Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Procedura ° Ricorso di una persona fisica o giuridica mirante alla pronuncia di ingiunzioni rivolte a istituzioni comunitarie, a Stati membri o a persone fisiche o giuridiche, alla condanna di Stati membri o di persone fisiche o giuridiche o all' annullamento di accordi conclusi da questi ultimi ° Manifesta incompetenza del giudice comunitario
(Trattato CEE, artt. 164 e seguenti)
2. Procedura ° Atto introduttivo ° Requisiti formali ° Identificazione dell' oggetto della controversia
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3. Procedura ° Atto introduttivo ° Requisiti formali ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti ° Motivi di diritto non esposti in sede di atto introduttivo ° Rinvio al complesso degli allegati ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
4. Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo l' introduzione del ricorso ° Venir meno dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a provvedere
(Trattato CEE, art. 175)
Massima
1. Il giudice comunitario è manifestamente incompetente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie, agli Stati membri o a persone fisiche o giuridiche, né può condannare a qualsiasi titolo Stati membri o persone fisiche o giuridiche su iniziativa di persone fisiche o giuridiche, e non può nemmeno annullare accordi conclusi da questi ultimi.
2. Non hanno il grado di precisione richiesto per essere ricevibili le conclusioni volte all' annullamento di tutti gli atti, palesemente illegittimi, del Consiglio e della Commissione adottati in un determinato ambito, quando esse non indicano gli atti di cui si chiede l' annullamento.
3. Ai sensi dell' art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione dev' essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al giudice comunitario di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell' istanza stessa. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati all' istanza, non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali in quest' ultima. Il giudice comunitario non può sostituirsi al ricorrente e al suo avvocato nel tentativo di ricercare ed identificare, nel complesso degli allegati ai quali rinvia globalmente l' istanza, gli elementi che potrebbero essere considerati tali da giustificare le richieste formulate nell' istanza.
4. Quando, nell' ambito di un ricorso per carenza, l' atto la cui omissione costituisce l' oggetto della controversia viene adottato dopo l' introduzione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, occorre ritenere ormai privo di oggetto il ricorso, di modo che non vi è più luogo a provvedere.
Parti
Nella causa T-56/92,
Casper Koelman, residente in Monaco (Principato di Monaco), con l' avv. Michel Molitor, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il suo studio, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
volta ad ottenere diverse dichiarazioni di principio, una dichiarazione di nullità, il risarcimento danni e l' accertamento di un' omissione della Commissione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, H. Kirschner, B. Vesterdorf, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il 6 agosto 1992, il ricorrente in persona presentava alla cancelleria del Tribunale un' istanza la quale non menzionava il nome del suo avvocato ed era firmata da lui stesso. La cancelleria rifiutava di iscrivere a ruolo tale istanza per il fatto che, contrariamente alle disposizioni di cui all' art. 17, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto della Corte") e dell' art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il "regolamento di procedura"), detta istanza non era firmata da un avvocato.
2 Il 7 agosto 1992, il ricorrente presentava un' istanza in cui era riportato il nome del suo avvocato e la sua firma. L' istanza veniva allora iscritta a ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-56/92.
3 L' istanza indica che il ricorso viene presentato ai sensi dell' art. 175 o, in subordine, dell' art. 173 del Trattato CEE ed è diretto contro la Commissione delle Comunità europee. Essa spiega che il 26 ottobre 1990 il ricorrente investiva quest' ultima di una denuncia contro l' associazione BUMA, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), contro lo Stato olandese e contro tutte le altre persone fisiche o giuridiche "riguardo alle quali l' esame ha rivelato che esse hanno agito, o ancora agiscono, d' accordo con la BUMA o in modo analogo alla BUMA e in merito ai cosiddetti accordi tipo del 29 maggio 1985, relativi alla radiodiffusione e alla teledistribuzione via cavo, nonché agli accordi conseguenti o derivati, che prevedono, in particolare, che la BUMA si renda garante, intervenga ed eserciti taluni diritti in nome di persone che non siano gli autori di opere musicali e/o terzi, quali gli enti di radiodiffusione, ecc.". Il ricorrente aggiunge che "tutto ciò è diretto ad ottenere giudizi declaratori, una dichiarazione di nullità e la determinazione del risarcimento danni".
4 L' istanza precisa, inoltre, che il ricorrente "allega al fascicolo la sua denuncia del 26 ottobre 1990, nel suo insieme (pagg. 1-20 e gli 86 documenti) e chiede al Tribunale di considerare come riprese ed incluse nella presente istanza le affermazioni che vi figurano (con riferimento anche ai rapporti presentati)", che egli "allega al fascicolo anche tutti gli atti delle cause da lui promosse nei Paesi Bassi (volumi A, B, C, D) e chiede anche che il loro contenuto venga considerato incluso nella presente istanza, in quanto esso presenti un interesse per la causa", e che egli "allega al fascicolo la sua risposta del 6 marzo 1992, nella quale egli replicava, su invito della Commissione, alle risposte della BUMA, della NOS e della VECAI ricevute dalla Commissione nel 1991 ed estendeva la portata della sua domanda". Questi atti voluminosi sono allegati all' istanza.
5 L' istanza non contiene alcuna precisazione né sul contenuto degli atti allegati, né sull' oggetto o sul contenuto degli accordi menzionati, né sull' obiettivo o la natura delle procedure promosse nei Paesi Bassi, né infine sulle qualifiche dei terzi che sono indicati soltanto con abbreviazioni.
6 Segue un' esposizione di una pagina e mezza, intitolata "breve riassunto delle affermazioni del signor Koelman", da cui si può dedurre che si tratta di stabilire a chi spettino certi diritti d' autore all' atto della trasmissione via cavo di segnali radio e televisivi. Il ricorrente invoca una violazione degli artt. 7, 85 e 86 del Trattato CEE, nonché dell' Auteurswet (legge sui diritti d' autore), della convenzione di Berna, del buon costume in materia di diritti d' autore e della buona fede.
7 Questa esposizione è seguita da un altro testo di due pagine, intitolato "l' interesse del ricorrente". Si può dedurne che il ricorrente è interessato ad agire, da una parte, "come autore di opere musicali, affiliato all' associazione BUMA", la quale utilizzerebbe il suo monopolio e sfrutterebbe una posizione dominante includendo nella propria contabilità somme che non le spetterebbero di diritto e sostituendo il diritto dell' autore di dare il proprio consenso alla pubblicazione delle proprie opere con quelli che verrebbero definiti "sistemi di garanzia", e, dall' altra, come imprenditore che funge da intermediario in materia di diritti d' autore su opere fotografiche. Il ricorrente aggiunge che diverse centinaia di milioni di diritti d' autore sono stati reclamati indebitamente ai consumatori durante gli anni passati "con l' intervento ossessivo di imprese riconosciute di pubblica utilità e con il ricorso ad aumenti delle bollette del gas, dell' acqua o dell' elettricità", violando l' art. 90 del Trattato CEE. Inoltre, egli sostiene che la Commissione, sebbene a conoscenza dei suddetti problemi, tenta di insabbiare le questioni che egli solleva. Non viene fornita nessun altra precisazione riguardo alle attività del ricorrente, ai suoi rapporti con la BUMA, alle attività e alle procedure di quest' ultima, ai motivi che consentano di qualificare queste ultime come violazioni del diritto comunitario, ai possibili nessi tra questioni in materia di diritti d' autore su opere musicali o fotografiche ed aumenti delle bollette del gas, dell' acqua o dell' elettricità, alle azioni avviate dal ricorrente presso la Commissione o al contenuto delle reazioni e delle risposte di quest' ultima.
8 Tale relazione termina con la constatazione che, con due lettere 8 aprile 1992 indirizzate a Sir Leon Brittan e al signor N. Menges, il ricorrente aveva invitato la Commissione, ai sensi dell' art. 175 del Trattato, "a prendere veramente posizione", ed inoltre che egli "non ha ricevuto alcuna risposta ragionevole o ha ricevuto soltanto una risposta, la quale deve essere qualificata insufficiente alla luce della responsabilità che spetta alla Commissione per la difesa del diritto comunitario".
9 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1993, la Commissione sollevava un' eccezione d' irricevibilità contro il ricorso, nella quale essa sostiene che il Tribunale non è competente per giudicare le domande formulate alle lett. a)-k) delle conclusioni e che, per il resto, l' istanza non soddisfa i criteri minimi di cui all' art. 44 del regolamento di procedura. Essa aggiunge che il ricorso, per la parte finalizzata all' accertamento di un' omissione, è irricevibile, poiché l' atto che essa è stata invitata ad adottare non è destinato al ricorrente. Per il fatto che dovrebbe essere interpretato come una richiesta di lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto in seguito all' invio di una siffatta lettera da parte della Commissione, in data 8 ottobre 1992.
10 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 1993, il ricorrente presentava le proprie osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità, sostenendo che il ricorso è ricevibile.
11 Con lettera 6 aprile 1993, la Commissione trasmetteva al Tribunale la lettera che essa aveva inviato al ricorrente in data 8 ottobre 1992, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63.
12 Con lettera della cancelleria 25 maggio 1993, il Tribunale chiedeva, da un lato, alle due parti se, in seguito alla lettera 8 ottobre 1992, fosse stata adottata una decisione finale da parte della Commissione e, dall' altro, a quest' ultima se, in caso negativo, essa avesse intenzione di adottare tale decisione.
13 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 1993, il ricorrente informava il Tribunale che nessuna decisione gli era stata comunicata. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il giorno seguente, la Commissione informava quest' ultimo che non era stata adottata alcuna decisione, ma che probabilmente ne sarebbe stata presa una prima della fine del mese di luglio.
14 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1993, la Commissione comunicava al Tribunale la sua decisione recante rigetto della denuncia del ricorrente e datata 14 ottobre 1993.
15 Con lettera della cancelleria, il Tribunale invitava il ricorrente a presentare, prima del 3 novembre 1993, le sue osservazioni sullo stato della procedura nei confronti della lettera della Commissione 14 ottobre 1993. Il ricorrente non presentava osservazioni.
Conclusioni delle parti
16 Il ricorrente conclude chiedendo al Tribunale, in base all' art. 175 o, in subordine, all' art. 173 del Trattato, "di constatare l' inadempienza della Commissione e/o di dichiarare nulla e/o contraria agli obblighi che ad essa incombono per la difesa del diritto comunitario, la 'decisione' o la 'mancanza di decisione' , la 'mancanza di un punto di vista' o il 'punto di vista insufficiente' , in ogni caso, la 'reazione' e/o la 'mancanza di reazione' , qualunque sia d' altronde lo statuto della 'azione' o della 'astensione' " e quindi di ordinare alla Commissione o, pronunciandosi, di
a) dichiarare nulli i due accordi del 29 maggio 1985 relativi alla radiodiffusione via cavo e alla teledistribuzione, nonché tutti gli accordi che ne derivano;
b) vietare alle organizzazioni di gestione di diritti di autori di opere musicali che sfruttano una posizione dominante di partecipare ad accordi o ad imprese, sia sotto forma di associazione che come impresa, qualora la natura e lo scopo vero di detta partecipazione non siano necessari al conseguimento del loro oggetto sociale o qualora detto oggetto possa essere conseguito in un modo diverso dalla partecipazione di cui trattasi;
c) garantire agli autori la libera scelta dell' organizzazione che sembri rispondere meglio alle loro esigenze e non autorizzare a nessuna condizione le organizzazioni di gestione di diritti di autori di opere musicali e/o le altre persone giuridiche di cui esse fanno parte o che controllano ° esercitando tale potere in forza della loro posizione dominante ° ad utilizzare diritti che non siano stati loro ceduti dall' autore con un contratto specifico;
d) garantire alle imprese che si occupano della mediazione di diritti, come quella del signor Koelman, un accesso leale al mercato, proteggerle contro gli abusi di posizione dominante ed adottare tutte le misure e le decisioni atte a garantire in futuro lo sviluppo di un mercato libero nel campo della mediazione di diritti d' autore e delle professioni analoghe. Ciò implica una decisione che ordini la soppressione, negli Stati membri, delle disposizioni giuridiche o di altra natura che accordano ad un solo ente, in ogni Stato membro, un monopolio in materia di diritti d' autore su opere musicali;
e) condannare lo Stato olandese per il ruolo svolto nelle violazioni del diritto comunitario che sono state segnalate;
f) annullare tutti gli atti del Consiglio e della Commissione che, tenuto conto del dubbio equilibrio delle procedure di partecipazione attuate ° violazione del principio di affidamento ° sono palesemente illegittimi (92/C 128/05 e a.);
g) dichiarare incompatibili con il diritto comunitario gli artt. 2, 3, 5, 6, 8 e 9 dei contratti di gestione della BUMA del 23 dicembre 1986;
i) condannare le posizioni di monopolio di fatto e la ripartizione di fatto dei mercati tra le organizzazioni di gestione di diritti di autore negli Stati membri;
j) infliggere (far infliggere) ammende corrispondenti alla natura e alla gravità delle violazioni;
k) condannare la Commissione, la BUMA e lo Stato olandese, ciascuno per la sua parte e in solido, e/o su una base che il Tribunale deve precisare, al risarcimento di qualsiasi danno sofferto dal signor Koelman, compreso il danno relativo alla gestione, che rimane da stabilire, e alle spese dallo stesso sostenute.
La Commissione conclude, da parte sua, che il Tribunale voglia:
° dichiarare irricevibile il ricorso, sia il ricorso in via principale ai sensi dell' art. 175 che il ricorso in subordine ai sensi dell' art. 173;
° condannare il ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
17 Il Tribunale deve pronunciarsi sull' irricevibilità nelle forme previste dall' art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura. Nella fattispecie, esso ritiene che, essendo sufficientemente edotto in base all' esame degli atti del fascicolo, non occorre passare alla fase orale del procedimento.
18 Il Tribunale constata, in primo luogo, che le conclusioni dell' istanza enunciate alle lett. a)-e) e g)-k) (salvo per quest' ultima limitatamente alla responsabilità della Commissione) non rientrano palesemente nella competenza del giudice comunitario e devono, di conseguenza, essere dichiarate irricevibili. In effetti, quest' ultimo non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie, agli Stati membri o a persone fisiche o giuridiche, né può condannare a qualsiasi titolo Stati membri o persone fisiche o giuridiche su iniziativa di persone fisiche o giuridiche, e non può nemmeno annullare accordi conclusi da questi ultimi.
19 Il Tribunale osserva, in secondo luogo, che, per quanto concerne le conclusioni di cui alla lett. f), volte all' annullamento di "tutti gli atti del Consiglio e della Commissione che (...) sono palesemente illegittimi", l' istanza non indica da nessuna parte quali siano gli atti di cui il ricorrente chiede l' annullamento. Di conseguenza, dette conclusioni non hanno il grado di precisione richiesto per essere ricevibili.
20 Il Tribunale osserva, in terzo luogo, che il giudice comunitario è competente a condannare la Commissione alla riparazione del danno che essa ha causato a persone fisiche o giuridiche, come chiede il ricorrente nelle sue conclusioni riprese nella lett. k).
21 A tale riguardo, il Tribunale rammenta che, ai sensi dell' art. 19 dello Statuto della Corte e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell' istanza stessa. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati all' istanza, non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell' istanza (v., in questo senso, sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 28 della motivazione, e 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punto 17 della motivazione, nonché l' ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-35/89 TO II, Buggenhout e a./Albani e a., non pubblicata nella Raccolta, punti 16 e 17 della motivazione).
22 Nella fattispecie, il Tribunale constata che l' istanza non consente d' identificare senza ambiguità l' inadempienza che sarebbe imputabile alla Commissione né il danno subito dal ricorrente, che il Tribunale dovrebbe ordinare alla Commissione di riparare.
23 Occorre aggiungere che spetta al ricorrente e al suo avvocato esporre i motivi di fatto e di diritto sui quali intendono fondare il ricorso, e che il Tribunale non può sostituirsi ad essi nel tentativo di ricercare e d' identificare, in tutti i voluminosi allegati ai quali rinvia globalmente l' istanza, gli elementi che potrebbero essere considerati tali da giustificare le richieste di risarcimento formulate nell' istanza.
24 Ne deriva che, per quanto concerne la lett. k) delle sue conclusioni, l' istanza non soddisfa i requisiti minimi che l' art. 19 dello Statuto della Corte e l' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura stabiliscono affinché un ricorso sia ricevibile.
Sull' oggetto della lite riguardo al resto
25 Il Tribunale osserva, infine, che il passo introduttivo delle conclusioni dell' istanza, secondo il quale "il ricorrente chiede al Tribunale, in base all' art. 175 o, in subordine, all' art. 173 del Trattato CEE, di constatare l' inadempienza della Commissione e/o di dichiarare nulla e/o contraria agli obblighi che ad essa incombono per la difesa del diritto comunitario, la 'decisione' o la 'mancanza di decisione' , la 'mancanza di un punto di vista' o il 'punto di vista insufficiente' , in ogni caso, la 'reazione' e/o la 'mancanza di reazione' , qualunque sia d' altronde lo statuto della 'azione' o della 'astensione' ", in connessione con il punto 14 delle "affermazioni del signor Koelman", secondo il quale, "con due lettere 8 aprile 1992 indirizzate a Sir Leon Brittan e al signor N. Menges, il ricorrente ha invitato la Commissione, ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE, a prendere veramente posizione; il ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta ragionevole o ha ricevuto soltanto una risposta, la quale deve essere qualificata insufficiente alla luce della responsabilità che spetta alla Commissione per la difesa del diritto comunitario", può essere interpretato come volto all' accertamento dell' omissione della Commissione.
26 A tale riguardo, il Tribunale constata che, in seguito alla presentazione del ricorso, l' 8 ottobre 1992 la Commissione inviava al ricorrente una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, secondo la quale, da una parte, essa intendeva non dare seguito alla sua denuncia e, dall' altra, lo invitava a presentarle le sue osservazioni a tale riguardo, il che è stato fatto dal ricorrente con lettera 9 novembre 1992. In seguito, il 14 ottobre 1993, la Commissione notificava al ricorrente una decisione definitiva di rigetto della sua denuncia.
27 E' in tal modo accertato che la Commissione non solo ha soddisfatto gli obblighi procedurali ad essa imposti dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, ma ha altresì adottato una decisione definitiva di rigetto della denuncia ad essa presentata dal ricorrente, permettendogli in tal modo di proteggere gli interessi legittimi di cui è portatore (sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, in particolare punto 13 della motivazione), anche se la decisione 14 ottobre 1993 è stata emanata con considerevole ritardo.
28 Ne deriva che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza del Tribunale, si deve ritenere che il ricorso è diventato in ogni caso privo di oggetto, quanto meno in seguito alla decisione 14 ottobre 1993, e che quindi non vi è più luogo a provvedere in proposito (sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punti 35-38 della motivazione).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell' art. 87, n. 6, del suddetto regolamento, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
30 Nella fattispecie il Tribunale osserva, da un lato, che le conclusioni dell' istanza di cui alle lett. a)-k) devono essere dichiarate irricevibili e che quindi il ricorrente è soccombente per questa parte e, dall' altro, che le conclusioni dell' istanza che possono essere interpretate come volte all' accertamento di una carenza della Commissione, hanno condotto questo giudice a constatare un non luogo a provvedere.
31 Tenuto conto che si è dovuto attendere l' 8 ottobre 1992 affinché la Commissione desse seguito all' intimazione indirizzatale dal ricorrente l' 8 aprile 1992, anche se essa era stata informata dei contenuti della denuncia di quest' ultimo fin dal 26 ottobre 1990, e che soltanto in seguito all' introduzione del presente ricorso, il 7 agosto 1992, la Commissione ha notificato al ricorrente, da una parte, l' 8 ottobre 1992, una presa di posizione provvisoria riguardo alla sua denuncia, conformemente all' art. 6 del regolamento n. 99/63 e, dall' altra, il 14 ottobre 1993, una decisione definitiva di rigetto della sua denuncia, il Tribunale ritiene che la Commissione ha contribuito alla nascita della presente lite.
32 Ne deriva che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Le conclusioni di cui alle lett. a)-k) sono dichiarate irricevibili.
2) Non occorre provvedere riguardo al resto del ricorso fondato sull' art. 175 del Trattato.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 29 novembre 1993.
Full & Egal Universal Law Academy