Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Monaco di Baviera verte su un regolamento con il quale la Commissione introduce dazi antidumping provvisori sull' importazione di determinati microcircuiti elettronici. Il Finanzgericht dubita della validità di detto regolamento nel testo risultante da una rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale successivamente alla sua emanazione, dato che detta rettifica potrebbe aver mutato "ratione materiae" la portata del testo originario. La questione pregiudiziale è stata sollevata nel corso di una controversia tra un importatore (in prosieguo: la "ricorrente") e lo Hauptzollamt Muenchen-Mitte (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), avente ad oggetto la trattenuta della cauzione depositata dalla ricorrente per il dazio provvisorio.
2. Le DRAM (memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso) contemplate nel controverso regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165/90 (1), sono circuiti integrati monolitici con migliaia di cellule, ciascuna delle quali è accessibile individualmente (random acces). L' informazione contenuta nelle cellule deve, dopo un certo periodo di tempo, essere nuovamente registrata, in modo da non andare perduta. In ragione di questo "Refresh-Cycle" si parla di memorie dinamiche (2). Nel punto 15 dei 'considerando' del regolamento controverso, viene operata una distinzione tra le DRAM come prodotto finito da un lato, e quelle in forme di dischi (wafers) e chips, dall' altro.
3. Come emerge dagli elementi contenuti nell' ordinanza di rinvio, il presente procedimento riguarda l' importazione di DRAM come prodotto finito. Il Finanzgericht, facendo riferimento alla nomenclatura combinata, precisa, in particolare, che "è pacifico che i circuiti integrati importati dalla ricorrente costituiscono merci ricomprese nel codice 8542 11 43" (3). Il testo della nomenclatura combinata in vigore al momento dell' importazione, il 5 aprile 1990, conformemente al regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (4), che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, prevede per i dischi la voce 8542 11 10 e per le chips la voce 8542 11 30. La voce 8542 11 43 è per contro prevista per le "memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (le cosiddette RAM dinamiche) con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit, ma non superiore a 4 Mbit".
4. La classificazione doganale di siffatte merci cambiava poco prima dell' emanazione del controverso regolamento. Secondo la nomenclatura combinata nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88 (5) dette merci a partire dal 1 gennaio 1989 rientravano sotto la voce 8542 11 71 sotto la quale figurava il concetto di "memoria" (quest' ultimo meglio precisato in base alle nozioni e indicazioni contenute nei precedenti numeri). Per contro la nomenclatura combinata, nel testo risultante dal regolamento n. 2886/89, in vigore dal 1 gennaio 1990, prevede tre numeri di codici diversi per le DRAM come prodotto finito, a seconda della capacità della memoria. Tra queste, accanto alle voci 8542 11 41 e 8542 11 45 vi è anche il codice 8542 11 43, sopra menzionato, e sotto il quale rientrano le merci importate dalla ricorrente. In questo testo della nomenclatura combinata figura espressamente ancora un altro ° e uno solo ° tipo di "memorie di lettura e scrittura a libero accesso", cioè "statica". Queste sono di nuovo classificate in varie sottovoci, secondo la loro capacità di memorizzazione. In detto testo della nomenclatura combinata non è più prevista alcuna voce codificata sotto il numero 8542 11 71.
5. Il testo del controverso regolamento n. 165/90, così come inizialmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale, faceva ancora riferimento ad una codificazione basata sul regolamento n. 3174/88. Al punto 2 dei 'considerando' del preambolo del predetto regolamento si legge:
"A decorrere dal 1 gennaio 1989 le DRAM rientrano nei codici NC ex 8542 11 10, ex 8542 11 30 e ex 8542 11 71" (6).
6. Altrettanto si legge nel punto 15:
"Le DRAM come prodotto finito rientrano nel codice NC ex 8542 11 71, mentre i wafers e le piastrine rientrano rispettivamente nei codici NC ex 8542 11 10 e ex 8542 11 30 (chips)" (7).
7. L' art. 1 del regolamento era infine così formulato:
"1. E' istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) di cui ai codici NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10; ex 8542 11 30, ex 8542 11 71 oppure ex 8548 00 00, originari del Giappone (...).
2. I prodotti oggetto del presente regolamento comprendono tutti i tipi di DRAM indipendentemente dalle densità, compresi i prodotti non finiti quali wafers e piastrine (montati o non montati) e i tipi più elaborati quali le DRAM 'stack' e 'moduli' " (8).
8. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L del 10 febbraio 1990 veniva pubblicata la rettifica a detto regolamento di cui ho parlato all' inizio delle mie conclusioni (9). Venivano così tratte le conseguenze dalla variazione dei codici della nomenclatura combinata entrata in vigore il 1 gennaio 1990. In base a tale rettifica, veniva così cambiata nel punto 2 dei 'considerando' del controverso regolamento (10) la data del 1 gennaio 1989 con la data del 1 gennaio 1990 e alla sottovoce ex 8542 11 71 sono state sostituite le sottovoci 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45 (11). Nello stesso senso venivano modificati dei numeri di codice contenuti nel punto 15 dei 'considerando' (12) e l' art. 1, n. 1 (13), del regolamento.
9. Successivamente alla proroga della durata dei dazi provvisori (14), il 23 luglio 1990, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 2112/90 (15), con il quale decideva l' introduzione nel settore controverso di un dazio antidumping definitivo e la riscossione del dazio antidumping provvisorio. I numeri dei codici della nomenclatura combinata forniti in questa occasione, corrispondono a quelli contenuti nel testo rettificato del regolamento n. 165/90.
10. L' importazione della ricorrente, materia del procedimento di cui alla causa principale, avveniva successivamente alla rettifica sopra citata, ma prima dell' emanazione del regolamento n. 2112/90. In data 5 aprile 1990 la ricorrente, come risulta dalla domanda pregiudiziale, dichiarava le merci qui controverse, prodotte da una società giapponese, come "memorie dinamiche di lettura e scrittura (...)" rientranti nella voce 8542 11 43 0020, ai fini della loro immissione in libera pratica.
11. Il Finanzgericht, nell' esposizione degli antefatti, informa che l' ufficio doganale tratteneva in occasione di questa dichiarazione un importo di 20 659,12 DM a titolo di cauzione per dazio antidumping provvisorio. A seguito del reclamo della ricorrente, lo Hauptzollamt faceva presente che la Commissione, su richiesta del ministro federale delle Finanze, aveva comunicato che le merci controverse ricadevano sotto il regolamento n. 165/90, poiché da esso erano esentate solo le video-RAM (VRAM) a base di una struttura cellulare static-RAM (SRAM).
12. Il 30 aprile 1991, lo Hauptzollamt, sulla base del regolamento n. 2112/90, emanava l' impugnata decisione. Sulla base dei dati forniti dal Finanzgericht in tale occasione veniva fissato un dazio antidumping definitivo dell' ammontare di 20 659,12 DM per le merci importate e a fronte di detto dazio veniva imputata la cauzione prestata.
13. Dopo infruttuosa opposizione, la ricorrente adiva il Finanzgericht con la domanda di cui al procedimento principale. Faceva riferimento al punto 35 dei 'considerando' del regolamento n. 165/90, dove sotto il titolo "video-RAM", veniva affermato quanto segue:
"Un esportatore ha sostenuto che le video-RAM (VRAM) hanno specifiche tecniche diverse e pertanto devono essere escluse dalla definizione di prodotto simile.
La Commissione osserva che alcuni tipi di DRAM possono essere utilizzati per taluni video, mentre le VRAM sono prodotti tecnicamente diversi.
La Commissione conclude pertanto che le VRAM in senso stretto non sono prodotti simili, mentre sono prodotti simili le DRAM utilizzate per taluni video".
14. La ricorrente ha dedotto che sulla base di questo passaggio, le VRAM non debbono essere considerate come i cosiddetti prodotti simili. In considerazione di ciò, essa ha ordinato dette merci in Hong Kong e le ha importate. Nel regolamento del Consiglio n. 2112/90 veniva confermato che le video-RAM non dovevano essere considerate come prodotto simile.
15. Nel controverso passaggio del regolamento n. 2112/90 (punto 7, ultimo trattino e ultima frase dei 'considerando' ) si rileva quanto segue:
"La Commissione, a titolo provvisorio, ha concluso che:
° non sono prodotti simili le video-RAM (VRAM) che non utilizzano la tecnologia DRAM, bensì altre tecnologie, quali la RAM statica (SRAM); sono invece prodotti simili i dispositivi basati sulla tecnologia DRAM e utilizzati in applicazioni video.
Non essendo state formulate nuove argomentazioni, il Consiglio conferma tali conclusioni".
16. Il Finanzgericht non ha preso posizione in merito a questa considerazione. Ha anzi dedotto che il regolamento n. 165/90, nel testo precedente alla rettifica, non contemplava i modelli di cui alla voce della nomenclatura combinata 8542 11 43 e pertanto non comprendeva ancora le merci importate dalla ricorrente. Dal momento che il regolamento n. 2112/90, il quale fa riferimento a detto numero di codice, ha potuto produrre effetti giuridici solo a partire dal 23 luglio 1990, lo Hauptzollamt non aveva alcuna base giuridica per imporre un dazio antidumping alle merci importate dalla ricorrente già nell' aprile 1990.
17. Secondo l' opinione dello Hauptzollamt, il regolamento n. 165/90 è stato in ogni caso validamente modificato tramite la (menzionata) rettifica del 10 febbraio 1990, e quindi già da questo momento viene presa in considerazione l' imposizione di un dazio provvisorio per le merci rientranti nella voce 8542 11 43.
18. Il giudice a quo dubita tuttavia se un regolamento della Comunità possa essere modificato tramite una siffatta semplice "rettifica". Dal testo pubblicato della rettifica non emerge su quale base giuridica essa si fondi. Inoltre, in mancanza di una più precisa indicazione, molto depone nel senso che non si sia in presenza di un atto giuridico ai sensi dell' art. 189 del Trattato. Inoltre la forma della pubblicazione è anche in contrasto con la prassi di nominare l' organo, il luogo e la data dell' atto giuridico e di munirlo della firma del membro della Commissione come pure di una formula di chiusura. Infine "la rettifica" non si limita solo alla precisazione degli errori ortografici o di traduzione, come dimostra l' allargamento della sfera merceologica nella quale rientrano gli oggetti importati, ma modifica il contenuto del regolamento n. 165/90.
19. Il Finanzgericht ritiene che sarebbe stato necessario un regolamento di modifica per correggere il contenuto del regolamento in tale misura.
20. Ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), nel testo risultante a seguito della rettifica del 10 febbraio 1990, sia valido".
21. Nel corso del procedimento scritto dinanzi alla Corte di giustizia solo la Commissione ha presentato osservazioni. Secondo il suo punto di vista, la questione pregiudiziale deve essere risolta in senso affermativo. La mancanza del codice 8542 11 43 nel testo originale costituisce un tipico esempio di una "falsa demonstratio", la quale può essere precisata mediante una semplice rettifica e senza formali modifiche. Le merci considerate sarebbero state descritte, in particolare, in modo esatto e sufficiente nell' art. 1, n. 2, e nel punto 15 dei 'considerando' (16) del regolamento n. 165/90 così come nel regolamento n. 2112/90. Pertanto già in base al regolamento n. 165/90 (nella sua versione iniziale) doveva essere imposto un dazio antidumping provvisorio, e questo a prescindere dai menzionati numeri di codice.
22. Sempre secondo la Commissione, l' inesattezza dei numeri di codice originariamente menzionati era altrettanto manifesto; qualsiasi operatore del diritto se ne sarebbe accorto, se avesse consultato la nomenclatura combinata nel testo in vigore del regolamento n. 2886/89. Colà non esisteva più alcun numero di codice "ex 8542 11 71" (17), mentre il successivo numero 8542 11 72 riguardava merce completamente diversa. Per contro le merci controverse erano state, nel regolamento n. 165/90, effettivamente classificate sotto il numero di codice attribuito nel testo ° all' epoca non più in vigore ° della nomenclatura combinata di cui al regolamento n. 3174/88.
23. La ricorrente ha presentato le sue difese solo nel corso della fase orale del procedimento. A suo avviso la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che le video-RAM della voce 8542 11 43 non rientrano nel regolamento n. 165/90. Le video-RAM rientrano, è vero, anche sotto l' astratta definizione che il regolamento n. 165/90 prevede per le DRAM, ma non sono colà indicate nel punto 35 dei 'considerando' espressamente come prodotti simili e sono state pertanto escluse dal dazio provvisorio. Pare da ciò dedurre che agli operatori interessati sia stato tolto questo vantaggio tramite la modifica dei numeri di codice. Questo non può avvenire sotto forma di una semplice rettifica priva di carattere regolamentare. Su esplicita domanda, la ricorrente, tramite il suo amministratore, ha precisato in che cosa individua la differenza tra le DRAM e le video-RAM. Una video-RAM è "una DRAM combinata con una SRAM" (18). Le video-RAM vengono impiegate soprattutto nel settore dell' elaborazione delle immagini e dei grafici dove occorrono soprattutto tempi di elaborazione rapidi. Questo non può essere assicurato dalle DRAM, le quali, per di più, non possono immagazzinare dati senza refresh. Esse vengono utilizzate in primo luogo laddove si richiede una memoria di massa, come ad esempio nel settore dei personal computer. Inoltre la ricorrente ha sostenuto il punto di vista che, al contrario del punto 7 dei 'considerando' del regolamento n. 2112/90, non esistono VRAM sulla base di SRAM e siffatte VRAM non potrebbero neanche essere prodotte dal punto di vista tecnico.
24. La ricorrente non ha fornito espressamente le specifiche tecniche presentate dalle merci da lei importate, ma ha tuttavia precisato che ha dichiarato queste merci non come DRAM bensì come video-RAM.
25. Avverso queste deduzioni la Commissione ha osservato che la ricorrente sottopone alla Corte una situazione di fatto modificata rispetto a quella di cui al rinvio pregiudiziale, il che non è ammesso in un procedimento ai sensi dell' art. 177 del Trattato. Inoltre, in sostanza, la ricorrente è rimasta ferma agli argomenti da lei già svolti nel corso della fase scritta del procedimento. Essa ha ulteriormente precisato che, anche se la terminologia contenuta nel punto 35 dei 'considerando' del regolamento n. 165/90 è alquanto imprecisa, si giunge tuttavia alla conclusione che le video-RAM sulla base della tecnica DRAM sono soggette a dazio provvisorio.
B ° Parere
Sugli argomenti svolti dalla ricorrente nel corso della trattazione orale e sulla portata della questione pregiudiziale
26. Dal momento che la Commissione nel corso delle osservazioni orali ha sostenuto il punto di vista che gli argomenti dedotti in detta sede dalla ricorrente non potevano essere presi in considerazione nel presente procedimento, occorre in primo luogo esaminare la giurisprudenza, relativa al rapporto tra il rinvio pregiudiziale e l' art. 20 dello Statuto CEE.
27. Da questa giurisprudenza emerge che l' art. 177 del Trattato instaura una diretta collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali mediante un procedimento non contenzioso, sottratto all' iniziativa delle parti, nel corso del quale queste sono semplicemente invitate a presentare le loro osservazioni (19). Da ciò conseguono, in particolare, due ordini di considerazioni. In primo luogo, se il giudice nazionale ha inteso in modo manifesto prescindere da una determinata questione giuridica, alla Corte di giustizia non è consentito non tener conto di questa scelta e esaminare cionondimeno detta questione (20). In secondo luogo, la Corte di giustizia non può tener conto dei dati di fatto forniti dalle parti, privi di un sufficiente rapporto con la situazione esposta dal giudice a quo, specie se detti dati sono imprecisi (21). Né tantomeno siffatte versioni dei fatti possono essere prese in considerazione qualora si discostino dall' esposizione del giudice a quo (22).
28. Se si esamina la presente fattispecie alla luce di questi principi, allora si può affermare che il Finanzgericht non ha fornito alcun dato relativo alle merci importate che possa portare alla conclusione che si sia trattato di qualcosa di diverso dalle DRAM o DRAM con particolari specifiche tecniche. Certamente ha configurato quanto affermato dalla ricorrente circa l' asserita qualità della merce importata come "video-RAM", senza tuttavia fare propria questa affermazione. Si è anzi appagato dell' accertamento che le merci importate dovevano essere classificate "inconfutabilmente" sotto il codice 8542 11 43. Ha quindi sviluppato la sua tesi, che sta alla base del rinvio pregiudiziale, in via del tutto indipendente dalle affermazioni della ricorrente circa la problematica delle video-RAM (23).
29. Ai fini del presente procedimento debbo così partire dal presupposto che le merci importate sono DRAM senza specifiche particolari, che nell' ambito della nomenclatura in vigore a partire dal 1 gennaio 1990 dovevano essere riportate sotto il codice 8543 11 43. Questo vale tanto più, dal momento che la ricorrente, come ho già detto, ha fornito nel corso della trattazione orale delucidazioni generali circa la differenza tra DRAM e video-RAM, senza tuttavia pronunciarsi sulle (asserite) particolarità dei prodotti da lei importati.
30. Mi sembra inoltre escluso prendere in considerazione nel presente procedimento i dati forniti dalla ricorrente sulla dichiarazione doganale, i quali si discostano dall' accertamento dei fatti effettuato dal Finanzgericht. Si deve pertanto partire dal presupposto che la ricorrente abbia dichiarato "DRAM" rientranti sotto il codice 8542 11 43 e non "particolari" DRAM o alcunché di diverso.
31. Sulla linea di queste considerazioni si deve stabilire la sostanza della questione pregiudiziale (sulla quale, come ho detto, la ricorrente non può più avere influenza una volta che la questione è stata sollevata). Con la presente questione, il Finanzgericht vuol sapere se, in un caso come quello in esame, possa essere messa in dubbio la validità di un regolamento rettificato, poiché mediante la rettifica sono stati introdotti nelle disposizioni relative alla sfera di applicazione del regolamento dei nuovi codici, corrispondenti, fin dall' emanazione del regolamento, alla nomenclatura combinata in vigore, ma in sostituzione di un numero di codice che non corrispondeva più ad una nomenclatura in vigore. La situazione nella quale si colloca questa questione è caratterizzata dal fatto che
° la definizione della merce contemplata dal regolamento non ha subito alcuna modifica e
° il campo di applicazione del regolamento, alla luce del riferimento ai nuovi numeri di codice, non è diverso da quello che sarebbe emerso dal rinvio ai numeri di codice della precedente nomenclatura, qualora questa fosse ancora in vigore al momento dell' emanazione del regolamento.
La soluzione delle questioni pregiudiziali
32. La questione così delimitata pone il problema come debba essere interpretato un regolamento antidumping nel quale la definizione dei prodotti considerati abbraccia una determinata merce, la quale tuttavia non è ricompresa sotto il numero di codice indicato nella parte messa a sua disposizione, dal momento che detti numeri sono stati ripresi da una nomenclatura non più in vigore. Infatti, se il regolamento, prima della sua rettifica, doveva essere interpretato nel senso che, nonostante la sopra menzionata mancanza di corrispondenza, era applicabile alla merce controversa, la rettifica non poteva modificare il contenuto del regolamento, bensì chiarirne solo l' esatto "contenuto". Detta rettifica, pertanto, resterebbe nell' ambito di una semplice correzione di errori materiali (come errori di scrittura, di traduzione o simili). In un caso siffatto ritengo eccessivamente formalistico pretendere una regolare modifica dell' atto giuridico e l' osservanza di tutte le norme e formalità procedurali a ciò previste.
33. Condivido l' opinione della Commissione secondo la quale il regolamento, prima della sua rettifica, doveva essere interpretato nel senso sopra detto. Secondo la costante giurisprudenza, ai fini dell' interpretazione di una norma comunitaria, debbono essere considerati non solo il tenore letterario, ma anche il contesto nel quale si colloca la norma e gli obiettivi perseguiti dalla normativa alla quale appartiene (24). In particolare il ricorso ad un' interpretazione letterale di una disposizione è inadatto se manca un testo normativo chiaramente formulato (25).
34. A tal riguardo si deve in primo luogo considerare che dal regolamento n. 165/90 non si può in alcun modo desumere che i numeri di codice menzionati nell' art. 1, n. 1, ai fini della determinazione della sfera di applicazione del regolamento avevano preminenza su altri elementi del suo testo (26). In questo contesto è anche significativo il fatto che la versione originale del regolamento controverso menzionava sempre come riferimento il codice "ex 8542 11 71". L' aggiunta "ex", la quale era stata apportata anche a tutti gli altri numeri di codice menzionati nel testo iniziale del regolamento, sta chiaramente a indicare che non dovevano essere ricomprese nel regolamento tutte le merci corrispondenti ai numeri di codice controversi, bensì solo quelle che corrispondono alla definizione fornita nel regolamento. In ragione della determinazione della sua sfera di applicazione tale regolamento attribuisce significato decisivo alla predetta definizione, e meno ai numeri di codice indicati.
35. In secondo luogo si deve fare riferimento al fatto che dall' art. 1, n. 2, del regolamento controverso emerge la volontà della Commissione di assoggettare "tutti i tipi di DRAM" al dazio "provvisorio" antidumping. Nel preambolo del regolamento è compresa una esauriente definizione di detti prodotti (27). Inoltre nei 'considerando' la Commissione tratta le varie obiezioni in base alle quali poteva ritenersi che alcune DRAM non dovevano essere considerate come prodotti simili e tutte queste obiezioni venivano disattese (28).
36. Si deve infine ricordare un argomento già avanzato dalla Commissione: il rinvio al codice 8542 11 71, il quale nel contesto della nuova nomenclatura andava a vuoto, corrispondeva, nella precedente nomenclatura, al relativo gruppo di prodotti. A questo riguardo voglio ancora aggiungere che secondo il testo del regolamento n. 165/90 veniva anche consigliato di fare riferimento alla pregressa nomenclatura. Come detto, le DRAM come prodotti finiti rientrano, secondo il testo iniziale nel punto 15 dei 'considerando' , sotto il "codice NC ex 8542 11 71" e precisamente, come chiaramente detto nel punto 2 dei 'considerando' "a decorrere dal 1 gennaio 1989". Proprio questa è la data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 3174/88, che introduceva detto testo della nomenclatura combinata (al quale, poco tempo prima dell' emanazione del regolamento n. 165/90, cioè al 1 gennaio 1990, era a sua volta subentrato il menzionato nuovo testo (29)).
37. Sulla base di queste circostanze, la mancanza del codice 8542 11 43 nell' art. 1, n. 1, del menzionato regolamento non poteva essere intesa nel senso che le merci che dovevano essere classificate sotto detto numero nella nuova nomenclatura dovessero essere esentate dal dazio provvisorio. La correzione del 10 febbraio 1990 non ha con ciò modificato il contenuto del testo originario e non potrebbe invalidare il controverso regolamento.
38. Prima di formulare su questa base le mie conclusioni, mi sia permesso di spendere ancora una parola sulla convinzione della Commissione secondo la quale l' errore della versione iniziale del regolamento sarebbe stato reso "di dominio pubblico". A mio modo di vedere non è determinante detta qualifica, ma anzi è determinante il solo fatto che il reale significato del testo controverso poteva, nonostante detto errore materiale, essere chiaramente precisato ricorrendo all' interpretazione.
39. Il grado e le difficoltà che un operatore medio del settore avrebbe dovuto superare al fine di risalire all' effettivo significato del testo non hanno alcuna importanza. Questo aspetto ad ogni modo può essere determinante in un procedimento in contraddittorio sulla ripartizione della responsabilità ai fini dei danni che i singoli avrebbero potuto subire in ragione degli scorretti riferimenti contenuti nella versione originaria del regolamento.
C ° Conclusione
40. Sulla base dei motivi sopra esposti, vi suggerisco di risolvere la questione sollevata dal Finanzgericht di Monaco di Baviera come segue:
"Dall' esame della questione pregiudiziale non è emerso nulla che possa inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione n. 165/90 nel testo risultante a seguito della rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Regolamento recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell' inchiesta nei confronti di tali esportazioni (GU L 20, pag. 5).
(2) - V. i dettagli contenuti nella definizione di cui alla nota al punto 15 dei considerando del regolamento n. 165/90.
(3) - V. pag. 4 dell' ordinanza di rinvio; in corsivo nell' originale.
(4) - GU L 282, pag. 1.
(5) - GU L 298, pag. 1.
(6) - Il corsivo è mio.
(7) - Il corsivo è mio.
(8) - Il corsivo è mio.
(9) - GU L 38, pag. 44.
(10) - V. supra paragrafo 5.
(11) - V. supra paragrafo 4.
(12) - V. supra paragrafo 6.
(13) - V. supra paragrafo 7.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1361/90 (GU L 131, pag. 6).
(15) - Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 193, pag. 1).
(16) - V. supra paragrafi 2 e 7.
(17) - V. supra paragrafo 4.
(18) - SRAM sta per static RAM: v. supra paragrafo 15.
(19) - V. sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT/EUROCONTROL (Racc. 1994, pag. I-45, punto 9); sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Hessische Knappschaft (Racc. 1965, pag. 951).
(20) - Sentenza 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel (Racc. 1988, pag. 5987, punto 8).
(21) - V. sentenza Alsatel, già citata (nota supra), punto 22.
(22) - Sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. 1982, pag. 1331, punti 11 e 12).
(23) - V. supra paragrafi 16-19.
(24) - V., ad esempio, in materia di regolamento antidumping, la sentenza 1 aprile 1993, causa C-136/91, Findling Waelzlager (Racc. 1993, I-1812, punto 11 e ulteriori riferimenti).
(25) - V. punto 14 della sentenza sopra menzionata nonché il paragrafo 10 delle conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven 5 maggio 1993, pronunciate nella causa C-304/92, Lloyd-Textil (Racc. 1993, pag. I-7007), che commentano detta sentenza.
(26) - V. in relazione a un analogo caso, la già citata sentenza 22 dicembre 1993, causa C-304/92, Lloyd Textil (Racc. 1993, pag. I-7007, in particolare i punti 12 e 13).
(27) - V. supra paragrafo 2 e nota 2.
(28) - V. punti 17-35 dei considerando del regolamento controverso.
(29) - V. supra paragrafo 4.
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