Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Termine ° Inderogabilità ° Decadenza ° Riapertura ° Presupposti ° Fatto nuovo ° Domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto ° Irrilevanza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini ° Successiva decisione esplicita ° Atto confermativo ° Decadenza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
1. I termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, applicabili per analogia ai dipendenti temporanei e avventizi in forza degli artt. 46 e 73 del regime relativo agli altri dipendenti delle Comunità, sono di ordine pubblico e il fatto che l' amministrazione replichi, nella fase precontenziosa, agli argomenti sul merito invocati dall' interessato non esime il Tribunale dall' obbligo di accertare la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda la scadenza dei termini imposti dallo Statuto.
Benché un fatto nuovo rilevante possa giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di un provvedimento lesivo dopo la scadenza dei termini per il reclamo, spetta all' interessato contestare il rigetto esplicito o implicito della domanda nel termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, senza che la presentazione di una nuova domanda di riesame sia atta a consentire la nuova decorrenza o la proroga di detto termine. Infatti, la facoltà attribuita dall' art. 90, n. 1, dello Statuto ad ogni dipendente di chiedere all' autorità che ha il potere di nomina di adottare un provvedimento nei suoi confronti non consente di eludere i termini per la presentazione del reclamo e del ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, mettendo indirettamente in discussione una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini.
2. Sebbene l' art. 91, n. 3, dello Statuto preveda che, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere, questa disposizione non si applica al momento della domanda e prima della presentazione del reclamo. Trattandosi di una disposizione relativa alle modalità di calcolo dei termini d' impugnazione, essa va interpretata restrittivamente e testualmente. Inoltre, il rigetto esplicito di una domanda, dopo una decisione implicita di rigetto della stessa, costituisce un atto meramente confermativo, che non è di per sé atto a prorogare il termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto per la presentazione del reclamo.
Parti
Nella causa T-55/92,
Josephus Knijff, agente temporaneo presso la Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l' avv. domiciliatario Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, 18, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Sténier e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Corte dei conti delle Comunità europee concernenti l' inquadramento del ricorrente nell' ambito del suo contratto di agente ausiliario dell' 11 luglio 1992 e del suo contratto di agente temporaneo del 12 ottobre 1992,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente è dipendente dell' Algemene Rekenkamer olandese, in distacco presso la Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte dei conti") dal 15 luglio 1986. Nel corso di tale distacco il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato con i seguenti atti:
° dal 15 luglio 1986 al 14 luglio 1988, un contratto di agente temporaneo con inquadramento nel grado A4, quarto scatto;
° dal 15 luglio 1988 al 14 luglio 1990, a seguito del rinnovo del primo contratto, un identico contratto di agente temporaneo con inquadramento nel grado A4, quarto scatto;
° dal 15 luglio 1990 al 12 ottobre 1990, un contratto di agente ausiliario con inquadramento nel gruppo II, classe 4, della categoria A;
° dal 13 ottobre 1990 sino al 12 ottobre 1995, un contratto di agente temporaneo con inquadramento nel grado A5, terzo scatto.
2 I contratti relativi al periodo 15 luglio 1986 - 14 luglio 1990 rientravano nel campo d' applicazione di un regolamento specifico della Corte dei conti, che permette l' assunzione temporanea di dipendenti nazionali selezionati di concerto con gli organi nazionali di controllo (in prosieguo: gli "ONC"). I contratti degli agenti così selezionati sono limitati a due anni, ma possono essere rinnovati per periodi successivi di due anni. Fino al 1991 il regolamento in parola permetteva un solo rinnovo.
3 Con lettera 9 febbraio 1990 la Corte dei conti informava l' Algemene Rekenkamer che il contratto del ricorrente scadeva il 14 luglio 1990, che il regolamento non permetteva un prolungamento del distacco oltre tale data e che occorreva pertanto attivare la procedura per l' assunzione del suo sostituto. Tale procedura si è conclusa con l' assunzione del signor W. a far data dal 17 settembre 1990.
4 Con nota 5 luglio 1990 il membro della Corte dei conti responsabile per il settore cui il ricorrente era stato assegnato chiedeva di far beneficiare quest' ultimo di un contratto di agente ausiliario di tre mesi dalla scadenza del contratto di agente temporaneo, onde permettere il completamento di una relazione per la quale era indispensabile il suo contributo.
5 In tali circostanze, l' 11 luglio 1990 veniva concluso il contratto di agente ausiliario relativo al periodo 15 luglio 1990 - 12 ottobre 1990. Tale contratto fissava l' inquadramento del ricorrente nella categoria A, gruppo II, classe 4.
6 Con lettera 12 luglio 1990 la Corte dei conti chiedeva all' Algemene Rekenkamer che il ricorrente potesse fruire per ragioni di servizio di un prolungamento eccezionale del suo distacco.
7 Il 18 e 19 luglio 1990 il ricorrente partecipava alle prove scritte e orali di un procedimento di selezione per l' assunzione di un amministratore principale temporaneo presso il gruppo dell' "audit" III.
8 Con lettera 18 settembre 1990 la Corte dei conti informava l' Algemene Rekenkamer che il ricorrente aveva superato il procedimento di selezione e che, subordinatamente al suo accordo, era disposta ad assumerlo per un periodo di cinque anni. Con lettera 25 settembre 1990 l' Algemene Rekenkamer acconsentiva all' assunzione del ricorrente.
9 Con lettera 12 ottobre 1990 la Corte dei conti informava il ricorrente della decisione di offrigli un posto di agente temporaneo per un periodo di cinque anni. Tale lettera prevede al paragrafo 2: "La retribuzione sarà calcolata con riferimento all' inquadramento A, grado 5, terzo scatto (...)"; in pari data il ricorrente sottoscriveva l' ultimo contratto, il contratto di agente temporaneo per il periodo 13 ottobre 1990 - 12 ottobre 1995, con inquadramento nel grado A5, terzo scatto.
10 Il 21 febbraio 1991 la Corte dei conti adottava la decisione n. 91/17, relativa alla ricerca, selezione e inquadramento degli agenti da assumersi per posti temporanei, di concerto con gli ONC, entrata in vigore in pari data. Tale decisione sopprimeva il limite del rinnovo dei contratti degli agenti temporanei interessati. Mentre, secondo le norme precedenti, contratti di agenti temporanei assunti d' intesa con gli ONC potevano essere rinnovati solo per un ulteriore periodo di due anni, la decisione n. 91/17 si limita a disporre che tali contratti possono essere rinnovati per periodi successivi di due anni.
11 Con nota 7 marzo 1991 il ricorrente chiedeva al segretariato generale della Corte dei conti di essere reinquadrato affinché la sua carriera, iniziata con l' assunzione nel luglio 1986 nel grado A4, quarto scatto, proseguisse in conformità all' art. 44 dello Statuto.
12 Con nota 15 marzo 1991 il segretario generale respingeva la domanda, in primo luogo, poiché nell' ottobre 1990 il ricorrente era stato assunto con un contratto di agente temporaneo che non poteva in alcun modo essere equiparato ai contratti con cui era stato precedentemente assunto ° nel caso di specie, trattavasi di un' assunzione di concerto con gli ONC ° e, in secondo luogo, poiché nell' accettare il contratto di assunzione dell' ottobre 1990 egli aveva accettato l' inquadramento ivi stipulato. Tale nota, redatta su carta intestata del segretario generale della Corte dei conti e con il nome di quest' ultimo stampato in fondo alla pagina, non riportava, tuttavia, la sua firma manoscritta.
13 Con nota 10 giugno 1991 il ricorrente ribadiva la sua domanda iniziale di venire reinquadrato e presentava, in via subordinata, una domanda concernente la liquidazione delle spettanze acquisite tra il 15 luglio 1986 e il 14 luglio 1990. Il ricorrente sottolineava in tale nota che la nota 15 marzo 1991 non era firmata.
14 Con nota 26 agosto 1991 il segretario generale ribadiva la sua decisione 15 marzo 1991 respingendo la domanda di reinquadramento.
15 Il 22 novembre 1991 il ricorrente presentava reclamo avverso la menzionata nota 26 agosto 1991.
16 Il 6 maggio 1992 il segretario generale della Corte dei conti respingeva il reclamo, nella parte in cui verteva sulla domanda di reinquadramento, per il motivo che esso era tardivo e comunque infondato per i motivi indicati nelle decisioni precedenti.
17 Stando così le cose, il 13 agosto 1992 il ricorrente proponeva un ricorso registrato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 1992 avverso la decisione di rigetto del suo reclamo nonché avverso le decisioni precedenti.
18 Non avendo la Corte dei conti depositato il controricorso nei termini prescritti, il ricorrente ha chiesto con lettera 5 ottobre 1992 che il Tribunale pronunci una sentenza contumaciale.
19 Il ricorrente è stato sentito dal Tribunale il 10 novembre 1992. Nel corso dell' udienza ha ritirato la domanda di sentenza contumaciale e ha chiesto al Tribunale di concedere all' istituzione convenuta la possibilità di presentare le sue difese.
20 Il rimanente della fase scritta del procedimento si è svolto come di rito.
21 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile nella forma;
° dichiarare del pari il ricorso fondato;
di conseguenza annullare le decisioni dell' autorità che ha potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") 15 marzo 1991 e 26 agosto 1991, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere una revisione del suo inquadramento, e la decisione dell' APN 6 maggio 1992 adottata in seguito al ricorso presentato a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto");
° condannare la convenuta alle spese.
22 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile ovvero respingerlo;
° porre le spese a carico di ciascuna delle parti.
Sulla ricevibilità
23 A norma dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza. Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dal contenuto del fascicolo e decide che non vi è motivo di proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
24 La convenuta contesta la ricevibilità del ricorso per il motivo che il reclamo è stato presentato dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto. Essa ritiene che gli atti lesivi siano quelli che riguardavano l' inquadramento del ricorrente, vale a dire i contratti 11 luglio 1990 e 12 ottobre 1990 e deduce che quei contratti non sono stati chiaramente impugnati nei termini.
25 Nel ricorso il ricorrente invoca l' entrata in vigore della decisione n. 91/17 come fatto nuovo sostanziale che giustifica la presentazione di una domanda intesa ad ottenere il riesame delle decisioni di inquadramento dopo la scadenza del termine per proporre reclamo. Nella replica il ricorrente invoca del pari un altro fatto nuovo, vale a dire il rinvenimento da parte sua nel corso del procedimento davanti al Tribunale di una decisione della Corte dei conti del 1985 relativa all' inquadramento degli agenti provenienti da organi nazionali di controllo. Il ricorrente, tuttavia, non dichiara di aver presentato la domanda di reinquadramento su tale base.
Giudizio del Tribunale
26 Il Tribunale rileva che è pacifico che il ricorrente è stato informato delle decisioni relative al suo inquadramento, oggetto del presente ricorso, con lettere 11 luglio 1990 e 12 ottobre 1990, che gli inquadramenti in parola sono altresì previsti nei contratti sottoscritti dal ricorrente in pari data e che non è stato presentato alcun reclamo avverso quelle decisioni di inquadramento nel termine di tre mesi da quelle due date.
27 Secondo una giurisprudenza costante (sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749, e ordinanza 25 febbraio 1992, T-67/91, Torre/Commissione, Racc. pag. II-261), i termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, applicabili per analogia agli agenti temporanei e ausiliari in forza degli artt. 46 e 73 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità, sono di ordine pubblico e, anche nell' ipotesi in cui l' amministrazione abbia risposto agli argomenti sul merito invocati dal ricorrente nell' ambito della fase precontenziosa, il Tribunale non è esonerato dall' obbligo di accertare la ricevibilità per quanto riguarda l' osservanza dei termini imposti dallo Statuto.
28 Benché un fatto nuovo rilevante possa giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di una decisione di inquadramento dopo la scadenza dei termini per il reclamo, in caso di rigetto esplicito o implicito della domanda stessa, spetta al dipendente interessato contestare il rigetto nel termine per il reclamo previsto all' art. 90, n. 2, dello Statuto, atteso che una nuova domanda non può provocare la nuova decorrenza o la proroga del termine. Infatti, la facoltà attribuita ad ogni dipendente di chiedere all' APN di adottare una decisione nei suoi confronti, in forza dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, non consente di eludere i termini per la presentazione del reclamo e del ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, mettendo indirettamente in discussione una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini (sentenza della Corte 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione, Racc. pag. 3027).
29 Nella presente causa, il 7 marzo 1991 il ricorrente presentava una prima domanda di reinquadramento fondata sull' entrata in vigore della decisione n. 91/17. Il 15 marzo 1991 egli riceveva una nota che rigettava quella domanda atteso che il suo posto non rientrava nel campo d' applicazione della decisione n. 91/17, talché l' entrata in vigore di quest' ultima non costituiva un fatto nuovo sostanziale nei suoi confronti. Tale nota era redatta su carta intestata del segretario generale della Corte dei conti, con il nome di quest' ultimo stampato in fondo alla pagina senza, tuttavia, la sua firma autografa.
30 Il 10 giugno 1991 il ricorrente, riferendosi alla nota del segretario generale 15 marzo 1991 da lui indicata come "non firmata", presentava una seconda domanda di reinquadramento fondata, tra l' altro, sull' entrata in vigore della decisione n. 91/17. Quanto alla sua domanda di reinquadramento, egli concludeva: "mantengo in primo luogo la mia domanda di reinquadramento 7 marzo 1991 alla quale non è stata data risposta giuridicamente valida". Siffatta seconda domanda veniva respinta con nota 26 agosto 1991, debitamente sottoscritta, del segretario generale della Corte dei conti.
31 Il 22 novembre 1991 il ricorrente presentava reclamo. A seguito del rigetto di tale reclamo in data 6 maggio 1992, il ricorrente, in data 3 agosto 1992, ha proposto il presente ricorso.
32 Tenuto conto dell' andamento del procedimento come sopra descritto, il Tribunale rileva che, anche qualora l' entrata in vigore della decisione n. 91/17 potesse essere considerata come un fatto nuovo sostanziale che giustificava la presentazione di una domanda da parte del ricorrente diretta al riesame del suo inquadramento, tale circostanza non avrebbe alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso considerata la tardività dell' azione del ricorrente.
33 In primo luogo, ove si consideri che la nota del segretario generale 15 marzo 1991 non costituisce una risposta "giuridicamente valida" alla prima domanda 7 marzo 1991, occorre ritenere quest' ultima come l' oggetto di una decisione implicita di rigetto 7 luglio 1991. Tale rigetto ha fatto decorrere il termine per la presentazione del reclamo, scaduto poi il 7 ottobre 1991.
34 Orbene, il reclamo presentato a norma dell' art. 90, n. 2 dello Statuto è stato presentato il 22 novembre 1991, vale a dire scaduto il termine per il reclamo, senza che l' adozione della decisione che respinge la seconda domanda di inquadramento in data 26 agosto 1991 abbia fatto nuovamente decorrere il termine per il reclamo. Infatti, come hanno ribadito il Tribunale e la Corte, l' art. 91, n. 3, terzo comma, dello Statuto, ai sensi del quale "quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere", non si applica al momento della domanda e prima della presentazione del reclamo. Trattandosi infatti di una disposizione relativa alle modalità di calcolo dei termini d' impugnazione, l' art. 91, n. 3, terzo comma, va interpretato restrittivamente e testualmente. Inoltre, il rigetto esplicito di una domanda, dopo una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, che ne costituisca mera conferma, non è atto a prorogare i termini (v. sentenza della Corte 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk, Racc. pag. 1509, punto 12; ordinanza del Tribunale 1 ottobre 1991, T-38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II-763, punto 29; sentenze del Tribunale 17 ottobre 1991, T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-855, punto 32, e 10 aprile 1992, T-15/91, Bollendorff/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punto 26).
35 In questa prospettiva, la seconda domanda di reinquadramento 10 giugno 1991 non può essere considerata un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto giacché è stata presentata prima della scadenza del termine di quattro mesi concesso all' amministrazione dall' art. 90, n. 1, dello Statuto per rispondere ad una domanda.
36 In secondo luogo, se la nota interna del segretario generale 15 marzo 1991 può considerarsi decisione di rigetto della prima domanda, tale rigetto ha fatto decorrere il termine per la presentazione del reclamo, scaduto il 15 giugno 1991.
37 Orbene, il ricorrente ha presentato reclamo il 22 novembre 1991. Peraltro, la decisione di rigetto della seconda domanda 26 agosto 1991 non può far decorrere un nuovo termine per il reclamo in quanto atto di mera conferma della decisione di rigetto della prima domanda.
38 Sotto questo profilo, qualora la seconda domanda 10 giugno 1991 andasse considerata un reclamo, il presente ricorso è nondimeno tardivo atteso che è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 1992, vale a dire tre mesi dopo la decisione 26 agosto 1991 con cui è stata respinta la seconda domanda 10 giugno 1991.
39 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il ricorso va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 87, n. 3, dello stesso regolamento, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali e, a norma dell' art. 88, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
41 Il Tribunale rammenta che nel presente procedimento la convenuta non ha depositato controricorso nel termine prescritto e che ciò ha comportato l' avvio da parte del ricorrente del procedimento ex art. 122 del regolamento di procedura onde ottenere sentenza contumaciale. Nel corso dell' udienza tenutasi nell' ambito di tale procedimento, il ricorrente ha tuttavia invitato il Tribunale ad autorizzare la convenuta a presentare le sue difese dopo la scadenza del termine.
42 Il Tribunale ritiene equo condannare la convenuta alle spese del ricorrente relative all' avvio del procedimento per sentenza contumaciale nonché all' udienza del 10 novembre 1992.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La convenuta sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente per il procedimento per sentenza contumaciale e per l' udienza del 10 novembre 1992.
3) Il ricorrente sopporterà il rimanente delle proprie spese.
Lussemburgo, 14 luglio 1993.
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