Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione d' applicazione delle regole di concorrenza ° Ricorso d' annullamento diretto contro una decisione che concede un' esenzione a un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso ° Associazione che ha come scopo statutario la promozione dell' industria di prodotti del genere e che rappresenta imprese le quali gestiscono reti di distribuzione del tipo di quella che è oggetto della decisione
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)
Parti
Nella causa T-87/92,
BVBA Kruidvat, società di diritto belga, con sede in Saint-Nicolas (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Yves Van Gerven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. March Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/33.542 ° Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy; GU L 236, pag. 11; in prosieguo: la "decisione Parfums Givenchy"),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 1993, il Comité de liaison européen de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette (in prosieguo: il "Colipa"), associazione internazionale a scopo scientifico, di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentato dal signor Stephen Kon, solicitor of the Supreme Court, e dall' avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lydie Err, 60, avenue Gaston Diderich, ha presentato istanza d' intervento nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2 L' istanza d' intervento è stata proposta conformemente all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è presentata in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.
3 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha deferito l' istanza alla Sezione.
4 Nell' istanza d' intervento il Colipa deduce di riunire le federazioni professionali nazionali degli Stati membri della Comunità che raggruppano fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di profumeria, di bellezza, di toilette e di avere come scopo la promozione dell' industria della profumeria, dei prodotti cosmetici e di toilette. Un gran numero delle imprese aderenti alle federazioni nazionali, membri del Colipa, distribuirebbero i loro prodotti tramite la distribuzione selettiva.
5 Nell' ambito della realizzazione dei suoi obiettivi, il Colipa avrebbe formulato delle osservazioni all' attenzione della Commissione nel corso del procedimento conclusosi con l' adozione della decisione impugnata. Il Colipa ritiene di avere un interesse diretto alla decisione, a causa delle attività degli aderenti delle federazioni nazionali e per il fatto che il ricorso potrebbe avere effetti notevoli sul settore della profumeria in Europa. Ricorda che in un comunicato stampa la Commissione ha affermato, che la decisione Parfums Givenchy copre tutti gli aspetti giuridici attinenti alla distribuzione selettiva degli articoli di profumeria e di prodotti cosmetici e stabilisce le regole fondamentali del diritto comunitario della concorrenza che saranno applicate a tutte le imprese del settore.
6 L' istanza d' intervento è stata notificata alle parti conformemente all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
7 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 1993, la convenuta ha fatto sapere di non avere osservazioni da formulare sull' istanza d' intervento.
8 Con memoria depositata il 7 aprile 1993, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l' istanza d' intervento e, subordinatamente, qualora venisse accolta l' istanza, di disporre, in applicazione dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura che le spese sostenute dal Colipa restino a carico di quest' ultimo.
9 La ricorrente in sostanza deduce, da un lato, che il Colipa non è destinatario della decisione e, dall' altro, che il suo statuto non lo autorizza a perseguire uno scopo economico idoneo a conferirgli un interesse alla soluzione della controversia.
10 A quest' ultimo proposito, la ricorrente fa riferimento allo scopo del Colipa, così come definito dall' art. 2 del suo statuto (prodotto in allegato all' istanza d' intervento), che è la "promozione dell' industria della profumeria (...)" da realizzarsi, in primo luogo, mediante studi e ricerche scientifiche e giuridiche nonché la diffusione delle informazioni che ne derivano. L' art. 1 di questo statuto precisa che il Colipa è un' "associazione internazionale a scopo scientifico disciplinata dalla legge belga 25 ottobre 1919, modificata con legge 6 dicembre 1954". La ricorrente produce, in allegato alle sue osservazioni, il testo di detta legge dal cui art. 1 emerge che una siffatta associazione deve perseguire "un scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico e pedagogico". Considera che l' obiettivo del Colipa deve pertanto essere valutato in questo contesto, a pena di interpretare lo statuto in modo difforme dalla legge che lo disciplina. Afferma altresì che la federazione delle associazioni internazionali stabilite in Belgio (FAIB) tenta, ma per il momento senza risultato, di fare ampliare la definizione degli scopi che le associazioni internazionali sono autorizzate a perseguire, in modo da includervi scopi economici.
11 Orbene, la ricorrente sostiene che, secondo l' ordinanza della Corte 11 dicembre 1973, cause riunite 41/73, 43/73-48/73, 50/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Générale Sucrèrie e a./Commissione (Racc. pag. 1465, punto 7 della motivazione), l' interesse ad intervenire di una persona giuridica deve essere valutato alla luce dello scopo previsto dal suo statuto. Il Colipa non avrebbe uno scopo statutario pertinente e non dimostrerebbe pertanto un interesse alla soluzione della controversia. Il fatto che il Colipa abbia potuto depositare le sue osservazioni nel corso del procedimento amministrativo e che sia stato ammesso all' intervento nella causa parallela T-19/92, Galec/Commissione, sarebbe ininfluente se è vero che la questione dello scopo dell' associazione non ha potuto essere sollevata in precedenza.
12 Si deve rilevare che, secondo l' art. 2 dello statuto, il Colipa ha per scopo "la promozione dell' industria della profumeria, dei prodotti cosmetici e di toilette, nonché quello di farsi carico dei suoi obiettivi economici e legali". Esso rappresenta, a livello europeo, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di siffatti prodotti, un gran numero delle quali gestisce reti di distribuzione selettiva. Orbene i problemi sollevati nella presente causa potrebbero indurre il Tribunale a pronunciarsi, nell' emananda sentenza, su questioni di principio aventi importanti ripercussioni sulla gestione delle reti di distribuzione selettive nel settore dei prodotti cosmetici di prestigio.
13 Poiché il Colipa risponde così ai requisiti prescritti dall' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, in quanto, in particolare, lo scopo previsto dal suo statuto, inteso alla "promozione dell' industria della profumeria", è, a prima vista, sufficientemente ampio da conferirgli un interesse alla soluzione della controversia, il Tribunale non deve pronunciarsi sulla questione di diritto belga sollevata dalla ricorrente.
14 Ciò considerato, si deve constatare che il Colipa dimostra un interesse a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il Comité de liaison européen de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette è ammesso ad intervenire nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) All' interveniente sarà fissato un termine per esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni.
3) Copia di tutti gli atti del procedimento sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 8 dicembre 1993.
Full & Egal Universal Law Academy