Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Esistenza di un atto che arreca pregiudizio ° Obbligo di presentare direttamente il reclamo ° Termini ° Inderogabilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto recante pregiudizio ° Nozione ° Atto che incide direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica dell' interessato
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Distinzione dalla domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto ° Distinzione rimessa alla valutazione del giudice
(Statuto del personale, artt. 90, nn. 1 e 2)
Massima
1. I termini per presentare reclamo e ricorso sono inderogabili e, anche qualora l' amministrazione abbia risposto nella fase del procedimento precontenzioso agli argomenti addotti dal reclamante, il Tribunale non si trova dispensato dall' obbligo di verificare la ricevibilità del ricorso sotto il profilo dell' osservanza dei termini statutari.
E' onere del dipendente che voglia chiedere l' annullamento, la riforma o la revoca di una decisione che gli arreca pregiudizio di presentare direttamente un reclamo avverso detta decisione, senza che la facoltà stabilita a favore di tutti i dipendenti di chiedere all' amministrazione, conformemente all' art. 90, n. 1, dello Statuto, di adottare nei suoi confronti una decisione gli consenta di sottrarsi all' applicazione dei termini per presentare reclamo e ricorso, di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
2. Una decisione adottata in risposta alla domanda di un dipendente e mediante la quale l' amministrazione manifesta inequivocabilmente la volontà di negare all' interessato un' indennità statutaria, facendo chiaro riferimento alle disposizioni sulla base delle quali tale rifiuto viene motivato, costituisce per l' interessato un atto che arreca pregiudizio in quanto detta decisione incide direttamente ed immediatamente sulla sua situazione giuridica.
3. Qualificare una lettera o una nota "domanda" o "reclamo" è atto rimesso al solo apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti.
Costituisce reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto la nota mediante la quale un dipendente manifesta in modo chiaro la volontà di opporsi a una decisione dell' amministrazione con cui gli venga negata un' indennità statutaria, invita l' amministrazione a motivare la sua decisione e chiede di ottenere precisazioni in merito ai calcoli eseguiti dall' amministrazione per giustificare il suo diniego. La domanda di motivazione può essere infatti letta, al massimo, come enunciazione di un addebito fondato su un difetto di motivazione della decisione di diniego e la domanda mirante ad ottenere informazioni non costituisce una domanda autonoma ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Essa si inquadra nell' ambito delle censure formulate avverso la decisione di diniego anche nel caso in cui, in sede di rigetto del reclamo, l' amministrazione ne riconosca la fondatezza e inviti l' interessato a rivolgersi all' autorità competente per ottenere le precisazioni richieste.
Parti
Nella causa T-115/92,
Anne Hogan, dipendente del Parlamento europeo, residente a Senningerberg (Granducato del Lussemburgo), con l' avv. Stefano Giorgi, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, 5, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, con il signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Ezio Perillo e dalla signora Els Vandenbosch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"), con cui viene negato alla ricorrente l' assegno per persona equiparata ad un figlio a carico a favore dei suoi genitori, e la condanna del Parlamento a versarle l' assegno di cui trattasi con decorrenza dal 1 aprile 1992, o in via subordinata, dal 1 maggio 1992,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 La ricorrente, Anne Hogan, è dipendente di grado C1 del Parlamento dal 30 giugno 1974.
2 Con decisione del capo della divisione del personale 16 maggio 1990, il Parlamento ha accordato alla ricorrente, conformemente a quanto dispone l' art. 2, n. 4, dell' allegato VII allo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), l' assegno per persona equiparata al figlio a carico a favore del padre e della madre, per il periodo dal 1 aprile 1990 al 31 marzo 1991.
3 Con decisione 9 ottobre 1991, detto assegno è stato rinnovato per il periodo dal 1 aprile 1991 al 31 marzo 1992.
4 In risposta alla richiesta di rinnovo, presentata dalla ricorrente il 16 marzo 1992, per il periodo successivo al 1 aprile 1992, la divisione del personale del Parlamento, con lettera 22 aprile 1992, ne ha respinto l' accoglimento per il motivo che la ricorrente non presentava tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni generali di attuazione relative all' art. 2, n. 4, dell' allegato VII allo Statuto, in quanto la spesa di mantenimento presa in considerazione nel suo caso dall' amministrazione, vale a dire 8 312 BFR, era inferiore al 20% del suo stipendio imponibile, pari a 10 295 BFR, e non rappresentava quindi per essa un onere gravoso ai sensi dello Statuto.
5 Il 12 maggio 1992 la ricorrente ha inviato all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") una nota, intitolata "reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto avverso decisione della divisione del personale del Parlamento europeo in data 22 aprile 1992", in cui ha contestato la decisione con cui le veniva negato l' assegno per figlio a carico a favore dei suoi genitori e ha sollecitato il riesame di tale decisione, nonché l' immediata ripresa dei versamenti dell' assegno a decorrere dal 1 aprile 1992, salva l' eventuale ripetizione dell' indebito. Essa ha chiesto, in via subordinata, precisazioni in ordine ai calcoli sulla base dei quali era stata adottata la decisione di cui trattasi.
6 Con lettera 13 agosto 1992 il segretario generale del Parlamento ha informato la ricorrente che la sua contestazione della decisione 22 aprile 1992, con cui le era stata negata la concessione dell' assegno per figlio a carico a favore dei suoi genitori, non era fondata, per il motivo che, a norma della legge lussemburghese applicabile alle obbligazioni alimentari di cui trattasi, il coniuge era debitore in solido degli alimenti nei riguardi dei suoi genitori e che, conformemente alle disposizioni generali di attuazione, la pensione di invalidità di cui fruiva doveva essere presa in considerazione nel calcolo dei redditi disponibili. Il segretario generale del Parlamento aggiungeva che la domanda della ricorrente volta ad ottenere la ripresa immediata del versamento dell' assegno non poteva essere accolta, in quanto la decisione che accordava l' assegno era scaduta e non era stata rinnovata. Il segretario generale riteneva invece che la domanda della ricorrente volta ad ottenere precisazioni sul calcolo della "spesa di mantenimento" e dello "stipendio imponibile" a cui faceva riferimento la decisione 22 aprile 1992 fosse fondata, e la invitava a prendere contatti con l' amministrazione a questo proposito.
7 Il 19 agosto 1992 la ricorrente ha ricevuto un documento intitolato "equiparazione", redatto il 7 aprile 1992 e che riproduce il dettaglio dei calcoli operati dal Parlamento.
8 Il 27 agosto 1992 la ricorrente ha inviato una nota, intitolata "replica alla nota del segretario generale in data 13 agosto 1992 che conferma la sua decisione del 22 aprile 1992", in cui essa contestava, in primo luogo, il fondamento legale sul quale l' amministrazione aveva effettuato i suoi calcoli, vale a dire l' applicazione al suo caso del diritto lussemburghese ed il fatto che al riguardo fosse stato preso in considerazione il reddito del marito, nonché, in secondo luogo, il diniego di disporre il versamento, a titolo provvisorio e salvo un' eventuale ripetizione dell' indebito, dell' assegno di cui trattasi.
9 Il 7 dicembre 1992 il segretario generale del Parlamento ha risposto alla nota 27 agosto 1992 della ricorrente che egli non poteva che confermare la decisione che era stata adottata, in quanto le obiezioni sollevate nella suddetta nota erano state oggetto di una risposta motivata nella sua lettera 13 agosto 1992.
10 Stando così le cose, l' interessata ha proposto il ricorso in oggetto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 1992.
11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 1993, il Parlamento ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ex art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
12 La ricorrente ha presentato osservazioni, registrate nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1993, dirette al rigetto dell' eccezione di irricevibilità.
13 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1993, la ricorrente ha presentato una richiesta di provvedimenti provvisori volta ad ottenere il ripristino, salvo un' eventuale ripetizione dell' indebito, dell' "assegno alimentare per i suoi genitori" a decorrere dal mese di aprile 1992 o, in via subordinata, dal mese di maggio 1992 o, in via ancora più subordinata, dal mese di agosto 1992.
14 Con ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1993 (causa T-115/92 R, Hogan/Parlamento, Racc. pag. II-339) la domanda di procedimento sommario è stata respinta per il motivo che i requisiti i quali consentono la concessione dei provvedimenti provvisori non erano soddisfatti in quanto l' onere finanziario che dovrà sostenere la ricorrente, fino alla pronuncia del tribunale nella causa principale, a causa del rigetto della sua domanda di assegno, non può comportare un qualsivoglia danno grave e irreparabile nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla presa in considerazione dei redditi del suo coniuge.
Conclusioni delle parti
15 Nel ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2) annullare la decisione del Parlamento 13 agosto 1993, nonché tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e conseguenziali, in quanto viziati in particolare da illegittimità, eccesso di potere e difetto di motivazione; al riguardo, dichiarare che
° l' ipotesi di obbligazione alimentare in solido accolta dall' APN non si applica al caso di specie;
° la riduzione da 23 089 BFR a 8 312 BFR della spesa di mantenimento è pertanto arbitraria;
° comunque, la ricorrente ha diritto alla concessione del beneficio di cui all' art. 2, n. 4, dell' allegato VII allo Statuto a favore dei propri genitori, essendo la soglia inferiore di 15 442 BFR minore della spesa di mantenimento effettiva;
3) condannare il Parlamento a versarle l' assegno controverso con i relativi interessi, in particolare gli interessi bancari e tenendo conto della svalutazione monetaria per il periodo dall' aprile 1992 al dicembre 1992 e, in via subordinata, per il periodo dal maggio 1992 al dicembre 1992;
4) condannare il convenuto al pagamento di un' indennità di procedura secondo equità nonché delle spese del presente giudizio, ordinandone il versamento a favore della ricorrente ovvero del suo difensore presso il domicilio indicato;
in via subordinata, dichiarare che il fatto di subordinare la concessione del beneficio in oggetto al possesso di una particolare nazionalità o residenza, nonché di escluderla nei confronti dei funzionari di nazionalità (o di residenza) diversa, costituisce una violazione dei principi della parità di trattamento, del trattamento più favorevole e del divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità, previsto dallo Statuto.
16 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare irricevibile il ricorso T-115/92;
2) deliberare sulle spese conformemente agli artt. 87, n. 2, e 88 del regolamento di procedura.
17 Nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) in via principale, respingere l' eccezione di irricevibilità dell' APN depositata il 2 febbraio 1993, con il n. 19286, relativamente alla richiesta di assegni con decorrenza dal mese di aprile 1992;
2) in via subordinata, respingere la suddetta eccezione di irricevibilità relativamente alla richiesta di assegni con decorrenza dal mese di maggio 1992;
3) in via ancora più subordinata, respingere la suddetta eccezione di irricevibilità relativamente alla richiesta di assegni con decorrenza dal mese di agosto 1992.
Sulla ricevibilità
18 A tenore dell' art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull' irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione dello stesso. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i documenti del fascicolo forniscano sufficienti elementi di giudizio e decide che non occorre proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
19 A sostegno della sua eccezione di illegittimità, il convenuto sostiene che il ricorso è stato presentato tardivamente. Esso osserva, anzitutto, che, ai sensi dell' art. 91, n. 3, dello Statuto, il ricorso contro una decisione di rigetto di un reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo e che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale, i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso sono di ordine pubblico e non costituiscono mezzi discrezionali delle parti.
20 Il convenuto fa osservare come il fatto che il 27 agosto 1992 la ricorrente abbia inviato una "lettera di replica" al rigetto del suo reclamo mostra che detto rigetto deve esserle necessariamente pervenuto prima di questa data. Di conseguenza, il ricorso presentato più di tre mesi dopo il 27 agosto 1992 deve essere respinto in quanto tardivo.
21 Per quanto riguarda il documento intitolato "equiparazione", inviato alla ricorrente il 19 agosto 1992, il convenuto sostiene che tale documento costituisce soltanto un documento preparatorio, che non può incidere direttamente sulla situazione giuridica dell' attrice e non riveste carattere decisionale. Come del resto ammette la ricorrente, tale calcolo è servito da base per la decisione negativa del 22 aprile 1992, che è stata oggetto di un reclamo. E' del pari detta decisione 22 aprile 1992 che ha invitato la ricorrente a prendere contatto con il servizio competente per ottenere informazioni integrative come, ad esempio, il documento "equiparazione".
22 Infine, il convenuto sostiene che la lettera 7 dicembre 1992 del segretario generale del Parlamento rappresenta esclusivamente una mera decisione di conferma di rigetto del reclamo della ricorrente e non può quindi avere l' effetto di riaprire i termini del ricorso contro il rigetto del reclamo 13 agosto 1992.
23 Nelle sue osservazioni sulla eccezione di irricevibilità, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la sua lettera 12 maggio 1992 costituisce in realtà una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto e non un reclamo. A sostegno del suo assunto, la ricorrente si richiama all' ordinanza 25 febbraio 1992 (causa T-64/91, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-243), in cui il Tribunale ha considerato che esso "non è vincolato dalla volontà delle parti, nel qualificare come 'domanda' o 'reclamo' un documento presentato". La qualificazione come "domanda" della suddetta lettera è del resto confermata da una lettera del 21 luglio 1992, in cui il Parlamento ha informato la ricorrente che il suo reclamo ex art. 90 dello Statuto era stato trasmesso al servizio giuridico e che l' amministrazione disponeva, conformemente al n. 1 del predetto articolo, di un termine di quattro mesi per notificare la sua decisione, e da cui risulta, quindi, che l' amministrazione ha considerato la sua lettera 12 maggio 1992 come una domanda.
24 Inoltre, la ricorrente sostiene che la sua nota 12 maggio 1992, già citata, contiene tre precise domande: una domanda di rinnovo dell' assegno a decorrere dal maggio 1992, una domanda di decisione motivata e, in via subordinata, una domanda intesa ad ottenere precise indicazioni sui calcoli effettuati dall' APN.
25 In secondo luogo la ricorrente sostiene che la lettera 13 agosto 1992 del segretario generale del Parlamento non costituisce, come asserisce il convenuto, una risposta al suo reclamo con la quale si respinge quest' ultimo, ma una risposta alle domande contenute nella sua lettera 12 maggio 1992, da ciò concludendo che essa costituisce quindi la decisione che le reca pregiudizio.
26 In terzo luogo la ricorrente contesta che la sua lettera 27 agosto 1992 costituisca una semplice "replica" proceduralmente irrilevante. Al contrario, secondo la ricorrente, tale lettera costituisce un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, rivolto contro i nuovi elementi emersi dalla decisione motivata 13 agosto 1992, nonché avverso il documento intitolato "equiparazione", che le era stato comunicato il 19 agosto 1992. Essa contiene, inoltre, una nuova domanda di assegno per figlio a carico a favore dei propri genitori a decorrere dal mese di agosto 1992.
27 La ricorrente ritiene che la lettera del segretario generale 7 dicembre 1992 costituisca l' unica decisione di rigetto del suo reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, cosicché il termine di tre mesi di cui all' art. 91 ha iniziato a decorrere solo a partire da tale data.
28 La ricorrente osserva ancora che gli elementi a lei pregiudizievoli le sono stati comunicati in tre fasi: la prima era costituita dalla lettera 22 aprile 1992, con cui le si annunciava che essa non soddisfaceva tutte le condizioni dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, la seconda dalla lettera 13 agosto 1992, contenente una motivazione più dettagliata, e la terza dal documento "equiparazione". Essa aggiunge che è l' esistenza di vari "atti che recano pregiudizio" dispersi nel tempo che l' ha indotta ad impugnare non soltanto la decisione 13 agosto 1992, ma anche tutti gli atti "connessi, presupposti e conseguenziali".
29 In particolare, la ricorrente contesta l' analisi secondo cui il documento "equiparazione" costituirebbe solo un semplice conteggio che non potrebbe incidere direttamente sulla sua situazione giuridica e non rivestirebbe carattere decisionale. Secondo la ricorrente tale documento contiene invece interpretazioni e apprezzamenti soggettivi in ordine al principio del trattamento più favorevole, alla scelta del diritto nazionale applicabile al suo caso, all' esistenza di un coobbligato agli alimenti nei confronti dei propri genitori, nonché una stima dei suoi redditi e dell' ammontare della spesa di mantenimento a suo carico legata a tali apprezzamenti.
30 Infine, la ricorrente rileva ancora che, se il Tribunale dovesse ritenere il suo ricorso irricevibile, in quanto tardivo, tale irricevibilità non dovrebbe tuttavia riguardare le sue domande volte a beneficiare dell' assegno di cui trattasi a decorrere dal mese di maggio e di agosto 1992.
Valutazione del Tribunale
31 Il Tribunale preliminarmente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v. sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133; sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749 e ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-67/91, Torre/Commissione, Racc. pag. II-261), i termini per presentare reclamo e ricorso sono di ordine pubblico e anche qualora l' amministrazione abbia risposto nella fase del procedimento precontenzioso agli argomenti addotti dal reclamante per quanto riguarda il merito, il Tribunale non si trova dispensato dall' obbligo di verificare la ricevibilità del ricorso sotto il profilo dell' osservanza dei termini statutari.
32 A questo proposito appare opportuno ricordare la struttura generale del procedimento precontenzioso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Questi ultimi subordinano la ricevibilità di un ricorso presentato da un dipendente contro l' istituzione a cui appartiene alla condizione di un regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo. Qualora esista una decisione adottata dall' APN e questa costituisca un atto che reca pregiudizio, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto non ha alcun senso e il dipendente deve utilizzare la procedura di reclamo di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, qualora intenda chiedere l' annullamento, la riforma o la revoca di una decisione che gli reca pregiudizio. La facoltà per il dipendente di chiedere all' amministrazione di adottare nei suoi confronti una decisione, conformemente all' art. 90, n. 1, dello Statuto, non gli consente di sottrarsi all' applicazione dei termini, previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, per presentare reclamo e ricorso.
33 Nel caso di specie non vi è dubbio che la decisione iniziale dell' APN 22 aprile 1992 costituisce un atto che reca pregiudizio in quanto incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica della ricorrente (v. sentenze del Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento, Racc. pag. II-83, e 16 marzo 1993, cause T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249). Infatti tale decisione, che costituisce la risposta ad una domanda di rinnovo dell' assegno presentata dalla ricorrente il 16 marzo 1992, rispecchia inequivocabilmente la volontà dell' amministrazione di negarle l' assegno per persona equiparata al figlio a carico a favore dei suoi genitori, diniego che trova riscontro nella cessazione del versamento dell' assegno a decorrere dal 1 aprile 1992. Inoltre, tale decisione fa un chiaro riferimento alle disposizioni sulla base delle quali la spesa di mantenimento presa in esame nel caso della ricorrente non è considerata un onere gravoso per essa, vale a dire l' art. 2, n. 4, dell' allegato VII allo Statuto (v. ordinanza Torre/Commissione, già citata, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1993, causa T-87/91, Boessen, Racc. pag. II-235).
34 Il Tribunale considera inoltre che il documento intitolato "equiparazione", contenente i calcoli operati dall' APN per determinare la spesa di mantenimento a carico della ricorrente e il suo stipendio imponibile, costituisce la spiegazione matematica della suddetta decisione nuova, mentre esso non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla situazione di fatto e di diritto presa in considerazione nel momento in cui è stata deliberata la decisione 22 aprile 1992. Non si può quindi sottrarre a tale decisione la sua qualificazione intrinseca di atto che reca pregiudizio e consentire una riapertura dei termini per proporre ricorso (v. sentenze della Corte, 14 aprile 1970, causa 24/69, Nebe/Commissione, Racc. pag. 145; 8 maggio 1973, causa 33/72, Gunnella/Commissione, Racc. pag. 475; 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, e sentenza del Tribunale 22 novembre 1990, causa T-4/90, Lestelle/Commissione, Racc. pag. II-689).
35 Dalle considerazioni precedenti emerge che la ricorrente aveva la facoltà di presentare direttamente, come prevede l' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo avverso la decisione 22 aprile 1992. Orbene, anche se il 12 maggio 1992 ha effettivamente inviato all' amministrazione una nota qualificata "reclamo ex art. 90 dello Statuto avverso la decisione 22 aprile 1992", essa ha tuttavia sostenuto, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che tale nota costituiva una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto.
36 Secondo una giurisprudenza costante, l' esatta qualificazione giuridica di una lettera o di una nota è rimessa al solo apprezzamento del Tribunale e non alla volontà delle parti (v. ordinanze del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II-235; 1 ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II-763; Torre/Commissione e Marcato/Commissione, già citate, e sentenza 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143). E' così che la lettera con cui un dipendente, senza chiedere espressamente il ritiro della decisione di cui trattasi mira chiaramente a che vengano accolte in via amichevole le sue pretese, od ancora la lettera che manifesta chiaramente la volontà del ricorrente di contestare la decisione che gli reca pregiudizio sono state qualificate come "reclami" (v. sentenze della Corte 28 maggio 1970, causa 30/68, Lacroix/Commissione, Racc. pag. 301; 22 novembre 1972, causa 19/72, Thomik/Commissione, Racc. pag. 1155; 14 luglio 1988, cause 23/87 e 24/87, Aldinger e Virgili/Parlamento, Racc. pag. 4395, e ordinanze del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/Commissione e Torre/Commissione, già citate).
37 Nel caso di specie il Tribunale constata, anzitutto, che dal testo stesso della nota 12 maggio 1992 emerge che in quest' ultima la ricorrente contesta la decisione 22 aprile 1992 e che intende vedere accolte le sue pretese. Da un lato, la domanda volta ad ottenere la ripresa dei versamenti dell' assegno controverso a decorrere dall' aprile 1992 manifesta chiaramente la volontà della ricorrente di vedere accolte le pretese che essa formula in ordine al diniego dell' amministrazione di equiparare entrambi i suoi genitori ad un figlio a carico e non può essere considerata una domanda nuova avente un' autonoma configurazione. Dall' altro, la domanda volta ad ottenere una motivazione della decisione negativa 22 aprile 1992 può tutt' al più essere intesa come la formulazione di una censura relativa alla mancanza di motivazione della predetta decisione.
38 Il Tribunale ritiene, inoltre, che la domanda volta ad ottenere precise indicazioni in ordine ai calcoli che sono serviti da base alla decisione negativa 22 aprile 1992 non può essere considerata una decisione autonoma ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, ma si inquadra nell' ambito delle censure formulate avverso tale decisione, e ciò nonostante il fatto che nella sua risposta 13 agosto 1992 l' amministrazione ha riconosciuto la fondatezza di detta domanda ed ha invitato la ricorrente a rivolgersi all' autorità competente. A questo riguardo va rilevato che la decisione 22 maggio 1992 aveva già invitato la ricorrente a rivolgersi al servizio interessato al fine di ottenere informazioni integrative.
39 Ne consegue che la nota 12 maggio 1992 costituisce un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e non una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, come ritiene la ricorrente.
40 Va peraltro aggiunto che il testo della lettera 13 agosto 1992 del segretario generale del Parlamento europeo non può essere interpretato nel senso che dallo stesso emergano fatti nuovi rispetto alla decisione 22 aprile 1992, che possono, come tali, consentire la riapertura di un nuovo procedimento precontenzioso. La lettera di cui trattasi costituisce invece un rigetto motivato del reclamo presentato dalla ricorrente in esito alla decisione del Parlamento di non equiparare ciascuno dei suoi genitori ad un figlio a carico il cui mantenimento le impone oneri gravosi.
41 Di conseguenza la lettera della ricorrente 27 agosto 1992, intitolata "replica", e quella del segretario generale del Parlamento 7 dicembre 1992 devono essere viste come mere reiterazioni del reclamo 12 maggio 1992 e del suo rigetto del 13 agosto 1992 e non possono avere l' effetto di aprire nuovi termini di ricorso.
42 Ne consegue che il ricorso presentato più di tre mesi dopo la decisione esplicita di rigetto del reclamo va dichiarata irricevibile in quanto tardivamente proposta.
43 Il Tribunale constata infine che le domande volte ad ottenere la ripresa del versamento dell' assegno controverso a decorrere dal 1 maggio 1992 o dal 1 agosto 1992, formulate nell' ambito del reclamo 12 maggio 1992 e della "replica" 27 agosto 1992, si confondono di fatto con l' oggetto medesimo del reclamo presentato il 12 maggio 1992. Ne risulta che, in quanto il ricorso diretto avverso la decisione di rigetto del reclamo 12 maggio 1992 è irricevibile, anche le richieste presentate dalla ricorrente in via subordinata e volte alla condanna del Parlamento al versamento dell' assegno per il periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 1992 vanno dichiarate irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi degli agenti delle Comunità restano a loro carico. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, si deve condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese, sia per quanto riguarda il presente ricorso che per quanto riguarda il procedimento sommario T-115/92 R.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario T-115/92 R.
Lussemburgo, 15 luglio 1993.
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