Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Su domanda pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi, proposta su suggerimento dell' avvocato generale presso quella Corte, dobbiamo valutare una modalità del sistema olandese di imposta sui negozi immobiliari sotto il profilo degli artt. 52 e seguenti del Trattato CEE.
2. Nella causa principale la Halliburton Service BV (ricorrente), che ha sede nei Paesi Bassi, impugna un atto dell' amministrazione fiscale olandese, con il quale la stessa ha chiesto all' attrice il pagamento di un' imposta arretrata sui negozi immobiliari, dovuta per l' acquisto di un immobile ubicato nei Paesi Bassi ceduto dalla Halliburton Company Germany GmbH.
3. Detto acquisto rientrava in un' operazione con la quale la Halliburton Company Germany GmbH trasferiva alla ricorrente la proprietà dei beni aziendali che finora aveva posseduto nei Paesi Bassi per svolgere la sua attività. L' iniziativa faceva parte di un piano di ristrutturazione del gruppo Halliburton, operante su scala internazionale, grazie al quale la parte "olandese" della società tedesca doveva essere trasferita ad una società olandese. In questo gruppo, la Halliburton, con sede negli Stati Uniti, detiene l' intero capitale della società dante causa (Halliburton Company Germany GmbH). Indirettamente, cioè tramite la sua controllata al 100% Halliburton Oilfield Service BV, detiene pure il capitale della società dante causa (Halliburton Service BV).
4. Data questa situazione, la ricorrente ritiene che la cessione immobiliare litigiosa dovesse essere esentata dall' imposta sui negozi immobiliari.
5. A questo proposito, l' art. 15 della legge olandese relativa alle imposte sui negozi giuridici (Wet op belastingen van rechtsverkeer) dispone che l' acquisto "nell' ambito della ristrutturazione interna di società per azioni e di società a responsabilità limitata" è esente dall' imposta sui negozi immobiliari. I presupposti particolareggiati per fruire di questa esenzione sono elencati nel decreto emanato per l' attuazione di detta legge (Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer). Dall' art. 5, n. 1, del decreto emerge che l' alienazione deve effettuarsi tra società dello stesso gruppo. I nn. 3 e 4 di detto articolo dispongono:
"(3) Si intende per 'gruppo' una società il cui capitale non è interamente o quasi interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da un' altra società, assieme a tutte le altre società delle quali essa detiene, direttamente o indirettamente, tutto o quasi tutto il capitale.
(4) Per 'società' si intendono le società per azioni e le società a responsabilità limitata".
6. L' attrice ritiene illegittima la limitazione della normativa d' esenzione alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata (di diritto olandese).
7. Per valutare questo punto di vista, lo Hoge Raad ha dapprima esaminato quale sia l' importanza della forma giuridica della società capogruppo sotto il profilo dell' esenzione fiscale richiesta dalla ricorrente. Ha stabilito che si contravverrebbe all' accordo fra i Paesi Bassi e gli USA contro le doppie imposizioni se si negasse l' esenzione per il fatto che la società capogruppo non è una società per azioni o una società a responsabilità limitata.
8. Ha poi esaminato se la forma giuridica della Halliburton Company Germany GmbH, come società dante causa, osti all' applicazione della normativa sull' esenzione.
9. Per chiarire tali dubbi alla luce delle norme del Trattato ha poi sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Qualora uno Stato membro gravi d' imposta l' acquisto di beni immobili situati al suo interno o di diritti reali sugli stessi e stabilisca un' esenzione per un acquisto avvenuto nell' ambito di una riorganizzazione interna ° vedansi gli artt. 2 e 15, primo comma, lett. h), della Wet op belastingen van rechtsverkeer (legge relativa alle imposte sui negozi giuridici) in combinato disposto con l' art. 5 del relativo decreto di attuazione (versione del 1986) °, se l' art. 7 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, tenuto conto anche degli artt. 52-58 del Trattato, ammetta che l' esenzione venga concessa qualora si acquisti da una società costituita secondo il diritto di detto Stato membro ° nella fattispecie una società per azioni o una società a responsabilità limitata ° ma non qualora si acquisti da una società analoga costituita secondo il diritto di un altro Stato membro e avente sede in questo altro Stato membro, nella fattispecie una Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (società a responsabilità limitata di diritto tedesco)".
B ° Il mio punto di vista
10. I. Per risolvere detta questione bisogna anzitutto premettere, ricalcando le osservazioni della Commissione, che il divieto generico di cui all' art. 7 del Trattato (ora art. 6 del Trattato CE) non entra in linea di conto qualora risulti sufficiente quanto dispone l' art. 52 (1). L' esame della presente fattispecie deve perciò iniziare da quest' ultima disposizione.
11. II. 1. L' incompatibilità eventuale della normativa fiscale contestata con l' art. 52 dipende anzitutto dal se tale normativa incida o meno sul diritto conferito da detta norma.
12. A questo proposito si evince dalla giurisprudenza che alla libertà di stabilimento sancita dall' art. 58 del Trattato si ricollega il diritto di una società costituita a norma del diritto di uno Stato membro, che ha la sua sede sociale, la sua sede amministrativa centrale o il suo centro principale d' attività nell' area comunitaria, di svolgere la sua attività nello Stato membro di cui trattasi tramite una succursale o un' agenzia (2). La Corte ha poi aggiunto che la sede delle società, come la cittadinanza per le persone fisiche, serve ad inquadrarle nell' ordinamento giuridico di uno Stato (3).
13. a) La Commissione ritiene che la disciplina controversa pregiudichi le società che hanno sede in Stati membri diversi dai Paesi Bassi nell' esercizio del diritto così definito. Ricorda che la riorganizzazione di gruppi finanziari, che costituisce oggetto della disciplina fiscale, sovente va di pari passo con scioglimenti di imprese che hanno effetti al di là delle frontiere. Nella fattispecie la società tedesca a responsabilità limitata ha sciolto la sua sede olandese. Si tratterebbe dunque di un atto "negativo" di stabilimento di detta società.
14. In questa operazione essa incontra un ostacolo fiscale, che in casi analoghi non esiste per una società olandese per azioni o a responsabilità limitata. Detto ostacolo, secondo la Commissione, consiste tra l' altro nel fatto che la tassazione dell' acquisto del terreno può ripercuotersi sul prezzo di vendita che viene spuntato dalla società tedesca a responsabilità limitata dante causa.
15. Il governo olandese è di opinione diversa. Dichiara che non sono stati pregiudicati né l' acquisto della sede olandese da parte della società a responsabilità limitata né il funzionamento di detta sede.
16. D' altra parte, sempre secondo il governo olandese, il debito fiscale connesso all' imposta sull' acquisto di terreni non grava sul dante causa, ma sull' acquirente. Quanto alle eventuali ripercussioni dell' imposta sul prezzo di vendita, esso osserva (anche se con riferimento alla situazione al momento dell' acquisto del terreno da parte della società a responsabilità limitata) che dette ripercussioni non derivano dalla normativa fiscale in sé e per sé, bensì da un accordo tra le parti. Nella trattazione orale ha poi ricordato che nell' operazione in esame aveva importanza fondamentale la ristrutturazione del gruppo, la quale non sarebbe fallita a causa della disciplina controversa.
17. b) Questi argomenti fanno insorgere in primo luogo il problema se l' alienazione di beni, rappresentati in tutto o in parte dalla succursale di una società avente sede in un altro Stato membro, rientri nella sfera d' applicazione della libertà di stabilimento.
18. La questione, secondo me, va risolta affermativamente. Ogni operatore economico che intende costituire una succursale deve anche tener conto dei costi e dei rischi connessi con la vendita di beni che costituiscono totalmente o parzialmente tale sede. Tra questi beni rientrano di regola anche i terreni di un' azienda, poiché fanno parte della "presenza permanente" che distingue le attività esercitate nell' ambito di una sede da quelle che si svolgono come prestazioni di servizi (4). Tale operatore economico deve prevedere che sarà necessario vendere detti beni in caso di modifica della situazione rispetto al momento della costituzione della sede. Gli oneri che si ricollegano a questa situazione condizionano pertanto, anche se solo indirettamente, l' "accesso" ad attività lucrative indipendenti ai sensi dell' art. 52 e quindi, per quel che riguarda società di altri Stati membri, la loro libertà, definita in precedenza, di costituire succursali.
19. A questo proposito bisogna anche ricordare la possibilità che una società sciolga una succursale esistente in un altro Stato membro diverso da quello in cui essa ha sede, per costituire un' analoga sede secondaria in un terzo Stato membro. Questa ipotesi va assimilata a quella contemplata dall' art. 52, in cui un' impresa emigra dallo Stato nel quale aveva originariamente sede per stabilirsi in un altro Stato membro (5). Anche in questo caso vige la disciplina di cui sopra.
20. Qualora vi fosse cessione solo parziale dei beni patrimoniali della succursale, ne viene coinvolto anche l' "esercizio" di attività ai sensi dell' art. 52. Per lo sviluppo economico di una succursale può esser infatti importante liquidare beni divenuti superflui. Gli ostacoli ad un siffatto procedimento rientrano quindi nella sfera d' applicazione dell' art. 52 (6).
21. Anche la particolarità che la controversa operazione di compravendita rientrava, nel caso di specie, nella riorganizzazione di un gruppo ° e comunque doveva rientrarvi per poter fruire dell' esenzione fiscale ° non la esclude dalla sfera d' applicazione dell' art. 52. La libertà fondamentale conferita da questo articolo vale infatti per tutte le società stabilite in uno Stato membro, indipendentemente dalla questione della loro appartenenza ad un gruppo. Quindi ai fini di detta norma è indifferente il movente economico che ha determinato la compravendita (disciplinata dall' art. 52) e a quale società ° la società a responsabilità limitata o società capogruppo ° si riconduca.
22. In definitiva, è dunque pacifico che la compravendita di immobili ai sensi della normativa fiscale olandese in una situazione come quella in esame rientra nella sfera d' applicazione dell' art. 52.
23. c) Si deve poi vedere se la disciplina fiscale controversa incida sul diritto di stabilimento ai sensi di detta norma.
24. aa) Sotto questo aspetto si deve constatare che il diniego di concedere il vantaggio fiscale nel caso di vendita pregiudica la società venditrice. E' infatti innegabile che la tassazione di regola provoca una pressione sul prezzo di vendita per l' acquirente. Per dirla con la sentenza Kraus, "essa può ostacolare o scoraggiare l' esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CEE" (7).
25. A questo proposito è irrilevante il punto della serie causale nel quale il pregiudizio colpisce la società interessata. Posso richiamarmi, al riguardo, alla sentenza Segers (8), che verteva sulla discriminazione del personale della succursale di una società avente sede in un altro Stato membro.
26. bb) L' ostacolo alla libertà di stabilimento così accertato costituisce comunque una lesione del diritto scaturente dall' art. 52 se le "condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini" (9) non contemplano alcun onere comparabile e perciò sussiste una discriminazione.
27. A questo proposito, dalle norme citate nella parte iniziale delle presenti conclusioni, nell' interpretazione fornitane dallo Hoge Raad nella sentenza di rinvio, si evince che, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni per fruire dell' esenzione fiscale, questa viene concessa se l' alienazione è fatta da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata avente sede nei Paesi Bassi, ma non quando il dante causa è una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed avente sede sul territorio di questo. Ciò costituisce una discriminazione vietata dall' art. 52 se le società che non possono avvalersi della normativa sull' esenzione sono, alla luce del sistema e della finalità di detta normativa, omologhe delle società olandesi esentate.
28. In base al tenore e al contenuto della questione pregiudiziale, quest' ultima condizione è soddisfatta nel caso della società tedesca a responsabilità limitata alienante. Nel formulare la questione lo Hoge Raad parte dal presupposto che alienante è una società di un altro Stato membro "corrispondente" ad una società per azioni o a responsabilità limitata di diritto olandese.
29. Stando così le cose, è senz' altro ravvisabile una lesione del diritto conferito dall' art. 52, lesione che assume la forma di discriminazione.
30. cc) Anche se la Corte non dovesse ritenere assodato che lo Hoge Raad parte dall' idea della comparabilità della società a responsabilità limitata tedesca con una delle due forme di società contemplate dal diritto olandese, non sarebbe ancora da escludersi un' infrazione dell' art. 52.
31. In base alle disposizioni olandesi, l' esenzione fiscale viene infatti negata a priori se la società dante causa non ha sede nei Paesi Bassi, ma è una società ubicata in un diverso Stato membro. Il se la società dante causa, in considerazione della finalità e del sistema della normativa, sia comparabile con una società per azioni o con una società a responsabilità limitata di diritto olandese, è un fattore irrilevante per dette disposizioni.
32. Il governo olandese ha dichiarato a questo proposito che l' esenzione viene concessa solo se si tratta di società dello stesso "gruppo". Questa nozione presuppone una determinata struttura delle società interessate. Rispondendo ad un quesito della Corte, ha poi aggiunto che nelle società commerciali in nome collettivo e nelle società in accomandita si constatano strutture molto diverse ed accordi di varia natura tra i soci. Per questo motivo il legislatore olandese per queste società, come per le associazioni e le fondazioni, non avrebbe ritenuto possibile emanare norme generali ai fini dell' esenzione fiscale. Una disciplina unitaria sarebbe stata possibile solo per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
33. Quanto poi alla parificazione delle società con sede in un altro Stato membro, il governo olandese si richiama al fatto che è difficile controllare se tali società presentino le stesse caratteristiche delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata di diritto olandese. Su domanda della Corte circa le caratteristiche strutturali richieste ad una società avente sede in un altro Stato membro per essere equiparata alle summenzionate società di diritto olandese, il governo olandese ha comunicato quattro criteri. Secondo questi criteri.
° deve trattarsi di persona giuridica,
° il cui capitale deve essere suddiviso in quote sociali,
° nella quale la responsabilità dei soci è limitata alla quota di partecipazione
° e nella quale tutti i soci in linea di massima dispongono di un diritto di voto corrispondente al valore nominale delle loro partecipazioni.
34. Il governo olandese ha aggiunto che il vantaggio fiscale, nel caso di società di altri Stati membri, potrà essere concesso solo allorché le norme giuridiche in materia saranno state armonizzate a livello comunitario. Così, la nozione di gruppo di imprese non è ancora stata definita sul piano comunitario, quindi, per ora, la competenza in materia sarebbe ancora lasciata in ampia misura agli Stati membri.
35. La Commissione e, nella fase orale, la ricorrente nella causa principale hanno controbattuto questo argomento appellandosi a queste direttive:
° direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (10);
° direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (11);
° direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle funzioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (12);
° direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (13).
36. Esse sembrano ritenere che da queste norme emerga l' equivalenza di una società a responsabilità limitata di diritto tedesco con una società analoga di diritto olandese.
37. Di fronte a questi argomenti si deve constatare in primo luogo che il settore delle imposte sui negozi immobiliari non è ancora stato armonizzato a livello comunitario. A quanto mi risulta, non vi sono nemmeno norme di diritto comunitario che in questo settore definiscono rapporti di equivalenza quanto alle varie forme di società esistenti negli Stati membri.
38. Quest' ultima osservazione vale in particolare per le direttive summenzionate. Vero è che nelle disposizioni sulla sfera d' applicazione di ogni direttiva si indica a quale tipo di società questa di applica. In alcune di dette normative inoltre la società a responsabilità limitata tedesca è posta sullo stesso piano della società a responsabilità limitata olandese (v., ad esempio, la direttiva 89/677). Tale parificazione si opera però solo ai fini della disciplina dettata dalla direttiva in questione. Non se ne deve perciò arguire automaticamente che dette società vadano equiparate sotto ogni aspetto anche ai fini della legge olandese sulle imposte sui negozi giuridici.
39. Per quel che riguarda particolarmente la direttiva 90/434, vorrei ricordare che essa riguarda le società interessate solo come debitrici di determinate imposte dirette (v. art. 3) e si può applicare al "conferimento attivo" solo se il conferimento avviene contro consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale che lo riceve [art. 2, lett. c)].
40. Tutto ciò non significa però che le autorità nazionali, in una situazione come la presente, possono negare l' agevolazione fiscale per il solo fatto che non esistono pertinenti norme comunitarie sull' equiparazione di forme societarie equivalenti degli Stati membri. L' efficacia pratica del divieto di discriminazione di cui all' art. 52 presuppone anzi che dette autorità, in un caso come la fattispecie, raffrontino la forma della società dante causa di un altro Stato membro con le forme giuridiche delle società nazionali contemplate dalla disciplina sull' esenzione fiscale.
41. A questo proposito devo soffermarmi sull' argomento del governo olandese che si richiama alle difficoltà che un simile raffronto potrebbe comportare, data la varietà di forme giuridiche societarie esistenti in diversi Stati membri. E' innegabile che un raffronto di questo tipo, rispetto al caso di un negozio immobiliare tra due società olandesi appartenenti allo stesso gruppo, può comportare un onere amministrativo supplementare.
42. Ciò non basta però a dispensare uno Stato membro dall' obbligo del raffronto. Questa considerazione scaturisce da una costante giurisprudenza elaborata dalla Corte per un' ipotesi analoga: l' accesso ad una professione in uno Stato membro dipende da una qualifica professionale, ma non vi sono norme comunitarie che contemplano il reciproco riconoscimento di titoli nel campo specifico. In questo caso l' art. 52 contiene, tra l' altro, questo principio:
"Spetta allo Stato membro, al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.
Questa procedura di valutazione deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell' equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare" (14).
43. Un principio analogo è stato elaborato dalla Corte nel settore della prestazione di servizi. In base ad esso la libertà di movimento nella prestazione di servizi può, sì, essere limitata da normative giustificate dal pubblico interesse, ma solo
"nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito" (15).
44. La Corte ne ha desunto che i requisiti stabiliti dalle norme pertinenti dello Stato destinatario
"non possono aggiungersi a condizioni legali equivalenti già soddisfatte nello Stato di stabilimento e che l' autorità di controllo dello Stato destinatario deve tener conto degli esami e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di stabilimento" (16).
45. Questi principi implicano, a mio avviso, che lo Stato destinatario non può semplicemente richiamarsi alle "difficoltà" del controllo, se la salvaguardia delle libertà fondamentali dipende dal fatto che le sue norme devono essere confrontate con quelle dello Stato di provenienza. Anzi, si può stabilire la regola che esso è tenuto ad eseguire tale controllo e che deve sobbarcarsi un ulteriore onere amministrativo.
46. Una deroga a questo principio, basata sulla considerazione che detto controllo potrebbe richiedere spese sproporzionate, potrebbe ammettersi a rigore solo in alcuni casi specifici. Infatti, poiché in tali situazioni l' operatore economico interessato invoca una norma a lui favorevole, ad esso incombe l' onere della prova della fondatezza della sua pretesa, cioè, nel caso di specie, del fatto che una società a responsabilità limitata tedesca risponde ai quattro criteri di cui sopra. Deve perciò produrre tutti gli idonei mezzi di prova e lo Stato interessato può negare l' agevolazione richiesta se i dati di cui dispone non risultano obiettivamente convincenti.
47. Quanto a questa prova, la fattispecie in esame mi suggerisce un' ulteriore osservazione. E' vero che, come ho osservato, non esistono norme di diritto comunitario per l' armonizzazione o il reciproco riconoscimento ai fini dell' imposta sui negozi immobiliari (17), ciononostante lo Stato membro interessato deve tener conto delle conseguenze che possono scaturire dalle norme comunitarie di altri settori emanate a questo scopo, anche nel caso in cui abbiano solo effetti molto circoscritti.
48. Per quanto riguarda due dei quattro criteri ai quali deve soddisfare la società dante causa (18), vorrei citare come esempio la rilevanza della direttiva 89/667. Dall' art. 2 di detta direttiva emerge chiaramente che il capitale delle società che - come la società a responsabilità limitata di diritto tedesco ° rientrano nella sua sfera d' applicazione, è suddiviso in quote sociali. Inoltre dal quinto 'considerando' della direttiva si desume che la responsabilità dei soci in linea di massima non va oltre la loro quota.
49. dd) A conclusione delle considerazioni che precedono osserverò che, nella fattispecie sussisterebbe comunque una lesione del diritto conferito dall' art. 52, qualora l' esenzione fiscale venisse negata nonostante che, come rileva lo Hoge Raad, dante causa sia una società di uno Stato membro diverso "corrispondente" ad una società per azioni o ad una società a responsabilità limitata di diritto olandese. In questo caso vi sarebbe manifestamente una discriminazione vietata.
50. Sussisterebbe pure lesione della libertà di stabilimento qualora, pur non essendo ancora accertata l' equivalenza della forma della società dante causa con la forma delle due società olandesi, la verifica di tale equivalenza non fosse prescritta o per altri motivi negata.
51. 2. Motivi che giustifichino dette lesioni della libertà di stabilimento non sono stati addotti e nemmeno sono altrimenti ravvisabili. In particolare nulla fa pensare che le tassative (19) condizioni poste dall' art. 56 del Trattato fossero soddisfatte.
C ° Conclusioni
52. Per i motivi suesposti propongo di risolvere come segue la questione sollevata dallo Hoge Raad:
"Qualora uno Stato membro gravi d' imposta l' acquisto di beni immobili ubicati in questo Stato o di diritti reali su detti beni e preveda un' esenzione per un acquisto avvenuto nell' ambito della ristrutturazione interna di un gruppo, a condizione che le società del gruppo siano costituite in una delle forme giuridiche prescritte, si contravviene agli artt. 52 e 58 del Trattato CEE se l' esenzione viene concessa nel caso in cui i beni in questione vengano alienati da una società costituita in base al diritto di detto Stato membro, ma non allorché l' alienante è una società analoga, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro e quivi avente sede.
Qualora l' alienante sia una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro e quivi avente sede, ed essa chieda detta esenzione fiscale, il primo Stato membro deve controllare se le caratteristiche della società alienante corrispondano alle caratteristiche delle società aventi le forme giuridiche prescritte".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - V. sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners/Belgio (Racc. 1974, pag. 631, punti 15 e 16), e sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia (Racc. 1989, pag. 1461, punto 28).
(2) - Sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia (Racc. 1986, pag. 273, punto 18); v. anche sentenza 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank (Racc. pag. I-4017, punto 13).
(3) - V. nota precedente.
(4) - V. sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. 1986, pag. 3755).
(5) - V., in merito, sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, The Queen/Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC (Racc. 1988, pag. 5483, punto 19).
(6) - V. inoltre il Programma generale del Consiglio per la soppressione delle limitazioni alla libertà di stabilimento, [GU 1962, pag. 36, in particolare pag. 37, colonna a destra, lett. d)], nonché punto 22 della sentenza Commissione/Grecia, già citata (nota 1): il diritto di disporre di immobili in un altro Stato membro costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento.
(7) - Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. 1993, pag. I-1663, punto 32).
(8) - Sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers/Bedrijfsvereniging voor Banken Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen (Racc. 1986, pag. 2375).
(9) - V. testo dell' art. 52.
(10) - GU L 249, pag. 25.
(11) - Dodicesima direttiva del Consiglio nel settore del diritto delle società (GU L 395, pag. 40).
(12) - GU L 225, pag. 1.
(13) - GU L 225, pag. 6.
(14) - Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. 1991, pag. I-2357, punti 16 e 17); sentenza 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell e a. (Racc. 1992, pag. I-3003, punti 11 e 12).
(15) - V. sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. 1981, pag. 3305, punto 17); sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. 1986, pag. 3755, punto 27).
(16) - Punto 47 della sentenza Commissione/Germania, citata nella nota precedente.
(17) - Ad ogni buon conto si ricorda che la convenzione, stipulata ai sensi dell' art. 220 del Trattato il 29 febbraio 1968, sul reciproco riconoscimento di società e di persone giuridiche (Bundesgesetzblatt 1972, II, pag. 370) finora non è entrata in vigore.
(18) - V. supra, punto 33.
(19) - V. sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. 1977, pag. 1999, punto 35).
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