Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Retribuzione ° Indennità di dislocazione ° Residenza abituale nello Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento ° Nozione ° Assenza sporadica e di breve durata dal detto Stato all' inizio del periodo di riferimento ° Circostanza che non incide sul carattere abituale della residenza
[Statuto del personale, alleggato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
2. Dipendenti ° Retribuzione ° Indennità di dislocazione ° Concessione durante l' assegnazione ad una sede di servizio in uno Stato membro ° Diritto al mantenimento in caso di cambiamento di sede di servizio ° Insussistenza
[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
Massima
1. La nozione di residenza abituale cui si riferisce l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell' indennità di dislocazione dev' essere intesa come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Trattandosi di un elemento di fatto, è necessario prendere in considerazione la residenza effettiva dell' interessato durante il periodo di riferimento precedente alla sua entrata in servizio. A tale proposito, un' assenza sporadica e di breve durata dallo Stato membro della sede di servizio all' inizio del detto periodo non è sufficiente per far perdere alla residenza nel detto Stato il carattere abituale ai sensi dello Statuto qualora l' interessato, che vi si trovava già prima dell' inizio del periodo di riferimento, abbia ininterrottamente abitato nel detto Stato nella totalità del periodo di riferimento rimanente.
Né l' intendimento di cercare un posto di lavoro nel paese d' origine e di stabilirvisi, né il fatto di avervi esercitato il diritto di voto o curato interessi di natura patrimoniale sono sufficienti ad escludere il mantenimento della residenza abituale nello Stato della sede di servizio qualora, durante tutto il periodo di riferimento, l' interessato abbia mantenuto il proprio centro di interessi in detto Stato, ove ha risieduto ed esercitato la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo di riferimento. E' altresì inconferente il fatto che l' amministrazione abbia accettato, su richiesta dell' interessato, di fissare il suo luogo d' origine ai sensi dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, in un altro Stato membro, atteso che la determinazione del luogo d' origine e la concessione dell' indennità di dislocazione rispondono ad esigenze ed interessi diversi.
2. Il dipendente che fruisce dell' indennità di dislocazione prevista dall' art. 69 dello Statuto durante il periodo in cui la sua sede di servizio si trova in uno Stato membro con cui non ha stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio iniziale presso le Comunità perde il diritto alla detta indennità se viene successivamente trasferito nello Stato membro in cui ha abitualmente abitato o svolto la sua attività lavorativa durante il periodo di riferimento ex art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto. Infatti, la relazione concreta che il dipendente conserva con ciascuno dei luoghi della sua sede di servizio condiziona il diritto all' indennità di dislocazione senza che il sussistere dei presupposti per la sua concessione in un momento determinato della sua carriera possa configurare un diritto quesito al mantenimento dell' indennità stessa.
Parti
Nella causa T-90/92,
Pedro Magdalena Fernández, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall' avv. Alain H. Pilette, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992 di diniego dell' indennità di dislocazione al ricorrente e, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento di un' "indennità ad personam" pari al 12% dell' importo totale del suo stipendio base,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente, signor Pedro Magdalena Fernández, cittadino spagnolo, è nato il 17 settembre 1954 a Santianes (Spagna). Egli ha vissuto in Belgio, dove ha compiuto i suoi studi, dal 1965 al 1 maggio del 1986, salvo un periodo di nove mesi, dal 1 ottobre 1980 al 28 giugno 1981, trascorso a Torrevieja (Spagna) al fine, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, di cercarvi un lavoro. Il ricorrente ha svolto un' attività lavorativa in Belgio, presso un' impresa commerciale, dal 29 giugno 1981 al 30 aprile 1986.
2 Con decisione 4 giugno 1986, veniva nominato dipendente in prova di grado B5 della Commissione dal 1 maggio 1986 e assegnato all' Ufficio statistiche delle Comunità europee in Lussemburgo. Il ricorrente veniva nominato in ruolo dal 1 febbraio 1987.
3 Con decisione 7 agosto 1986, il luogo d' origine ed il luogo di assunzione del ricorrente, ai sensi dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), venivano fissati in Amay (Belgio).
4 In seguito ad una domanda di revisione presentata dallo stesso ricorrente, nella quale egli aveva fatto valere che il centro dei suoi interessi non coincideva con il luogo della sua assunzione poiché i suoi genitori abitavano a Torrevieja ed egli vi esercitava il diritto di voto, con decisione 18 marzo 1987 il suo luogo d' origine veniva fissato a Torrevieja.
5 Durante l' intero periodo di servizio in Lussemburgo, il ricorrente fruiva dell' indennità di dislocazione di cui all' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto.
6 Il 1 febbraio 1992, il ricorrente veniva assegnato alla direzione generale Mercato interno e Industria (DG III), in Bruxelles. Dal 1 marzo 1992 veniva sospeso il versamento della sua indennità di dislocazione.
7 Con lettera 17 marzo 1992, inviata al segretariato generale della Commissione, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, con cui contestava il suo bollettino di stipendio relativo al mese di marzo 1992 in quanto non comprendeva l' ammontare dell' indennità di dislocazione.
8 Con decisione 24 luglio 1992, notificata al ricorrente il 29 luglio 1992, la Commissione respingeva espressamente il reclamo presentato dal ricorrente.
9 In questo contesto, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10 Al termine della fase scritta, il Tribunale ha deciso di procedere a misure di organizzazione della procedura, in base all' art. 64 del suo regolamento di procedura. Pertanto il Tribunale ha invitato in primo luogo la Commissione ad allegare al fascicolo tutte le conclusioni dei capi di amministrazione relative all' applicazione dell' art. 4, nn. 1 e 2, dell' allegato VII dello Statuto, nonché alle modalità di attribuzione delle indennità di dislocazione e di espatrio, e in secondo luogo tutte le istituzioni comunitarie a fornire informazioni sulla loro procedura amministrativa relativa al pagamento delle indennità di dislocazione e di espatrio.
11 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e presentato le risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale, all' udienza del 24 giugno 1993.
Conclusioni delle parti
12 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
° di conseguenza, annullare la decisione della Commissione 24 luglio 1992 di diniego dell' indennità di dislocazione al ricorrente;
° condannare la Commissione al pagamento dell' indennità di dislocazione a decorrere dal 1 febbraio 1992, oltre agli interessi legali dalla data suddetta fino al pagamento integrale;
° in subordine, condannare la Commissione al pagamento di un' indennità ad personam pari al 12% dell' importo totale dello stipendio base del ricorrente a decorrere dal 1 febbraio 1992, oltre agli interessi legali dalla data suddetta fino al pagamento integrale;
° condannare la convenuta alle spese.
13 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° statuire sulle spese secondo diritto.
Sulle conclusioni presentate in via principale
Argomenti delle parti
14 A sostegno di queste conclusioni, il ricorrente adduce un mezzo unico, relativo alla trasgressione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto. Questo mezzo si articola in due parti. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nella determinazione del suo luogo di residenza abituale durante il periodo di riferimento di cui alla suddetta norma, ossia il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Egli considera, inoltre, un diritto acquisito l' indennità di dislocazione e si fonda sulla finalità di quest' ultima.
15 In merito alla prima parte del mezzo, il ricorrente sostiene che il suo luogo di residenza abituale al momento dell' assunzione da parte della Commissione era in Spagna. A sostegno di questa affermazione, invoca i seguenti elementi: egli non ha mai smesso di esercitare il diritto di voto in Spagna; è in questo paese che si trova la maggior parte dei suoi interessi di natura patrimoniale; sperava di potersi stabilire in Spagna dopo avervi trovato lavoro; ha trascorso nove mesi, dal 1 ottobre 1980 al 28 giugno 1981, ossia all' inizio del menzionato periodo di riferimento alla ricerca di un impiego a Torrevieja (Spagna), città in cui è stato fissato il suo luogo d' origine; sebbene avesse risieduto in Belgio durante il detto periodo di riferimento, egli non aveva inteso fissarvi il centro permanente dei propri interessi, né conferire un carattere stabile e definitivo alla sua residenza in questo paese.
16 Il ricorrente ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte e del Tribunale, la nozione di residenza abituale deve essere considerata come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente dei propri interessi. Il ricorrente ne deduce che, sebbene la sua residenza effettiva fosse in Belgio, tutti gli elementi summenzionati non autorizzavano a fissare la sua residenza abituale in Belgio durante il periodo di riferimento. Egli osserva che il criterio da prendere in considerazione, per l' applicazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, è quello della residenza abituale e che risulta dalla giurisprudenza comunitaria che tale criterio è stato preso in considerazione per quanto concerne la concessione dell' indennità di dislocazione.
17 Il ricorrente riconosce che il Tribunale, nella sua sentenza 8 aprile 1992, causa T-18/91, Costacurta Gelabert/Commissione (Racc. pag. II-1655), ha giudicato che l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto deve essere interpretato nel senso che dà diritto all' indennità di dislocazione al dipendente che ha abitato permanentemente all' esterno dello Stato nel territorio nel quale si trova la sede di servizio, durante il periodo di riferimento. Secondo il ricorrente, nessun elemento autorizza tuttavia a dedurre da questa sentenza che il Tribunale abbia inteso riprendere i termini stessi dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, sostituendo al criterio di mancanza di residenza abituale quello di mancanza di qualunque residenza. Per il ricorrente, il Tribunale ha semplicemente inteso ricordare che la mancanza di residenza nel paese della sede di servizio durante il periodo di riferimento dà diritto all' indennità di dislocazione. Secondo il ricorrente, non è tuttavia possibile dedurne che l' art. 4, n. 1, lett. a), priverebbe dell' indennità di dislocazione il dipendente che non può dimostrare di non aver abitato, durante tutto il periodo di riferimento, permanentemente all' esterno dello Stato della sua sede di servizio. Tale ragionamento porterebbe alla conseguenza "assurda" che un dipendente che abbia effettuato brevi soggiorni in tutti i paesi che possono essere sua sede di servizio verrebbe comunque privato della concessione dell' indennità di dislocazione.
18 La Commissione, dopo aver ricordato le disposizioni dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, il beneficio dell' indennità di dislocazione è subordinato alla mancanza di residenza abituale o di attività lavorativa principale sul territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento (sentenza della Corte 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione, causa 246/83, Racc. pag. 1253, punto 14 della motivazione; sentenze del Tribunale, Costacurta Gelabert/Commissione, già citata, punto 44 della motivazione e 10 luglio 1992, Benzler/Commissione, causa T-63/91, Racc. pag. II-2095, punto 6 della motivazione).
19 La Commissione ritiene che semplici "speranze" di potersi stabilire un giorno in Spagna, il fatto di esercitarvi il diritto di voto, la presenza di interessi di natura patrimoniale in questo paese ed un soggiorno di nove mesi in Spagna negli anni 1980-1981 non sono elementi atti a rimettere in discussione il fatto che il ricorrente, durante il periodo di riferimento, ha abitato abitualmente o ha svolto un' attività lavorativa nel territorio belga. La Commissione rileva che la giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa alle condizioni di applicazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto (in particolare sentenza della Corte 31 maggio 1988, Nuñez/Commissione, causa 211/87, Racc. pag. 2791, punti 9 e 10 della motivazione e sentenza Costacurta Gelabert/Commissione, già citata, punto 42 della motivazione) ha messo in luce l' esistenza di "criteri semplici ed obiettivi", sui quali si fonda la detta disposizione, senza che sia necessario che l' amministrazione ricerchi le "motivazioni nascoste" dei dipendenti riguardo alla determinazione del centro permanente dei loro interessi. Questi criteri sono il luogo di residenza abituale o la mancanza di attività lavorativa del dipendente nel territorio della sede di servizio durante il periodo di riferimento. Orbene, secondo la Commissione non si può negare, nella fattispecie, che il ricorrente, avendo abitato in Belgio dal 1965 al 1 ottobre 1980 e dal 29 giugno 1981 al 30 aprile 1986, abbia abitato abitualmente in questo Stato durante il periodo di riferimento, ossia dal 1 novembre 1980 al 30 ottobre 1985.
20 In merito alla seconda parte del mezzo, il ricorrente fa osservare, in primo luogo, che, per quanto concerne la finalità dell' indennità di dislocazione, la Corte ha dichiarato che la concessione di questa indennità ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell' entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente (v. sentenze De Angelis/Commissione e Nuñez/Commissione, citate). Il ricorrente sostiene che la concessione dell' indennità di dislocazione implica una situazione precisa, ossia quella in vigore alla data dell' entrata in servizio del dipendente interessato presso le Comunità. Contrariamente all' indennità giornaliera che viene concessa in via transitoria, per un periodo limitato, per compensare le spese e gli inconvenienti occasionati dalla necessità di spostarsi e di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della detta sede di servizio mantenendo, anche provvisoriamente, la propria residenza precedente, l' indennità di dislocazione viene concessa al dipendente per tutta la durata del suo servizio, quand' anche gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti alla sua entrata in servizio fossero cessati da molto tempo.
21 Il ricorrente ricorda che l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto contempla un' eccezione alla regola generale e prevede che "non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale" e che la Corte ha interpretato questa eccezione nel senso che essa ha come scopo di non penalizzare, con la perdita dell' indennità di dislocazione, coloro che si sono stabiliti nel paese della sede di servizio al fine di svolgere attività al servizio di un altro Stato o di un' organizzazione internazionale, senza avere un legame durevole con tale paese (sentenza Nuñez/Commissione, citata, punto 11 della motivazione). Secondo il ricorrente, molto probabilmente è sulla base di questo ragionamento che il legislatore comunitario ha inteso concedere il beneficio dell' indennità di dislocazione ai dipendenti interessati per tutta la durata della loro attività al servizio delle Comunità. Quindi si può affermare che la concessione dell' indennità di dislocazione deve essere conservata al dipendente che, fruendo dell' indennità di dislocazione, venga assegnato, in seguito ad un trasferimento, in uno Stato in cui, se vi fosse entrato al servizio delle Comunità, non avrebbe percepito tale indennità. Il beneficio dell' indennità di dislocazione dovrebbe quindi essere considerato come un diritto quesito del dipendente a cui è stato concesso in un momento qualunque della sua carriera al servizio delle Comunità. Il ricorrente ritiene che, sebbene l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto preveda, sicuramente, criteri "semplici ed oggettivi e, contemporaneamente, chiari e incondizionati" (sentenza Costacurta Gelabert/Commissione, citata, punto 41 della motivazione), questi criteri intendono comprendere una situazione particolare in un momento determinato, in quanto il beneficio dell' indennità di dislocazione deve essere conservato in futuro al dipendente che abbia soddisfatto le condizioni di concessione dell' indennità in un momento preciso della sua carriera al servizio delle Comunità.
22 In secondo luogo, il ricorrente fa osservare che, nella fattispecie, è chiaro che gli oneri e gli svantaggi particolari che la Corte ritiene costituiscano la finalità dell' indennità di dislocazione sono maggiormente presenti dopo il suo trasferimento in Belgio di quanto non lo fossero durante gli ultimi tempi da lui trascorsi in Lussemburgo, dato che egli ha la cittadinanza spagnola e ha interrotto ogni legame con il Belgio, dopo aver passato cinque anni e dieci mesi nel Lussemburgo al servizio della Commissione.
23 La Commissione sostiene, anzitutto, che la tesi del ricorrente costituisce un' interpretazione ultra legem dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto. La sede di servizio da prendere in considerazione ai sensi del detto articolo non sarebbe soltanto quella attribuita al momento dell' entrata in servizio e ne deriverebbe che le condizioni di concessione dell' indennità di dislocazione dovrebbero essere controllate in occasione di ogni cambiamento del luogo della sede di servizio. La tesi contraria porterebbe, secondo la Commissione, ad una situazione "assurda", riguardo alla finalità dell' art. 4, n. 1, lett. a), nella quale l' indennità dovrebbe essere concessa al dipendente o all' agente di cittadinanza belga che, dopo un periodo di attività nel Lussemburgo, durante il quale ha potuto fruire della detta indennità, venga assegnato a Bruxelles dove è stato assunto. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa alla finalità dell' indennità di dislocazione, la Commissione fa inoltre osservare che, comunque, il ricorrente non ha affatto dimostrato, a sostegno della sua tesi, l' esistenza di oneri e svantaggi particolari in Belgio che debbano essere compensati con la concessione dell' indennità di dislocazione.
Giudizio del Tribunale
24 Occorre ricordare, in via preliminare, che l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto prevede che l' indennità di dislocazione venga concessa al dipendente che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio europeo è situata la sede di servizio e, che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività lavorativa principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio.
25 In merito alla prima parte del mezzo invocato dal ricorrente, il Tribunale rileva anzitutto che la questione di cui esso è stato investito si riferisce all' interpretazione della nozione di residenza abituale enunciata al citato art. 4, n. 1, lett. a), dato che il ricorrente sostiene di aver avuto la propria residenza abituale in Spagna durante il periodo di riferimento.
26 Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la concessione dell' indennità di dislocazione è subordinata alla mancanza di residenza abituale o di attività lavorativa principale sul territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento (sentenze della Corte 20 febbraio 1975, Airola/Commissione, causa 21/74, Racc. pag. 221, punto 6 della motivazione e Van den Broeck/Commissione, causa 37/74, Racc. pag. 235, punto 6 della motivazione; sentenze De Angelis/Commissione, citata, punto 14 della motivazione, Costacurta Gelabert/Commissione, citata, punto 44 della motivazione e Benzler/Commissione, citata, punto 16 della motivazione).
27 Il Tribunale rileva che la nozione di residenza è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza comunitaria come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 13/73, Angenieux, Racc. pag. 935; 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo, Racc. pag. 315; 14 luglio 1988, causa 284/87, Schaeflein/Commissione, Racc. pag. 4475; 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg, Racc. pag. I-1943, punto 19 della motivazione, e sentenza Benzler/Commissione, citata, punto 25 della motivazione) e che, trattandosi di un elemento di fatto, è necessario prendere in considerazione la residenza effettiva dell' interessato (sentenza Benzler/Commissione, citata, punto 17 della motivazione).
28 Nella specie, il Tribunale rileva che risulta dagli atti che, dal 1965 al 1 maggio 1986 e, di conseguenza, nel periodo di riferimento considerato, ossia dal 1 novembre 1980 al 30 ottobre 1985, il ricorrente ha risieduto abitualmente in Belgio. A tale riguardo, è sufficiente osservare che il ricorrente stesso, nella replica (pag. 3, n. 2), riconosce di aver risieduto in Belgio durante il periodo di riferimento, che l' attestazione rilasciata il 3 maggio 1986 dal commissariato di polizia del comune di Amay (provincia di Liegi) certifica che il ricorrente è domiciliato in Amay dal 9 febbraio 1978 e che il certificato rilasciato il 2 ottobre 1989 dal consolato generale di Spagna a Liegi indica che il ricorrente "si è trasferito provvisoriamente" a Torrevieja dal 1 ottobre 1980 al 28 giugno 1981.
29 Quanto al soggiorno di nove mesi in Spagna nell' intervallo tra le due date menzionate, occorre rilevare che il ricorrente ha continuato, dopo detto soggiorno, ad abitare e a lavorare a Liegi, come aveva fatto in precedenza. Tale assenza, sporadica e di breve durata, dal paese della sede di servizio, non può essere considerata sufficiente per far perdere alla residenza del ricorrente in quest' ultimo paese il carattere abituale, di cui alla disposizione dello Statuto considerata (sentenza della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 11 della motivazione). Infatti, questa assenza riguarda esclusivamente i primi otto mesi del periodo di riferimento e quindi non è tale da far ritenere che sia stata interrotta la residenza stabilita abitualmente dal ricorrente in Belgio sin dal 1965, poiché egli ha ininterrottamente abitato in questo Stato nella totalità del periodo di riferimento rimanente.
30 D' altro lato, la conclusione di cui al punto precedente riguardo alla determinazione della sua residenza abituale in Belgio non può considerarsi inficiata dal fatto che il ricorrente abbia potuto avere l' intendimento di cercare un impiego in Spagna e di stabilirvisi e che vi abbia esercitato il diritto di voto e curato interessi di natura patrimoniale, poiché è pacifico che, nel complesso del periodo di riferimento, il ricorrente ha mantenuto il proprio centro di interessi in Belgio, ove ha risieduto ed esercitato la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo di riferimento (v. sentenza della Corte 17 febbraio 1976, causa 42/75, Delvaux/Commissione, Racc. pag. 167, punto 8 della motivazione). Inoltre, la circostanza che la Commissione, su richiesta del ricorrente, abbia fissato in Spagna il luogo d' origine di quest' ultimo è del tutto irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia, poiché la determinazione del luogo di origine del dipendente e la concessione dell' indennità di dislocazione rispondono ad esigenze ed interessi diversi (sentenza della Corte 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione, Racc. pag. 3109, punto 13 della motivazione).
31 Ne deriva che la prima parte del mezzo deve essere disattesa.
32 In merito alla seconda parte del mezzo, secondo la quale il beneficio dell' indennità di dislocazione dovrebbe essere considerato come un diritto quesito che deve essere conservato al dipendente che abbia soddisfatto le condizioni della sua concessione in un momento determinato della sua carriera al servizio delle Comunità, il Tribunale ritiene che questa interpretazione non derivi affatto dai termini dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto. Risulta, infatti, da una costante giurisprudenza che l' indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dallo svolgimento permanente delle mansioni in un paese con il quale il dipendente non ha stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio (sentenze Nuñez/Commissione, citata, punto 9 della motivazione e Costacurta Gelabert/Commissione, citata, punto 42 della motivazione; sentenza del Tribunale 30 marzo 1993, causa T-4/92, Vardakas/Commissione, Racc. pag. II-357, punto 39 della motivazione). Di conseguenza, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata nel senso che l' indennità di dislocazione viene concessa ad un dipendente in considerazione del fatto che si è trasferito in uno Stato con il quale non ha stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio, tenendo conto che quest' ultima nozione deve essere intesa come riferita all' entrata in servizio iniziale presso le Comunità. Tuttavia, qualora questo dipendente sia trasferito in uno Stato con il quale ha stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio, più concretamente in uno Stato nel quale, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), egli ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività lavorativa durante il periodo di riferimento, egli perde il diritto all' indennità di dislocazione. Pertanto, è la relazione concreta che il dipendente conserva con ciascuno dei luoghi della sua sede di servizio che condiziona il diritto all' indennità di dislocazione.
33 Per quanto concerne la tesi del ricorrente, secondo la quale nella specie gli oneri e gli svantaggi particolari che dovrebbero essere compensati dall' indennità di dislocazione lo colpiscono maggiormente dopo il suo trasferimento a Bruxelles, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha già giudicato che il ricorrente, prima della sua entrata in servizio, aveva la propria residenza abituale in Belgio. Quindi, svolgendo le sue mansioni in un paese con il quale egli aveva stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio, il ricorrente non può lamentare oneri o svantaggi particolari che giustifichino la concessione dell' indennità di dislocazione.
34 Ne deriva che anche la seconda parte del mezzo deve essere disattesa e che, pertanto, le conclusioni principali del ricorso devono essere respinte. Di conseguenza e in ogni caso, occorre respingere anche le conclusioni dirette a far ordinare alla Commissione di procedere al pagamento dell' indennità di dislocazione controversa con l' aggiunta degli interessi legali.
Sulle conclusioni presentate in subordine
Argomenti delle parti
35 Il ricorrente sostiene che alcuni dipendenti al servizio della Commissione, che hanno abitato o lavorato abitualmente nel paese della sede di servizio durante il periodo di riferimento di cui all' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, fruiscono tuttavia dell' indennità di dislocazione. Questa situazione si verificherebbe soprattutto nel caso di dipendenti che sono stati assunti dapprima all' esterno dello Stato nel cui territorio era situata la loro residenza abituale durante il periodo di riferimento e poi trasferiti in quest' ultimo Stato. Si tratterebbe di una situazione identica a quella in cui si troverebbe il ricorrente nell' ipotesi, quod non, in cui il Tribunale stabilisse in Belgio il luogo della sua residenza abituale durante il periodo di riferimento. Secondo il ricorrente, una prassi di questo tipo da parte dell' autorità che ha il potere di nomina potrebbe ovviamente creare, tra dipendenti che si trovano di fatto in situazioni analoghe, una disparità di trattamento contraria al principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Il ricorrente invita, quindi, il Tribunale ad avvalersi dell' art. 49 del suo regolamento di procedura e a procedere ai necessari accertamenti presso la Commissione.
36 Il ricorrente chiede, in subordine, la concessione di un' indennità ad personam pari al 12% del suo stipendio base, per ristabilire la parità di trattamento con gli altri dipendenti che si troverebbero in una situazione analoga e che fruirebbero dell' indennità di dislocazione.
37 La Commissione ribatte, oltre al fatto di non sapere a quali casi precisi alluda il ricorrente, che qualora si accertasse l' illegittimità del pagamento dell' indennità di dislocazione a favore dei dipendenti indicati dal ricorrente, ciò dovrebbe soltanto provocare la revoca della decisione che riconosce loro tale diritto e non dovrebbe affatto indurre l' amministrazione ad ignorare le norme statutarie nei confronti del ricorrente. Anche ammettendo che vi sia stata concessione illegittima dell' indennità, "non sarebbe affatto possibile trarre da questa situazione un addebito di discriminazione e dedurre che il ricorrente (...) debba essere trattato in modo identico" (conclusioni dell' avvocato generale Roemer nella sentenza della Corte 13 luglio 1972, cause riunite 55/71-76/71, 86/71, 87/71 e 95/71, Besnard e a./Commisione, Racc. pag. 543, in particolare pag. 567).
Valutazione del Tribunale
38 Il Tribunale ricorda che, come ha sostenuto giustamente la Commissione, risulta dalla giurisprudenza che il principio di parità di trattamento può essere invocato solo nell' ambito del rispetto della legittimità (sentenza Besnard e a./Commissione, citata, punto 39 della motivazione) e che nessuno può far valere a suo beneficio un illecito commesso in favore di altri (sentenza Witte/Parlamento, citata, punto 15 della motivazione). Pertanto, neanche il mezzo derivato di violazione del principio di parità di trattamento può essere preso in considerazione. Quindi, anche le conclusioni presentate in subordine vanno disattese.
39 Risulta da quanto precede che il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Le parti sopporteranno pertanto le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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