Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Controversie fra le Comunità e i loro dipendenti dinanzi al Tribunale ° Composizione del collegio giudicante ° Designazione di un avvocato generale ° Criteri
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 12, n. 1, 14, 18 e 51)
2. Procedura ° Deposito del controricorso ° Termine ° Decorrenza ° Ricevimento dell' atto introduttivo da parte del convenuto
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, n. 1, e 101, n. 2)
Massima
1. Nell' ipotesi di una lite fra la Comunità ed uno dei suoi dipendenti, ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la sezione a cui la causa è stata attribuita può, in forza degli artt. 14, 18 e 51 del predetto regolamento, chiedere al Tribunale in sede plenaria di rinviare la causa vuoi alla formazione plenaria stessa, vuoi ad una sezione composta da un diverso numero di giudici e di designare un avvocato generale, ma non è obbligata a farlo. L' esercizio di tale facoltà è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura che sono, per il rinvio ad una sezione composta da un numero differente di giudici, la difficoltà di ordine giuridico o l' importanza della causa o la presenza di circostanze particolari e, per la designazione di un avvocato generale, la difficoltà giuridica o la complessità di fatto della causa.
2. Il termine di un mese, previsto all' art. 46, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per il deposito del controricorso comincia a decorrere solo dal momento in cui il convenuto ha ricevuto l' atto introduttivo.
Parti
Nella causa T-47/92,
Manfred Lenz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Kraainem (Belgio); Erika Lenz, ex dipendente Commissione delle Comunità europee e moglie del suddetto, residente in Kraainem (Belgio); Volker Lenz, figlio dei suddetti, residente in Osnabruek (Germania), rappresentati dall' avv. Juergen Schacht, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Ettelbrueck (Lussemburgo) presso il signor J.P. Meyer, 14, rue Prince Jean,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Henri Étienne, consigliere giuridico principale, in qualità d' agente, assistito dall' avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Francoforte, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha respinto una domanda di assistenza ed indennizzo e il reclamo opposto al rigetto della domanda, nonché la condanna della Commissione a riparare il danno materiale e morale allegato dai ricorrenti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
I fatti
1 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria della Corte il 17 giugno 1992, i ricorrenti hanno proposto un ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, l' annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto, da un lato, della loro domanda di assistenza e indennizzo e, dall' altro, del reclamo opposto al suddetto rigetto, nonché, in secondo luogo, la condanna della Commissione a risarcire il danno materiale e morale che essi ritengono di aver subito in seguito a trattamenti medici seguiti da due di loro.
2 Con lettera di pari data, il cancelliere della Corte ha informato i ricorrenti di aver trasmesso la loro richiesta alla cancelleria del Tribunale, da cui è stata ricevuta lo stesso giorno.
3 Con lettera 18 giugno ricevuta il 24 giugno 1992 dalla Commissione, l' atto introduttivo è stato notificato alla Commissione stessa dal cancelliere del Tribunale.
4 Con lettera raccomandata inviata al cancelliere del Tribunale il 2 luglio 1992, i ricorrenti hanno informato il Tribunale di eleggere domicilio ai fini del procedimento presso il signor J.P. Meyer in Ettelbrueck.
5 Il 27 luglio 1992, è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il controricorso della Commissione completo dei suoi allegati, vale a dire due lettere in lingua francese inviate dal servizio giuridico della Commissione al primo ricorrente il 29 aprile ed il 27 maggio 1991. Queste lettere non erano accompagnate da una traduzione in tedesco, che è la lingua processuale. Al controricorso era allegata la procura conferita ai rappresentati della Commissione.
6 Lo stesso giorno, il controricorso della Commissione è stato notificato ai ricorrenti, ai quali è stato contestualmente comunicato il termine ultimo per il deposito della replica, fissato al 3 settembre 1992.
7 Con decisione 18 agosto 1992, il presidente del Tribunale ha assegnato la causa alla Quinta Sezione e ha designato il giudice relatore.
8 Il 1 settembre 1992, la replica è stata registrata nella cancelleria del Tribunale.
9 Il 2 settembre 1992, il cancelliere del Tribunale ha registrato le traduzioni nella lingua processuale delle due lettere allegate al controricorso della Commissione e le ha notificate ai ricorrenti.
10 Lo stesso giorno, il cancelliere del Tribunale ha notificato alle parti il termine ultimo per il deposito della controreplica fissato al 5 ottobre 1992.
11 Il 3 settembre 1992, i ricorrenti hanno ricevuto copia via fax della traduzione delle due lettere allegate al controricorso della Commissione.
12 Il 2 ottobre 1992, la controreplica è stata registrata nella cancelleria del Tribunale.
13 Il 5 ottobre 1992, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto la domanda presentata dai ricorrenti ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura.
Oggetto della domanda
14 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
1) rinviare la causa al collegio giudicante che risulta competente ai sensi dell' art. 14 del regolamento;
2) designare un avvocato generale ai sensi degli artt. 17 e 18 del regolamento;
3) ordinare, al fine di un uguale trattamento di tutti i documenti nel procedimento, una notifica a mezzo corriere con ricevuta di ritorno all' indirizzo dei ricorrenti Manfred e Erika Lenz, Honnekinberg 56, B-1950 Kraainem, che acconsentono a ricevere tutte le notifiche per conto del ricorrente Volker Lenz;
4) ordinare che venga integralmente consultato il fascicolo di istruzione del Pubblico ministero a Bruxelles nelle cause Dott. Coulie/Dott. Boon e a., compresi i documenti originali dei medici e della clinica St-Luc, che sono stati sequestrati.
15 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere la domanda dei ricorrenti.
16 Il 6 ottobre 1992, il cancelliere ha registrato un documento di legittimazione che certifica che l' avvocato che presta assistenza all' agente della Commissione è iscritto all' albo professionale nel foro di Francoforte.
Argomenti delle parti
17 I ricorrenti sostengono, innanzi tutto, che stante l' importanza della presente causa e la qualità di due dei tre ricorrenti, che non sono dipendenti comunitari, la causa avrebbe dovuto essere assegnata ad una sezione di cinque giudici e avrebbe dovuto essere designato un avvocato generale.
18 Essi sostengono, in secondo luogo, che è "problematico" il fatto di aver designato in questa causa come giudice relatore il "giudice belga" "se si tiene conto del retroterra giuridico di quest' ultimo", nel senso che questa causa riguarda medici belgi e cause pendenti dinanzi a giudici belgi.
19 I ricorrenti affermano, in terzo luogo, che la fase scritta del procedimento presenta vari vizi. Innanzi tutto, il controricorso sarebbe stato depositato più di un mese dopo la registrazione dell' atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale. Inoltre, sarebbe stato violato il regime linguistico nel senso che gli allegati al controricorso, redatti in lingua francese, sarebbero stati depositati senza le relative traduzioni, che sarebbero invece giunte ai ricorrenti solo il 3 settembre 1992, vale a dire dopo il deposito della loro replica. Infine, la Commissione non avrebbe depositato nel fascicolo la prova dell' iscrizione all' albo professionale dell' avvocato che assiste il suo rappresentante.
20 Peraltro, i ricorrenti ritengono che "la consultazione del fascicolo riveli che l' uguaglianza di trattamento fra le due parti dal punto di vista procedurale non è stata osservata". A sostegno di questa affermazione essi fanno notare che "il soggetto autorizzato a ricevere tutte le notifiche per conto della convenuta è stato designato prima che la controparte provvedesse a scegliere il proprio domiciliatario" e che "a più riprese sono state notificate memorie alla controparte per corriere, mentre i ricorrenti debbono accontentarsi di lettere raccomandate con avviso di ricevimento e debbono quindi subire riduzioni unilaterali dei termini".
21 I ricorrenti concludono che "sono irregolari tanto l' assegnazione alla Quinta Sezione quanto la decisione di assegnazione resa dal presidente di sezione".
22 I ricorrenti chiedono ancora al Tribunale di rifarsi a relazioni d' indagini svolte nell' ambito di procedimenti penali nonché a documenti medici.
23 La Commissione risponde, in primo luogo, che il 17 giugno 1992 la Corte di giustizia, su accordo dei ricorrenti, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado, competente in particolare per le controversie fra le Comunità e i loro agenti. La Corte di giustizia avrebbe pertanto deciso, per quanto la riguardava, che si trattava di una causa di dipendenti. Essa aggiunge che spetta al Tribunale decidere, nel contesto del suo potere discrezionale, se la causa debba essere assegnata ad un' altra sezione e se questa debba essere la Seconda Sezione del Tribunale.
24 Peraltro, la Commissione afferma che il combinato disposto degli artt. 51 e 18 del regolamento di procedura non prevede la possibilità per le parti di chiedere la designazione di un avvocato generale. Dall' art. 18 del regolamento di procedura risulterebbe che la decisione di designare un avvocato generale spetta esclusivamente al Tribunale.
25 La Commissione afferma, in secondo luogo, che dal combinato disposto degli artt. 16 e 44 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia risulta che una parte non può invocare la nazionalità di un giudice per chiedere che sia modificata la composizione di una sezione del Tribunale di primo grado.
26 Essa sostiene, in terzo luogo, che dall' analisi del fascicolo emerge, innanzi tutto che il termine per il deposito del controricorso decorreva dal 24 giugno 1992, data della notifica dell' atto introduttivo alla Commissione, e che esso spirava pertanto il 27 luglio 1992, vale a dire dopo un mese e due giorni, aggiunti, questi ultimi, a titolo di termine relativo alla distanza.
27 La Commissione afferma quindi che, essendosi conclusa la fase scritta del procedimento, eventuali critiche relative al rispetto del regime linguistico possono essere espresse solo nel contesto della fase orale del procedimento. Per il resto, la lettura degli allegati de quibus ° due brevi lettere ° non avrebbe dovuto presentare gravi difficoltà al primo ricorrente, dal momento che questi ha sempre definito "molto buona" la sua conoscenza attiva e passiva del francese, come emerge dai suoi rapporti informativi dei bienni 1989/1991 e 1985/1987. La Commissione ha ritenuto che le indicazioni fornite in un documento ufficiale dal primo ricorrente in merito alla sua conoscenza del francese corrispondessero alla realtà.
28 Essa sottolinea, infine, che i ricorrenti reiterano un' offerta di prove che è stata presentata per la prima volta nella replica, vale a dire tardivamente, e che pertanto era già irricevibile ai sensi dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.
Valutazione del Tribunale
29 Il Tribunale rileva che il presente ricorso ha per oggetto una controversia fra la Comunità ed uno dei suoi agenti ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento di procedura. Infatti, il primo ricorrente è dipendente della Commissione ed il secondo ed il terzo ricorrente sono suoi familiari, nei confronti dei quali la Commissione ha degli obblighi solo in ragione dello status di dipendente del primo ricorrente. Qualora, come a torto sostengono i ricorrenti, il ricorso non avesse ad oggetto una controversia fra la Comunità ed uno dei suoi agenti, dovrebbe essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale.
30 Ne deriva che a buon diritto la presente causa è stata assegnata dal presidente del Tribunale, ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento di procedura, ad una sezione composta da tre giudici.
31 Il Tribunale rileva quindi che gli artt. 14, 18 e 51 del detto regolamento attribuiscono alla sezione a cui una causa è stata assegnata la facoltà di chiedere al Tribunale in sede plenaria di rinviare la causa vuoi alla formazione plenaria stessa, vuoi ad una sezione composta da un diverso numero di giudici e di designare un avvocato generale. Si tratta qui di una facoltà e non di un obbligo, il cui esercizio è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura, che sono, per il rinvio ad una sezione composta da un numero differente di giudici, la difficoltà di ordine giuridico o l' importanza della causa o la presenza di circostanze particolari e per la designazione di un avvocato generale la difficoltà giuridica o la complessità di fatto della causa.
32 Nella fattispecie, occorre rilevare che nessuno degli elementi addotti dai ricorrenti giustifica né il rinvio ad una sezione composta da un numero differente di giudici né la designazione di un avvocato generale.
33 Il Tribunale rileva peraltro che occorre interpretare il riferimento fatto dai ricorrenti al "retroterra giuridico del giudice belga" come un riferimento alla sua nazionalità. Esso dev' essere pertanto respinto ai sensi, dell' art. 16, ultimo comma, del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, secondo il quale una parte non può invocare la nazionalità di un giudice per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni. Inoltre, è inesatto affermare, come sostengono invece i ricorrenti, che nel caso di specie il giudice relatore si sia autodesignato, nella sua qualità di presidente di sezione facente funzione di presidente del Tribunale ai sensi dell' art. 9 del regolamento di procedura. In realtà, egli è stato designato dal presidente del Tribunale stesso ai sensi dell' art. 13, n. 2, del regolamento di procedura.
34 Per quanto riguarda i vari vizi di procedura allegati dai ricorrenti, il Tribunale rileva, innanzi tutto, che se il controricorso è stato depositato più di un mese dopo la registrazione dell' atto introduttivo, detta circostanza è dovuta esclusivamente al lungo tempo trascorso tra l' invio dell' atto introduttivo alla convenuta e il ricevimento dello stesso. Orbene, il termine di un mese per il deposito del controricorso comincia a decorrere contro la convenuta solo dalla data di ricevimento dell' atto introduttivo, vale a dire, nella fattispecie, dal 24 giugno 1992. Il controricorso, ricevuto dalla cancelleria del Tribunale il 27 luglio 1992, è stato depositato in termini, se si tiene conto del termine relativo alla distanza (vale a dire due giorni) e del fatto che, ai sensi dell' art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, quando il termine (un mese e due giorni) scade di domenica (il 26 luglio 1992 era una domenica) la sua scadenza è prorogata alla fine del giorno feriale successivo (vale a dire il 27 luglio 1992).
35 In secondo luogo, per quanto concerne la prova dell' iscrizione dell' avvocato Rapp-Jung all' albo professionale di uno Stato membro, peraltro fornita dalla Commissione con il deposito, 6 ottobre 1992, di un documento di legittimazione, è sufficiente notare che le memorie della Commissione recano la firma del signor Étienne, a titolo di agente debitamente nominato dalla Commissione per la presente causa, e che la mancanza di un documento di legittimazione per l' avvocato incaricato di assistere quest' ultimo non può pertanto configurare un' irregolarità ai sensi degli artt. 46, n. 1, e 44, n. 3, del regolamento di procedura.
36 Il Tribunale rileva, in terzo luogo, che come indicano i ricorrenti, i due allegati al controricorso depositati dalla Commissione, sono redatti in francese e non erano accompagnati da traduzioni nella lingua processuale, traduzioni che sono giunte ai ricorrenti solo dopo che essi avevano depositato la loro replica. Pur osservando che i ricorrenti non hanno sollecitato, come avrebbero potuto fare, una proroga del termine per il deposito della loro replica fino a che avessero potuto prendere conoscenza della traduzione di questi allegati nella lingua processuale, il Tribunale ritiene che occorre consentire loro di depositare entro il termine di un mese le loro osservazioni su detti documenti, e di consentire ulteriormente alla Commissione di presentare le proprie osservazioni in merito alle prime.
37 Il Tribunale ritiene che le affermazioni dei ricorrenti, in base alle quali la Commissione avrebbe beneficiato di un trattamento più favorevole di quello loro riservato nel contesto del presente procedimento, sono prive di qualsivoglia fondamento, in particolare per quanto riguarda le "riduzioni unilaterali dei termini".
38 Infine il Tribunale ritiene che le offerte di prova formulate nella presente domanda sono tardive, dal momento che i ricorrenti non hanno indicato alcuna circostanza di fatto che abbia loro impedito di effettuare queste offerte nel loro atto introduttivo. Esse debbono pertanto essere respinte ai sensi dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.
39 Da tutto quanto precede risulta che occorre fissare il termine di un mese affinché i ricorrenti possano presentare le loro osservazioni in merito unicamente alle due lettere allegate al controricorso e di respingere per il resto le domande dei ricorrenti stessi.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) I ricorrenti dispongono di un termine di un mese per presentare le loro osservazioni in merito alle lettere 29 aprile e 27 maggio 1991 allegate al controricorso della Commissione.
2) Le domande dei ricorrenti sono respinte nella restante parte.
3) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 14 dicembre 1992.
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