Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento al fine di far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale solo i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini di altri Stati membri fruiscono dell' ingresso gratuito nei musei nazionali mentre i turisti degli altri Stati membri devono pagare un biglietto d' ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE.
2. Le disposizioni sui musei nazionali e sul sistema spagnolo dei musei sono state emanate con regio decreto 10 aprile 1987, n. 620, il cui art. 22, relativo alle "visite pubbliche gratuite", dispone:
"1. Le persone di cittadinanza spagnola possono visitare gratuitamente i musei nazionali, alle condizioni stabile del Consiglio dei ministri e comunque quattro giorni al mese, uno alla settimana, (...)
(...)
3. Il governo, su decisione del Consiglio dei ministri, potrà estendere ai cittadini di altri Stati membri le condizioni di visita pubblica di cui al n. 1 del presente articolo".
In forza delle decisioni del Consiglio dei ministri 7 dicembre 1982 e 21 febbraio 1986, l' entrata gratuita nei musei, oltre che per i cittadini spagnoli, vale anche per gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni.
3. La Commissione osserva che la libera prestazione dei servizi, ai sensi dell' art. 59 del Trattato, comporta il diritto dei destinatari, ivi compresi i turisti, di recarsi in un altro Stato membro per fruirvi di un servizio alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Questo diritto alla parità di trattamento comprende non solo l' accesso alle prestazioni di servizi di cui trattasi, nella specie l' ingresso nei musei, bensì anche le agevolazioni connesse, nel caso di specie l' ingresso gratuito.
La Commissione segnala che la visita dei musei può essere uno dei fattori decisivi perché i turisti, come destinatari di servizi, decidano di visitare uno Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che l' accesso ai musei costituisca una delle attività che sono determinanti per una visita turistica nel territorio di uno Stato membro. Vi è un vincolo stretto e indissociabile con il diritto alla libera circolazione di cui fruiscono i turisti. L' ordinamento giuridico spagnolo, che comporta una manifesta discriminazione nei confronti dei cittadini di altri Stati membri fondata sulla cittadinanza è, a parere della Commissione, chiaramente in contrasto con gli artt. 7 e 59 del Trattato.
A sostegno della sua tesi la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 2 febbraio 1989 nella causa Cowan (1).
4. Il governo spagnolo ha inizialmente contestato la tesi della Commissione nel corso della fase amministrativa del procedimento, già iniziata nel luglio del 1987. Esso ha sostenuto in particolare che le norme controverse non rientravano nell' ambito di applicazione del Trattato. Detto governo ha però rinunciato a questa tesi dopo la pronuncia della sentenza nella causa Cowan.
Il governo spagnolo chiede tuttavia il rigetto del ricorso richiamandosi in proposito a una proposta di modifica dell' art. 22 del regio decreto e al fatto che questa disposizione "si limiti a realizzare in pratica, in termini inequivoci, il contenuto dell' articolo che essa modifica in quanto quest' ultimo non sancisce un trattamento discriminatorio per i cittadini degli Stati membri della Comunità diversi dalla Spagna per quel che riguarda l' ingresso gratuito nei musei, dato che il n. 3 del citato articolo prevedeva specificamente l' estensione ai cittadini degli Stati membri del trattamento di cui fruivano i cittadini spagnoli previa decisione del Consiglio dei ministri".
5. Questa tesi non può manifestamente essere condivisa. La Commissione ha sostenuto nel ricorso che il diritto spagnolo non garantisce in realtà ai cittadini degli altri Stati membri la parità di trattamento e ciò non è contestato dal governo spagnolo. E' accertato che il Consiglio dei ministri spagnolo non ha ancora fatto uso della delega conferitagli al fine di garantire la parità di trattamento, la quale non è pertanto stata realizzata.
Conclusione
6. Poiché la Commissione sostiene giustamente che, per i motivi da essa dedotti, il Trattato impone la parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri per quel che riguarda il pagamento delle visite dei musei, propongo alla Corte di condannare il Regno di Spagna conformemente alle conclusioni della Commissione, e di condannarlo altresì alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Causa 186/87, Racc. pag. 195. La Corte ha dichiarato in particolare: (...) che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio ed, in secondo luogo, che in particolare i turisti vanno considerati destinatari di servizi . (punto 15), e che: allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell' integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, il corollario della libertà di circolazione. Ne discende che il principio di non discriminazione va applicato ai destinatari di servizi ai sensi del Trattato quanto alla protezione contro i rischi di aggressione ed il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorché un' aggressione si sia verificata . (punto 17).
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