Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente procedura ripropone un' ipotesi di conflitto fra il principio di parità di trattamento sancito dall' art. 5 della direttiva 76/207/CEE (1) e le disposizioni nazionali che, in conformità a quanto prescritto dalla convenzione n. 89 dell' OIL, del 9 luglio 1948, stabiliscono limiti al lavoro notturno delle donne.
2. I fatti. La signora Minne, disoccupata iscritta all' ufficio di collocamento, dichiarava all' ufficio medesimo di non essere disponibile, per ragioni di carattere familiare, a svolgere attività lavorativa durante le ore notturne nel settore del suo precedente impiego (settore alberghiero e della ristorazione).
3. L' autorità nazionale ha di conseguenza ritenuto che la signora Minne avesse rifiutato di assumere un' occupazione adeguata ed ha pertanto deciso di privarla dell' indennità di disoccupazione.
4. In sede giurisdizionale la signora Minne ha ottenuto l' annullamento di tale decisione. In particolare, il tribunale ha rilevato che le pertinenti disposizioni nazionali vietano la prestazione di lavoro notturno (dalla mezzanotte alle sei del mattino), da parte di personale femminile, nel settore alberghiero e che, pertanto, non poteva ritenersi nella specie che la signora Minne avesse rifiutato un' occupazione adeguata.
5. Nel successivo appello, il giudice ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte se il principio di parità di trattamento sancito dall' art. 5 della direttiva 76/207/CEE osti all' applicazione di una normativa nazionale che vieta alle sole donne la prestazione di lavoro notturno nel settore di cui trattasi.
6. Nell' ordinanza di rinvio il giudice mette in rilievo:
- che la normativa belga in lite prevede un divieto generale di lavoro notturno sia per gli uomini sia per le donne;
- che, nondimeno, è istituito per gli uomini un regime derogatorio di più ampia portata e maggiore flessibilità (la determinazione delle deroghe essendo rimessa, non già alla legge, bensì all' autorità amministrativa);
- che, in particolare, la conferente normativa nazionale prevede per le donne un divieto di lavoro notturno nel settore alberghiero, mentre un analogo divieto non vige, in virtù di apposite norme derogatorie, per il personale di sesso maschile;
- che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 12 luglio 1984, causa 184/83, Hofmann, Racc. pag. 3047), detta disparità di trattamento non è giustificata da esigenze oggettive attinenti alla protezione della manodopera femminile quali, in particolare, la protezione dai rischi di aggressione ovvero l' esigenza di assolvere specifiche responsabilità familiari;
- che, di conseguenza, la normativa nazionale comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento sancito dall' art. 5 della direttiva 76/207/CEE;
- che, tuttavia, occorre tener conto della circostanza che la normativa nazionale in lite è stata adottata per conformarsi agli obblighi previsti da diverse convenzioni internazionali, fra cui segnatamente la convenzione n. 89 dell' OIL, del 9 luglio 1948 (convenzione peraltro denunciata dal Regno del Belgio, sia pure successivamente ai fatti di causa).
7. Viene dunque sollevata la questione del rapporto fra l' art. 5 della direttiva 76/207/CEE ed una normativa nazionale che limita il lavoro notturno delle donne e che è stata adottata in conformità alla citata convenzione n. 89 dell' OIL. Sul punto la Corte si è espressa nella recente sentenza Levy (2) confermando, in sostanza, che, in virtù dell' art. 234, primo comma, del Trattato, le disposizioni di diritto comunitario non possono pregiudicare l' esecuzione, da parte degli Stati membri, degli obblighi assunti nei confronti di Stati terzi sulla base di convenzioni internazionali preesistenti all' entrata in vigore del Trattato CEE.
8. Vero è quindi che, come ribadito in tale sentenza, l' art. 5 della direttiva 76/207/CEE, che enuncia il principio della parità di trattamento uomo-donna, è norma direttamente applicabile; e vero è anche che detta norma si oppone all' applicazione di una normativa nazionale che limiti la prestazione di lavoro notturno da parte delle donne, senza prevedere analoghi limiti per il personale di sesso maschile. Ma vero è, altresì, che, proprio in virtù dell' art. 234 del Trattato, l' obbligo delle giurisdizioni nazionali di garantire il pieno rispetto dell' art. 5 della direttiva 76/207/CEE, disapplicando all' occorrenza la confliggente normativa nazionale, non s' impone nell' ipotesi in cui il rispetto delle norme nazionali di cui trattasi è a sua volta necessario ad assicurare l' esecuzione, da parte dello Stato membro interessato, degli obblighi internazionali assunti, nei confronti di Stati terzi, in virtù di una convenzione, quale la citata convenzione n. 89 dell' OIL, stipulata anteriormente all' entrata in vigore del Trattato di Roma.
9. Alla luce di tali considerazioni propongo alla Corte di rispondere al giudice a quo nei seguenti termini:
"L' art. 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio osta a che uno Stato membro adotti una normativa che limiti la prestazione di lavoro, durante le ore notturne, da parte delle donne, senza prevedere analoghe limitazioni anche per gli uomini. Tuttavia, in forza dell' art. 234, primo comma, del Trattato, l' obbligo del giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di diritto interno confliggenti con il citato art. 5 della direttiva non sussiste qualora l' applicazione di tali disposizioni sia necessaria ad assicurare il rispetto, da parte dello Stato membro interessato, degli obblighi internazionali assunti nei confronti di Stati terzi in virtù di una convenzione, quale la convenzione n. 89 dell' OIL, del 9 luglio 1948, stipulata anteriormente all' entrata in vigore del Trattato stesso".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - Direttiva del Consiglio, 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
(2) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Racc. pag. I-0000.
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