Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Intervento ° Interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione di applicazione delle norme di concorrenza ° Impresa parte dinanzi al giudice nazionale in una controversia la cui soluzione dipende da quella del procedimento pendente dinanzi al giudice comunitario ° Cancellazione dal ruolo della causa pendente dinanzi al giudice nazionale ° Incidenza dipendente dalle modalità e dagli effetti della cancellazione dal ruolo
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)
Massima
Può avvalersi del diritto di intervento di cui all' art. 37 dello Statuto della Corte per intervenire in una controversia che oppone, dinanzi al Tribunale, uno dei destinatari di una decisione di applicazione delle norme di concorrenza adottata dalla Commissione a quest' ultima, un' impresa che, senza essere parte ricorrente nel procedimento avviato dalla Commissione, possiede la qualità di parte in una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, la cui soluzione dipende dalla decisione che adotterà il Tribunale a conclusione del procedimento che costituisce oggetto della domanda di intervento. L' interesse che ha tale impresa alla soluzione della controversia pendente dinanzi al Tribunale non viene meno a causa della cancellazione dal ruolo della causa pendente dinanzi al giudice nazionale quando tale cancellazione dal ruolo interviene su domanda della controparte e lascia sussistere per l' interessata il rischio di vedersi di nuovo convenuta dinanzi al giudice nazionale, nell' ambito di un procedimento avente lo stesso oggetto di quello cancellato dal ruolo.
Parti
Nella causa T-29/92,
Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi),
Amsterdamse Aannemers Vereniging, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),
Algemene Aannemersvereniging voor Waterbouwkundige Werken, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),
Aannemersvereniging van Boorondernemers en Buizenleggers, con sede in Soest (Paesi Bassi),
Aannemersvereniging Velsen, Beverwijk en Omstreken, con sede in Velsen (Paesi Bassi),
Aannemers Vereniging Haarlem-Bollenstreek, con sede in Heemstede (Paesi Bassi),
Aannemersvereniging Veluwe en Zuidelijke Ijsselmeerpolders, con sede in Apeldoorn (Paesi Bassi),
Combinatie van Aannemers in het Noorden, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi),
Vereniging Centrale Prijsregeling Kabelwerken, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi),
Delftse Aannemers Vereniging, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),
Economisch Nationaal Verbond van Aannemers van Sloopwerken, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),
Aannemersvereniging "Gouda en Omstreken", con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),
Gelderse Aannemers Vereniging inzake Aanbestedingen, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),
Gooise Aannemers Vereniging, con sede in Huizem (Paesi Bassi),
' s-Gravenhaagse Aannemers Vereniging, con sede in 's-Gravenhage (Paesi Bassi),
Leidse Aannemersvereniging, con sede in Leiden (Paesi Bassi),
Vereniging Markeer Aannemers Combinatie, con sede in Tilburg (Paesi Bassi),
Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven, con sede in Dordrecht (Paesi Bassi),
Noordhollandse Aannemers Vereniging voor Waterbouwkundige Werken, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),
Oostnederlandse-Vereniging-Aanbestedings-Regeling, con sede in Delden (Paesi Bassi),
Provinciale Vereniging van Bouwbedrijven in Groningen en Drenthe, con sede in Groningen (Paesi Bassi),
Rotterdamse Aannemersvereniging, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),
Aannemersvereniging "de Rijnstreek", con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),
Stichting Aanbestedingsregeling van de Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi),
Samenwerkende Prijsregelende Vereniging Nijmegen en Omstreken, con sede in Nijmegen (Paesi Bassi),
Samenwerkende Patroons Verenigingen in de Bouwbedrijven Noord-Holland-Noord, con sede in Alkmaar (Paesi Bassi),
Utrechtse Aannemers Vereniging, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),
Vereniging Wegenbouw Aannemers Combinatie Nederland, con sede in Zeist (Paesi Bassi), e
Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, con sede in Heeze (Paesi Bassi),
con gli avv.ti L.H. van Lennep, del foro dell' Aia, e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Frieden, 6, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. P. Glazener, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 5 febbraio 1992, relativa ad un procedimento in forza dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.572 e IV/32.571 ° Industria della costruzione nei Paesi Bassi) (GU L 92, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C. Bellamy, R. Schintgen, B. Vesterdorf e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 27 agosto 1992, la società di diritto dei Paesi Bassi Dennendael BV, con sede in Rotterdam, rappresentata dall' avv. I.G.S. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14 A, rue des Bains, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nella causa T-29/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità all' art. 115 del regolamento di procedura e presentata ai sensi dell' art. 37, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto"), che si applica alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma di detto Statuto.
3 L' istanza d' intervento è stata notificata alle parti ai sensi dell' art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Queste ultime hanno depositato le loro osservazioni.
4 In conformità all' art. 116, n. 1, terzo comma, di detto regolamento, il presidente della Prima Sezione ha deferito l' esame dell' istanza a quest' ultima.
Argomenti delle parti
5 A sostegno della sua istanza, la richiedente ha sostenuto di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37 dello Statuto.
6 Tale interesse della richiedente risulterebbe dal fatto che, nell' ambito di un procedimento introdotto dinanzi al giudice nazionale dalla Prijsregeling Midden Nederland BV (in prosieguo: la "PMN"), uno degli uffici della SPO, prima ricorrente nella causa T-29/92, contro taluni imprenditori membri di quest' ultima per ottenere da essi il pagamento di un' indennità per spese di calcolo, nonché il pagamento di spese di amministrazione, di contributi professionali e di spese di incasso, dovuti a titolo delle regolamentazioni che hanno costituito oggetto della decisione impugnata, essa sarebbe stata chiamata come garante per questi imprenditori. Essa ritiene che se il Tribunale conferma la decisione impugnata, l' illegittimità dei contributi di cui essa è chiamata a garantire il pagamento sarà evidente e il giudice nazionale sarà così costretto a darle ragione.
7 La richiedente sostiene che il suo interesse ad intervenire nel presente procedimento riguarda l' interesse più generale che essa ha a che le regolamentazioni considerate nella decisione impugnata, che sono incompatibili con l' art. 85, siano dichiarate e restino vietate e nulle, di modo che essa, in quanto direttore dei lavori, non sia più limitata in maniera incompatibile con il diritto comunitario nella scelta degli imprenditori con cui intende trattare, né nei suoi negoziati con essi e di modo che non costituisca più per l' avvenire oggetto di domande di pagamento delle varie indennità previste nelle regolamentazioni di cui trattasi.
8 La richiedente fa presente poi che se essa non ha presentato alcuna denuncia presso la Commissione contro le pratiche anticoncorrenziali che sono state constatate nella decisione impugnata, è perché il momento in cui essa è stata chiamata come garante ha praticamente coinciso con quello in cui la Commissione ha adottato la decisione.
9 Nelle sue osservazioni, depositate in cancelleria l' 8 settembre 1992, la Commissione ritiene che, in considerazione delle circostanze fatte valere dalla richiedente, non vi è alcun dubbio circa l' esistenza del suo interesse alla soluzione della controversia pendente dinanzi al Tribunale. Nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, l' ufficio della SPO reclamerebbe dagli imprenditori aggiudicatari dei lavori della richiedente le indennità dovute, in forza delle regolamentazioni controverse, agli imprenditori che hanno presentato offerte che non sono state accolte, mentre nella fattispecie l' imprenditore che non ha avuto successo vi avrebbe rinunciato. La richiedente, avendo garantito il pagamento di queste indennità, se le vede reclamare dinanzi al giudice nazionale. Secondo la Commissione, poiché il credito indipendente di cui l' ufficio della SPO si ritiene titolare trova il suo fondamento diretto nelle regolamentazioni vietate dalla decisione impugnata, la soluzione della controversia dinanzi al giudice nazionale dipenderà dalla soluzione della presente controversia dinanzi al Tribunale. Per tale motivo, la Commissione ritiene che la posizione della richiedente si distingue da quella di qualunque altro aggiudicatore.
10 Nelle osservazioni depositate in cancelleria l' 11 settembre 1992, le ricorrenti principali hanno sollevato obiezioni nei confronti dell' istanza d' intervento.
11 Le ricorrenti principali sostengono che esse ignorano l' esatta posta in gioco del procedimento giudiziario nazionale richiamato dalla richiedente, poiché, affermano, nessuna di loro è parte ad esso. Esse aggiungono che l' istanza d' intervento non precisa nemmeno il fondamento giuridico esatto sul quale sarebbe basata la chiamata in garanzia che costituisce oggetto di tale procedimento.
12 Esse aggiungono che l' idea suggerita dalla richiedente, cioè che in quanto direttore dei lavori essa sarebbe ulteriormente nell' obbligo di pagare indennità è inesatta, in quanto, anche supponendo che la Dennendael abbia un qualsiasi obbligo, quest' ultimo risulterebbe unicamente dal fatto che essa ha apparentemente fornito di sua propria iniziativa la sua garanzia agli imprenditori contro domande di indennizzo.
13 Le ricorrenti in via principale fanno notare inoltre che la procedura in corso dinanzi al giudice nazionale sarà cancellata dal ruolo per motivi che a loro parere non hanno niente a che vedere con l' istanza d' intervento della Dennendael. Esse ritengono quindi che la richiedente non può avvalersi di tale procedura nazionale per dimostrare il suo interesse alla soluzione della controversia pendente dinanzi al Tribunale.
14 D' altra parte, esse ritengono che la richiedente non potrebbe far valere la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità di ricorsi presentati da "terzi interessati" contro decisioni che non sono loro rivolte.
15 Le ricorrenti in via principale concludono nel senso che l' istanza d' intervento dev' essere respinta per mancanza di interesse diretto e concreto, similare o differenziato (v. ordinanza della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. 1965, pag. 971). Un tale intervento può solo complicare indebitamente lo svolgimento del procedimento.
Valutazione del Tribunale
16 Il Tribunale rileva in via preliminare che ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto, il diritto d' intervento spetta a chiunque "dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte".
17 Il Tribunale constata che la presente istanza d' intervento solleva due questioni: la prima è quella se la qualità di parte ad una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, la cui soluzione dipende dall' esito della controversia alla quale la richiedente chiede di poter intervenire, conferisca un interesse sufficiente a tale scopo. La seconda questione, che si pone solo nell' ipotesi di una soluzione affermativa della prima, è quella se il fatto che la causa pendente dinanzi al giudice nazionale sia cancellata dal ruolo su domanda di una delle parti della presente controversia che si oppongono all' istanza d' intervento, a seguito della presentazione di tale istanza, faccia perdere alla richiedente il suo interesse alla soluzione della controversia, mentre essa rimane vincolata da una garanzia, che pone a suo carico indennizzi la cui legittimità dipende dalla soluzione di questa controversia.
18 Dal fascicolo risulta che la richiedente è committente di un progetto immobiliare denominato "Scheepjeshof", che essa ha aggiudicato per un importo di circa HFL 17,5 milioni. Prima di aggiudicare questo progetto, la richiedente ha avviato negoziati con un primo imprenditore (Nijhuis BV). Nel corso di questi negoziati, questo imprenditore ha rinunciato, il 16 agosto 1988, a reclamare alla richiedente qualsiasi indennizzo nel caso in cui non gli fosse aggiudicato il progetto, effettuando a tal fine una dichiarazione di rinuncia ai sensi dell' art. 6 del codice deontologico (v. allegati 6 e 7 all' istanza d' intervento). Il 3 ottobre 1988, la richiedente ha comunicato a questo imprenditore che essa poneva fine ai negoziati con lui. Il giorno seguente quest' ultimo comunicava alla richiedente di non essere contento per tale conclusione. La richiedente ha successivamente negoziato l' attribuzione dell' appalto con due imprenditori (Delftse Aannemings Maatschappij BV e Pepping Bouw BV), che si sono associati ai fini del progetto sotto la denominazione di Bouwcombinatie Scheepjeshof Veenendal. Nel corso dei negoziati, gli imprenditori hanno rinunciato, il 5 dicembre 1988, a qualsiasi indennizzo. Il progetto è stato aggiudicato a questi imprenditori. Con lettera 31 agosto 1989, la PMN, ufficio competente della SPO, ricorrente in via principale nella presente controversia, ha chiesto agli imprenditori, sulla base delle regolamentazioni vietate dalla decisione impugnata, gli indennizzi che questi ultimi, il 5 dicembre 1988, avevano rinunciato a reclamare alla richiedente. Il 16 ottobre 1990, la PMN ha convenuto questi imprenditori dinanzi al giudice olandese competente per ottenere il pagamento di questi indennizzi. Il 4 luglio 1991, i tre imprenditori convenuti hanno a loro volta chiamato la richiedente come garante del pagamento di questi indennizzi e hanno chiesto al giudice di riunire le due cause. Con memoria in data 14 gennaio 1992, la richiedente ha contestato la chiamata in garanzia facendo valere, in particolare, l' incompatibilità con l' art. 85 del Trattato CEE delle disposizioni sulla base delle quali gli indennizzi sono ad essa richiesti.
19 Il 27 agosto 1992, la richiedente ha presentato la sua istanza dinanzi al Tribunale. Il 9 settembre 1992 la PMN ha informato i difensori degli imprenditori convenuti dinanzi al giudice olandese del fatto che "la sua cliente intendeva cancellare dal ruolo tale procedimento per motivi che la riguardano".
20 Da quanto precede risulta, per quanto riguarda la prima questione, che, quando la richiedente ha presentato la sua istanza, il suo interesse alla soluzione della controversia risultava dal fatto che la soluzione della causa alla quale essa era parte dinanzi al giudice nazionale dipendeva dalla legittimità della decisione della Commissione che costituisce oggetto del ricorso principale.
21 Per quanto riguarda la seconda questione, che è quella relativa a se, a seguito della cancellazione dal ruolo, avvenuta il 9 settembre 1992, delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, la richiedente conservi un interesse alla soluzione della controversia, occorre rilevare che tale cancellazione dal ruolo è avvenuta su domanda di uno degli uffici delle ricorrenti in via principale, dopo la presentazione dell' istanza d' intervento, solo un giorno prima della scadenza del termine entro cui potevano essere presentate istanze di intervento da intervenienti residenti nel Regno dei Paesi Bassi o nella Repubblica federale di Germania (cioè il 10 settembre 1992) e dopo la scadenza di tale termine per gli intervenienti residenti nel Regno del Belgio o nel Granducato di Lussemburgo (6 settembre 1992).
22 Ingiustamente le ricorrenti in via principale sostengono che, a seguito di questa cancellazione dal ruolo, l' interesse della richiedente non si distingua più da quello delle centinaia di altri consumatori vittime delle pratiche denunciate nella decisione impugnata. Infatti, la richiedente si differenzia rispetto agli altri consumatori in quanto, prima dell' adozione della decisione impugnata, essa aveva preso iniziative al fine di salvaguardare i suoi diritti, ottenendo dagli imprenditori ai quali si era rivolta che essi rinunciassero a chiederle gli indennizzi controversi. Ciò facendo, essa ha rifiutato a differenza di altri consumatori di vedersi ripercuotere attraverso i prezzi offerti questi indennizzi. Inoltre, il suo interesse all' evoluzione della controversia si distingue da quello degli altri consumatori a causa della garanzia che essa deve agli imprenditori ai quali essa ha aggiudicato il suo progetto. Questa garanzia fa infatti pesare sulla richiedente una minaccia effettiva di vedersi convenuta, una volta di più, dinanzi al giudice nazionale, nell' ambito di un procedimento avente lo stesso oggetto di quello cancellato dal ruolo.
23 Di conseguenza la richiedente conserva un interesse effettivo a poter avvalersi della nullità della sua garanzia a causa dell' incompatibilità con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE della causa del debito garantito.
24 Da quanto precede risulta che la richiedente ha un interesse alla soluzione della causa principale e che essa deve essere ammessa ad intervenire nella causa T-29/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La società Dennendael BV è ammessa ad intervenire nella causa T-29/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) Sarà fissato un termine per l' interveniente per esporre, per iscritto, i mezzi a sostegno delle sue conclusioni.
3) Una copia di tutti gli atti di causa sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 gennaio 1993.
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