Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di inviare una risposta all' autore di una denuncia per violazione delle norme sulla concorrenza ° Insussistenza in caso di diffida prematura con riguardo all' apertura di un' istruzione e al lasso di tempo necessario per portarla a termine
(Trattato CEE, art. 175, terzo comma)
2. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di inviare una risposta riguardante la violazione dell' art. 86 del Trattato all' autore di una denuncia che si richiama agli artt. 85 e 86 del Trattato
(Trattato CEE, art. 175, terzo comma)
3. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Procedimento amministrativo per l' applicazione delle norme sulla concorrenza ° Presa di posizione della Commissione su una denuncia ° Comunicazione della Commissione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 ° Atti preparatori
(Trattato CEE, art. 173; regolamento n. 17, art. 19, n. 3)
Massima
1. Il ricorso per carenza esperibile ai sensi dell' art. 175 del Trattato è subordinato all' esistenza di un obbligo a carico dell' istituzione interessata, in modo che l' asserita omissione sia in contrasto con il Trattato.
Quando alla Commissione viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17 per violazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato, essa è tenuta, a norma delle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 99/63, ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante, al fine di decidere se debba avviare il procedimento per l' accertamento di infrazione o se debba respingere la denuncia o, infine, procedere alla sua archiviazione.
Tuttavia, non può ritenersi che la Commissione abbia omesso di agire ai sensi dell' art. 175 del Trattato se, nel momento in cui il denunciante le invia una diffida con cui la invita a prendere posizione sulla sua denuncia, essa ha già iniziato la procedura di istruzione della violazione dell' art. 85 del Trattato, ma non è ancora ragionevolmente in grado, tenuto conto dello stato di istruzione della causa e del lasso di tempo trascorso, di inviare al denunciante una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63 né, a maggior ragione, di prendere posizione sulla denuncia attraverso una decisione definitiva di rigetto.
2. Quando alla Commissione viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17 per violazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato e quando la procedura di istruzione della denuncia è stata avviata soltanto in base all' art. 85, essa non può, nel momento in cui il denunciante le intima di prendere posizione sulla denuncia, ai sensi dell' art. 175 del Trattato, essere considerata aver preso posizione sulla denuncia stessa, se questa era basata sull' art. 86. Pertanto, il ricorso per carenza deve essere dichiarato ricevibile, in quanto venga fatta valere un' omissione della Commissione sotto il profilo di questa norma.
Tale ricevibilità non può essere rimessa in discussione dal fatto che, da un lato, la Commissione, quando le viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, non è tenuta a pronunciarsi con una decisione declaratoria dell' asserita violazione né a condurre comunque un' istruttoria a tal fine e che, dall' altro, essa ha la possibilità di determinare il grado di priorità da assegnare ad una denuncia con cui è adita, tenendo conto dell' interesse comunitario. Tenuto conto delle garanzie procedurali di cui agli artt. 3 del regolamento n. 17 e 6 del regolamento n. 99/63, è vero che la Commissione poteva decidere di aprire la procedura di istruzione della pratica in base solo all' art. 85, ma non poteva esimersi, da un lato, dall' esaminare prima gli elementi di fatto e di diritto riguardanti l' eventuale applicazione dell' art. 86 del Trattato e, dall' altro, dall' informare il denunciante della propria decisione, illustrandone la motivazione, in modo da consentire il sindacato di legittimità su di essa.
Non è nemmeno possibile considerare che il ricorso per carenza è divenuto privo di oggetto o in seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione, di una comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 o a causa della definitiva cessazione del comportamento anticoncorrenziale denunciato. Da un lato, infatti, non può ritenersi che l' adozione di una posizione favorevole, con riguardo all' art. 85, nei confronti dell' accordo denunciato, posizione resa possibile da talune modifiche ad esso apportate, abbia il valore di una presa di posizione della Commissione nei confronti del denunciante, se il fondamento giuridico della denuncia era l' art. 86 del Trattato. Dall' altro, l' asserito venir meno del comportamento anticoncorrenziale poteva, al massimo, in quanto modifica della situazione di fatto che aveva motivato la denuncia basata sull' art. 86, indurre la Commissione o ad adottare una decisione di archiviazione della denuncia o a deciderne il rigetto, senza per questo esonerarla da una presa di posizione sulla denuncia nel rispetto delle garanzie procedurali sopra ricordate.
3. Nell' ambito di un procedimento per l' accertamento d' infrazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza, né una presa di posizione della Commissione in merito ad una denuncia, risultante da una comunicazione degli addebiti, né una comunicazione della stessa istituzione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 costituiscono decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento.
Parti
Nella causa T-74/92,
Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Magonza (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, membri del foro d' Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Francisco Enrique González-Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dalla
Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co., con gli avv.ti Klaus-Juergen Michaeli e Ute Zinsmeister, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Bonn e Schmitt, 62, avenue Guillaume,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso basato, da un lato, sull' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, diretto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di prendere posizione su una denuncia della ricorrente (IV/33.375 ° Ladbroke GmbH/PMU-PMI-DSV) fondata sugli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e, dall' altro, in subordine, sull' art. 173 del Trattato CEE, diretto a far annullare la decisione con la quale la Commissione avrebbe implicitamente respinto questa denuncia,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
La denuncia e il procedimento dinanzi alla Commissione
1 La ricorrente, la Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH (in prosieguo: la "Ladbroke"), società di diritto tedesco con sede in Magonza (Repubblica federale di Germania), appartiene al gruppo Ladbroke Group plc che, al di fuori del Regno Unito ove ha la sua sede, opera, attraverso le sue consociate, in altri paesi della Comunità in materia di scommesse sulle corse di cavalli. A tale scopo, il Ladbroke Group possiede la Ladbroke Racing International BV, società di diritto olandese, la quale ha a sua volta due consociate in Germania per sviluppare le attività del gruppo in questo paese. Si tratta della ricorrente, la quale dal 26 ottobre 1989 dispone di una licenza per un' agenzia di scommesse nel Land Renania-Palatinato con scadenza il 31 dicembre 1993, e della Ladbroke Racing Deutschland Ost GmbH, che dal 24 settembre 1990 dispone di una licenza per un' agenzia nel territorio dell' ex zona di Berlino Est.
2 Nel settembre 1989 la Ladbroke chiedeva il diritto di ritrasmettere immagini televisive e commenti sonori sulle corse ippiche francesi alla Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (in prosieguo: la "DSV"), società di diritto tedesco che detiene questi diritti di ritrasmissione sul territorio dei Laender della Repubblica federale di Germania compreso nelle frontiere precedenti alla riunificazione, inclusa l' ex zona di Berlino Ovest, nonché sul territorio austriaco.
3 Questi diritti erano stati concessi alla DSV con contratto stipulato il 25 agosto 1989 fra quest' ultima e il "Pari Mutuel International" (in prosieguo: il "PMI"), società per azioni di diritto francese che mira a valorizzare fuori della Francia le immagini e le informazioni televisive sulle corse di cavalli organizzate in Francia. Il PMI, da parte sua, deteneva questi diritti in forza di un contratto stipulato il 12 gennaio 1990, con effetto dal 1 agosto 1989, con il Pari Mutuel Urbain (in prosieguo: il "PMU"), gruppo di interesse economico di cui fanno parte le dieci più importanti società di corse francesi, che sono le sole autorizzate ad accettare scommesse fuori dell' ippodromo (pari mutuel) sulle corse di cavalli da esse organizzate. Infine, al PMU, il cui compito consiste nell' allestimento dei programmi delle corse di cavalli organizzate dalle società summenzionate, nella raccolta delle scommesse accettate su queste corse e nel calcolo delle quote vincenti, era stato concesso da queste società, detentrici dei diritti di proprietà intellettuale su queste immagini e su questi commenti, con contratto del 9 gennaio 1990, che prendeva effetto dal 1 agosto 1989, il diritto di commercializzare all' estero le immagini televisive ed i commenti sonori su queste corse.
4 Nell' ottobre 1989 alla summenzionata richiesta della Ladbroke alla DSV veniva opposto il rifiuto di quest' ultima, in quanto il contratto che la legava al PMI le vietava di ritrasmettere le immagini televisive ed i commenti sonori delle corse francesi a più di 100 agenzie di scommesse in Germania e in Austria, salvo rinegoziazione di questo contratto. Inoltre, la DSV sosteneva che tale contratto la autorizzava soltanto a fornire i suoi servizi alle agenzie di scommesse ippiche che già operavano alla data della stipulazione del contratto e non alle agenzie di scommesse create dopo questa data, come nel caso delle agenzie di scommesse Ladbroke.
5 Pertanto, il 24 novembre 1989 la Ladbroke presentava una denuncia alla Commissione contro il PMU, il PMI e la DSV per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Questa denuncia veniva integrata, da un lato, da una lettera della Ladbroke in data 31 luglio 1990, che insisteva sull' asserita violazione dell' art. 86 del Trattato, e, dall' altro, da una domanda di provvedimenti cautelari presentata il 23 agosto 1990.
6 Nella denuncia la Ladbroke osservava che il mercato delle scommesse sulle corse di cavalli in Germania, che realizza un fatturato di circa 150 milioni di DM, è legato a due fattori: in primo luogo, l' importanza delle corse francesi per gli scommettitori tedeschi (36 milioni di DM di scommesse investiti in Germania sulle corse francesi) rispetto alle corse ippiche organizzate in altri paesi; in secondo luogo, la vivace concorrenza delle agenzie di scommesse sul mercato ausiliario della ritrasmissione videografica e sonora delle immagini televisive di corse ippiche, per poterne ritrasmettere le immagini ed i commenti sonori alla loro clientela.
7 Ne risulterebbe che il diniego della DSV di fornirle le immagini ed i commenti delle corse francesi, data l' insostituibilità in Germania di questo prodotto, avrebbe posto la Ladbroke in una posizione svantaggiosa, in termini di concorrenza, rispetto alle altre agenzie di scommesse che dispongono delle immagini televisive e dei commenti sonori sulle corse ippiche francesi.
8 Per quanto riguarda l' asserita violazione dell' art. 85 del Trattato, la Ladbroke affermava che queste restrizioni quantitative e qualitative, imposte senza motivi obiettivi, costituiscono una distorsione ed una restrizione della concorrenza e impediscono all' accordo stipulato tra il PMI e la DSV di fruire di un' esenzione in base all' art. 85, n. 3, del Trattato.
9 Per quanto riguarda l' asserita violazione dell' art. 86 del Trattato, la Ladbroke assumeva in sostanza che il rifiuto di fornire alle sue agenzie immagini e commenti delle corse francesi dev' essere esaminato alla luce di quattro elementi: primo, la posizione dominante del PMU/PMI sul mercato della ritrasmissione del suono e delle immagini sulle corse ippiche francesi e la posizione dominante congiunta del PMI e della DSV sul mercato di queste immagini in Germania; secondo, l' entità della domanda del prodotto interessato in Germania e lo stato di dipendenza delle agenzie tedesche di scommesse desiderose di fornire questo prodotto, in mancanza di un prodotto sostitutivo; terzo, la mancanza di giustificazione obiettiva del diniego di fornire i servizi alle sue agenzie, che avrebbe avuto quale unico scopo quello di restringere la concorrenza; quarto, infine, il pregiudizio rilevante per gli scambi tra Stati membri a causa dell' importanza economica del PMU/PMI e della DSV nei loro rispettivi territori.
10 La Ladbroke chiedeva quindi alla Commissione di ingiungere direttamente al PMI o, tramite essa, alla DSV di fornirle le immagini ed i commenti televisivi delle corse francesi di cavalli e di indagare, ai sensi degli artt. 11 e 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), al fine di accertare un' eventuale restrizione della concorrenza e di assicurarsi che i diritti di proprietà intellettuale sulle corse ippiche francesi fossero sfruttati su base non discriminatoria.
Il trattamento della denuncia in base all' art. 85 del Trattato
11 Il 20 dicembre 1990 la Commissione decideva di iniziare la procedura d' istruzione della denuncia, nella parte in cui riguardava l' asserita violazione dell' art. 85 del Trattato, ed inviava, il 21 dicembre 1990, al PMU e al PMI e, il 18 gennaio 1991, alla DSV una comunicazione degli addebiti stando alla quale essa riteneva che l' accordo stipulato tra loro rientrasse nella sfera di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, senza poter fruire di una dichiarazione individuale di inapplicabilità di queste disposizioni ai sensi del n. 3 dello stesso articolo (in prosieguo: l' "esenzione"), poiché questo accordo non le era stato notificato ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 17.
12 Il PMU e il PMI rispondevano a questa comunicazione degli addebiti il 15 febbraio 1991, e la DSV il 27 marzo 1991. Il 17 aprile 1991 si svolgeva un' audizione dinanzi alla Commissione.
13 Nel frattempo, il 15 febbraio 1991 il PMI e la DSV notificavano altresì alla Commissione un nuovo contratto, stipulato tra loro il 4 dicembre 1990, con effetto dal 1 luglio 1990, al fine di poter fruire di una decisione della Commissione con cui venisse dichiarato che non vi era luogo a proseguire il procedimento (in prosieguo: l' "attestazione negativa") o di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato.
14 In seguito a questa notifica, il 22 gennaio 1992 la Commissione inviava al PMU, al PMI e alla DSV una nuova comunicazione degli addebiti, poiché talune clausole del nuovo contratto stipulato dal PMI e dalla DSV erano in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto, da un lato, le altre parti contraenti della DSV in Germania, alle quali quest' ultima ricedeva il diritto di ritrasmettere le immagini televisive e i commenti sonori delle corse ippiche francesi, sarebbero state scelte in base a criteri imprecisi relativi alla loro moralità e, dall' altro, sarebbe stato imposto loro un triplice obbligo di riconoscere i diritti di proprietà intellettuale delle società di corse francesi e del PMI in tutti i paesi e non soltanto in Germania, di fornire talune informazioni di natura riservata e di garantire l' osservanza dei contratti da parte della società madre e del gruppo al quale appartenevano.
15 In seguito a questa nuova comunicazione degli addebiti, il PMI e la DSV procedevano all' eliminazione o alla modifica delle clausole dei loro contratti censurate dalla Commissione. Quest' ultima, in una comunicazione adottata in base all' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, pubblicata il 24 settembre 1992 (GU C 246, pag. 3), si dichiarava disposta ad assumere una posizione favorevole nei confronti dell' accordo notificato ed invitava i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni.
16 Con lettera 22 ottobre 1992 la Ladbroke presentava le sue osservazioni alla Commissione. In queste osservazioni essa sottolineava il suo disaccordo con la posizione favorevole che la Commissione si proponeva di assumere nei confronti del nuovo contratto stipulato tra il PMU-PMI e la DSV, sostenendo che questo contratto non conteneva alcun elemento che giustificasse un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Secondo la Ladbroke, questa esenzione non avrebbe potuto essere concessa senza che prima la Commissione verificasse se le parti contraenti avevano tenuto un comportamento in contrasto con l' art. 86 del Trattato.
Il trattamento della denuncia in base all' art. 86 del Trattato
17 Per quanto riguarda la parte della sua denuncia basata sull' art. 86 del Trattato, la Ladbroke, dopo la presentazione di questa, invitava la Commissione con lettere 31 luglio 1990, 23 agosto 1990, 5 dicembre 1990, 4 febbraio 1991, 25 settembre 1991 e 6 marzo 1992 a prendere posizione sull' applicazione di questa disposizione al suo caso concreto. In seguito alla citata lettera della Ladbroke 5 dicembre 1990, gli uffici della Commissione, come risulta dalla lettera della Ladbroke 25 settembre 1991, del pari dianzi citata, le comunicavano oralmente che, benché non fosse stato deciso di respingere la parte della sua denuncia basata sull' art. 86, essi non ravvisavano tuttavia l' utilità di agire in base a questa norma del Trattato, in quanto una soluzione del problema di concorrenza, oggetto della sua denuncia, nell' ambito dell' art. 85 del Trattato sarebbe stata perfettamente efficace. Con lettera 4 febbraio 1992, alla quale faceva riferimento anche in una lettera successiva in data 5 giugno 1992, la Ladbroke chiedeva formalmente alla Commissione di renderle noti, con una comunicazione adottata ai sensi dell' art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), ed entro un termine di due mesi, i motivi per i quali non aveva agito, come era stata invitata a fare, in base all' art. 86 del Trattato.
18 Infine, in seguito ad un' altra lettera della Ladbroke in data 27 maggio 1992 ed alla citata lettera 5 giugno 1992, con cui si invitava la Commissione, da un lato, a prendere posizione in merito alla denuncia alla luce dell' art. 86 e, dall' altro, ad applicare sia l' art. 86 sia l' art. 85 del Trattato al rifiuto persistente della DSV di fornire i suoi servizi all' agenzia di scommesse Ladbroke nel territorio dell' ex zona di Berlino Est, in data 19 giugno 1992 la Commissione inviava alla Ladbroke una lettera in cui esprimeva dubbi in ordine alla possibilità di perseguire, o in base all' art. 85 o in base all' art. 86 del Trattato, il rifiuto di fornire servizi alla sua agenzia di scommesse operante nel territorio dell' ex zona di Berlino Est, poiché questo territorio non era contemplato dal contratto stipulato fra il PMI e la DSV, come avrebbe del resto dichiarato una sentenza pronunciata lo stesso giorno dal Landgericht di Berlino.
19 Il 26 giugno 1992 la Ladbroke inviava alla Commissione una diffida ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE con cui la invitava a definire la sua posizione in merito alla denuncia del 24 novembre 1989 e alla domanda formulata nella sua citata lettera 4 febbraio 1992, o con una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, o con una decisione impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE. Questa diffida è rimasta senza risposta.
Procedimento
20 Pertanto, il 22 settembre 1992 la Ladbroke ha proposto il presente ricorso.
21 Con memoria presentata il 21 ottobre 1992 la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
22 Il 12 gennaio 1993 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all' eccezione di irricevibilità e con lettera dello stesso giorno ha chiesto al Tribunale, in caso di decisione sull' eccezione di irricevibilità unitamente al merito, di considerare chiusa la fase scritta del procedimento, in quanto la convenuta avrebbe già presentato la sua difesa nel merito nella memoria con cui ha sollevato l' eccezione di irricevibilità. Con memoria del 27 gennaio 1993 la Commissione si è opposta a questa richiesta.
23 Con ordinanza 13 maggio 1993 il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di statuire sull' eccezione di irricevibilità unitamente al merito.
24 Il 15 febbraio 1993 la DSV ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 13 maggio 1993 il Tribunale (Seconda Sezione) ha ammesso la DSV ad intervenire nella causa. Quest' ultima ha presentato la sua memoria di intervento il 29 luglio 1993.
25 Con lettera 6 settembre 1993 la Ladbroke ha rinunciato a presentare una replica, per cui la Commissione, dal canto suo, non ha presentato una controreplica.
26 Invitate, con lettera del Tribunale 9 dicembre 1993, a presentare le proprie osservazioni sulla memoria di intervento della DSV, le parti hanno comunicato che non avevano osservazioni da presentare.
27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti scritti, ai quali è stata data risposta entro i termini stabiliti.
28 All' udienza pubblica del 9 giugno 1994 le parti hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale.
Conclusioni delle parti
29 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare che la Commissione, omettendo di prendere posizione entro due mesi dalla diffida contenuta nella sua lettera 26 giugno 1992, per quanto riguarda:
i) la sua denuncia, in generale, e
ii) la sua domanda, inviata in una lettera del 4 febbraio 1992, intesa ad ottenere una comunicazione della Commissione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63,
ha commesso una violazione dell' art. 175 del Trattato;
° inoltre, o in alternativa, annullare la decisione implicita della Commissione di respingere la sua denuncia;
° ingiungere alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi all' ordinanza del Tribunale entro un mese a decorrere da questa ordinanza;
° condannare la Commissione alle spese e, in particolare, se la Commissione adotta provvedimenti che rendano privo d' oggetto il presente ricorso secondo il Tribunale, ordinare che le spese siano pagate a titolo di risarcimento danni.
30 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo in quanto privo di oggetto a decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 o, in ulteriore subordine, respingerlo in quanto infondato;
° condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
31 L' interveniente chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
° condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle dell' interveniente.
Sulle conclusioni del ricorso ai sensi dell' art. 175 del Trattato
32 Il Tribunale ritiene che, tenuto conto dei motivi e degli argomenti delle parti e del trattamento della denuncia della ricorrente da parte della Commissione, si debba anzitutto esaminare il ricorso per quanto riguarda l' asserita omissione di agire della Commissione, da un lato, ai sensi dell' art. 85 del Trattato e, dall' altro, ai sensi dell' art. 86 del Trattato.
Sulle conclusioni riguardanti l' omissione di agire della Commissione ai sensi dell' art. 85 del Trattato
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
33 La Commissione sostiene che queste conclusioni sono irricevibili, in quanto con la comunicazione pubblicata il 24 settembre 1992 ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 essa ha preso posizione sul problema di concorrenza sollevato nella denuncia, nonché sulla lettera 4 febbraio 1992 con la quale la ricorrente l' ha invitata ad inviarle una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, così come avrebbe potuto fare con una lettera ai sensi di quest' ultima disposizione (sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione, Racc. pag. 3173; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, in prosieguo: "Automec I", e 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285; ordinanza del Tribunale 13 marzo 1993, causa T-86/92, Ladbroke/Commissione, non pubblicata nella Raccolta). Inoltre, questa presa di posizione sarebbe avvenuta entro due mesi a decorrere dalla diffida del 26 giugno 1992, dato che la decisione stessa di procedere alla pubblicazione di questa comunicazione sarebbe stata adottata il 18 agosto 1992. Infine, secondo la Commissione, le conclusioni sarebbero comunque divenute prive di oggetto alla data di pubblicazione della comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, vale a dire il 24 settembre 1992.
34 Quanto al merito, la Commissione sostiene che il fatto di aver avviato la procedura d' istruzione della denuncia e, in particolare, di aver inviato due comunicazioni di addebiti al PMU-PMI e alla DSV, nonché di aver pubblicato una comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 dimostra che essa non ha violato il combinato disposto dell' art. 175, primo comma, del Trattato e dell' art. 6 del regolamento n. 99/63. Essa ritiene infatti di essere tenuta ad agire in base a quest' ultima disposizione unicamente nel caso in cui abbia intenzione di respingere una denuncia presentata a norma dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, e non quando, come nel caso di specie, decide di accogliere una denuncia avviando un procedimento ai sensi dell' art. 9, n. 3, di questo regolamento per risolvere il problema di concorrenza sollevato dal denunciante.
35 La ricorrente assume, per quanto attiene alla ricevibilità delle conclusioni in esame, che la comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non costituisce una presa di posizione e che, comunque, non le è stata notificata entro due mesi dalla diffida, ma è stata pubblicata il 24 settembre 1992, dopo la presentazione del ricorso.
36 Quanto al merito, la ricorrente fa valere il suo diritto di denunciante di esigere che la Commissione prenda posizione in merito alla sua denuncia e, se necessario, che adotti una decisione impugnabile (sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, in particolare pag. 1902; conclusioni dell' avvocato generale Mancini nella sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, in particolare pagg. 4545, 4551 e 4552; conclusioni del giudice Edward, facente funzione di avvocato generale, nelle sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, in particolare pag. II-2226, in prosieguo: "Automec II", e Asia Motor France e a./Commissione, dianzi citata, punto 19). Essa sostiene che la Commissione ha quindi violato il Trattato ignorando l' obbligo su di essa gravante ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63 di rivolgerle, nella sua qualità di denunciante, ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, un atto, che non sia una raccomandazione o un parere, nel quale siano indicati i motivi del suo rifiuto di accogliere la denuncia e di fissarle un termine per presentare le sue osservazioni.
37 L' interveniente sostiene che le conclusioni prese in esame sono irricevibili, in quanto la comunicazione pubblicata ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 costituisce una presa di posizione della Commissione ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato e, essendo stata adottata il 18 agosto 1992, è intervenuta nei due mesi successivi alla diffida del 26 giugno 1992.
38 L' interveniente non presenta osservazioni nel merito.
Giudizio del Tribunale
39 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che il ricorso per carenza esperibile ai sensi dell' art. 175 del Trattato è subordinato all' esistenza di un obbligo di agire a carico dell' istituzione interessata, in modo che l' asserita omissione sia in contrasto con il Trattato.
40 A questo proposito, si deve constatare che in materia di concorrenza, quando alla Commissione viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17 per violazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato, essa è tenuta, a norma delle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 99/63, ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante, al fine di decidere se debba avviare il procedimento per l' accertamento di infrazione o se debba respingere la denuncia o, infine, procedere alla sua archiviazione (v. sentenza Automec I, dianzi citata).
41 In primo luogo, il Tribunale constata che è indubbio che in seguito alla denuncia della Ladbroke del 24 novembre 1989, presentata ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, il 20 dicembre 1990 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell' art. 9, n. 3, di questo regolamento e che, con lettera 21 dicembre 1990, essa ha inviato una comunicazione degli addebiti al PMU-PMI nonché, con lettera 18 gennaio 1991, alla DSV, poiché l' accordo inizialmente stipulato il 25 agosto 1989 fra il PMI e la DSV, con cui veniva concesso a quest' ultima il diritto di ritrasmettere le immagini televisive e i commenti sonori sulle corse francesi di cavalli nel territorio della Repubblica federale di Germania compreso nelle frontiere precedenti alla riunificazione, inclusa l' ex zona di Berlino Ovest, nonché nel territorio austriaco, conteneva clausole in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato.
42 In secondo luogo, il Tribunale rileva che durante il procedimento per l' accertamento d' infrazione così avviato dalla Commissione e quando il PMI e la DSV hanno presentato, rispettivamente il 15 febbraio e il 27 marzo 1991, le loro risposte alla comunicazione degli addebiti del 21 dicembre 1990, il 15 febbraio 1991 hanno altresì notificato alla Commissione un nuovo contratto stipulato fra loro il 4 dicembre 1990, con effetto dal 1 luglio 1990, che faceva seguito al contratto iniziale del 25 agosto 1989 scaduto il 30 giugno 1990, allo scopo di ottenere dalla Commissione un' attestazione negativa o un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. E' pacifico che, in seguito a questa notifica, il 22 gennaio 1992 la Commissione ha inviato al PMI e alla DSV una nuova comunicazione degli addebiti, poiché il nuovo contratto così notificato conteneva clausole in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato e poiché non ricorrevano i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 3.
43 In terzo luogo, il Tribunale rileva che è indubbio che, dopo questa seconda comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992, le parti contraenti hanno proceduto a modifiche delle clausole per renderle conformi all' art. 85 del Trattato, tenendo conto della citata comunicazione degli addebiti, il che, secondo la Commissione, giustificava da parte sua l' assunzione di un atteggiamento favorevole nei confronti dell' accordo, come emerge dalla comunicazione pubblicata il 24 settembre 1992 ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17.
44 Ne consegue che la Commissione, quando il 26 giugno 1992 la ricorrente le ha inviato una diffida ai sensi dell' art. 175 del Trattato, con cui l' invitava a prendere posizione sulla sua denuncia, aveva già iniziato e proseguiva la procedura d' istruzione della pratica e, tenuto conto dello stato d' istruzione della stessa a quella data, non era ragionevolmente in grado di inviare alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, tanto più che non aveva intenzione di respingere la sua denuncia. A maggior ragione, la Commissione non era in grado di prendere posizione sulla denuncia attraverso una decisione definitiva di rigetto, poiché fra la data della seconda comunicazione degli addebiti, vale a dire il 22 gennaio 1992, e la data della diffida, vale a dire il 26 giugno 1992, erano appena decorsi quasi cinque mesi, che nel caso di specie non erano un periodo sufficiente a consentire di attivare l' istruzione della denuncia e ad autorizzare la Commissione, alla luce dei suoi risultati, a prendere posizione sulla denuncia della ricorrente con un atto tale da porre fine all' asserita carenza.
45 Pertanto, per quanto riguarda la presunta violazione dell' art. 85 del Trattato, alla data del 26 giugno 1992 non poteva ritenersi che la Commissione avesse omesso di agire ai sensi dell' art. 175 del Trattato. Di conseguenza, a questa data la ricorrente non poteva inviarle una diffida con cui l' invitava a prendere posizione sulla sua denuncia e, in seguito, il 22 settembre 1992, proporre il presente ricorso allo scadere del termine di due mesi di cui all' art. 175 del Trattato.
46 Ne deriva che, nella parte in cui è diretto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di prendere posizione sulla denuncia della ricorrente, in quanto è basata sull' art. 85 del Trattato, il ricorso dev' essere comunque respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità. Tuttavia, questa valutazione non pregiudica il giudizio del Tribunale in ordine alla ricevibilità del ricorso per carenza riguardante l' omissione di agire della Commissione ai sensi dell' art. 86 del Trattato, quale asserita dalla ricorrente.
Sulle conclusioni relative all' omissione di agire della Commissione ai sensi dell' art. 86 del Trattato
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
47 La ricorrente sostiene che la comunicazione pubblicata dalla Commissione il 24 settembre 1992 ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non ha affatto interessato la sua denuncia, nella parte in cui era basata sull' art. 86 del Trattato, come risulta, da un lato, dalla mancanza in questa comunicazione di qualsiasi richiamo a questa norma del Trattato e, dall' altro, dall' annuncio dell' intenzione della Commissione di concedere un' esenzione al contratto stipulato fra il PMI e la DSV, senza aver esaminato la sua denuncia ex art. 86 del Trattato. A questo proposito, la ricorrente sottolinea che, in quanto l' accordo fra il PMI e la DSV andava considerato non comprendere il territorio dell' ex Repubblica democratica tedesca, l' art. 85 non poteva costituire un fondamento giuridico sufficiente per rimediare al rifiuto della DSV di fornire le immagini e i commenti delle corse francesi alla sua agenzia di scommesse sita nel territorio dell' ex zona di Berlino Est.
48 Peraltro, la ricorrente considera che non può ritenersi che essa abbia ammesso che il procedimento amministrativo di esame della sua denuncia potesse essere limitato soltanto alla violazione dell' art. 85, poiché essa ha preso parte a questo procedimento, dato che la sua denuncia era basata su una violazione sia dell' art. 85 sia dell' art. 86 del Trattato. Essa ricorda che non ha mai smesso di far valere quest' ultima norma del Trattato, come emerge da una serie di lettere da essa inviate alla Commissione dopo la presentazione della denuncia in data 5 dicembre 1990, 25 settembre 1991, 4 febbraio 1992, 6 marzo 1992 e 5 giugno 1992.
49 Infine, la ricorrente sottolinea che la Commissione non può affermare di aver preso posizione sulla denuncia ai sensi dell' art. 86 del Trattato attraverso la comunicazione di cui all' art. 19, n. 3, equiparando questa comunicazione ad una lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, salvo ammettere, contrariamente a quanto sostiene, che ha così respinto la sua denuncia o ha sufficientemente manifestato la sua intenzione di respingerla, nella parte in cui era basata sull' art. 86 del Trattato. Secondo la Ladbroke, la mancanza di precisione per quanto riguarda la portata della posizione assertivamente assunta dalla Commissione nell' ambito della sua comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 potrebbe portare ad una mancanza di sindacato giurisdizionale, poiché, anche se questa comunicazione può valere come presa di posizione ai sensi dell' art. 175 del Trattato, essa non è impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato e può, se del caso, portare all' invio di una semplice "lettera amministrativa di archiviazione", che non è neanch' essa impugnabile.
50 La Commissione considera che la sua presa di posizione in merito alla denuncia della Ladbroke attraverso la comunicazione pubblicata il 24 settembre 1992 ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 vale sia per la parte della denuncia basata su una violazione dell' art. 85 del Trattato sia per quella basata su una violazione dell' art. 86 del Trattato. A sostegno di questo argomento la Commissione fa valere la facoltà di cui gode di determinare l' ordine di priorità dell' esame delle denunce che le sono presentate, tenendo conto dell' interesse comunitario ad esse relativo (sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, Automec II, dianzi citata, e 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-2417). L' istituzione convenuta sostiene che la stessa facoltà di determinare il fondamento giuridico più idoneo per risolvere un problema di concorrenza deve spettarle qualora una denuncia sia basata sull' asserita violazione di varie norme del Trattato. Pertanto, essa considera che, quando un denunciante si basa allo stesso tempo sull' art. 85 e sull' art. 86 del Trattato, si deve ritenere che essa abbia dato seguito alla denuncia quando agisce in base ad una soltanto di queste due norme.
51 La Commissione spiega che la scelta di trattare la denuncia della ricorrente in base solo all' art. 85 del Trattato era giustificata, nel caso di specie, dalla considerazione che il diniego opposto all' interessata dalla DSV era motivato dal fatto che gli obblighi contrattuali di quest' ultima nei confronti del PMI-PMU non le consentivano di fornire alla denunciante immagini e commenti sulle corse ippiche francesi. Pertanto, secondo la Commissione, un' applicazione dell' art. 86 andrebbe presa in considerazione soltanto se questo problema di concorrenza, esaminato anzitutto in base all' art. 85, continuasse a sussistere per il diniego persistente della DSV di accogliere la richiesta della Ladbroke. Al riguardo, la Commissione precisa del resto di non aver mai respinto la denuncia alla luce di questa ultima norma del Trattato. Essa sottolinea che i fatti della presente causa confermano la fondatezza di tale posizione, poiché, in seguito all' apertura del procedimento per l' accertamento di infrazione ai sensi dell' art. 85 del Trattato e all' invio della comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992, che hanno portato alla modifica dell' accordo notificato del 4 dicembre 1990, il comportamento anticoncorrenziale di cui alla denuncia della ricorrente sarebbe cessato, come risulterebbe inoltre da una lettera del 27 maggio 1993 con la quale la DSV ha proposto alla ricorrente di fornirle le immagini e i commenti sulle corse ippiche francesi che essa richiedeva. La Commissione aggiunge che la Ladbroke, informata dai suoi uffici di questo modo di trattare la denuncia, ne ha ammesso la fondatezza, come emergerebbe dalla lettera che la stessa ha inviato alla Commissione il 25 settembre 1991, ed ha preso parte attivamente al procedimento amministrativo di esame della denuncia in base all' art. 85 del Trattato.
52 L' interveniente considera che la presa di posizione della Commissione attraverso la comunicazione pubblicata ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 vale sia con riguardo all' art. 85 sia alla luce dell' art. 86 del Trattato. Essa sottolinea che la decisione della Commissione di non applicare l' art. 86 e di risolvere l' asserito problema di concorrenza soltanto in base all' art. 85 del Trattato era giustificata, come risulta dal fatto che, in seguito alle modifiche del contratto che la legava al PMU-PMI, essa non si è più rifiutata di fornire, entro i limiti territoriali della validità di questo contratto, le immagini e i commenti sulle corse ippiche francesi a tutte le agenzie di scommesse, come quella della ricorrente sita nel territorio del Land della Renania-Palatinato.
53 A questo proposito, l' interveniente fa valere una corrispondenza intercorsa con la ricorrente fra il 30 giugno 1992 e il 23 giugno 1993, fra cui la citata lettera 27 maggio 1993, dalla quale emergerebbe che essa ha effettivamente offerto di concederle una sublicenza sulle immagini e sui commenti relativi alle corse francesi a decorrere dal 1 settembre 1993, data dalla quale, secondo una lettera della Ladbroke in data 25 maggio 1993, l' agenzia di scommesse nella Renania-Palatinato doveva iniziare la sua attività. Tuttavia, l' interveniente osserva che la ricorrente, la quale era in possesso di un' autorizzazione per questa agenzia dal 26 ottobre 1989, per quasi quattro anni non l' ha aperta, in quanto la sua attività non sarebbe stata economicamente redditizia. Essa aggiunge che, se la ricorrente conserva questa autorizzazione, è per poter continuare i procedimenti promossi contro di essa e contro altre parti, compreso il presente procedimento, abusando degli strumenti giuridici comunitari.
Giudizio del Tribunale
° Sulla ricevibilità del ricorso
54 Il Tribunale rileva che nella denuncia presentata il 24 novembre 1989 la ricorrente ha messo in discussione il comportamento del PMU-PMI e della DSV, sia alla luce dell' art. 85 sia con riguardo all' art. 86 del Trattato. Questa denuncia era quindi basata anche sull' art. 86 del Trattato, come risulta inoltre chiaramente dalle lettere dianzi citate, inviate dalla ricorrente alla Commissione dopo la presentazione della sua denuncia e, in ispecie, dalla lettera 4 febbraio 1991 con la quale ha chiesto formalmente che la Commissione definisse la sua posizione in merito alla sua denuncia alla luce dell' art. 86 del Trattato.
55 Inoltre, il Tribunale rileva che la procedura d' istruzione della denuncia è stata avviata con la prima così come con la seconda comunicazione degli addebiti soltanto in base all' art. 85 del Trattato e non in base all' art. 86, come chiedeva la ricorrente.
56 Ne consegue che il 26 giugno 1992, data in cui la ricorrente ha intimato alla Commissione di prendere posizione in merito alla sua denuncia entro due mesi ai sensi dell' art. 175 del Trattato, e il 22 settembre 1992, data di presentazione del suddetto ricorso, la Commissione non poteva, a prima vista, essere considerata aver preso posizione su questa denuncia, nella parte in cui era basata sull' art. 86 del Trattato, per cui il ricorso dovrebbe in linea di massima essere dichiarato ricevibile, in quanto la ricorrente fa valere un' omissione della Commissione sotto il profilo di questa norma.
57 Al riguardo, si deve tuttavia esaminare l' argomento della Commissione secondo il quale, avendo la facoltà di stabilire l' ordine di priorità dell' esame delle denunce, essa dispone anche della facoltà di scegliere il fondamento giuridico più adeguato per risolvere un problema di concorrenza sollevato da un denunciante, di modo che, avendo agito in base all' art. 85 del Trattato e avendo ottenuto, dopo due successive comunicazioni degli addebiti, la seconda delle quali il 22 gennaio 1992, la modifica dell' accordo stipulato fra il PMI e la DSV e la sua conformità all' art. 85 del Trattato, e avendo quindi fatto venir meno le cause del comportamento anticoncorrenziale di cui alla denuncia, la Commissione dovrebbe essere anche considerata aver preso implicitamente posizione sulla denuncia della ricorrente sotto il profilo dell' art. 86 del Trattato.
58 Per quanto riguarda l' argomento così dedotto dalla Commissione, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che la Commissione, quando le viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, non è tenuta a pronunciarsi con una decisione declaratoria dell' asserita violazione né a condurre comunque un' istruttoria a tal fine ed ha la possibilità di determinare il grado di priorità da assegnare ad una denuncia con cui è adita, tenendo conto dell' interesse comunitario (sentenza Automec II, dianzi citata).
59 In secondo luogo, il Tribunale ricorda che, in base agli obblighi ad essa incombenti nell' ambito dell' esame di una denuncia, la Commissione deve tuttavia, tenuto conto delle garanzie procedurali di cui agli artt. 3 del regolamento n. 17 e 6 del regolamento n. 99/63, da un lato, esaminare prima attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante al fine di valutare se questi elementi evidenzino un comportamento contrario alle norme sulla concorrenza e, dall' altro, motivare qualsiasi decisione da essa adottata al riguardo, in modo da consentire al giudice comunitario di svolgere il suo sindacato di legittimità della decisione.
60 Ne consegue che, se nel caso di specie la Commissione disponeva della facoltà di decidere di aprire e di proseguire l' istruzione della pratica in base solo all' art. 85 del Trattato e non ai sensi dell' art. 86 del Trattato, poiché l' interesse comunitario sembrava suggerirle tale trattamento della denuncia, essa doveva tuttavia, da un lato, prima esaminare, nell' ambito della prima fase successiva alla presentazione della denuncia (v. sentenza Automec I, dianzi citata), gli elementi di fatto e di diritto riguardanti l' eventuale applicazione dell' art. 86 del Trattato, come le richiedeva la ricorrente, e, dall' altro, dopo aver eventualmente dichiarato il carattere ingiustificato o superfluo di un' istruzione della denuncia su questo fondamento, informare la ricorrente della propria decisione, illustrandone la motivazione, in modo da consentire il sindacato di legittimità su di essa.
61 Il Tribunale constata che nel caso di specie la Commissione non ha mai inviato alla ricorrente una decisione motivata in tal senso, né una comunicazione provvisoria ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63. Orbene, tenuto conto del tempo trascorso fra il momento della presentazione della denuncia e quello della data di ricevimento della lettera di diffida inviata alla Commissione, che la invitava a prendere posizione sulla denuncia, la ricorrente aveva il diritto di ottenere da parte della Commissione, quantomeno, una comunicazione provvisoria ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63 (sentenza Asia Motor France e a./Commissione, dianzi citata) o tale decisione.
62 Ne consegue che, ammesso che la Commissione abbia avviato e concluso l' esame della denuncia ai sensi dell' art. 86 del Trattato, per decidere, visti gli elementi di fatto e di diritto che la ricorrente le aveva sottoposto, se l' interesse comunitario giustificasse o meno un' istruzione della denuncia su questa base, ipotesi che, comunque, è contraddetta dall' affermazione della Commissione secondo la quale essa proseguiva l' esame della denuncia ai sensi dell' art. 86 e aveva intenzione di intervenire in base alla stessa norma se il problema di concorrenza con cui era stata adita non fosse stato risolto in base all' art. 85 del Trattato, alla data in cui la ricorrente ha intimato alla Commissione di agire ai sensi dell' art. 86 del Trattato non poteva considerarsi che la convenuta avesse preso posizione sulla denuncia della ricorrente, nella parte in cui questa era basata sull' art. 86 del Trattato.
63 Avendo la Commissione omesso di rispondere alla diffida che le era stata così regolarmente indirizzata dalla ricorrente, ne consegue che alla data della sua presentazione, il 22 settembre 1992, il presente ricorso, diretto a far dichiarare l' omissione della Commissione di prendere posizione sulla denuncia della ricorrente, nella parte in cui questa era basata sull' art. 86, soddisfaceva le condizioni di ricevibilità di cui all' art. 175 del Trattato e, di conseguenza, dev' essere dichiarato ricevibile.
64 Tuttavia, si deve esaminare inoltre se, come sostiene la Commissione, il ricorso non sia divenuto privo di oggetto o in seguito alla pubblicazione, il 24 settembre 1992, della comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 o a causa dell' effettiva cessazione del comportamento anticoncorrenziale denunciato dalla ricorrente.
65 Per quanto riguarda, in primo luogo, la comunicazione pubblicata il 24 settembre 1992, da un lato, il Tribunale rileva che la Commissione si limita in questa a constatare la conformità, con riguardo all' art. 85 del Trattato, del contratto stipulato il 4 dicembre 1990 fra il PMI e la DSV in seguito alle modifiche apportate per conformarsi alla comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992 e a dichiarare che intende assumere una posizione favorevole nei confronti di questo accordo e, dall' altro, che questa comunicazione, benché portata a conoscenza della ricorrente, è stata pubblicata, ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, a beneficio dei terzi interessati affinché questi ultimi presentassero le loro eventuali osservazioni alla Commissione. Pertanto, non può ritenersi che questa comunicazione abbia nella forma e nella sostanza il valore di una presa di posizione della Commissione nei confronti della ricorrente in merito alla denuncia da essa presentata il 24 novembre 1989, nella parte in cui il fondamento giuridico di questa denuncia era l' art. 86 del Trattato.
66 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il ricorso non sia divenuto privo di oggetto a causa del fatto che il comportamento anticoncorrenziale denunciato dalla ricorrente sarebbe effettivamente cessato, come risulterebbe dalla lettera che le ha inviato la DSV il 27 maggio 1993, comunicandole che si offriva di fornirle immagini e commenti sulle corse ippiche francesi, il Tribunale ritiene che, ammesso che, contrariamente a quanto è già stato dichiarato (v. il precedente punto 55), l' intervento della Commissione ai sensi dell' art. 85, attraverso la comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992, potesse comportare implicitamente una presa di posizione alla luce dell' art. 86 e supposto che alla data di questa comunicazione degli addebiti fossero stati ottenuti gli effetti previsti di questa, vale a dire la cessazione del comportamento anticoncorrenziale, non si può ritenere che il presente ricorso per carenza sia divenuto privo di oggetto.
67 Infatti, l' asserito venir meno del comportamento anticoncorrenziale, oggetto della denuncia della ricorrente, poteva soltanto costituire una modifica della situazione di fatto portata inizialmente a conoscenza della Commissione dalla denunciante. Tale modifica poteva al massimo indurre quest' ultima o ad adottare una decisione di archiviazione della denuncia o a deciderne il rigetto, in quanto era basata su un' asserita violazione dell' art. 86 del Trattato, senza per questo esonerare la Commissione da una presa di posizione sulla denuncia della ricorrente nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all' art. 3 del regolamento n. 17 ed all' art. 6 del regolamento n. 99/63. Avendo pertanto omesso di agire nei confronti della ricorrente, nel rispetto di queste disposizioni, non può ritenersi che la Commissione abbia preso posizione sulla denuncia, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, per il solo fatto che il comportamento anticoncorrenziale denunciato ai sensi di questa norma sarebbe cessato in seguito al suo intervento.
68 Da quanto precede risulta che non può ritenersi che il presente ricorso, nella parte in cui riguarda un' omissione di agire della Commissione ai sensi dell' art. 86 del Trattato, sia divenuto privo di oggetto e che si deve statuire nel merito.
Nel merito
69 Il Tribunale rileva che, dopo essere stata adita il 24 novembre 1989 con la denuncia della ricorrente ai sensi dell' art. 86 del Trattato e dopo che le era stato intimato, a norma dell' art. 175 del Trattato, di prendere posizione su questa denuncia, la Commissione ha omesso di inviare alla ricorrente un atto diverso da una raccomandazione o da un parere, in quanto si è astenuta o dall' avviare il procedimento per l' accertamento d' infrazione per violazione dell' art. 86 del Trattato, ai fini dell' adozione di una decisione che constatasse tale infrazione, o dal respingere la denuncia dopo aver inviato alla ricorrente una lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, o ancora di procedere all' archiviazione di questa denuncia per mancanza di interesse comunitario, con decisione debitamente motivata.
70 Si deve pertanto dichiarare il ricorso fondato con riferimento all' asserita omissione della Commissione per quanto concerne l' art. 86 del Trattato.
Sulle conclusioni del ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato
71 Nella misura in cui il ricorso di annullamento dev' essere considerato diretto contro la decisione implicita con cui la Commissione avrebbe respinto la denuncia della ricorrente ai sensi dell' art. 86 del Trattato, il Tribunale considera che, poiché, come è stato appena detto, il ricorso per carenza è dichiarato ricevibile e fondato, non occorre più statuire su queste conclusioni subordinate della ricorrente, le quali sono divenute prive di oggetto.
72 Nella misura in cui le conclusioni subordinate intese all' annullamento vanno considerate dirette contro la presa di posizione della Commissione in merito alla denuncia della ricorrente ai sensi dell' art. 85 del Trattato, il Tribunale considera che, se non può ritenersi che la Commissione sia rimasta inattiva ai sensi dell' art. 175 del Trattato, poiché alla data della diffida, il 26 giugno 1992, e alla data di presentazione del ricorso, il 22 settembre 1992, essa aveva avviato e proseguiva la procedura di esame della denuncia, tale presa di posizione, risultante dalla comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992, non costituisce una decisione impugnabile con un ricorso di annullamento (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 21, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 34). Infine, il Tribunale ritiene che lo stesso valga comunque per la comunicazione alla quale la Commissione ha proceduto ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, pubblicata, successivamente alla presentazione del ricorso, il 24 settembre 1992.
73 Pertanto, le conclusioni subordinate intese all' annullamento devono essere comunque dichiarate irricevibili, nella parte in cui riguardano l' art. 85 del Trattato.
Sulle conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale rivolga un' ingiunzione alla Commissione
74 La ricorrente chiede che il Tribunale ingiunga alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi entro un mese alla sentenza che sarà emanata al termine del presente procedimento in merito al ricorso con cui è adito.
75 A questo proposito, il Tribunale ricorda che non gli spetta rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v. la sentenza del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615, punto 30). Lo stesso vale, in particolare, nel caso del controllo di legittimità, il quale comporta che spetta all' amministrazione interessata adottare i provvedimenti che l' esecuzione di una sentenza comporta, sia nell' ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione, Racc. pag. 1965, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 181), sia nell' ambito di un ricorso per carenza (v. ordinanze del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, e 27 aprile 1994, causa T-5/94, J/Commissione, Racc. pag. II-391).
76 Da quanto precede si evince che le predette conclusioni della ricorrente devono essere dichiarate irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
77 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Se più parti soccombono, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. A norma dell' art. 87, n. 6, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
78 Ai sensi del combinato disposto di queste norme, nel caso di specie, essendo le parti rimaste entrambe parzialmente soccombenti, il Tribunale ritiene, da un lato, che si terrà esattamente conto delle circostanze della causa, decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese e i tre quarti delle spese della ricorrente e, dall' altro, che occorre decidere che l' interveniente sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione ha omesso, in violazione del Trattato CEE, di prendere posizione sulla denuncia della ricorrente (IV/33.375 ° Ladbroke GmbH/PMU-PMI-DSV), nella parte in cui tale denuncia era basata sull' art. 86 del Trattato.
2) Il ricorso, nella parte in cui è basato sull' art. 175 del Trattato, è respinto per il resto.
3) Non vi è luogo a statuire sul ricorso basato sull' art. 173 del Trattato, nella parte in cui riguarda l' art. 86 del Trattato.
4) Nella parte in cui riguarda l' art. 85 del Trattato, il ricorso di annullamento è irricevibile.
5) Le conclusioni intese a che il Tribunale rivolga un' ingiunzione alla Commissione sono irricevibili.
6) La Commissione sopporterà le proprie spese e i tre quarti delle spese della ricorrente.
7) L' interveniente sopporterà le proprie spese.
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