Conclusioni dell avvocato generale
Nella causa in oggetto, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società DSM NV (in prosieguo: la «DSM»), in forza dell'art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 4 novembre 1992 (1) e la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991 (2). Con l'ordinanza 4 novembre 1992 era stata respinta la domanda di revocazione, proposta dalla società ricorrente ai sensi degli artt. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e 125 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, contro la detta sentenza 17 dicembre 1991, con cui il Tribunale di primo grado aveva respinto un ricorso della DSM, proposto in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato»), contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (3). La decisione della Commissione riguardava l'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.
I - Fatti e svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
1 Per quanto attiene ai fatti di causa e allo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla citata sentenza 17 dicembre 1991 risulta quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci produttori. Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla società Montedison, sono comparsi sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983 il mercato del polipropilene è stato caratterizzato da una bassa redditività e/o da notevoli perdite.
2 Il 13 e 14 ottobre 1983 funzionari della Commissione, in forza dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), hanno effettuato accertamenti simultanei presso un gruppo di imprese operanti nel settore della produzione di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, alle dette imprese nonché ad altre, aventi attività connesse. Gli elementi raccolti nell'ambito degli accertamenti delle richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui anche la DSM, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese responsabili di infrazioni.
3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:
«Articolo 1
[Le imprese] (...) DSM NV (...), hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- (...)
- nel caso di BASF, DSM e Hüls, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983 (...),
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
(...)
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
(...)
iv) DSM NV, ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL (...)».
4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione di cui trattasi, tra le quali l'attuale ricorrente, hanno proposto ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di primo grado dal 10 al 15 dicembre 1990, le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale. Quest'ultimo, sentito l'avvocato generale, ha respinto il ricorso con la sua citata sentenza 17 dicembre 1991.
5 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 26 maggio 1992, la DSM chiedeva la revocazione della detta sentenza del Tribunale di primo grado. A sostegno della propria domanda, essa ha allegato taluni elementi di fatto che sosteneva di aver appreso solo dopo la pronuncia della sentenza 17 dicembre 1991 e, in particolare, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, nelle cause riunite BASF e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (5). Sulla scorta di tali elementi, la DSM ha sostenuto che l'impugnata decisione della Commissione era inficiata da rilevanti vizi di forma i quali, in quanto «fatti nuovi» avrebbero giustificato la revocazione della sentenza 17 dicembre 1991. Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda di revocazione con la sua citata ordinanza 4 novembre 1992.
6 La DSM ha impugnato dinanzi alla Corte tale ordinanza chiedendo alla Corte di:
i) dichiarare che il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale è stato proposto in termini;
ii) annullare l'ordinanza emanata dal Tribunale il 4 novembre 1992 nella causa T-8/89 REV;
iii) annullare la sentenza emessa dal Tribunale il 17 dicembre 1991 nella causa T-8/89;
iv) dichiarare inesistente o, per lo meno, nulla la decisione Polipropilene nella parte in cui riguarda la ricorrente annullando quindi o, per lo meno, riducendo l'ammenda inflitta alla DSM dalla Commissione;
v) ingiungere alla Commissione di rimborsare immediatamente l'ammenda che, in forza della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, la ricorrente ha pagato alla Commissione in data 19 febbraio 1992, compresi gli interessi legali e le spese da essa sostenute;
vi) in via subordinata: annullare l'ordinanza emanata dal Tribunale il 4 novembre 1992 nella causa T-8/89 REV e rinviare la causa al Tribunale per un riesame;
vii) condannare la Commissione alle spese.
La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile, in tutto o in parte, o, in subordine, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
II - Gli argomenti delle parti
A - I motivi di impugnazione dedotti dalla DSM nel suo ricorso
7 a) La ricorrente rinvia ai punti 14 e 15 dell'ordinanza impugnata e sostiene che il Tribunale ha interpretato male le disposizioni dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, il quale fissa le condizioni di ricevibilità del rimedio costituito dalla domanda di revocazione. Secondo l'interpretazione seguita dalla ricorrente, perché possa aversi revocazione di una decisione giudiziaria, occorre solamente «la scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva», senza che tale fatto debba essere anteriore alla pronuncia della decisione giurisdizionale di cui si chiede la revocazione; l'aggiunta da parte del Tribunale di quest'ultima condizione è, secondo la DSM, priva di fondamento giuridico. La DSM sottolinea pure come il Tribunale abbia concentrato il proprio esame sulla questione di sapere in quale momento essa «ha conosciuto» i fatti da essa invocati, senza esaminare preliminarmente se gli elementi di fatto in questione fossero «fatti» ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. La DSM ritiene che gli elementi di fatto da essa invocati non potessero essere considerati come «fatti», ma come semplici sospetti che avrebbero potuto, eventualmente, a seguito di indagine, far emergere «fatti» decisivi per la soluzione della lite. Questa è del resto la ragione per cui essa ha richiesto alla Commissione, il 5 maggio 1992, di comunicargli taluni importanti elementi di prova. Ne consegue, secondo la ricorrente, che il Tribunale ha male interpretato le disposizioni dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia.
8 b) Secondo la ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata perché il Tribunale ha limitato il suo esame solamente a taluni elementi di fatto invocati dalla DSM nella sua domanda. Si tratta degli elementi di fatto menzionati ai punti 6 e 15 dell'ordinanza impugnata e che erano stati fatti valere dalla ricorrente al punto 2.3 della domanda di revocazione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia ignorato gli argomenti di fatto contenuti ai punti 2.1 e 2.2 della sua domanda di revocazione. Tali argomenti riguardavano i seguenti punti:
in primo luogo, la ricorrente aveva posto la questione se, per ipotesi, la versione olandese della decisione polipropilene fosse stata sottoposta al collegio dei commissari;
in secondo luogo, essa sollevava il dubbio che la decisione polipropilene fosse inficiata da «vizi di forma particolarmente gravi e manifesti» analoghi a quelli accertati dal Tribunale nell'ambito delle cause PVC (6). Si tratta, più in particolare, delle seguenti irregolarità procedurali:
i) mancata presentazione al collegio dei commissari del testo autentico dell'impugnata decisione in lingua olandese;
ii) delega illegittima per l'adozione del testo olandese della decisione impugnata al commissario incaricato delle questioni di concorrenza;
iii) omessa autentica della decisione, e ciò in violazione all'art. 12 del regolamento interno della Commissione;
iv) omessa annessione del testo autenticato della decisione al processo verbale della riunione della Commissione nel corso della quale la decisione stessa è stata adottata;
v) esistenza di modifiche della decisione Polipropilene, successivamente alla sua adozione, modifiche che vanno oltre le semplici «correzioni ortografiche o grammaticali»;
vi) la mancanza di una versione olandese autentica della decisione Polipropilene significa anche la mancanza di un «titolo esecutivo» ai fini della riscossione dell'ammenda, come richiede l'art. 192 del Trattato.
9 Tali argomenti rivestono, secondo la ricorrente, un'importanza tutta particolare tenuto conto anche del rifiuto della Commissione di produrre elementi di prova decisivi nonostante la richiesta fattale in questo senso dalla ricorrente. Quest'ultima sostiene che il Tribunale non ha debitamente esaminato gli argomenti di cui trattasi, rendendo così insufficientemente motivata l'ordinanza impugnata.
10 c) La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha violato le norme relative alla motivazione delle decisioni giudiziarie allorché, al punto 16 dell'ordinanza, ha qualificato come «fatti nuovi» le «modifiche e aggiunte» riscontrate nel testo della decisione Polipropilene notificata alla DSM rispetto al testo adottato dal collegio dei commissari. Tuttavia, nell'istanza di revocazione non si parla di «fatti» nel senso proprio dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, ma di semplici sospetti di eventuali modifiche ed aggiunte al contenuto della decisione adottata dal collegio dei commissari. I fatti restano ancora ignori, tanto alla DSM quanto al Tribunale.
11 d) Secondo la ricorrente il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere, al punto 18 dell'ordinanza impugnata, che le modifiche ed aggiunte introdotte a posteriori al contenuto della decisione Polipropilene fossero note alla ricorrente per revocazione prima della pronuncia della sentenza di cui si domanda la revocazione. Il Tribunale ha fatto valere che, nell'udienza svoltasi dinanzi ad esso il 10 dicembre 1991 nella causa PVC, la ricorrente per revocazione era comparsa ed era rappresentata dallo stesso avvocato che la rappresentava nella causa Polipropilene. Nel corso di tale udienza i rappresentanti della Commissione hanno fornito spiegazioni sufficienti riguardo al contenuto delle modifiche ed aggiunte in precedenza ipotizzate. La ricorrente per revocazione era dunque a conoscenza di tali dati ed avrebbe potuto farli valere in tempo utile, prima della pronuncia della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, attraverso una domanda di riapertura della fase orale.
12 La DSM confuta tale ragionamento contenuto nell'ordinanza impugnata adducendo i seguenti argomenti: il fatto che il suo avvocato era presente all'udienza nelle cause PVC è giuridicamente indifferente; egli rappresentava un'altra impresa nell'ambito di un'altra causa, la quale riguardava la legittimità di un'altra decisione della Commissione. Inoltre, il rappresentante della Commissione non si riferiva alle modificazioni a posteriori del contenuto delle decisioni della Commissione che erano già state adottate, ma alla questione della loro autenticazione ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione. La DSM fa valere infine il punto 92 della sentenza PVC del Tribunale nel quale, a suo parere, è stato riconosciuto che le affermazioni dei rappresentanti della Commissione sulla generalizzazione della prassi seguita, nell'adozione delle decisioni della Commissione stessa, in contrasto con le norme scritte vigenti sono prive di fondamento giuridico.
13 Riguardo alla tesi del Tribunale secondo cui la DSM aveva la possibilità di presentare in tempo utile, prima della pronuncia della sentenza di cui si domanda la revocazione, una domanda di riapertura della fase orale ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente osserva quanto segue: innanzi tutto essa non era a conoscenza di «fatti» sui quali avrebbe potuto fondare tale domanda. In ogni caso, essa non era obbligata ad attivare la procedura prevista dall'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, la quale è facoltativa e non obbligatoria. D'altro canto, i vizi di forma in questione, menzionati nella domanda di revocazione, fanno parte di quelli rilevabili d'ufficio da parte del Tribunale, il quale avrebbe dovuto ordinare d'ufficio la riapertura della fase orale. Infine la ricorrente adduce un argomento pratico: se la sentenza del Tribunale sul ricorso della DSM è stata pronunciata il 17 dicembre 1991, è certo che il suo contenuto aveva preso la sua forma definitiva prima del 10 dicembre 1991, e che il testo si trovava semplicemente in fase di traduzione. La riapertura della fase orale non era dunque, per forza di cose, possibile.
14 e) La ricorrente contesta il punto 19 dell'ordinanza impugnata in cui si afferma: «le (...) modifiche e aggiunte citate dalla ricorrente per revocazione (...) erano sufficientemente evidenti (...)». La DSM anzitutto ribadisce che gli argomenti di fatto in esame non costituivano «fatti» ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Essa osserva altresì che la qualificazione di «sufficientemente evidenti» non ha alcuna importanza pratica ed è inesatta. Essa considera che tale qualificazione è sostanzialmente ripresa dal testo della sentenza Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione (7), in cui si parla di «vizi particolarmente gravi ed evidenti». Il ragionamento seguito in tale sentenza non potrebbe, secondo la ricorrente, essere trasposto alla presente causa. I vizi della decisione Polipropilene non erano evidenti. La lettura del testo notificato alle società interessate non evidenzia vizi se non nella differente presentazione tipografica di talune parole. La questione se l'atto impugnato sia inficiato da vizi di forma sostanziali resta da esaminare e né la DSM, né il Tribunale possono rispondervi, tanto meno in maniera evidente. D'altronde, a differenza della sentenza Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione (8), la decisione impugnata nella presente causa non dà vita ad un diritto, ma impone un obbligo; di conseguenza, secondo la ricorrente, è possibile accertare la sua inesistenza anche se i suoi vizi non sono evidenti.
15 f) La ricorrente contesta il punto 20 dell'ordinanza impugnata, ritenendo che esso contrasti con le norme comunitarie relative alla motivazione delle pronunce giurisdizionali. In tale punto il Tribunale ha dichiarato che: «la sentenza PVC, in quanto tale, e la lettera spedita dalla ricorrente per revocazione alla Commissione il 5 maggio 1992, e il fatto che questa sia rimasta senza risposta, sono irrilevanti (...)».
16 La ricorrente ritiene che la lettera da essa inviata alla Commissione il 5 maggio 1992 nonché il fatto che questa sia rimasta senza risposta rivestano un importanza tutta particolare per la decisione della causa in esame. D'altronde, così come risulta dalla sentenza PVC del Tribunale, le parti non devono, in casi del genere, addurre vizi pienamente provati, ma solamente gli elementi di prova di cui possono disporre in base alle circostanze. Inoltre, secondo la ricorrente, il diritto comunitario non impedisce neppure alle parti di domandare la revocazione allorché abbiano semplici sospetti riguardo all'eventuale esistenza di fatti ignoti ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, tali da avere un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia. Questo sarebbe, secondo la DSM, lo scopo dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tale orientamento interpretativo, sostiene la ricorrente, dev'essere accolto, a maggior ragione, nei casi in cui non si è ancora giunti a conoscenza dei fatti nuovi per il rifiuto della Commissione di comunicare gli elementi di prova in suo possesso.
17 g) La ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali anche rifiutandosi di esaminare nel merito la domanda di revocazione; tale suo comportamento è in contrasto con la giurisprudenza quale da essa interpretata. La DSM fa valere a tal fine le altre sentenze del Tribunale nelle cause Polipropilene e in particolare quelle pronunciate il 10 marzo 1992 (9).
18 h) La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato il principio di uguaglianza essendosi rifiutato, contrariamente all'atteggiamento tenuto nelle cause PVC, di esaminare nel merito la domanda di revocazione in base alle indicazioni fornite dalla DSM. Nelle cause PVC, il Tribunale aveva disposto misure di organizzazione del procedimento, invitando la Commissione a produrre una serie di elementi di prova decisivi riguardanti l'eventuale esistenza di vizi di forma sostanziale della decisione impugnata. Sulla base degli elementi che la Commissione ha infine prodotto davanti al Tribunale, le ricorrenti hanno potuto scoprire e dedurre i vizi di forma sostanziali e che inficiavano la decisione PVC della Commissione e che hanno portato al suo annullamento. La DSM sostiene che, nella sua domanda di revocazione, ha sollevato sospetti fondati quanto quelli sollevati dalle imprese ricorrenti nelle cause PVC; nella presente fattispecie però, il Tribunale non ha disposto misure di organizzazione del procedimento e non ha neppure motivato tale rifiuto.
19 i) Secondo la ricorrente si configura anche una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che il Tribunale ha riservato un trattamento giuridico differente alle imprese che avevano proposto ricorso contro la decisione Polipropilene. Com'è noto, il Tribunale ha pronunciato le sue sentenze nelle cause Polipropilene in tre date differenti: il 24 ottobre 1991 nei confronti di tre imprese, il 17 dicembre 1991 nei confronti di quattro imprese, tra cui la ricorrente, e il 10 marzo 1992 nei confronti delle restanti imprese. La DSM fa notare che, per forza di cose, solo queste ultime potevano essere a conoscenza della sentenza del Tribunale nelle cause PVC, resa il 27 febbraio 1992, prima ancora di impugnare la sentenza che le riguardava. La ricorrente ritiene che tale fatto sia particolarmente importante e che costituisca un trattamento discriminatorio nei confronti delle imprese i cui ricorsi erano stati decisi dal Tribunale il 24 ottobre e il 17 dicembre 1991.
20 La ricorrente sottolinea ancora che, trattandosi di cause riunite, non si giustifica la pronuncia delle sentenze in date differenti. Essa sostiene ugualmente che, al punto 18 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ammette di aver riservato alla DSM un trattamento giuridico diverso da quello ricevuto dalle imprese nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza 10 marzo 1992; il Tribunale ritiene tuttavia tale differenza irrilevante poiché la DSM, già prima della pronuncia della sentenza PVC era a conoscenza dei fatti determinanti. Per sostenere la sua tesi secondo cui tale ragionamento sarebbe erroneo, la ricorrente rinvia alla sua analisi precedente. Infine essa fa notare che la prima sezione del Tribunale, che ha statuito sulla domanda di revocazione, era a conoscenza di quanto emerso durante lo svolgimento del procedimento nelle cause PVC, e ciò soprattutto dopo che la seconda sezione dello stesso Tribunale aveva disposto le misure di organizzazione del procedimento, in precedenza menzionate, attraverso le quali la Commissione era stata invitata a produrre taluni elementi di prova.
21 j) Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario poiché, contrariamente al ragionamento seguito nella sentenza PVC, nella presente causa non ha riconosciuto che ogni motivo o argomento relativo all'inesistenza della decisione impugnata può essere dedotto dalle parti senza limiti di tempo ed essere esaminato d'ufficio. A questo scopo essa si richiama al punto 68 della sentenza PVC del Tribunale da cui, a suo dire, si può dedurre quanto segue: ogni motivo relativo all'inesistenza della decisione impugnata è di ordine pubblico, può essere fatto valere dalle parti senza limiti di tempo e deve essere esaminato d'ufficio dal giudice comunitario. Da quanto detto consegue che, contrariamente a quanto risulta dall'interpretazione letterale delle disposizioni degli artt. 64-67 del regolamento di procedura del Tribunale, allorché vengano richieste nuove misure di organizzazione del procedimento al fine di esaminare la fondatezza di tali motivi, il Tribunale è tenuto a disporle. Secondo la ricorrente, il motivo che giustifica lo scostamento della lettera delle disposizioni risiede nei punti 71-77 della sentenza PVC del Tribunale, in cui si fa cenno della necessità di «garantire la stabilità dell'ordinamento giuridico e la certezza del diritto ai destinatari degli atti delle istituzioni comunitarie». In un tale contesto, rifiutandosi di esaminare, nell'ambito dell'esame della domanda di revocazione, eventualmente disponendo nuove misure di organizzazione del procedimento, se la decisione Polipropilene sia inficiata da vizi di forma sostanziali, il Tribunale non ha, a parere della ricorrente, esercitato correttamente la sua funzione di controllo giurisdizionale. La DSM sostiene comunque che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la questione se la decisione Polipropilene fosse inesistente.
B - I motivi della convenuta
a) Sulla ricevibilità
22 Nella sua comparsa di risposta la Commissione chiede alla Corte il rigetto integrale dell'impugnazione in quanto irricevibile. Essa sostiene che l'impugnazione riguarda la questione se nel caso in esame si sia verificato un «fatto nuovo» o semplicemente un «fatto», tale da giustificare la revocazione della decisione giurisdizionale. Tuttavia, secondo la Commissione, si tratta di una questione di fatto e non di diritto che in quanto tale non può quindi, ai sensi dell'art 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, essere legittimamente sollevata in sede di impugnazione.
23 La Commissione osserva, in subordine, che il capo della domanda della DSM con cui si chiede che la Corte ingiunga alla Commissione la restituzione dell'ammenda pagata, è irricevibile in quanto in contrasto con l'art. 176 del Trattato.
b) Sul merito
24 La Commissione sostiene che il ricorso della DSM è comunque privo di fondamento.
i) In un primo momento, essa prende in esame le questioni sollevate dalla ricorrente nel secondo motivo e osserva quanto segue:
25 Riguardo all'argomento secondo cui la controversa decisione Polipropilene nella sua versione autentica in lingua olandese non sarebbe stata sottoposta al collegio dei commissari, l'altra parte del procedimento controbatte che ciò non ha alcuna importanza pratica. Ciò che è decisivo è stabilire se tale decisione sia stata effettivamente adottata dal collegio dei commissari in una delle cinque lingue facenti fede; una decisione non deve necessariamente essere adottata separatamente in tutte le versioni linguistiche autentiche. Di conseguenza, in quanto il progetto francese della decisione Polipropilene è stato sottoposto al collegio dei commissari e da esso approvato, ciò non costituisce un'irregolarità procedurale.
26 Per quanto riguarda l'argomento relativo alla delega illegittima concessa al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza per predisporre il testo della decisione Polipropilene in lingua olandese, la Commissione fa notare che, a suo parere, nel caso di specie non si è avuta una delega a prendere una decisione dato che la decisione era già stata adottata in una delle lingue facenti fede. Tuttavia, anche ove si tratti di una delega, questa è comunque possibile poiché riguarda un atto puramente esecutivo. La Commissione aggiunge, in subordine, che non è stato provato, nella presente causa, che il testo olandese della decisione Polipropilene sia stato redatto dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza in seguito a delega.
27 Per quanto riguarda la mancata autenticazione della decisione ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, l'altra parte del procedimento sostiene che tale norma non crea diritti in capo a terzi. Il destinatario di una decisione della Commissione non può far valere l'inosservanza della norma citata, né di quelle del regolamento interno in generale, per ottenere l'annullamento della decisione che lo riguarda. Esso non può neppure far valere il fatto che l'originale autenticato della decisione non sia stato allegato al processo verbale della riunione nel corso della quale tale decisione è stata adottata.
28 Per quanto riguarda la mancanza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 192 del Trattato, a causa dell'inesistenza di una versione olandese autentica della decisione Polipropilene, la Commissione osserva che una tale interpretazione dell'art. 192 è erronea. La decisione notificata alla DSM costituiva in ogni caso titolo esecutivo.
29 Infine, per quanto riguarda le pretese modifiche che sarebbero state apportate alla decisione Polipropilene dopo la sua adozione, la Commissione richiama la precedente giurisprudenza della Corte (10), dalla quale risulta che è decisivo verificare ogni volta se le modifiche in questione sono in contrasto con la volontà dall'autore della decisione. In ogni caso, l'esigenza di far concordare le differenti versioni linguistiche di una stessa decisione impone interventi a posteriori in tale direzione.
30 La Commissione rileva infine che tutte le questioni di cui sopra esulano dall'ambito della decisione sulla domanda di revocazione. Il giudizio del giudice comunitario, in questi casi, è limitato all'esame degli argomenti addotti dalla ricorrente alla luce delle condizioni previste dall'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. D'altronde, tutte le omissioni e irregolarità procedurali sopra citate, ammesso che esistano, non inficiano la validità della controversa decisione Polipropilene della Commissione dato che riguardano norme procedurali che regolano l'azione interna della Commissione e non creano diritti in capo ai terzi interessati dalle decisioni adottate. I destinatari di tali decisioni sono vincolati dal testo a loro notificato il quale produce i propri effetti finché non viene revocato o modificato.
ii) In un secondo momento, la Commissione replica ai motivi di impugnazione dedotti dalla DSM
31 Relativamente al primo e al secondo motivo d'impugnazione, la Commissione ritiene erroneo il rilievo mosso dalla ricorrente al Tribunale di avere preso in esame prima il momento in cui la ricorrente per revocazione ha avuto conoscenza dei fatti addotti nella domanda di revocazione e poi la questione se gli argomenti di fatto di cui trattasi costituissero o meno «fatti» ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tale norma esige nel contempo che, da un lato, sia addotto un «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva» e, dall'altro, che questo fatto, prima della pronuncia della sentenza, fosse «ignoto» alla parte che chiede la revocazione e al giudice comunitario. Il Tribunale ha dunque giustamente concentrato il suo esame sulla questione di sapere se gli argomenti di fatto addotti dalla DSM nella domanda di revocazione fossero ad essa ignoti prima del 17 dicembre 1991, data in cui è stata pronunciata la sentenza di cui viene domandata la revocazione. Il Tribunale aveva la facoltà di accertare innanzi tutto la condizione dell'ignoranza, per la parte e per la Corte, delle circostanze di fatto addotte prima di esaminare, se alla fine necessario, in quale misura tali argomenti costituissero «fatti di natura tale da avere un'influenza decisiva».
32 Per quanto riguarda il terzo, il quarto e il quinto motivo, l'altra parte del procedimento sostiene quanto segue: la ricorrente con questi motivi si contraddice confutando i suoi argomenti iniziali, quali contenuti nella sua istanza di revocazione. Con il terzo ed il quinto motivo d'impugnazione la DSM sostiene che gli specifici argomenti di fatto, addotti inizialmente con la domanda di revocazione, non costituiscono «fatti», bensì mere ipotesi e non riguardano vizi di forma particolarmente evidenti della decisione Polipropilene bensì vizi che in fondo non erano evidenti, ma semplicemente ipotetici. Inoltre il quarto motivo d'impugnazione della ricorrente è diretto contro la valutazione operata dal Tribunale sulle circostanze di fatto di cui trattasi; secondo l'altra parte del procedimento tale motivo è irricevibile. La Commissione ritiene in ogni modo che la società DSM, già prima della pronuncia da parte del Tribunale della sentenza relativa al ricorso, ossia prima del 17 dicembre 1991, fosse a conoscenza degli elementi di fatto addotti nella domanda di revocazione. Dal momento che l'avvocato della DSM aveva partecipato alla fase scritta e alla trattazione orale delle cause PVC, egli aveva la possibilità di venire a conoscenza di tali circostanze di fatto fin dal 19 luglio 1991, ossia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti nelle cause PVC, oppure, in ogni caso, il 10 dicembre 1991, data di chiusura della trattazione orale di tale causa.
33 In ordine al sesto motivo d'impugnazione, la Commissione concorda con la motivazione del Tribunale contenuta al punto 20 dell'ordinanza impugnata.
34 Il settimo e l'ottavo motivo si fondano, secondo l'altra parte del procedimento, su un'erronea interpretazione delle pertinenti disposizioni procedurali. Essi partono dalla falsa concezione che la procedura seguita dal giudice comunitario nell'ambito del procedimento relativo ad una domanda di revocazione debba essere analoga a quella prevista nel caso di un ricorso.
35 Il nono motivo si riferisce al preteso trattamento discriminatorio che il Tribunale avrebbe riservato alla DSM per non aver statuito nella stessa data in tutte le cause riunite. La Commissione rileva che nessuna norma procedurale o sostanziale di diritto comunitario impone al Tribunale un tale obbligo. In ogni caso la ricorrente era venuta a conoscenza degli argomenti di fatto invocati al massimo il 10 dicembre 1991, cioè prima che il Tribunale si pronunciasse sul suo ricorso diretto contro la decisione Polipropilene.
36 Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, conformemente a quanto dichiarato nella sua sentenza PVC, avrebbe dovuto esaminare d'ufficio se la decisione Polipropilene fosse affetta da vizi di forma sostanziali tali da renderla inesistente. Orbene, secondo quanto affermato dal Tribunale nella sentenza PVC, così come interpretata dalla Commissione, il controllo giurisdizionale d'ufficio è necessario solo nei casi in cui le parti abbiano prodotto «indizi sufficienti» da cui poter desumere l'inesistenza della decisione impugnata.
III - Valutazione dei motivi e degli argomenti delle parti
A - Sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione
37 Ritengo utile esaminare innanzi tutto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Occorre ricordare in primo luogo che ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, l'impugnazione «(...) deve limitarsi ai motivi di diritto (...). Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». D'altra parte, le disposizioni degli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte fanno divieto alla ricorrente avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado di modificare, con l'atto d'impugnazione o con la comparsa di risposta, l'oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale. Secondo quanto sostiene la Commissione, la domanda di revocazione, riguardando unicamente la questione se in primo grado sia stato addotto un «fatto nuovo», tale da condurre alla revocazione della pronuncia giurisdizionale di cui si chiede la revocazione, è integralmente irricevibile in quanto solleva una questione di fatto e non di diritto.
38 Ritengo tuttavia che tale questione non sia a priori sottratta al controllo del giudice dell'impugnazione. L'interpretazione dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e il far rientrare le circostanze di fatto nella nozione di «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che (...) era ignoto (...) alla parte che domanda la (revocazione) (...)», costituiscono una valutazione giuridica sindacabile in sede di impugnazione. Per contro, l'accertamento delle circostanze di fatto e la loro valutazione da parte del Tribunale, non sono soggetti al controllo del giudice dell'impugnazione e pertanto i motivi fondati su tali elementi sono irricevibili. Ne consegue che è materia di interpretazione dell'atto di impugnazione e di ciascuno dei relativi motivi dedotti per stabilire se si ponga, di volta in volta, una questione di interpretazione erronea della nozione giuridica di «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che (...) era ignoto (...) alla parte che domanda la revocazione (...)», questione che, come si è detto, è oggetto di controllo nell'ambito del giudizio d'impugnazione (11), oppure un accertamento o una valutazione errati da parte del Tribunale sulle circostanze di fatto pertinenti, questione che esula dal controllo (12) del giudice dell'impugnazione (13).
B - Sui motivi d'impugnazione dedotti dalla DSM
Nell'ambito della presente causa, dall'esame del ricorso della DSM e dei motivi in esso contenuti risulta quanto segue:
39 A mio avviso i motivi di impugnazione si reggono nel loro complesso su una premessa erronea, in quanto fondati su una lettura ed una comprensione erronee dell'ordinanza impugnata e su un'interpretazione non corretta delle disposizioni procedurali comunitarie che disciplinano i mezzi di ricorso quali la domanda di revocazione e l'impugnazione (14). Più in particolare, la DSM si fonda sull'interpretazione dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia (15) da essa adottata con il primo motivo. A suo parere il Tribunale, prima di aver accertato se le circostanze di fatto addotte nella domanda di revocazione costituissero dei «fatt(i) di natura tale da avere un'influenza decisiva» ai sensi di detto articolo, non poteva esaminare in quale momento essa fosse venuta a conoscenza di tali circostanze.
40 Ritengo tuttavia che l'iter logico seguito dal Tribunale corrisponda pienamente alla lettera e allo spirito dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Perché una domanda di revocazione sia ricevibile, occorre che le circostanze di fatto su cui essa si fonda restino ignote alla ricorrente e al Tribunale fino al momento della pronuncia della sentenza di cui è chiesta la revocazione. Nel caso di specie non era necessario che le circostanze di fatto fossero note prima del 17 dicembre 1991, data di pronuncia della sentenza del Tribunale nella causa T-8/89. Indipendentemente poi dalla questione se le circostanze addotte nella domanda di revocazione costituissero o meno «fatti» ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte, occorreva comunque che esse fossero venute a conoscenza della DSM dopo il 17 dicembre 1991. Dopo aver esaminato tali circostanze di fatto, il Tribunale ha accertato che essa ne era venuta a conoscenza in un momento precedente. Di conseguenza, la domanda di revocazione era irricevibile e si rendeva quindi inutile procedere alla qualificazione giuridica di tali argomenti di fatto; in altri termini, non era necessario esaminare se tali circostanze di fatto costituissero o meno «fatti» ai sensi della pertinente norma comunitaria (16).
41 Alla luce di quanto sopra, il terzo e il quinto motivo, con i quali la ricorrente sostiene che gli argomenti di fatto addotti nella domanda di revocazione non costituiscono «fatti», ma semplici «sospetti» relativi a vizi, non evidenti ma ipotetici, della decisione Polipropilene della Commissione sono irricevibili e, in ogni caso, inoperanti.
42 D'altra parte, il secondo motivo, relativo alla insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, mi sembra privo di fondamento. La DSM sostiene che il Tribunale ha limitato il suo esame ad alcuni soltanto degli elementi di fatto addotti nella domanda di revocazione, e cioè a quelli riguardanti le modifiche apportate al contenuto della decisione Polipropilene della Commissione dopo la sua adozione. Tuttavia, il Tribunale ha esaminato l'insieme degli argomenti di fatto della ricorrente per revocazione. Più in particolare, il punto 18 dell'ordinanza impugnata recita: «(...) la ricorrente per revocazione assisteva a tale udienza [si tratta dell'udienza relativa alle cause PVC che si è tenuta il 10 dicembre 1991] e vi era rappresentata dallo stesso avvocato che la rappresentava nel procedimento che si è concluso con la sentenza 17 dicembre 1991. Di conseguenza, essa avrebbe potuto, prima della pronuncia della sentenza, presentare una domanda di riapertura della fase orale, facendo valere i fatti citati nel precedente punto 6 (...)». Il punto 6 dell'ordinanza impugnata, unitamente al punto 5 che lo precede direttamente e al quale rinvia, espone l'insieme degli argomenti di fatto presentati dalla ricorrente per revocazione. Di conseguenza, dell'insieme dei citati passaggi dell'ordinanza impugnata risulta che il giudizio del Tribunale sulla presa di conoscenza da parte della DSM delle circostanze di fatto rilevanti a seguito della partecipazione del suo avvocato all'udienza nelle cause PVC, si riferisce all'insieme degli argomenti di fatto sui quali la DSM aveva fondato la sua domanda di revocazione. Tale motivo dev'essere respinto in quanto privo di fondamento.
43 Anche il quarto motivo, con il quale la DSM nega di aver avuto conoscenza delle circostanze di fatto rilevanti prima della pronuncia della decisione giurisdizionale di cui è chiesta la revocazione, è in parte irricevibile e in parte privo di fondamento. La maggior parte delle censure della ricorrente sono dirette contro la valutazione delle circostanze di fatto operate dal Tribunale relativamente al momento in cui e alle circostanze in presenza delle quali essa sarebbe venuta a conoscenza dei fatti di cui trattasi; la valutazione delle circostanze di fatto non costituisce una questione di diritto ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, ma rientra nella competenza del giudice di merito, ossia del Tribunale (17).
44 Vero è che questo motivo è rivolto indirettamente anche contro l'interpretazione del Tribunale quanto a ciò che si intende per fatto «noto» ai fini della sua ricevibilità. Anche sotto questo profilo però, esso dev'essere respinto in quanto privo di fondamento. Più in particolare, le norme di procedura comunitarie relative alla domanda di revocazione non pongono né condizioni né limiti riguardo al modo in cui si viene a conoscenza di un fatto o riguardo agli elementi da cui tale conoscenza può essere dedotta. Ne consegue che il Tribunale può valutare a tal fine ogni eventuale elemento di prova, compresa la partecipazione della parte ricorrente per revocazione o del suo rappresentante ad un'altra causa, avente un altro oggetto, nell'ambito della quale siano emerse le circostanze di fatto rilevanti sulle quali la domanda di revocazione è fondata (18).
45 Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione in quanto fatti rilevanti, in primo luogo la pronuncia della sentenza PVC del 27 febbraio 1992 e, in secondo luogo, la mancata risposta della Commissione alla lettera inviatale dalla DSM il 5 maggio 1992. Il Tribunale ha considerato, nella fattispecie, che tali elementi non hanno reso noto alcun «fatto» distinto, ma hanno soltanto suscitato esattamente gli stessi sospetti sulla legittimità formale della decisione controversa già emersi o che in ogni modo la DSM avrebbe dovuto ricavare da una serie di altri fatti anteriori. In quanto poi il Tribunale ha ritenuto che i sospetti in questione erano già noti alla DSM o, comunque, avrebbero potuto esserlo al più tardi il 10 dicembre 1991 - cioè prima della pronuncia della sentenza di primo grado relativa al ricorso proposto contro la decisione Polipropilene della Commissione -, esso ha legittimamente ignorato i fatti o gli elementi di fatto posteriori in base ai quali erano ipotizzati tali vizi di forma. Al fine di valutare la ricevibilità della domanda di revocazione è decisivo individuare ogni volta il momento in cui è intervenuta per la prima volta una conoscenza dei «fatti di natura tale da avere un'influenza decisiva» (19).
46 Con il nono motivo, la DSM adduce il fatto di aver subito un trattamento discriminatorio da parte del Tribunale, poiché la sentenza relativa al ricorso da essa presentato contro la decisione Polipropilene è stata pronunciata in data diversa da quella riguardante le corrispondenti pronunce sui ricorsi proposti da altre società contro la stessa decisione. Tuttavia, secondo un principio generale del diritto procedurale comunitario, il giudice è arbitro del procedimento che si svolge dinanzi ad esso e dispone della massima libertà nella scelta del momento in cui pronunciarsi. Da nessun altro principio procedurale, per esempio da quello della buona amministrazione della giustizia o da quello del diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti di diritto comunitario, si potrebbe dedurre un obbligo da parte del Tribunale di pronunciare nello stesso giorno le sue sentenze in tutte le cause connesse, quand'anche queste ultime siano riunite.
47 Ritengo infine che anche i restanti tre motivi debbano essere respinti. La ricorrente sostiene che innanzi tutto il Tribunale ha a torto omesso di esaminare la domanda di revocazione nel merito, in secondo luogo, non ha disposto misure di organizzazione del procedimento al fine di esaminare inoltre i supposti vizi di forma della decisione impugnata e, in ultimo luogo, non ha proceduto, tenuto conto certo anche degli elementi prodotti dalla DSM, ad esaminare d'ufficio tali vizi; secondo la ricorrente, il Tribunale in questo modo ha violato il diritto comunitario, in contrasto con quanto da esso riconosciuto nella sua sentenza nelle cause PVC.
48 Il ragionamento della ricorrente parte dal falso presupposto di diritto secondo il quale il giudice comunitario è sempre tenuto, nell'ambito del rimedio della revocazione, ad esaminare la causa nel merito disponendo, se del caso, le appropriate misure di organizzazione del procedimento ed esaminando le questioni rilevate d'ufficio. Occorre tuttavia dire che, conformemente al citato art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e all'art. 127 del regolamento di procedura del Tribunale, l'esame del merito della causa da parte del giudice della revocazione è concepibile solo nel caso in cui la ricorrente per revocazione abbia addotto nella propria domanda fatti di natura tale da avere un'influenza decisiva e che fossero ad essa ignoti prima della pronuncia del provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta la revocazione (20). Ne consegue che, in quanto il Tribunale ha dichiarato che alla ricorrente per revocazione era noto l'insieme degli argomenti di fatto da essa addotti come «fatti di natura tale da avere un'influenza decisiva», la relativa domanda era irricevibile e giustamente il Tribunale ha evitato di esaminare la causa nel merito.
IV - Conclusioni
49 Alla luce di quanto sopra, suggerisco alla Corte:
1) di respingere integralmente l'impugnazione presentata dalla società DSM NV;
2) di condannare la ricorrente alle spese.
(1) - Causa T-8/89 REV, DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399).
(2) - Causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833).
(3) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).
(4) - GU 1962, n. 13, pag. 204.
(5) - Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).
(6) - V. supra, nota 5.
(7) - Sentenza 26 febbraio 1987, causa 15/85 (Racc. pag. 1005).
(8) - V. supra, nota 7.
(9) - Si tratta delle cause T-9/89, Hüls/Commissione, T-10/89, Hoechst/Commissione, T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag., rispettivamente, II-499, II-629 e II-757).
(10) - Sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905).
(11) - A titolo d'esempio, la Corte ha controllato, nell'ambito di un giudizio di impugnazione, le nozioni di «figlio a carico» (sentenza 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brems, Racc. pag. I-2973), di «errore scusabile» (sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619), di «colpa sufficientemente grave» che fa sorgere una responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenza 18 maggio 1993, causa C-220/91 P, Commissione/Stahlwerke Peine-Salzgitter, Racc. pag. I-2393), di «pregiudizio» per gli scambi fra Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743), di «risarcimento del danno morale causato dall'illecito dell'amministrazione» (sentenza 1_ giugno 1995, causa C-119/94 P, Coussios/Commissione, Racc. pag. I-1439).
(12) - V., per esempio, sentenza 8 aprile 1992, causa C-346/90 P, F./Commissione, (Racc. pag. I-2691); secondo la citata giurisprudenza della Corte, il motivo diretto a contestare la valutazione del Tribunale in ordine al carattere medico degli accertamenti eseguiti dalla commissione incaricata di pronunciarsi sull'origine professionale di un'invalidità è irricevibile.
(13) - Per quanto riguarda il capo della domanda formulata dalla Commissione in via subordinata e relativo all'irricevibilità di uno dei capi della domanda figuranti nel petitum dell'impugnazione, occorre rilevare quanto segue: innanzi tutto la ricorrente domanda, com'è suo diritto e come la Commissione non contesta, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale 4 novembre 1992, che respinge la sua domanda di revocazione dell'iniziale sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991. La ricevibilità degli altri capi della domanda, tra i quali la domanda relativa all'ingiunzione, con ordinanza della Corte, della restituzione dell'ammenda pagata, domanda a cui la Commissione si oppone, sarà esaminata successivamente, dopo l'esame dei motivi e a condizione che la Corte consideri tali motivi, o uno tra essi, come fondati. E' sufficiente notare a tal riguardo che le censure mosse dalla Commissione sembrano trovare un certo fondamento nella giurisprudenza. La Corte ha già dichiarato che essa non è competente a sostituirsi alle altre istituzioni comunitarie nell'espletamento dei loro compiti, includendo nel suo dispositivo misure di esecuzione forzata o ingiunzioni dirette a tali istituzioni (v. sentenze della Corte 20 giugno 1985, causa 141/84, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 1951, punto 22, e 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e a./Commissione, Racc. pag. 1965, punto 23).
(14) - Da questo punto di vista, si potrebbe, nel caso di specie, applicare l'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, in forza del quale, quando è chiamata a pronunciarsi su un'impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla con ordinanza motivata.
(15) - Tale norma si applica per analogia alle domande di revocazione presentate al Tribunale ai sensi dell'art. 125 del suo regolamento di procedura.
(16) - Si sono avuti casi nei quali il giudice comunitario ha constatato, nell'ambito di una domanda di revocazione, che gli argomenti di fatto addotti erano noti, vuoi alla Corte (sentenza 10 maggio 1960, causa 1/60, Acciaieria Ferriera di Roma/Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 341), vuoi alla parte ricorrente (sentenza 7 marzo 1995, causa C-130/91 REV, ISAE/VP e Interdata/Commissione, Racc. pag. I-407). Si sono avuti anche casi in cui le circostanze di fatto erano effettivamente ignote sia alla Corte che alla parte, ma non avevano un'importanza decisiva ai fini della decisione della controversia (v. sentenze 20 ottobre 1992, causa C-295/90 REV, Consiglio/Parlamento e a., Racc. pag. I-5299, e 24 novembre 1983, causa 107/79 REV, Schuerer/Commissione, Racc. pag. 3805). Infine, la Corte fa sovente appello ai due criteri contemporaneamente (sentenze 5 aprile 1984, causa 285/81-REV I e REV II, Geist/Commissione, Racc. pag. 1789, e 16 gennaio 1996, causa C-130/91 REV II, ISAE/VP e Interdata/Commissione, Racc. pag. I-65).
(17) - Del resto la ricorrente non fa valere né prova che ci sia stato da parte del Tribunale un travisamento degli elementi di prova, il che sarebbe oggetto di controllo in sede di impugnazione (v. sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 49).
(18) - La conoscenza del «fatto» può essere avvenuta in maniera perfettamente fortuita: v. sentenza 10 gennaio 1980, causa 116/78 REV, Bellintani e a./Commissione (Racc. pag. 23).
(19) - La ricevibilità della domanda di revocazione è subordinata all'«ignoranza assoluta» da parte del Tribunale o della parte ricorrente per revocazione: v. sentenza Bellintani e a./Commissione, citata alla nota 18. Peraltro, la parte che non ha avuto tempestiva conoscenza di un fatto per propria colpa non può addurre la sua tardiva presa di conoscenza per ottenere la riapertura della fase orale. V. sentenza della Corte 21 gennaio 1971, causa 56/70, Mandelli/Commissione (Racc. pag. 1). La ricorrente per revocazione aveva fatto valere una relazione delle autorità italiane di cui essa aveva preso conoscenza solo una volta terminato il primo giudizio. La Corte ha tuttavia dichiarato che la ricorrente non poteva ignorare l'esistenza di tale relazione e che nulla le impediva di «(...) proporre alla Corte di adottare (...) un provvedimento istruttorio inteso ad ottenere l'esibizione del documento in questione e la comunicazione di qualsiasi altro dato rilevante eventualmente in possesso dell'amministrazione italiana». Con tale motivazione la Corte ha respinto la domanda di revocazione.
(20) - La revocazione costituisce un mezzo d'impugnazione straordinario, sottoposto a rigorose condizioni di ricevibilità, che non può considerarsi come un secondo controllo nel merito della stessa causa. Ciò è quanto risulta da una costante giurisprudenza della Corte: v. le citate sentenze Bellintani e a./Commissione (nota 18), e ISAE/VP e Interdata/Commissione (nota 16).
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