Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti ° Danno grave e irreparabile ° Danno meramente pecuniario
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile.
A questo proposito, un danno meramente pecuniario non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dato che, in ipotesi, può essere oggetto di una successiva compensazione. Spetta però al giudice dell' urgenza valutare gli elementi che permettono di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, il richiedente rischi di subire un danno che non potrebbe essere riparato nemmeno in caso di annullamento degli atti impugnati nell' ambito del giudizio di merito.
Parti
Nel procedimento T-115/92 R,
Anne Hogan, dipendente del Parlamento europeo, residente a Senningerberg (Lussemburgo), con l' avv. Stefano Giorgi, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, 5, rue des Bains,
richiedente,
contro
Parlamento europeo, con il signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Ezio Perillo e dalla signora Els Vandenbosch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
resistente
avente ad oggetto l' istanza di provvedimenti provvisori volta ad ottenere il rinnovo dei versamenti dell' assegno cui darebbe diritto l' equiparazione ad un figlio a carico di ciascuno dei due genitori della richiedente,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 1992 la richiedente ha proposto, a norma dell' art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso avente ad oggetto l' annullamento dell' atto con cui il 13 agosto 1992 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") ha respinto il reclamo che essa aveva presentato contro la decisione 22 aprile 1992 con la quale l' APN si era rifiutata di equiparare a un figlio a carico, che dà diritto all' assegno ex art. 2 dell' allegato VII dello Statuto, ciascuno dei suoi due genitori nonché l' annullamento degli atti connessi che ne sono la base o la conseguenza fra cui, in particolare, la decisione esplicita di rigetto 7 dicembre 1992 opposta alla sua "replica" 27 agosto 1992.
2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 1993 il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ha sollevato un' eccezione di irricevibilità contro il ricorso proposto dalla richiedente in quanto quest' ultimo non sarebbe stato proposto entro il termine, fissato dall' art. 91, n. 3, dello Statuto, di tre mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo.
3 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 1993, la richiedente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere il rinnovo, con riserva di un' eventuale ripetizione, dell' "indennità alimentare per i suoi genitori", a decorrere dall' aprile 1992 o, in subordine, a decorrere dal maggio 1992, o, in via ancora più subordinata, a decorrere dall' agosto 1992.
4 Il Parlamento ha presentato le sue osservazioni scritte sulla presente istanza di provvedimenti urgenti il 9 marzo 1993.
5 Prima di esaminare la fondatezza di detta istanza, occorre ricordare il contesto del presente procedimento e, in particolare, i fatti essenziali che sono all' origine della presente causa, quali risultano dalle memorie presentate dalle parti.
6 Con lettera 16 marzo 1992 la richiedente chiedeva il ripristino dell' equiparazione ad un figlio a carico di ciascuno dei suoi due genitori. La richiedente aveva infatti fruito dell' indennità risultante da detta equiparazione durante i periodi 1 aprile 1990 - 31 marzo 1991 e 1 aprile 1991 - 31 marzo 1992.
7 Con lettera 22 aprile 1992 della divisione del personale del Parlamento la richiedente veniva informata che essa non rispondeva a tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni generali di attuazione relative all' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, in quanto dai documenti versati agli atti risultava che la "spesa di mantenimento" presa in considerazione era inferiore al 20% del suo stipendio imponibile e non rappresentava quindi un "onere gravoso" ai sensi dello Statuto.
8 Il 12 maggio 1992 la richiedente presentava all' APN un reclamo, ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, contro la decisione indirizzatale. Con lettera del segretario generale del Parlamento 13 agosto 1992 l' APN respingeva il reclamo, pur considerando fondata la domanda volta ad ottenere informazioni esplicite sul calcolo della "spesa di mantenimento" e dello "stipendio imponibile" cui faceva riferimento la decisione 22 aprile 1992.
9 Dopo aver ricevuto comunicazione degli elementi da essa richiesti, il 27 agosto 1992 la richiedente inviava all' APN una "replica" con cui contestava, in sostanza, gli elementi presi in considerazione per il calcolo della "spesa di mantenimento" e dello "stipendio imponibile" e con cui chiedeva il ripristino immediato dei versamenti. Con lettera 7 dicembre 1992 il segretario generale del Parlamento rispondeva alla richiedente che egli non poteva che confermare la decisione che era stata adottata, in quanto le obiezioni sollevate nella lettera 27 agosto 1992 avevano già costituito oggetto di una risposta esplicita nella lettera 13 agosto 1992.
In diritto
10 In forza degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, in combinato disposto con l' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.
11 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE devono precisare i motivi di urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio nel senso che esse non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, CCE Grandes Sources e a./Commissione, causa T-96/92 R, Racc. pag. II-2579).
Argomenti delle parti
12 Nella sua domanda di provvedimenti provvisori la richiedente si limita a far valere che l' assegno per persona equiparata ad un figlio a carico presenta natura di spesa urgente che non può essere rinviata, tenuto conto della natura alimentare di detto assegno. La richiedente considera, peraltro, da un lato, che sono provati il fumus boni juris, il pericolo dovuto al ritardo e il rischio di altri danni gravi ed irreparabili, e, dall' altro, che l' APN può facilmente ottenere la ripetizione dell' indebito, in base all' art. 85 dello Statuto, qualora le sue domande siano respinte nell' ambito del procedimento principale.
13 Il Parlamento, dal canto suo, rileva in limine che, data la fase assai avanzata del procedimento sull' eccezione di irricevibilità nella causa principale, occorrerebbe evitare che, tramite una domanda di provvedimenti provvisori presentata a seguito di un' eccezione di irricevibilità, la richiedente possa obbligare il giudice dell' urgenza ad esaminare, anche se prima facie, ciò che per contro l' eccezione di irricevibilità chiede al Tribunale di non esaminare.
14 Il resistente contesta, peraltro, il carattere alimentare dell' assegno per persona equiparata ad un figlio a carico, deducendo che l' assegno di cui trattasi è un assegno familiare di cui all' art. 67 dello Statuto, che, in generale, viene versato esclusivamente al dipendente interessato e che non può che mirare ad agevolare a quest' ultimo il rispetto, in termini pecuniari, delle sue obbligazioni alimentari legali nei confronti dei terzi.
15 Il Parlamento considera, da ultimo, che la richiedente non ha affatto provato per quale motivo sia grave ed irreparabile il danno che essa asserisce di aver subito o che essa subirebbe, e a questo riguardo fa valere che la richiedente e il suo coniuge dispongono di redditi ampiamente sufficienti per consentire loro di far fronte alle loro obbligazioni alimentari legali.
Valutazione del giudice dell' urgenza
16 Occorre rilevare, in limine, che l' urgenza di un' istanza di provvedimenti provvisori, enunciata dall' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dev' essere valutata in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria onde evitare sia recato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.
17 A questo riguardo, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 23 novembre 1990, causa T-45/90 R, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-705), in via di principio, un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dato che, per ipotesi, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Tuttavia, spetta al giudice dell' urgenza valutare gli elementi che permettano di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, il richiedente rischi di subire un danno che non può essere risarcito, anche se gli atti impugnati dovessero essere annullati nell' ambito del procedimento principale.
18 Dagli elementi versati agli atti emerge che lo stipendio netto mensile della richiedente ammontava, prima dell' adeguamento delle retribuzioni avvenuto alla fine del 1992, a 126 356 BFR, e che il suo contributo regolare a favore dei suoi genitori ammontava a 37 000 BFR al mese.
19 In forza dell' art. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) 21 dicembre 1992, n. 3761, che adegua, a decorrere dal 1 luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori che si applicano a dette retribuzioni e pensioni (GU L 383, pag. 1), l' importo dell' assegno per figlio a carico è stato fissato a 7 959 BFR al mese. Ne consegue che ammonterebbe a 15 918 BFR al mese l' importo dell' assegno cui la richiedente potrebbe aver diritto in caso di equiparazione ad un figlio a carico di ciascuno dei suoi due genitori.
20 Tenuto conto di quanto precede, e in mancanza di qualsiasi altro elemento formulato dalla richiedente volto a provare l' urgenza, occorre osservare che l' onere finanziario supplementare che dovrà sostenere la richiedente, fino alla pronuncia del Tribunale nella causa principale, a causa del rigetto della sua domanda di assegno, vale a dire 15 918 BFR al mese, non può comportare un qualsivoglia danno grave e irreparabile nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla presa in considerazione dei redditi del suo coniuge.
21 Pertanto, e senza che occorra analizzare la fondatezza prima facie del ricorso principale proposto dalla richiedente, occorre constatare che non sono soddisfatte le condizioni che consentano, in diritto, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti e che, di conseguenza, la domanda dev' essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza di provvedimento urgente è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 23 marzo 1993.
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