Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni proposto senza che vi sia stato un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto ° Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
Nel sistema delle impugnazioni istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, un ricorso diretto al risarcimento di danni causati non già da un atto lesivo di cui si chiede l' annullamento, bensì da diversi illeciti e omissioni addebitati all' amministrazione, dev' essere preceduto da un procedimento precontenzioso articolato in due fasi. Tale procedimento deve tassativamente iniziare con una domanda che inviti l' Autorità che ha il potere di nomina a porre rimedio ai danni lamentati, proseguendo eventualmente con la proposizione di un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda.
Parti
Nella causa T-53/92,
Mireille Piette de Stachelski, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse (Belgio), rappresentata dagli avv.ti M. Slusny e O. Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora A.M. Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di rettifica della carriera della ricorrente nonché la domanda di risarcimento per il preteso danno materiale e morale subito dalla ricorrente in conseguenza della sua ammissione tardiva al concorso COM2/82,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti del ricorso
1 Risulta indirettamente dall' atto introduttivo dell' istanza e dall' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione che la ricorrente fa parte di un gruppo di dipendenti della Commissione i quali hanno proposto, nel dicembre 1984, taluni ricorsi diretti all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM2/82 di non ammetterli agli esami di detto concorso (cause 293/84 e 294/84). Tale concorso era stato bandito per la costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segretariato aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, la cui carriera si articolava nei gradi 5 e 4 della categoria B.
2 Con due sentenze 11 marzo 1986 (causa 293/84, Sorani e a./Commissione, Racc. pag. 967, e causa 294/84, Adams e a./Commissione, Racc. pag. 977), la Corte annullava le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere alle prove del concorso i ricorrenti nelle cause sopracitate, con la motivazione che essi non avevano avuto la possibilità di prendere posizione sui pareri espressi nei loro confronti, dinanzi alla commissione giudicatrice, dai loro superiori gerarchici. In seguito a queste due sentenze, la commissione giudicatrice decideva di convocare, nel giugno 1986, i candidati interessati affinché questi potessero rispondere alle stesse domande che erano state rivolte precedentemente ai loro superiori gerarchici. Con lettera 11 luglio 1986, i candidati venivano informati che la decisione di non ammetterli alle prove del concorso era stata confermata.
3 In seguito ai reclami presentati da taluni candidati avverso la decisione del luglio 1986, la commissione giudicatrice convocava gli stessi per un ulteriore colloquio, allo scopo di dar loro la possibilità di pronunciarsi sulle risposte date dai loro superiori gerarchici alle domande formulate dalla commissione. Con lettera 12 febbraio 1987, i dipendenti interessati venivano informati del fatto che la commissione giudicatrice riteneva di non dover modificare la decisione adottata nei loro confronti e comunicata loro l' 11 luglio 1986.
4 Con sentenza 28 febbraio 1989 (cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Basch e a./Commissione, Racc. pag. 447), la Corte ha annullato, per insufficienza di motivazione e per irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice, la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 di non ammettere i ricorrenti alle prove dello stesso concorso.
5 In esecuzione della suddetta sentenza, la Commissione invitava la commissione giudicatrice del concorso a riprendere il procedimento a partire dalla fase in cui la Corte lo aveva ritenuto viziato da irregolarità.
6 Al termine di tale procedimento, la ricorrente veniva ammessa, nel maggio 1991, a partecipare alle prove del concorso, in esito alle quali veniva iscritta nell' elenco di riserva. Il 29 ottobre 1991, la ricorrente veniva nominata ad un posto di assistente aggiunta, con inquadramento nel grado B 5, 4 scatto.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con nota 11 dicembre 1991, la ricorrente chiedeva all' Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") di disporre il suo inquadramento nel grado B 4, 8 scatto, al fine di porre rimedio al ritardo subito dalla sua carriera. A tale riguardo la ricorrente faceva valere che, statisticamente, in otto anni essa avrebbe dovuto ottenere almeno una promozione a partire dal grado B 5.
8 In mancanza di una risposta esplicita alla suddetta nota, da parte della Commissione, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
9 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1992, la signora Mireille Piette de Stachelski conclude che il Tribunale voglia:
"1) dichiarare che il procedimento precontenzioso costituisce un reclamo;
2) dichiarare e statuire che la Commissione e la commissione giudicatrice del concorso sono responsabili per il ritardo che la ricorrente ha subito nella propria carriera e che questa deve essere pertanto rettificata concedendo alla ricorrente stessa la nomina al grado B 4, 8 scatto.
3) condannare la parte avversa al pagamento di 500 000 BFR a titolo di risarcimento del danno materiale subito, con riserva di ulteriore precisazione, e con gli interessi dell' 8%;
4) condannare la parte avversa al pagamento di 500 000 BFR a titolo di risarcimento per il danno morale subito, con riserva di ulteriore precisazione, e con gli interessi dell' 8%;
5) condannare la parte avversa a tutte le spese".
10 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 1992, la Commissione, in forza dell' art. 114, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità ed ha chiesto al Tribunale di statuire su tale eccezione, senza iniziare la discussione nel merito. In sostanza, la Commissione asserisce, in primo luogo, che la nota 11 dicembre 1991 della ricorrente costituisce una domanda e non un reclamo, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), e, in secondo luogo, che in spregio delle suddette disposizioni, il presente ricorso non è stato preceduto da un reclamo.
11 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile
° statuire come di diritto sulle spese.
12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 1992, la ricorrente chiede che l' eccezione sollevata dalla Commissione venga respinta.
Sulla ricevibilità del ricorso
13 A norma dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull' irricevibilità senza iniziare la discussione nel merito, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dalla disamina dei documenti di cui al fascicolo, decide che non occorre proseguire il procedimento.
14 A norma dell' art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico. Questa disposizione è da considerare applicabile, secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella/Commissione, Racc. pag. 1541), segnatamente nei casi in cui non venga rispettata la procedura prevista dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Quando un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è manifestamente irricevibile, il Tribunale, può, ai sensi dell' art. 111 del suo regolamento di procedura, statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
15 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che occorre, prima di prendere in considerazione, se del caso, l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, accertare d' ufficio che il ricorso non sia viziato da alcun motivo di irricevibilità manifesta.
Per quanto concerne le domande di risarcimento dei danni
16 A tale riguardo, è opportuno ricordare che, in mancanza di una decisione che arrechi pregiudizio al dipendente interessato, il procedimento precontenzioso disciplinato dall' art. 90 dello Statuto, si articola, di norma, in due fasi. Come previsto dall' art. 90, n. 1, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto, può presentare all' APN una domanda che l' inviti a prendere una decisione a suo riguardo. Qualora la domanda venga respinta o in mancanza di una risposta, l' interessato può presentare all' APN un reclamo avverso la decisione esplicita o implicita presa dalla suddetta Autorità, nei termini previsti dall' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto. Il procedimento di reclamo ha lo scopo di obbligare l' Autorità da cui dipende l' impiegato a riprendere in considerazione la propria decisione alla luce delle eventuali obiezioni di questo (v. sentenza della Corte 21 ottobre 1980, causa 101/79, Vecchioli/Commissione, Racc. pag. 3069, punto 31 della motivazione). Il procedimento precontenzioso, previsto in questi termini dall' art. 90 dello Statuto, ha lo scopo, nel suo complesso, di consentire e favorire la composizione amichevole della controversia fra il dipendente e l' amministrazione (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti, Racc. pag. 3177, punto 11 della motivazione).
17 Per quanto concerne la ricevibilità di un' azione di risarcimento, emerge dalla giurisprudenza della Corte, puntualmente esaminata e richiamata dal Tribunale (v. sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35, punto 38 della motivazione, e 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 49 della motivazione), che solo qualora si riscontri una stretta connessione tra un ricorso d' annullamento ed un' azione di risarcimento, quest' ultima potrà considerarsi ricevibile in quanto accessoria al ricorso d' annullamento, senza che debba essere necessariamente preceduta né da una domanda che inviti l' APN a porre rimedio ai presunti danni subiti, né tanto meno da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della suddetta domanda.
18 Nella fattispecie, il ricorso non contiene alcuna conclusione diretta all' annullamento di un atto, ma mira alla riparazione di presunti danni materiali e morali causati dal fatto che la ricorrente è stata ammessa alle prove di un concorso con un ritardo di otto anni e in seguito a numerosi procedimenti giudiziari, circostanza questa che avrebbe cagionato un ritardo nello svolgimento della sua carriera. Pertanto, il ricorso non è fondato sul danno che risulterebbe da un unico atto di cui viene chiesto l' annullamento ma su numerosi errori e omissioni assertivamente commessi dall' amministrazione. Di conseguenza, il procedimento amministrativo, precedente alla proposizione del ricorso di cui trattasi avrebbe dovuto tassativamente iniziare con una domanda dell' interessata che invitasse l' APN a porre rimedio ai suddetti danni (v. ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione, Racc. pag. II-77) e proseguire, eventualmente, con un reclamo inoltrato avverso la decisione di rigetto della suddetta domanda.
19 Orbene, il Tribunale constata che la nota indirizzata all' APN dall' interessata in data 11 dicembre 1991, non è stata né preceduta né seguita, nei termini stabiliti, da alcuna iniziativa rivolta all' amministrazione, che fosse conforme alle prescrizioni dell' art. 90 dello Statuto.
20 Di conseguenza, anche ammettendo che la nota soprammenzionata sia da interpretarsi come un reclamo ai sensi dello Statuto, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, appare incontestabile che il procedimento precontenzioso non si è svolto in due fasi, conformemente all' art. 90 dello Statuto, in quanto tale reclamo non è stato preceduto da una domanda. Se, invece, la nota 11 dicembre 1991 sia da qualificarsi come una domanda, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, rimane altrettanto incontestabile che non è stato proposto alcun reclamo avverso la decisione di rigetto di tale domanda. Risulta chiaramente da quanto sopra che il ricorso, nella misura in cui persegue un risarcimento per danni subiti, non è stato introdotto nel rispetto delle condizioni prescritte dallo Statuto ed è pertanto manifestamente irricevibile.
Per quanto concerne le rimanenti conclusioni del ricorso
21 Per quanto attiene alle conclusioni dirette a che il Tribunale "dichiari e statuisca" che la Commissione e la commissione giudicatrice del concorso sono responsabili del ritardo di cui trattasi e che si deve pertanto procedere ad una "rettifica" della carriera della ricorrente, nominandola al grado B 4, 8 scatto, occorre sottolineare che tali conclusioni non rientrano manifestamente nella sfera di competenza del giudice comunitario. Infatti, non spetta a quest' ultimo rivolgere ingiunzioni in tal senso alle istituzioni (v., in particolare, sentenza della Corte 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991). Le suddette conclusioni sono pertanto manifestamente irricevibili.
22 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra statuire sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, risulta che il ricorso, quand' anche fosse stato proposto conformemente a quanto prescritto dall' art. 44, n. 2, del regolamento di procedura, dovrebbe, in ogni caso, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 28 gennaio 1993.
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