Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Termini ° Decadenza ° Nuova decorrenza dei termini ° Presupposti ° Fatto nuovo ° Insussistenza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Parti
Nella causa T-63/92,
Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, Pilar Arto Hijos, residenti in Spagna, e Lidón Torrella Ramos, residente in Belgio, ex agenti temporanei del Consiglio delle Comunità europee, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dalla signora Moyra Sims, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della divisione giuridica della Banca europea per gli investimenti, 100, bd Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni 16 giugno 1986 del sgretario generale del Consiglio e delle successive decisioni di assumere i ricorrenti, con contratti susseguentisi fino al 31 marzo 1989, come agenti ausiliari ed all' annullamento delle decisioni 4 giugno 1992 recanti espresso rigetto dei loro reclami del 9 aprile 1992,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 I ricorrenti venivano assunti il 16 giugno 1986 dal segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee (in prosieguo: il "Consiglio") come agenti ausiliari con le mansioni di traduttori di lingua spagnola. Il loro rapporto di lavoro in tale qualità veniva rinnovato mediante una serie di contratti, l' ultimo dei quali scadeva il 31 marzo 1989. Successivamente ciascuno dei ricorrenti fruiva di un contratto di agente temporaneo dal 1 aprile 1989 al 31 luglio 1990. Dopo la scadenza di tali contratti nessuno di essi veniva nominato in ruolo.
2 Con lettere inviate il 24 novembre 1989 all' ufficio "pensioni" del Consiglio ciascuno dei ricorrenti presentava la seguente domanda: "Conformemente alla comunicazione al personale n. 210/83, Vi prego di riconoscere il mio precedente contratto di agente ausiliario come avente natura di contratto di agente temporaneo ai fini dell' acquisizione dei diritti a pensione, segnatamente secondo i criteri di cui al n. 4 della detta comunicazione".
3 Con decisioni 27 luglio 1990 il capo della direzione "Personale e amministrazione" del segretariato generale del Consiglio accoglieva le domande dei ricorrenti nei seguenti termini:
"Concerne: Art. 39 del RAA
A seguito della Sua domanda diretta a far equiparare il Suo contratto di agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo, Le comunico che ho deciso di accoglierla e, di conseguenza, le somme spettantiLe saranno calcolate a partire dalla data di effetto del Suo contratto di agente ausiliario.
Dalla somma netta da pagare verranno detratti i contributi che Ella avrà versato come agente temporaneo nonché la quota a carico del datore di lavoro versata all' ONSS, rispettivamente 6,75% e 8,87% degli stipendi base percepiti".
4 Applicando le decisioni sopra citate il Consiglio calcolava il saldo dell' indennità una tantum spettante ai ricorrenti. Esso detraeva dall' importo netto dell' indennità il contributo personale del 6,75%, calcolato a norma dell' art. 41 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA"), nonché la quota dell' 8,87% a carico del datore di lavoro, versata al competente ente previdenziale belga. Ciascuno dei ricorrenti proponeva reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") contro tali trattenute. I reclami venivano respinti con nota 18 gennaio 1991 dal segretario generale del Consiglio.
5 Il 19 aprile 1991 i ricorrenti proponevano dinanzi al Tribunale i ricorsi T-24/91 e T-25/91, diretti all' annullamento delle citate decisioni 27 luglio 1990 in quanto tenevano ferme le criticate detrazioni nell' ambito della liquidazione dell' indennità una tantum. La trattazione orale delle cause aveva luogo all' udienza del 15 gennaio 1992 ed i ricorsi venivano respinti con due sentenze del Tribunale emesse il 30 giugno 1992, divenute definitive (causa T-24/91, Gómez González e a./Consiglio, Racc. pag. II-1881, e causa T-25/91, Pilar Arto Hijos/Consiglio, Racc. pag. II-1907).
6 Il 9 aprile 1992 ciascuno dei ricorrenti presentava, per la prima volta, all' autorità avente il potere di nomina nel Consiglio un reclamo diretto all' annullamento dei contratti di agente ausiliario consecutivamente stipulati fra le parti dal 16 luglio 1986 al 31 marzo 1989, all' adozione di una nuova decisione che lo nominasse agente temporaneo per il suddetto periodo ed al pagamento della differenza fra le somme versate e quelle che, a suo avviso, "avrebbero dovuto essergli corrisposte ai sensi dello Statuto".
7 A ciascuno dei reclami veniva opposta una decisione espressa di rigetto con nota 4 giugno 1992 del segretario generale del Consiglio, così redatta:
"Il Suo reclamo emarginato è stato esaminato approfonditamente.
In esito a tale esame non posso accogliere le Sue domande per i motivi sotto esposti.
L' art. 90, n. 2, dello Statuto dispone che il reclamo dev' essere proposto entro tre mesi dal giorno della notifica dell' atto che arreca pregiudizio. Orbene, il Suo reclamo, datato 9 aprile 1992, è manifestamente tardivo in quanto è diretto contro una decisione del segretario generale del Consiglio del 16 giugno 1986 e contro i consecutivi rinnovi della stessa con effetto fino al 31 marzo 1989 aventi ad oggetto la Sua assunzione come agente ausiliario.
A torto Ella ritiene che l' intervento dell' agente del Consiglio all' udienza del Tribunale di primo grado nelle cause T-24/91 e T-25/91 costituisca 'un fatto nuovo che fa decorrere nuovamente il termine per il presente reclamo' il cui oggetto è diverso".
8 Tali sono le circostanze in cui, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 1992, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto.
9 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° dichiarare e statuire:
sono annullate la decisione 16 giugno 1986 del Consiglio e tutte le successive decisioni recanti assunzione dei ricorrenti fino al 31 marzo 1989 come agenti ausiliari per occupare uno dei 36 posti permanenti di traduttori di lingua spagnola figuranti nella tabella dell' organico allegata alla sezione "Consiglio" del bilancio;
° condannare il convenuto alle spese di causa.
10 Con atto separato il Consiglio ha sollevato, il 6 ottobre 1992, un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Esso conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare irricevibile il ricorso d' annullamento proposto dai cinque ricorrenti;
° condannare i ricorrenti, ai sensi dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, al rimborso delle spese che gli hanno causato e che sono defatigatorie.
11 I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull' eccezione di irricevibilità il 16 novembre 1992. Dette osservazioni tendono al rigetto dell' eccezione.
Sulla ricevibilità
12 Ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull' irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito deve proporre la sua domanda con atto separato. Il Tribunale statuisce sulla domanda o rinvia al merito.
13 A tenore dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso presente il Tribunale ritiene che il fascicolo di causa gli fornisca elementi di cognizione sufficienti e decide di non proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
14 I ricorrenti deducono che all' udienza svoltasi il 15 gennaio 1992 dinanzi al Tribunale nelle cause T-24/91 e T-25/91 il rappresentante del Consiglio ha fatto presente che nel 1986 la divisione "Traduzione" spagnola versava in una situazione critica e che, dato il numero insufficiente di vincitori dei vari concorsi banditi, era stato possibile coprire solo 13 dei 49 posti di traduttore di lingua spagnola disponibili. Secondo i ricorrenti, da tale dichiarazione è emerso per la prima volta che essi erano stati assunti, come agenti ausiliari, per occupare parte dei 36 posti che non era stato possibile coprire con la nomina di candidati iscritti sull' elenco degli idonei in esito ai suddetti concorsi. Da tale "confessione giudiziaria" risulterebbe che i ricorrenti hanno effettivamente svolto mansioni permanenti ben definite di traduttore presso la divisione "spagnola" del Consiglio, per le quali erano disponibili posti figuranti nella tabella dell' organico allegato alla sezione "Consiglio" del bilancio.
15 I ricorrenti ricordano la giurisprudenza della Corte di giustizia, a tenore della quale "il criterio per distinguere l' agente ausiliario dall' agente temporaneo risiede nel fatto che l' agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l' agente ausiliario, salvo il caso dell' interim, esercita un' attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici" (sentenza 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81, Toledano e a./Commissione, Racc. pag. 347, punto 6 della motivazione).
16 I ricorrenti ritengono quindi che illegalmente sia stato loro attribuito lo status di agente ausiliario, laddove, ai sensi dello Statuto e del RAA, il Consiglio avrebbe dovuto attribuire loro lo status di agente temporaneo.
17 A loro avviso, la confessione dell' agente del Consiglio costituisce manifestamente un fatto nuovo sostanziale che fa decorrere nuovamente il termine per impugnare la decisione 16 giugno 1986 con cui il Consiglio li ha assunti come agenti ausiliari per svolgere le mansioni di traduttore di lingua spagnola, corrispondenti a posti permanenti compresi nella tabella dell' organico del Consiglio.
18 Il Consiglio oppone che, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, i termini tassativamente stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono inderogabili ed hanno lo scopo di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Quindi né le parti né il giudice ° che è tenuto a rilevarne d' ufficio l' inosservanza ° possono disporne. Essi perciò non costituiscono un mezzo lasciato alla discrezione delle parti (v. fra le altre, sentenza 6 dicembre 1990, causa T-6/90, Petrilli/Commissione, Racc. pag. II-765), ma "servono alla certezza del diritto con la conseguenza che, una volta scaduti, il provvedimento non può essere ulteriormente impugnato" (conclusioni dell' avvocato generale Lenz per la causa 227/83, Moussis/Commissione, sentenza della Corte 12 luglio 1984, Racc. pag. 3149).
19 Il Consiglio rileva che nella fattispecie ciascuno dei ricorrenti ha proposto per la prima volta un reclamo contro le decisioni 16 giugno 1986 del segretario generale del Consiglio e contro le successive decisioni che avevano rinnovato i contratti di agente ausiliario solo il 9 aprile 1992, vale a dire oltre tre anni dopo la data dell' ultimo atto assertivamente lesivo. Orbene, un reclamo proposto dopo un periodo così lungo sarebbe manifestamente tardivo e quindi il ricorso sarebbe irricevibile.
20 Per quanto riguarda l' argomento dei ricorrenti secondo cui il nuovo termine per ricorrere è giustificato dal sussistere di un nuovo fatto sostanziale costituito dalle dichiarazioni del rappresentante del Consiglio all' udienza del 15 gennaio 1992 nelle cause T-24/91 e T-25/91, il Consiglio ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, solo l' esistenza di un fatto nuovo sostanziale tale da arrecare pregiudizio all' interessato può comportare la riapertura dei termini tassativi e giustificare l' esame della sua domanda (sentenza Petrilli, già citata).
21 Il Consiglio assume che nella fattispecie non si sono verificati fatti nuovi giacché le dichiarazioni dell' agente del Consiglio all' udienza del 15 gennaio 1992 nelle cause T-24/91 e T-25/91 non potevano, per la loro natura, modificare la situazione giuridica dei ricorrenti. Il solo fatto che il Consiglio abbia ricordato la situazione di fatto prevalente presso il proprio segretariato generale nel periodo in cui i ricorrenti hanno fruito di contratti di agente ausiliario e di agente temporaneo non può costituire un "fatto nuovo" che giustifichi il riesame della loro situazione amministrativa.
Giudizio del Tribunale
22 Si deve rilevare preliminarmente che la comunicazione al personale 29 novembre 1983, n. 210/83, del segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: la "comunicazione al personale n. 210/83"), riguardante i "Diritti a pensione dei funzionari che sono stati titolari di contratto/contratti di agente ausiliario prima di essere nominati agenti temporanei o funzionari", dispone quanto segue:
"1. A seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla natura dei contratti di agente temporaneo e di agente ausiliario, l' amministrazione ha esaminato le possibilità di riconoscere taluni (vecchi) contratti di agente ausiliario come aventi natura di contratto di agente temporaneo (sentenza della Corte 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81, Toledano Laredo e a./Commissione, Racc. pag. 347). Questo riconoscimento sarebbe tale da portare all' assimilazione, ai fini dell' acquisizione dei diritti a pensione, del periodo di servizio effettuato presso le istituzioni della Comunità come agente ausiliario ad un periodo corrispondente di servizio effettuato come agente temporaneo. Nel dispositivo della succitata sentenza la Corte ha statuito che un contratto di agente ausiliario può essere riconosciuto come avente la natura di contratto di agente temporaneo alla duplice condizione che venga anzitutto provato che dei posti corrispondenti alle mansioni svolte erano compresi nella tabella dell' organico dell' istituzione ed erano disponibili e, inoltre, che le mansioni esercitate in qualità di agente ausiliario non avevano carattere provvisorio e cioè, in altri termini, che si trattava di compiti permanenti, inerenti al pubblico impiego comunitario.
2. Omissis
3. Omissis
4. Tuttavia, prima di poter concludere per la possibilità di assimilare un periodo di servizio come agente ausiliario ad un periodo corrispondente di attività prestata in qualità di agente temporaneo, l' amministrazione dovrà esaminare ciascun fascicolo personale in particolare alla luce dei criteri dettati dalla Corte di giustizia, e cioè, da un lato, se l' ex agente ausiliario abbia occupato, durante il periodo di ausiliariato, un posto compreso nella tabella globale dell' organico e, dall' altro, se l' interessato abbia svolto compiti permanenti definiti inerenti al pubblico impiego comunitario".
23 Il Tribunale rileva che, basandosi sulla pubblicazione di tale comunicazione del Consiglio, i ricorrenti hanno presentato il 24 novembre 1989 una domanda ai sensi dell' art. 9, n. 1, dello Statuto, diretta a che ai loro precedenti contratti di agente ausiliario venisse riconosciuta la natura di contratti di agente temporaneo, secondo i due criteri menzionati nel punto 4 della comunicazione del personale n. 210/83.
24 Poiché con le sopraccitate decisioni 27 luglio 1990 il Consiglio ha dato esito favorevole, per quel che riguarda le spettanze di pensione, a ciascuna delle domande dei ricorrenti dirette all' equiparazione dei loro contratti di agente ausiliario a contratti di agente temporaneo, è chiaro che esso ha così ammesso, implicitamente, ma necessariamente, che i ricorrenti rispondevano ai predetti criteri.
25 Ne consegue che i ricorrenti erano al corrente, al più tardi a partire dalle decisioni del Consiglio 27 luglio 1990, le quali riconoscevano che essi soddisfacevano i criteri menzionati nella comunicazione al personale n. 210/83, del fatto di aver occupato dal 16 giugno 1986 al 31 marzo 1989, in qualità di agenti ausiliari, posti compresi nella tabella globale dell' organico e di aver svolto compiti permanenti definiti, inerenti al pubblico impiego comunitario.
26 Pertanto il Tribunale considera infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui essi sono venuti per la prima volta a conoscenza di tali elementi, da loro qualificati fatto nuovo, attraverso quanto dichiarato dall' agente del Consiglio all' udienza del 15 gennaio 1992 nelle cause T-24/91 e T-25/91. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale dichiarazione non costituiva assolutamente un fatto nuovo idoneo a far nuovamente decorrere il termine per l' impugnazione delle decisioni 16 luglio 1986 e delle decisioni successive.
27 La tesi dell' esistenza di un asserito fatto nuovo risulta ancor meno fondata se si considera che nella fase scritta delle suddette cause T-24/91 e T-25/91 i ricorrenti avevano già sostenuto che lo status di agente ausiliario era stato loro attribuito a torto in seguito ad un errore dell' amministrazione, come emerge dai punti 30 e 33 delle due sentenze emesse dal Tribunale il 30 giugno 1992 in quelle cause. Il Tribunale ha respinto tale argomento perché esulava dalla materia del contendere. Pertanto, prescindendo da quanto può essere stato dichiarato dall' agente del Consiglio all' udienza del 15 gennaio 1992 ° prima, quindi, delle suddette sentenze del Tribunale 30 giugno 1992 ° i ricorrenti erano già al corrente dell' asserito fatto nuovo da loro fatto valere.
28 Quindi i reclami 9 aprile 1992, diretti contro le decisioni 16 luglio 1986 e contro le successive decisioni che hanno continuato ad attribuire ai ricorrenti lo status di agente ausiliario fino al 31 marzo 1989, sono stati proposti dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto e, di conseguenza, il ricorso è irricevibile per decadenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
30 Il Consiglio considera defatigatorie le domande dei ricorrenti e chiede l' applicazione dell' art. 87, n. 3, seconda frase, del regolamento di procedura, a norma del quale il Tribunale può condannare una parte, anche se vittoriosa, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie. A questo proposito il Consiglio sostiene che in realtà la causa è imperniata su "considerazioni da mercante" e che è inammissibile che degli agenti ausiliari rimettano in discussione le condizioni di assunzione e di retribuzione tre anni dopo aver volontariamente sottoscritto una serie di contratti.
31 Il Tribunale ritiene che, sebbene l' argomento del Consiglio non sia privo di pertinenza, nel senso che il ricorso in oggetto rispecchia una deplorevole querulomania, tuttavia, nelle circostanze della fattispecie le spese da detto ricorso cagionategli non possono qualificarsi superflue o defatigatorie ai sensi della sopra citata disposizione del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 23 marzo 1993.
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