Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione d' applicazione delle regole di concorrenza ° Ricorso d' annullamento diretto contro una decisione che concede un' esenzione a un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso ° Associazione che rappresenta imprese che fanno parte di reti di distribuzione aventi la stessa natura di quella oggetto della decisione
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)
Parti
Nella causa T-87/92,
BVBA Kruidvat, società di diritto belga, con sede in Saint-Nicolas (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Yves Van Gerven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. March Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/33.542 ° Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy; GU L 236, pag. 11)
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1993, la Fédération européenne des parfumeurs détaillants (in prosieguo: la "FEPD"), associazione di federazioni o di sindacati nazionali di diritto francese, con sede sociale in Parigi, rappresentata dall' avv. Rolland Verniau, del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve, ha presentato istanza di intervento nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2 L' istanza d' intervento è stata proposta conformemente all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è presentata in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.
3 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha deferito l' istanza alla Sezione.
4 Nell' istanza di intervento la FEPD deduce, in particolare, di raggruppare le federazioni o i sindacati dei profumieri dettaglianti in dodici paesi, tra cui otto Stati membri della Comunità, e di aver per scopo la difesa in Europa delle imprese commerciali di vendita al dettaglio di prodotti di profumeria medie o piccole. La FEPD considera che il suo scopo e la sua rappresentatività le conferiscono un interesse del tutto particolare a che sia respinto il ricorso proposto dalla BVBA Kruidvat avverso la decisione con la quale la Commissione dichiara l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE inapplicabile al sistema di distribuzione selettivo posto in essere da quest' ultima.
5 L' istanza di intervento è stata notificata alle parti conformemente all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
6 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 1993, la convenuta ha fatto sapere di non avere osservazioni da formulare sulla domanda di intervento della FEPD.
7 Con memoria depositata il 19 aprile 1993, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l' istanza di intervento e, nel caso in cui venisse cionondimeno accolta, di disporre, in applicazione dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura che le spese sostenute dalla FEPD restino a carico della stessa.
8 La ricorrente deduce, essenzialmente, che la FEPD non è destinataria della decisione e che dalla sua domanda emerge che il suo unico interesse ad intervenire è quello di sostenere determinati motivi e argomenti della convenuta e non le sue conclusioni. Essa quindi non dimostra un interesse alla soluzione della controversia, ma il suo obiettivo è di difendere la tesi della Commissione riguardante la necessità di un sistema di distribuzione selettivo per i prodotti cosmetici di lusso. La ricorrente fa a questo proposito riferimento alle ordinanze della Corte 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. 893, punti 7 e 10 della motivazione), 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz- Werke/Alta Autorità (Racc. 1965, pag. 833, in particolare pag. 884), e 10 giugno 1965, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. 1966, pag. 556, in particolare pag. 558).
9 In virtù dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, il diritto di intervento nelle cause sottoposte al Tribunale spetta a chiunque dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia.
10 Nella specie dallo statuto della FEPD, la quale rappresenta un numero importante di imprese nel settore interessato, emerge che questa ha lo scopo, tra altro, di vigilare, in particolare presso le istituzioni europee, alla tutela degli interessi delle associazioni che ne sono membri, le quali raggruppano numerosi dettaglianti europei di prodotti cosmetici di lusso. Orbene, i problemi sollevati nella presente causa potrebbero indurre il Tribunale a prendere posizione, nell' emananda sentenza, su questioni di principio aventi influenza sulla gestione di reti di distribuzione selettiva nel settore di siffatti prodotti e che pertanto incidono in misura considerevole sugli interessi dei membri della FEPD. Ciò considerato, si deve constatare che la FEPD dimostra un interesse a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La Fédération européenne des parfumeurs détaillants è ammessa ad intervenire nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) All' interveniente sarà fissato un termine per esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni.
3) Copia di tutti gli atti del procedimento sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 8 dicembre 1993.
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