Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione d' applicazione delle regole di concorrenza ° Ricorso d' annullamento diretto contro una decisione che concede un' esenzione a un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso ° Impresa concorrente dell' impresa destinataria della decisione, che beneficia essa stessa di un' esenzione ° Interesse indiretto alla soluzione della controversia ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 85, n. 3; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)
2. Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione d' applicazione delle regole di concorrenza ° Associazioni di imprese che non hanno partecipato al previo procedimento amministrativo ° Ricevibilità ° Presupposti ° Inestensibilità agli operatori economici che agiscono a titolo individuale
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)
Massima
1. Nell' ambito di un ricorso d' annullamento diretto contro una decisione adottata in applicazione delle norme in materia di concorrenza, la quale concede il beneficio di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato a un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso, è irricevibile l' istanza di intervento di un' impresa concorrente dell' impresa destinataria della decisione impugnata, il cui interesse consiste nel difendere la propria posizione nell' ambito di un' altra decisione di esenzione di cui è destinataria e che, per quanto analoga a quella considerata nella presente causa, ne è cionondimeno distinta.
Infatti, in un contesto siffatto, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, va intesa come interesse alla sorte riservata alle conclusioni specifiche riguardanti un atto specifico di cui viene chiesto l' annullamento, e non come interesse indiretto che sia connesso a situazioni similari.
2. La giurisprudenza della Corte e del Tribunale, secondo la quale un' associazione di imprese, qualora non abbia partecipato al procedimento amministrativo antecedente l' adozione di una decisione di applicazione delle norme in materia di concorrenza, può nondimeno essere ammessa ad intervenire nella controversia vertente sulla validità di una simile decisione se
i) è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato,
ii) tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri,
iii) la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto,
iv) l' emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri,
è inapplicabile a un' istanza d' intervento presentata da un operatore economico che agisce a titolo individuale.
Parti
Nella causa T-87/92,
BVBA Kruidvat, società di diritto belga, con sede in Saint-Nicolas (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Yves Van Gerven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. March Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/33.542 ° Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy; GU L 236, pag. 11; in prosieguo: la "decisione Parfums Givenchy"),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1993, la Yves Saint Laurent Parfums SA, società di diritto francese, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti Dominique Voillemot e Arnaud Michel, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe, ha presentato istanza d' intervento nella causa T-87/92, a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2 L' istanza d' intervento è stata proposta conformemente all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è presentata in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.
3 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha deferito l' istanza alla Sezione.
4 Nell' istanza d' intervento la Yves Saint Laurent Parfums deduce, in sostanza, di avere realizzato una rete di distribuzione selettiva analoga a quella creata dalla Parfums Givenchy SA, che la detta rete ha beneficiato di una decisione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE (decisione della Commissione 16 dicembre 1991, 92/33/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE, IV/33.242 ° Yves Saint Laurent Parfums, GU 1992, L 12, pag. 24, "decisione Yves Saint Laurent Parfums"), analoga a quella concessa dalla Commissione con la decisione dedotta in lite nella presente controversia e che la decisione dapprima menzionata costituisce oggetto di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale dal gruppo Galec (causa T-19/92). Gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella presente fattispecie differirebbero da quelli dedotti dal Galec, per il fatto, in particolare, che non si limiterebbero a censurare l' esenzione individuale, ma contesterebbero il principio stesso della distribuzione selettiva dei profumi e dei cosmetici di lusso. Nell' ipotesi in cui il Tribunale decidesse di fare propri i motivi e gli argomenti presentati dalla ricorrente, l' emananda sentenza si ripercuoterebbe anche sulla portata della decisione Yves Saint Laurent Parfums e implicherebbe, di per sé, conseguenze rilevanti per l' esecuzione dei contratti considerati. La Yves Saint Laurent Parfums ritiene di avere, di conseguenza, un interesse alla soluzione della presente causa.
5 L' istanza d' intervento è stata notificata alle parti conformemente all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
6 Con documento depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 1993, la convenuta ha formulato dubbi per quanto riguarda l' interesse della Yves Saint Laurent Parfums a intervenire nella presente causa. Rileva che la società è già stata ammessa ad intervenire nella causa T-19/92, riguardante il suo proprio sistema di distribuzione e aggiunge che la Yves Saint Laurent Parfums e Parfums Givenchy sono società concorrenti, circostanza che potrebbe dar luogo a problemi connessi con il carattere confidenziale dei documenti.
7 Con memoria depositata il 15 aprile 1993, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l' istanza d' intervento e, nel caso in cui la stessa fosse cionondimeno accolta, di disporre che, in applicazione dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Yves Saint Laurent Parfums restino a carico della stessa.
8 La ricorrente deduce, essenzialmente, che la Yves Saint Laurent Parfums non è destinataria della decisione Parfums Givenchy e, inoltre, che la validità del suo sistema di distribuzione dipende dalla decisione Yves Saint Laurent Parfums e non dalla decisione Parfums Givenchy. La soluzione della controversia nella presente causa non avrebbe influenza diretta sulla sorte della decisione Yves Saint Laurent Parfums. Del resto, dall' istanza d' intervento della Yves Saint Laurent Parfums emergerebbe che questa non si preoccupa affatto del dispositivo ma della motivazione dell' emananda sentenza. La ricorrente cita a questo proposito le ordinanze della Corte 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. 893, punti 7 e 10 della motivazione), 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità (Racc. 1965, pag. 833, in particolare pag. 884), e 10 giugno 1965, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. 1966, pag. 556, in particolare pag. 558), dalle quali emerge che l' interesse che si richiede ad una parte interveniente deve sussistere non in relazione ai motivi e agli argomenti invocati, bensì in relazione alle conclusioni delle parti, e che chi propone l' istanza d' intervento deve dimostrare un interesse diretto e attuale a che dette conclusioni siano accolte. Quand' anche l' emananda sentenza in merito alla decisione Parfums Givenchy dovesse indurre la Commissione a revocare la decisione Yves Saint Laurent Parfums, la parte che chiede di intervenire potrà sempre far valere argomenti in questa fase, introducendo un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione di revoca.
9 In virtù dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, il diritto d' intervento nelle cause sottoposte al Tribunale spetta a chiunque dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia.
10 Il Tribunale, rileva, in limine, che nelle succitate ordinanze Lemmerz-Wercke/Alta Autorità e Amylum e a./Consiglio e Commissione, la Corte ha respinto un' istanza d' intervento per il motivo che il richiedente non dimostrava un interesse diretto e attuale all' accoglimento delle conclusioni del ricorso, e che i soli interessi di cui si avvaleva avevano come obiettivo soltanto il successo di talune tesi della ricorrente. Tuttavia, nell' ordinanza 15 luglio 1981, causa 45/81, Moksel/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), pronunciata nel contesto di un ricorso inteso all' annullamento di un regolamento della Commissione recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione di taluni prodotti agricoli, la Corte ha ammesso un' istanza d' intervento per il motivo che il richiedente, anche se non poteva dimostrare un interesse diretto all' esito dell' emananda sentenza, poteva cionondimeno avere un interesse alla soluzione della controversia, almeno per quanto riguarda l' enunciazione dei motivi che vi dovrebbero stare alla base.
11 In presenza di questi due diversi approcci adottati in altre cause il cui contesto era differente si devono, conformemente alla pregressa giurisprudenza del Tribunale (ordinanza 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. pag. II-587, punto 16 della motivazione), determinare i principi da applicare in un caso come quello di specie, dove l' istanza d' intervento è proposta da una società il cui interesse consiste nel difendere la propria posizione nell' ambito di un' altra decisione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, di cui è destinataria e che, per quanto analoga a quella considerata nella presente causa, ne è cionondimeno distinta.
12 In un siffatto contesto, e per analogia alla citata ordinanza Rijnoudt e Hocken/Commissione, un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, vuole significare un interesse alla sorte riservata alle conclusioni specifiche riguardanti un atto specifico di cui viene chiesto l' annullamento. E' pertanto necessario fissare, come fatto dalla Corte nella citata ordinanza Lemmerz-Werke/Alta Autorità, una distinzione rigorosa tra chi, da un lato, propone l' istanza d' intervento e dimostra un interesse diretto alla sorte riservata all' atto specifico di cui si chiede l' annullamento e chi, dall' altro lato, dimostra un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia a causa di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti.
13 Nella specie, la Yves Saint Laurent Parfums rientra in quest' ultima categoria e non dimostra pertanto un interesse sufficiente alla soluzione della controversia. Infatti, a giustificazione della sua istanza d' intervento, la Yves Saint Laurent Parfums deduce l' asserita ripercussione che l' emamanda sentenza potrebbe avere su un' altra decisione della Commissione, cioè quella che la riguarda, e che non costituisce materia della presente controversia. La sentenza da pronunciarsi nella specie non incide sulla legittimità di quest' ultima decisione, che è, per di più, l' oggetto della causa T-19/92, nella quale la Yves Saint Laurent Parfums è già stata ammessa ad intervenire. Inoltre, se ogni operatore economico dovesse essere ammesso ad intervenire in ogni causa nella quale è parte uno dei suoi concorrenti e che può dar luogo ad una sentenza la cui motivazione potrebbe avere ripercussioni sul modo con il quale la Commissione affronterebbe la sua situazione, che è per di più distinta, risulterebbe difficile, se non addirittura impossibile, marcare una netta distinzione tra coloro che chiedono d' intervenire e che dimostrano un interesse alla soluzione della controversia e coloro che non lo dimostrano.
14 Si deve aggiungere che la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, secondo la quale talune associazioni di imprese possono essere ammesse ad intervenire in una causa come quella di specie, non può essere invocata a sostegno di un' istanza d' intervento proposta a titolo individuale, quale quella della Yves Saint Laurent Parfums. Da questa giurisprudenza emerge inoltre che una siffatta associazione, qualora non abbia partecipato alla previa fase amministrativa del procedimento, può essere ammessa ad intervenire se i) è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, ii) tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, iii) la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, iv) l' emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. Il Tribunale ritiene che l' adozione di tale lata interpretazione nei confronti delle associazioni che soddisfano le condizioni sopra esposte, la quale può consentire di valutare meglio il contesto delle dette cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l' efficacia e il buon funzionamento del procedimento, non è trasponibile all' intervento di operatori economici che agiscono a titolo individuale.
15 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve respingere la domanda d' intervento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se è stata fatta domanda. Poiché la convenuta non ha presentato conclusioni per quanto riguarda le spese e la ricorrente ha solo chiesto che la Yves Saint Laurent Parfums sopporti le proprie spese in caso di accoglimento della sua istanza di intervento, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) L' istanza d' intervento è respinta.
2) L' interveniente e ciascuna delle parti nella causa principale sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d' intervento.
Lussemburgo, 8 dicembre 1993.
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