Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sottoposto alla Corte una serie di questioni relative all' interpretazione di una delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune. La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la ditta Develop Dr. Eisbein e lo Hauptzollamt di Stoccarda Ovest. La controversia verte sulla questione se scatole di montaggio di fotocopiatrici complete, composte da 200 pezzi, vadano classificate come "oggetti finiti" ovvero come "parti".
2. Gli antefatti della causa sono i seguenti:
Alla fine dell' agosto del 1986 la Comunità europea istituiva un dazio antidumping, in un primo momento provvisorio, indi definitivo, sulle fotocopiatrici a sistema ottico di cui alla "sottovoce 9010 A della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10-22, originarie del Giappone" (1).
3. La sottovoce 90.10 A della Tariffa doganale comune, negli anni su cui verte la causa (2), aveva il seguente contenuto: "Apparecchi di fotocopia a sistema ottico". Pertanto la sottovoce non comportava una suddivisione, ma dalle note introduttive del capitolo 90 risulta che "le parti, pezzi staccati e accessori" degli apparecchi menzionati in quel capitolo sono di norma da classificare come detti apparecchi.
Vi è invece una suddivisione nella nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ° Nimexe ° in cui, nel numero di codice corrispondente alla sottovoce 90.10 A della Tariffa doganale comune dell' anno di cui è causa (3), si trovano le sottovoci seguenti: 90.10-22 (Apparecchi) e 90.10-28 (Parti, pezzi staccati ed accessori).
Ne risulta pertanto che i pezzi staccati delle fotocopiatrici a sistema ottico, poiché fanno parte della voce Nimexe 90.10-28, non sono gravati da dazio antidumping.
4. La Develop Eisbein è un' impresa con sede in Germania che produce fotocopiatrici. Dall' ordinanza di rinvio risulta che fra il 1 novembre 1985 ed il 30 aprile 1987 detta impresa importava dal Giappone contenitori con "scatole di montaggio di fotocopiatrici complete a sistema ottico costituite da circa 200 pezzi". Conformemente alle dichiarazioni doganali della Develop Eisbein, lo Hauptzollamt di Stoccarda Ovest classificava le merci sotto la voce 90.10 A della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10 28, e le immetteva in libera pratica come parti di fotocopiatrici.
Detta classificazione veniva tuttavia modificata dopo un controllo in azienda, in quanto lo Hauptzollamt riteneva che le merci andassero considerate fotocopiatrici "non montate" che avrebbero dovuto essere classificate alla voce 90.10 A della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10-22 (Apparecchi). Ciò aveva come conseguenza l' imposizione di un dazio antidumping pari a circa 3 milioni di DM.
5. Lo Hauptzollamt fondava il mutamento di classificazione sulla seconda frase del punto 2a) delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune (4). La regola è la seguente:
"Qualsiasi riferimento ad un oggetto di una determinata voce della Tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato" (5).
6. La Develop Eisbein contestava la tesi delle autorità doganali, in particolare riferendosi al fatto che la regola generale non è applicabile al presente caso perché per il montaggio dei pezzi staccati erano necessarie operazioni complesse. Detto montaggio viene effettuato da un personale specializzato altamente qualificato in impianti di produzione tecnicamente aggiornati e moderni, con attrezzature evolutissime e know-how particolarissimo. Dopo ogni fase di montaggio vengono effettuate regolazioni e controlli da parte di meccanici, tecnici-elettronici e ingegneri. La ditta ha fatto rinvio a tal proposito ad una nota esplicativa della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (6). Ne risulta che: "è da considerare come oggetto smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere connessi sia con mezzi semplici (viti, bulloni, ecc.), sia, per esempio, con ribattini o con saldatura, a condizione tuttavia che si tratti veramente di semplici operazioni di montaggio" (7).
7. Lo Hauptzollamt confermava tuttavia il proprio provvedimento, che la Develop Eisbein impugnava dinanzi al Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg.
8. Il Finanzgericht effettuava un sopralluogo negli stabilimenti di montaggio della Develop Eisbein e disponeva una perizia. Dagli atti di causa risulta che il perito e il giudice relatore del Finanzgericht hanno assistito nell' agosto del 1992 al montaggio di una fotocopiatrice simile. Il Finanzgericht ritiene che il montaggio di queste macchine implichi l' uso di tecniche sofisticate e che le operazioni non possano essere considerate semplici. In particolare, ha rilevato che le operazioni tecnicamente avanzate di messa a punto, misura e controllo dovevano essere considerate come parte delle operazioni di montaggio nel senso che costituiscono un presupposto per il passaggio alla fase successiva.
9. La prima questione pregiudiziale sollevata è del seguente tenore:
"1) a) se la seconda frase della regola generale di classificazione 2a si debba interpretare nel senso che si ha un prodotto presentato smontato oppure non montato, qualora il metodo di montaggio delle singole componenti presentate congiuntamente richieda complicati sistemi di montaggio, oppure
b) se sia unicamente determinante il fatto che le singole componenti debbano o meno venir sottoposte a lavorazione o trasformazione prima del montaggio, oppure
c) se già la molteplicità delle componenti induca a concludere che le parti singole non costituiscono un prodotto presentato non montato".
10. Il Finanzgericht ritiene piuttosto che sia corretta la prima delle tre interpretazioni alternative della regola generale. Esso ricorda che la posizione dello Hauptzollamt è fondata sull' idea che le operazioni di montaggio, in linea di principio, siano "operazioni semplici" finché non richiedano una trasformazione ulteriore dei pezzi staccati. Il giudice a quo non condivide la tesi dello Hauptzollamt secondo cui la regola generale non esclude metodi di montaggio tecnicamente complessi. Esso ritiene tuttavia che occorra formulare una domanda pregiudiziale in proposito poiché detta tesi, altresì sostenuta in dottrina, non può essere considerata manifestamente erronea.
11. Va osservato anzitutto che la Develop Eisbein e la Commissione, che sono le uniche ad aver presentato osservazioni nel presente procedimento, concordano sul fatto che la terza possibilità di interpretazione citata nella questione pregiudiziale ° la molteplicità delle componenti ° non corrisponde al criterio doganale da applicare.
Dall' ordinanza di rinvio risulta che il Finanzgericht ha incluso questa possibilità di interpretazione perché dalla dichiarazione di un avvocato inglese prodotta dalla Develop Eisbein risulta che l' amministrazione doganale inglese attribuisce una certa importanza a detto criterio in casi come quello di specie.
A mio parere è certo che il numero di pezzi staccati non può essere l' unico criterio determinante per la classificazione doganale. Né il tenore letterale della regola generale né la nota esplicativa del Consiglio di cooperazione doganale militano in questo senso. Se risulta che il criterio decisivo è costituito dal fatto che il metodo di montaggio utilizzato è semplice ovvero complesso, il numero di pezzi staccati può invece avere una certa rilevanza.
12. Si può difficilmente dubitare del fatto che la corretta interpretazione della regola generale sia quella sostenuta dalla Commissione ovvero quella rappresentata dalla Develop Eisbein.
13. La Commissione ritiene che la regola generale vada interpretata nel senso che una merce dev' essere considerata presentata non montata qualora il complesso dei pezzi dell' oggetto finito sia presentato contemporaneamente allo sdoganamento. Pertanto, secondo la Commissione, le modalità di montaggio così come la complessità del metodo di montaggio sono irrilevanti.
La Develop Eisbein ritiene invece che la regola vada interpretata nel senso che una merce dev' essere considerata non montata solo qualora il montaggio dei pezzi staccati non richieda l' uso di un metodo di montaggio complesso.
14. Non è semplice stabilire quale sia l' interpretazione corretta. La difficoltà è soprattutto dovuta, come vedremo in seguito, alla questione della rilevanza della nota esplicativa del Consiglio di cooperazione doganale nonché alla determinazione della ratio della regola generale di cui trattasi.
15. Forse occorre sottolineare anzitutto che a mio parere non sarebbe corretto interpretare la regola generale tenendo conto delle circostanze particolari che nel caso di specie rendono necessaria detta interpretazione. Stando alle informazioni fornite con l' ordinanza di rinvio sembra difficile dubitare che la Develop Eisbein (8) debba pagare il dazio antidumping qualora venga accolta l' interpretazione della Commissione, mentre si verificherà il contrario qualora venga accolta l' interpretazione dell' impresa.
Da nessuna delle informazioni fornite in corso di causa può ricavarsi che la regola doganale sia stata istituita per limitare il rischio di elusioni delle norme comunitarie in materia di dazi antidumping. L' interpretazione della Corte sarà determinante per l' applicazione di questa disposizione in connessione con i problemi generali occasionati dalla classificazione delle merci nella Tariffa doganale comune e dovrà essere fondata sul tenore letterale della regola alla luce della sua economia e della sua finalità, e tenendo conto di eventuali note esplicative.
16. Infatti anche la Commissione si è riferita nella sua interpretazione al tenore letterale della regola generale. A suo parere la soluzione della questione pregiudiziale sollevata si ricava dal chiaro tenore letterale della disposizione. Essa osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la regola generale può essere applicata solo se tutti i pezzi necessari al montaggio dell' articolo finito sono presentati contemporaneamente allo sdoganamento (9). Essa sostiene che quando tutti i pezzi staccati sono presentati allo stesso tempo si può supporre che essi possano essere utilizzati solo per uno scopo, e cioè il montaggio del prodotto finito (10). Secondo la Commissione, le merci presentate in scatola di montaggio costituiscono di norma articoli completi qualora presentino tutte le caratteristiche importanti della merce, a parte il funzionamento, che è irrilevante per la classificazione doganale. Poiché per il montaggio non viene richiesta alcuna trasformazione, si tratterebbe di articoli finiti.
La tesi della Commissione è quindi fondamentalmente che la regola deve valere qualora tutti gli elementi separati di una merce siano presentati contemporaneamente per lo sdoganamento (a prescindere dal fatto che siano 2 o 2 000 pezzi staccati). La disposizione non comporta nulla in materia di modalità di montaggio ed è quindi irrilevante che esse siano semplici o complicate.
17. L' argomentazione della Commissione è indubbiamente ben strutturata. Qualora i pezzi staccati vengano presentati come un complesso destinato al montaggio di un prodotto finito, risulta essere prima facie istintivo ritenere che si tratti di un articolo non montato ai sensi della regola generale. Le parti sono state ideate e costruite dal mittente al fine di formare un complesso unico; cioè quanto desidera il destinatario; il mittente fornisce le indicazioni necessarie per il montaggio sotto forma di schemi, libretto di istruzioni, ecc.; la scatola di montaggio contiene tutti i pezzi necessari; e non è previsto che i pezzi staccati abbiano funzioni proprie.
18. La Commissione ha altresì ricordato che è stato costantemente sottolineato nella giurisprudenza della Corte che la classificazione doganale, per esigenze di certezza del diritto e per agevolare i controlli, doveva essere il più possibile fondata su caratteristiche e proprietà oggettive delle merci e che solo in presenza di elementi specifici in questo senso ci si può riferire alle modalità di produzione (11). Sembra prima facie corrispondere a questa giurisprudenza il fatto che una merce presentata in scatola di montaggio venga classificata come oggetto finito senza che le autorità doganali siano tenute a valutare la complessità del metodo di montaggio.
19. Si può verosimilmente ritenere che uno degli scopi della regola generale fosse quello di agevolare le operazioni doganali (12).
Importando tutti i pezzi separati necessari per costruire un prodotto finito, l' importatore ha la possibilità di far classificare questi elementi come articolo finito, il che significa che non sarà necessaria una classificazione nelle voci relative ai pezzi e accessori della merce di cui trattasi ° qualora esistano dette voci ° né nelle voci doganali in cui rientrerebbero altrimenti detti pezzi staccati (13).
Si deve poter supporre che questa disposizione ha fra l' altro lo scopo di dare agli importatori la possibilità in tal modo di fruire di un' operazione doganale agevolata. Naturalmente la disposizione va applicata qualora ne ricorrano i presupposti ° a prescindere dal fatto che l' importatore ne tragga o meno un vantaggio dal punto di vista dello sdoganamento ° ma qualora, come ho già osservato, uno dei presupposti della sua applicazione sia che tutti i pezzi staccati vengano presentati contemporaneamente, si deve riconoscere che in pratica può risultare difficile per l' importatore evitare l' applicazione della disposizione di cui trattasi.
Stando così le cose, non sembra opportuno dare un' interpretazione restrittiva della regola (14). Questo è un altro elemento che milita a favore dell' interpretazione proposta dalla Commissione.
20. La correttezza di questo risultato mi pare tuttavia dubbia a causa dell' esistenza della nota esplicativa del Consiglio di cooperazione doganale.
Come ho già ricordato, quest' ultima dispone che "è da considerare oggetto smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati a essere connessi sia con mezzi semplici (viti, bulloni, ecc.), sia, per esempio, con ribattini o con saldatura, a condizione tuttavia che si tratti veramente di semplici operazioni di montaggio".
Questa nota esplicativa costituisce l' argomento essenziale su cui è fondata l' interpretazione della Develop Eisbein e su cui è altresì fondata la tesi del Finanzgericht secondo cui è più ovvio interpretare la disposizione nel senso che occorre stabilire se il metodo di montaggio è semplice o complesso.
21. La Commissione replica in primo luogo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le note esplicative non sono vincolanti per l' interpretazione e che occorre accertare la loro compatibilità con le disposizioni della Tariffa doganale comune. In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che la finalità della nota esplicativa consiste nel precisare che modifiche irrilevanti della sostanza dei singoli pezzi staccati, derivanti da modalità di montaggio semplici, non rendono inapplicabile la disposizione di cui è causa, cosa che invece si verifica qualora detti pezzi debbano subire una trasformazione sostanziale prima del montaggio.
22. Occorre pertanto stabilire anzitutto l' importanza che deve essere attribuita alla nota esplicativa.
Secondo la giurisprudenza della Corte è certo che occorre attribuire importanza alle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale per l' interpretazione della Tariffa doganale comune. La Corte ha però anche dichiarato che non va loro attribuita importanza qualora siano incompatibili con il tenore letterale della voce di cui trattasi ovvero qualora esulino chiaramente dai limiti del potere discrezionale concesso al Consiglio di cooperazione doganale (15).
A mio parere, nonostante ciò che ho appena illustrato sulla maniera più ovvia di intendere la disposizione, non è possibile rilevare che la chiarezza del suo tenore letterale sia tale da poter legittimamente ritenere la nota esplicativa incompatibile con la regola generale.
23. Le parole decisive nella regola generale sono "non montato". La Corte ha dichiarato che "nel linguaggio corrente, la nozione di montaggio s' intende come l' operazione con la quale si uniscono le singole parti (di un meccanismo, di un dispositivo, di un oggetto complesso) per metterle in condizione di essere utilizzate, di funzionare" (16). Non è possibile constatare senz' altro che non vi sia alcuna necessità di precisare quali siano i requisiti imprescindibili di un determinato processo per considerarlo la fase rilevante tra i pezzi non montati e l' oggetto finito.
Si può comunque constatare che i membri del Consiglio di cooperazione doganale sono stati concordi sul fatto che occorreva agevolare, mediante una nota esplicativa, l' applicazione della regola generale e garantirne pertanto l' applicazione uniforme. Non risulta che le istituzioni CE ovvero gli Stati membri abbiano avuto motivo di formulare obiezioni per quel che riguarda l' esistenza della nota esplicativa. Stando così le cose, essa può essere utilizzata per definire il significato della regola generale.
24. Occorre poi stabilire come vada intesa la nota esplicativa. Come ho osservato, la Commissione tenta di interpretarla al fine di garantire la compatibilità del suo contenuto con l' interpretazione da essa stessa propugnata della regola generale. La Commissione interpreta la nota esplicativa con riferimento alla regola che la nota è volta ad interpretare. Il risultato implica che la nota esplicativa conferisce alla regola generale un ambito di applicazione estremamente vasto, in modo da comprendere anche i montaggi di pezzi staccati anche quando sono sottoposti ad una trasformazione.
25. Non mi pare possibile intendere la nota esplicativa nel modo proposto dalla Commissione. Essa contiene espressioni da cui risulta l' importanza del metodo di montaggio stesso e non solo dell' esistenza o meno di una trasformazione dei pezzi staccati. La nota contiene espressioni come "connessi con mezzi semplici" (17) e sottolinea la condizione che "si tratti veramente di semplici operazioni di montaggio" (18).
26. Nella sua giurisprudenza la Corte ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che occorre prendere in considerazione la nota esplicativa ed adottare l' interpretazione ritenuta corretta dalla Develop Eisbein e dal Finanzgericht, cioè che l' applicazione della regola generale è esclusa qualora il montaggio venga effettuato con metodi complessi.
27. La Corte si è infatti riferita alla nota esplicativa nelle sentenze 8 maggio 1974, causa Osram (19), e 30 settembre 1982, causa IFF (20). La Corte ha dichiarato al punto 7 della sentenza Osram:
"Occorre inoltre tener conto della corrispondente nota esplicativa alla nomenclatura di Bruxelles, secondo la quale va considerato come prodotto non montato 'l' articolo i cui diversi elementi devono ancora essere montati sia con mezzi semplici (...), sia mediante chiodatura o saldatura, a condizione tuttavia che si tratti effettivamente di semplici operazioni di montaggio' .
Spetta al giudice nazionale stabilire se la saldatura delle lenti ai riflettori in esame risponda alle condizioni sopraenunciate".
28. Gli altri argomenti dedotti nelle osservazioni non possono a mio parere condurre ad un altro risultato.
29. La Commissione ha contestato che per l' interpretazione della regola generale potesse essere rilevante il fatto che in determinati casi ° ad esempio, in relazione ad eventuali divergenze dell' onere doganale per gli oggetti finiti o per i pezzi staccati utilizzati per la fabbricazione degli oggetti finiti ° vi potesse essere motivo di tutelare in certo modo le imprese degli Stati membri che montano pezzi staccati importati e pertanto conferiscono a questi ultimi un valore aggiunto.
30. La Develop Eisbein si è richiamata al punto V delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relative alla regola generale 2a), seconda frase, da cui risulta in particolare che gli oggetti presentati non montati lo sono soprattutto per determinate ragioni, quali le necessità o la comodità di imballaggio, di manutenzione o di trasporto.
A suo parere ne risulta che la regola generale non è volta a disciplinare le situazioni in cui l' importazione viene effettuata allo scopo di trasformare i pezzi staccati. Questo argomento è verosimilmente fondato, ma non è decisivo.
31. La sentenza della Corte nella causa 26/88, Brother International GmbH (21), è per vari motivi importante per la soluzione della questione sollevata dal Finanzgericht.
32. Nella causa Brother la Corte ha interpretato l' art. 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, che così dispone: "Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un' impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione".
La Corte doveva stabilire i limiti entro cui un montaggio poteva essere considerato una trasformazione o rielaborazione sostanziale. Al punto 17 della sentenza la Corte ha dichiarato: "Si devono considerare come semplici operazioni di montaggio le operazioni che non richiedono personale dotato di particolare specializzazione per i lavori in questione, né un' apparecchiatura perfezionata, né impianti specialmente attrezzati per il montaggio. Siffatte operazioni non appaiono infatti idonee a contribuire a fornire alla merce in questione le sue caratteristiche o proprietà essenziali".
33. La Develop Eisbein cita questa sentenza a sostegno della sua tesi secondo cui la prima questione del Finanzgericht va risolta nel senso che occorre applicare anche nel caso di specie i criteri enucleati nella sentenza Brother.
34. La seconda e la terza questione del Finanzgericht derivano dalla causa Brother. Con la seconda questione il Finanzgericht intende accertare, qualora la prima questione andasse risolta in senso negativo, cioè qualora nessuno dei tre criteri citati dovesse essere applicato, se la regola generale di classificazione "vada interpretata nel senso che si ha prodotto presentato non montato, qualora il montaggio delle sue componenti presentate congiuntamente non richieda né personale particolarmente qualificato per le operazioni, né attrezzature sofisticate, né impianti speciali di montaggio".
Con la terza questione il Finanzgericht chiede se i criteri di cui, alla seconda questione possano essere presi in considerazione in via integrativa, in caso di soluzione affermativa della prima questione.
35. La Commissione osserva in proposito che la sua soluzione della questione rende superflua la soluzione della seconda e della terza questione. Essa sostiene d' altronde che vi è una tale differenza tra le finalità perseguite con le regole sull' origine e quelle perseguite con la regola generale che l' interpretazione della Corte in materia di regole sull' origine è inconferente per l' interpretazione della regola generale.
36. Può essere utile ricordare ciò che il Finanzgericht ha rilevato in merito nell' ordinanza di rinvio. Esso osserva: "La classificazione da un lato e la determinazione dell' origine dall' altro hanno finalità diverse. Le norme sull' origine servono sostanzialmente a determinare il paese ove si è effettuata l' ultima lavorazione o trasformazione (paese d' origine); (...) La regola generale 2a è volta a semplificare la classificazione, specie nel caso di diverse parti staccate di un prodotto presentate congiuntamente; il 'semplice montaggio' porta all' applicazione di un' unica voce doganale per tutte le parti. Queste diverse finalità possono, ma non devono necessariamente avere la conseguenza che la nozione di 'semplice montaggio' , della quale si è avvalsa la Corte in materia di origine, e la nozione tariffaria di 'semplici operazioni di montaggio' non possano avere lo stesso significato. Queste nozioni non sono nozioni giuridiche, il cui contenuto viene determinato dalla finalità della relativa disciplina, bensì l' una e l' altra sono pure nozioni oggettive. I termini 'semplici' e 'montaggio' non sono stati scelti con funzione finalistica, ma tanto nelle note esplicative relative alla regola generale 2a quanto nella sentenza della Corte vengono interpretati chiaramente secondo la loro accezione comune. Ciò milita a favore di un ricorso, in ogni caso, al punto 17 della sentenza della Corte nell' interpretazione della regola generale 2a, seconda frase".
37. A mio parere si deve ritenere che lo scopo delle regole sull' origine e quello della regola generale di cui è causa sono diversi. Non è pertanto possibile rinvenire argomenti decisivi nella sentenza Brother a sostegno dell' interpretazione della Commissione o di quella della Develop Eisbein.
Se invece si ritiene corretta l' interpretazione della Develop Eisbein ° che, come ho già osservato, anch' io ritengo corretta a causa del contenuto della nota esplicativa ° vi è motivo di ritenere che per stabilire se si tratti di un metodo di montaggio complesso occorra tener conto degli elementi di cui alla sentenza Brother.
Conclusione
38. Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sollevata:
"La seconda frase della regola generale 2a) deve essere interpretata nel senso che un oggetto deve essere considerato non montato qualora la tecnica da utilizzare per il montaggio dei pezzi staccati non presupponga un metodo complesso. Per stabilire se si tratti di un metodo di montaggio semplice ovvero complesso occorre fra l' altro accertare se il montaggio dei pezzi staccati richieda un personale dotato di particolare specializzazione per i lavori di cui trattasi, un' attrezzatura perfezionata o impianti specialmente attrezzati per il montaggio".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - V. il regolamento della Commissione n. 2640/86 (GU 1986, L 239, pag. 5) e il regolamento del Consiglio n. 535/87 (GU 1987, L 54, pag. 12).
(2) - Si tratta della Tariffa doganale comune quale risulta dal regolamento del Consiglio n. 3400/84 (GU 1984, L 20, pag. 1), dal regolamento del Consiglio n. 3331/85 (GU 1985, L 331, pag. 1) e dal regolamento del Consiglio n. 3618/86 (GU 1986, L 345, pag. 1).
(3) - Si tratta della Nimexe quale risulta dai regolamenti della Commissione n. 3529/84 (GU 1984, L 337, pag. 1), n. 3631/85 (GU 1985, L 353, pag. 1) e n. 3840/86 (GU 1986, L 368, pag. 1).
(4) - V. la prima parte, titolo I, A, dell' allegato della Tariffa doganale comune. Stando alle informazioni disponibili detta disposizione è stata introdotta con regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72 (GU L 1, pag. 1).
(5) - La versione tedesca contiene solo la nozione di zerlegt (smontato), che comprende pertanto le nozioni di smontato o non montato , démonté ou non monté nella versione francese e disassembled or unassembled nella versione inglese.
(6) - Il Consiglio di cooperazione doganale è stato istituito nell' ambito della Convenzione di Bruxelles del 15 settembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle Tariffe doganali ed ha il compito di garantire un' interpretazione ed un' applicazione uniformi delle disposizioni della Convenzione, soprattutto per quel che riguarda l' applicazione della nomenclatura.
(7) - Si trattava in origine del punto VI divenuto poi punto VII delle note esplicative delle regole generali.
(8) - Nel maggio del 1986 questa impresa è stata in realtà rilevata dalla ditta giapponese Minolta, v. punto 74 del preambolo del regolamento del Consiglio n. 535/87. Questa informazione è confermata nel fascicolo della causa principale.
La Commissione e il Consiglio hanno deciso di applicare dazi antidumping solo ai prodotti finiti e non ai pezzi staccati per i motivi risultanti dal punto 97 del preambolo del regolamento del Consiglio n. 535/87 e dal punto 101 del preambolo del regolamento della Commissione n. 2640/86, in cui si rileva che una parte notevole dell' industria europea produce fotocopiatrici con componenti giapponesi e non sarebbe ragionevole escludere dai vantaggi dei provvedimenti antidumping merci prodotte con componenti giapponesi solo perché devono avere un valore aggiunto relativamente basso nella Comunità.
Sebbene in una situazione concreta vi sia il rischio che le norme antidumping vengano eluse, ciò potrà eventualmente essere evitato mediante disposizioni specifiche nei regolamenti antidumping in materia, come è effettivamente avvenuto nel caso del dazio antidumping di cui trattasi [v., in proposito, il regolamento (CEE) del Consiglio 22 giugno 1987, n. 1761/87, che modifica il regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 167, pag. 9)]. La ratio del regolamento ed il suo contenuto sono così descritti nel preambolo:
considerando che dall' esperienza acquisita nell' applicazione del regolamento (CEE) n. 2176/84 emerge che il montaggio, nella Comunità, di prodotti la cui importazione allo stato finito è soggetta a dazio antidumping può dar luogo ad alcune difficoltà;
considerando in particolare che:
° quando il montaggio o la produzione sono effettuati da un' impresa collegata od associata ad uno dei produttori le cui esportazioni di prodotti simili sono soggette ad un dazio antidumping, e
° quando il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese d' origine del prodotto oggetto di un dazio antidumping supera il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati,
il montaggio o la produzione sono da considerarsi come un mezzo per eludere il dazio antidumping;
considerando che, per impedire detta elusione, occorre riscuotere il dazio antidumping sui prodotti così montati o prodotti .
(9) - V. in proposito sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73, Osram (Racc. pag. 477).
(10) - V. in proposito sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81, IFF (Racc. pag. 3239).
(11) - V., ad esempio, sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin (Racc. I, pag. 2333, punto 8).
(12) - La regola generale di classificazione è stata introdotta nella Tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1972 in conseguenza di una raccomandazione adottata il 9 giugno 1970 dal Consiglio di cooperazione doganale e accolta dagli Stati membri della Comunità con decisione del Consiglio 21 giugno 1971 (GU L 137, pag. 10). Nel presente procedimento non sono state prodotte altre informazioni per quel che riguarda la finalità di detta disposizione.
(13) - V., in proposito, sentenza 29 maggio 1979, causa 165/78, IMCO (Racc. pag. 1837) in cui la Corte ha dichiarato: Per quel che concerne le questioni 1 e 2, la voce tariffaria 98.03 comprende, da un lato, gli articoli completi, come i portapenne a serbatoio e gli stilografi e, dall' altro, i pezzi staccati e accessori. Sia dalla struttura di questa voce sia dalla nozione stessa di pezzi staccati e accessori risulta chiaro che questa categoria tariffaria presuppone l' esistenza, anche se futura, d' un articolo completo di cui detti pezzi costituiscono accessori o parti staccate. Ne consegue che i pezzi costitutivi di un articolo completo, smontati o non ancora montati, non possono essere qualificati pezzi staccati ed accessori ai sensi della voce tariffaria 98.03 C II, rispetto all' articolo completo di cui fanno parte integrante.
Le prime due questioni formulate dal giudice nazionale vanno quindi risolte nel senso che la regola generale n. 2, lett. a), per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, comprende tanto articoli non ancora montati quanto articoli smontati e che ° nella misura in cui permettono la fabbricazione di un articolo completo ° i pezzi non ancora montati sono soggetti alle stesse disposizioni che valgono per l' articolo completo, anche se la Tariffa doganale comune contiene una voce specifica per i pezzi staccati e accessori (punti 7 e 8).
(14) - La Develop Eisbein ha osservato che la regola di classificazione deve essere interpretata in senso restrittivo in quanto deroga a quella che essa ritiene una norma generale secondo cui solo i prodotti finiti sono compresi nelle singole voci doganali. La correttezza di questa tesi mi pare dubbia. La regola di classificazione doganale concerne una precisazione di ordine generale su ciò che deve rientrare nelle voci doganali. Risulta essere di scarsa utilità la sua descrizione come un' eccezione ad una norma applicabile in via generale. Essa deve essere interpretata sulla scorta dei principi sopra descritti.
(15) - V. sentenze 19 novembre 1975, causa 38/75, Nederlandse Spoorwegen (Racc. pag. 1439, punti 24 e 25), 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Kolk (Racc. pag. I-265, punti 9 e 19), e 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363, punto 14).
(16) - Sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81, IFF (Racc. pag. 3239).
(17) - Nella versione francese: être assemblés (...) à l' aide de moyens simples , nella versione inglese: to be assembled by means of simple fixing devices e nella traduzione tedesca: durch einfache Hilfsmittel .
(18) - Nella versione francese: qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage , nella versione inglese: provided only simple assembly operations are involved e nella traduzione tedesca: wenn es sich dabei tatsaechlich um einfaches Zusammensetzen handelt .
(19) - Sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73 (Racc. pag. 477).
(20) - Sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81 (Racc. pag. 3239). La Corte ha dichiarato: Questa interpretazione è, del resto, confermata dal paragrafo VI delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, secondo il quale devono essere considerati presentati smontati o non montati gli oggetti i cui diversi elementi sono destinati ad essere riuniti mediante sistemi semplici (viti, bulloni, ecc.) o, ad esempio, mediante chiodatura o saldatura . Nelle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn, dopo la citazione della nota esplicativa, è stato dichiarato: Se, come credo, il richiamo alle operazioni di semplice montaggio si riferisce all' applicazione di fissazioni semplici e all' inchiodatura o saldatura, o solo alla inchiodatura e saldatura, mi sembra che l' idea essenziale sia chiara. Ciò che è richiesto è un semplice mezzo meccanico di connessione .
(21) - Racc. 1989, pag. 4253.
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