Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Interesse a chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione delle norme comunitarie di concorrenza ° Interesse ad agire avverso il rifiuto della Commissione ° Associazione di imprese che agisce per difendere gli interessi generali di una categoria di operatori ° Ricevibilità ° Presupposti
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, lett. b)]
2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione d' applicazione delle norme sulla concorrenza
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Obbligo della Commissione di pronunciarsi mediante decisione sull' esistenza di un' infrazione ° Insussistenza
(Trattato CE, artt. 85 e 86)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Presa in considerazione dell' interesse comunitario all' istruzione di una pratica ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
(Trattato CE, artt. 85 e 86)
5. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Presa in considerazione dell' interesse comunitario all' istruzione di una pratica ° Criteri di valutazione
(Trattato CE, artt. 85 e 86)
Massima
1. Le persone fisiche o giuridiche che sono autorizzate, in forza dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, a chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, dispongono, qualora la loro domanda non venga accolta in tutto o in parte, di un mezzo di impugnazione a tutela dei loro legittimi interessi. Pertanto, un' associazione di imprese deve essere considerata come avente un adeguato interesse ad impugnare dinanzi al Tribunale la decisione della Commissione che respinge la sua domanda se ed in quanto aveva un interesse legittimo a presentarla.
Un' associazione di imprese può avere siffatto interesse legittimo, pur non essendo direttamente interessata in quanto impresa che opera sul mercato di cui è causa, purché essa abbia il diritto di rappresentare gli interessi dei suoi membri e il comportamento denunciato sia atto a ledere tali interessi.
2. La motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda di accertamento di un' infrazione alle dette norme; è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione.
Non è conforme ai requisiti stabiliti dall' art. 190 del Trattato la motivazione di una decisione con cui la Commissione respinge una denuncia fondata su tre censure, dopo averne esaminate due ma senza far conoscere i motivi del rigetto della denuncia per quanto riguarda la terza.
3. Gli artt. 85, n. 1, e 86 producono direttamente effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Alla luce di questa suddivisione delle competenze fra la Commissione e i giudici nazionali nonché della conseguente tutela dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, l' art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del detto articolo, anche qualora la Commissione abbia acquisito la convinzione dell' esistenza di un' infrazione del genere, il diritto ad una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 189 del Trattato in merito all' esistenza o meno di un' infrazione delle citate disposizioni del Trattato. La soluzione è diversa unicamente qualora l' oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, come la revoca di un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.
4. Quando la Commissione respinge, per mancanza di interesse comunitario, una domanda di accertamento di infrazione ex art. 3 del regolamento n. 17, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti, non sia viziata da alcun errore di diritto, né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere.
5. La Commissione può respingere una denuncia, sia prima di aver avviato un' istruzione sia dopo aver adottato provvedimenti in proposito, per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione della pratica. Per valutare tale interesse essa deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto sottopostile. Essa deve in particolare contemperare la rilevanza dell' infrazione allegata per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l' esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato. Il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un' autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un' intesa o di una pratica con gli artt. 85 o 86 del Trattato è un elemento che può essere preso in considerazione dalla Commissione per valutare l' interesse comunitario della pratica.
In particolare, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro nell' ambito di controversie tra il denunciante e l' ente denunciato, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici nazionali, il che presuppone che questi ultimi siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un' infrazione alle citate disposizioni del Trattato.
Parti
Nella causa T-114/92,
Bureau européen des médias de l' industrie musicale (BEMIM), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, con l' avv. Michel Gautreau, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv. Rita Reichling, 11, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, e dal signor Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1992 con cui è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente in forza dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), relativamente al comportamento della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 Il 4 febbraio 1986, il ricorrente, che raggruppa un certo numero di gestori di discoteche, presentava alla Commissione, a norma dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), una domanda di accertamento di infrazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE da parte della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: la "SACEM"), cioè la società francese di gestione dei diritti d' autore in materia musicale. Alla Commissione sono state presentate numerose denunce analoghe tra il 1979 e il 1988.
2 Nella denuncia il ricorrente muoveva, in sostanza, le seguenti censure:
° le società di gestione dei diritti d' autore in materia musicale dei diversi Stati membri si ripartirebbero il mercato tramite contratti di rappresentanza reciproca, in forza dei quali sarebbe vietato alle società di autori trattare direttamente con gli utenti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro;
° l' aliquota dei diritti, applicata dalla SACEM, calcolata nell' 8,25% del volume d' affari, sarebbe eccessiva rispetto all' aliquota dei diritti versati dalle discoteche negli altri Stati membri; tali diritti, ritenuti abusivi e discriminatori, non verrebbero utilizzati per la remunerazione delle società di gestione rappresentate, in particolare delle società estere, ma andrebbero ad esclusivo vantaggio della SACEM, che verserebbe poi importi irrisori ai suoi rappresentati;
° la SACEM negherebbe l' accesso al solo repertorio straniero, esigendo dagli utenti l' acquisto di tutto il repertorio della società, sia francese sia straniero.
3 In esito alle denunce presentatele, la Commissione effettuava indagini, mediante richieste di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17.
4 L' istruzione veniva sospesa a causa della presentazione alla Corte di giustizia, tra il dicembre 1987 e l' agosto 1988, di domande di pronunce pregiudiziali da parte della Cour d' appel di Aix-en-Provence e della Cour d' appel di Poitiers nonché del Tribunal de grande instance di Poitiers onde ottenere una pronuncia della Corte, alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato, sul livello dei diritti riscossi dalla SACEM, sulla conclusione di convenzioni di rappresentanza reciproca fra società nazionali di gestione dei diritti d' autore e sul carattere globale, per il complesso del repertorio, dei contratti di rappresentanza della SACEM. Nelle sentenze 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pag. 2521, in particolare pag. 2580), e cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pag. 2811, in particolare pag. 2834), la Corte ha dichiarato, fra l' altro, che "l' art. 85 del Trattato CEE va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro" e che "l' art. 86 del Trattato deve essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa applicati alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea. Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri".
5 Dopo la pronuncia di quelle sentenze, la Commissione riprendeva le indagini, più in particolare per quanto riguarda le differenze fra i livelli dei diritti imposti dalle diverse società di gestione di diritti d' autore nella Comunità. Al fine di apprestare una base omogenea di raffronto, essa faceva riferimento a cinque categorie tipo di discoteche fittizie. Essa inoltrava poi, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni alle società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri relativamente ai diritti che verrebbero imposti alle dette discoteche fittizie in base alle tariffe in vigore prima e dopo le sentenze della Corte.
6 I risultati dell' istruzione condotta dalla Commissione sono contenuti in una relazione del 7 novembre 1991. Quest' ultima ricorda anzitutto le soluzioni elaborate dalla Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., e sottolinea le difficoltà di un raffronto dei diritti riscossi nei diversi Stati membri con riferimento a categorie tipo di discoteche. La relazione rileva poi che, per il periodo precedente al 1 gennaio 1990, le tariffe della SACEM presentavano un notevole divario rispetto ai diritti imposti dalle altre società di gestione di diritti d' autore, ad eccezione della società italiana. Nella relazione vengono poi messi in dubbio i due chiarimenti della SACEM a giustificazione di tale differenza, e cioè l' esistenza di una tradizione francese di remunerazione dei diritti d' autore ad un livello molto alto nonché un grande rigore nel controllo delle opere riprodotte onde determinare i destinatari dei diritti. Dalla relazione risulta altresì che, per il periodo successivo al 1 gennaio 1990, i diritti riscossi in Francia e in Italia hanno continuato ad essere notevolmente superiori a quelli applicati negli altri Stati membri. La relazione esamina infine se la SACEM applichi alle discoteche francesi trattamenti diversi atti a comportare l' applicazione dell' art. 86 del Trattato e rileva l' esistenza di differenze nelle aliquote dei diritti applicate e nelle condizioni poste per la concessione di riduzioni.
7 Il 18 dicembre 1991, il ricorrente inviava alla Commissione una lettera di diffida ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE, invitandola a prendere posizione sulla sua denuncia.
8 Il 20 gennaio 1992, la Commissione inviava al ricorrente una comunicazione in forza dell' art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), con cui l' informava della sua intenzione di respingere la denuncia. Una copia della relazione 7 novembre 1991 veniva allegata a tale comunicazione.
9 La Commissione sostiene fra l' altro nella parte "valutazione giuridica" della lettera 20 gennaio 1992 che "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM". La parte "conclusioni" della lettera 20 gennaio 1992 è del seguente tenore:
"In conclusione, a norma dell' art. 6 del regolamento della Commissione n. 99/63 mi pregio informarLa con la presente che la Commissione, in forza dei principi di sussidiarietà e decentralizzazione, non intende concludere, tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche menzionate nella Sua denuncia nonché del fatto che sono già stati aditi vari giudici francesi, che gli elementi contenuti nella Sua denuncia le consentano di dare a quest' ultima esito favorevole.
Essa trasmetterà alle autorità giudiziarie e amministrative francesi che lo hanno richiesto una copia della sua relazione in materia di raffronto delle aliquote dei diritti nella Comunità e di discriminazioni fra gli utenti sul mercato francese".
10 Il 20 marzo 1992 il ricorrente presentava osservazioni in risposta alla comunicazione 20 gennaio 1992. Egli chiedeva il proseguimento dell' inchiesta da parte della Commissione e l' invio di una comunicazione degli addebiti alla SACEM.
11 Il ricorrente veniva informato del rigetto definitivo della sua denuncia con lettera 20 ottobre 1992 del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza.
12 I punti 1-3 di tale lettera ricordano il carteggio fra la Commissione ed il denunciante e al punto 4 si precisa che la lettera contiene il provvedimento definitivo della Commissione. Nel punto 5 si dice che la Commissione non intende dare seguito alla denuncia per i motivi già illustrati nella lettera 20 gennaio 1992.
13 Nei punti 6-13 della lettera, la Commissione risponde ai principali argomenti allegati dal ricorrente nelle sue osservazioni in risposta alla citata lettera 20 gennaio 1992. Dopo aver ribadito che il caso non ha rilevanza particolare per il funzionamento del mercato comune e che non sussiste quindi un sufficiente interesse comunitario alla prosecuzione dell' indagine, la Commissione ricorda, richiamandosi in particolare alla sentenza del Tribunale 18 settembre 1992 nella causa T-24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II-2233, punto 88, in prosieguo: la "Automec II"), che la circostanza che siano stati aditi i giudici nazionali può essere presa in considerazione per giustificare un provvedimento di archiviazione. In risposta all' assunto del ricorrente secondo cui la presa di posizione della Commissione sostanzierebbe un ricorso improprio al principio di sussidiarietà, essa sottolinea che non si tratta dell' abbandono di qualsiasi azione pubblica ma semplicemente di stabilire, fra le autorità competenti in materia, chi possa risolvere al meglio il problema. Essa ricorda che solo i giudici nazionali sono competenti a condannare al risarcimento dei danni ed essa ha loro fornito, nella relazione 7 novembre 1991, le informazioni necessarie al raffronto delle tariffe delle diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore. A tale proposito essa ritiene che l' uso della detta relazione come mezzo di prova da parte dei giudici nazionali non è limitato dall' obbligo del rispetto del segreto professionale poiché le richieste da essa inviate alle varie società nazionali di gestione di diritti d' autore non riguardavano il livello delle tariffe in vigore, che rientrano di per sé nel settore pubblico, bensì il raffronto del risultato pratico dell' applicazione delle dette tariffe a cinque tipi di discoteche. Quanto alle critiche avanzate dal ricorrente in ordine all' omessa presa di posizione da parte della Commissione per il periodo precedente al 1 gennaio 1990, essa risponde di non essere tenuta ad accertare se eventuali infrazioni alle norme sulla concorrenza si siano verificate nel passato atteso che lo scopo principale di siffatto esame sarebbe di agevolare la concessione del risarcimento dei danni da parte dei giudici nazionali. In risposta agli argomenti vertenti sull' esistenza di un' intesa fra le diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore, la Commissione afferma che, pur non avendo potuto individuare nessun serio indizio, essa non può essere esclusa ma è invece manifesto che non le si possono attribuire conseguenze precise in materia di tariffe, alcune delle quali hanno subito un calo mentre altre sono rincarate nel corso del periodo successivo alle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. Per quanto riguarda infine le osservazioni del ricorrente in ordine all' esistenza di un' intesa fra la SACEM e taluni sindacati di gestori di discoteche, la Commissione ritiene che, qualora siffatta intesa esistesse, essa avrebbe potuto avere conseguenze unicamente all' interno del territorio francese.
14 Al punto 14 della decisione, la Commissione informa il ricorrente che la domanda da esso presentata ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 è "respinta e rinviata ai giudici nazionali".
Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti
15 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente e si è conclusa il 16 giugno 1993.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. A richiesta del Tribunale, la convenuta ha prodotto taluni documenti e ha risposto a taluni quesiti scritti.
18 Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all' udienza del 18 maggio 1994.
19 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare:
° che il ricorrente è legittimato ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1992, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sugli elementi di fatto raccolti nella sua relazione d' indagine del 7 novembre 1991, tenuto conto dei principi derivanti dagli artt. 85 e 86 del Trattato, come interpretati dalle sentenze Tournier e Lucazeau, già citate;
° che le pratiche contrattuali della SACEM risultano dalla compartimentazione integrale dei mercati nazionali esistenti in materia di concessione di diritti d' autore in materia musicale;
° che l' interesse comunitario, quale emerge dagli orientamenti giurisprudenziali espressi dalle sentenze della Corte di giustizia, richiede che siano esaminate le convenzioni di rappresentanza reciproca che vincolano tutte le società di gestione collettiva di diritti d' autore e i contratti di messa a disposizione delle imprese di diffusione musicale, di tutto o parte dei repertori tutelati di cui esse chiedono l' uso a fini di comunicazione alla loro clientela; che la Commissione dovrà a tal fine redigere una relazione che consenta di giungere a convenzioni tipo, le quali garantiscano gli interessi dei titolari del diritto d' autore e quelli delle imprese che sfruttano le opere, pur assicurando il libero accesso delle discoteche francesi alla società di gestione collettiva di loro scelta;
° non porre a carico del ricorrente le spese a cui potrebbe essere tenuto in caso di irricevibilità o di infondatezza del ricorso.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare il ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Sintesi degli argomenti delle parti
21 La Commissione si interroga, in primo luogo, sull' interesse ad agire del ricorrente in quanto il danno che potrebbe risultare dalla decisione controversa si produrrebbe non già in capo al ricorrente, che è un' associazione di imprese, bensì ai suoi membri, i gestori di discoteche.
22 In secondo luogo e senza pregiudicare la questione dell' interesse ad agire, la Commissione ritiene che il ricorso sia ricevibile solo nella parte in cui mira all' annullamento della decisione di rigetto della denuncia. Richiamandosi alla sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie e a./Commissione (Racc. pag. 1965), e alla sentenza del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II-2417), la Commissione deduce che il giudice comunitario non è competente a pronunciare intimazioni nell' ambito di un controllo di legittimità basato sull' art. 173 del Trattato CE e che, quindi, le conclusioni dirette a che il Tribunale ordini alla Commissione di redigere una relazione "che consenta di arrivare a convenzioni tipo che garantiscano gli interessi dei titolari di diritti d' autore e quelli delle imprese che gestiscono le opere, pur garantendo il libero accesso delle discoteche francesi alla società di gestione collettiva di loro scelta", sono irricevibili.
23 Quanto al primo motivo di irricevibilità, il ricorrente ritiene che la Commissione non possa avvalersi di un' analisi del genere, tenuto conto del fatto che essa l' ha considerato, durante l' intero procedimento amministrativo, come il rappresentante del complesso dei suoi aderenti nei loro rapporti con la SACEM. Il ricorrente aggiunge che, proprio come gli altri sindacati di gestori di discoteche, esso aspira ad essere titolare di un protocollo d' accordo concluso con la SACEM e che, quindi, ha un interesse diretto a che le diverse tariffe praticate dalla SACEM siano esenti da critiche con riguardo all' art. 86.
24 Quanto al secondo motivo di irricevibilità, il ricorrente ribatte che il Tribunale, chiedendo alla Commissione di redigere la relazione di cui trattasi, non farebbe altro che accertare l' esistenza dell' interesse comunitario della sua denuncia. Non si tratterebbe di una ingiunzione rivolta alla Commissione, bensì di una modalità di applicazione della sentenza.
Giudizio del Tribunale
Sull' interesse ad agire del ricorrente
25 Occorre ricordare che, il 4 febbraio 1986, il ricorrente, che è un' associazione che raggruppa un certo numero di gestori di discoteche, ha presentato alla Commissione una domanda di accertamento di infrazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, a norma dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17. A termini di tale disposizione, "le persone fisiche o giuridiche che sostengono di avervi interesse" sono autorizzate a presentare una domanda del genere.
26 Quanto all' interesse ad agire del ricorrente contro la decisione di rigetto della sua denuncia, occorre ricordare che risulta da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale che le persone fisiche o giuridiche che sono autorizzate a presentare una domanda in forza dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17 dispongono di un mezzo di impugnazione a tutela dei loro legittimi interessi se la loro denuncia viene respinta, totalmente o parzialmente (sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13; 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, punto 14; sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 36).
27 Ne consegue che pur se, nel caso di specie, il ricorrente aveva interesse legittimo a presentare alla Commissione una domanda in forza dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, egli deve considerarsi come avente un interesse sufficiente per impugnare la decisione della Commissione che respinge la sua domanda.
28 A questo proposito, il Tribunale rileva che un' associazione di imprese può sostenere di avere un interesse legittimo a presentare una denuncia, anche se, in quanto impresa che opera sul mercato di cui è causa, il comportamento denunciato non la riguarda direttamente a condizione, tuttavia, che essa abbia il diritto di rappresentare gli interessi dei suoi membri e che il comportamento denunciato sia atto a ledere i loro interessi. D' altra parte, la possibilità per le associazioni di imprese di presentare denunce in cui esse garantiscono la difesa comune degli interessi dei loro membri presenta taluni vantaggi processuali per la Commissione, in quanto riduce il rischio di dover accogliere, ogni volta, un gran numero di denunce individuali che censurano lo stesso comportamento.
29 Nella presente causa, il Tribunale constata, in primo luogo, che il ricorrente, secondo il suo statuto, si propone, fra l' altro, di "promuovere la creazione dell' arte musicale mediante la diffusione fra il pubblico" (art. II). Lo statuto prevede espressamente (art. III, punto 7) che "rappresenti gli interessi dei suoi membri, sia presso la pubblica autorità, il governo, sia per stare in giudizio". Il Tribunale rileva, d' altra parte, che dal fascicolo di causa risulta che i comportamenti censurati nella denuncia del ricorrente sono tutti atti a ledere gli interessi delle discoteche membri del ricorrente.
30 Il Tribunale ne conclude che il ricorrente aveva un interesse legittimo a presentare alla Commissione una domanda in forza dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17. Quindi e in conformità alla citata giurisprudenza, il ricorrente ha un interesse ad agire avverso la decisione della Commissione che respinge la sua domanda.
Sulla ricevibilità delle diverse conclusioni del ricorso
31 Il Tribunale osserva che, nelle sue conclusioni, il ricorrente chiede anzitutto l' annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 20 ottobre 1992. Il ricorrente invita, poi, il Tribunale a procedere a diversi accertamenti d' ordine generale e ad intimare alla Commissione di redigere una nuova relazione.
32 Quanto alle conclusioni dirette all' annullamento della decisione contenuta nella lettera 20 ottobre 1992, occorre rilevare che, in tale lettera, la Commissione ha respinto la denuncia del ricorrente, dopo aver preso conoscenza delle osservazioni che esso aveva presentato a seguito dell' invio di una comunicazione in forza dell' art. 6 del regolamento n. 99/63. Si tratta di una decisione definitiva, che rientra nella terza fase dell' istruzione delle denunce come è stata analizzata dal Tribunale nella sentenza 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 47, in prosieguo: l' "Automec I"), e quindi impugnabile.
33 Quanto alle altre conclusioni, si deve ricordare che, nell' ambito di un ricorso d' annullamento ex art. 173 del Trattato, la competenza del giudice comunitario è limitata al sindacato della legittimità dell' atto impugnato. Se il ricorso è fondato, il giudice dichiara, in forza dell' art. 174 del Trattato CE, la nullità dell' atto contestato. In forza dell' art. 176 del Trattato CE, spetta all' istituzione da cui emana l' atto annullato ° e non al giudice comunitario ° prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza comporta.
34 Ne consegue che le conclusioni volte ad ottenere che il Tribunale proceda a taluni accertamenti di ordine generale e rivolga un' intimazione alla Commissione sono irricevibili, in quanto esulano dalla competenza conferita al Tribunale nell' ambito di un ricorso d' annullamento.
35 Dal complesso di quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile solo nella parte in cui mira all' annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1992, che respinge la denuncia del ricorrente. Per il resto, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Nel merito
36 Il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo relativo ad una violazione dell' art. 190 del Trattato CE, in quanto la decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata. Il secondo motivo riguarda una violazione dell' art. 3 del regolamento n. 17, in quanto la Commissione avrebbe omesso di definire le pratiche tariffarie della SACEM descritte nella relazione 7 novembre 1991. Col terzo motivo, il ricorrente assume che la decisione controversa contiene un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione tale da comportarne la nullità.
Sul motivo d' infrazione dell' art. 190 del Trattato
Sintesi degli argomenti delle parti
37 In primo luogo, il ricorrente assume che la Commissione non si è pronunciata sulla censura relativa ai contratti di rappresentanza reciproca conclusi tra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri, che avrebbero per effetto di impedire alle discoteche francesi di avere un accesso diretto al repertorio delle società di gestione degli altri Stati membri. Infatti, la Commissione, che, secondo il ricorrente, si sarebbe occupata unicamente dei problemi riguardanti l' art. 86 del Trattato, non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della sua domanda, nella parte in cui riguardava la violazione dell' art. 85 del Trattato. Esso sostiene pure che esiste attualmente un' intesa tra le diverse società nazionali di gestione dei diritti d' autore riunite in seno al Groupement européen des sociétés d' auteurs et de compositeurs (in prosieguo: il "GESAC") per aumentare le tariffe nei diversi Stati membri, al fine di eliminare qualsiasi significativa differenza tra le tariffe dei diritti d' autore a livello europeo.
38 In secondo luogo, il ricorrente assume che la Commissione ha pure omesso di esaminare la censura relativa al trattamento discriminatorio delle discoteche da parte della SACEM. Benché la SACEM abbia modificato la struttura delle sue tariffe a seguito delle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., la discriminazione persisterebbe. Il ricorrente sostiene che la SACEM fattura attualmente una tariffa pari al 6,05% delle loro entrate alle discoteche membri del ricorrente, mentre discoteche membri dei sindacati privilegiati verserebbero una tariffa pari al 4,63% delle loro entrate.
39 La Commissione ribatte che essa ha proceduto ad un esame adeguato e diligente delle denunce, in conformità ai principi posti dal Tribunale nella sentenza Automec II. Essa ritiene che la decisione sia adeguatamente motivata per consentire agli interessati di difendere i loro diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo e che rispetti, quindi, le esigenze poste a questo proposito dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867). Inoltre, essa ricorda che risulta da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale che essa non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda e che è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1).
40 Per quanto riguarda l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e, in particolare, l' impossibilità per le discoteche francesi da avere un accesso diretto ai repertori delle società di gestione dei diritti d' autore degli altri Stati membri, la Commissione ritiene che, in mancanza di indizi seri d' infrazione, non si possa addebitarle di non aver fatto ricorso a provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda le asserite disparità di trattamento praticate dalla SACEM nella concessione della tariffa preferenziale e di talune riduzioni, la Commissione rileva che tale questione è stata discussa nella relazione 7 novembre 1991, che deve essere letta unitamente con la decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
41 Risulta da una giurisprudenza consolidata che la motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, La Cinq/Commissione, già citata, punto 42, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30). A questo proposito, la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 55/69, Cassella/Commissione, Racc. pag. 887, punto 22, e causa 56/69, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 927, punto 22; VBVB e VBBB/Commissione, già citata, punto 22; sentenze del Tribunale La Cinq/Commissione, già citata, punto 41, e Asia Motor France e a./Commissione, già citata, punto 31).
42 Si deve ricordare che la denuncia depositata dal ricorrente verteva in sostanza su tre punti. Nel primo veniva allegata una ripartizione del mercato ° e la compartimentazione totale del mercato che ne risulterebbe ° fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri mediante la stipulazione dei contratti di rappresentanza reciproca. Tenuto conto del fatto che le restrizioni alla concorrenza così denunciate risulterebbero dall' esistenza di un accordo fra imprese, il Tribunale osserva che, in mancanza di qualsiasi indicazione in senso contrario, tale censura deve essere fondata su una trasgressione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo e terzo punto riguardavano rispettivamente l' aliquota eccessiva e discriminatoria per i diritti imposti dalla SACEM e il rifiuto di quest' ultima di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero. Il Tribunale considera che queste due ultime censure, non essendo stato allegato che le pratiche contestate risultino da un qualsivoglia accordo o pratica concertata, devono essere considerate fondate su una trasgressione dell' art. 86 del Trattato.
43 Il Tribunale rileva anzitutto che la lettera 20 ottobre 1992 ha respinto la denuncia del ricorrente nel suo complesso. Il punto 14 della decisione controversa dispone infatti, senza distinguere in alcun modo fra le censure relative alla trasgressione dell' art. 85 e dell' art. 86, che "per i motivi sopra illustrati, La informo che la domanda presentata alla Commissione ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17/62 è respinta e rinviata ai giudici nazionali".
44 Occorre notare che nella decisione 20 ottobre 1992 il rigetto della denuncia è fondato essenzialmente sui motivi indicati nella comunicazione che essa aveva inviato al ricorrente, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, il 20 gennaio 1992 (in prosieguo: la "lettera ex art. 6"). Il punto 5 della decisione controversa dispone infatti: "la Commissione ritiene, per i motivi illustrati nella lettera 20 gennaio 1992, che non vi siano motivi sufficienti per dar seguito alla domanda di accertamento di infrazione. Le osservazioni presentate dal BEMIM in data 20 marzo 1992 non contengono infatti nuovi elementi di fatto o di diritto atti a modificare l' analisi e le conclusioni della Commissione contenute nella lettera 20 gennaio 1992".
45 Il Tribunale rileva pertanto che, onde stabilire se la decisione controversa sia sufficientemente motivata, occorre tener conto sia della motivazione contenuta nella lettera 20 ottobre 1992 sia di quella di cui alla "lettera ex art. 6".
46 In una prima parte del suo motivo, il ricorrente assume che la decisione controversa non è adeguatamente motivata nella parte in cui respinge la prima censura mossa nella sua denuncia, relativa alla compartimentazione del mercato che risulterebbe da un' intesa tra le diverse società nazionali di gestione dei diritti d' autore in violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.
47 Il Tribunale osserva che sia la "lettera ex art. 6" della Commissione sia la relazione 7 novembre 1991, allegata a tale lettera, non contengono, come sostiene il ricorrente, alcun indizio atto a dimostrare che la Commissione abbia esaminato la censura del ricorrente relativa alla trasgressione dell' art. 85, n. 1, ma dimostrano invece che la Commissione ha unicamente esaminato le censure relative alla violazione dell' art. 86. Nella "lettera ex art. 6" la Commissione chiarisce infatti che "le sue indagini si sono concentrate più in particolare sul raffronto del livello dei diritti nella CEE" (punto I, E). Essa rileva che "nella fase attuale, l' indagine non consente di provare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM" (punto II). Nella parte "conclusioni" della "lettera ex art. 6" la Commissione dichiara che intende respingere le denunce "tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche di cui alla sua denuncia e del fatto che diversi giudici francesi ne sono già stati aditi" (punto III). Le conseguenze essenzialmente nazionali derivano, secondo la Commissione, dal fatto che "le conseguenze degli abusi allegati si esplicano essenzialmente solo nel territorio di un unico Stato membro ovvero in una parte del detto territorio" (punto II). Analogamente, la relazione della Commissione, che è stata allegata alla "lettera ex art. 6" e intitolata "Applicabilità dell' art. 86 CEE al sistema di diritti applicato dalla SACEM alle discoteche francesi", non riguarda affatto la censura relativa alla trasgressione dell' art. 85, n. 1, da parte delle diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore.
48 Nella lettera 20 ottobre 1992 la Commissione ribadisce, al punto 6, il rilievo già contenuto nella "lettera ex art. 6" secondo cui "il baricentro dell' infrazione lamentata si trova in Francia, le sue conseguenze negli altri Stati membri possono solo essere estremamente limitate, pertanto il caso non ha rilevanza particolare per il funzionamento del mercato comune e quindi l' interesse comunitario non esige che la Commissione accolga le denunce bensì che le rinvii dinanzi ai giudici nazionali e alle autorità amministrative francesi". Per giustificare il rinvio ai giudici nazionali essa si riferisce, al punto 7 della decisione, alle conclusioni del giudice Edward facente funzioni di avvocato generale nelle citate cause Automec II e Asia Motor France, nonché alla sentenza Automec II. Essa esamina poi le osservazioni del ricorrente conseguenti alla comunicazione della "lettera ex art. 6" e conclude che non sono atte ad inficiare quanto da essa rilevato al punto 6 della decisione controversa (punti 8-13).
49 Il Tribunale osserva che il punto 6 della lettera 20 ottobre 1992, che contiene la motivazione essenziale del rigetto definitivo delle denunce, non può ragionevolmente riguardare la censura del ricorrente relativa all' esistenza di un' intesa fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri. Infatti, unicamente alla luce degli argomenti sviluppati nelle denunce onde provare l' esistenza di una trasgressione dell' art. 86 del Trattato CE ° in particolare il livello abusivo e discriminatorio dei diritti imposti dalla SACEM e il rifiuto di quest' ultima di consentire l' accesso al solo repertorio straniero ° può essere attribuito un significato ragionevole alla conclusione della Commissione secondo cui il baricentro dell' infrazione si trova in Francia.
50 Il Tribunale rileva poi che gli unici punti della decisione controversa che riguardino censure relative ad una trasgressione dell' art. 85, n. 1, del Trattato sono i punti 12 e 13, dal seguente tenore:
"12. Per quanto riguarda l' intesa (che il patrono del ricorrente denuncia) a pag. 12 della (sua) lettera 20 marzo 1992 e che sussisterebbe fra la SACEM e le altre società di autori della Comunità, la Commissione rileva che, benché non si possa escludere l' esistenza di tale intesa, di cui non ha potuto rinvenire alcun serio indizio, o per lo meno l' esistenza di una pratica concordata fra tutte le dette società, in particolare in seno al GESAC, risulta invece che non le si possono attribuire precise conseguenze in fatto di tariffe, alcune delle quali hanno subito un calo e altre un incremento durante il periodo successivo alle sentenze della Corte di giustizia 13 luglio 1989, e che soprattutto continuano, come tutti i denuncianti sottolineano insistentemente, a presentare notevoli divari. Tuttavia, qualora le venissero fornite prove inconfutabili dell' esistenza e delle conseguenze di siffatta intesa, la Commissione sarebbe senz' altro disposta a prenderle in considerazione".
"13. Per quanto riguarda l' intesa che esisterebbe fra la SACEM e taluni sindacati di discoteche, denunciata alla pag. 13 della lettera (del patrono del ricorrente) 20 marzo 1992, la Commissione considera che essa ha potuto avere conseguenze unicamente all' interno del territorio francese a vantaggio di talune discoteche e a detrimento di altre, e che pertanto, tenuto conto dei principi di collaborazione e ripartizione dei compiti fra la Commissione e gli Stati membri, spetta alle autorità nazionali pronunciarsi in proposito, tantopiù che, sebbene la Commissione condivida con tali autorità la competenza per l' applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, unicamente le dette autorità dispongono del diritto di attribuire il risarcimento dei danni. Inoltre la Commissione tiene a ricordare che una sua eventuale presa di posizione sulla detta intesa non potrebbe in nessun caso limitare la libertà di giudizio dei tribunali nazionali".
51 Il Tribunale osserva che i punti 12 e 13 della decisione controversa contengono la motivazione del rigetto delle due censure formulate dal ricorrente non già nella denuncia, bensì nelle sue osservazioni sulla "lettera ex art. 6". Tali censure riguardavano l' esistenza di un' asserita intesa fra le società nazionali di gestione di diritti d' autore rappresentate in seno al GESAC, onde uniformare i diritti all' aliquota più elevata possibile, e fra la SACEM e taluni sindacati francesi di discoteche. Il Tribunale rileva che i punti 12 e 13 della decisione controversa non contengono però nessuna motivazione del rigetto della denuncia del ricorrente nella parte in cui riguardano una compartimentazione del mercato.
52 Stando così le cose, la motivazione della decisione controversa non consente al ricorrente di conoscere le ragioni del rigetto della sua denuncia, nella parte in cui questo riguardava un' asserita compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri. Ne consegue che su questo punto la Commissione non ha adempiuto l' obbligo impostole dall' art. 190 del Trattato di motivare la decisione controversa. Pertanto la prima parte del presente motivo è fondata.
53 Il ricorrente assume, in una seconda parte dello stesso motivo, che la Commissione ha pure omesso di esaminare la censura relativa ad un trattamento discriminatorio delle discoteche da parte della SACEM.
54 A questo proposito, il Tribunale rileva che nella relazione 7 novembre 1991, allegata alla "lettera ex art. 6" e che fa parte integrante di questa, esamina non soltanto l' importo delle tariffe praticate dalla SACEM, rispetto alle tariffe praticate dalle altre società di gestione di diritti d' autore, ma anche, in modo estensivo, le differenze di trattamento praticate nei confronti delle discoteche dalla SACEM nella concessione della tariffa preferenziale e delle riduzioni protocollari. Di conseguenza, il ricorrente non può assumere che la Commissione ha omesso di esaminare la sua censura relativa ad un trattamento discriminatorio delle discoteche da parte della SACEM.
55 Il Tribunale rileva, inoltre, che la decisione controversa respinge espressamente le censure della denuncia che riguardano l' art. 86 ° di cui fa parte la censura relativa ad un trattamento discriminatorio delle discoteche da parte della SACEM ° per mancanza di interesse comunitario.
56 Ne consegue che la decisione controversa è adeguatamente motivata nella parte in cui respinge la censura relativa al carattere assertivamente discriminatorio dei compensi imposti dalla SACEM. Quindi, la seconda parte del mezzo deve essere respinta.
57 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che la decisione controversa va annullata nella parte in cui respinge la censura del ricorrente relativa alla compartimentazione del mercato che risulterebbe dall' esistenza di un' intesa fra la SACEM e le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri, con la conseguente impossibilità per le discoteche francesi di avere accesso diretto al repertorio delle dette società.
Sul motivo di violazione dell' art. 3 del regolamento n. 17
Argomenti delle parti
58 Il ricorrente assume che la Commissione ha omesso di definire le prassi tariffarie della SACEM, così come risultano dalla sua indagine del 7 novembre 1991, e che tale omissione è illegittima in quanto dalla lettura delle sentenze Tournier e Lucazeau e a., già citate, risulta che tali pratiche tariffarie sono oggetto di applicazione immediata dell' art. 86 del Trattato.
59 Il ricorrente rileva, inoltre, che l' osservazione della Commissione nella "lettera ex art. 6", secondo la quale "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM", ha indotto i giudici nazionali in errore. Omettendo di definire le pratiche tariffarie di cui è causa, la Commissione ha, secondo il ricorrente, scientemente contribuito al mantenimento di una confusione in capo ai giudici francesi, che avrebbero spesso ritenuto il rigetto della denuncia del ricorrente da parte della Commissione come un' approvazione da parte di quest' ultima delle tariffe della SACEM. Per suffragare la sua tesi, il ricorrente ha allegato al fascicolo diverse pronunce dei giudici francesi che hanno interpretato in questo senso la constatazione, già citata, fatta nella "lettera ex art. 6" della Commissione. Il ricorrente ritiene che la Commissione, in quanto custode dell' ordinamento giuridico comunitario, non potesse restare passiva di fronte alle erronee interpretazioni date alla sua lettera da parte dei giudici nazionali.
60 La Commissione eccepisce che essa ha preferito, in esito alla sua indagine, lasciare alle autorità francesi la cura di trarne esse stesse, in base alle osservazioni che figurano nella sua relazione, le conclusioni che ne derivavano nelle liti pendenti dinanzi ad esse. Essa ricorda di non disporre di nessuna competenza esclusiva per l' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, disposizioni che conferiscono direttamente diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. A suo parere, il rischio di discordanze nell' applicazione dei detti articoli del Trattato da parte dei giudici è connesso alla facoltà dei singoli di avvalersi di tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali. Essa aggiunge che spetta alle istanze giudiziarie superiori degli Stati membri garantire l' unità e la coerenza della giurisprudenza relativa alle disposizioni di cui è causa, se del caso sottoponendo alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in forza dell' art. 177 del Trattato CE. Quanto all' omessa qualificazione delle pratiche tariffarie, la Commissione deduce che l' applicazione dell' art. 86 da parte dei giudici nazionali non può, come sembra assumere il ricorrente, limitarsi a trarre le conseguenze di definizioni giuridiche previamente stabilite dalla Commissione per la risoluzione delle controversie pendenti dinanzi ad essa. Secondo la Commissione, spetta, al contrario, a tali giudici, nella loro qualità di giudici comunitari di diritto comune, determinare essi stessi se il comportamento di un' impresa in posizione dominante sia costitutivo di un abuso ai sensi dell' art. 86 del Trattato (sentenza 10 luglio 1990, causa T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 42).
61 Infine, la Commissione rileva che il Conseil de la concurrence francese ha concluso, in un parere del maggio 1993, che le tariffe praticate dalla SACEM, sia prima sia dopo il calo verificatosi il 1 gennaio 1990, sono notevolmente più alte di quelle praticate dalle altre società nazionali di gestione di diritti d' autore ai sensi delle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., senza che il loro importo sia giustificato da divergenze obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore in Francia e negli altri Stati membri.
Giudizio del Tribunale
62 Si deve ricordare anzitutto che per costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale gli artt. 85, n. 1, e 86 producono direttamente effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT, Racc. pag. 51, punto 16; 10 luglio 1980, causa 37/79, Lauder, Racc. pag. 2481, punto 13; 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punto 45; sentenza del Tribunale Tetra Pak/Commissione, già citata, punto 42). Alla luce di questa suddivisione delle competenze fra la Commissione e i giudici nazionali nonché della conseguente tutela dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, da una giurisprudenza consolidata della Corte e del Tribunale deriva che l' art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del detto articolo il diritto a una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE in merito all' esistenza o meno di un' infrazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato (sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 17; sentenze Rendo e a./Commissione, già citata, punto 98, e Automec II, già citata, punti 75 e 76). La soluzione è diversa unicamente qualora l' oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, come la revoca di un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato (sentenze Automec II, già citata, punto 75, e Rendo e a./Commissione, già citata, punto 99).
63 Il Tribunale ritiene che il ricorrente, col presente motivo, cerchi di dimostrare che la decisione controversa è illegittima in quanto la Commissione, nelle circostanze del caso di specie, avrebbe dovuto adottare una decisione che accertasse una violazione dell' art. 86 del Trattato da parte della SACEM attraverso le sue pratiche tariffarie. Orbene, dalla citata giurisprudenza risulta che il ricorrente non aveva il diritto di pretendere siffatta decisione della Commissione, anche se questa aveva acquisito la convinzione che le pratiche di cui trattasi costituivano una violazione dell' art. 86 del Trattato.
64 Il fatto che più giudici nazionali fossero stati indotti in errore da una dichiarazione contenuta nella "lettera ex art. 6" della Commissione ° la quale ha, d' altronde, come risulta da una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza Automec I, già citata, punto 46), solo la natura di un atto preparatorio e contiene solo una valutazione provvisoria dei fatti denunciati ° non è tale da inficiare tale potere discrezionale della Commissione.
65 Inoltre, anche ammettendo che la valutazione della Commissione esposta nella "lettera ex art. 6" contenga un errore di diritto, il Tribunale rileva che una circostanza del genere non può incidere sulla posizione degli amministrati dinanzi ai giudici nazionali. In primo luogo, vista la competenza condivisa tra la Commissione e i giudici nazionali per l' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato (cause Delimitis, già citata, punti 44 e 45, e Automec II, già citata, punto 90), i giudici nazionali non sono vincolati da una valutazione della Commissione sull' eventuale applicabilità di tali disposizioni ad un accordo o ad una pratica concordata. D' altra parte, nel caso in cui una valutazione fatta dalla Commissione faccia dubitare un giudice nazionale quanto all' applicabilità dell' art. 85, n. 1, e/o dell' art. 86, il giudice dispone della facoltà di adire in via pregiudiziale la Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato.
66 Da quanto precede risulta che questo mezzo deve essere respinto.
Sul motivo di errore di diritto e di errore manifesto di valutazione
Sintesi degli argomenti delle parti
67 Il ricorrente ritiene che la decisione controversa contenga un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione atti a comportarne la nullità.
68 In primo luogo, il ricorrente assume che l' asserzione della Commissione che figura nella "lettera ex art. 6", secondo la quale "l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM", contiene un errore di diritto. Il ricorrente osserva che la Commissione ha mantenuto tale posizione nella decisione 20 ottobre 1992. In primo luogo, risulterebbe chiaramente dalla relazione 7 novembre 1991 che le tariffe praticate anteriormente e posteriormente al 1990 dalla SACEM sono notevolmente più alte di quelle praticate negli altri Stati membri. Il ricorrente ritiene che, alla luce delle sentenze Tournier e Lucazeau e a., già citate, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che erano soddisfatte le condizioni per l' applicazione dell' art. 86 nei confronti della SACEM. D' altra parte, il ricorrente ritiene che dalla relazione d' indagine della Commissione risulti che la SACEM applica pratiche tariffarie discriminatorie, altresì vietate dall' art. 86 del Trattato.
69 In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la valutazione da parte della Commissione dell' interesse comunitario debba considerarsi manifestamente erronea. Esso assume che si tratta, nel caso di specie, contrariamente alla causa Automec II, già citata, di una pratica che è stata istruita dalla Commissione. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che la Commissione non potesse più basarsi su una mancanza di interesse comunitario per respingere la sua denuncia. Esso soggiunge che la sola lettura delle sentenze Tournier e Lucazeau e a., già citate, è sufficiente per provare la sussistenza di un interesse comunitario vuoi per il comportamento autonomo di una società nazionale di gestione di diritti d' autore, vuoi per il comportamento simmetrico delle altre società di gestione stabilite in Europa. Inoltre, il ricorrente ritiene che il rinvio ai giudici nazionali non fosse giustificabile nel caso di specie, in quanto i magistrati francesi, a differenza dei funzionari della Commissione, non avrebbero i poteri necessari per proseguire un' indagine che ha implicazioni in tutti gli Stati membri della Comunità.
70 Trattandosi della prima parte del presente motivo, la Commissione ribatte che essa non ha basato il suo rigetto della denuncia sull' inesistenza di un' infrazione della SACEM, ma sulla mancanza di interesse comunitario e sul fatto che a vari giudici francesi erano stati sottoposti casi analoghi. Essa soggiunge che la frase controversa nella "lettera ex art. 6" non può valere come presa di posizione da parte sua sulla qualificazione da dare ai comportamenti della SACEM e osserva che la parte "conclusioni" della lettera si riferisce solo alla mancanza di interesse comunitario e al fatto che a più giudici francesi erano stati sottoposti casi analoghi per giustificare il rigetto della denuncia ed il rinvio ai giudici nazionali. La Commissione osserva che un rinvio del genere non avrebbe, comunque, avuto senso qualora avesse definitivamente concluso per la mancanza di abuso.
71 Quanto alla seconda parte del presente motivo, la Commissione rileva che la sua facoltà, nei limiti della citata sentenza Automec II, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario può esercitarsi, per definizione, solo nei casi in cui si applicano norme del Trattato in materia di concorrenza giacché, in caso contrario, essa non sarebbe competente ad agire. Essa ritiene che una presunzione di infrazione non le impedisca di respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario e di rinviare la pratica ai giudici nazionali. Essa aggiunge che, pur se i comportamenti criticati dalla SACEM presentano un carattere comunitario, in quanto essi sono atti a rientrare nelle norme del Trattato in materia di concorrenza, questa constatazione non inficia la facoltà, per essa, di respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario. La Commissione sostiene che il baricentro dell' infrazione addotta si colloca essenzialmente in Francia, il che relativizzerebbe l' interesse comunitario della pratica. La Commissione osserva pure che ammettere che essa possa respingere una denuncia senza procedere ad istruttoria e addebitarle nel caso di specie di non aver adottato una decisione di accertamento d' infrazione, col pretesto che essa ha condotto una lunga indagine, costituisce un' interpretazione paradossale della citata sentenza Automec II. La Commissione respinge poi l' argomentazione secondo la quale i giudici nazionali non sarebbero in grado di valutare i fatti della lite sotto l' aspetto degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato. Essa ritiene, al contrario, che la relazione che essa ha redatto consenta in via ulteriore ai giudici nazionali di adempiere le funzioni loro attribuite dall' applicabilità diretta di tali disposizioni.
Giudizio del Tribunale
72 Va rilevato che, quando la Commissione respinge, per mancanza di interesse comunitario, una domanda di accertamento di infrazione ex art. 3 del regolamento n. 17, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti, non sia viziata da alcun errore di diritto, né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere (sentenza Automec II, già citata, punto 80).
73 Il Tribunale ricorda che dall' esame del primo motivo, in ordine alla mancanza di motivazione, risulta che la decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui respinge la censura del ricorrente di compartimentazione del mercato. Quindi, occorre esaminare il presente motivo unicamente rispetto alle altre due censure formulate nella denuncia, e cioè la natura assertivamente eccessiva e discriminatoria dell' aliquota dei diritti imposti dalla SACEM e l' asserito rifiuto della SACEM di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero.
74 Quanto alla prima parte del presente motivo, che si riferisce a un errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisione della Commissione, occorre ricordare che, nella "lettera ex art. 6", la Commissione aveva rilevato che "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM" e che, nella decisione controversa, la Commissione ha mantenuto "il giudizio pronunciato e le conclusioni esposte" nella "lettera ex art. 6" (punto 5 della decisione controversa).
75 Al fine di valutare la legittimità della decisione controversa, si deve accertare se la constatazione fatta nella "lettera ex art. 6" e riportata in maniera implicita al punto 5 della decisione controversa costituisca un supporto necessario della conclusione di respingere la denuncia del ricorrente e di rinviare la causa ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 31).
76 Dalle conclusioni della "lettera ex art. 6" (v., supra, punto 9) risulta che la Commissione prevedeva il rigetto della denuncia del ricorrente con la motivazione che il caso sottopostole non presentava un sufficiente interesse comunitario e che tale mancanza di interesse comunitario risultava dalle "conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche denunciate" e che "vari giudici francesi sono già stati aditi". Stando così le cose, il Tribunale considera che la "lettera ex art. 6" non è basata su una mancanza di infrazione dell' art. 86 per giustificare il rigetto della denuncia.
77 Analogamente, nella lettera 20 ottobre 1992, la Commissione non ha respinto la denuncia del ricorrente dopo aver rilevato che non vi era stata infrazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, ma ha motivato il rigetto definitivo, al punto 6 della decisione controversa, col fatto che "il baricentro dell' infrazione addotta si trova in Francia, che le sue conseguenze negli altri Stati membri possono essere solo molto limitate, che di conseguenza tale pratica non presenta una rilevanza particolare per il funzionamento del mercato comune e che quindi l' interesse comunitario non impone che la Commissione istruisca tali denunce ma ordini che esse siano rinviate dinanzi ai giudici nazionali ed alle autorità amministrative francesi". Quindi, al punto 8 della decisione controversa, la Commissione deduce che "poiché il baricentro del fascicolo si colloca manifestamente in Francia (...) e poiché esiste un' autorità nazionale competente, d' ora in poi in possesso, grazie al lavoro della Commissione, delle informazioni necessarie al raffronto richiesto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, tutto indica che proprio a tale autorità spetta la prosecuzione dell' azione d' ufficio qualora occorra farlo. Inoltre, nel presente caso, a vari giudici francesi sono sin da ora state presentate denunce del BEMIM e delle discoteche che si sono unite a questa denuncia. Alcuni di tali giudici si sono già pronunciati in proposito. Quindi, risulta che la Commissione non è tenuta ad istruire essa stessa tali denunce nel merito né a fortiori a trattarle con priorità, tanto più che esiste in Francia, la Commissione lo ha appena ricordato, un' autorità amministrativa legittimata a statuire in proposito. Si tratta quindi nel presente caso di un' applicazione classica del principio di sussidiarietà, che si traduce non in una sorta di carenza delle autorità comunitarie bensì in un semplice trasferimento di competenza a livello nazionale".
78 Risulta da quanto precede che la conclusione della Commissione che la pratica non presentava un sufficiente interesse comunitario, conclusione che costituiva il solo motivo del rigetto della denuncia, non era affatto basata sulla mancanza d' infrazione all' art. 86 del Trattato. Quindi, anche se la Commissione avesse commesso un errore di diritto, come assume il ricorrente, ritenendo che, "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM", la legittimità della decisione controversa non ne resterebbe inficiata.
79 Ne consegue che la prima parte del presente motivo è caduca e va, quindi, disattesa.
80 Quanto alla seconda parte del motivo, inerente al fatto che la decisione controversa sarebbe fondata su un errore manifesto di valutazione, si deve ricordare che risulta dai principi svolti dal Tribunale nella citata sentenza Automec II che la Commissione può respingere una denuncia qualora rilevi che la pratica non presenta un interesse comunitario sufficiente a giustificare la prosecuzione dell' esame della pratica (punto 85). In quella causa, il Tribunale ha precisato che, al fine di valutare l' interesse comunitario a procedere all' esame di una questione, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla Commissione contemperare la rilevanza dell' asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l' esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 (punto 86). Il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un' autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un' intesa o pratica con gli artt. 85 o 86 del Trattato è un elemento che può essere preso in considerazione dalla Commissione per valutare l' interesse comunitario della pratica.
81 E' vero, come osserva il ricorrente che, nella citata causa Automec II, la Commissione aveva respinto la denuncia per mancanza di interesse comunitario senza aver proceduto ad istruzione. Il Tribunale osserva però che la Commissione può adottare un provvedimento di archiviazione di una denuncia per mancanza di sufficiente interesse comunitario non soltanto prima di aver avviato l' istruzione della pratica, ma anche dopo aver adottato provvedimenti di istruzione, qualora concluda in tal senso in questa fase del procedimento. In caso contrario la Commissione, dal momento in cui abbia attivato un' istruzione a causa del deposito di una domanda presentata in forza dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, sarebbe obbligata ad adottare una decisione sull' esistenza o meno di un' infrazione dell' art. 85 e/o 86 del Trattato. Orbene, un' interpretazione del genere sarebbe non soltanto contraria al dettato stesso dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, ai sensi del quale la Commissione "può" adottare una decisione quanto all' esistenza dell' asserita infrazione ma andrebbe, inoltre, contro una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, già citata al punto 62 qui sopra, secondo la quale l' autore di una denuncia non ha il diritto di ottenere una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 189 del Trattato.
82 Nel caso di specie, risulta dai punti 6 e 8 della decisione controversa che la Commissione ha concluso, previa istruzione, che non sussisteva un interesse sufficiente alla prosecuzione della pratica, in quanto il baricentro dell' asserita infrazione si trovava in Francia e a vari giudici francesi e al Conseil de la concurrence francese erano già state poste domande analoghe.
83 Quanto alle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche denunciate, e cioè la natura assertivamente eccessiva e discriminatoria dell' aliquota dei diritti imposti dalla SACEM e l' asserito rifiuto della SACEM di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero, il Tribunale rileva che il fatto che un comportamento o una pratica siano atti a incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, non impedisce di per sé che le conseguenze di tale comportamento possano esplicarsi essenzialmente nel territorio di un solo Stato membro. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che unicamente le discoteche francesi sono state vittime del lamentato comportamento abusivo della SACEM e che le conseguenze delle pratiche denunciate, per quanto atte a incidere sul commercio tra gli Stati membri, sono state risentite solo nelle regioni frontaliere. Comunque, il Tribunale rileva che il ricorrente, che ha esplicitamente assunto nella denuncia che le pratiche della SACEM hanno causato "una discriminazione in particolare per le discoteche che si trovano nei pressi della frontiera francese e di un altro Stato membro (Belgio, Lussemburgo, Germania, Italia)", non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore di fatto ritenendo che "il baricentro dell' asserita infrazione si trova in Francia".
84 D' altronde, il Tribunale osserva che è pacifico che a diversi giudici francesi, in liti fra la SACEM e taluni membri del ricorrente, nonché al Conseil de la concurrence francese sia stata sottoposta la questione della conformità con gli artt. 85 e 86 del Trattato delle pratiche denunciate.
85 Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, la Commissione, alla luce di tali elementi di fatto, non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dell' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame della pratica.
86 Il Tribunale rileva che, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro nell' ambito di controversie tra il denunciante ° o taluni dei suoi membri nel caso in cui, come nel caso di specie, il denunciante è un' associazione di imprese ° e l' ente denunciato, la Commissione ha il diritto di respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione della pratica purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente, in particolare dai giudici nazionali (sentenza Automec II, punti 89-96).
87 Il ricorrente ritiene che il rinvio ai giudici nazionali non fosse giustificabile, nel caso di specie, in quanto i giudici francesi non avrebbero le competenze necessarie per proseguire un' indagine di tale portata.
88 A questo proposito il Tribunale osserva anzitutto che il fatto che il giudice nazionale possa incontrare difficoltà nell' interpretazione degli artt. 85 o 86 del Trattato non costituisce, alla luce della possibilità conferita dall' art. 177 del Trattato, un elemento che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per valutare l' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame di una pratica. Si deve aggiungere che questa norma del Trattato è volta in particolare a garantire l' applicazione uniforme delle norme del Trattato disponendo che i giudici nazionali le cui pronunce non siano più impugnabili in forza del diritto interno sono tenuti a deferire alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale qualora venga loro sottoposta una questione di interpretazione delle norme del Trattato. Il Tribunale rileva, per contro, che i diritti di un denunciante non possono essere considerati sufficientemente tutelati dinanzi al giudice nazionale qualora quest' ultimo, attesa la complessità della pratica, non fosse ragionevolmente in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per appurare se le pratiche denunciate integrino un' infrazione delle dette disposizioni del Trattato.
89 Nel caso di specie, per quanto riguarda la censura relativa ai diritti imposti dalla SACEM e ritenuti abusivi, il Tribunale ricorda che la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri, a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17 e che, in esito a tale istruzione, ha compilato una relazione 7 novembre 1991 in cui ha proceduto al raffronto, su base omogenea, dei livelli dei diritti imposti dalle società di gestione di diritti d' autore interessate. Il Tribunale rileva che solo le indicazioni individuali sulle società di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che sono state riportate nella relazione, in particolare il livello dei diritti imposti dalle dette società, sono informazioni di dominio pubblico. Stando così le cose, il Tribunale conclude che da nessun elemento degli atti di causa risulta che la comunicazione della detta relazione ai giudici nazionali e l' uso della medesima da parte di questi ultimi siano limitati da esigenze inerenti alla tutela dei diritti della difesa e del segreto professionale.
90 Il Tribunale osserva, alla luce del dispositivo delle citate sentenze della Corte Tournier e Lucazeau e a., che gli elementi di fatto illustrati nella relazione 7 novembre 1991, che contiene appunto un raffronto su base omogenea dei livelli dei diritti imposti dalle società di gestione di diritti d' autore nei diversi Stati membri, devono consentire ai giudici francesi di stabilire se il livello dei diritti imposti dalla SACEM sia atto a configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.
91 Quanto alla censura relativa alla discriminazione che deriverebbe dall' applicazione di tali aliquote di diritti, il Tribunale ricorda che la Commissione ha altresì esaminato nella relazione 7 novembre 1991 i fatti relativi a questa censura, devolvendo ai giudici nazionali la qualificazione dei detti elementi di fatto.
92 Infine, per quanto riguarda la censura relativa al rifiuto contestato alla SACEM di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dedotto nessun argomento concreto atto a porre in dubbio la competenza dei giudici francesi a riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se la detta pratica della SACEM ° impresa francese con sede in Francia ° integri un' infrazione all' art. 86 del Trattato.
93 Il Tribunale osserva, alla luce di quanto precede, che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto da cui possa dedursi che i diritti suoi e dei suoi membri non possono essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici francesi. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, era legittimo respingere le denunce per mancanza di interesse comunitario limitandosi ad accertare che il baricentro delle infrazioni allegate si trovava in Francia e che ne era stata adita la magistratura francese. Ne consegue, senza che occorra esaminare nel caso di specie la questione se l' adizione del Conseil de la concurrence francese avrebbe potuto essere di per sé atta a giustificare il rigetto della denuncia da parte della Commissione, che la seconda parte del motivo deve essere disattesa.
94 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte, risulta che dall' esame della decisione controversa effettuato dal Tribunale non sono emersi né errore di diritto né errore manifesto di valutazione. Ne consegue che il presente motivo va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
95 Ai sensi dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Il ricorrente e la Commissione sono rimasti soccombenti su uno o più capi, si deve quindi dichiarare che la Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 20 ottobre 1992 è annullata nella parte in cui respinge la censura del ricorrente relativa alla compartimentazione del mercato che risulterebbe dall' esistenza di un' intesa tra la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique e le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà l' altra metà delle proprie spese.
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