Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Procedimento sommario - Condizioni di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso nella causa principale - Mancanza di pertinenza - Limiti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Pregiudizio grave ed irreparabile
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Qualora, in un procedimento sommario, venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale, compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso.
2. Poiché l' annullamento di determinati atti di un procedimento espletato da un' istituzione involge l' invalidità dell' intero procedimento in questione ed obbliga l' istituzione a riaprirlo, un ricorrente interessato da questo procedimento non può fondatamente addurre l' esistenza del rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al fatto che l' annullamento dei suddetti atti potrebbe intervenire successivamente all' adozione della decisione finale da parte dell' istituzione interessata, al termine del procedimento da questa instaurato.
Parti
Nelle cause
T-10/92 R,
Cimenteries CBR SA, società con sede in Bruxelles (Belgio), con gli avv.ti Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
T-11/92 R,
Blue Circle Industries plc, società con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai signori Paul Lasok e Vivien Rose, barristers, e dal signor Graham Child, solicitor of the supreme Court, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, côte d' Eich,
T-12/92 R,
Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, con sede in Parigi (Francia), con gli avv.ti Edouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
T-14/92 R,
Eerste Nederlandse Cement-Industrie NV e Vereniging Nederlandse Cementindustrie, entrambe con sede in Bois-le-Duc (Paesi Bassi), con l' avv. M.B.W. Biesheuvel, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,
e T-15/92 R,
Fédération de l' Industrie Cimentière ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), con gli avv.ti Hans van Houtte e Onno W. Brouwer, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Berend J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto le domande di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dirette ad ottenere la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza sul merito, dei procedimenti IV/27.997-CPMA e IV/33.126 e IV/33.322-Ciment instaurati dalla Commissione.
il presidente del Tribunale
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 1992, la Cimenteries CBR SA (in prosieguo: la "CBR") ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 15 gennaio 1992 con cui la Commissione le ha negato la trasmissione di vari documenti da lei richiesti per essere messa in grado di esercitare effettivamente i propri diritti della difesa in riferimento alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la "CA") notificatale dalla Commissione nelle controversie IV/27.997-CPMA e IV/33.126 e IV/33.322-Ciment.
2 Con separata istanza, registrata in pari data nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione del procedimento, instaurato dalla Commissione, nelle more della pronuncia della sentenza sul merito e, dall' altro, la sospensione del suddetto procedimento senza attendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione, fino a che intervenga una decisione sulla domanda di provvedimenti urgenti.
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 1992, la Blue Circle Industries plc (in prosieguo: la "Blue Circle") ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione o delle decisioni della Commissione con cui quest' ultima le ha negato la trasmissione dell' intera CA come pure l' accesso a tutti i documenti pertinenti del fascicolo ed ha fissato come termine per la presentazione di osservazioni sulla CA la data del 24 febbraio 1992 (o del 28 febbraio 1992 per le imprese che si sono impegnate al deposito di osservazioni in 20 esemplari).
4 Con separata istanza, registrata in pari data nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE nonché dell' art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione del procedimento, instaurato dalla Commissione, nelle more della pronuncia della sentenza sul merito e, dall' altro, che il Tribunale disponga ogni misura integrativa per salvaguardare i diritti della ricorrente nelle more della sentenza nella causa principale.
5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1992, il Syndicat national des Fabricants de Ciments et de Chaux (in prosieguo: lo "SNFCC") ha proposto, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione, risultante dalle lettere successive inviate in date 23 e 27 dicembre 1991 e 10 gennaio 1992, con la quale la Commissione gli ha negato l' accesso al fascicolo.
6 Con separata istanza, registrata in pari data nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul merito, dell' esecuzione della decisione della Commissione che fissa il termine di decadenza per le osservazioni presentate dalle parti interessate dalla CA nelle controversie IV/27.997-CPMA e IV/33.126 e IV/33.322-Ciment; in via subordinata e provvisoria, la sospensione del procedimento instaurato dalla Commissione e, infine, la sospensione immediata del procedimento amministrativo, senza attendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione, fino alla pronuncia di una decisione sulla domanda di provvedimenti urgenti.
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1992, la Eerste Nederlandse Cement-Industrie NV (in prosieguo: la "ENCI") e la Vereniging Nederlandse Cementindustrie (in prosieguo: la "VNC") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione o delle decisioni 24 gennaio 1992 e 12 febbraio 1992, con cui la Commissione ha rifiutato:
- di prorogare il termine massimo per la presentazione di osservazioni sulla CA già notificata alle ricorrenti fino al decorso di almeno due mesi dalla notifica della CA che la Commissione emetterà prossimamente nei loro confronti in ordine all' accordo cosiddetto "Cement en Beton Stichting" (in prosieguo: il "CBS");
- di accordare alle ricorrenti il termine del 28 marzo 1992 per presentare le proprie osservazioni sulla CA;
- di puntualizzare natura e fondamento delle censure mosse alla VNC.
8 Con separata istanza, registrata in pari data nella cancelleria del Tribunale, le ricorrenti hanno altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione del procedimento instaurato dalla Commissione fintantoché il Tribunale non abbia statuito sul merito o la Commissione non rispetti le regole del contraddittorio e, dall' altro, la sospensione immediata del suddetto procedimento, senza attendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione fino alla pronuncia di una decisione sulla domanda di provvedimenti urgenti.
9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1992, la Fédération de l' Industrie Cimentière (in prosieguo: la "FIC") ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento delle decisioni 29 novembre 1991, 27 gennaio 1992 e 12 febbraio 1992, con le quali la Commissione ha negato alla ricorrente:
- la facoltà di presentare simultaneamente osservazioni sulla CA notificatale dalla Commissione nelle controversie IV/27.997-CPMA e IV/33.126 e IV/33.322-Ciment e su quella che la Commissione intende notificarle in merito all' accordo CBS, e ciò entro un congruo termine di almeno due mesi;
- di trasmetterle una chiara ed esauriente descrizione delle censure mosse dalla Commissione nei suoi confronti;
- l' accesso a tutti i documenti non riservati del fascicolo;
- la trasmissione di alcuni capitoli della CA.
10 Con separata istanza, registrata in pari data nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE nonché dell' art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione del procedimento instaurato dalla Commissione fintantoché il Tribunale non abbia statuito sul merito o la Commissione non rispetti le regole del contraddittorio e, dall' altro, la sospensione immediata del suddetto procedimento, senza attendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione, fino alla pronuncia di una decisione sulla domanda di provvedimenti urgenti.
11 Avendo la Commissione, con lettera 17 febbraio 1992, comunicato ai ricorrenti il differimento del termine massimo per la presentazione di osservazioni sulla CA alla data del 23 marzo 1992 e, in via eccezionale, a quella del 27 marzo 1992 per le imprese che si sono impegnate al deposito di osservazioni in 20 esemplari, le ricorrenti ENCI e VNC, con lettera 18 febbraio 1992, hanno desistito dalla loro domanda di annullamento relativa alle decisioni con le quali la Commissione avrebbe negato la proroga del termine per la presentazione di osservazioni sulla CA al 28 marzo 1992.
12 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte in ordine alle domande di provvedimenti urgenti in data 27 febbraio 1992. Le parti sono state sentite all' udienza dell' 11 marzo 1992.
13 Preliminarmente all' esame della fondatezza delle domande di provvedimenti urgenti proposte dinanzi al Tribunale, è opportuno richiamare il contesto al quale le presenti controversie si riferiscono e in ispecie i fatti salienti che sono all' origine delle controversie per le quali il Tribunale è stato adito, quali emergono dalle memorie depositate dalle parti nonché dai chiarimenti orali forniti nel corso dell' udienza dell' 11 marzo 1992.
14 Il 25 aprile 1989 la Commissione procedeva d' ufficio ad un determinato numero di accertamenti negli uffici di una decina di imprese o associazioni d' imprese di vari Stati membri, nell' ambito di un' inchiesta relativa all' esistenza di accordi o di pratiche concordate nell' industria europea del cemento. Altre imprese o associazioni d' imprese venivano parimenti sottoposte ad accertamenti nei giorni e nelle settimane seguenti.
15 Sulla scorta dei documenti acquisiti nel corso dei suddetti accertamenti, come pure delle informazioni trasmesse dalle imprese e dalle associazioni di imprese interessate ai sensi dell' art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione concludeva per la probabile esistenza di un sistema di accordi o pratiche concordate, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale, tra i produttori europei di cemento, sostenuti da talune associazioni di categoria nazionali ed internazionali, sistema che si prefiggeva, per l' essenziale, la ripartizione dei mercati degli Stati membri, il mantenimento di una separazione tra questi mercati e la limitazione delle importazioni in provenienza da altri Stati membri e da paesi terzi.
16 Conseguentemente, la Commissione inviava nel corso del mese di novembre del 1991 una CA a 76 imprese o associazioni di imprese, contestando alle medesime delle trasgressioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e segnalando loro che esse rischiavano di vedersi irrogare delle ammende.
17 Nella sua CA la Commissione distingueva in sostanza tra due ordini di censure, vale a dire tra i comportamenti a livello internazionale - che includevano le riunioni svoltesi in seno al Cembureau, associazione europea che raggruppa le diverse federazioni nazionali, e il compimento di un determinato numero di azioni che erano state programmate nel corso di queste riunioni - e i comportamenti a livello nazionale - intesi alla ripartizione dei mercati nazionali tra i soli produttori dello Stato membro interessato ed alla limitazione delle importazioni.
18 La CA si componeva di due parti, ciascuna delle quali era a sua volta suddivisa in vari capitoli. La parte prima, intitolata "Antefatti", constava di nove capitoli. I primi due concernevano rispettivamente "il mercato del cemento" e "le organizzazioni internazionali di produttori di cemento", mentre gli altri sette corrispondevano ad altrettanti mercati nazionali. La parte seconda, recante il titolo "Valutazione in diritto", era a sua volta suddivisa in tre sezioni, la prima delle quali, vertente sull' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, constava di dieci capitoli. I primi tre capitoli concernevano gli accordi e le pratiche descritti nel capitolo 2 della parte prima ("Le organizzazioni internazionali di produttori di cemento"), mentre gli altri sette capitoli si riferivano, ciascuno, agli accordi ed alle pratiche descritti in ciascuno dei capitoli della parte prima dedicato alla disamina di un mercato nazionale. Oggetto delle altre due sezioni erano, rispettivamente, l' inapplicabilità dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, e l' applicabilità dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
19 Pur trattandosi di un unico documento, il testo della CA non era stato trasmesso integralmente ad ognuna delle 76 imprese ed associazioni di imprese. Infatti, erano stati trasmessi a tutte le imprese ed associazioni di imprese i soli capitoli relativi ai comportamenti a livello internazionale (capitoli 1, 2 e da 10 a 12) e le sole sezioni B e C della parte seconda della CA. I capitoli relativi ai comportamenti a livello nazionale (capitoli da 3 a 9 e da 13 a 19) erano stati trasmessi alle sole imprese ed associazioni di imprese aventi sede nello Stato membro considerato.
20 Con i capitoli che li riguardavano, i destinatari della CA avevano ricevuto l' indice completo della CA come pure un elenco dell' insieme dei fascicoli recante la menzione dei documenti ai quali essi potevano accedere.
21 Come la Commissione ha precisato dinanzi al Tribunale, ogni destinatario della CA avrebbe avuto accesso a tutti gli elementi in possesso della convenuta riferentisi ai capitoli della CA che erano stati loro trasmessi e che li riguardavano, ad eccezione dei documenti interni e di quelli riservati. Si evince inoltre dai chiarimenti forniti dalle parti al Tribunale che i documenti acquisiti dalla Commissione nell' esercizio dei poteri conferitile dal regolamento n. 17 sarebbero tuttavia stati resi conoscibili ai destinatari della CA solo al momento in cui la Commissione li aveva assunti come prove a loro carico.
22 A seguito della notifica della CA, un determinato numero di imprese ed associazioni di imprese, tra cui i ricorrenti, richiedevano alla Commissione, in particolare, la comunicazione dei capitoli mancanti nel testo della CA inviato a ciascuna di loro, come pure all' intero fascicolo, fatta eccezione per i documenti interni o riservati.
23 La Commissione si rifiutava sia di trasmettere i capitoli mancanti nel testo della CA inviato a ciascuno degli interessati sia di consentire loro l' accesso ai documenti del fascicolo diversi da quelli che essi avevano già potuto consultare, sicché i ricorrenti proponevano i presenti ricorsi dinanzi al Tribunale e instavano per l' adozione dei provvedimenti urgenti sopra menzionati.
24 Nel corso dell' udienza dell' 11 marzo 1992, il presidente del Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni orali in ordine ad un' eventuale riunione delle presenti cause ai fini dell' ordinanza sui provvedimenti urgenti. Le parti non hanno sollevato obiezioni avverso una tale riunione.
25 Poiché le cause T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R sono oggettivamente connesse, è opportuno riunirle ai fini dell' ordinanza sui provvedimenti urgenti.
In diritto
26 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, qualora ritenga che le circostanze lo esigano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre le misure provvisorie necessarie.
27 Dispone l' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che le domande di provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Quest' ultimo deve avere carattere provvisorio, nel senso che non deve pregiudicare la decisione sul merito.
28 Si deve rilevare, in limine, che avendo la Commissione prorogato, a seguito dell' introduzione dei presenti ricorsi, sino al 27 marzo 1992 il termine massimo per la presentazione di osservazioni in merito alla CA, sono venute meno le circostanze che avrebbero eventualmente potuto giustificare, a norma dell' art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione provvisoria del procedimento amministrativo ancor prima che la Commissione abbia presentato le sue osservazioni e che, di conseguenza, le domande formulate in questo senso dai ricorrenti sono divenute prive di oggetto.
29 Nel caso di specie, i ricorrenti deducono in sostanza, a sostegno delle loro domande, che la Commissione sarebbe incorsa in violazione grave dei diritti della difesa nonché dell' art. 176 del Trattato CEE, in quanto essa avrebbe ignorato la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, Hercules/Commissione, punto 54 della motivazione (causa T-7/89, Racc. pag. II-1711), laddove si legge che "la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibile alle imprese interessate da un procedimento di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, tutti i documenti per queste favorevoli e sfavorevoli da essa acquisiti nel corso dell' inchiesta, facendo salvi i segreti aziendali delle altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate".
30 I ricorrenti contestano segnatamente alla Commissione l' impedimento da questa frapposto alla loro presa di conoscenza del testo integrale della CA da lei emessa, il rifiuto ingiustificato di permettere l' accesso a tutti i documenti pertinenti e la fissazione di un termine per controbattere alla CA che, alla luce della complessità del caso di specie, sarebbe inadeguato.
31 Con particolare riguardo alla ricevibilità dei presenti ricorsi, i ricorrenti assumono che la fattispecie del caso presente differisce completamente da quella sulla quale verteva la causa IBM (sentenza della Corte 11 novembre 1981, IBM/Commissione, causa 60/81, Racc. pag. 2639), posto che, contrariamente ad una CA, che costituisce un atto preparatorio ed esprime un punto di vista provvisorio, le decisioni impugnate in quel caso costituivano atti che manifestavano la volontà definitiva della Commissione, i cui effetti giuridici erano vincolanti per i loro destinatari e pregiudicavano i loro interessi. La Blue Circle aggiunge, per parte propria, che i provvedimenti impugnati nell' ambito del presente ricorso sono privi perfino di una parvenza di legittimità e che non sussiste alcun motivo inderogabile idoneo a giustificare il mantenimento di una simile situazione di illegittimità.
32 A parere dei ricorrenti, l' obbligo di presentare osservazioni sulla CA senza che le regole del contraddittorio siano state rispettate comporterebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto le loro posizioni giuridiche verrebbero irrimediabilmente compromesse qualora, come avviene nel caso di specie, la sentenza che il Tribunale dovrà emanare sul merito del ricorso dovesse essere pronunciata dopo che i ricorrenti abbiano potuto presentare le loro osservazioni scritte e orali sulla CA ed eventualmente persino dopo l' adozione, da parte della Commissione, della sua decisione sul merito. Sempre secondo i ricorrenti, risulterebbe da una giurisprudenza costante della Corte (ordinanza 28 novembre 1966, Gutmann/Commissione CEEA, causa 29/66 R, Racc. 1967, pag. 314) che la domanda di provvedimenti urgenti è giustificata quando, in conseguenza della mancata concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, la sentenza definitiva diverrebbe "inutiliter data", vale a dire non sarebbe più idonea a salvaguardare gli interessi o i diritti della parte ricorrente.
33 I ricorrenti sottolineano inoltre come dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerga che il requisito dell' urgenza è parimenti soddisfatto quando sia dimostrata l' esistenza di un pregiudizio intollerabile per l' interesse pubblico (ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, Camera Care/Commissione, causa 792/79 R, Racc. pag. 119, punto 19 della motivazione, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, La Cinq/Commissione, causa T-44/90, Racc. pag. II-1, punto 28 della motivazione). Nel caso di specie, l' inosservanza, da parte della Commissione, della giurisprudenza del Tribunale in tema di accesso ai fascicoli costituirebbe un pregiudizio intollerabile per l' interesse pubblico, in quanto sarebbe nell' interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare che un procedimento debba essere riaperto dopo essere giunto ad esaurimento, segnatamente a causa dell' annullamento della decisione sul merito ad opera del giudice comunitario, per via di una violazione dei diritti della difesa commessa dalla Commissione.
34 La Commissione ritiene a sua volta che i ricorsi nelle cause principali siano manifestamente irricevibili e osserva che, sebbene in via di principio la questione della ricevibilità del ricorso nella causa principale non debba essere esaminata nell' ambito di un procedimento sommario, per non pregiudicare il merito della causa, risulta da una giurisprudenza consolidata che compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso (v. da ultimo ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 1991, Bosman/Commissione, C-117/91 R, Racc. pag. I-3353).
35 A parere della Commissione l' irricevibilità manifesta dei ricorsi nelle cause principali risulta anzitutto dal fatto che essi sono diretti contro la stessa CA, mentre la giurisprudenza della Corte esclude esplicitamente una simile possibilità (sentenza 11 novembre 1981, IBM/Commissione, già citata), e, inoltre, dalla circostanza che le varie lettere o "decisioni" impugnate non costituiscono neanch' esse atti impugnabili con ricorso ex art. 173 del Trattato CEE.
36 La Commissione sottolinea peraltro che i vari argomenti addotti dai ricorrenti contro la CA nell' ambito dei presenti ricorsi, con particolare riguardo al contenuto della medesima, all' insufficienza dei termini assegnati per la presentazione delle loro osservazioni ed alla riserva fatta dalla Commissione della successiva formulazione di ulteriori censure, sono stati espressamente respinti dalla Corte nella summenzionata causa IBM, come evincesi espressamente dal punto 4 della motivazione di questa sentenza.
37 La Commissione osserva inoltre che, come si rileva dallo stesso disposto letterale dell' art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste dall' art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, 127, pag. 2269, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), essa non è affatto obbligata a comunicare le censure non riguardanti l' impresa destinataria della CA. Per quanto attiene ai documenti richiamati a sostegno di queste censure, la convenuta assume che essa non soltanto non è tenuta a metterli a disposizione delle altre imprese, ma è inoltre obbligata a non farlo dall' art. 20 del regolamento n. 17, posto che tali documenti sono stati acquisiti in forza dei poteri istruttori conferitile dal regolamento n. 17 e sono conseguentemente coperti dal segreto professionale. Soltanto nell' ipotesi in cui la Commissione intenda assumere un documento come prova a carico di un' impresa sussisterebbe per essa un obbligo di trasmissione al destinatario della CA, la cui inosservanza le precluderebbe la possibilità di avvalersene. Nella specie, i vari destinatari della CA avrebbero potuto prendere conoscenza di tutti gli elementi in possesso della Commissione riferentisi ai capitoli della CA che sono stati loro trasmessi e che li riguardano.
38 Del pari, la Commissione esclude che la giurisprudenza più recente richiamata da alcuni dei ricorrenti - segnatamente le sentenze della Corte 24 giugno 1986, AKZO Chemie/Commissione (causa 53/85, Racc. pag. 1965), 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione (causa 374/87, Racc. pag. 3283), e 28 novembre 1991, BEUC/Commissione (causa C-170/89, Racc. pag. I-5709) - abbia determinato un mutamento nella valutazione giuridica da compiersi in ordine alle domande formulate al riguardo dai ricorrenti. La convenuta sostiene in particolare che non potrebbe collocarsi sul medesimo piano, da un lato, una CA, e dall' altro, una decisione di trasmettere informazioni riservate ad un terzo denunziante - decisione avente carattere definitivo, nel senso che la natura riservata di un' informazione viene definitivamente meno dal momento della sua comunicazione ad un terzo - o ancora una decisione adottata ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17, il quale, contrariamente ad una CA, impone un obbligo al suo destinatario. A parere della Commissione, i ricorrenti non potrebbero trarre argomento neppure dalla giurisprudenza BEUC, posto che, contrariamente alle imprese destinatarie di una CA in materia di concorrenza, le quali sono legittimate all' impugnazione della decisione finale, il terzo denunziante nei procedimenti in materia di dumping non è legittimato ad esperire un ricorso per l' annullamento della decisione finale.
39 La Commissione sottolinea inoltre che, al pari della CA, gli "atti" che l' affiancano non sono neanch' essi impugnabili con ricorso, in quanto essi non pongono in essere alcuna conseguenza giuridica né portano a conclusione un procedimento autonomo.
40 Secondo la Commissione i provvedimenti impugnati, essendo misure preparatorie, non possono arrecare alcun pregiudizio irreparabile, e ciò soprattutto ove si consideri che nessuno dei ricorrenti ha addotto elementi attendibili. La Commissione contesta, al riguardo, le asserzioni della ricorrente Blue Circle secondo le quali l' urgenza deriverebbe dal fatto che la Commissione dovrebbe adottare una decisione finale prima della scadenza del mandato dei suoi attuali membri, vale a dire entro il 5 gennaio 1993. Nel contestare il suddetto assunto, la convenuta fa rilevare come, quand' anche essa avesse effettivamente emesso una simile dichiarazione, non potrebbe farsi leva su questo elemento per rimettere in discussione la regolarità del procedimento amministrativo espletato nel caso di specie, giacché la Commissione è pienamente autorizzata a stabilire un programma di priorità, senza tuttavia che la fissazione di un simile programma possa pregiudicare il contenuto dell' eventuale decisione finale o compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti in corso.
41 Con riguardo al fumus boni juris, la Commissione fa rinvio, per l' essenziale, alle osservazioni da essa formulate in ordine all' irricevibilità manifesta dei ricorsi nelle cause principali. Ad abundantiam essa aggiunge tuttavia, in ordine alla possibilità che il mezzo dedotto dai ricorrenti nelle cause principali, relativo alla pretesa insufficienza dell' accesso al fascicolo, si riferisca altresì, in parte, alle condizioni di accesso ai documenti pertinenti per i capitoli della CA che sono stati inviati a ciascun rispettivo destinatario, che i ricorrenti non hanno dimostrato l' esistenza di alcun grave indizio a tale riguardo.
42 Sul punto la Commissione fa anzitutto rilevare che i ricorsi della ENCI e della VNC non mettono in discussione le condizioni di accesso al fascicolo. La convenuta - che rimprovera ai ricorrenti SNFCC e FIC di abbandonarsi ad un esercizio puramente teorico, non corroborato da alcun principio di prova - si sofferma nondimeno sugli elementi che la CBR e la Blue Circle hanno contrassegnato come indizi, negando, alla luce di una dettagliata analisi, che essi possano integrare un fumus boni juris per la concessione di un provvedimento provvisorio. La Commissione ribadisce che, ad eccezione dei documenti dei quali essa intende avvalersi contro un' impresa, il rispetto della riservatezza impostole dall' art. 20 del regolamento n. 17 le vieta di rendere accessibili i documenti acquisiti nell' esercizio dei suoi poteri istruttori, e ciò a prescindere dalle indicazioni fornite dalle imprese sulla questione. La convenuta sottolinea peraltro l' incoerenza di alcuni dei ricorrenti, i quali le rimproverano in pari tempo il mancato rispetto del carattere riservato di alcune informazioni ed il suo rifiuto di consentire loro un generale accesso a taluni documenti acquisiti in forza dei poteri conferitile dal regolamento n. 17.
43 La Commissione nega infine la sussistenza di una qualsiasi trasgressione dell' art. 176 del Trattato CEE, osservando che l' obbligo prescritto dal suddetto articolo, di adottare le misure che l' esecuzione di una sentenza della Corte o del Tribunale importa, sussiste solo quando la Corte o il Tribunale dichiarino la nullità di un atto dell' istituzione interessata. Orbene, pur essendo vero che la stessa Commissione fa cenno, nelle controverse lettere, ai criteri enunciati dal Tribunale nella sentenza Hercules in ordine all' esercizio del diritto al contraddittorio, i ricorrenti non potrebbero tuttavia asserire nel caso di specie l' esistenza di una violazione dell' art. 176, mentre nella causa Hercules il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso dell' impresa.
Sull' irricevibilità manifesta dei ricorsi nelle cause principali
44 Come risulta dalla citata ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 1991, Bosman/Commissione, "(...) qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso, compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso".
45 E' opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, "(...) né l' avvio del procedimento né la comunicazione degli addebiti possono essere considerati, per la loro natura e per i loro effetti giuridici, come delle decisioni ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, contro le quali sia esperibile un' azione di annullamento. Nell' ambito del procedimento amministrativo quale esso è configurato dai regolamenti nn. 17 e 99/63, essi costituiscono atti di procedura, preparatori rispetto alla decisione che ne costituisce lo sbocco ultimo" (sentenza 11 novembre 1981, IBM/Commissione, citata, punto 21 della motivazione).
46 Si deve constatare che nei ricorsi presentati nelle cause principali i ricorrenti formulano per l' essenziale due ordini di censure contro il comportamento della Commissione. Il primo riguarda direttamente la CA e concerne segnatamente il rifiuto della Commissione di trasmettere tutti i capitoli della CA, di puntualizzare con chiarezza le censure mosse nei confronti dell' impresa destinataria della CA e di accordare alle imprese interessate la possibilità di presentare simultaneamente osservazioni sulla CA presente e su quella futura, che la Commissione intende notificare loro prossimamente in merito all' accordo CBS. Il secondo ordine di censure attiene al rifiuto della Commissione di consentire ai ricorrenti l' accesso a tutti i documenti acquisiti nel corso della sua inchiesta, eccezion fatta per i segreti aziendali, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate.
47 Con riferimento al primo ordine di censure, senza necessità di esaminare in questa fase se il comportamento della Commissione abbia potuto ledere i diritti della difesa dei ricorrenti, è necessario rilevare, alla luce della giurisprudenza IBM, e segnatamente dei punti 20 e 21 della motivazione di questa sentenza, che i ricorrenti non hanno addotto elementi atti a consentire al giudice del procedimento sommario di convincersi, con una certa probabilità, della ricevibilità dei ricorsi. In particolare, i ricorrenti non hanno dimostrato il ricorrere di "circostanze eccezionali" o di una qualsiasi misura priva di ogni parvenza di legittimità, così da giustificare la ricevibilità di un ricorso contenzioso proposto contro la CA.
48 Invero dall' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 99/63 risulta che la Commissione è tenuta a comunicare per iscritto alle imprese ed alle associazioni di imprese le censure formulate contro di esse e ad impartire il termine entro il quale le medesime hanno facoltà di portare a sua conoscenza il loro punto di vista. Tutte le ricorrenti hanno ricevuto una CA e la Commissione ha assegnato loro un termine per presentare osservazioni. Il punto se il procedimento espletato nel caso di specie sia inficiato da illegittimità, in quanto la Commissione non ha trasmesso il testo integrale della CA a tutte le imprese e si è inoltre riservata la possibilità di trasmettere nuove censure con riferimento al mercato del Benelux, potrà essere sollevato dai ricorrenti, senza che ciò implichi prima facie una menomazione della loro facoltà di invocare la tutela giurisdizionale dei loro diritti, nell' ambito del ricorso contenzioso che esse potranno eventualmente esperire avverso la decisione che la Commissione dovrà adottare in esito al procedimento amministrativo.
49 Con riguardo al secondo ordine di censure, relativo al denegato accesso all' intero fascicolo, giova rilevare, in primo luogo, che come il Tribunale ha precisato nella citata sentenza 17 dicembre 1991, Hercules, al punto 54 della motivazione, "la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibili alle imprese interessate da un procedimento di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, tutti i documenti a loro favorevoli e sfavorevoli che essa ha acquisito nel corso dell' inchiesta, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate".
50 Emerge dal fascicolo, così come dai chiarimenti orali forniti dalla Commissione, che un determinato numero di documenti acquisiti nel corso dell' inchiesta non sarebbe stato reso conoscibile a ciascun destinatario della CA. Tratterebbesi, anzitutto, di documenti relativi a capitoli della CA riguardanti i vari mercati nazionali, i quali non sono stati trasmessi a talune imprese ed associazioni di imprese, non essendo le medesime interessate dai comportamenti sui mercati nazionali considerati, e che, a parere della convenuta, non farebbero quindi parte del fascicolo che le riguarda. Inoltre, si tratterebbe di determinati documenti, anch' essi riferentisi ai capitoli della CA trasmessi, in quanto acquisiti nell' esercizio dei poteri istruttori conferiti alla Commissione dal regolamento n. 17, o in quanto non assunti come prove a carico dell' impresa o dell' associazione di imprese destinataria delle censure e quindi coperti, a giudizio della convenuta, dal segreto professionale di cui all' art. 20 del regolamento n. 17.
51 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare nella sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche, punto 13 della motivazione (causa 85/76, Racc. pag. 461), "(...) è vero che l' art. 20, n. 2, del regolamento n. 17 dispone che 'fatte salve le disposizioni degli artt. 19 e 21, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri (...) sono tenute a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale' ; detta norma, come è confermato dall' espresso richiamo all' art. 19, deve conciliarsi con il rispetto dei diritti della difesa". Discende inoltre da questa giurisprudenza della Corte che la Commissione non può assumere come prove a carico di un' impresa circostanze o documenti che essa ritiene di non poter divulgare per motivi di riservatezza.
52 Il problema di stabilire entro quali limiti il rispetto del segreto professionale precluda alla Commissione di consentire l' accesso ad ogni documento facente parte del fascicolo ed acquisito nell' esercizio dei propri poteri istruttori, in ispecie quando questi si prestino a costituire un elemento favorevole all' impresa interessata, richiede un approfondito esame. Al riguardo, si deve rilevare, coerentemente con la giurisprudenza della Corte (sentenza 24 giugno 1986, AKZO Chemie/Commissione, citata), che "(...) l' obbligo di tutelare il segreto d' ufficio enunciato nell' art. 20, n. 2, è attenuato nei confronti dei terzi a cui l' art. 19, n. 2, dà il diritto di essere sentiti, cioè in particolare nel caso del terzo reclamante. La Commissione può comunicare a quest' ultimo informazioni protette dal segreto d' ufficio, ove tale comunicazione sia necessaria per il regolare svolgimento dell' istruttoria".
53 L' obbligo di rispettare il segreto d' ufficio, prescritto dall' art. 20, n. 2, del regolamento n. 17, se può essere attenuato nei confronti del terzo denunziante, può altresì esserlo, e a maggior ragione, nei confronti del destinatario di una CA. Ne consegue che non potrebbe ritenersi prima facie che l' obbligo di rispettare il segreto d' ufficio imponga necessariamente alla Commissione di rifiutare l' accesso, in favore di un' impresa destinataria di una CA, ad un documento che non sia stato assunto come prova a suo carico, sol perché quest' ultimo sia stato acquisito in forza dei poteri istruttori conferitile dal regolamento n. 17.
54 Ciò premesso, contrariamente ai rilievi precedentemente svolti in riferimento alle censure mosse dai ricorrenti nei confronti della CA, il giudice del procedimento sommario non può, in questa fase, concludere per l' irricevibilità manifesta delle domande di annullamento delle decisioni della Commissione che rifiutano l' accesso al fascicolo. E' bensì vero che, trattandosi di illegittimità eventuali commesse nel corso del procedimento amministrativo, tali da inficiare la legittimità della decisione finale che la Commissione dovrà adottare, i ricorrenti potranno dedurre, nell' ambito di un ricorso contenzioso proposto contro questa decisione, ogni mezzo utile. Nondimeno però gli atti impugnati, in quanto rifiutano in modo inequivocabile alle imprese ed alle associazioni di imprese destinatarie della CA di giovarsi di una tutela che esse asseriscono essere loro garantita dal diritto comunitario, non potrebbero essere considerati dal giudice del procedimento sommario alla stregua di atti manifestamente improduttivi di effetti giuridici e inidonei a ledere gli interessi dei ricorrenti, tali da giustificare di conseguenza la declaratoria di manifesta irricevibilità dei ricorsi già nella fase del procedimento sommario.
Sull' esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile
55 L' argomento cardine dei ricorrenti in ordine all' esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, che si determinerebbe in difetto dei provvedimenti provvisori richiesti, consiste nell' assunto secondo il quale il loro diritto ad accedere al fascicolo completo verrebbe irrimediabilmente compromesso, qualora la sentenza che il Tribunale dovrà emanare sui ricorsi nelle cause principali dovesse essere pronunciata dopo che i ricorrenti abbiano potuto presentare le proprie osservazioni scritte ed orali ed eventualmente persino dopo che la Commissione abbia adottato la propria decisione sul merito.
56 In ordine a tale punto, si deve rilevare che, nell' ipotesi in cui il Tribunale, pronunciandosi sui ricorsi di cui alle cause principali, annulli gli atti della Commissione che rifiutano l' accesso al fascicolo completo, atti contestati dai ricorrenti, l' illegittimità travolgerebbe l' intero procedimento amministrativo. La Commissione sarebbe, in siffatta ipotesi, tenuta a riaprirlo e ad offrire alle imprese la possibilità di far nuovamente conoscere il loro punto di vista sulle censure mosse contro di loro alla luce dei nuovi elementi, ai quali esse dovrebbero avere accesso. Ne consegue che, in una simile evenienza, se anche la sentenza del Tribunale intervenisse successivamente all' adozione della decisione della Commissione sul merito, i ricorrenti non patirebbero alcun pregiudizio grave ed irreparabile.
57 Discende dal complesso dei rilievi sopra svolti che, senza necessità di esaminare gli argomenti di fatto e di diritto che possono prima facie giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, non ricorrono i presupposti che consentono, sul piano giuridico, la concessione di siffatti provvedimenti, onde le relative domande devono essere respinte.
58 Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze specifiche delle presenti controversie, come pure all' imminenza del termine assegnato ai ricorrenti per il deposito delle loro osservazioni sulla CA rispetto alla data della presente ordinanza, sembra opportuno, in conformità dell' art. 186 del Trattato CEE, prorogare il termine per la presentazione di osservazioni sulla CA sino a venerdì 27 marzo 1992, oppure, qualora i ricorrenti si conformino alle condizioni fissate dalla Commissione circa il numero di copie da depositare, sino a martedì 31 marzo 1992.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede:
1) Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.
2) Il termine impartito ai ricorrenti per la presentazione di osservazioni sulla comunicazione degli addebiti è prorogato sino a venerdì 27 marzo 1992, oppure, qualora i ricorrenti si conformino alle condizioni poste dalla Commissione circa il numero di copie da depositare, sino a martedì 31 marzo 1992.
3) Le spese sono riservate.
Fatto a Lussemburgo il 23 marzo 1992.
Full & Egal Universal Law Academy