Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Trasferimento interno ° Cambiamento di assegnazione ° Criteri di distinzione ° Condizioni comuni
(Statuto del personale, artt. 4, 7, n. 1, e 29)
2. Dipendenti ° Decisione individuale ° Notifica ° Data di effetto anteriore alla notifica ° Valutazione con riguardo al principio della certezza del diritto
(Statuto del personale, art. 25)
3. Dipendenti ° Organizzazione dei servizi ° Assegnazione del personale ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Portata ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti ° Obbligo di cooperazione e di lealtà dell' interessato
(Statuto del personale, art. 7)
4. Dipendenti ° Decisione arrecante pregiudizio ° Motivazione ° Obbligo ° Portata
(Statuto del personale, art. 25)
5. Dipendenti ° Ricorso ° Mezzi ° Sviamento di potere ° Nozione
6. Dipendenti ° Assegnazione ° Dovere di sollecitudine incombente all' amministrazione ° Portata ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
Massima
1. Per determinare se un provvedimento costituisca trasferimento o cambiamento di assegnazione, il Tribunale non è vincolato dalla qualificazione giuridica attribuita al provvedimento dalle parti.
A questo proposito, risulta dal sistema dello Statuto che si opera un trasferimento in senso proprio solo in caso di spostamento di un dipendente a un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità previste dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di cambiamento di assegnazione del dipendente e del suo posto, in quanto tale operazione non comporta un posto vacante.
Tuttavia le decisioni recanti cambiamento di assegnazione devono rispettare, al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti interessati, l' art. 7, n. 1, dello Statuto, in particolare nel senso che il cambiamento di assegnazione del dipendente può essere disposto soltanto nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti.
2. La circostanza che l' effetto di una decisione recante cambiamento di assegnazione sia stato formalmente fissato ad una data anteriore a quella della notifica del provvedimento al dipendente interessato non ha potuto compromettere la certezza del diritto nei confronti di quest' ultimo poiché l' interessato era informato della probabilità di un cambiamento di assegnazione entro breve tempo, poiché la detta decisione non poteva, per sua stessa natura, produrre effetti pratici prima di essergli notificata e, infine, poiché l' autorità che ha il potere di nomina ha acconsentito a rinviare la data dell' effettiva entrata in vigore della decisione.
3. Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell' assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti. Gli eventuali problemi che l' allontanamento dell' interessato può causare al servizio cui apparteneva, il vantaggio che il servizio cui è stato assegnato può trarre dallo spostamento e gli effetti che questo può avere sui rapporti dei due servizi con l' esterno sono considerazioni che rientrano nel medesimo potere discrezionale. Data l' ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni quanto alla valutazione dell' interesse del servizio, il sindacato del giudice comunitario deve quindi limitarsi al punto se l' autorità che ha il potere di nomina non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
Quando valuta le probabili conseguenze, per il servizio, di una decisione recante cambiamento di assegnazione, l' amministrazione ha il diritto di attendersi che il dipendente interessato tenga un comportamento conforme al dovere fondamentale di lealtà e di cooperazione che incombe ad ogni dipendente nei confronti dell' autorità alla quale è subordinato.
4. L' obbligo di motivare le decisioni arrecanti pregiudizio, previsto dall' art. 25 dello Statuto, mira a consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e a fornire all' interessato un' indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Questa esigenza è soddisfatta quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente e che gli consente di comprendere la portata di un provvedimento che lo riguarda personalmente.
5. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa e fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.
6. Il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha instaurato nei rapporti fra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti. Le esigenze del dovere di sollecitudine non possono però impedire all' autorità che ha il potere di nomina di adottare, in materia di assegnazione dei dipendenti, le misure che essa ritiene necessarie nell' interesse del servizio, poiché l' occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all' interesse del servizio. Data l' ampiezza del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nel valutare l' interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare se l' autorità che ha il potere di nomina non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
Parti
Nella causa T-80/92,
Mariette Turner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce aver subito a causa del cambiamento di assegnazione disposto d' ufficio e delle modalità con cui esso è avvenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, D.P.M. Barrington e R. Schintgen, giudici,
cancelliere: M.J. Palacio González
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I ° Antefatti all' origine della lite
1 La ricorrente, che è medico, è un' ex dipendente della Commissione. Ha raggiunto l' età della pensione alla fine del 1992. Dal 1981 fino al febbraio 1992 faceva parte dell' unità "Assicurazione malattia e infortuni" in seno alla direzione B "Diritti e doveri" della direzione generale "Personale e amministrazione" (DG IX).
2 Il 9 gennaio 1992 la ricorrente aveva un colloquio con il signor M.R., suo direttore, nel corso del quale veniva discussa la questione della sua assegnazione all' unità "Servizio medico - Bruxelles" (in prosieguo: il "servizio medico"), all' interno della stessa direzione. Il tenore di questo colloquio è oggetto di valutazioni divergenti: la Commissione sostiene che la ricorrente è stata chiaramente informata del suo futuro cambiamento di assegnazione nell' interesse del servizio; la ricorrente afferma, per contro, che è stata discussa soltanto una proposta di nuova assegnazione.
3 Il 15 gennaio 1992 la ricorrente aveva un colloquio con il dott. H., capo del servizio medico. Anche di questo colloquio le parti danno una diversa versione. Secondo la Commissione, il dott. H. ha indicato alla ricorrente i suoi futuri compiti all' interno del servizio medico; secondo la ricorrente, la discussione ha avuto ad oggetto l' eventualità del cambiamento della sua assegnazione.
4 E' pacifico che nel corso di dette riunioni la ricorrente ha mostrato il suo disaccordo riguardo a qualsiasi spostamento nel corso dei suoi ultimi mesi di carriera.
5 La ricorrente era in congedo per malattia dal 3 al 12 febbraio 1992. Essa prendeva tuttavia conoscenza di una nota inviata il 6 febbraio 1992 dal signor C., capo dell' unità "Assicurazione malattia e infortuni" alla signorina A., segretaria della ricorrente, a tenore della quale "nell' interesse del servizio la d.ssa Turner era stata trasferita al servizio medico con effetto dal 1 febbraio 1992", e il signor D., direttore generale della DG IX, aveva acconsentito al desiderio della signorina A. di restare con la ricorrente dopo il trasferimento di quest' ultima.
6 Con lettera 7 febbraio 1992, il patrono della ricorrente comunicava al signor C. come la ricorrente fosse stata sorpresa dal provvedimento, comunicato alla sua segretaria, della sua assegnazione d' ufficio al servizio medico a partire dal 1 febbraio 1992 e sottolineava che l' interessata non era stata informata in alcun modo della decisione che la riguardava.
7 Con lettera raccomandata 7 febbraio 1992, pervenutale il 10 febbraio 1992, la ricorrente veniva formalmente informata del provvedimento con cui l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") la destinava d' ufficio al servizio medico. Questo provvedimento recava la data del 31 gennaio 1992 e, ai sensi del suo art. 2, aveva effetto dal 1 febbraio 1992.
8 Il 14 febbraio 1992 la ricorrente aveva con il dott. H. un colloquio telefonico il cui contenuto è stato da questi riassunto in una nota indirizzata lo stesso giorno alla ricorrente. In questa nota il dott. H. confermava che aveva preso atto delle riserve formulate dalla ricorrente quanto al cambiamento della sua assegnazione; egli lo riteneva tuttavia necessario per aumentare il numero dei medici che lavoravano al servizio medico; era disposto ad accogliere la ricorrente "sotto i migliori auspici" all' interno del suo gruppo e nulla avrebbe impedito il rinnovo del provvedimento che la autorizzava a lavorare a tempo parziale ogni volta che sarebbe stato necessario. Quanto alla richiesta della ricorrente di avere una descrizione scritta dei suoi compiti presso il servizio medico, egli osservava che non la considerava di fondamentale importanza, dato che gli obiettivi del servizio medico non erano cambiati da quando l' interessata aveva lasciato detto ufficio. Infine, aggiungeva che un accomodamento transitorio fra servizi sarebbe stato sempre possibile al fine di consentire al successore della ricorrente di riprendere e continuare a seguire le pratiche della ricorrente stessa.
9 Il 16 febbraio 1992 il dott. H. consegnava alla ricorrente un documento di portata generale sul funzionamento del servizio medico.
10 Il 17 febbraio 1992, rispondendo alla lettera 7 febbraio del patrono della ricorrente, il signor D., direttore generale della DG IX, spiegava che la ricorrente era stata informata oralmente, il 9 gennaio 1992, dell' intenzione di assegnarla con il suo posto, nell' interesse del servizio, al servizio medico a partire dal 1 febbraio 1992, e che le ragioni di questa decisione, inerenti essenzialmente all' aumento del lavoro all' interno del servizio medico, le erano state spiegate in questa occasione. Aggiungeva che la ricorrente era stata invitata a vari colloqui al fine di discutere le modalità del suo spostamento, ma non si era mai presentata. In questa situazione le sarebbe stata confermata e notificata per iscritto la decisione recante cambiamento di assegnazione.
11 Il 18 febbraio 1992 si svolgeva nell' ufficio della ricorrente una riunione nel corso della quale le veniva presentato il suo successore e venivano trattate le modalità del passaggio delle pratiche a quest' ultimo. Con nota avente stessa data, indirizzata ai signori D. e C. e alla ricorrente, e che riassumeva l' incontro, il signor R. annunciava che era stato convenuto che il trasferimento delle pratiche si sarebbe dovuto svolgere entro una o due settimane al massimo.
12 Con nota 24 febbraio 1992, in risposta alla nota del signor R. del 18 febbraio 1992, la ricorrente dichiarava, in particolare, che non era stata informata del suo prossimo spostamento nel corso del colloquio che aveva avuto con il signor R. il 9 gennaio 1992 e che era escluso che vi fossero state in seguito rinunce da parte sua, dato che non vi era stata alcuna convocazione scritta o orale da parte del signor R. Aggiungeva che valutava poco realistico il termine di una settimana o due suggerito per il passaggio delle pratiche e la messa al corrente del suo successore.
13 Con lettera 19 febbraio 1992, indirizzata al dott. H., la ricorrente reiterava il suo disaccordo riguardo al suo spostamento d' ufficio, pochi mesi prima della pensione, da lei considerato in contrasto con l' interesse del servizio. Aggiungeva che non aveva ancora ricevuto una descrizione dettagliata delle sue nuove funzioni e si chiedeva se vi fosse un nesso fra la decisione di mutare la sua assegnazione e il fatto che essa si trovava allora in lite con la Commissione a proposito della gestione, da parte del signor C., della cassa malattia.
14 Nella risposta 26 febbraio 1992 il dott. H. ricordava alla ricorrente che le aveva inviato una tavola sinottica delle attività del servizio medico e precisava che essa era attesa presso detto servizio al più tardi per il 4 marzo.
15 Con lettera 5 marzo 1992, la ricorrente veniva informata che il trasloco del suo arredamento d' ufficio avrebbe avuto luogo il 10 marzo 1992. Essa chiedeva, lo stesso giorno, che il trasloco venisse sospeso per motivi di salute fino al 25 marzo 1992. Con lettera 6 marzo 1992, il signor D. l' informava che accoglieva tale domanda, non solamente per tener conto delle ragioni mediche invocate, ma anche per sottolineare la sua volontà e quella dei suoi collaboratori di garantire alla ricorrente l' assunzione delle sue nuove funzioni nelle migliori condizioni di collaborazione.
16 Il 6 marzo 1992 la ricorrente presentava un reclamo contro la decisione con cui veniva assegnata d' ufficio al servizio medico, con il suo posto e nell' interesse del servizio. Nel reclamo, essa ribadiva, in sostanza, le censure già esposte nelle precedenti note.
17 Con lettera 19 marzo 1992 il dott. H., riferendosi al reclamo, ricordava alla ricorrente che non poteva condividere la sua opinione secondo la quale la sua nuova assegnazione non era giustificata dall' interesse del servizio e non vi era una vera urgenza. Le ricordava anche che non aveva potuto spiegarle, nel corso del loro colloquio svoltosi il 17 febbraio 1992, i compiti che le sarebbero stati affidati nel nuovo servizio, dato che essa aveva chiesto di considerare detto colloquio come personale. Egli aggiungeva:
"Sono tuttavia disponibile a darLe precisazioni scritte quanto alle attività che contavo di proporLe all' interno del servizio medico, tenuto conto del Suo congedo ancora da fruire e delle Sue condizioni di salute:
° consigliarmi personalmente su problemi medici e medico-amministrativi difficili, nonché assistermi nei rapporti con i medici di Bruxelles in generale e con le facoltà di medicina belghe in particolare, e soprattutto, con le cliniche universitarie;
° rafforzare il settore controllo assenze per malattia;
° rappresentarci nelle commissioni d' invalidità per conto dell' APN;
° fare visite annuali (a questo proposito, tutti, me compreso quando posso, facciamo le VA e le VE);
° rafforzare il settore della medicina del lavoro propriamente detto e, in particolare, le ispezioni dei locali nei numerosi edifici in cui lavora il personale della Commissione;
° effettuare visite di assunzione, a condizione che ciò sia compatibile con il Suo orario di lavoro a metà tempo (poiché dette visite si svolgerebbero durante la mattina)".
18 Il dott. H. aggiungeva che, a suo avviso, dette funzioni non erano né incompatibili con il grado della ricorrente, né inadatte tenuto conto della sua esperienza, né, a maggior ragione, indegne della sua formazione e della sua esperienza d' internista: di questo egli avrebbe voluto discutere con la ricorrente in una colazione alla quale era stata invitata, ma che essa aveva disdetto due volte.
19 Con lettera 19 marzo 1992, il patrono della ricorrente invitava il signor D. a revocare la decisione di cambiamento di assegnazione che riguardava la sua cliente. Con lettera 25 marzo 1992, il signor D. rispondeva che la decisione era stata presa nel solo interesse del servizio e che la ricorrente era stata informata sulla natura delle sue nuove funzioni.
20 Il 27 marzo e il 6 aprile 1992 si svolgevano fra la ricorrente il legale della stessa, da una parte, e i rappresentanti della Commissione, dall' altra, due riunioni nel corso delle quali le parti esponevano le loro posizioni rispettive.
21 Con lettera 14 aprile 1992, indirizzata al dott. H., la ricorrente criticava la descrizione delle sue future funzioni presso il servizio medico, che evidenzierebbe "per la mancanza di struttura, l' improvvisazione di tutta questa squallida operazione di nuova assegnazione d' ufficio".
22 Con lettera 7 agosto 1992, la ricorrente veniva informata che la Commissione aveva adottato, il 31 luglio 1992, una decisione di rigetto del suo reclamo. Pur confermando il provvedimento di nuova assegnazione, la Commissione aveva tuttavia sostituito la data dell' entrata in vigore dello stesso con quella del 15 febbraio 1992, al fine di evitare ogni critica dal punto di vista formale.
Il procedimento contenzioso e le conclusioni delle parti
23 Stando cos le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 1992, la ricorrente ha proposto un ricorso mirante ad ottenere il risarcimento del danno morale che essa ritiene di avere subito a causa del cambiamento della sua assegnazione disposto d' ufficio e delle circostanze nelle quali la relativa decisione è stata adottata.
24 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente ed è terminata il 24 aprile 1993.
25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 13 luglio 1993. Il rappresentante dell' istituzione convenuta ha risposto in particolare a tre quesiti che il Tribunale gli aveva posto in precedenza. Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale al termine dell' udienza.
26 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° accordare alla ricorrente 1 ECU a titolo simbolico come risarcimento del danno morale subito a causa della decisione di assegnarla d' ufficio al servizio medico - Bruxelles con effetto dal 1 febbraio 1992 e delle condizioni nelle quali tale decisione è stata adottata;
° condannare la convenuta a tutte le spese.
27 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle proprie spese.
Nel merito
28 La ricorrente deduce che ha subito un danno morale risultante da vari illeciti commessi dalla Commissione ° errori di procedura, violazione degli artt. 7 e 25 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), sviamento di potere e inosservanza del dovere di sollecitudine ° e che questo danno deve essere risarcito. Prima di esaminare i vari mezzi dedotti dalla ricorrente per provare l' esistenza di un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Commissione, occorre apportare alcuni chiarimenti quanto alla qualificazione giuridica del provvedimento di cui trattasi.
29 E' pacifico che questo provvedimento, che dispone lo spostamento della ricorrente con il suo posto dall' unità "assicurazione malattia e infortuni" al servizio medico, è stato adottato senza il consenso dell' interessata. Tali spostamenti sono spesso denominati "trasferimenti d' ufficio" e questo termine, come anche il termine "trasferimento", è stato usato dalle parti per descrivere il provvedimento di cui trattasi tanto nel corso delle discussioni che hanno preceduto la proposizione del ricorso quanto nel corso della stessa fase scritta.
30 Nella sentenza 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento (Racc. pag. II-555, punto 27 della motivazione), il Tribunale (Quarta Sezione) ha avuto occasione di ricordare che "il fatto che le parti qualifichino un provvedimento come trasferimento, cambiamento di assegnazione o spostamento non è vincolante per il Tribunale"; inoltre, dal sistema dello Statuto "risulta che si opera un trasferimento in senso proprio solo in caso di spostamento di un dipendente a un posto vacante; ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità previste dagli artt. 4 e 29 dello Statuto; per contro, dette farmalità non vanno osservate in caso di cambiamento di assegnazione del dipendente e del suo posto, in quanto tale operazione non comporta alcun posto vacante".
31 Poiché nella fattispecie è evidente che la ricorrente è stata spostata assieme al suo posto, e non è stata spostata ad un posto vacante, e al fine di evitare qualsiasi confusione quanto alla qualificazione giuridica del provvedimento in esame, nella presente sentenza si farà riferimento al "cambiamento di assegnazione" della ricorrente.
32 Occorre precisare, a questo proposito, che la qualificazione giuridica del provvedimento di cui trattasi non incide sulla valutazione da effettuare circa le censure sollevate dalla ricorrente. In particolare, come la Corte ha considerato nella sentenza 21 maggio 1981, causa 60/80, Kindermann/Commissione (Racc. pag. 1329, punto 14 della motivazione), le decisioni recanti cambiamento di assegnazione devono rispettare, al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti interessati, l' art. 7, n. 1, dello Statuto, segnatamente nel senso che il cambiamento di assegnazione di un dipendente può essere disposto soltanto nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti.
Sull' esistenza di un errore di procedura
Argomenti delle parti
33 La ricorrente dichiara che non era stata informata di una decisione di nuova assegnazione che la riguardasse nel corso dei colloqui che hanno avuto luogo il 9 e il 15 gennaio 1992, ma semplicemente di una proposta in tal senso. Essa aggiunge che soltanto per caso, nel corso di una conversazione telefonica che aveva avuto con la sua segretaria durante il suo congedo per malattia, aveva saputo della decisione controversa.
34 Essa deduce che detta decisione ha efficacia retroattiva in quanto ha avuto effetto dal 1 febbraio 1992, ma le è stata notificata soltanto con lettera 7 febbraio 1992. Essa fa valere che questa retroattività deve essere considerata illegittima in quanto al principio della certezza del diritto si può derogare soltanto a titolo eccezionale, quando lo scopo da conseguire lo esige e il legittimo affidamento degli interessati è stato debitamente rispettato. Nella specie non sussisterebbero tali eccezionali presupposti.
35 La Commissione replica che una decisione di cambiamento di assegnazione, come quella di cui trattasi, può produrre effetti soltanto quando il dipendente interessato entra effettivamente a far parte del suo nuovo servizio. Essa deduce come sia giurisprudenza costante che la pubblicazione e la notifica di un atto non costituiscono formalità sostanziali ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, e che le eventuali irregolarità che risultano dalla pubblicazione o dalla notifica non possono comportare la nullità di un atto, ma, al più, la sua inopponibilità (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, e 29 maggio 1974, causa 185/73, Koenig, Racc. pag. 607). Poiché la decisione recante cambiamento di assegnazione è opponibile alla ricorrente soltanto a partire dalla sua notifica, il fatto che questa sia stata "tardiva" non avrebbe potuto costituire un illecito, né comportare un danno qualsiasi.
36 D' altronde, la Commissione afferma che la ricorrente è stata informata dell' imminente cambiamento della sua assegnazione nel corso del colloquio che ha avuto con il signor R. il 9 gennaio 1992 e che la questione è stata anche sollevata nel corso di un colloquio che essa ha avuto, il 15 gennaio 1992, con il dott. H.
Giudizio del Tribunale
37 Il Tribunale rileva, anzitutto, che la decisione controversa è stata adottata venerdì 31 gennaio 1992 e che, a tenore dell' art. 2, è doventata efficace sabato 1 febbraio 1992. Osserva, poi, che la ricorrente è stata in congedo per malattia dal lunedì 3 febbraio 1992 fino al 12 febbraio 1992 ed è stata formalmente informata della decisione con lettera 7 febbraio 1992, recapitatale al suo domicilio, il 10 febbraio 1992. Rileva, infine, che la Commissione ha rinviato al 4 marzo 1992, poi al 25 marzo 1992, la data in cui la ricorrente doveva assumere le proprie funzioni nel servizio medico.
38 Stando così le cose, il Tribunale considera che il fatto che la decisione, nella sua versione originaria, abbia formalmente preso effetto prima di essere stata notificata alla ricorrente non ha potuto compromettere la certezza del diritto nei confronti della ricorrente stessa. In primo luogo, essa avrebbe dovuto sapere, in seguito ai colloqui del 9 e del 15 gennaio 1992, che vi era quanto meno una grande probabilità di un suo cambiamento di assegnazione entro breve tempo. In secondo luogo, la decisione controversa, che aveva anche l' effetto di ordinare alla ricorrente di porsi a disposizione del servizio medico, non poteva, per sua stessa natura, produrre effetti pratici prima della sua notifica all' interessata. Essa non poteva neanche avere effetti pratici durante il congedo per malattia della ricorrente. Infine, accettando di rinviare al 4 marzo 1992, poi al 25 marzo 1992, la data in cui la ricorrente doveva iniziare a lavorare nel servizio medico, la Commissione ha in realtà rinviato a queste date la data dell' entrata in vigore effettiva della decisione.
39 Ne risulta che si deve rigettare il primo mezzo dedotto dalla ricorrente.
Sulla violazione dell' art. 7 dello Statuto
Argomenti delle parti
40 La ricorrente ricorda che, a norma dell' art. 7, n. 1, dello Statuto, le decisioni di nuova assegnazione devono essere prese nel solo interesse del servizio e sostiene che questo non si è verificato per la decisione controversa.
41 In particolare, essa fa valere quanto segue:
° non vi era alcuna urgenza di procedere ad un trasferimento del suo posto prima della sua pensione. Ciò le è stato assicurato in occasione delle discussioni preliminari da lei avute, in particolare, con il signor R. e il dott. H.;
° la Commissione non ha mai dimostrato perché fosse necessario trasferirla al servizio medico;
° era privo di buon senso cambiare d' ufficio l' assegnazione di un dipendente in procinto di andare in pensione, al quale spettavano ancora numerosi giorni di ferie e la cui presenza sarebbe stata più utile ed efficace presso il suo servizio precedente;
° non le è mai stato spiegato in cosa consistessero le funzioni di medico di fiducia presso il servizio medico;
° il fatto che essa abbia lasciato il suo servizio precedente ha obbligato la Commissione ad assumere tre nuovi medici e, di conseguenza, a sostenere spese supplementari.
42 La Commissione replica come sia giurisprudenza costante che, fatto salvo l' interesse del servizio, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione interna dei loro servizi. Il controllo di questo potere discrezionale dovrebbe quindi limitarsi alla questione se l' istituzione non se ne sia avvalsa in modo palesemente erroneo. Essa cita, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-769).
43 Orbene, secondo la Commissione, da nessun elemento emerge che essa ha usato il suo potere discrezionale in modo palesemente erroneo decidendo di assegnare la ricorrente al servizio medico. In effetti, come era stato ammesso da oltre tre anni, dai due direttori generali che si erano succeduti, era necessario rafforzare il servizio medico dato l' aumento del suo carico di lavoro.
44 Nella replica, presentata il 17 febbraio 1993, la ricorrente chiede perché il posto che avrebbe dovuto occupare nel servizio medico, se è vero che era talmente importante, non è stato attribuito per tre anni ed è restato vacante dopo il suo collocamento in pensione avvenuto il 1 gennaio 1993.
45 La Commissione osserva, nella controreplica, che il posto A4 della ricorrente è stato scambiato con un posto temporaneo, che la pubblicazione del relativo avviso è stata avviata e che le relative funzioni sono esercitate, per ora, da un medico avventizio.
46 Per rispondere all' argomento della ricorrente secondo il quale non vi era alcuna necessità di rafforzare il servizio medico a Bruxelles, la Commissione fa riferimento nella controreplica anche ad uno studio dei servizi medici, effettuato alla fine del 1991, il quale ha consentito di valutare in dettaglio le esigenze del servizio medico quando è stato adottato il provvedimento di nuova assegnazione. Questo studio avrebbe evidenziato lo squilibrio di risorse umane esistente fra le sedi di Bruxelles (tre medici dipendenti di ruolo a tempo pieno per 16 000 persone), di Lussemburgo (due medici dipendenti di ruolo a tempo pieno per 3 500 persone) e di Ispra (quattro medici di ruolo a tempo pieno per 2 000 persone).
47 La Commissione considera, peraltro, che la prossimità dell' età della pensione non può costituire un argomento validamente opponibile ad un cambiamento di assegnazione deciso nell' interesse del servizio. Ciò varrebbe nella specie tanto più in quanto la ricorrente aveva già acquistato una certa esperienza all' interno del servizio medico fra il 1970 e 1979 e quindi ci si poteva aspettare che essa avrebbe potuto contribuire efficacemente ed immediatamente al lavoro di questo servizio.
48 La Commissione respinge anche l' argomento della ricorrente secondo il quale essa ignorava in cosa consistesse la funzione del medico di fiducia dell' istituzione. Più volte le erano stati spiegati i compiti che essa avrebbe dovuto svolgere presso il nuovo servizio. A questo riguardo, la Commissione si riferisce alla lettera 19 marzo 1992 del dott. H.
49 La ricorrente ribatte, nella replica, che il lavoro del servizio era molto cambiato da quando l' aveva lasciato nel 1980, che un' effettiva assunzione delle sue nuove responsabilità era impossibile nel tempo disponibile e che non si può ritenere che essa fosse idonea al servizio medico perché è medico e "ivi si pratica la medicina".
50 In risposta all' argomento della ricorrente secondo il quale il fatto che essa aveva lasciato il suo precedente servizio aveva causato spese supplementari, la Commissione afferma che l' assunzione di due (e non tre) medici avventizi era giustificata dalle aumentate necessità del servizio ed è priva di nesso con il fatto che la ricorrente aveva lasciato il servizio. La Commissione osserva che questi medici del resto sono stati assunti a tempo parziale, il primo per venti ore alla settimana e il secondo per dodici ore, e che i costi connessi alle loro prestazioni sono stati, in ogni caso, ampiamente inferiori a quelli relativi al posto occupato dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
51 Occorre rilevare anzitutto che, al fine di valutare meglio gli argomenti dedotti dalla ricorrente (a sostegno di questo mezzo), il Tribunale ha posto alla Commissione tre quesiti riguardanti la data alla quale la ricorrente ha effettivamente iniziato a lavorare nel servizio medico, il totale dei giorni di ferie che ancora le spettavano in quel momento e la data in cui l' avventizio che le è succeduto al servizio medico ha effettivamente cominciato a lavorarvi.
52 Nella risposta al primo quesito la Commissione ha informato il Tribunale che la ricorrente si è rifiutata di mettersi a disposizione del servizio medico e che, fino al momento del suo collocamento a riposo, ha continuato ad occupare il suo ufficio presso la cassa malattia. La Commissione ritiene che questo diniego dimostri manifestamente una cattiva volontà. La ricorrente, pur confermando che si è rifiutata di prestare la sua collaborazione al servizio medico, lamenta gli errori psicologici commessi dalla Commissione. Dalla risposta della Commissione al secondo quesito risulta che la ricorrente disponeva, in data 25 febbraio 1992, di 59 giorni di ferie e aveva fruito di 46 giorni nel corso dei mesi che hanno preceduto il suo collocamento a riposo. In risposta al terzo quesito, la Commissione ha dichiarato che, al momento dell' udienza, nessun dipendente di ruolo o non di ruolo aveva ancora preso il posto della ricorrente presso il servizio medico. La Commissione fa riferimento alla situazione del bilancio delle istituzioni e all' esistenza di un blocco totale delle assunzioni.
53 E' giurisprudenza costante che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell' assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 18 giugno 1992, causa T-49/91, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1855, punto 34 della motivazione). La Corte ha avuto occasione di precisare che gli eventuali problemi che l' allontanamento del dipendente può causare al servizio cui apparteneva e il vantaggio che il servizio cui è stato assegnato può trarre dallo spostamento sono considerazioni che rientrano nel medesimo potere discrezionale (sentenza 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione, Racc. pag. 2475, punto 18 della motivazione). Data l' ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni quanto alla valutazione dell' interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve quindi limitarsi ad accertare che l' APN non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (v. la precitata sentenza Moritz/Commissione, punto 39 della motivazione).
54 Si deve anche ricordare che ad ogni dipendente incombe un dovere fondamentale di lealtà e di cooperazione nei confronti dell' autorità alla quale è subordinato (v. sentenza della Corte 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri/Parlamento, Racc. pag. 596, in particolare pag. 611). Il Tribunale ritiene che ne consegua che la Commissione, quando valuta le probabili conseguenze per il servizio di una decisione recante cambiamento di assegnazione, ha il diritto di attendersi che il dipendente interessato tenga un comportamento conforme al dovere di lealtà e di cooperazione che gli incombe. Questo dovere implica, nel caso di un cambiamento di assegnazione, l' obbligo per il dipendente interessato di porsi a disposizione della nuova unità amministrativa. L' interessato, se considera che la decisione è inficiata da un qualsivoglia vizio, può avvalersi dei rimedi giuridici previsti dallo Statuto, ma non ha il diritto di rifiutarsi di esercitare le sue funzioni presso l' unità cui è stato assegnato.
55 E' alla luce di questi principi che occorre esaminare le circostanze nelle quali è stata adottata la decisione che dispone il cambiamento di assegnazione della ricorrente.
56 Per quanto riguarda, anzitutto, il vantaggio che il servizio medico avrebbe potuto trarre dal suddetto provvedimento, si deve rilevare che il capo del servizio medico aveva inoltrato, prima che il provvedimento stesso venisse adottato, una domanda volta ad ottenere un rafforzamento del personale addetto al suo servizio, e che, inoltre, uno studio effettuato dalla Commissione alla fine del 1991 aveva evidenziato che il servizio medico di Bruxelles disponeva di pochissimi medici dipendenti di ruolo a tempo pieno rispetto ai servizi d' Ispra e di Lussemburgo. E' inoltre pacifico che vi è stato un aumento dell' onere di lavoro all' interno di questo servizio. Si deve anche osservare che la ricorrente aveva lavorato nello stesso servizio fra il 1970 e il 1979 e che, a seguito dell' adozione della decisione recante cambiamento di assegnazione, il capo del servizio medico ha manifestato la sua volontà di accoglierla nelle migliori condizioni possibili e in particolare le ha inviato, il 19 marzo 1992, una lettera con la descrizione dei suoi futuri compiti all' interno del servizio.
57 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe potuto fornire un importante contributo al funzionamento del servizio medico nel corso degli ultimi mesi della sua carriera, e che la Commissione, quando ha adottato la controversa decisione, avesse il diritto di presumere che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento conforme al suo obbligo di cooperazione e di lealtà.
58 Per quanto riguarda gli effetti negativi che lo spostamento della ricorrente avrebbe potuto avere per l' unità "Assicurazione malattia e infortuni", il Tribunale considera che la ricorrente non ha dimostrato che detti effetti sarebbero stati più rilevanti del vantaggio che il servizio medico avrebbe potuto trarre dal suo lavoro, tenuto conto, in particolare, della necessità di rafforzare l' organico di quest' ultimo servizio.
59 Alla luce di ciò che precede, il Tribunale considera che la Commissione non si è avvalsa in modo manifestamente erroneo del suo potere discrezionale decidendo di assegnare la ricorrente al servizio medico. Ne consegue che il secondo mezzo dev' essere respinto.
Sulla violazione dell' art. 25 dello Statuto
Argomenti delle parti
60 La ricorrente contesta la motivazione della decisione impugnata in quanto, in sostanza, il riferimento nella suddetta decisione all' interesse del servizio è frutto di una erronea valutazione dell' aiuto effettivo che essa poteva apportare al servizio medico alla fine della carriera. Sostiene anche che, malgrado varie richieste da parte sua, non ha mai ricevuto una descrizione dettagliata dei compiti che dovevano esserle affidati nel suo nuovo ufficio.
61 Secondo la Commissione, il provvedimento che dispone la nuova assegnazione d' ufficio della ricorrente è stato chiaramente adottato nell' interesse del servizio ed è stato preceduto e seguito da vari colloqui e scambi di note che hanno permesso alla ricorrente di comprendere le ragioni che l' hanno determinato e di conoscere la natura dei compiti che le sarebbero stati assegnati. A questo riguardo, essa si riferisce ai colloqui che la ricorrente ha avuto con il dott. H. il 15 e il 16 gennaio 1992, alle lettere 14 febbraio e 19 marzo 1992 del dott. H. e al fatto che la ricorrente ha disdetto, per due volte, un invito a colazione del dott. H., nel corso del quale si sarebbe discusso del suo futuro lavoro.
Giudizio del Tribunale
62 Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, l' obbligo di motivare le decisioni arrecanti pregiudizio, previsto dall' art. 25 dello Statuto, mira a consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e a fornire all' interessato un' indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Questa esigenza è soddisfatta quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente e che gli consente di comprendere la portata di un provvedimento che lo riguarda personalmente (sentenza 1 giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione, Racc. pag. 1789).
63 Il Tribunale rileva che, con nota indirizzata alla ricorrente il 14 febbraio 1992 (allegato n. 7 al ricorso), il capo del servizio medico ha informato la ricorrente, per iscritto, che il suo spostamento mirava ad aumentare il numero dei medici dipendenti di ruolo presso il servizio medico, dove non vi erano che tre medici per 12 000 dipendenti di ruolo e non di ruolo, e che egli aveva inoltrato, tre anni prima, una domanda volta ad ottenere un rafforzamento del personale.
64 Tenuto conto dell' ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l' APN in materia di organizzazione dei servizi, il Tribunale ritiene che la spiegazione fornita in detta nota 14 febbraio 1992 soddisfacesse l' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 25 dello Statuto.
65 Il terzo mezzo dedotto dalla ricorrente deve essere, pertanto, respinto.
Sull' esistenza di uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
66 La ricorrente deduce che altri motivi, molteplici e concordanti fra loro, diversi dall' interesse del servizio hanno ispirato la decisione di assegnarla a un altro servizio. Sostiene che, in realtà, la decisione è stata presa al fine di allontanarla dal servizio Cassa malattia a causa dei suoi contrasti con il signor C., suo capoufficio. Quanto ai particolari di questo conflitto, essa rinvia all' esposizione dei fatti figurante nella precitata sentenza Turner/Commissione.
67 Per questa ragione gli argomenti di buon senso, opposti dalla ricorrente alla decisione di cui è stata destinataria, non hanno trovato una risposta soddisfacente, e la Commissione ha rifiutato l' offerta della ricorrente di esaminare altre soluzioni amichevoli, che avrebbero consentito di risolvere la disputa.
68 La Commissione ribatte che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenza della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447). La Commissione sostiene che, nella presente causa, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che provi che il provvedimento impugnato integra gli estremi di un esercizio abusivo del potere discrezionale di cui essa dispone, in quanto istituzione, per organizzare i suoi servizi.
69 La Commissione aggiunge che sarebbe del tutto inesatto affermare che l' impugnato provvedimento è stato adottato a causa della contesa fra la ricorrente e il signor C. D' altronde essa ricorda che, in ogni caso, lo spostamento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile dev' essere considerato conforme all' interesse del servizio (sentenza della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599).
Giudizio del Tribunale
70 Si deve ricordare che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa e fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Inoltre, secondo una consolidata giurisprudena, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiugere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenza del Tribunale 26 novembre 1991, causa T-146/89, Williams/Corte dei Conti, Racc. pag. II-1293, punti 87 e 88 della motivazione).
71 Gli argomenti specifici dedotti dalla ricorrente a sostegno del presente mezzo sono i seguenti:
° il fatto che vi è stata, fra il 1990 e il 1991, una notevole divergenza di punti di vista fra la ricorrente e il suo capodivisione a proposito di una decisione di riorganizzazione del servizio al quale era allora assoggettata;
° il fatto che, secondo la ricorrente, la decisione di cambiare la sua assegnazione è stata presa su iniziativa del direttore generale della DG IX e non su richiesta del servizio medico;
° il fatto che gli argomenti addotti dalla ricorrente contro la decisione di nuova assegnazione che la riguardava non hanno trovato, a suo avviso, una risposta soddisfacente;
° il fatto che, malgrado l' opposizione manifestata dalla ricorrente al suo trasferimento, la Commissione si è rifiutata di esaminare la possibilità di una soluzione amichevole del conflitto.
72 Il Tribunale considera che questi argomenti non costituiscono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti atti a provare che il cambiamento di assegnazione di cui trattasi è stato deciso per uno scopo diverso da quello di rafforzare l' organico del servizio medico. Si deve quindi respingere il quarto mezzo dedotto dalla ricorrente.
Sulla violazione del dovere di sollecitudine
Argomenti delle parti
73 La ricorrente ricorda che la Corte e il Tribunale hanno affermato che il dovere di sollecitudine implica in particolare che l' autorità, qualora si pronunci sulla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione il complesso degli aspetti che possono influire sulla decisione e, nel far ciò, deve tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente (ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. I-235, punto 50 della motivazione). Orbene, nella fattispecie la convenuta non avrebbe affatto tenuto conto dell' interesse personale della ricorrente.
74 La Commissione ribatte che da una giurisprudenza costante risulta che le esigenze del dovere di sollecitudine non possono impedire all' APN di adottare le misure che essa ritenga necessarie nell' interesse del servizio (sentenze della Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuester/Parlamento, Racc. pag. 1701, e 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345). Aggiunge che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l' occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all' interesse del servizio e che il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci instaurati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti (precitata sentenza Moritz/Commissione, punto 39 della motivazione).
75 La Commissione sostiene che, in ogni caso, dai fatti esposti risulta che essa ha adempiuto il suo dovere di sollecitudine. Ad esempio, il dott. H. e i signori R. e D. hanno più volte invitato la ricorrente a degli incontri, al fine di discutere le modalità della sua assegnazione; la Commissione ha accolto il desiderio della ricorrente di permettere alla sua segretaria di seguirla nel nuovo servizio; il dott. H. si è sempre preoccupato di trovare gli accomodamenti necessari perché la ricorrente potesse esercitare la sua attività all' interno del servizio medico in modo soddisfacente; infine, la Commissione ha tenuto conto delle ragioni mediche e di altra natura esposte dalla ricorrente per consentirle di rinviare la data della sua assegnazione.
76 Nella replica la ricorrente ribatte che essa è stata costantemente oggetto di provvedimenti comminatori e umilianti. Essa si riferisce, ad esempio, all' invio con raccomandata alla sua residenza privata della decisione recante cambiamento di assegnazione mentre era in congedo per malattia e sebbene non sussistesse alcuna situazione di urgenza. Essa fa riferimento anche al modo in cui si è svolto il suo trasloco.
Giudizio del Tribunale
77 Il Tribunale rileva che da una giurisprudenza consolidata discende che il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha instaurato nei rapporti fra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti e che le esigenze del dovere di sollecitudine non possono impedire all' APN di adottare le misure che essa ritiene necessarie nell' interesse del servizio, poiché l' occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all' interesse del servizio (sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione, Racc. pag. II-2061, punto 66 della motivazione). Data l' ampiezza del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nel valutare l' interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare se l' APN non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (precitata sentenza Moritz/Commissione).
78 Nella specie, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia adempiuto gli obblighi impostile dal dovere di sollecitudine con il modo in cui ha tenuto conto dei desideri espressi dalla ricorrente in merito alle modalità del suo cambiamento di assegnazione. Il Tribunale rileva che il capo del servizio medico ha chiaramente comunicato alla ricorrente, con la nota 14 febbraio 1992, che egli era "del tutto disposto a trovare di comune accordo con (lei) gli adattamenti sufficienti e necessari affinché la (sua) attività all' interno di questo servizio sia soddisfacente tanto per (lei) stessa quanto per l' istituzione" e che la Commissione ha, in effetti, acconsentito a rinviare la data effettiva del cambiamento di assegnazione e ha accolto il desiderio della ricorrente di permettere alla sua segretaria di seguirla nel nuovo servizio. Di conseguenza, anche se può essere spiacevole che il notevole contributo che la ricorrente ha fornito alle Comunità si sia concluso in condizioni poco soddisfacenti, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia travalicato per questo i limiti del suo ampio potere discrezionale nel valutare tanto le esigenze dell' interesse del servizio quanto l' interesse dalla ricorrente.
79 Ne risulta che anche il quinto mezzo dev' essere respinto.
80 Da tutte le precedenti considerazioni discende che la ricorrente non ha provato che la Commissione abbia commesso un illecito tale da comportare la sua responsabilità. Il ricorso dev' essere quindi respinto senza che sia necessario esaminare gli argomenti relativi al danno assertivamente subito dalla ricorrente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
81 Ai termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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