutazione dell' importo dell' ammenda
164 Per contestare l' importo dell' ammenda inflittale, la ricorrente fa inoltre richiamo a diverse circostanze specifiche, fondate a) sull' assenza della normale diligenza da parte della Commissione, b) sull' assenza di danni per i consumatori e c) sull' inosservanza della parità di trattamento tra imprese.
a) In merito all' asserita mancanza di diligenza della Commissione nell' istruzione del caso
165 Alla luce del lungo periodo intercorso tra la presentazione della denuncia, nel marzo 1987, e l' adozione della Decisione, nel marzo 1992, periodo durante il quale la Commissione avrebbe modificato la sua politica nel senso di un aumento dell' importo delle ammende inflitte alle imprese, la ricorrente sostiene di non dover subire le conseguenze di un tale termine eccessivamente lungo.
166 La Commissione non formula repliche specifiche in merito a tale addebito.
167 Il Tribunale ritiene che, sebbene in talune in talune circostanze possa tenersi conto, nella valutazione dell' importo dell' ammenda da infliggere all' impresa interessata, della diligenza manifestata dalla Commissione nell' istruzione del caso (sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223), il lasso di tempo che ha separato nella fattispecie la decisione di iniziare la procedura d' infrazione, intervenuta il 7 maggio 1990, dalla data di adozione della Decisione evidenzia comunque una diligenza normale da parte dell' autorità amministrativa. E' parimenti dimostrato che, anteriormente alla decisione di inizio della procedura, la Commissione ha fatto ricorso nei termini opportuni ai mezzi necessari per l' istruzione della denuncia a lei presentata il 23 giugno 1987, in particolare compiendo nel 1988 un accertamento presso la sede della AWS. Occorre aggiungere che la ricorrente avrebbe potuto sottrarsi alle conseguenze dell' istruzione del caso delle quali si lamenta, adeguandosi alle norme comunitarie in materia di concorrenza sin dalla comunicazione a lei data da parte della Commissione, il 20 ottobre 1987, della denuncia presentata dalla Newitt.
168 Da quanto esposto discende che va respinto l' argomento della ricorrente riguardante l' assenza della normale diligenza in capo alla Commissione in sede di istruzione del caso.
b) In merito all' asserita assenza di danni sofferti dal consumatore
169 La ricorrente sostiene che le sue attività controverse non hanno provocato nessun tipo di danno al consumatore e che le misure da essa adottate in materia di prezzi, così come i loro effetti, sono stati in gran parte il risultato del normale andamento del mercato. Al riguardo essa sostiene, da un lato, che sui mercati dei paesi interessati operavano anche altri fornitori dei prodotti di cui trattasi e che nessun elemento consente di sostenere che i prezzi al minuto dei suoi prodotti, in tali paesi, siano aumentati durante il periodo controverso se non a causa di normali pressioni inflazionistiche. La ricorrente d' altronde sottolinea che essa sarebbe stata comunque costretta ad aumentare i prezzi eccessivamente bassi applicati alla Newitt, al fine di fare scomparire l' anomalia rappresentata dal fatto che quest' ultima si riforniva di palle da tennis a prezzi largamente equivalenti a quelli applicati ai suoi distributori esclusivi al di fuori del Regno Unito.
170 In merito a tale addebito la Commissione non formula repliche specifiche.
171 Il Tribunale preliminarmente ricorda che il danno sofferto dal consumatore vittima di pratiche proibite dalle norme comunitarie in materia di concorrenza consiste non solo nel danno pecuniario diretto, del tipo di quello asserito dalla ricorrente, ma anche nel danno indiretto costituito dal pregiudizio arrecato alle condizioni della concorrenza (v., nell' ambito dell' interpretazione dell' art. 86 del Trattato, sentenza Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, già citata, punto 32). E' chiaro al riguardo che un divieto generale di esportazione imposto a una rete di distribuzione esclusiva, garantendo ai membri della rete autorizzati dal fornitore una protezione territoriale assoluta, priva il consumatore delle condizioni di effettiva concorrenza volute dal Trattato CEE, in particolare dal suo articolo 3, lett. f). Un' organizzazione commerciale di tal genere infatti, proibendo ogni concorrenza tra i prodotti della marca del fornitore quando, al tempo stesso, proprio a causa della modalità di distribuzione dei prodotti adottata da quest' ultimo, la concorrenza tra i marchi è già fortemente ridotta, pone in tal modo il consumatore in una situazione di dipendenza nei confronti di un unico offerente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una simile organizzazione del mercato provoca di conseguenza al consumatore un danno particolarmente marcato. Per di più, per quanto concerne il danno meramente pecuniario quale descritto dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto da quest' ultima sostenuto, l' eliminazione o il rallentamento delle importazioni parallele possono di per sé stessi avere un effetto dannoso per il consumatore, in quanto essi finiscono con l' ostacolare la diminuzione dei prezzi, normalmente generata dalle importazioni parallele. Per quanto concerne la giustificazione delle misure adottate dalla ricorrente in materia di prezzi, il Tribunale ritiene che, qualunque possa essere peraltro la giustificazione economica del comportamento degli operatori sul mercato, il fatto che tale comportamento rientri nell' ambito di una concertazione vietata dall' art. 85, n. 1, del Trattato porta alla conseguenza di rendere ininfluenti i mezzi e gli argomenti relativi all' asserito carattere economicamente giustificabile di un simile comportamento, per lo meno dal momento che detto comportamento non è, come nella fattispecie, riconducibile nel campo di applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato.
172 Di conseguenza vanno respinti gli argomenti della ricorrente secondo i quali, da un lato, le pratiche controverse non avrebbero avuto l' effetto di provocare un danno diretto per il consumatore e, dall' altro, la normale politica commerciale dell' impresa avrebbe condotto a una politica dei prezzi identica a quella incriminata.
c) In merito all' asserita inosservanza della parità di trattamento tra imprese
173 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito spiegazioni né sui criteri generali presi in considerazione per determinare il livello delle ammende, né sulle differenze tra le ammende inflitte alle imprese coinvolte, ignorando gli insegnamenti contenuti nella sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, ICI/Commissione (causa T-13/89, Racc. pag. II-1021, punto 352). Essa sottolinea che, benché la Decisione ricordi che le infrazioni commesse dalla AWS sono terminate nel 1989 e che tale impresa si è trovata di fronte a problemi finanziari che sono sfociati in un' operazione di riacquisto (punti 70 e 71), essa non ha di contro tenuto in considerazione il fatto che anche la ricorrente si era trovata di fronte a problemi finanziari sfociati nel 1985 nel suo riacquisto da parte della BTR. Pertanto, infliggendole un' ammenda che sarebbe 30 e più volte superiore a quella inflitta alla AWS, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento. La Commissione non avrebbe inoltre esposto in nessun punto i motivi che l' hanno indotta a non punire l' impresa Pinguin, nonostante essa abbia concluso nel senso che anche quest' ultima aveva violato l' art. 85, n. 1, del Trattato e benché quest' ultima impresa non abbia nemmeno risposto alla comunicazione degli addebiti.
174 La Commissione espone che l' ammenda inflitta alla AWS è pari al 5% del suo volume di affari per i prodotti di cui trattasi e che il divario tra detta ammenda e quella inflitta alla ricorrente è giustificato dalla rispettiva durata delle infrazioni di cui ciascuna impresa si è resa responsabile. Per quanto concerne la Pinguin, la Commissione rileva che detta impresa non soltanto non ha reagito alla comunicazione degli addebiti, ma non ha nemmeno contestato la Decisione, benché le venga imputata una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Il Tribunale non sarebbe pertanto in grado di esercitare il suo controllo sul modo in cui la Pinguin è stata trattata in rapporto alla ricorrente. Durante la fase orale la Commissione ha infine dichiarato che la Pinguin è una piccola impresa, la quale ha svolto un ruolo di secondo piano e passivo nell' ambito dell' infrazione controversa.
175 Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione illustra in sede di Decisione le considerazioni che l' hanno indotta alla fissazione dell' importo dell' ammenda, in particolare quelle riguardanti la gravità delle rispettive infrazioni compiute dalle imprese interessate, la durata di dette infrazioni nonché l' importanza economica, rispettivamente, della ricorrente e dell' impresa AWS. Pertanto, è infondata l' asserzione della ricorrente secondo la quale la Decisione non espone i criteri generali di fissazione dell' importo dell' ammenda, e la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento, in considerazione della sua dimensione economica in rapporto a quella della AWS nonché del suo ruolo determinante nelle infrazioni di cui trattasi.
176 Per quanto concerne il fatto che nessuna ammenda è stata inflitta alla Pinguin, il Tribunale ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può fondatamente trarre argomenti dalla circostanza che la Commissione non infligga ammende a un' altra impresa coinvolta in un' infrazione, ai fini di sfuggire esso stesso alla sanzione inflittagli per violazione dell' art. 85 del Trattato, quando il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di quest' altra impresa (v. sentenza Ahlstroem Osakeyhtioe e a./Commissione, già citata, punto 197).
177 Di conseguenza vanno parimenti respinti gli argomenti della ricorrente fondati sul fatto che la Commissione non avrebbe illustrato i criteri generali utilizzati per la valutazione dell' importo dell' ammenda inflitta, e sul fatto che nessuna ammenda è stata inflitta alla Pinguin.
178 Da tutto quanto esposto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente va confermata per quanto concerne il suo fondamento, ma va diminuita a causa del fatto che la durata delle infrazioni di cui si è resa responsabile la ricorrente dev' essere ritenuta compresa nel periodo 1985-1990, per quanto concerne il divieto generale di esportazione, e in quello 1985-1989, per quanto concerne le varie misure adottate al fine di far rispettare detto divieto (v. supra, punti 153-157). Il Tribunale ritiene tuttavia che la diminuzione dell' ammenda non dev' essere necessariamente proporzionale alla riduzione della durata delle infrazioni cui si è proceduto, in considerazione della gravità e del carattere cumulativo delle infrazioni constatate dalla Commissione per il periodo della loro effettiva durata.
179 Nella fattispecie il Tribunale, nell' ambito del suo potere giurisdizionale esteso anche nel merito, ritiene equo, alla luce delle circostanze della controversia, ridurre da 5 a 3 milioni di ECU l' ammenda da infliggere alla ricorrente.
Sulle conclusioni miranti al rimborso delle spese per la costituzione della garanzia per il pagamento dell' ammenda inflitta
180 La ricorrente chiede infine che il Tribunale condanni la Commissione a rimborsarle per intero le spese sostenute per la costituzione di una garanzia per il pagamento dell' ammenda.
181 In sede di controricorso, la Commissione solleva un' eccezione di irricevibilità per quanto concerne questo capo delle conclusioni della ricorrente. Essa osserva che la scelta di costituire una garanzia, piuttosto che pagare l' ammenda, è da imputare alla ricorrente, e che comunque il Tribunale non è competente ad adottare un tale genere di misure, nell' ambito del controllo di legittimità da esso esercitato (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione, Racc. pag. 1965).
182 La ricorrente, in sede di replica, non deduce osservazioni in merito all' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
183 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 19 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l' esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che detta indicazione dev' essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II -1269, punto 21). Lo stesso deve ritenersi valido per le conclusioni, che devono essere integrate con i mezzi e gli argomenti che consentano, sia alla convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza.
184 Il Tribunale rileva che nella fattispecie le conclusioni prima analizzate non precisano assolutamente il fondamento giuridico sul quale sono basate e non sono integrate con nessun mezzo od argomento che consenta di valutarne la fondatezza. Esse, in particolare, non precisano assolutamente se rientrano nell' ambito del presente ricorso d' annullamento, se sono presentate ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato o se fanno riferimento alle spese ripetibili.
185 Ne consegue che le conclusioni miranti alla condanna della Commissione al versamento a favore della ricorrente delle spese sostenute per la costituzione di una garanzia per il pagamento dell' ammenda vanno comunque dichiarate irricevibili, senza che occorra decidere in merito all' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
186 Ai sensi dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché nella fattispecie entrambe le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, il Tribunale ritiene equo, alla luce delle circostanze della controversia, decidere che restano a carico della ricorrente le spese sostenute da quest' ultima, nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione della Commissione 18 marzo 1992, 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.290 - Newitt/Dunlop Slazenger International e altri), per la parte in cui:
a) da un lato, la data iniziale dell' infrazione contestata alla ricorrente, consistente in un divieto generale di esportazione, è stata fissata anteriormente al 1 febbraio 1985;
b) dall' altro, la data di cessazione delle varie misure adottate dalla ricorrente al fine di ottenere il rispetto del divieto contrattuale di esportazione dei prodotti oggetto dei contratti è stata fissata posteriormente al 1989.
2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto da 5 a 3 milioni di ECU.
3) Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Commissione.
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