Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti ° Lettera inviata da un' istituzione
(Trattato CEE, art. 173)
2. Ricorso d' annullamento ° Ricorso contro una decisione recante diniego di revocare o di modificare un atto precedente ° Ricevibilità da valutare con riguardo all' impugnabilità dell' atto di cui trattasi
(Trattato CEE, art. 173)
3. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Decisione che dichiari la normativa comunitaria inapplicabile ad un' operazione di concentrazione notificata e rifiuto di revocare la decisione stessa ° Azionista di una delle società interessate ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
4. Concorrenza ° Concentrazione ° Esame da parte della Commissione ° Domanda di riapertura del procedimento di esame a motivo della scoperta di un fatto nuovo ° Presentazione entro un termine ragionevole
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 4064/89)
Massima
1. Il fatto che una lettera sia stata inviata da un' istituzione comunitaria in risposta ad una domanda formulata dal destinatario non è sufficiente perché tale lettera possa essere qualificata decisione ai sensi dell' art. 173, impugnabile con ricorso d' annullamento. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
2. Nell' ambito dell' esame della ricevibilità di un ricorso d' annullamento diretto contro una decisione negativa di un' istituzione, tale decisione va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde. In particolare, il rifiuto di un' istituzione comunitaria di revocare o di modificare un determinato atto costituisce atto suscettibile di sindacato di legittimità ai sensi dell' art. 173 del Trattato solo se l' atto che l' istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione.
3. Il semplice fatto che una decisione della Commissione, la quale dichiari che un' operazione di concentrazione non rientra nella sfera d' applicazione del regolamento n. 4064/89, possa influire sui rapporti esistenti fra i vari azionisti delle società notificanti non è sufficiente a far ritenere che essa riguardi direttamente ed individualmente uno qualsiasi dei detti azionisti. Infatti, tale decisione non può, di per sé, modificare il contenuto o l' ampiezza dei diritti dei predetti azionisti, per quanto riguarda sia i diritti patrimoniali sia la possibilità di partecipare alla conduzione della società, offerta loro da tali diritti.
4. La certezza del diritto che dev' essere garantita agli operatori economici e la brevità dei termini propria del sistema istituito dal regolamento n. 4064/89, relativo alle operazioni di concentrazione tra imprese, esigono in ogni caso che la domanda di riapertura del procedimento di esame previsto dal detto regolamento, motivata dalla scoperta di un asserito fatto nuovo, sia presentata entro termini ragionevoli.
E' infondato il richiamo di un azionista di una delle società interessate ad una domanda di riapertura presentata tardivamente per sostenere di dover essere considerato individualmente riguardato, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dalla decisione emessa dalla Commissione al termine del detto procedimento perché, se egli fosse stato già in origine a conoscenza dell' asserito fatto nuovo, avrebbe chiesto di intervenire nel procedimento e avrebbe quindi potuto agire a tutela dei propri interessi legittimi.
Parti
Nella causa T-83/92,
Zunis Holding SA, società di diritto lussemburghese, con sede a Lussemburgo,
Finan Srl, società di diritto italiano, con sede a Bergamo (Italia) e
Massinvest SA, società di diritto svizzero, con sede a Mendrisio (Svizzera),
con gli avv.ti Nicholas Forwood, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, e Stanley Crossick, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Jean Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Bernd Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera 31 luglio 1992 della Commissione alle ricorrenti, con cui è negata la riapertura del procedimento nella pratica IV/M.159 (Mediobanca/Generali),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P. Barrington, J. Biancarelli, C.P. Briët e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti
1 In data 27 novembre 1991 la Commissione riceveva, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese (nella versione modificata, pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 14; in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), notifica di un' operazione consistente nell' aumento da parte della Mediobanca-Banca di Credito Finanziario SpA (in prosieguo: la "Mediobanca") della sua partecipazione nel capitale della Assicurazioni Generali SpA (in prosieguo: la "Generali") dal 5,98% al 12,84%.
2 Con decisione 19 dicembre 1991, adottata a norma dell' art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, la Commissione dichiarava che l' operazione notificata non rientrava nel detto regolamento, in quanto non era tale da consentire alla Mediobanca di esercitare, da sola o unitamente ad altre imprese, una "influenza determinante" sulla Generali.
3 Con lettera 26 giugno 1992 rivolta alla Commissione, le ricorrenti, tutte azioniste della Generali, chiedevano la riapertura del procedimento, dopo la pubblicazione, sul quotidiano italiano Il Sole 24 Ore del 19 marzo 1992, di un articolo riproducente il testo integrale di un accordo firmato a Parigi il 26 giugno 1985, fino ad allora rimasto segreto, concluso tra la Mediobanca, la Lazard Frères di Parigi (in prosieguo: la "Lazard") ° la cui controllata Euralux SA era la seconda azionista della Generali con una partecipazione del 4,77% del capitale ° e la Generali medesima (in prosieguo: l' "accordo"). L' accordo prevede, fra l' altro, la creazione di un comitato direttivo, composto da rappresentanti della Generali e dei suoi due principali azionisti, incaricato di esaminare i problemi d' interesse comune riguardanti la Generali e di intervenire nella nomina di una parte dei componenti degli organi amministrativi e direttivi della società.
4 Rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno affermato, da un lato, di aver preso conoscenza dell' articolo sopra menzionato "a fine marzo/primi di aprile 1992", e, dall' altro, di aver avuto un primo contatto ufficioso con la Commissione il 6 maggio 1992, prima di inoltrare, con lettera 26 giugno 1992, la domanda ufficiale di riapertura del procedimento.
5 Nella detta domanda le ricorrenti sostenevano essenzialmente che la conclusione della Commissione contenuta nella decisione 19 dicembre 1991, secondo la quale l' operazione di concentrazione notificata esulava dal campo di applicazione del regolamento n. 4064/89, era il risultato di una valutazione radicalmente erronea dell' influenza e del controllo esercitati dalla Mediobanca, sia da sola che unitamente alla Lazard, prima dell' aumento della sua quota di partecipazione azionaria, in base all' operazione notificata. Tale erronea valutazione ° precisavano le ricorrenti ° era dovuta unicamente ad informazioni notoriamente incomplete o inesatte circa il contenuto dell' accordo concluso fra la Mediobanca, la Lazard e la Generali, e, in particolare, circa gli effetti dello stesso. Le ricorrenti aggiungevano che, in presenza di una notifica dal contenuto incompleto e inesatto, la Commissione restava competente a riaprire il procedimento e che una decisione del genere sarebbe stata pienamente giustificata dalla necessità di garantire la tutela delle parti interessate e dei terzi.
6 Con lettera 31 luglio 1992, firmata dal direttore della direzione generale "Concorrenza", la Commissione respingeva la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere la riapertura del procedimento, facendo loro notare, in particolare, che
"(...) contrariamente alle Vostre asserzioni, la decisione Mediobanca/Generali non riposava su 'informazioni inesatte' , in quanto la Commissione era a conoscenza dell' accordo di Parigi del 1985 e ne ha tenuto conto nell' adottare la sua decisione. Rimando in proposito alla dichiarazione della Commissione secondo cui 'il predetto accordo non contiene disposizioni circa l' esercizio congiunto dei diritti di voto né include qualsivoglia meccanismo societario che garantisca il risultato finale delle proposizioni concernenti la composizione degli organi sociali' (punto 9, secondo capoverso, della decisione).
Ne consegue che non esiste motivo alcuno per riaprire l' esame del caso e che non è necessario adottare una decisione di sospensione dell' operazione (...)".
Procedimento e conclusioni delle parti
7 In seguito a ciò, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 1992, le ricorrenti hanno proposto ricorso d' annullamento contro la decisione che asseriscono essere contenuta nella lettera di cui sopra.
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 1992, la Commissione ha sollevato, nelle forme prescritte dall' art. 114 del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità contro il ricorso.
9 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° ordinare alla Commissione, come mezzo istruttorio, di esibire il testo completo della decisione 19 dicembre 1991 e della notifica della Generali/Mediobanca, nonché ogni altro documento relativo all' accordo e ai suoi effetti;
° dichiarare nulla la decisione della Commissione così come notificata nella lettera 31 luglio 1992;
° condannare la Commissione alle spese.
10 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° condannare le ricorrenti in solido alle spese.
11 Nelle loro osservazioni in merito all' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
° respingere l' eccezione della Commissione perché infondata e dichiarare ricevibile il ricorso;
° in subordine, riunire l' esame della ricevibilità a quello del merito e disporre ogni mezzo istruttorio utile per accertare la natura reale della lettera 31 luglio 1992;
° condannare la Commissione a tutte le spese.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di accogliere la domanda della Commissione di statuire sull' eccezione di irricevibilità senza procedere all' esame del merito e, nel contempo, di invitare le parti a rispondere a taluni quesiti scritti. Le ricorrenti e la convenuta hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale con atti depositati in cancelleria il 14 giugno 1993. Esse hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all' udienza del 24 giugno 1993.
13 Al termine dell' udienza, il Tribunale ha dichiarato chiusa la fase orale sull' eccezione di irricevibilità.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
Argomenti delle parti
14 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità da essa sollevata, la Commissione precisa in primo luogo che la lettera 31 luglio 1992 non ha natura di atto impugnabile, in quanto si limita a far sapere alle ricorrenti che la Commissione era al corrente dell' esistenza dell' accordo allorché ha adottato la sua decisione. Se è vero ° aggiunge la Commissione ° che, dal punto di vista giuridico, nulla le vieta di riaprire l' esame di un' operazione di concentrazione al termine del quale sia stata adottata una decisione ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, è altrettanto vero che nessuna norma di diritto comunitario l' obbliga a riaprire tale esame su domanda di un' impresa interessata e, ancor meno, su domanda di un terzo che invochi la scoperta di un fatto assertivamente nuovo. Inoltre, il rispetto della tutela dell' affidamento e la difficoltà di annullare le conseguenze di un' operazione di concentrazione le imporrebbero la massima cautela nell' esercizio del suo potere discrezionale in merito alla possibile riapertura di un caso in tale settore.
15 Richiamandosi alla disciplina prevista per le domande di revocazione delle sentenze della Corte o del Tribunale, la Commissione sottolinea che una domanda di revisione di una decisione adottata a norma del regolamento n. 4064/89 potrebbe essere "valida" solo in seguito alla scoperta di un fatto che, prima dell' adozione della decisione, fosse ignoto alla Commissione e alla parte che chiede la revisione. Nella presente fattispecie le ricorrenti non avrebbero tuttavia prodotto nessun fatto nuovo né sosterrebbero che l' esistenza dell' accordo era ignota alla Commissione allorché essa ha adottato la decisione 19 dicembre 1991, ma si limiterebbero ad asserire che la Commissione non ha valutato in modo corretto gli effetti di detto accordo.
16 La Commissione prosegue affermando che il tenore della lettera 31 luglio 1992 non è quello di una decisione: avuto riguardo al modo in cui essa è redatta ed al suo spirito, tale lettera si colloca in una fase precedente l' esame della domanda delle ricorrenti ed esprime solo una prima reazione dei servizi della Commissione, improduttiva di effetti giuridici. La Commissione fa, d' altronde, notare che un rifiuto definitivo di riaprire il procedimento avrebbe dovuto promanare dalla medesima autorità che è competente a riaprire l' esame di un caso di concentrazione, vale a dire dal collegio dei commissari. In sede di trattazione orale essa ha dichiarato, però, di non voler insistere su quest' ultimo rilievo.
17 In secondo luogo, la Commissione osserva che, ad ogni buon conto, la lettera 31 luglio 1992 non costituisce un atto che riguardi direttamente ed individualmente le ricorrenti, e che queste ultime non hanno quindi veste giuridica per contestarne la legittimità poiché non erano legittimate a contestare la decisione 19 dicembre 1991 ed a domandare la riapertura della procedura di esame al termine della quale detta decisione è stata adottata. Inoltre ° continua la Commissione ° indipendentemente dal se e quando azionisti di minoranza possano essere riguardati direttamente ed individualmente da decisioni prese a norma del regolamento n. 4064/89, una possibilità del genere è da escludersi nel caso delle ricorrenti, che, del resto, non hanno né formulato osservazioni né preso parte in qualsiasi modo al procedimento amministrativo conclusosi con l' adozione della decisione 19 dicembre 1991.
18 Infine, la Commissione osserva, in via subordinata, come la lettera 31 luglio 1992 non possa essere impugnata separatamente dalla precedente decisione, in quanto conferma puramente e semplicemente quest' ultima. Tale lettera si limiterebbe, in realtà, a ribadire che nessun elemento dell' accordo conferisce alla Mediobanca, da sola o unitamente ad altre imprese, il controllo sulla Generali, e a richiamare il pertinente brano della decisione 19 dicembre 1991. La Commissione conclude sostenendo che il presente ricorso si traduce, in realtà, nel tentativo inammissibile di contestare la legittimità della precedente decisione molto tempo dopo la scadenza dei termini di ricorso di cui all' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE.
19 Nell' atto introduttivo, le ricorrenti sottolineano, anzitutto, che, nella lettera 31 luglio 1992, la Commissione non ha contestato la loro legittimazione a chiedere la riapertura del procedimento ed ha così ammesso implicitamente che, ove la decisione si rivelasse fondata su informazioni inesatte fornite dagli autori della notifica, sussisterebbero sufficienti motivi per sottoporre il caso ad un nuovo esame.
20 Le ricorrenti ricordano, in proposito, come il ricorso abbia avuto origine da un aumento del capitale della Generali effettuato nel luglio 1991, la cui insolita struttura ha consentito alla Mediobanca la presa di controllo di circa 50 000 000 delle 145 750 000 azioni supplementari, aumentando la sua quota di partecipazione nel capitale sociale dal 5,98% al 12,84%. A loro avviso, lo scopo principale, se non esclusivo, dell' aumento di capitale era quello di istituire un meccanismo che consentisse alla Mediobanca di consolidare in modo eccessivo la sua influenza sulla Generali e di esercitare quindi su quest' ultima un controllo effettivo insieme alla controllata della Lazard, Euralux.
21 Le ricorrenti assumono che, stando a quanto emerge dal fascicolo di causa, qualora la Mediobanca e la Generali avessero fornito informazioni utili e complete, come è prescritto dalla normativa in vigore, la Commissione non avrebbe potuto concludere che la composizione del consiglio di amministrazione della Generali era tale da escludere la possibilità per la Mediobanca di influire in modo determinante sugli organi societari della Generali, né avrebbe omesso di far riferimento alla composizione del comitato esecutivo. Inoltre, se il contenuto e gli effetti dell' accordo fossero stati resi noti integralmente e in modo corretto, la Commissione non avrebbe potuto affermare ° come ha invece fatto nel punto 9 della decisione 19 dicembre 1991 ° che non esisteva alcun "meccanismo societario" che garantisse il risultato delle proposte riguardanti le nomine degli organi societari.
22 Nelle osservazioni sull' eccezione di irricevibilità le ricorrenti respingono, segnatamente, l' interpretazione della Commissione secondo cui il "fatto nuovo" da esse denunziato consisterebbe solo nella pubblicazione del testo dell' accordo. Il vero "fatto nuovo", reso manifesto da tale pubblicazione, sarebbe che la Commissione durante il procedimento amministrativo era stata indotta in errore circa i reali effetti dell' accordo, e, in particolare, circa il ruolo e l' influenza effettivi del comitato di coordinamento negli organi direttivi della Generali. Un tale errore di valutazione della Commissione sulla vera natura della domanda delle ricorrenti renderebbe vana l' eccezione di irricevibilità.
23 Le ricorrenti respingono inoltre la tesi della Commissione secondo cui la validità di una domanda di revisione sarebbe sottoposta alle stesse condizioni previste per le domande di revocazione delle sentenze della Corte o del Tribunale. Mancherebbe, infatti, ogni parallelismo fra le due situazioni, sotto un duplice aspetto: anzitutto, poiché la Commissione è un organo amministrativo e non giurisdizionale, il principio secondo cui è auspicabile che i procedimenti giudiziari si concludano con decisioni definitive non sarebbe direttamente trasponibile al presente caso; in secondo luogo, la competenza della Commissione a riaprire un procedimento, conclusosi con una determinata decisione, alla luce di un fatto nuovo essenziale segnalato da chi sollecita tale riapertura è largamente ammessa in altri settori disciplinati dal diritto comunitario.
24 Quanto, poi, all' argomento della Commissione secondo cui esse non avrebbero interesse ad agire, le ricorrenti sottolineano che tale interesse non avrebbe potuto essere messo in discussione qualora avessero chiesto d' intervenire nel procedimento amministrativo prima dell' adozione della decisione 19 dicembre 1991, cosa che avrebbero fatto se avessero avuto conoscenza dei fatti successivamente scoperti. Esse aggiungono che, in ogni caso, i loro interessi sono colpiti più direttamente di quanto avvenga per i dipendenti delle imprese coinvolte, ai quali l' ordinanza 15 dicembre 1992 del presidente del Tribunale nel procedimento sommario T-96/92 R, CCE Grandes Sources e a./Commissione (Racc. pag. II-2579, punti 31 e seguenti della motivazione), avrebbe riconosciuto un interesse potenziale a proporre ricorso. In sede di trattazione orale, esse hanno peraltro spiegato come l' esistenza di un accordo tra la Mediobanca e la Lazard, facente loro divieto di cedere a terzi le loro quote, fosse nota da tempo e come il processo verbale dell' assemblea generale della Generali del 1991 vi facesse già richiamo. Ciononostante, la vera natura dell' accordo sarebbe stata celata loro. Questo spiegherebbe perché esse non hanno chiesto di intervenire nel procedimento davanti alla Commissione o di ottenere il testo della decisione 19 dicembre 1991.
25 Le ricorrenti respingono, infine, la tesi della Commissione secondo cui la lettera 31 luglio 1992 non sarebbe impugnabile in quanto sarebbe una pura conferma della precedente decisione 19 dicembre 1991. Esse obiettano che la domanda di riapertura del procedimento contiene quasi esclusivamente un minuzioso esame dei nuovi elementi emersi dopo la decisione 19 dicembre 1991 e che la Commissione non può invocare il fatto di non aver preso in considerazione tali elementi per dimostrare che la lettera 31 luglio 1992 è una pura conferma della sua precedente decisione.
Giudizio del Tribunale
Sul contesto normativo
26 A norma dell' art. 4 del regolamento n. 4064/89, le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell' accordo o dalla pubblicazione dell' offerta di acquisto o di scambio o dall' acquisizione di una partecipazione di controllo. La notifica ha effetti sospensivi, nel senso che la concentrazione non può, salvo deroga espressa, essere realizzata prima di essere notificata o entro le prime tre settimane successive alla notifica. In compenso, allo scopo di garantire l' efficacia del controllo e la certezza del diritto per le imprese interessate, la Commissione, ai sensi dell' art. 10 dello stesso regolamento, deve rispettare i termini tassativi sia per l' apertura di un procedimento sia per l' adozione della decisione finale: qualora detti termini non siano rispettati, l' operazione è ritenuta compatibile con il mercato comune.
27 Per quanto riguarda, in particolare, l' esame della notifica e l' apertura del procedimento, l' art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 dispone che, entro il termine massimo di un mese, la Commissione deve constatare, mediante decisione, che l' operazione di concentrazione non rientra nel regolamento o che essa non suscita seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, per cui non vi sono motivi per opporvisi, oppure che essa suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e che vi è motivo di aprire il procedimento.
28 Il regolamento n. 4064/89 non contiene nessuna disposizione che preveda espressamente la possibilità di chiedere alla Commissione la riapertura del procedimento. Tuttavia, l' art. 8, n. 5, lett. a), consente alla Commissione di revocare una sua decisione che, a norma del n. 2 dello stesso articolo, abbia dichiarato una concentrazione compatibile con il mercato comune, segnatamente nel caso in cui detta decisione sia fondata su indicazioni inesatte o sia stata ottenuta con frode.
Sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione
29 A norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo, un ricorso "contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni, che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente".
30 Per statuire sulla ricevibilità del ricorso in esame, va, in primo luogo, osservato che, come ha rilevato la Corte (v. ordinanza 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473), il fatto che una lettera sia stata inviata dalla Commissione in risposta ad una domanda formulata dal destinatario non è sufficiente perché tale lettera possa essere qualificata decisione ai sensi dell' art. 173, impugnabile con ricorso d' annullamento. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 28 della motivazione).
31 In secondo luogo, risulta del pari dalla giurisprudenza della Corte che, quando è negativa, una decisione della Commissione va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde (v., recentemente, sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e 108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 22 della motivazione). In particolare, il rifiuto di un' istituzione comunitaria di revocare o di modificare un atto costituisce atto suscettibile di sindacato di legittimità ai sensi dell' art. 173 del Trattato solo se l' atto che l' istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione (v., per gli atti aventi natura di regolamento, le sentenze della Corte 8 marzo 1972, causa 42/71, Nordgetreide/Commissione, Racc. pag. 105, punto 5 della motivazione; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a. e Grecia/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 17 della motivazione; 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito/Commissione, Racc. pag. I-1981, punto 8 della motivazione; v. altresì le conclusioni dell' avvocato generale Gulmann nella citata causa Buckl e a./Commissione, paragrafo 14).
32 Nel presente caso le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione la riapertura del procedimento riguardante l' operazione di concentrazione tra la Mediobanca e la Generali, sulla quale la Commissione si era pronunciata con decisione 19 dicembre 1991. Il Tribunale ricorda che, in detta decisione, la Commissione ha escluso che l' operazione notificata rientri nel regolamento n. 4064/89 per il motivo che essa non pone la Mediobanca in grado di esercitare, da sola o unitamente ad altre imprese, un' "influenza determinante" sulla Generali (v. supra, punto 2).
33 Il Tribunale ritiene che, in realtà, con la loro domanda di riapertura della procedura di esame, le ricorrenti abbiano inteso far sì che la Commissione, da un lato, revocasse la precedente decisione 19 dicembre 1991, per il motivo che essa era fondata su fatti materialmente inesatti, e, dall' altro adottasse una nuova decisione in merito all' operazione notificatale. La lettera 31 luglio 1992, oggetto della presente controversia, va quindi interpretata come un rifiuto della Commissione di decidere tale revoca e, per conseguenza, di riaprire l' esame dell' operazione che le era stata notificata. Orbene, è pacifico che le ricorrenti hanno veste di terzi nei confronti della prima decisione della Commissione del 19 dicembre 1991, rivolta alle imprese partecipanti all' operazione di concentrazione in questione. Ne consegue che, visto il principio sopra descritto (punto 31), le ricorrenti sono legittimate a chiedere la revoca della decisione 19 dicembre 1991 solo nel caso in cui tale decisione le riguardi direttamente ed individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.
34 Il Tribunale premette, al riguardo, che il semplice fatto che un atto possa influire sui rapporti esistenti tra i vari azionisti di una società non è sufficiente a far ritenere che esso riguardi direttamente ed individualmente uno qualsiasi di tali azionisti. In effetti, solo la sussistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell' art. 173 del Trattato l' azionista il quale sostenga che l' atto incide sulla sua posizione (v. sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459).
35 Quanto alla questione se tali circostanze sussistano nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che le ricorrenti, le quali fanno valere la loro qualità di azioniste di una delle società notificanti, non rientrino nel novero dei terzi la cui situazione giuridica o materiale possa essere influenzata dalla decisione predetta. Infatti la decisione con cui la Commissione constata, a norma dell' art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, che l' operazione notificata non rientra nella sfera di applicazione del regolamento non può, di per sé, modificare il contenuto o l' ampiezza dei diritti degli azionisti delle società che hanno effettuato la notifica, per quanto riguarda sia i diritti patrimoniali sia la possibilità di partecipare alla conduzione della società, offerta loro da tali diritti. Nella presente fattispecie le ricorrenti, le quali a questo proposito si limitano ad affermare che "ovviamente l' acquisto da parte della Mediobanca di tale influenza ridurrà notevolmente l' efficacia del voto degli altri azionisti, divenuti ormai, come le ricorrenti, definitivamente minoritari" (punto 3.3 delle osservazioni sull' eccezione di irricevibilità), non hanno dimostrato che la decisione 19 dicembre 1991 abbia inciso sulla loro situazione giuridica o materiale.
36 Il Tribunale osserva, in secondo luogo, che la detta decisione, secondo cui l' operazione di concentrazione notificata non rientra nella sfera d' applicazione del regolamento n. 4064/89, riguarda le ricorrenti, in quanto azioniste della Generali, nello stesso modo in cui riguarda i circa 140 000 azionisti di questa società. Infatti, ammettendo pure che, come affermano le ricorrenti e contrariamente a quanto si rileva in tale decisione, la Mediobanca abbia, da sola o unitamente ad altre imprese, acquisito il controllo della Generali, tale circostanza inciderebbe sugli interessi delle ricorrenti allo stesso modo in cui inciderebbe su quelli degli altri azionisti. Si deve quindi escludere che la decisione 19 dicembre 1991 riguardi individualmente le ricorrenti, tanto più che la loro quota di partecipazione al capitale della Generali era, al momento degli antefatti e per ciascuna di loro, inferiore allo 0, 5% del capitale sociale, e che, d' altra parte, esse non hanno dimostrato di trovarsi, in seguito a tale decisione, in una situazione diversa da quella di ogni altro azionista. Come ha affermato la Corte, "chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari" (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195).
37 Il Tribunale considera infine che a torto le ricorrenti, a sostegno della tesi secondo cui la decisione 19 dicembre 1991 le riguarda individualmente, deducono l' esistenza del loro interesse a ricorrere dal fatto che, se avessero chiesto di intervenire nel procedimento conclusosi con l' adozione dell' atto impugnato ° come avrebbero fatto ove fossero state a conoscenza degli elementi emersi più tardi °, esse avrebbero potuto, alla luce della costante giurisprudenza della Corte in materia di concorrenza, di aiuti di Stato, di dumping e di sovvenzioni, agire per la tutela dei loro interessi legittimi (v. ordinanza CCE Grandes Sources e a./Commissione, già menzionata, nonché le sentenze della Corte cui tale ordinanza fa riferimento).
38 Infatti, anche ammettendo che siffatta giurisprudenza possa valere altresì nell' ambito del contenzioso relativo alle concentrazioni, considerazioni attinenti, da un lato, alla certezza del diritto per gli operatori economici e, dall' altro, alla brevità dei termini propria del sistema istituito dal regolamento n. 4064/89, esigerebbero comunque che le domande di riapertura del procedimento, motivate dalla scoperta di un asserito fatto nuovo, siano presentate entro termini ragionevoli.
39 Nel caso di specie, va rilevato, da un lato, che i contatti ufficiosi che le ricorrenti hanno avuto con i servizi della Commissione il 6 maggio 1992 non possono essere qualificati domanda di riapertura del procedimento, e, dall' altro, che la domanda di riapertura, presentata alla Commissione il 26 giugno 1992, mentre le ricorrenti stesse hanno dichiarato di aver preso conoscenza "a fine marzo/primi di aprile 1992" dell' asserito fatto nuovo, cioè del testo completo del cosiddetto accordo di Parigi del 1985, è tardiva, perché non presentata entro un termine ragionevole. La tesi delle ricorrenti facente leva sull' esistenza di un asserito fatto nuovo non può quindi essere accolta.
40 Il Tribunale conclude pertanto che la decisione della Commissione 19 dicembre 1991 non riguarda direttamente ed individualmente le ricorrenti, per cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare se, in altre circostanze, la denunzia di un fatto nuovo avrebbe permesso alle ricorrenti di sottrarsi all' applicazione del sistema dei termini di ricorso stabiliti dal Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre, accogliendo la domanda della Commissione, condannarle in solido alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.
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