Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Ricorso ° Termini ° Decorrenza ° Notifica ° Nozione ° Decisione indirizzata sul luogo di lavoro ad un dipendente in congedo di malattia ° Esclusione
(Statuto del personale, art. 91, n. 3)
2. Dipendenti ° Trasferimento ° Spostamento ° Criteri di distinzione
(Statuto del personale, artt. 4 e 29)
3. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Decisione di spostamento ° Provvedimento di organizzazione interna dei servizi ° Esclusione ° Presupposti ° Obbligo di motivazione e di previa consultazione ° Insussistenza
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
4. Dipendenti ° Ricorso ° Domanda di risarcimento danni proposta contestualmente ad una domanda d' annullamento ° Ricevibilità in funzione della presenza ovvero dell' assenza di uno stretto vincolo tra le due domande
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
1. La notifica di una decisione deve consentire all' interessato di prendere conoscenza della decisione di cui trattasi. Questo requisito non è soddisfatto allorché una decisione, emanata a seguito del reclamo di un dipendente, sia indirizzata a quest' ultimo, mentre si trova in congedo di malattia, nell' ufficio cui è addetto. In un' ipotesi del genere, il termine per il ricorso comincia a decorrere soltanto dalla data in cui il dipendente ha potuto prendere conoscenza della detta decisione.
2. Nel determinare se un provvedimento costituisca trasferimento o spostamento, il tribunale non è vincolato alla qualificazione giuridica attribuita al provvedimento dalle parti.
In proposito, risulta dal sistema dello statuto che si opera un trasferimento, nel senso proprio del termine, solo in caso di tramutamento di un dipendente ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente insieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.
3. Arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente la posizione giuridica di un dipendente e che eccedono quindi le semplici misure di organizzazione interna dei servizi che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato. Non reca pregiudizio una decisione di spostamento che non pregiudichi i diritti statutari dell' interessato in quanto, in primo luogo, nonostante la modifica delle mansioni, non incide sul suo grado e, in secondo luogo, non ne pregiudica gli interessi sostanziali, né lede i suoi interessi morali o le sue prospettive per il futuro ed è stata adottata nel solo interesse del servizio. Sotto questo profilo, lo spostamento di un dipendente volto a porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile deve essere considerato adottato nell' interesse del servizio. L' amministrazione non è tenuta né a motivare la detta decisione, che costituisce un semplice provvedimento di organizzazione interna dei servizi, né ad ascoltare preliminarmente il dipendente interessato.
4. Una domanda di risarcimento dei danni, che sia presentata contestualmente ad una domanda di annullamento dichiarata irricevibile, sarà essa stessa irricevibile, qualora sia strettamente connessa a quest' ultima, oppure sarà ricevibile, nel caso in cui il danno dedotto tragga origine da un illecito dell' amministrazione indipendente dal provvedimento oggetto della domanda di annullamento, solo a condizione di essere stata preceduta da un reclamo, successivo a sua volta ad una domanda rivolta all' amministrazione e recante invito a riparare il danno cagionato.
Parti
Nella causa T-50/92,
Gilberto Fiorani, dipendente del Parlamento europeo, residente a Munsbach (Lussemburgo), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Jannis Pantalis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ufficio del signor Jorge Campinos, edificio BAK, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della nota 15 ottobre 1991, in forza della quale il ricorrente è stato "trasferito" dal servizio "smistamento corrispondenza" al servizio degli "uscieri", e, nei limiti del necessario, della decisione 24 marzo 1992, che ha respinto il reclamo del ricorrente, nonché il risarcimento del danno morale che il ricorrente sostiene di aver subito,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine del ricorso
1 Il ricorrente, signor Gilberto Fiorani, è al servizio del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") da più di vent' anni. E' attualmente dipendente di grado D1, ottavo scatto. Prima degli avvenimenti controversi, era assegnato al servizio "smistamento corrispondenza".
2 A seguito di un incidente i cui dettagli sono rimasti incerti, con nota 15 ottobre 1991, avente ad oggetto il "trasferimento" del ricorrente, il direttore generale dell' amministrazione del Parlamento gli ha fatto pervenire la seguente comunicazione: "A causa del Suo inqualificabile comportamento nei confronti dei superiori gerarchici nonché delle difficoltà in cui incorre il servizio 'smistamento corrispondenza' per Sua colpa, è stato deciso di trasferirLa, con effetto immediato, al servizio degli uscieri. Detto trasferimento non comporta necessariamente missioni al di fuori di Lussemburgo".
3 Il ricorrente ravvisa in detto provvedimento una sanzione disciplinare dissumulata. A seguito della nota di "trasferimento" 15 ottobre 1991, e dopo aver invano tentato di ottenere un colloquio con i superiori gerarchici, ha sollecitato l' intervento del comitato del personale, il cui presidente ha avuto uno scambio di note con il direttore generale dell' amministrazione e il segretario generale del Parlamento. In tale occasione, il comitato del personale ha contestato la procedura d' urgenza seguita dall' amministrazione, richiedendo un colloquio che tuttavia non è stato concesso. Nell' ambito di questa corrispondenza, il direttore generale dell' amministrazione ha dichiarato, da una parte, che il ricorrente era stato "trasferito per ragioni inerenti al funzionamento del servizio" (lettera 15 novembre 1991) e, d' altra parte, che il ricorrente si era "a più riprese comportato in modo inaccettabile nei confronti dei superiori e (che) era stato ammonito. La decisione è pertanto la conseguenza logica di una serie di ammonizioni" (lettera 18 ottobre 1991).
4 Dopo aver ricevuto la nota di "trasferimento" 15 ottobre 1991, il ricorrente si è ammalato. E' rimasto per più di quindici mesi in congedo di malattia (psicosomatica) e ha subito diversi ricoveri ospedalieri. A parere del ricorrente, tale deterioramento del suo stato di salute è la conseguenza diretta del comportamento dei superiori gerarchici nei suoi confronti, e in particolare del "trasferimento" qui contestato.
5 Il 27 novembre 1991 il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "statuto") avverso la nota 15 ottobre 1991, chiedendo che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") revocasse detto provvedimento e lo risarcisse del danno morale subito a causa del comportamento dei suoi superiori gerarchici e dell' adozione del provvedimento impugnato. In proposito affermava in sostanza di essere stato trasferito, in forza della decisione qui impugnata, per ragioni disciplinari, sebbene un provvedimento disciplinare siffatto non fosse previsto dalle disposizioni statutarie in materia, aggiungendo che detto provvedimento era stato adottato in violazione del fondamentale principio del rispetto delle prerogative della difesa, dato che egli non era stato ascoltato e non aveva pertanto potuto presentare i propri mezzi difensivi prima dell' adozione del provvedimento.
6 Per quanto riguarda la portata del "trasferimento" del ricorrente, il direttore generale dell' amministrazione, con nota 19 dicembre 1991 indirizzata nell' ambito del procedimento precontenzioso al giureconsulto del Parlamento, ha sottolineato che il "settore 'smistamento corrispondenza' è stato separato nel registro del servizio degli uscieri per ragioni di organigramma e di politica del personale", pur continuando a dipendere amministrativamente dal servizio degli uscieri. Il "trasferimento" in oggetto costituisce pertanto, secondo il direttore generale, un provvedimento di organizzazione nell' ambito del servizio degli uscieri.
7 Con lettera 24 marzo 1992, il segretario generale del Parlamento ha respinto il reclamo, in quanto il provvedimento relativo allo "spostamento" del ricorrente al servizio degli uscieri era stato adottato per porre fine ad un deterioramento delle relazioni di lavoro, in particolare con i superiori gerarchici del ricorrente, ed era pertanto giustificato dall' interesse del servizio.
8 Il ricorrente sostiene che questa lettera è stata "notificata con nota 24 marzo 1992 indirizzata al servizio degli 'uscieri' ", mentre egli si trovava in congedo di malattia da più di cinque mesi, e che soltanto il 30 marzo 1992 ha potuto averne conoscenza.
Procedimento
9 In queste circostanze, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Ha tuttavia posto alle parti taluni quesiti, ai quali esse hanno risposto in udienza.
11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione del Parlamento 15 ottobre 1991 recante il suo trasferimento dal servizio "smistamento corrispondenza" a quello degli "uscieri";
° condannare la convenuta a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, un importo pari a 15 000 ECU;
° condannare la convenuta alle spese.
12 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
° respingere integralmente il ricorso;
° statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
Sulla domanda di annullamento
13 A sostegno della propria domanda di annullamento il ricorrente deduce tre mezzi. Con il primo mezzo deduce che la mancanza, nel suo fascicolo individuale, di osservazioni scritte relative alle accuse e alle spiegazioni formulate dai suoi superiori gerarchici a giustificazione del provvedimento impugnato e del rigetto del reclamo è in contrasto con l' art. 26 dello statuto; sostiene inoltre che l' APN avrebbe dovuto ascoltare le sue difese prima dell' adozione della decisione qui discussa, che egli definisce trasferimento. Il secondo mezzo verte sulla violazione dell' obbligo di motivazione sancito dall' art. 25, secondo comma, dello statuto, in quanto la motivazione della decisione di trasferimento adottata contro la sua volontà sarebbe incompleta. Con il terzo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 86, n. 2, dello statuto, egli rileva che il trasferimento d' ufficio che egli ha subito e che mira a sanzionare il suo asserito comportamento inqualificabile non è previsto tra le sanzioni disciplinari enunciate tassativamente da detto articolo.
14 Prima di esaminare la fondatezza delle conclusioni per l' annullamento e sebbene il Parlamento abbia sollevato soltanto talune eccezioni formali in ordine alla ricevibilità, e cioè un difetto di concordanza tra due dei mezzi dedotti a loro sostegno e l' unico mezzo dedotto nel reclamo, visto il fascicolo di causa il Tribunale è tenuto ad esaminare d' ufficio due questioni relative alla ricevibilità del ricorso. Infatti, poiché le norme contenute negli artt. 90 e 91 dello statuto sono di ordine pubblico, occorre accertare se il ricorso sia stato proposto tempestivamente e se il provvedimento impugnato costituisca un atto recante pregiudizio al ricorrente (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorff/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punto 22 della motivazione, e ordinanza del Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II-1723, punto 19 della motivazione).
Sulla ricevibilità
Quanto al termine del ricorso
15 Come si evince dal fascicolo, la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente risale al 24 marzo 1992. Quanto alla data della notifica, va rilevato che il Parlamento non si è pronunciato sul punto, mentre il ricorrente ha dichiarato (pag. 5 del ricorso) che la decisione è stata "notificata con nota 24 marzo 1992 indirizzata al servizio degli 'uscieri' mentre il ricorrente era in congedo di malattia da più di cinque mesi", aggiungendo che soltanto il 30 marzo 1992 egli ha potuto avere conoscenza di detta decisione nel frattempo inviata a sua moglie.
16 Il Tribunale rammenta in proposito che, come la Corte ha dichiarato, la notifica deve consentire all' interessato di prendere utilmente conoscenza della decisione impugnata (sentenza 15 giugno 1976, causa 5/76, Jaensch/Commissione, Racc. pag. 1027, punto 10 della motivazione). Orbene, nel caso di specie l' arrivo della decisione al servizio degli "uscieri" non ha consentito al ricorrente, al momento in congedo di malattia, come d' altronde noto all' APN, di prenderne conoscenza. Pertanto il Tribunale, a fronte del silenzio del Parlamento sul punto, non può che attenersi alle dichiarazioni del ricorrente, secondo le quali questi ha potuto prendere conoscenza della decisione contestata soltanto il 30 marzo 1992 (sentenza del Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento, Racc. pag. II-89, punto 20 della motivazione). Nel caso di specie i termini processuali sono stati quindi rispettati.
Quanto alla sussistenza di un atto recante pregiudizio
Argomenti delle parti
17 Nel corso della fase scritta del procedimento il Parlamento, dopo aver affermato nel controricorso che non intendeva formulare osservazioni in merito alla ricevibilità del ricorso, argomentando sul merito sostiene che l' atto impugnato non era, in linea di principio, idoneo a pregiudicare la posizione statutaria del ricorrente (pagg. 4 e 6 del controricorso).
18 Il ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/Commissione (Racc. pag. 679, punti 4 e 8 della motivazione), afferma che la decisione impugnata, con la quale è stato trasferito contro la sua volontà, integra un atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 91 dello statuto. Una decisione del genere infatti, benché non incida sugli interessi materiali o sul grado del dipendente, potrebbe pregiudicarne gli interessi morali e le sue future prospettive, tenuto conto della natura della funzione e delle circostanze (punto 6 del ricorso).
19 Nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale il ricorrente sostiene, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447, punto 17 della motivazione), che le istituzioni della Comunità hanno, certamente, un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei servizi e nell' assegnazione del personale, ma a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti. Il ricorrente precisa di non contestare, nel caso di specie, il rispetto dell' equivalenza dei posti. La questione fondamentale per valutare la ricevibilità del ricorso consisterebbe pertanto nell' accertare se la decisione impugnata sia stata adottata unicamente nell' interesse del servizio o, al contrario, allo scopo di applicargli una sanzione disciplinare. Orbene, alla luce delle gravi accuse formulate nei suoi confronti nella decisione impugnata, sarebbe evidente che quest' ultima dev' essere considerata come una sanzione.
20 Quanto allo svolgimento dell' incidente che è all' origine della causa, il ricorrente sostiene che esso ° che egli qualifica "estremamente grave" e per il quale declina ogni responsabilità ° aveva avuto luogo nel corso di un concitato colloquio telefonico con il suo superiore gerarchico, che alla fine gli avrebbe riattaccato il telefono.
21 Il ricorrente ha inoltre più volte precisato che non è la decisione finale, cioè il fatto di essere stato trasferito da un servizio all' altro, in quanto tale ° espressamente qualificato in questo contesto come spostamento e non come trasferimento °, ad arrecargli pregiudizio, bensì, in primo luogo, la sua motivazione, che contiene rimproveri estremamente gravi ed ingiustificati, nonché il procedimento impiegato, che non gli ha consentito né di conoscere esattamente la natura dei fatti contestatigli né di predisporre le proprie difese. Il ricorrente sottolinea che se la sua assegnazione fosse stata modificata in esito ad un procedimento seguito nel solo interesse della buona organizzazione dei servizi del Parlamento, nulla avrebbe avuto da obiettare e non avrebbe, pertanto, mai presentato ricorso. Il secondo elemento recante pregiudizio sarebbe l' ultima frase della nota impugnata, secondo la quale "detto trasferimento non comporta necessariamente missioni al di fuori di Lussemburgo". Infatti, se è vero che l' esistenza o meno di missioni costituisce un elemento puramente di fatto connesso all' impiego svolto, le missioni avrebbero conseguenze economiche rilevanti, in quanto i rimborsi sono relativamente elevati e costituiscono un sicuro vantaggio economico. Dette ripercussioni economiche sarebbero del tutto analoghe a quelle oggetto della sentenza della Corte 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705), vertente sul pagamento di un' indennità forfettaria per ore supplementari.
22 Il Parlamento ha dichiarato in udienza che in mancanza di un avviso di posto vacante, il passaggio del ricorrente al servizio degli "uscieri" non poteva essere qualificato come trasferimento. Si tratterebbe piuttosto di uno spostamento nell' ambito di una riorganizzazione dei servizi. Il Parlamento sottolinea in proposito di aver preferito, per risolvere i problemi cagionati dal ricorrente nei suoi rapporti di lavoro, ricorrere ad una misura del genere, più umana e più flessibile, piuttosto che avviare un procedimento disciplinare. Detto spostamento non costituirebbe un atto recante pregiudizio e non avrebbe, in linea di principio, dovuto esser motivato.
23 Per quanto riguarda la motivazione dell' atto impugnato, il Parlamento aggiunge che, lungi dal costituire l' annuncio di una sanzione dissimulata, essa ha informato il ricorrente sui fatti che hanno indotto l' amministrazione a decidere il suo spostamento al fine di risolvere i problemi che egli creava in seno al servizio. A seguito del trasferimento, il ricorrente occuperebbe un posto molto più tranquillo di quello di prima, dove era quotidianamente a diretto contatto con persone con le quali non si intendeva.
24 Quanto alle missioni al di fuori di Lussemburgo, il Parlamento rileva che per taluni posti nell' istituzione si esige che il titolare dia prova di disponibilità agli spostamenti. Non si tratterebbe di un diritto, bensì piuttosto di un obbligo del dipendente interessato. Il rimborso delle spese di missione costituirebbe un risarcimento per lo spostamento. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, detto rimborso non sarebbe analogo all' indennità forfettaria per ore supplementari di cui si trattava nella citata causa Rousseau/Corte dei conti, che era stata concessa in funzione di compiti specifici e non di una generica disponibilità in quanto tale.
25 Rispondendo alla domanda volta ad accertare come un dipendente possa efficacemente difendersi avverso un atto che, sebbene non gli arrechi in senso stretto un pregiudizio, sia considerato dall' interessato ingiustificato e lesivo, come il giudizio di valore negativo contenuto nella motivazione della nota impugnata nel caso di specie, il Parlamento ammette che proprio detto problema lo ha indotto a non attestarsi, nel corso della fase scritta del procedimento, su una linea "dura" insistendo per l' irricevibilità del ricorso.
26 Quanto alle possibilità di difesa di cui il ricorrente ha, dal canto suo, negato l' esistenza, il Parlamento si richiama al procedimento precontenzioso previsto dallo statuto, nell' ambito del quale il dipendente interessato, introducendo un reclamo, può rendere noto il proprio punto di vista. Il Parlamento sottolinea che nella fattispecie, malgrado i dubbi relativi all' esistenza di un atto recante pregiudizio, l' APN aveva esaminato tutte le circostanze del caso e si era addentrata nella discussione sul merito.
Giudizio del Tribunale
27 Occorre preliminarmente rilevare che il fatto che le parti qualifichino un provvedimento come mutamento di mansioni, come spostamento o come trasferimento non è vincolante per il Tribunale (sentenza della Corte 8 febbraio 1973, causa 56/72, Goeth-Van der Schueren/Commissione, Racc. pag. 181, punti 8-10 della motivazione). Per quanto riguarda, nel caso di specie, la qualificazione giuridica del provvedimento impugnato, dal sistema dello statuto risulta che si opera un trasferimento, nel senso proprio del termine, solo in caso di tramutamento di un dipendente ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente insieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto (sentenza della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, punto 19 della motivazione).
28 Nel caso di specie, il Parlamento sostiene, senza esser contraddetto sul punto dal ricorrente, che il trasferimento controverso di quest' ultimo non aveva dato luogo ad alcuna vacanza di posto. Il ricorrente stesso ha, d' altronde, ammesso in udienza che il suo trasferimento dal servizio "smistamento corrispondenza" al servizio degli "uscieri" costituiva uno spostamento. In queste circostanze il Tribunale ritiene che l' atto impugnato non possa, in ogni caso, essere qualificato come trasferimento, il quale, essendo stato disposto contro la volontà del ricorrente, sarebbe in via di principio idoneo a recargli pregiudizio (sentenza Kley, citata, punto 8 della motivazione), ma che si tratti di uno spostamento.
29 Occorre inoltre ricordare che l' esistenza di un atto recante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di ogni ricorso d' annullamento proposto dai dipendenti contro l' istituzione cui appartengono. Per giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente la posizione giuridica di un dipendente e che eccedono quindi le semplici misure di organizzazione interna dei servizi che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato (v., ad esempio, la sentenza della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punti 4-7 della motivazione e l' ordinanza del Tribunale 4 luglio 1991, causa T-47/90, Herremans/Commissione, Racc. pag. II-467, punti 21 e 22 della motivazione).
30 Quanto allo spostamento controverso, è pacifico che detto provvedimento non ha assolutamente pregiudicato i diritti statutari del ricorrente. Esso non ha infatti comportato alcuna modifica del suo grado, né dei diritti sostanziali conferitigli dallo statuto.
31 Se è vero che le nuove mansioni del ricorrente al servizio "uscieri" non sono identiche a quelle che esercitava al servizio "smistamento corrispondenza", occorre ricordare che anche la modifica delle mansioni amministrative affidate ad un dipendente non è un atto tale da recargli pregiudizio, in quanto i nuovi compiti corrispondano sempre al suo grado (v., ad esempio, la sentenza della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599, punti 11-14 della motivazione, e la citata ordinanza Herremans/Commissione, punto 25 della motivazione). Orbene, nella fattispecie il ricorrente ha esplicitamente dichiarato in udienza di non contestare il rispetto dell' equivalenza tra le sue nuove mansioni e il suo grado.
32 Per quanto riguarda l' ultima frase della nota 15 ottobre 1991, con la quale si annunciavano future restrizioni alle eventuali missioni del ricorrente, si deve ricordare che, come il ricorrente stesso ha riconosciuto in udienza, le prospettive di missione costituiscono un elemento puramente di fatto legato all' impiego del dipendente interessato. Questo elemento non può di per sé produrre effetti giuridici.
33 Per quanto riguarda il richiamo del ricorrente alla citata sentenza Rousseau/Corte dei conti per giustificare la ricevibilità del ricorso in quanto diretto avverso una "decisione che può pregiudicare la sua futura posizione economica", il Tribunale rileva la sostanziale diversità tra la causa Rousseau/Corte dei conti e la presente. Il ricorrente Rousseau, infatti, era stato nominato prima in prova, poi di ruolo, come autista di un membro dell' istituzione convenuta, la quale aveva istituito, all' epoca della sua nomina, un regime di indennità forfettaria per le ore supplementari in favore degli autisti dei membri; detta indennità forfettaria faceva quindi parte della sua retribuzione. In questo contesto, la decisione di modificare la sua assegnazione in modo da concedergli l' indennità forfettaria soltanto per l' effettiva durata della sua messa a disposizione presso un membro è stata ritenuta dalla Corte come atta a rendere precario il diritto del ricorrente a detta indennità forfettaria, ragion per cui la Corte l' ha annullata. Orbene, la situazione del ricorrente nella presente causa non può essere assimilata a quella del ricorrente Rousseau, in quanto il rimborso delle spese di missione non fa parte della retribuzione di un posto specifico.
34 Il Tribunale ritiene che il rimborso delle spese di missione sia, sotto questo aspetto, equiparabile all' indennità di permanenza volta a compensare l' obbligo generale del dipendente di restare a disposizione della sua istituzione, indennità che la Corte ha espressamente ritenuto non far parte dello stipendio relativo al grado e allo scatto del dipendente (sentenza 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681, punto 25 della motivazione).
35 Per quanto riguarda la questione, sollevata dal ricorrente, di accertare se il suo spostamento sia stato disposto nel solo interesse del servizio ° questione che, come il ricorrente ha sostenuto in udienza, condizionerebbe la ricevibilità della causa °, occorre ricordare che si tratta di una delle condizioni che le istituzioni della Comunità devono rispettare, secondo la giurisprudenza della Corte, la quale riconosce loro peraltro un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei servizi (v., ad esempio, la citata sentenza Lux/Corte di conti, punto 17 della motivazione). Nella fattispecie è pacifico che tra il ricorrente e il suo superiore gerarchico si sia verificato un incidente, che lo stesso ricorrente ha qualificato come "estremamente grave". Orbene, come dichiarato dalla Corte nella citata sentenza 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, punto 22 della motivazione, il trasferimento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile dev' essere considerato conforme all' interesse del servizio. Date le circostanze, il Parlamento ha quindi potuto ritenere che rispondessero all' interesse del servizio l' allontanamento del ricorrente dal settore "smistamento corrispondenza" e il suo spostamento, nell' ambito della stessa unità amministrativa, al servizio degli "uscieri", per arginare le tensioni che si erano sviluppate nel primo settore. Occorre aggiungere che, in udienza, il ricorrente non ha contestato il suo trasferimento in quanto tale al servizio degli "uscieri". Ne consegue che il provvedimento di spostamento che lo ha riguardato non può essere considerato come recantegli un pregiudizio in ragione di una mancanza di interesse del servizio.
36 Per quanto riguarda poi la censura del ricorrente secondo la quale il Parlamento non avrebbe sentito le sue spiegazioni e difese prima di adottare il provvedimento impugnato, occorre rilevare, in primo luogo, che il fatto di non avere sentito l' interessato prima dell' adozione di un determinato provvedimento è irrilevante ai fini di accertare se il dispositivo di detto provvedimento debba essere considerato un atto recante pregiudizio. In secondo luogo, occorre ricordare che lo statuto non ha predisposto, in tutti i settori, un procedimento contraddittorio, nell' ambito del quale ogni dipendente dovrebbe essere consultato da parte dell' amministrazione prima dell' adozione di qualunque provvedimento che lo riguardi, e che, in mancanza di una disposizione espressa dello statuto, un' obbligazione del genere da parte dell' amministrazione non esiste (sentenza della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, punto 17 della motivazione). Le garanzie previste dall' art. 90 dello statuto per la tutela degli interessi del personale devono pertanto, in via di principio, essere ritenute sufficienti. D' altronde la Corte ha dichiarato, nelle sentenze 14 dicembre 1988, causa 280/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 6433, punto 11 della motivazione), e 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, citata, punto 14 della motivazione, che, per quanto riguarda i provvedimenti di organizzazione interna del servizio, l' amministrazione non era tenuta né a motivare decisioni del genere né ad ascoltare preliminarmente il dipendente interessato.
37 Occorre aggiungere tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, taluni atti, anche se non pregiudicano la situazione materiale o il grado del dipendente, possono essere considerati come atti recanti pregiudizio se compromettono gli interessi morali o le prospettive future dell' interessato (v. ad esempio, la citata sentenza Kley/Commissione, punti 4 e 8 della motivazione, e la citata ordinanza Herremans/Commissione, punto 26 della motivazione).
38 Si deve ricordare tuttavia che il ricorrente non ha contestato il suo trasferimento in quanto tale, limitandosi in realtà a contestare la motivazione del provvedimento controverso di spostamento, in quanto essa a suo parere contiene rimproveri estremamente gravi ed ingiustificati. Orbene, secondo la sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II-2181, punto 31 della motivazione), soltanto il dispositivo di un atto può produrre effetti giuridici e, pertanto, recare pregiudizio.
39 Anche se l' APN avesse adottato, nei confronti del ricorrente, un atto recante pregiudizio, il che non è nel caso di specie, la sola motivazione dell' atto non diverrebbe di conseguenza atta ad essere impugnata con un ricorso d' annullamento. Ne deriva che il presente ricorso d' annullamento, essendo diretto, secondo le affermazioni del ricorrente stesso, avverso la sola motivazione del provvedimento di spostamento, non può essere considerato ricevibile.
40 Da quanto precede risulta che la nota 15 ottobre 1991, qui impugnata, non costituisce un atto recante pregiudizio al ricorrente.
41 Per quanto riguarda la questione, sollevata dal ricorrente, delle possibilità di difesa di cui disponga il dipendente avverso un atto che, benché non gli rechi un pregiudizio in senso stretto, sia ritenuto dall' interessato lesivo dei suoi interessi legittimi, occorre ricordare che, nel sistema dei mezzi di impugnazione istituito dallo statuto, l' atto che non rechi pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello statuto non può essere oggetto di reclamo. Tuttavia, qualora il dipendente ritenga che un atto del genere o un suo elemento, come la motivazione di un provvedimento di organizzazione interna dei servizi, sia lesivo dei suoi interessi, in forza dell' art. 90, n. 1, dello statuto, egli può presentare all' APN una domanda invitandola a prendere nei suoi confronti una decisione diretta a revocare l' atto o l' elemento contestato. Qualora l' amministrazione respinga detta domanda, l' interessato può proporre reclamo all' APN, conformemente al n. 2 di detto articolo, reclamo il cui rigetto apre la possibilità di ricorso dinanzi al Tribunale.
42 Per tutte queste ragioni, le conclusioni per l' annullamento presentate nell' ambito del presente ricorso devono essere respinte in quanto irricevibili, senza che occorra esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento, vertenti sul difetto di concordanza tra due dei mezzi dedotti a loro sostegno e il solo mezzo sollevato nel reclamo.
Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
43 Rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, il ricorrente ha precisato in udienza che intendeva vincolare la sorte delle sue conclusioni relative al risarcimento al ricorso principale. Pertanto, qualora il Tribunale dichiari irricevibile il ricorso d' annullamento a causa della mancanza di un atto recante pregiudizio, le conclusioni relative al risarcimento non potrebbero essere reiterate. Il ricorrente ha inoltre confermato che il reclamo proposto all' APN dev' essere considerato come tale e che non chiede al Tribunale di riqualificarlo come domanda di risarcimento.
44 Il Parlamento dichiara che, dato che il ricorrente ritiene che le sue conclusioni per il risarcimento siano direttamente legate alle sue conclusioni per l' annullamento, esse sono irricevibili in quanto sono direttamente collegate alla violazione degli artt. 25 e 26 dello statuto, poiché i mezzi vertenti sulla violazione di detti articoli non sono ricevibili e non si è in presenza di un atto recante pregiudizio. Qualora non esistesse un vincolo diretto tra i due ricorsi, il ricorso per il risarcimento sarebbe comunque irricevibile, in quanto il procedimento precontenzioso non si è svolo ritualmente.
Giudizio del Tribunale
45 A fronte di questi argomenti, il Tribunale ritiene che, nel valutare la ricevibilità di un ricorso per risarcimento, occorra distinguere fra due ipotesi. La prima ipotesi ° opinabile però in mancanza di un atto che arrechi pregiudizio ° è quella in cui la domanda di risarcimento è strettamente connessa ad un ricorso per annullamento. Se ciò si verifica, l' irricevibilità del ricorso d' annullamento implica l' irricevibilità del ricorso di risarcimento. La seconda ipotesi è quella in cui manchi una stretta connessione del genere fra i due ricorsi. In tal caso, la ricevibilità della domanda di risarcimento dev' essere valutata indipendentemente da quella d' annullamento. A questo riguardo, occorre ricordare che la ricevibilità di tale ricorso è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo contemplato dagli artt. 90 e 91 dello statuto (v., ad esempio, la sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 49 della motivazione e l' ordinanza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-8/92, Di Rocco/CES, Racc. pag. II-2653, punto 34 della motivazione).
46 Nel caso di specie, la domanda di risarcimento deve, in ogni caso, essere respinta in quanto irricevibile. Poiché detta domanda presenta infatti, così come affermato in udienza dal ricorrente stesso, una stretta connessione con la domanda di annullamento che, a sua volta, è stata respinta in quanto irricevibile, deve condividerne la sorte. Essa dev' essere respinta in quanto irricevibile anche in base alla considerazione che il pregiudizio allegato dal ricorrente trova la sua origine in un illecito dell' amministrazione indipendente dal provvedimento di trasferimento oggetto della domanda di annullamento. Infatti il ricorrente non ha, prima dell' introduzione del ricorso, seguito il procedimento amministrativo completo prescritto dallo statuto ° che prevede inderogabilmente due tappe, e cioè una domanda ed un reclamo ai sensi dell' art. 90, nn. 1 e 2 dello statuto ° nell' ambito del quale egli avrebbe dovuto invitare l' amministrazione a risarcire il danno cagionato (sentenza del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 34 della motivazione).
47 Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 A norma dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Occorre quindi disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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