Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Commissione ha convenuto in giudizio il Belgio, a norma dell' art. 169 del Trattato, rimproverandogli di aver violato gli obblighi che gli derivano dagli artt. 5 e 7 del Trattato per aver continuato a percepire, in una certa misura, una tassa speciale di iscrizione ° il cosiddetto "minerval" ° dai cittadini di altri Stati membri che seguono corsi di formazione professionale universitari, per aver limitato in altro modo le possibilità d' accesso di tali studenti alla predetta formazione in Belgio e per aver ridotto le possibilità, da parte degli studenti, di ottenere il rimborso della tassa speciale indebitamente versata.
2. Si tratta di una questione di cui la Corte si è già occupata.
Nella sentenza 13 febbraio 1985 (1), la Corte ha affermato che il fatto che uno Stato membro imponga una tassa d' iscrizione, quale condizione per l' accesso ai corsi di formazione professionale in ambito non universitario, agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre le stesso onere non viene posto a carico degli studenti nazionali, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall' art. 7 del Trattato. Nella sentenza 2 febbraio 1988 (2), la Corte ha dichiarato che altrettanto valeva per l' accesso ai corsi di formazione professionale tenuti nelle università.
Nel 1985 la Commissione aveva esperito, nei confronti del Belgio, un ricorso per violazione del Trattato che, in ampia misura, corrispondeva a quello ora in esame. La Corte aveva respinto il ricorso senza risolvere la questione principale (v. sentenza 2 febbraio 1988) (3). Le conclusioni presentate in quella causa dall' avvocato generale Sir Gordon Slynn contengono una dettagliata descrizione della normativa belga in esame ed una presa di posizione sul merito del problema.
3. A mo' di introduzione, si può considerare che:
° dei tre motivi su cui si fonda il ricorso della Commissione, i primi due riguardano esclusivamente i corsi di formazione professionale universitari, mentre il terzo riguarda sia i corsi di formazione professionale universitari sia i corsi di formazione offerti da altri istituti di istruzione;
° nel 1989, in Belgio, le responsabilità in materia di istruzione sono state trasferite rispettivamente alla comunità francese ed alla comunità fiamminga;
° i primi due motivi di ricorso riguardano solo violazioni del Trattato compiute nell' ambito della comunità francese, mentre le disposizioni in vigore nella comunità fiamminga sono state adeguate nel 1991 alle esigenze del diritto comunitario. Il terzo punto, invece, riguarda la situazione giuridica in entrambe le comunità.
Sul primo motivo di ricorso
4. La Commissione sostiene che il Belgio ha violato gli obblighi che gli derivano dal Trattato, in quanto nell' ambito dell' art. 16, n. 1, della legge 21 giugno 1985 sull' istruzione e la formazione non ha esentato i cittadini di altri Stati membri, venuti in Belgio al solo scopo di seguire corsi di formazione presso le università belghe, dall' obbligo di pagare la tassa speciale prevista per gli studenti stranieri ("minerval étudiants-étrangers").
5. La tassa speciale è stata istituita nel 1976 con un emendamento alla legge 27 giugno 1971, relativa al finanziamento e al controllo degli istituti universitari. Essa gravava, ai sensi dell' art. 27 della predetta legge, sugli studenti universitari, che non fossero né belgi né lussemburghesi o che non avessero un rapporto particolare con il Belgio (4).
Dette disposizioni venivano emendate nel 1985 con la legge menzionata nel ricorso e la categoria degli studenti CEE esentati veniva ampliata fino a comprendere i cittadini CEE legalmente residenti in Belgio che ivi svolgessero o avessero svolto attività professionale nonché i loro coniugi. Con ciò si intendeva ottemperare alla sentenza della Corte 13 luglio 1983 (5), che aveva dichiarato illegittima la riscossione di una tassa sugli studi a carico della moglie di un funzionario CEE residente in Belgio, quando un simile tributo non veniva imposto agli studenti belgi. Successivamente, con regio decreto 31 marzo 1987, n. 435, veniva accordata l' esenzione anche "agli studenti, cittadini di un altro Stato membro della Comunità economica europea, che intraprendano in Belgio un anno di studi, a condizione che dimostrino di essere stati ammessi a seguire studi identici nel paese di cui sono cittadini e di aver ivi pagato la tassa di iscrizione".
6. La Commissione sostiene che il Belgio ha un obbligo generale di astenersi dal riscuotere la tassa speciale di iscrizione dagli studenti degli altri Stati membri, che ricevono una formazione professionale nelle università belghe, quando un siffatto tributo non viene imposto agli studenti belgi, e che la situazione in Belgio (per quanto riguarda la comunità francese), malgrado le modifiche apportate nel 1985 e nel 1987 alla disciplina in vigore, continua a non essere pienamente conforme a detto obbligo.
7. Il governo belga non nega che la situazione giuridica controversa continui a sussistere nella comunità francese e che ° come sostiene la Commissione ° essa non soddisfi la condizione sancita dal Trattato della parità di trattamento in tale ambito tra gli studenti belgi e gli studenti provenienti da altri Stati membri.
Sul secondo motivo di ricorso
8. La Commissione sostiene che il Belgio è venuto meno agli obblighi che gli derivano dal Trattato, conferendo in virtù dell' art. 16, n. 2, della predetta legge del 1985 ai rettori delle università la facoltà di rifiutare l' iscrizione di studenti "provenienti da altri Stati membri", che intendano iscriversi ad una università belga, al fine di frequentare un corso di formazione professionale (6).
9. La Commissione sostiene che la normativa conferisce ai rettori la facoltà di respingere studenti provenienti da altri Stati membri, facoltà di cui essi non dispongono nei confronti degli studenti belgi. La facoltà di rifiutare l' iscrizione riguarda non solo gli studenti che rifiutano di pagare la tassa speciale, ma anche quelli che accettano di pagarla, poiché in tal caso può esser fatto valere che detti studenti non rientrano nello specifico gruppo del 2% di studenti universitari stranieri per i quali, secondo l' art. 27 della legge 1971, le università possono ricevere sovvenzioni dallo Stato.
La Commissione fa riferimento alla sentenza 27 settembre 1988 (7), in cui la Corte, accogliendo le sue conclusioni, ha deciso che una norma analoga, applicabile nel contesto della formazione extrauniversitaria, era in contrasto con gli obblighi assunti dal Belgio ai sensi del Trattato.
10. Il governo del Belgio non nega che la norma sia ancora in vigore nella comunità francese e che sia in contrasto con il Trattato.
Sul terzo motivo di ricorso
11. La Commissione sostiene che il Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato "limitando ad hoc le possibilità di ottenere il rimborso della tassa speciale, pagata indebitamente alla luce del diritto comunitario, ai soli cittadini comunitari che hanno proposto un' azione giudiziaria prima del 13 febbraio 1985 e facendo entrare in vigore le esenzioni riconosciute ai cittadini degli altri Stati membri ° siano essi, da un lato, lavoratori e loro congiunti o, dall' altro, semplici studenti ° rispettivamente il 1 ottobre 1983, per quanto riguarda la formazione universitaria, ed il 1 gennaio 1985, per quanto riguarda gli altri tipi di formazione, come previsto negli artt. 63, 69 e 71 della menzionata legge".
12. Le limitazioni al diritto di chiedere il rimborso che, come detto, restano in vigore, sia nella comunità fiamminga, sia nella comunità francese, e che sono applicabili tanto ai corsi di formazione universitari, quanto ad altri tipi di formazione, derivano dall' art. 63 della legge 1985, secondo il quale "le tasse sugli studi, o tasse speciali di iscrizione, percepite a carico di allievi o studenti di un altro Stato della Comunità economica europea che hanno seguito una formazione professionale saranno rimborsate sulla base delle decisioni, pronunciate a seguito di un' azione di rimborso, proposta dinanzi alle autorità giudiziarie prima del 13 febbraio 1985".
Dall' art. 69 di detta legge emerge che l' estensione dell' esenzione dalla tassa a determinati gruppi di studenti comunitari, posta in essere con la legge del 1985, ha effetto dal 1 ottobre 1983. Dall' art. 71 della legge emerge che la norma speciale contenuta nell' art. 59, che (secondo quanto mi è dato di capire) era intesa a creare una parità nel contesto della formazione professionale extrauniversitaria, è entrata in vigore solo a partire dal 1 gennaio 1985.
13. Ai fini della comprensione di detta parte del ricorso, è importante rilevare:
° che la Corte, nella sentenza 2 febbraio 1988 (8), per quanto riguarda la formazione professionale non universitaria, ha dichiarato, da un lato, che l' interpretazione dell' art. 7 del Trattato da lei fornita nella causa Gravier non si limita alle domande di iscrizione ai corsi di insegnamento professionale successive alla pronuncia di detta sentenza, ma vale del pari per il periodo anteriore a detta pronuncia e, dall' altro, che il diritto comunitario rende inapplicabile agli studenti degli altri Stati membri che abbiano indebitamente pagato la tassa speciale di iscrizione una legge nazionale che li privi del diritto di ottenerne il rimborso se non hanno già esperito l' azione di ripetizione anteriormente alla data di pronuncia della sentenza Gravier,
° che la Corte nella sentenza 2 febbraio 1988, pronunciata nella causa Blaizot, ha limitato per quanto riguarda la formazione professionale universitaria l' efficacia della sentenza alle tasse sugli studi pagate dopo la data della sentenza, salvo per quanto riguarda gli studenti che hanno esperito azione giurisdizionale oppure proposto ricorso equivalente prima di detta data, in relazione a corsi di formazione professionale impartiti nell' ambito universitario.
14. La Commissione si è richiamata al fatto che:
° ai sensi dell' art. 63 della legge 1985, soltanto gli studenti stranieri, iscritti a corsi di formazione professionale, che abbiano proposto azione giudiziaria prima del 13 febbraio 1985 ° data di pronuncia della sentenza Gravier ° possono ottenere il rimborso delle tasse speciali di iscrizione pagate;
° ai sensi dell' art. 69 della legge, l' esenzione dalla tassa speciale d' iscrizione agli studi universitari, per quanto riguarda i cittadini degli altri Stati membri, che sono regolarmente residenti in Belgio e che ivi esercitano o hanno esercitato un' attività professionale, si limita ai periodi successivi al 1 ottobre 1983;
° l' art. 71 della legge contiene un obbligo di pagare la tassa speciale di iscrizione per studi diversi da quelli universitari a decorrere dal 1 settembre 1976 e precisa la data per l' entrata in vigore dell' esenzione ai sensi dell' art. 59, n. 2, al 1 gennaio 1985.
Secondo la Commissione, queste disposizioni confermano il principio che la tassa speciale di iscrizione si applica agli studenti provenienti dagli altri Stati CEE, che hanno frequentato corsi di formazione professionale dal 1 settembre 1976 al 31 dicembre 1984, nonostante che l' imposizione di un siffatto tributo sia stata dichiarata dalla sentenza Gravier in contrasto con l' art. 7 del Trattato. Per quanto riguarda i lavoratori degli altri Stati CEE ed i loro congiunti, le menzionate disposizioni confermano inoltre che la tassa veniva riscossa tra il 1 settembre 1976 e il 30 settembre 1983, nonostante che nella sentenza 13 luglio 1983 sia stabilito che l' imposizione di un siffatto tributo è in contrasto con l' art. 7 del Trattato.
La Commissione afferma che l' art. 63 è di ostacolo al rimborso della tassa percepita nelle circostanze descritte nelle cause Forcheri e Gravier, a meno che non sia stata proposta azione giudiziaria prima del 13 febbraio 1985, mentre, secondo il diritto belga, per il resto è possibile ottenere la restituzione di somme ingiustamente riscosse con un termine di preclusione di durata molto più lunga.
La Commissione ha rilevato che la Corte, nella sentenza Blaizot, ha limitato, per quanto riguarda l' insegnamento universitario, il diritto degli studenti al rimborso alla data della pronuncia della sentenza, cioè il 2 febbraio 1988, fatta eccezione per i casi in cui fossero state promosse azioni giudiziarie già prima di detta data. Per quanto riguarda invece la formazione professionale extrauniversitaria, la Corte ha stabilito, nella sentenza Barra, che non si può limitare l' efficacia della sentenza nel tempo.
Secondo la Commissione da detta prassi consegue che l' art. 63 è incompatibile con il diritto comunitario. Con riferimento alla formazione professionale extrauniversitaria, essa priva infatti gli studenti del diritto di ottenere il rimborso della tassa che è stata indebitamente pagata tra il 1 settembre 1976 e il 31 dicembre 1984, nonostante che la Corte abbia precisato che detto tributo doveva essere restituito, anche se pagato prima del 13 febbraio 1985. Per quanto riguarda, dall' altro lato, la formazione universitaria, l' art. 63 priva gli studenti del diritto al rimborso del tributo indebitamente pagato prima del 2 febbraio 1988, anche nel caso in cui fosse stato oggetto di controversia giudiziaria per il periodo tra il 13 febbraio 1985 (data sulla quale si basa l' art. 63) e il 2 febbraio 1988, nonostante che la Corte abbia dichiarato che sussiste il diritto al rimborso della tassa speciale d' iscrizione qualora fosse oggetto di controversia giudiziaria anteriormente al 2 febbraio 1988.
15. Nel corso della trattazione orale la Commissione ha ristretto le sue domande su questo punto, con la seguente motivazione. Nel ricorso della Commissione figurava uno specifico motivo di gravame in merito ad una asserita mancanza di parità di trattamento dei cittadini di altri Stati membri, iscritti a corsi di formazione professionale presso istituti di insegnamento non universitari. L' asserita violazione del Trattato su detto punto è dovuta alla particolare formulazione dell' art. 59, n. 2, della legge del 1985, che collegava l' esenzione dalla tassa di iscrizione alla concessione del permesso di soggiorno. Questo motivo di ricorso riguardava solo la comunità fiamminga ed è stato abbandonato in corso di causa, anche per quanto riguardava questa comunità, per la ragione che era stata approvata una nuova legge.
Ciò vuol dire, secondo la Commissione, che il terzo motivo di ricorso deve essere ridimensionato con riferimento all' art. 71 della legge 1985, poiché questo articolo riguardava soltanto l' efficacia temporale dell' art. 59 e non è quindi più ulteriormente censurabile, essendo stata fatta rinuncia ai motivi relativi all' art. 59.
16. Il governo belga non ha contestato l' affermazione della Commissione, secondo la quale sarebbe venuto meno agli obblighi derivantigli dal Trattato.
Conclusioni
17. Considerato quanto sopra, suggerisco alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione, dichiarando conformemente a quanto sostenuto nelle sue modificate conclusioni, che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivantigli dagli artt. 5 e 7 del Trattato e di condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593).
(2) - Causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379).
(3) - Causa 293/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 305).
(4) - Ne erano così pure esentati:
° gli studenti di altra nazionalità (cioè né belga né lussemburghese) i cui genitori o il cui tutore siano domiciliati o residenti in Belgio e ivi svolgano od abbiano svolto la loro attività professionale principale;
° gli studenti residenti nel territorio belga, i cui genitori o il cui tutore lavorino o abbiano lavorato nel territorio belga e siano cittadini di un altro Stato membro della Comunità economica europea .
(5) - Causa 152/82, Forcheri/Belgio (Racc. pag. 2323).
(6) - L' art. 16, n. 2, della legge del 1985 ha inserito nell' art. 27 della legge del 1971 un nuovo art. 7, che così dispone: Il rettore di un istituto universitario può rifiutare, nell' anno accademico 1985/1986, l' iscrizione di studenti che non rientrino nel campo d' applicazione della normativa sul finanziamento .
(7) - Causa 42/87, Commissione/Belgio (Racc. pag. 5445).
(8) - Causa 309/85, Barra (Racc. pag. 355).
Full & Egal Universal Law Academy