Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Tra il 1989 e la fine del 1991 la Siemens Nixdorf Informationssysteme (in prosieguo: la "Siemens Nixdorf") importava in Germania da uno Stato membro non specificato "schermi per impianti EDV, destinati ad essere utilizzati nella riproduzione di testi e grafica, nell' ambito di sistemi integrati computerizzati di elaborazione automatica dell' informazione e che non erano adatti per la ricomposizione di un' immagine a partire da un segnale video composito". L' autorità doganale tedesca (Hauptzollamt Augsburg) classificava la merce nella voce 8543 della nomenclatura combinata e applicava un dazio all' aliquota del 7%. La Siemens Nixdorf riteneva che la merce avrebbe dovuto essere classificata nella voce 8471 della nomenclatura combinata e che il dazio pertanto avrebbe dovuto essere applicato all' aliquota del 4,9%.
2. La voce 8543 comprende "macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo". La voce 8471 comprende "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l' elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove". Nessuno contesta il fatto che la voce 8471 costituisce la classificazione opportuna relativamente alla merce importata dopo l' entrata in vigore del regolamento (CEE) della Commissione 14 maggio 1991, n. 1288, relativo alla classificazione di talune merci della nomenclatura combinata (1). Il combinato disposto dell' art. 1 di questo regolamento e del n. 2 dell' allegato al regolamento rimuove ogni dubbio che possa essere precedentemente sussistito al riguardo.
3. La controversia tra le parti riguarda solo il periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91. La questione è se merci importate in tale periodo dovessero essere classificate alla voce 8471, cosicché il regolamento n. 1288/91 ha semplicemente chiarito piuttosto che modificato la situazione.
4. Quando lo Hauptzollamt ha rifiutato di concedere un rimborso di dazi doganali relativamente a merci importate prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, la Siemens Nixdorf ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco. Tale giudice sosteneva che la soluzione della causa dipendeva dall' interpretazione della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata. La nota 5 B stabilisce quanto segue:
"Le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabili all' unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma ° codice o segnali ° utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di un' unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentata isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua".
5. Con ordinanza 9 dicembre 1992 il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, la nota 5 B, ultimo capoverso, del capitolo 84 della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° andasse interpretata nel senso che gli schermi a colori, che ricevono solo segnali dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito, non esercitano alcuna 'specifica funzione' ".
6. La nomenclatura combinata per la Tariffa doganale comune si trova nell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (2). In base all' art. 12 di tale regolamento la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende "la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della Tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione". Nel periodo in cui le importazioni di cui è causa hanno avuto luogo, le versioni vigenti della nomenclatura combinata erano contenute nei seguenti regolamenti della Commissione: regolamento (CEE) 21 settembre 1988, n. 3174 (3), regolamento (CEE) 2 agosto 1989, n. 2886 (4), e regolamento (CEE) 31 luglio 1990, n. 2472 (5). Durante il periodo rilevante, la formulazione delle voci 8471 e 8543 non è mutata. Esse sono rimaste come descritto sopra al paragrafo 2.
7. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Siemens Nixdorf e dalla Commissione, che in linea di massima concordano sulla classificazione doganale del tipo di merce di cui trattasi.
8. La Siemens Nixdorf sostiene che la voce 8471 era applicabile anche prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91. Essa basa la sua tesi sulla formulazione dell' ultimo paragrafo della nota 5 B al capitolo 84 della nomenclatura combinata. Questo paragrafo non esclude dalla voce 8471 schermi del tipo di cui trattasi, poiché essi non sono in grado di esercitare una specifica funzione. Questi schermi possono essere usati solo come parte di un sistema di elaborazione dell' informazione. Essi costituiscono inoltre una parte essenziale di molti personal computer, che non hanno alcuna utilità pratica senza un tale schermo. Gli schermi di cui trattasi non possono essere utilizzati per ricevere programmi televisivi o per vedere videocassette.
9. La Siemens Nixdorf non sostiene che il regolamento n. 1288/91 debba essere applicato retroattivamente, ma considera la sua adozione come prova del fatto che la voce 8471 era appropriata in ogni caso.
10. La Commissione sostiene che, in base alla giurisprudenza della Corte, i regolamenti di classificazione ° quale il regolamento n. 1288/91 ° non possono essere applicati retroattivamente. La Commissione menziona al riguardo la causa Biegi / Hauptzollamt Bochum (6). La Commissione fa presente tuttavia che può essere possibile ritenere che il regolamento n. 1288/91 sia una semplice conferma della preesistente situazione giuridica. Essa sostiene che l' allegato al regolamento n. 1288/91 prevede che "la classificazione è determinata dalle disposizioni (...) della nota 5 B del capitolo 84". Ciononostante la Commissione osserva che il giudice nazionale considera il regolamento n. 1288/91 irrilevante e pertanto solleva una questione di interpretazione della nota 5 B del capitolo 84. La Commissione di conseguenza concentra la sua attenzione sull' interpretazione di tale nota.
11. La Commissione osserva che le note esplicative alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (sistema armonizzato) sono di ausilio nell' interpretazione della nota 5 B del capitolo 84. La Commissione fa riferimento alla parte E delle note generali sul capitolo 84 e alla parte I, lett. A e D, delle note sulla voce 8471. La disposizione menzionata per prima così recita:
"E. Macchine che incorporano una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione
(...)
In base alle disposizioni dell' ultimo paragrafo della nota 5 del capitolo 84, i seguenti principi di classificazione devono essere applicati nel caso di una macchina che incorpora una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavora in collegamento con tale macchina e che esercita una specifica funzione:
i) Una macchina che incorpora una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione ed esercita una specifica funzione si può classificare nella voce corrispondente alla funzione di tale macchina o, in mancanza di una voce specifica, in una voce residua, e non nella voce 8471.
ii) Macchine presentate con una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e predisposta per lavorare in collegamento con essa per esercitare una specifica funzione diversa dall' elaborazione dell' informazione devono essere classificate come segue:
la macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione deve essere classificata separatamente nella voce 8471 e le altre macchine nella voce corrispondente alla funzione che esse esercitano (...)".
12. La parte I, lett. A, delle note sulla voce 8471 prevede nella parte sostanziale:
"Macchine digitali per l' elaborazione dell' informazione di solito consistono in un numero di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Esse formano pertanto un 'sistema' .
Un completo sistema digitale per l' elaborazione dell' informazione deve comprendere almeno:
1) Un' unità centrale di elaborazione che generalmente incorpora l' immagazzinamento principale, gli elementi aritmetici e logici e gli elementi di controllo; in taluni casi tuttavia questi elementi possono avere la forma di unità distinte.
2) Un' unità di entrata che riceve i dati in entrata e li converte in segnali che possono essere elaborati dalla macchina.
3) Un' unità di uscita che converte i segnali forniti dalla macchina in forma comprensibile (testi stampati, grafici, videate, ecc.) o in dati codificati per un uso successivo (elaborazione, controllo, ecc.).
Due di queste unità (unità di entrata e uscita, ad esempio) possono essere combinate in un' unica unità.
Questi sistemi possono comprendere unità precedenti di entrata o uscita sotto forma di dati terminali".
13. La parte I, lett. D, delle note sulla voce 8471 prevede, nella parte materiale:
"D. Unità presentate separatamente
Questa voce comprende anche unità facenti parte di sistemi di elaborazione dell' informazione presentata separatamente. Queste unità sono quelle definite nelle parti A e B precedentemente come parti di un sistema completo.
Oltre alle unità centrali di elaborazione e alle unità input ed output, esempi di tale unità comprendono:
1) Unità supplementari di entrata e di uscita (carte perforate e unità di registrazione perforate, stampanti, tracciatori di grafici, terminali di entrata e di uscita, ecc.).
(...)".
14. La Commissione dalle disposizioni soprammenzionate deduce che unità situate nel proprio involucro che costituiscono parte integrante di un sistema di elaborazione dati rientrano nella voce 8471 se, in virtù della loro progettazione, non possono essere usate se non come parte di un sistema di elaborazione dati. La Commissione osserva che dall' ordinanza di rinvio è chiaro che gli schermi colorati importati dalla Siemens Nixdorf possono essere utilizzati solo come parte integrale di un sistema di elaborazione dell' informazione.
15. La Commissione pertanto propone che la questione sottoposta debba essere risolta nel senso che l' ultimo paragrafo della nota 5 B del capitolo 84 doveva essere interpretato, anche prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, nel senso che gli schermi a colore che ricevono solo segnali dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito non esercitano alcuna "specifica funzione".
16. A mio parere la soluzione suggerita dalla Commissione è indubbiamente corretta.
17. Per quanto riguarda anzitutto la rilevanza del regolamento n. 1288/91, dalla sentenza Biegi (7) è chiaro che tale regolamento non si può applicare retroattivamente. Tuttavia, come suggeriscono la Siemens Nixdorf e la Commissione, l' adozione del regolamento n. 1288/91 può essere considerata come una prova del fatto che la voce 8471 era in ogni caso la classificazione appropriata per il tipo di merce di cui trattasi. Il terzo paragrafo della colonna 3 dell' allegato al regolamento stabilisce che la classificazione di schermi a colori "in grado di ricevere soltanto i segnali provenienti dall' unità centrale di macchine automatiche per il trattamento dell' informazione" e "non in grado di riprodurre immagini a colori partendo da un segnale video composito" è determinata "dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l' interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 B del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 90". Questo certamente significa che gli autori del regolamento hanno ritenuto che dalla preesistente normativa conseguiva che schermi a colori del tipo di cui trattasi dovevano essere classificati alla voce 8471.
18. Non è tuttavia necessario indugiare sulla possibile rilevanza del regolamento n. 1288/91, come ausilio per l' interpretazione della preesistente normativa, poiché a mio parere è chiaro che schermi a colore del tipo di cui trattasi sarebbero ancora classificati alla voce 8471 anche se il regolamento fosse interamente disapplicato.
19. Anche senza le note esplicative cui fa riferimento la Commissione, la formulazione della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata non lascia molto adito a dubbi. Il primo paragrafo della nota 5 B stabilisce che macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di "unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro" e che tali unità devono essere considerate come facenti parte del sistema completo se sono collegabili all' unità centrale di elaborazione e se sono state appositamente costruite come parte di un tale sistema, nel senso che esse devono essere atte a ricevere o a fornire dati in una forma (codice o segnali) utilizzabile dal sistema. Se a queste parole si dà il loro significato naturale, mi sembra ne derivi che gli schermi a colore di cui trattasi sono "unità distinte ciascuna situata nel proprio involucro" che sono "collegabili all' unità centrale di elaborazione", sono "appositamente costruite come parte di un tale sistema" e possono "ricevere o fornire dati in una forma (codice o segnali) utilizzabile dal sistema".
20. Ogni dubbio che può sussistere, in base alla formulazione della nota 5 B del capitolo 84, sarebbe dovuto all' ultimo paragrafo di tale nota, che prevede che la voce 8471 non comprende le macchine che incorporano una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Sorge una questione circa l' esatto significato dell' espressione "una specifica funzione". Mi chiedo se essa si riferisca ad una funzione non collegata ad un' elaborazione dati o se essa possa comprendere una funzione in tale settore. La questione sembra essere risolta dalla parte E della nota generale sul capitolo 84 nelle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, che costituiscono una fonte autorevole per l' interpretazione delle voci della nomenclatura combinata (8). La soprammenzionata parte E chiarisce che una macchina che incorpora una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavora in collegamento con tale macchina deve essere considerata nel senso che svolge una specifica funzione, e pertanto non va classificata alla voce 8471, solo se esercita una funzione "diversa dall' elaborazione dell' informazione". Uno schermo a colori che è "in grado di ricevere un segnale solo dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non può riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito", come risulta dalla questione sottoposta dal giudice nazionale, ovviamente non esercita una funzione diversa dall' elaborazione dell' informazione. La voce 8471 costituisce pertanto la corretta classificazione.
21. Ciò è confermato da un' altra disposizione delle note esplicative soprammenzionate. La parte I, lett. A, delle note alla voce 8471 prevede che un sistema digitale completo di elaborazione dell' informazione deve comprendere, tra l' altro, un' "unità di uscita che converte i segnali forniti dalla macchina in forma comprensibile (testi stampati, grafici, videate, ecc.)". Gli schermi a colore di cui trattasi nella presente causa sono presumibilmente unità di uscita che convertono i segnali forniti dalla macchina in forma comprensibile, in particolare mediante immagini su uno schermo. E' interessante notare che nella versione tedesca delle note esplicative, che è stata pubblicata dal ministero delle Finanze tedesco e non costituisce presumibilmente una versione autentica (9) l' espressione "videate" è resa con "Bildschirmanzeigen", che comporta chiaramente l' apparizione di informazioni su uno schermo.
22. E' comunque abbondantemente chiaro, in considerazione della formulazione delle note esplicative soprammenzionate, che anche prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91 schermi a colore del tipo di cui trattasi non esercitavano una specifica funzione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata e che la corretta classificazione doganale era la voce 8471.
23. Ritengo pertanto che la questione sottoposta alla Corte dal Finanzgericht di Monaco debba essere risolta come segue:
"L' ultimo paragrafo della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune andava interpretato, anche prima dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) della Commissione n. 1288/91, nel senso che schermi a colori, che ricevono solo segnali dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito non esercitano una 'specifica funzione' e dovevano pertanto essere classificati alla voce 8471".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) - GU 1991, L 122, pag. 11.
(2) - GU 1987, L 256, pag. 1.
(3) - GU 1988, L 298, pag. 1.
(4) - GU 1989, L 282, pag. 1.
(5) - GU 1990, L 247, pag. 1.
(6) - Causa 158/78 (Racc. 1979, pag. 1103).
(7) - Menzionata sopra al paragrafo 10.
(8) - Causa 11/79, Cleton/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (Racc. 1979, pag. 3069, punto 9).
(9) - Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione doganale sono l' inglese e il francese.
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