Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il quesito odierno è se una disciplina normativa nazionale che vieti lo smercio di pane e di altri prodotti della panificazione il cui tenore in sale, calcolato sulla materia secca, sia superiore al 2% sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE e, in caso negativo, se essa possa trovare giustificazione alla stregua dell' art. 36, avendo come effetto quello di impedire l' importazione di prodotti provenienti da un altro Stato membro nel quale tali prodotti vengono legalmente messi in commercio.
2. Tali sono in sostanza le questioni pregiudiziali che vi vengono sottoposte dal Rechtbank van eerste aanleg di Gand (Belgio), pronunciantesi in materia di reati minori, il quale vi chiede inoltre l' interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (in prosieguo: la "direttiva") (1).
3. Va subito premesso che l' ordinanza di rinvio è, purtroppo, eccessivamente sintetica quanto al contenuto. Non occorre tuttavia applicare, a mio avviso, la vostra giurisprudenza Telemarsicabruzzo (2), posto che, nel caso in esame, dalle osservazioni presentate alla Corte si evincono gli elementi necessari a consentirvi di risolvere le questioni.
4. Ritengo infatti che, così come nella causa in esito sulla quale è intervenuta la vostra sentenza Vaneetveld e Le Foyer (3),
"(...) le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto" (4).
5. Gli antefatti possono essere brevemente riassunti. La SA Hema distribuisce in Belgio pane ed altri prodotti della panificazione acquistati nei Paesi Bassi. Nella sua veste di direttore di un esercizio commerciale di questa società, il signor van der Veldt ha ricevuto un mandato di comparizione dinanzi al giudice di rinvio per aver venduto pane il cui tenore in sale non era conforme alla normativa belga e trasgredito l' obbligo di indicare sull' etichetta dei prodotti della panificazione la denominazione specifica ovvero il numero CEE del conservante ai sensi della direttiva.
6. Infatti, da alcuni controlli, effettuati in date 8 settembre e 9 novembre 1988 mediante ispezione dei prodotti alimentari e aventi ad oggetto campioni dei prodotti venduti, era emerso che il pane conteneva sale in proporzione variabile dal 2,11 al 2,17%, mentre la disciplina normativa belga stabilisce un tenore massimo del 2%. Inoltre, nella confezione figurava la menzione secondo cui il prodotto controverso conteneva un "conservante", mentre la stessa disciplina prescriveva l' ulteriore indicazione della denominazione specifica o del numero CEE (vale a dire, nella fattispecie, stando alle osservazioni dell' imputato nella causa principale, l' "acido propionico" o "E 280").
7. Orbene, la disciplina vigente nello Stato membro di produzione stabilisce un limite massimo del 2,5% per il tenore in sale del pane e ammette, per quanto riguarda gli ingredienti, l' indicazione di una denominazione generica, ossia quella di "conservante".
8. Dinanzi al giudice nazionale, il signor van der Veldt ha eccepito l' incompatibilità della norma belga con le norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci.
9. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice a quo vi chiede se una disciplina che vieti lo smercio di pane il cui tenore in sale calcolato sulla materia secca sia superiore al 2% costituisca una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30.
10. Dalla vostra costante giurisprudenza risulta che una normativa di tal genere rientra nella sfera di applicazione di questo articolo, in quanto essa può
"(...) ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (...)",
secondo la formula ricorrente della vostra sentenza Dassonville (5).
11. Nella sentenza Keck e Mithouard (6), avete certo dovuto puntualizzare la portata della suddetta formula, al fine di escluderne le
"(...) disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che esercitino la loro attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri" (7).
12. Sennonché, rimanendo entro i limiti della vostra giurisprudenza che potremmo definire "tradizionale", avete tenuto anche a ricordare che
"(...) costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall' art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall' assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci" (8).
13. In difetto di armonizzazione a livello comunitario, la vostra giurisprudenza in tema di fabbricazione e smercio di prodotti riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare norme nel settore considerato (9), purché queste non si risolvano nel
"(...) creare discriminazioni a danno dei prodotti importati, né ostacolare l' importazione di merci da altri Stati membri" (10).
14. Nella sentenza Kelderman avete precisato che
"l' estensione, ai prodotti importati, dell' obbligo di contenere un certo quantitativo di materia secca può escludere la distribuzione nello Stato di cui trattasi di pane originario di altri Stati membri. Essa può rendere necessaria una fabbricazione differenziata a seconda della destinazione del pane e quindi ostacolare la circolazione del pane legalmente prodotto nello Stato membro d' origine, qualora in tale Stato non siano stabiliti identici criteri di fabbricazione" (11),
da ciò concludendo che una normativa del genere si prestava ad ostacolare gli scambi.
15. La medesima soluzione si impone per il caso di specie. La normativa de qua sancisce un divieto assoluto di smercio di prodotti provenienti da un altro Stato membro, quando essi non siano fabbricati in conformità delle regole sancite dallo Stato membro di importazione. Conseguentemente, essa rientra nella sfera di applicazione dell' art. 30.
16. Va quindi presa in esame la seconda questione, relativa all' eventuale giustificazione di siffatta normativa sotto il profilo della sanità pubblica.
17. Occorre ricordare che la vostra giurisprudenza esclude il ricorso all' art. 36 del Trattato soltanto in seguito all' armonizzazione della materia, come avete del resto affermato nella sentenza Tedeschi/Denkavit (12):
"(...) allorché, in applicazione dell' art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongono l' armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure comunitarie di controllo della loro osservanza, il ricorso all' art. 36 perde la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione" (13).
18. Orbene, nel presente caso si tratta per l' appunto di un settore che, allo stato attuale, non forma oggetto di alcuna armonizzazione, onde il diritto comunitario vigente in materia è rimasto immutato dall' epoca della summenzionata sentenza Kelderman, nella quale avevate rilevato che
"(...) in mancanza di norme comuni o uniformi relative alla fabbricazione ed allo smercio del pane, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nell' ambito del proprio territorio, tutto ciò che riguarda le caratteristiche di composizione, la produzione e lo smercio di questo prodotto" (14).
19. Ciò premesso, occorre esaminare se una tale misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa possa essere giustificata sotto il profilo del criterio di necessità e di proporzionalità, alla stregua di una delle deroghe enunciate nell' art. 36 oppure, trattandosi di normativa applicabile indistintamente, in base alle esigenze imperative da voi riconosciute alla luce dell' art. 30.
20. In una sentenza Debus (15), prendendo in esame una normativa non discriminatoria, avete accertato se la normativa nazionale potesse
"(...) essere giustificata da motivi di tutela della salute delle persone, in forza dell' art. 36 del Trattato" (16).
21. Va rilevato che il potere degli Stati membri di avvalersi dei motivi indicati nel suddetto articolo non è senza limiti, posto che, secondo la vostra sentenza Commissione/Repubblica ellenica (17), questo articolo
"(...) prevede un' eccezione, da interpretarsi restrittivamente, al principio della libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, il quale fa parte dei principi fondamentali del mercato comune" (18).
22. Questa interpretazione restrittiva vi ha indotto a puntualizzare il contenuto e la portata delle deroghe enunciate all' art. 36.
23. Anzitutto, nella sentenza De Peijper (19), avete affermato che le restrizioni alle importazioni
"(...) sono compatibili col Trattato solo nella misura in cui siano necessarie per una protezione efficace della salute e della vita delle persone" (20)
e che
"è dunque esclusa dalla deroga di cui all' art. 36 qualsiasi normativa o prassi nazionale al cui posto si sarebbero potuti adottare, con pari efficacia, provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari" (21).
24. Inoltre, trattandosi di una deroga al principio della libera circolazione delle merci, avete ritenuto che
"spetta (...) alle autorità nazionali dimostrare, in ciascun caso, che la loro normativa è necessaria per proteggere effettivamente gli interessi considerati dall' art. 36 del Trattato e soprattutto che la vendita del prodotto di cui trattasi crea un rischio effettivo per la salute pubblica" (22).
25. Occorre pertanto stabilire se una normativa nazionale che vieti lo smercio di pane il cui tenore in sale nella materia secca superi il 2%, ma venga nondimeno legalmente fabbricato e messo in commercio in un altro Stato membro, soddisfi i criteri sopra delineati.
26. Può apparire certo sorprendente l' esame di questa normativa sotto il profilo del criterio di necessità e di proporzionalità nell' ambito di una questione pregiudiziale, ma è comunque in questo modo che avete proceduto nella sentenza Debus (23), anche se l' avvocato generale nelle sue conclusioni aveva ritenuto trattarsi di valutazione riservata al giudice nazionale.
27. Nella causa che ha dato origine alla suddetta pronuncia, la normativa italiana vietava la messa in commercio di birre contenenti un determinato quantitativo di anidride solforosa. Nella sentenza avete dichiarato che
"(...) gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di birre importate da un altro Stato membro, nel quale sono legalmente messe in commercio, qualora contengano un quantitativo di anidride solforosa superiore a 20 mg per litro" (24).
28. E' bensì vero che, nella suddetta causa, la Repubblica italiana aveva difeso la propria normativa, mentre nel caso in esame il Regno del Belgio si è astenuto dal depositare osservazioni scritte o dall' intervenire nel corso della fase orale. Tuttavia, gli argomenti addotti per giustificare la normativa de qua vengono riportati nella memoria presentata dall' imputato nella causa principale, circostanza questa che vi consente di fornire al giudice di rinvio una risposta utile.
29. Va subito premesso che non sembra che i motivi addotti dal ministero della Sanità, nella lettera 6 agosto 1990 al procuratore del Re di Gand, quali sono stati testualmente riportati nelle osservazioni dell' imputato nella causa principale, siano idonei a giustificare un simile divieto.
30. Infatti, si può rinvenire in tale lettera la seguente asserzione:
"Se si accogliessero i criteri olandesi, l' apporto giornaliero ammonterebbe a 3,1 gr, il che equivarrebbe, senza tener conto dei grandi consumatori di pane, ad un supplemento quotidiano di 0,6 gr di sale per la popolazione media. Le autorità belghe responsabili della politica sanitaria sono del parere che i limiti massimi previsti dalle norme olandesi siano troppo elevati" (25).
31. Si è quindi in presenza di mere considerazioni di carattere generale e non anche di una dimostrazione concreta, da parte dell' autorità nazionale, di un qualsiasi rischio per la sanità pubblica derivante da un maggior consumo di sale nelle proporzioni anzidette.
32. E' pur vero che nella sentenza Melkunie (26) avete riconosciuto che un potenziale rischio incorso dai consumatori poteva giustificare l' adozione di una disciplina restrittiva degli scambi, in quanto avete affermato che
"(...) la normativa nazionale intesa a garantire che il prodotto lattiero-caseario di cui trattasi non contenga, al momento del consumo, un numero di germi che possa semplicemente compromettere la salute di taluni consumatori particolarmente delicati deve essere considerata conforme a quanto prescritto dall' art. 36" (27).
33. Tuttavia, il rischio potenziale deve essere calcolato non già sulla scorta di considerazioni di carattere generale, bensì sulla base di ricerche scientifiche adeguate e, come avete rilevato nella sentenza Commissione/Germania, cosiddetta "legge di purezza della birra" (28),
"(...) in particolare dei risultati dei lavori del comitato scientifico comunitario per l' alimentazione umana, della commissione del Codex alimentarius della FAO e dell' Organizzazione mondiale della sanità" (29).
34. In difetto di pericolo sufficientemente accertato per la sanità pubblica, ritengo che una normativa come quella descritta dal giudice di rinvio debba essere considerata misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative, che non può essere giustificata in forza dell' art. 36.
35. Le prime due questioni meritano quindi, a mio giudizio, la seguente soluzione: gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che vieti lo smercio di pane e altri prodotti della panificazione importati da uno Stato membro, nel quale siano legalmente fabbricati e messi in commercio, qualora essi presentino un tenore in sale calcolato sulla materia secca superiore al 2%.
36. Va poi presa in esame la terza questione, relativa alla portata di talune disposizioni della direttiva.
37. E' opportuno richiamare il contesto nel quale è sorto il quesito prospettato dal giudice di rinvio. In seguito al prelievo di campioni di prodotti della panificazione, ad opera dell' ispettorato dei prodotti alimentari di Gand, sarebbe stata constatata un' insufficienza nell' etichettatura, poiché sulla confezione dei prodotti controversi sarebbe stata riportata unicamente l' indicazione di "conservante", senza menzione della denominazione specifica dell' ingrediente utilizzato o del suo numero CEE, come prescritto dalla suddetta disciplina. La normativa olandese richiede infatti la sola indicazione della denominazione generica, vale a dire, nel caso di specie, quella di "conservante".
38. Dispone l' art. 6, n. 5, lett. b), della direttiva che
"° gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell' allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE".
39. L' allegato II menziona per l' appunto gli agenti conservativi ("conservanti") e l' art. 22, n. 1, secondo trattino, prescrive in sostanza agli Stati l' obbligo di vietare la messa in commercio di qualsiasi prodotto non conforme alla direttiva.
40. Tuttavia, la direttiva in parola, costituendo un preliminare dell' armonizzazione (30), in attesa di una disciplina esauriente, rimetteva agli Stati membri un' opzione, espressamente prevista all' art. 23, n. 1, secondo il quale:
"In deroga all' art. 22, paragrafo 1, secondo trattino, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie le disposizioni riguardanti:
a) l' indicazione prevista all' articolo 6, paragrafo 5, lettera b), secondo trattino, del nome specifico o del numero CEE degli ingredienti appartenenti ad una delle categorie enumerate nell' allegato II".
41. Infatti, soltanto con decorrenza dal 20 giugno 1992 gli Stati membri erano tenuti a rendere obbligatoria l' etichettatura nelle forme prescritte dall' art. 6, n. 5, lett. b), in seguito alla modifica della direttiva 79/112 ad opera della direttiva 89/395/CEE (31), la quale, abrogando l' art. 23, ha soppresso, all' art. 2, e a decorrere dalla suddetta data, l' opzione di cui trattasi (32).
42. Talché, fino al 20 giugno 1992, uno Stato membro era autorizzato a mantenere in vigore una disciplina in materia che si limitasse a prescrivere la sola indicazione della denominazione generica di "conservante".
43. Occorre chiedersi se lo Stato importatore che prescriveva siffatte indicazioni potesse legittimamente impedire lo smercio di un prodotto proveniente da un altro Stato membro che non le aveva rese obbligatorie.
44. Va ricordato che l' indicazione obbligatoria di determinate menzioni sulla confezione di un prodotto, poiché impone al produttore o all' importatore l' eventuale modifica della presentazione del prodotto medesimo, può risolversi nel rendere più onerosa la sua messa in commercio in altri Stati membri e, conseguentemente, ripercuotersi sugli scambi intracomunitari.
45. Nella sentenza Fietje (33) avete affermato che
"L' estensione ai prodotti importati dell' obbligo di usare una determinata denominazione sull' etichetta, sebbene non escluda, in maniera assoluta, l' importazione nello Stato membro di cui trattasi di prodotti originari di altri Stati membri o che si trovino ivi in libera pratica, può cionondimeno rendere il loro smercio più difficile, soprattutto in caso di importazione parallela" (34).
46. E' pur vero che
"(...) il ricorso all' art. 36 perde la sua giustificazione soltanto qualora, in applicazione dell' art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongano l' armonizzazione completa delle normative nazionali" (35),
tuttavia, nel caso di specie, come si è rilevato, l' armonizzazione era all' epoca soltanto parziale.
47. Poiché la norma controversa era indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati, occorre esaminare se tale obbligo di indicare sulla confezione dei prodotti venduti la denominazione generica, seguita da quella specifica o dal numero CEE dell' ingrediente contenuto nei prodotti medesimi, possa essere giustificato alla stregua di uno degli obiettivi considerati nell' art. 36 ovvero di una delle esigenze imperative.
48. Più in particolare, tale questione è stata affrontata sia dalla Commissione sia dall' imputato nella causa principale sotto il profilo della tutela dei consumatori, ossia dal punto di vista delle esigenze imperative, ed entrambi hanno ritenuto che l' indicazione della denominazione generica garantisse una sufficiente tutela.
49. Se può agevolmente comprendersi la posizione dell' imputato nella causa principale, quella della Commissione non cessa di sorprendere, atteso che il testo della norma adottata dal Consiglio è su questo punto identico alla proposta che la stessa Commissione gli aveva presentato (36).
50. Per giunta avete affermato che
"il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure d' effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (...)" (37).
51. Talché, in mancanza di giustificazione, una misura come l' obbligo di etichettatura, sia pure imposta mediante direttiva, deve in ogni caso essere conforme alle prescrizioni dell' art. 30. Orbene, come si è rilevato, l' indicazione della denominazione generica seguita dalla denominazione specifica o dal numero CEE è obbligatoria in tutti gli Stati membri dal 20 giugno 1992.
52. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata delle disposizioni facoltative delle direttive nella sentenza Denkavit del 20 giugno 1991 (38), la quale, pur non riguardando la direttiva in esame, aveva per sfondo un contesto assai analogo.
53. Ne ricorderò i punti salienti. La società Denkavit intendeva importare dai Paesi Bassi alimenti destinati agli animali senza rispettare l' obbligo, imposto dalla disciplina tedesca, di indicare sulla confezione l' aliquota percentuale di tutti gli ingredienti utilizzati, in ordine di importanza ponderale decrescente. La normativa olandese non prescriveva siffatto obbligo di indicazione. La direttiva 79/373/CEE, applicabile nella specie, e più in particolare l' art. 5 della medesima, consentiva tale indicazione ° cosiddetta dichiarazione semiaperta °, senza tuttavia imporla come obbligo.
54. Pronunciandovi sulla questione della compatibilità di una simile dichiarazione con le norme del Trattato, voi avete affermato che la prescrizione così istituita dalla disciplina tedesca aveva come obiettivo la tutela della salute nonché la difesa del consumatore e la correttezza delle contrattazioni, dopo aver rilevato, peraltro, che una direttiva successiva rendeva obbligatoria questa indicazione in tutti gli Stati membri a far data dal 22 gennaio 1992.
55. Il suddetto ragionamento può essere trasposto alla presente causa.
56. Si noti che gli ingredienti di cui all' allegato II non possono essere equiparati a prodotti dall' accertata innocuità. Tale rilievo si rende tanto più necessario in quanto la direttiva 64/54/CEE (39) già imponeva, all' art. 9, che determinati conservanti "(...) destinati ad essere impiegati negli alimenti possano essere immessi nel commercio soltanto se sui loro involucri o recipienti siano riportat[i] (...) b) il numero e la denominazione dei conservativi (...)" (tra cui l' acido propionico).
57. La prescrizione relativa all' indicazione della denominazione specifica o del numero CEE sull' involucro dei prodotti alimentari, in aggiunta alla denominazione generica, non sembra sproporzionata rispetto alla scopo perseguito da una normativa, consistente nella tutela dei consumatori, per via soprattutto del gran numero di conservanti che possono essere contenuti nei prodotti suddetti. Gli interessati devono poter conoscere con esattezza tutti i conservanti utilizzati, sicché la mera indicazione della denominazione generica "conservante" si rivela insufficiente.
58. Alla Commissione è stata del resto rivolta un' interrogazione da parte di un parlamentare europeo in ordine alla necessità della tutela dei consumatori, i quali "sempre più orientano le proprie scelte verso prodotti sani e naturali".
59. Nella risposta fornita a tale interrogazione, il signor Bangemann ha replicato che
"La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (...), relativa all' etichettatura dei prodotti alimentari, modificata in ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (...), ed in particolare gli artt. 3 e 6 rendono obbligatoria l' indicazione dell' elenco degli ingredienti sull' etichetta dei prodotti alimentari.
L' elenco degli ingredienti è costituito dall' elencazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, compresi gli additivi. In questo modo il consumatore è informato e può scegliere con cognizione di causa" (40).
60. Come avete rilevato nella citata sentenza Denkavit del 20 giugno 1991,
"(...) è assodato che l' etichettatura è uno dei mezzi meno restrittivi della libera circolazione di tali prodotti nella Comunità" (41).
61. Due rilievi per concludere.
62. L' art. 100 A, n. 3, del Trattato, nel testo risultante dall' Atto unico europeo, fa obbligo alla Commissione di basarsi, nelle sue proposte in materia, su "un livello di protezione elevato", il che implica che l' etichettatura, per conseguire un simile obiettivo, sia esauriente.
63. Infine, la direttiva non ha avuto l' effetto di aggravare le difficoltà derivanti dalle disparità tra le normative nazionali. Al contrario, l' armonizzazione ha riguardato, essenzialmente, non già il principio, bensì la precisazione delle indicazioni ° generiche e/o specifiche ° prese in considerazione dalla norma comunitaria, precisazione la cui valutazione è stata rimessa agli Stati membri, almeno fino al 20 giugno 1992. Pertanto, dall' entrata in vigore della direttiva del 1978, l' operatore economico non deve più attenersi a tutte le prescrizioni degli Stati d' importazione in materia di etichettatura. Sarà sufficiente per l' operatore suddetto, per esportare liberamente, menzionare sulla confezione dei propri prodotti i soli ingredienti considerati dalla disciplina comunitaria.
64. Propongo pertanto di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:
"1) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che vieti lo smercio di pane e altri prodotti della panificazione importati da un altro Stato membro, nel quale sono legalmente fabbricati e messi in commercio, qualora presentino un tenore in sale calcolato sulla materia secca superiore al 2%.
2) L' obbligo, prescritto dalla normativa di uno Stato membro, di indicare sulla confezione dei prodotti alimentari la denominazione generica degli ingredienti che lo compongono, seguita dalla relativa denominazione specifica o dal loro numero CEE, è giustificato da esigenze di tutela del consumatore ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE".
MAg
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - GU 1979, L 33, pag. 1.
(2) - Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393). V. altresì ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085), e 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobiles (Racc. pag. I-2049).
(3) - Sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93 (Racc. pag. I-763).
(4) - Punto 13.
(5) - Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).
(6) - Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097).
(7) - Punto 16.
(8) - Punto 15, il corsivo è mio.
(9) - V. in questo senso sentenza 20 febbraio 1979, cosiddetta Cassis de Dijon , causa 120/78, Rewe-Zentral (Racc. pag. 649, punto 8).
(10) - Sentenza 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas (Racc. pag. 483, punto 13).
(11) - Sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, Kelderman (Racc. pag. 527, punto 7); v. altresì sentenza 17 marzo 1983, causa 94/82, De Kikvorsch (Racc. pag. 947, punto 8).
(12) - Sentenza 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi/Denkavit (Racc. pag. 1555). Nello stesso senso v. altresì sentenze 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal (Racc. pag. 1871, punto 36), e 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit (Racc. pag. 3369, punto 14).
(13) - Punto 35.
(14) - Punto 5.
(15) - Sentenza 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91 (Racc. pag. I-3617).
(16) - Punto 12. V. altresì nello stesso senso sentenza 11 ottobre 1990, causa C-196/89, Nespoli e Crippa (Racc. pag. I-3647, punto 14).
(17) - Sentenza 19 marzo 1991, causa C-205/89, Commissione/Repubblica ellenica (Racc. pag. I-1361).
(18) - Punto 9.
(19) - Sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75 (Racc. pag. 613). V. altresì sentenze 13 marzo 1986, causa 54/85, Mirepoix (Racc. pag. 1067, punto 13), e 13 dicembre 1990, causa C-42/90, Bellon (Racc. pag. I-4863, punto 11).
(20) - Punto 16.
(21) - Punto 17.
(22) - Sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom (Racc. pag. 3883, punto 40).
(23) - Citata sentenza nelle cause riunite C-13/91 e C-113/91. V. altresì, da ultimo, sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Clinique e Estée Lauder (Racc. pag. I-317).
(24) - Punto 30 e dispositivo.
(25) - Pag. 14 della traduzione francese delle osservazioni dell' imputato nella causa principale.
(26) - Sentenza 6 giugno 1984, causa 97/83, Melkunie (Racc. pag. 2367).
(27) - Punto 18, in fine.
(28) - Sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227).
(29) - Punto 52.
(30) - V. segnatamente ottavo considerando .
(31) - Direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 186, pag. 17).
(32) - A fini di completezza va rilevato che la direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, ha esteso l' elenco dei prodotti considerati nell' allegato II e vietato lo smercio dei prodotti non conformi a far data dal 30 giugno 1996 (GU L 291, pag. 14).
(33) - Sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje (Racc. pag. 3839); nello stesso senso v. altresì sentenza 17 marzo 1983, De Kikvorsch, citata alla nota 11, punto 10.
(34) - Punto 10.
(35) - Sentenza 20 giugno 1991, Denkavit, causa C-39/90 (Racc. pag. I-3069, punto 19).
(36) - V. art. 6, n. 3, lett. b), della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1986, C 91, pag. 3).
(37) - Sentenza 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland (Racc. pag. 2171, punto 15), nella quale si era invocato l' art. 34 del Trattato CEE.
(38) - V. riferimento supra alla nota 35.
(39) - Direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (GU 1964, n. 12, pag. 161).
(40) - Interrogazione scritta E-2673/93 (GU 1994, C 46, pag. 57).
(41) - Punto 24.
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