Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Concorso ° Concorso per esami ° Svolgimento ° Regola dell' anonimato ° Violazione imputabile a un candidato ° Annullamento della prova dell' interessato
(Statuto del personale, art. 29 e allegato III)
Parti
Nella causa T-91/92,
W.H.M. Daemen, residente in Margraten (Paesi Bassi), con l' avv. E.J.J.M. Kneepkens, del foro di Maastricht,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.M.P. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/720 ha annullato una prova scritta del ricorrente per violazione della regola dell' anonimato,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il 13 dicembre 1991 il ricorrente superava le tre prove scritte eliminatorie [a), b) e c)] del concorso generale COM/A/720, indetto dalla Commissione al fine di costituire una riserva per l' assunzione di amministratori di carriera A7/A6 (GU 1991, C 52 A, pag. 16). Il ricorrente, sebbene non avesse ottenuto una valutazione sufficiente in queste prove, veniva tuttavia ammesso, con lettera 15 maggio 1992, alle altre prove scritte d) (prova di redazione) ed e) (prova pratica), in seguito ad un aumento dei posti disponibili da assegnare mediante questo concorso e in seguito alla diminuzione del punteggio richiesto per l' ammissione alle prove successive.
2 Conformemente alle istruzioni scritte fornite dalla Commissione ai candidati il 19 giugno 1992, giorno della prova e), il loro nome doveva "figurare unicamente sulle (... loro) buste nonché sulla carta autocopiante nella parte prevista a tale scopo". Secondo queste stesse istruzioni: "Qualunque firma, nome o segno particolare prodotto sulle altre pagine del testo definitivo comporterà (avrebbe comportato) l' annullamento della prova" (**). Inoltre, dato che per questa prova scritta i candidati dovevano utilizzare carta autocopiante, che si presentava sotto forma di gruppi di tre fogli ciascuno e che produceva "automaticamente due copie", le istruzioni succitate invitavano ancora i candidati a "fare attenzione ad utilizzare soltanto un gruppo di tre fogli alla volta". Esse precisavano: "Esclusivamente sul primo gruppo in basso ° essendo i primi due fogli di tale gruppo più corti ° indicare sulla copia gialla: il numero del concorso, il vostro cognone e nome nonché il vostro numero di candidato (...). Verranno corrette soltanto le risposte fornite sulla carta autocopiante (...)".
3 Dopo lo svolgimento di queste prove, i due correttori designati dalla commissione giudicatrice concludevano che, per la prova e), si doveva attribuire al ricorrente una valutazione inferiore alla valutazione 20/40 che, secondo il punto VI.2 del bando di concorso, costituiva il punteggio minimo richiesto per essere ammessi alla prova orale. Uno dei due correttori tuttavia constatava che il cognome e il nome del ricorrente figuravano, in caratteri leggeri ma chiari, sui fogli rosa corrispondenti, rispettivamente, alle pagine 2 e 3 della sua copia. Al contrario, sull' originale della copia corretta dall' altro esaminatore non figurava alcun segno distintivo dell' identità del ricorrente. Il suo cognome e il suo nome figuravano tuttavia sui fogli gialli corrispondenti alle pagine 2 e 3 della copia. La commissione giudicatrice decideva quindi di annullare la prova scritta del ricorrente senza procedere alla sua valutazione.
4 Questa decisione della commissione giudicatrice veniva comunicata al ricorrente con lettera 10 settembre 1992. Il ricorrente rispondeva con lettera 5 ottobre 1992, nella quale egli chiamava in causa la responsabilità della Commissione riguardo all' errore che egli aveva potuto commettere nella manipolazione del materiale fornito e che aveva rivelato la sua identità.
5 E' in queste circostanze che il ricorrente proponeva il presente ricorso il 28 ottobre 1992.
6 Con memoria registrata nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 1992, la Commissione sollevava un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, riguardo alla quale il ricorrente presentava le proprie osservazioni il 30 dicembre 1992. Con ordinanza 10 marzo 1993, il Tribunale (Quinta Sezione) decideva di statuire sull' eccezione di irricevibilità unitamente al merito. Inoltre, esso invitava la Commissione, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre l' originale della prova controversa. La Commissione ottemperava all' invito del Tribunale depositando, il 13 aprile 1993, alcuni fogli della copia del ricorrente. La procedura scritta seguiva un corso regolare e terminava con il deposito della controreplica, registrata nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 1993. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) decideva di passare alla fase orale.
7 Con lettera 9 novembre 1993, il ricorrente faceva sapere al Tribunale di rinunciare a svolgere le proprie difese nell' ambito della procedura orale. All' udienza pubblica del 24 novembre 1993, solo la Commissione svolgeva le sue difese orali e rispondeva ai quesiti orali del Tribunale. Inoltre, su invito del Tribunale, la Commissione produceva all' udienza un campione vergine del materiale consegnato ai candidati al momento della prova controversa, nonché tutti i fogli della copia originale del ricorrente sui quali figurava l' indicazione del suo nome, al fine di consentire al Tribunale di verificare le circostanze precise che avevano reso possibile la comparsa di questa indicazione.
Conclusioni delle parti
8 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione controversa, di modo che la prova scritta venga ancora considerata valida e possa essere corretta;
° condannare la convenuta alle spese.
9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;
° statuire sulle spese come di diritto.
Mezzi ed argomenti delle parti
Argomenti delle parti
10 La Commissione sostiene che il ricorrente non può avvalersi di un' irregolarità della procedura che ha preceduto la decisione contestata, dal momento che egli non dimostra che si troverebbe in una posizione più favorevole se questa irregolarità non si fosse verificata (sentenze della Corte 4 aprile 1974, causa 115/73, Serio/Commissione, Racc. pag. 341, 29 settembre 1976, causa 9/76, Morello/Commissione, Racc. pag. 1415, e 16 dicembre 1976, causa 124/75, Perinciolo/Consiglio, Racc. pag. 1953). Orbene, secondo la Commissione, l' annullamento della decisione impugnata non sarebbe, nella fattispecie, di alcuna utilità al ricorrente dato che, non avendo ottenuto, nella prova annullata, il punteggio minimo richiesto, egli non verrebbe comunque ammesso alla prova successiva del concorso COM/A/720 (prova orale). La Commissione ne deduce quindi che il ricorrente non dimostra di avere interesse a contestare la legittimità della decisione che ha annullato la sua prova.
11 Riguardo al merito, la Commissione osserva che il ricorrente il quale, avendo chiaramente utilizzato due gruppi di carta autocopiante sovrapposti, ha indicato il suo nome sul foglio destinato a tale scopo, non si è poi preoccupato di esaminare le altre copie per individuare detta irregolarità, malgrado l' avvertimento dato ai candidati e il richiamo delle conseguenze derivanti da qualunque irregolarità, contenuti nelle istruzioni chiare ed inequivocabili distribuite ai candidati del concorso controverso. Secondo la Commissione, l' indicazione del nome di un candidato, involontariamente o meno, compromette, ipso facto, l' imparzialità della commissione giudicatrice e la parità di trattamento dei candidati. Il ricorrente sarebbe quindi interamente responsabile dell' errore che si è prodotto nella fattispecie e, di conseguenza, l' annullamento della sua prova scritta sarebbe un provvedimento giustificato alla luce degli interessi generali che la regola dell' anonimato tende a tutelare.
12 Inoltre, la Commissione sostiene che il ricorrente non precisa, neanche sommariamente, su quali motivi ex art. 173 del Trattato CEE sia basata la sua azione avverso la decisione impugnata, ignorando in questo modo l' art. 19 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, l' art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale e la giurisprudenza della Corte (sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, in particolare pag. 574).
13 Infine, la Commissione ritiene che l' addebito che le viene mosso dal ricorrente non sia suffragato dai fatti e che non si possa ragionevolmente pretendere da parte sua, se non altro per motivi di ordine pratico, che essa adotti provvedimenti affinché nessuno fra le migliaia di candidati alle prove scritte dei concorsi da essa indetti infranga la regola dell' anonimato. Essa sottolinea tuttavia di aver fatto il necessario per limitare assolutamente al minimo le violazioni della regola dell' anonimato distribuendo, all' inizio di ciascuna prova scritta, "istruzioni ai candidati" che si sono dimostrate sufficienti per evitare che migliaia di altri candidati facessero figurare il loro nome sulle prove.
14 Il ricorrente sottolinea il carattere contradditorio della posizione della Commissione che, da una parte, rifiuta di ammettere il suo interesse a contestare la legittimità della decisione impugnata, affermando che egli ha ottenuto soltanto una valutazione insufficiente nella prova di cui trattasi e, dall' altra, dichiara di aver rinunciato a procedere alla valutazione della prova e di aver deciso di annullarla. Inoltre, il ricorrente sostiene di aver interesse a che la sua istanza venga esaminata nel merito, se non altro per quanto concerne la liquidazione delle spese sostenute. Egli fa osservare, a tale riguardo, che la giurisprudenza amministrativa degli Stati membri e, comunque, quella del Regno dei Paesi Bassi gli riconoscerebbe la titolarità di un interesse ad agire. Infine, egli sottolinea che non si può escludere che la commissione giudicatrice del concorso adatti in seguito i propri criteri ed ammetta alla prova successiva altri candidati, come ha già fatto nell' ambito di questo stesso concorso, come risulterebbe dalla lettera che la Commissione gli ha inviato il 15 maggio 1992.
15 Quanto al merito, il ricorrente afferma di aver scritto involontariamente il proprio nome sulla copia controversa. Questo incidente sarebbe stato dovuto all' utilizzo della carta autocopiante consegnata ai candidati dalla Commissione che avrebbe avuto per conseguenza che, quando egli ha riportato il proprio nome sulla parte prevista a tale scopo, detta menzione si sia riprodotta fuori posto anche su un' altra parte della sua copia. Questa circostanza sarebbe imputabile alla Commissione, per il fatto che l' avvertimento da essa dato ai candidati il giorno della prova non era chiaro riguardo alle eventuali insidie legate all' utilizzo dei moduli distribuiti. Il ricorrente sostiene quindi che sebbene egli avesse preso visione, prima dello svolgimento della prova, delle istruzioni che dovevano attirare l' attenzione degli interessati sull' annullamento della stessa nel caso in cui fosse comparsa un' indicazione del nome su una parte non prevista a tale scopo, detta informazione sarebbe stata assolutamente insufficiente. A tale riguardo, egli sottolinea che i candidati non erano stati avvertiti del fatto che anche l' ultima pagina di ciascun gruppo di fogli che, secondo lui, è stata all' origine dell' errore prodottosi, fosse autocopiante e che essi dovessero di conseguenza verificare le loro copie alla fine della prova per individuare un' indicazione accidentale del loro nome su queste ultime.
16 Inoltre, il ricorrente sostiene che il comportamento della Commissione può essere definito manchevole, per il fatto che essa non ha agito in maniera sufficientemente vigile nei confronti degli interessati per far osservare le proprie regole, ossia per il fatto che essa non ha garantito, in modo sufficiente, che la regola dell' anonimato non venisse trasgredita involontariamente dai candidati al concorso. La Commissione avrebbe pertanto violato i principi giuridici generalmente accolti negli Stati membri e, in particolare, il principio di assistenza, proprio del diritto amministrativo e il cui rispetto è stato sancito diverse volte dalla Corte.
Giudizio del Tribunale
17 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare il merito del ricorso prima di pronunciarsi, eventualmente, sulla sua ricevibilità.
18 In primo luogo, il Tribunale constata che ogni gruppo di carta da scrivere consegnato ai candidati alla prova controversa era composto da tre fogli di colore bianco, rosa e giallo e che solo i primi due fogli, quello bianco e quello rosa, erano autocopianti mentre l' ultimo foglio di ogni gruppo, di colore giallo, non lo era. Di conseguenza, l' affermazione del ricorrente secondo la quale anche l' ultimo foglio dei gruppi distribuiti ai candidati era autocopiante non corrisponde alla realtà e l' addebito secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto avvertire i candidati su questo punto non è fondato.
19 In secondo luogo, il Tribunale constata, da una parte, che il nome del ricorrente è stato scritto regolarmente sulla parte prevista in basso al foglio giallo, più lungo degli altri due fogli del primo gruppo di tre fogli utilizzato dal candidato e corrispondente alla pagina 1 della sua copia e, dall' altra, che il suo nome figura anche sui fogli rosa e giallo del secondo gruppo di tre fogli parimenti utilizzato dal ricorrente e corrispondente alla pagina 2 della sua copia. Se ne deduce che il ricorrente, allorché ha scritto il proprio nome in basso al foglio giallo del primo gruppo, deve aver sovrapposto i due gruppi ponendo il primo sul secondo di modo che, sotto la pressione della sua scrittura, il suo nome si è riprodotto per effetto della carta carbone sui fogli rosa e giallo del secondo gruppo, ma non sul primo foglio, bianco, di quest' ultimo, in quanto l' ultima pagina di ogni gruppo non era per l' appunto autocopiante.
20 Il Tribunale ritiene infine che l' avvertimento dato dalla Commissione ai candidati, consistente nel prevenirli contro l' utilizzo di più di un gruppo di fogli per volta, fosse sufficiente per qualunque candidato di media attenzione e diligenza. Ne risulta che il ricorrente, avendo sovrapposto nello scrivere due gruppi di tre fogli, corrispondenti rispettivamente alla prima e alla seconda pagina della sua copia, non ha tenuto conto di questo avvertimento ed è interamente responsabile dell' indicazione del suo nome su una parte non autorizzata della sua copia, in violazione della regola dell' anonimato da rispettare rigorosamente, secondo le istruzioni fornite ai candidati dei concorsi delle istituzioni comunitarie (v. sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, causa T-27/92, Camera-Lampitelli e a./Commissione, Racc. pag. II-873, punti 59 e seguenti della motivazione).
21 Risulta da quanto precede che il ricorso dev' essere giudicato infondato, senza che sia necessario esaminare l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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