Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione con cui vengono disposti provvedimenti d' urgenza in materia di concorrenza ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Raffronto dei vari interessi in gioco
(Trattato CEE, artt. 85 e 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
In una situazione in cui sia la concessione della sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione con cui vengono disposti provvedimenti d' urgenza in materia di concorrenza, che il rifiuto di sospendere siffatta decisione, equivarrebbero in pratica a privare di effetti la decisione finale del Tribunale, nei limiti in cui quest' ultima potrà verosimilmente essere emanata solo in un momento in cui la decisione della Commissione avrà già prodotto o meno i suoi effetti, a seconda che il giudice dei procedimenti sommari abbia respinto o accolto l' istanza di sospensione, occorre raffrontare, da un lato, l' interesse di una buona amministrazione della giustizia, dall' altro, l' interesse delle parti, compreso l' interesse della Commissione a che sia posto immediatamente termine all' infrazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza che essa ritiene di aver rilevato.
Al fine di evitare, al tempo stesso, il prodursi di una situazione irreversibile ed il verificarsi di un danno grave ed irreparabile per una delle parti in causa, va disposta una soluzione transitoria che permetta di evitare che il mercato evolva in maniera irreversibile e consistente nell' imporre alla richiedente la soppressione di taluni ostacoli all' accesso al mercato, senza pregiudicare in modo sensibile, con ciò, il sistema di distribuzione esclusiva da essa approntato da molti anni.
Parti
Nelle cause riunite T-24/92 R,
Langnese-Iglo GmbH, società di diritto tedesco, con sede ad Amburgo (Repubblica federale di Germania, con gli avv.ti Martin Heidenhain, Bernhard M. Maassen e Horst Satzky, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Jean Hoss, 15, Côte d' Eich,
e T-28/92 R,
Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede a Norimberga (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Ulrich Scholz, del foro di Norimberga, e Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Berend J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
sostenuta da
Mars GmbH, società di diritto tedesco, con sede a Viersen (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Jochim Sedemund, del foro di Colonia, e con i signori John Pheasant e Simon Polito, solicitors, dello studio Lovell, White & Durrant di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale associato Dupong, 14 A, rue des Bains,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 ° Mars/Langnese e Schoeller ° Provvedimenti d' urgenza),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1992, la Langnese-Iglo GmbH (in prosieguo: "Langnese") ha proposto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 1992, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 ° Mars/Langnese e Schoeller ° Provvedimenti d' urgenza).
2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la Langnese ha presentato anche una domanda di provvedimenti urgenti, ex artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa fino al momento in cui il Tribunale non abbia statuito sul merito del ricorso.
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1992, la Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG (in prosieguo: "Schoeller") ha proposto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della citata decisione della Commissione.
4 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Schoeller ha altresì proposto una domanda di provvedimenti provvisori ex artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa fino al momento in cui il Tribunale non abbia statuito sul merito del ricorso.
5 Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 16 ed il 21 aprile 1992, la Mars GmbH (in prosieguo: "Mars") ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nelle cause T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con lettera 27 aprile 1992, la cancelleria del Tribunale ha comunicato alla società Mars che essa sarebbe stata ammessa a illustrare oralmente i propri mezzi all' udienza del procedimento sommario.
6 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulle domande di provvedimenti urgenti proposte dalla Langnese e dalla Schoeller, rispettivamente il 23 e il 27 aprile 1992. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 6 maggio 1992.
7 Con ordinanza 8 maggio 1992, il presidente del Tribunale:
° ha ammesso l' intervento della Mars nelle cause riunite T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della resistente;
° ha accolto, nella fase del procedimento sommario, la richiesta di trattamento riservato presentata dalla Langnese circa taluni elementi informativi contenuti nella sua domanda di provvedimenti provvisori (punti 103, 105, 107, 109, 210 e 221) nonché circa le osservazioni della Commissione su detta domanda (pag. 3, punto 1, e pag. 5, punto 3);
° ha invitato la Langnese a comunicare al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, il numero totale dei punti di vendita delle sue "confezioni individuali" in Germania (1991) con i relativi quantitativi venduti (in litri), nonché il numero ° e la suddivisione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi, ecc.) ° dei punti di vendita delle sue "confezioni individuali" in Germania (1991) soggetti a contratti di esclusiva con i relativi quantitativi venduti (in litri);
° ha invitato la Schoeller a comunicare al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i dati richiamati nel prospetto di cui all' allegato 11 della sua istanza per l' anno 1991, nonché il numero ° e la suddivisione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi, ecc) ° dei punti di vendita delle sue "confezioni individuali" in Germania (1991) soggetti a contratti di esclusiva con i relativi quantitativi venduti (in litri);
° ha invitato la parte interveniente Mars a comunicare al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, il totale dei punti di vendita delle sue "confezioni individuali" in Germania prima dell' adozione della decisione della Commissione (dati 1991) con i relativi quantitativi venduti (in litri), il numero dei nuovi punti di vendita istituiti dopo l' adozione della decisione controversa, nonché la suddivisione dei punti di vendita per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi, ecc);
° ha disposto la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 25 marzo 1992, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 ° Mars/Langnese e Schoeller ° Provvedimenti d' urgenza) sino alla data della pronuncia dell' ordinanza conclusiva dei procedimenti sommari.
8 Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 1992, la Langnese, la Schoeller e la Mars hanno risposto ai quesiti loro rivolti nell' ordinanza del presidente del Tribunale 8 maggio 1992.
9 Prima di valutare la fondatezza delle istanze di provvedimenti urgenti proposte dinanzi al Tribunale, occorre ricordare il contesto delle presenti cause, in particolare, i fatti essenziali che sono all' origine delle controversie sottoposte al Tribunale, quali risultano dalle memorie presentate dalle parti e dalle difese orali svolte all' udienza del 6 maggio 1992.
10 Il 18 settembre 1991, la Mars presentava alla Commissione una denuncia contro la Langnese e la Schoeller, per infrazione agli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, e chiedeva che venissero adottati provvedimenti allo scopo di prevenire il danno grave ed irreparabile che scaturirebbe, a suo giudizio, dal fatto che la vendita dei suoi gelati per il consumo immediato sarebbe gravemente ostacolata in Germania dall' applicazione di accordi contrari alle regole di concorrenza che la Langnese e la Schoeller avrebbero concluso con un gran numero di dettaglianti.
11 Con la decisione 25 marzo 1992, la Commissione vietava alla Langnese ed alla Schoeller, in via cautelare, di far valere i loro diritti contrattuali derivanti da accordi conclusi da tali società o a loro favore, qualora alcuni dettaglianti s' impegnino ad acquistare, proporre alla vendita e/o vendere in esclusiva gelato per il consumo immediato di tali produttori, relativamente ai tipi di gelato in parola "Mars", "Snickers", "Milky Way" e "Bounty", quando questi ultimi sono proposti al consumatore finale in confezioni individuali. Inoltre la Commissione revocava il beneficio dell' applicazione del proprio regolamento (CEE) 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, in prosieguo: "regolamento n. 1984/83"), agli accordi di esclusiva conclusi dalla Langnese, nella misura necessaria all' applicazione del divieto soprammenzionato. La Commissione ordinava peraltro alla Langnese e alla Schoeller di informare, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, tutti i dettaglianti a loro vincolati da accordi di distribuzione esclusiva, sugli obblighi imposti dalla decisione stessa e decideva di infliggere alla Langnese e alla Schoeller una penalità di mora dell' ammontare di mille ECU per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione degli obblighi scaturenti dalla decisione.
In diritto
12 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o decidere i provvedimenti provvisori necessari.
13 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le istanze relative a provvedimenti provvisori contemplati agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti debbono presentare un carattere provvisorio nel senso che non va pregiudicata la decisione nel merito.
14 Nella motivazione della sua decisione, la Commissione considera che gli accordi esaminati, dei quali sono parti la Langnese e la Schoeller, costituiscono prima facie un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e che non può essere presa in considerazione un' esenzione in base all' art. 85, n. 3, se non altro perché l' effetto cumulativo di tali accordi esclude qualsiasi concorrenza per una parte considerevole dei prodotti controversi. Secondo la decisione sarebbe impossibile, senza un intervento immediato della Commissione, prevenire il danno grave ed irreparabile che deriverebbe per la Mars dagli ostacoli frapposti, in violazione delle regole di concorrenza del Trattato CEE, allo smercio delle sue barrette di gelato per il consumo immediato in confezioni individuali. Data la natura stagionale del mercato del gelato per il consumo immediato in confezioni individuali, solo l' adozione di provvedimenti immediati da parte della Commissione per l' apertura del mercato potrebbe consentire alla Mars ed ai suoi distributori di effettuare i necessari investimenti per il mantenimento della catena di refrigeratori evitando che la Mars perda il vantaggio concorrenziale che, secondo la Commissione, si è assicurato sul mercato grazie alla sua nuova concezione della commercializzazione di barrette di gelato.
Argomenti delle parti
15 Le richiedenti Langnese e Schoeller fanno valere che le loro domande di sospensione dell' esecuzione della decisione controversa presentano un carattere d' urgenza e sono giustificate per motivi di fatto e di diritto. Gli argomenti avanzati dalle parti possono essere riassunti nel modo seguente.
16 Per quanto riguarda l' urgenza, la Langnese invoca il carattere irreversibile degli effetti che un' esecuzione immediata della decisione non mancherebbe di produrre ed il danno grave che risulterebbe nei suoi confronti da un' esecuzione siffatta e, al contempo, l' assenza di danno per la Mars se venisse disposta una sospensione dell' esecuzione. A parere della Langnese, l' accesso della Mars ai suoi punti di vendita durante la stagione 1992 impedirebbe il futuro ripristino dei vincoli di esclusiva, nei limiti in cui non soltanto gli esercenti di tali punti di vendita non accetterebbero più di rinunciare in avvenire alla distribuzione dei prodotti Mars, ma, inoltre, le abitudini dei clienti si modificherebbero rapidamente. La Langnese sottolinea peraltro che la perdita dell' esclusiva dei suoi punti di vendita implicherebbe anche, a breve termine, la perdita dell' esclusiva dell' uso dei congelatori che essa mette a disposizione di taluni dei suoi distributori, il che non è vietato dalla decisione. Infatti gli esercenti dei punti di vendita sarebbero spesso costretti a collocare sia i prodotti della richiedente che quelli della Mars nei congelatori prestati dalla richiedente. La Langnese sottolinea a questo proposito che nello spazio di tre giorni dall' adozione della decisione controversa (tra il 31 marzo ed il 2 aprile 1992), il numero dei suoi congelatori in cui sono stati collocati prodotti Mars è passato da 27 a 846. Dal complesso di tali elementi emergerebbe un pericolo di distruzione irreversibile dell' intero sistema distributivo della ricorrente e, conseguentemente, un rischio di danno grave ed irreparabile che giustificherebbe che venga ordinata la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa (ordinanze del presidente della Corte 31 marzo 1982, cause riunite 43/82 e 63/82 R, VBVB e VBBB/ Commissione, Racc. pag. 1241, e 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1693).
17 La Langnese contesta poi l' esistenza di notevoli ostacoli che impediscono alla Mars di entrare sul mercato dei gelati per il consumo immediato e possono causare un danno che sia più che trascurabile. Essa rileva, a tale proposito, che la Mars, a due anni dal suo ingresso sul mercato, vende già i suoi prodotti in circa 45 000 punti di vendita e dispone in taluni settori di rilevanti quote di mercato, il che le ha permesso di raddoppiare tra il 1990 ed il 1991 la sua cifra d' affari. La richiedente considera che se, diversamente dal commercio nel settore alimentare ° in cui i congelatori appartengono alle imprese commerciali ° la Mars non è riuscita a penetrare più rapidamente nel mercato dei gelati per il consumo immediato, ciò dipende dal fatto che essa, contrariamente alla richiedente, non ha mai voluto effettuare gli investimenti necessari per l' installazione dei congelatori per l' immagazzinamento dei suoi prodotti.
18 Da ultimo la Langnese considera che la decisione impugnata è viziata per manifesta illegittimità in quanto i provvedimenti d' urgenza adottati dalla Commissione non sono compatibili con i principi stabiliti da una giurisprudenza consolidata della Corte e del Tribunale. Essa sottolinea in proposito che la Commissione non ha dimostrato il sussistere prima facie di elementi che consentissero di presumere l' esistenza di un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Al contrario, i contratti di esclusiva conclusi dalla richiedente sarebbero prima facie compatibili con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, o perlomeno esenti in forza del citato regolamento n. 1984/83, non potendo revocarsi al loro riguardo il beneficio della sua applicazione. La Commissione avrebbe peraltro riconosciuto expressis verbis la compatibilità dei contratti di esclusiva di cui è causa con le regole di concorrenza comunitarie in una lettera amministrativa di archiviazione da essa inviata alla Schoeller il 20 settembre 1985. Inoltre, la Mars, dal canto suo, non correrebbe alcun rischio di danno grave ed irreparabile tale da giustificare l' adozione di provvedimenti cautelari.
19 Da parte sua, la Schoeller considera che le clausole di esclusiva inserite nei contratti di consegna da essa stipulati rientrano nell' ambito dell' esenzione per categoria contemplata dal regolamento n. 1984/83 e che in ogni caso la Commissione è vincolata al giudizio da essa formulato nella lettera amministrativa di archiviazione del 20 settembre 1985, mentre da allora la situazione di fatto non è molto cambiata ed il grado di dipendenza accertato all' epoca non si è modificato in modo rilevante. La richiedente fa valere inoltre che i provvedimenti cautelari presi dalla Commissione non sono stati adottati in presenza di un' urgenza comprovata, in quanto la Mars non subirebbe un danno grave ed irreparabile se essa fosse obbligata a rispettare, anche nel corso della stagione 1992, i contratti di esclusiva conclusi dalla richiedente nel settore dei gelati per il consumo immediato. Secondo quest' ultima, la Mars già beneficia di un accesso sufficiente al mercato nel commercio al dettaglio nel settore alimentare, nella vendita a domicilio nonché nel commercio tradizionale ed ha sorpassato la Schoeller, sia sotto il profilo degli sbocchi di mercato che della cifra d' affari, fin dal secondo anno di inserimento nel mercato delle barrette di gelato.
20 A parere della Schoeller, l' esecuzione della decisione controversa le farebbe subire un danno considerevole, in modo particolare distruggendo il sistema di distribuzione che essa ha costruito da anni. Dato che la maggior parte dei suoi punti di vendita, di modeste dimensioni e di fatturato medio annuo inferiore a 3 300 DM, non sono in grado di acquistare congelatori in proprio, di provvedere alla loro manutenzione, di farli riparare e di sopportarne il costo, i produttori di gelato industriale per il consumo potrebbero sfruttare il mercato soltanto mettendo a disposizione i congelatori e provvedendo direttamente alla relativa manutenzione. Orbene, se gli esercenti di tali punti di vendita fossero liberi di comprare i loro articoli oggi da un certo venditore, domani da un altro, la messa a disposizione dei congelatori non sarebbe più redditizia, poiché la dispersione degli acquisti tra numerosi fornitori farebbe cadere rapidamente il fatturato sotto il livello oltre il quale per la Schoeller continuare a rifornire un punto di vendita e munirlo di un congelatore diverrebbe economicamente privo di interesse. Inoltre, se i punti di vendita vincolati alla Schoeller da contratti di esclusiva dovessero poter vendere oramai anche i prodotti Mars, diverrebbe praticamente impossibile indurli a rispettare di nuovo il loro impegno di esclusiva nel caso in cui venisse annullata la decisione controversa.
21 La Schoeller ritiene anche che la ponderazione degli interessi in gioco giustifichi la sospensione dell' esecuzione dei provvedimenti cautelari decisi dalla Commissione, mentre quest' ultima li ha disposti sulla base di fatti non sufficientemente accertati nell' ambito di un' inchiesta non ancora conclusa e non sono dimostrate l' urgenza e la necessità dei provvedimenti in parola. La richiedente, invocando in proposito l' ordinanza del presidente della Corte 29 settembre 1982, cause riunite 229/82 e 228/82 R, Ford/Commissione (Racc. pag. 3091), fa valere che l' interesse pubblico che milita a favore dell' esecuzione di una decisione come quella adottata nel caso di specie è inferiore a quello da annettere all' esecuzione di una decisione che la Commissione abbia preso alla fine di una procedura "nel merito" dopo la chiusura dell' indagine.
22 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ritiene che le istanze presentate dalle richiedenti non permettano di concludere per l' esistenza né di circostanze che comprovino l' urgenza né di mezzi di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. In particolare, la Commissione rileva la portata limitata della decisione di cui è causa, in quanto essa ha per oggetto soltanto le clausole di non concorrenza contenute negli accordi che vincolano i punti di vendita alle richiedenti ° e ciò solo relativamente ai quattro tipi di gelato per il consumo immediato della Mars °, mentre la decisione impugnata non riguarda tutte le altre clausole contrattuali, segnatamente l' esclusiva di approvvigionamento tramite i canali di distribuzione autorizzati e l' esclusiva relativa ai congelatori.
23 La Commissione contesta gli argomenti che le richiedenti pretendono di trarre dai risultati commerciali della Mars quanto all' accesso di quest' ultima al mercato, nei limiti in cui le cifre in questione poggiano vuoi su vendite realizzate al di fuori del mercato dei prodotti di cui trattasi, vuoi su vendite nel settore di tale mercato non coperto dai diritti di esclusiva riguardanti i punti di vendita o i congelatori. La Commissione considera che non possono essere accolti neppure gli argomenti delle richiedenti basati sulla lettera amministrativa di archiviazione del 20 settembre 1985, dato che, se decisioni formali possono essere revocate in presenza di nuovi elementi di fatto, ciò deve valere del pari, ed a più forte ragione, per le lettere amministrative di archiviazione. Ora, nel caso di specie, la Commissione decideva di riaprire la procedura e di informarne le imprese nel novembre 1991, proprio perché essa aveva appreso taluni elementi diretti a dimostrare un aggravamento delle restrizioni alla concorrenza.
24 Quanto all' esistenza di un rischio di danno grave ed irreparabile la Commissione considera che non sono pertinenti né gli argomenti relativi alla diminuzione del fatturato né quelli concernenti l' impossibilità di far rispettare l' esclusiva dopo l' eventuale annullamento della decisione controversa. Parimenti, secondo la Commissione, il raffronto tra gli interessi confliggenti milita contro la concessione della sospensione dell' esecuzione sollecitata dalle richiedenti, giacché i provvedimenti cautelari da essa decisi sono limitati nel tempo e riguardano soltanto quattro articoli della società Mars.
25 Presentando le sue osservazioni orali, l' interveniente Mars ha contestato l' esistenza di qualunque necessità economica che giustifichi il fatto che le richiedenti si servano in Germania di punti di vendita esclusiva ed ha fatto valere a tale riguardo che la Langnese dispone di quote importanti di mercato in altri Stati membri senza ricorrere ad accordi di esclusiva. La Mars ha pure argomentato che, anche ammettendo che i provvedimenti cautelari adottati dalla Commissione rendono in futuro più difficile la conclusione di contratti di esclusiva, i dettaglianti continueranno sempre a dipendere dalle richiedenti, tenuto conto del fatto che i suoi tipi di gelato per il consumo immediato coprono soltanto una piccola parte del grande assortimento di prodotti che la Langnese e la Schoeller offrono al pubblico.
Valutazione del giudice dei procedimenti sommari
26 Va preliminarmente rilevato che i provvedimenti cautelari adottati dalla Commissione con la decisione 25 marzo 1992 sono intesi a permettere alla Mars di accedere ai punti di vendita esclusiva delle richiedenti nel settore dei gelati per il consumo immediato in confezioni individuali nel corso della stagione 1992. La decisione di cui trattasi ° che scade il 1 gennaio 1993, a meno che la sua applicabilità venga espressamente prorogata dalla Commissione ° è chiamata pertanto a produrre l' insieme dei suoi effetti in tale anno e più particolarmente, dato il carattere stagionale del mercato del gelato per il consumo immediato in confezioni individuali, durante il periodo da maggio a settembre. Ne consegue che sia la concessione di una sospensione dell' esecuzione della decisione, sino alla pronuncia della sentenza conclusiva del procedimento nella causa principale, che il rigetto delle istanze di sospensione equivarrebbero in pratica a privare di effetti la decisione finale del Tribunale, nei limiti in cui quest' ultima potrà verosimilmente essere emanata, dopo il corso rituale della procedura, solo in un momento in cui la decisione della Commissione avrà già prodotto o meno i suoi effetti, a seconda che il giudice dei procedimenti sommari abbia negato o concesso il provvedimento di sospensione dell' esecuzione sollecitato dalle richiedenti.
27 Va altresì sottolineato che le parti divergono in sostanza circa la definizione del mercato controverso e circa le condizioni effettive di accesso a detto mercato. L' esame di tali elementi, la cui fondamentale importanza nell' ambito della presente controversia è stata messa in risalto soprattutto dalle divergenze tra i dati forniti dalle parti in seguito ai quesiti posti dal presidente del Tribunale nell' ordinanza 8 maggio 1992, non può essere svolto in maniera approfondita nell' ambito del presente procedimento sommario. Alla luce di quanto precede, il giudice dei procedimenti sommari non può ritenere che i mezzi dedotti dalle richiedenti siano prima facie infondati e pertanto respingere le domande di sospensione dell' esecuzione della decisione controversa (v., segnatamente, l' ordinanza del presidente del Tribunale 21 novembre 1990, causa T-39/90 R, SEP/Commissione, Racc. pag. II-649).
28 In presenza di una tale situazione di fatto e di diritto, spetta al giudice dei procedimenti sommari raffrontare, da un lato, l' interesse di una buona amministrazione della giustizia (v., in particolare, l' ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 1987, causa 45/87 R, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 783) e, dall' altro, gli interessi delle parti, compreso l' interesse della Commissione a che sia posto immediatamente termine all' infrazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza che essa ritiene di aver rilevato (citata ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 1989, Publishers Association), così da evitare, al tempo stesso, il prodursi di una situazione irreversibile ed il verificarsi di un danno grave ed irreparabile per una delle parti in causa.
29 Va rilevato, nel caso di specie, che un primo esame dei mezzi ed argomenti svolti dalle parti nonché dei dati numerici da esse forniti mostra che non si può escludere l' esistenza, nel settore dei gelati per il consumo immediato in confezioni individuali, di un rischio di danno grave ed irreparabile, sia per le richiedenti, nell' ipotesi di applicazione immediata della decisione controversa, che per l' interveniente Mars, nel caso di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione. Infatti, l' esecuzione immediata della decisione di cui è lite può pregiudicare in maniera grave i sistemi di distribuzione posti in essere dalle richiedenti creando in tal modo sul mercato in questione un processo che, per valide ragioni, deve ritenersi molto difficile, se non impossibile, rendere in seguito reversibile (citata ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 1989, Publishers Association, punto 33). Ma parallelamente, la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione può contribuire al consolidamento della struttura attuale del mercato, permettendo quindi alle ricorrenti di rendere sempre più difficile alla Mars lo sfruttamento del vantaggio concorrenziale che può procurarle, nel settore dei gelati per il consumo immediato, la trasposizione della notorietà dei suoi prodotti di cioccolato.
30 Va pertanto ricercata, nel caso di specie, una soluzione transitoria che permetta di evitare che il mercato evolva in maniera irreversibile, salvaguardando nel contempo l' interesse della Commissione a porre immediatamente termine alle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato da essa constatate e gli interessi essenziali delle parti in causa, fintantoché il Tribunale non possa statuire definitivamente sulle presenti controversie.
31 Siffatta soluzione transitoria passa per la soppressione, in via cautelare, di taluni ostacoli all' accesso della Mars al settore dei gelati per il consumo immediato in confezioni individuali, senza pregiudicare in modo sensibile, con ciò, i sistemi di distribuzione esclusiva approntati dalle richiedenti da parecchi anni. Tale accesso va limitato rispetto agli obiettivi che esso è diretto a conseguire ° cioè, evitare il rischio di un danno grave ed irreparabile sia per la Mars che per le richiedenti ° e chiaramente definito, in modo tale che siano facilmente individuabili i punti di vendita esclusiva con i quali la Mars potrebbe negoziare la vendita dei suoi quattro tipi di gelato per il consumo immediato.
32 I punti di vendita situati nelle stazioni di servizio, grazie al loro numero limitato ed alla loro facilità di reperimento e tenuto conto, d' altro canto, dei notevoli quantitativi di gelati per il consumo immediato in confezioni individuali che vi sono venduti, sembrano poter rispondere alle citate condizioni. Secondo le informazioni fornite dalle parti, i punti di vendita vincolati da contratti di esclusiva con le richiedenti nel settore in parola, pur costituendo un segmento importante del mercato dei gelati per il consumo immediato in confezioni individuali, non rappresentano, date le quantità che vi sono vendute ed il fatturato delle richiedenti, un segmento di mercato la cui apertura possa mettere in pericolo i sistemi di distribuzione approntati dalle richiedenti nel territorio tedesco. Va altresì sottolineato che una sospensione dell' applicazione degli accordi di esclusiva nel settore delle stazioni di servizio si limiterà ad offrire alla Mars la possibilità di negoziare con i punti di vendita di cui trattasi le condizioni di distribuzione dei suoi quattro tipi di gelato per il consumo immediato; essa non significa quindi assolutamente che siffatti punti di vendita abbiano l' obbligo di accettare di vendere detti prodotti, ma semplicemente che essi sarebbero eventualmente autorizzati a farlo. Ciò non implica neppure che la Mars sia autorizzata ad avere accesso ai congelatori che le richiedenti mettono a disposizione di detti punti vendita. La sospensione dell' applicazione degli accordi di esclusiva non implica dunque che tali punti di vendita vadano definitivamente persi per le richiedenti a vantaggio della Mars e, di conseguenza, non può essere all' origine, per le richiedenti, di danni rilevanti in termini di quantità di gelati per il consumo immediato venduti in confezioni individuali, nonché di fatturato.
33 Per la Mars, la concessione di un accesso ai punti di vendita esclusiva delle richiedenti nelle stazioni di servizio rappresenta, in pratica, la possibilità di accrescere sensibilmente il numero dei suoi punti di vendita di gelati per il consumo immediato in confezioni individuali sull' insieme del territorio tedesco, consentendole in tal modo di continuare la sua penetrazione nel mercato e quindi evitandole qualsiasi danno grave ed irreparabile, finché il Tribunale non abbia deciso le cause principali.
34 Alla luce di quanto precede, occorre ingiungere che il divieto imposto alla Langnese-Iglo GmbH e alla Schoeller GmbH & Co. KG di far valere le clausole relative all' esclusiva dei luoghi di vendita risultante da accordi conclusi da esse, o a loro favore, per quanto attiene ai tipi di gelato per il consumo immediato "Mars", "Snickers", "Milky Way" e "Bounty", qualora questi ultimi siano proposti al consumatore finale in confezioni individuali, venga limitato al settore delle stazioni di servizio.
35 Occorre del pari ingiungere alla Commissione di controllare l' esecuzione della presente ordinanza e di trasmettere al Tribunale, a partire dal 1 luglio 1992 e su base mensile, in particolare, gli elementi di informazione che le saranno comunicati dalla Mars circa i punti di vendita situati nelle stazioni di servizio che sono vincolati da contratti di esclusiva con le richiedenti e con i quali la Mars abbia concluso contratti di vendita, in ordine ai suoi tipi di gelato per il consumo immediato di cui all' art. 1 della decisione controversa.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' esecuzione della decisione della Commissione 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 ° Mars/Langnese e Schoeller ° Provvedimenti d' urgenza) è sospesa, fatto salvo per quanto si riferisce ai punti di vendita situati nelle stazioni di servizio che sono vincolati da contratti di esclusiva con le richiedenti.
2) La Commissione controllerà l' esecuzione della presente ordinanza e trasmetterà al Tribunale, a partire dal 1 luglio 1992 e su base mensile, in particolare, gli elementi di informazione che le saranno comunicati dalla Mars circa i punti di vendita situati nelle stazioni di servizio che sono vincolati da contratti di esclusiva con le richiedenti e con i quali la Mars abbia concluso contratti di vendita, in ordine ai suoi tipi di gelato per il consumo immediato di cui all' art. 1 della decisione controversa.
3) La presente ordinanza produrrà i suoi effetti finché la Commissione non adotti una decisione che ponga termine al procedimento amministrativo in corso o fino alla pronuncia della sentenza nelle cause principali.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 16 giugno 1992
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