Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Decisione di archiviare, senza alcun seguito, un procedimento disciplinare ° Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Sanzione ° Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina ° Parere della commissione di disciplina ° Portata ° Limiti
(Statuto del personale, art. 86, n. 2)
3. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni ° Autonomia rispetto al ricorso di annullamento ° Limiti ° Procedimento precontenzioso diverso a seconda che sussista o no un atto arrecante pregiudizio
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
1. La decisione con la quale l' autorità che ha il potere di nomina archivia, senza alcun seguito, un procedimento disciplinare non costituisce atto arrecante pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, al dipendente nei cui confronti è stato avviato il procedimento, poiché il dispositivo di tale decisione non è idoneo a modificare la situazione giuridica dell' interessato.
2. I poteri di cui dispone l' autorità che ha il potere di nomina in materia disciplinare le consentono esclusivamente di infliggere una delle sanzioni previste dall' art. 86, n. 2, dello Statuto o di archiviare il procedimento disciplinare senza infliggere sanzioni, a prescindere dal contenuto del parere formulato dalla commissione di disciplina, che non è comunque vincolante per la detta autorità.
3. Per valutare, alla luce degli artt. 90 e 91 dello Statuto, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni, occorre distinguere due ipotesi. Quando la domanda di risarcimento è strettamente connessa ad una domanda di annullamento, l' irricevibilità di quest' ultima comporta quella della domanda di risarcimento. Se non sussiste un nesso stretto fra le due domande, la ricevibilità della domanda di risarcimento dev' essere valutata indipendentemente da quella della domanda di annullamento e, in particolare, è subordinata al rituale svolgimento del procedimento precontenzioso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
A questo proposito, se persegue il risarcimento di un danno derivante da un atto che arreca pregiudizio l' interessato deve proporre tempestivamente, contro tale atto, un reclamo amministrativo previo e poi un ricorso entro tre mesi dal rigetto del reclamo. Per contro, se l' asserito danno deriva da comportamenti che, privi di effetti giuridici, non possono essere qualificati atti arrecanti pregiudizio il procedimento precontenzioso deve iniziare con una domanda diretta ad ottenere un risarcimento. Solo il rigetto espresso o implicito della domanda costituisce un atto arrecante pregiudizio impugnabile con un reclamo e solo dopo l' emanazione di una decisione recante rigetto espresso o implicito del reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale.
Parti
Nella causa T-8/92,
Tiziano Di Rocco, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
a sostegno del quale ha chiesto di intervenire:
Union syndicale-Bruxelles, rappresentata dall' avv. Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
interveniente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal signor Moises Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione del segretario generale del Comitato economico e sociale 21 giugno 1991 che dispone l' archiviazione del procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente, e la condanna del Comitato economico e sociale a versare al ricorrente l' importo di 1 ECU a titolo di indennizzo per il danno morale subito,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso, procedimento e conclusioni delle parti
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 1992, il ricorrente, dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), ha proposto un ricorso volto ad ottenere l' annullamento, nella parte in cui non lo "reintegrava nei suoi diritti", della decisione adottata il 21 giugno 1991 dal segretario generale del CES, che dispone l' archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti il 6 novembre 1990, e la condanna del CES al pagamento di 1 ECU a titolo di indennizzo per il danno morale che egli assume di aver subito.
2 I fatti che hanno dato origine al ricorso risalgono al 20 settembre del 1990, allorquando, al termine di un ricevimento organizzato negli uffici del CES, si verificavano degli incidenti tra alcuni dipendenti, con conseguente intervento delle forze dell' ordine. Nel corso del successivo arresto di un dipendente del CES, il ricorrente rimaneva coinvolto in una discussione con un agente di polizia in borghese, al quale egli rivolgeva un gesto di mano. Questi avvenimenti hanno determinato l' apertura di un' inchiesta da parte della procura di Bruxelles.
3 In data 6 novembre 1990 il direttore dell' Amministrazione e del Personale del CES stilava un rapporto sull' accaduto, nel quale veniva dichiarata la responsabilità del ricorrente per aver rivolto un gesto di mano all' indirizzo del suddetto agente di polizia. Lo stesso giorno, il segretario generale del CES, con decisione successivamente completata da una nota datata 7 gennaio 1991, avviava un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e di tre altri dipendenti del CES. Secondo tale nota, che deferiva la questione alla commissione di disciplina, il ricorrente avrebbe mancato ai suoi doveri di condotta, rendendosi inoltre responsabile di un' infrazione disciplinare in base agli artt. 12, 86 e 87 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
4 Il 6 marzo 1991 la commissione di disciplina formulava il proprio parere concludendo che, pur avendo ammesso di aver rivolto un gesto di mano all' indirizzo di un agente di polizia, il ricorrente non aveva mancato ai suoi doveri di condotta né si era reso responsabile di un' infrazione disciplinare. Tale parere della commissione di disciplina si fondava sulla considerazione, da un lato, che il gesto del ricorrente non era premeditato e, dall' altro, che il ricorrente si era trovato in un contesto caratterizzato da un atteggiamento alquanto aggressivo dell' agente in questione. Inoltre il ricorrente, che cercava di aiutare ed assistere un collega, si sarebbe adoperato per placare gli animi, al fine di evitare una degenerazione degli incidenti. Infine, la commissione di disciplina aveva tenuto conto del fatto che, sino a quella data, la Procura non aveva avviato alcuna istruttoria nei confronti del ricorrente. Per queste ragioni, la commissione di disciplina, considerando che il ricorrente aveva già subito una sanzione, in quanto una decisione di diniego di una promozione era stata motivata in riferimento al procedimento disciplinare in corso, concludeva che nessuna sanzione doveva essere inflitta al ricorrente e che questi meritava invece un elogio per il ruolo positivo da lui svolto.
5 Con lettera 20 marzo 1991 il ricorrente si rivolgeva al segretario generale del CES, chiedendogli di riesaminare, alla luce del parere formulato dalla commissione di disciplina, la decisione 1 ottobre 1990 dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), nella quale veniva respinta la sua candidatura relativa ad un posto di grado D 1, decisione che egli reputava fondata sugli "avvenimenti recenti" che avevano dato luogo al procedimento disciplinare avviato a suo carico.
6 Il 2 maggio 1991 il direttore dell' Amministrazione e del Personale del CES comunicava al ricorrente che, in seguito ai contatti da lui intrattenuti con il ministero degli Affari esteri del Belgio, dopo che la commissione di disciplina aveva emesso il proprio parere, egli era stato informato che l' autorità giudiziaria belga avrebbe emanato una decisione in merito all' istruttoria avviata a carico del ricorrente all' inizio del mese di maggio e che, stando così le cose, il segretario generale si riservava di adottare una decisione in merito al procedimento disciplinare.
7 Con lettera datata 6 maggio 1991, indirizzata al ricorrente, il segretario generale del CES confermava le suddette dichiarazioni e precisava, inoltre, che la decisione di rigetto della sua candidatura, adottata il 1 ottobre 1990, era stata motivata in base all' esito di uno scrutinio per merito comparativo dei candidati. Il richiamo agli avvenimenti che avevano dato origine al procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente sarebbe stato compiuto solo in una nota interna e riservata, datata 28 settembre 1990, che non aveva carattere di decisione né costituiva una presa di posizione definitiva.
8 Con lettera 16 maggio 1991 il ricorrente domandava al CES di concedergli un aiuto e un' assistenza tecnica e finanziaria, al fine di consentirgli di difendere efficacemente i propri interessi. La domanda si fondava, da un lato, sul dovere di sollecitudine che incombe alle istituzioni nei confronti dei dipendenti e, dall' altro, sul parere emesso dalla commissione di disciplina, laddove aveva constatato che egli meritava di essere elogiato per il ruolo che aveva svolto nella controversa vicenda. Nella stessa lettera il ricorrente chiariva inoltre che, d' ora in avanti, ogni sanzione disciplinare eventualmente adottata nei suoi confronti sarebbe stata da lui ritenuta illegittima. A tale riguardo egli spiegava che, non avendo la commissione di disciplina deciso di sospendere la propria deliberazione fintantoché non fosse intervenuta la decisione dell' autorità giudiziaria e avendo la stessa commissione effettivamente emesso il proprio parere il 6 marzo 1991, l' APN disponeva del termine di un mese, a decorrere da tale data, per adottare la propria decisione, a norma dell' art. 7, quarto comma, dell' allegato IX dello Statuto. Poiché questo termine è scaduto il 6 aprile 1991, l' APN non poteva più, secondo il ricorrente, adottare una decisione che infliggesse allo stesso una sanzione disciplinare.
9 In data 31 maggio 1991 il segretario generale del CES comunicava al ricorrente che il procuratore generale di Bruxelles aveva deciso che non si doveva iniziare un' azione penale a suo carico e che, stando così le cose, egli riteneva di dover accettare le conclusioni proposte nel parere formulato dalla commissione di disciplina in data 6 marzo 1991.
10 Il 21 giugno 1991 il segretario generale del CES adottava la seguente decisione:
"Il segretario generale
(...)
Visto il parere motivato della Commissione di disciplina del 6 marzo 1991,
(...)
considerando che risulta dall' intero procedimento disciplinare che il signor Di Rocco non è, in alcun modo, venuto meno agli obblighi ai quali sono tenuti i dipendenti,
considerando inoltre che il procuratore generale di Bruxelles ha deciso, in maggio, di archiviare il fascicolo aperto a nome dell' interessato in seguito agli avvenimenti del 20 settembre 1990,
(...)
Decide
di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del signor Di Rocco".
11 La decisione 21 giugno 1991 veniva notificata al ricorrente il successivo 1 luglio.
12 Il 1 ottobre 1991 il ricorrente; dopo aver comunicato al segretario generale del CES, con due successive lettere datate 5 luglio e 29 agosto 1991, la propria intenzione di iniziare un procedimento precontenzioso e contenzioso, presentava un reclamo, inoltrandolo sia per via gerarchica sia direttamente al segretario generale del CES, mediante invio di un telefax e di una raccomandata registrata presso la segreteria del CES in data 4 ottobre 1991. Nel reclamo il ricorrente contestava all' APN di aver adottato la decisione 21 giugno 1991 in violazione del suo dovere di sollecitudine nei confronti dei dipendenti e domandava pertanto la revoca di tale decisione nonché la sua sostituzione con un provvedimento che, ottemperando al dovere di sollecitudine, tutelasse i diritti del ricorrente.
13 A sostegno del suo reclamo il ricorrente adduceva la circostanza che dalla decisione 21 giugno 1991 non emergeva in alcun modo né il ruolo positivo da lui svolto durante i fatti del 20 settembre 1990, né l' ingiustizia della scelta di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Secondo il ricorrente, il pregiudizio arrecatogli da questa decisione era aggravato dal fatto che non si faceva in essa alcuna menzione, né nel dispositivo né tantomeno nella motivazione, del parere della commissione di disciplina secondo il quale egli avrebbe dovuto essere elogiato, e ciò malgrado il fatto che tale parere non fosse destinato ad essere inserito nel suo fascicolo personale.
14 In data 4 novembre 1991 il segretario generale del CES respingeva il reclamo del ricorrente in quanto tardivo, essendo stato ricevuto e registrato presso la segreteria del CES il 4 ottobre 1991, vale a dire dopo la scadenza del termine di tre mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.
15 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 Con atto separato, datato 9 aprile 1992, il CES ha sollevato, ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, un' eccezione di irricevibilità del presente ricorso ed ha chiesto al Tribunale di statuire su tale eccezione senza iniziare la discussione nel merito. Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull' eccezione sollevata con atto depositato il 12 giugno 1992.
17 Con atto 17 aprile 1992, l' Union syndicale-Bruxelles ha presentato un' istanza di intervento a sostegno delle conclusioni del ricorrente, a norma degli artt. 115 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale.
18 Con memorie depositate rispettivamente il 7 e l' 11 maggio, il ricorrente e il CES hanno presentato le proprie osservazioni sulla domanda di intervento dell' Union syndicale-Bruxelles.
19 Nel procedimento relativo all' eccezione di irricevibilità, il CES conclude che il Tribunale voglia:
° accogliere l' eccezione di irricevibilità sollevata senza iniziare la discussione nel merito;
° dichiarare il presente ricorso irricevibile;
° condannare il ricorrente alle spese, in conformità agli artt. 87, n.2, e 88 del regolamento di procedura.
20 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° respingere l' eccezione d' irricevibilità e dichiarare il presente ricorso ricevibile; fissare, di conseguenza, un termine per la presentazione del controricorso;
° in subordine, riunire l' esame dell' eccezione di irricevibilità alla discussione sul merito.
21 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento sull' eccezione sollevata prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nella fattispecie, il Tribunale (Quinta Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto dalla disamina dei documenti versati al fascicolo, decide che non occorre iniziare la fase orale.
Sulla ricevibilità
° Sulle conclusioni a fini dell' annullamento
Argomenti delle parti
22 Il CES sostiene che il presente ricorso è irricevibile per carenza di legittimazione processuale del ricorrente, in quanto egli non avrebbe alcun interesse ad agire, non potendo la decisione 21 giugno 1991 arrecargli alcun pregiudizio.
23 Secondo il CES, il fatto che la decisione impugnata sia destinata ad essere inserita nel fascicolo personale del ricorrente non è suscettibile di recargli alcun pregiudizio, dato che il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare avviato a suo carico è espressamente motivato in relazione al fatto che, da un lato, tale procedimento "(...) ha consentito di accertare che il ricorrente non è venuto meno agli obblighi ai quali è tenuto il dipendente" e, dall' altro, la Procura di Bruxelles ha deciso, anch' essa, di archiviare il fascicolo aperto a suo nome in seguito agli avvenimenti del 20 settembre 1990.
24 Ad avviso del CES, l' addebito mosso dal ricorrente all' APN di non aver seguito, nella sua decisione 21 giugno 1991, il parere formulato dalla commissione di disciplina, nel quale si concludeva che il ricorrente avrebbe dovuto essere elogiato, equivale a contestare all' APN di aver omesso di elogiarlo. Il CES obietta, a tale riguardo, che i pareri emessi dalla commissione di disciplina non sono vincolanti nei confronti dell' APN, la quale peraltro dispone unicamente del potere di sanzionare o meno i dipendenti sottoposti ad un procedimento disciplinare, e non quello di complimentarsi con essi.
25 Il CES osserva, infine, che il ricorrente non può muovergli l' addebito di non aver fatto apparire nella decisione impugnata il carattere assertivamente ingiustificato dell' apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, avendo egli stesso riconosciuto, dinanzi alla commissione di disciplina, di aver effettivamente rivolto un gesto di mano ad un agente di polizia, nel corso degli avvenimenti del 20 settembre 1990, ed essendo pacifico che il suo comportamento ha dato luogo all' apertura di un' istruttoria da parte della Procura di Bruxelles.
26 Il ricorrente argomenta, in sostanza, che la decisione impugnata non lo reintegra nei propri diritti e non ristabilisce il suo onore e la sua dignità. Egli considera che, limitandosi ad archiviare il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, senza seguire il parere della commissione di disciplina laddove esso constata che egli meritava di essere elogiato, l' APN avrebbe violato il proprio dovere di sollecitudine e si è rifiutata di porre rimedio al pregiudizio arrecato al ricorrente dall' apertura di un procedimento disciplinare, a parere dello stesso chiaramente ingiustificato alla luce della decisione di archiviazione del fascicolo da parte della procura di Bruxelles e delle testimonianze raccolte dalla commissione di disciplina. Secondo il ricorrente, la decisione 21 giugno 1991, in quanto si discosta dal parere della detta commissione, che aveva peraltro constatato che l' APN aveva motivato la decisione di non promuoverlo facendo riferimento al procedimento disciplinare pendente a suo carico, gli avrebbe inflitto una sanzione disciplinare illegittima, in quanto non espressamente prevista dall' art. 86, n. 2, dello Statuto. Il ricorrente assume quindi che la decisione impugnata è pregiudizievole nei suoi confronti e deve, pertanto, essere annullata.
Giudizio del Tribunale
27 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punti 31 e 32 della motivazione), il ricorso di annullamento può essere proposto solo avverso un atto che arreca pregiudizio, vale a dire avverso un atto idoneo a modificare una determinata situazione giuridica, e solo il dispositivo di un provvedimento siffatto è idoneo a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, ad arrecare un pregiudizio. Nella fattispecie, dal dispositivo della decisione impugnata risulta che il segretario generale del CES ha disposto l' archiviazione del procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente, senza infliggergli alcuna sanzione disciplinare. Il dispositivo della decisione impugnata non modifica quindi la situazione giuridica del ricorrente e, di conseguenza, non è suscettibile di arrecargli alcun pregiudizio. Il ricorrente non ha pertanto alcun interesse a contestare la legittimità dell' atto impugnato sotto questo profilo.
28 E' inoltre opportuno osservare che, come si evince dall' art. 86 dello Statuto, i poteri di cui dispone l' APN in materia disciplinare le consentono esclusivamente di infliggere una delle sanzioni previste al n. 2 dello stesso articolo, ovvero di archiviare il procedimento disciplinare senza infliggere alcuna sanzione, e ciò a prescindere dal contenuto del parere formulato dalla commissione di disciplina, che non è comunque vincolante per l' APN. Ne consegue che, ancorché nel parere della commissione di disciplina, chiamata a pronunciarsi nell' ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente, figurasse la menzione secondo cui egli avrebbe dovuto essere elogiato, il ricorrente non poteva legittimamente aspettarsi che l' APN adottasse una decisione di archiviazione del procedimento disciplinare attenendosi su questo punto al parere della commissione di disciplina. Ne consegue che il ricorrente non potrebbe dimostrare l' esistenza di un pregiudizio facendo leva sul fatto che l' APN ha omesso di elogiare il suo comportamento nella decisione impugnata.
29 Il Tribunale rileva d' altra parte che né la motivazione, né tanto meno il dispositivo della decisione impugnata, di cui essa costituisce il fondamento, contengono elementi che consentano al ricorrente di dimostrare l' esistenza di un suo interesse a contestare la legittimità della suddetta decisione. Oltre ad un richiamo al parere emesso dalla commissione di disciplina in data 6 marzo 1991, la motivazione della decisione 21 giugno 1991 dà espressamente atto, da un lato, che dall' intero procedimento disciplinare è emerso che il ricorrente non è venuto meno in alcun modo agli obblighi ai quali è tenuto come dipendente e, dall' altro, che la Procura di Bruxelles ha archiviato il fascicolo a suo nome.
30 Oltre alla decisione impugnata del 21 giugno 1991 , il ricorrente contesta altresì la legittimità della decisione dell' APN di aprire un procedimento disciplinare a suo carico, sostenendo che il ricorso a questo procedimento era ingiustificato. Nella misura in cui l' asserita illegittimità di tale decisione deve essere esaminata come un mezzo relativo all' illegittimità di un atto preparatorio, dedotto a sostegno della domanda di annullamento diretta contro la successiva e definitiva decisione 21 giugno 1991, va rilevato che la ricevibilità di siffatto mezzo è subordinata alla ricevibilità del ricorso avverso la decisione impugnata. In mancanza di un interesse a impugnare la decisione 21 giugno 1991, che dispone l' archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, il ricorrente non ha la necessaria legittimazione per far valere in giudizio l' illegittimità che avrebbe inficiato la decisione con la quale lo stesso procedimento è stato avviato. Nella misura in cui, invece, tale illegittimità deve essere esaminata come un mezzo dedotto a sostegno di una domanda di annullamento diretta avverso la decisione dell' APN di aprire un procedimento disciplinare, in quanto tale decisione potrebbe eventualmente costituire un atto che arreca pregiudizio ed essere pertanto impugnabile, è opportuno ricordare che i dipendenti destinatari di un tale provvedimento debbono esperire, avverso tale decisione, il procedimento previsto dall' art. 90 dello Statuto, per poter essere successivamente legittimati a contestare la legittimità dell' atto in sede contenziosa. Orbene, è pacifico che il ricorrente non ha presentato un reclamo avverso la decisione con la quale il segretario generale del CES ha avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare controverso. Egli non è pertanto legittimato, nell' ambito del presente ricorso, a contestare la legittimità di questa decisione.
31 Conseguentemente, e senza che sia necessario statuire sulla regolarità, sotto i profili della forma e dell' osservanza dei termini previsti, del reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione impugnata, devono essere dichiarate irricevibili le sue conclusioni volte ad ottenere l' annullamento della decisione 21 giugno 1991, con la quale il segretario generale del CES ha deciso di archiviare il procedimento disciplinare avviato a suo carico.
° Sulla domanda di indennizzo
Argomenti delle parti
(omissis)
Giudizio del Tribunale
(omissis)
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
(omissis)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile
2) Non occorre provvedere sull' istanza di intervento dell' Union syndicale-Bruxelles.
3) Ciascuna delle parti, compresa la parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 18 dicembre 1992
Full & Egal Universal Law Academy