Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Deposito del certificato comprovante la qualità propria dell' avvocato del ricorrente ° Documento non prodotto alla scadenza del termine per la regolarizzazione del ricorso ° Inosservanza di un requisito di forma sostanziale ° Irricevibilità
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 17; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, nn. 3 e 6)
Massima
L' obbligo di depositare un certificato comprovante la qualità propria dell' avvocato che rappresenta o assiste una parte, previsto dall' art. 44, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, che figura tra i requisiti di regolarità del ricorso, trova la sua giustificazione nella necessità di consentire al giudice comunitario di vegliare all' osservanza dell' art. 17 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, in forza del quale le parti diverse dagli Stati membri debbono essere rappresentate da un avvocato iscritto a un albo professionale di uno Stato membro. Tale obbligo configura quindi un requisito di forma sostanziale la cui inosservanza, alla scadenza del termine impartito all' interessato per regolarizzare il suo atto introduttivo, comporta l' irricevibilità del ricorso.
Parti
Nella causa T-101/92,
Dimitrios Stagakis, residente in Rethymno (Grecia),
ricorrente,
contro
Parlamento europeo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento dell' elenco di riserva del concorso PE/149/LA, per l' assunzione di traduttori di lingua greca, a causa dell' irregolare svolgimento delle prove,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Il presente ricorso è stato proposto con atto introduttivo inviato alla cancelleria della Corte e da questa ricevuto il 9 novembre 1992. Dato che il ricorrente è stato invitato, con lettera della cancelleria della Corte 13 novembre 1992, a precisare se il ricorso fosse rivolto al Tribunale di primo grado ed avendo egli risposto in senso affermativo con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 novembre 1992, l' atto introduttivo è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a norma dell' art. 47, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e registrato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 1992.
2 Tale atto era stato depositato in un solo esemplare e non era accompagnato da un elenco degli atti e documenti ad esso allegati. L' atto introduttivo recava la firma del ricorrente e quella del signor Giorgios Dim. Kartalis, con l' indicazione che quest' ultimo era avvocato. Esso conteneva un' elezione di domicilio a Lussemburgo presso la signora Ismini Seïtani, 42, rue des Glacis, che, in occasione di una chiamata telefonica della cancelleria, ha dichiarato di aver accettato il mandato di domiciliatario. Nessun documento attestante l' iscrizione del signor Kartalis a un albo forense era allegato al ricorso. In quest' ultimo, il ricorrente chiedeva, inoltre, che gli fosse concesso il beneficio del gratuito patrocinio e che egli fosse dispensato dall' assistenza di un avvocato nell' ambito del suo ricorso, senza tuttavia allegare all' atto introduttivo i certificati del ricevitore delle imposte che vi erano menzionati e che comprovassero il suo preteso stato di bisogno.
3 Dopo aver cercato invano di contattare il signor Kartalis direttamente per telefono, la cancelleria ha invitato lo stesso, con lettera 30 novembre 1992, notificata il 2 dicembre 1992, presso il domiciliatario in Lussemburgo, a depositare, ai fini della regolarizzazione dell' atto introduttivo, un documento attestante la sua iscrizione a un albo professionale, un elenco degli allegati acclusi all' atto introduttivo nonché sei copie autenticate di quest' ultimo e fissava a tal fine un termine entro il 18 dicembre 1992. Con la stessa lettera, la cancelleria invitava il ricorrente a depositare la sua domanda di gratuito patrocinio in conformità dell' art. 94, n. 1, del regolamento di procedura, con atto separato accompagnato da un certificato dell' autorità competente attestante la sua indigenza.
4 Tale lettera non ha avuto alcun seguito né prima né dopo il termine del 18 dicembre 1992.
5 Il 22 dicembre 1992, il ricorrente ha depositato un atto dal titolo "ricorso quasi giurisdizionale" e rivolto alla "commissione dei ricorsi quasi giurisdizionali (Tribunale di primo grado ° Corte di giustizia delle Comunità europee)" che rettifica ed integra taluni punti dell' atto introduttivo, e il cui testo è, per il resto, identico a questo. Tale nuovo atto, anch' esso firmato dal ricorrente e dal signor Kartalis, non era accompagnato né da un documento di legittimazione dell' avvocato, né da un elenco degli allegati, né da informazioni o documenti comprovanti l' indigenza del ricorrente. Esso è stato iscritto nel registro in quanto corrigendum al ricorso.
6 Va ricordato, anzitutto, che, ai sensi dell' art. 43, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, ogni atto processuale deve essere corredato da un indice degli atti e documenti invocati a sostegno che vi sono allegati e deve essere presentato con cinque copie per il Tribunale. Ai sensi dell' art. 44, n. 3, del regolamento di procedura, l' avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti la sua iscrizione negli albi professionali di uno degli Stati membri.
7 Si deve poi ricordare che l' obbligo del deposito di tale certificato previsto dall' art. 44, n. 3, del regolamento di procedura figura fra le condizioni di regolarità del ricorso la cui inosservanza dà luogo, in conformità dell' art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, alla fissazione di un adeguato termine per regolarizzare il ricorso e produrre il documento di cui trattasi. In mancanza di detta produzione entro il termine impartito, il Tribunale decide se l' inosservanza di tale condizione comporti l' irricevibilità del ricorso per vizio di forma.
8 L' obbligo di depositare il certificato trova, infatti, la sua giustificazione nella necessità di consentire al Tribunale di vegliare all' osservanza dell' art. 17 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, in forza del quale le parti diverse dagli Stati membri debbono essere rappresentate da un avvocato iscritto a un albo professionale di uno Stato membro. Tale obbligo configura quindi un requisito di forma sostanziale la cui inosservanza comporta l' irricevibilità del ricorso.
9 Nel caso di specie, il Tribunale constata anzitutto che il ricorso non è conforme all' art. 44, n. 3, del regolamento di procedura.
10 Il Tribunale constata poi che il ricorrente è stato debitamente invitato a conformarsi a tale articolo con lettera notificata al suo domiciliatario in Lussemburgo, che egli ha disposto a tal fine di un termine adeguato e che cionondimeno non ha prodotto alcun documento che consenta al Tribunale di verificare l' iscrizione del signor Kartalis a un albo professionale di uno degli Stati membri.
11 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Per quanto riguarda le spese, dato che la presente ordinanza viene emanata prima della notifica del ricorso al convenuto e prima che quest' ultimo abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente dichiarare che il ricorrente sopporterà le proprie spese.
13 La domanda di gratuito patrocinio, che non era accompagnata dalle informazioni e dai documenti previsti all' art. 94, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese.
3) La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
Lussemburgo, 8 febbraio 1993.
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