Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Rechtbank van koophandel di Bruges ha proposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione e alla validità di una disposizione che impone di utilizzare esclusivamente una determinata lingua per la denominazione di taluni prodotti che rientrano nella direttiva del Consiglio 15 dicembre 1969, 69/493/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (1).
2. La direttiva, che si applica ai prodotti compresi nella voce 70.13 della Tariffa doganale comune, stabilisce le norme che riguardano tra l' altro la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l' etichettatura dei prodotti di cui trattasi. Dal preambolo della direttiva risulta che quest' ultima è in particolare volta ad armonizzare le denominazioni dei prodotti onde agevolare la libera circolazione delle merci e contestualmente a salvaguardare gli interessi del consumatore e degli operatori.
Il preambolo della direttiva motiva l' armonizzazione nel modo seguente:
"La possibilità di far uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro cristallo ed i relativi obblighi in materia di composizione di tali prodotti formano oggetto di regolamentazioni differenti, che queste differenze ostacolano gli scambi di tali prodotti e possono essere fonte di distorsioni di concorrenza all' interno della Comunità" e
"per quanto riguarda le denominazioni previste per le diverse categorie di vetro cristallo, nonché le caratteristiche di tali categorie, le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l' acquirente contro le frodi e dall' altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni" (il corsivo è mio).
3. Le denominazioni sono contenute nell' allegato I della direttiva. I prodotti di vetro cristallo sono suddivisi nella colonna a) della direttiva in quattro categorie. Per le diverse categorie, le denominazioni applicabili sono indicate nella colonna b), in ciascuna delle lingue comunitarie. Per ogni categoria vengono indicate nelle colonne d)-g) le "caratteristiche" di fabbricazione (ossidi metallici, densità, ecc.) che devono essere possedute dai prodotti interessati per poter fruire della denominazione.
4. Dagli atti di causa risulta che i prodotti della categoria 1 sono considerati di qualità superiore e se ne presume quindi il maggior valore, che i prodotti della categoria 2 sono considerati di qualità appena inferiore con un valore appena inferiore a quello della categoria superiore, ecc. La qualità dipende fra l' altro dal contenuto di piombo del prodotto considerato (2).
5. L' art. 3 della direttiva dispone che le denominazioni "non possono essere utilizzate in commercio per designare prodotti diversi" da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nella direttiva.
6. La colonna c) dell' allegato I ("Note esplicative") dispone per tutti i prodotti delle categorie 1 e 2 che "le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione". La colonna c) dispone per tutti i prodotti delle categorie 3 e 4 che "si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio" (3).
7. Quest' ultima nota esplicativa si trova all' origine della causa pendente dinanzi al giudice a quo e nella quale è stata sollevata la questione pregiudiziale.
8. La causa è stata avviata da un negoziante belga di prodotti della categoria 3 nei confronti di un produttore ed esportatore tedesco di tali prodotti. Il commerciante asserisce che il contratto di acquisto non è stato rispettato perché i prodotti esportati sono denominati in un modo incompatibile con il requisito della denominazione applicabile. Il produttore tedesco, il quale, stando alle informazioni disponibili, non si è mai conformato a tale requisito (4), sostiene che tale requisito è illegittimo in quanto trasgredisce il divieto ex art. 30 del Trattato di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.
9. Le questioni del Rechtbank van koophandel sono formulate come segue:
"Se sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, laddove per denominare i prodotti di vetro appartenenti alle categorie 3 e 4 dell' allegato I la direttiva impone di utilizzare esclusivamente la lingua del paese ove il prodotto viene messo in commercio, senza consentire la facoltà di utilizzare un' altra lingua di più agevole comprensione per l' acquirente, o di informare l' acquirente in base ad altri criteri.
Nel caso in cui la direttiva sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE, se con le espressioni 'pays où la marchandise est commercialisée' e 'Land, in den die Ware in den Verkehr gebracht wird' si debbano intendere il paese dell' ultima messa in commercio dei prodotti, oppure il paese della prima messa in commercio" (5).
La questione dell' interpretazione della nota pertinente
10. Il governo tedesco ha a mio parere giustamente sostenuto l' opportunità di una pronuncia preliminare sulla questione dell' interpretazione della nota esplicativa di cui all' allegato della direttiva. La valutazione della validità di tale nota può infatti dipendere dall' interpretazione dei termini "paese dove i prodotti sono messi in commercio".
11. Occorre stabilire se si intenda il paese in cui viene effettuata la prima vendita, cioè dal produttore al negoziante, ovvero il paese nel cui territorio avviene la vendita al consumatore finale.
12. Il governo tedesco ha sostenuto, rinviando fra l' altro al preambolo della direttiva ed al significato usuale dell' espressione "messi in commercio" nel diritto comunitario, che la direttiva si riferisce al paese in cui il prodotto è stato venduto per la prima volta, il che implica in generale che la denominazione sia espressa nella lingua del paese di produzione; l' imposizione dell' uso della lingua del paese in cui avviene la vendita al consumatore implicherebbe, secondo il governo tedesco, l' obbligo per i produttori di prevedere una produzione, un' etichettatura e un magazzinaggio distinti, e quindi spese più elevate, con la conseguenza che la direttiva renderebbe più difficile la libera circolazione delle merci. La convenuta nella causa principale si è conformata a questa opinione.
13. Concordo con il governo francese e la Commissione nel ritenere che un' interpretazione del genere non possa essere fondata. Il requisito linguistico contenuto nella nota esplicativa può essere inteso solo alla luce della finalità della direttiva, che consiste altresì nella tutela del consumatore dal rischio di confusione. Tale finalità implica che la lingua applicabile sia la lingua del paese in cui la merce è venduta al consumatore. Sarebbe difficile immaginare la finalità meritevole di tutela qualora la nota andasse intesa nel senso che solo il produttore deve potere utilizzare la denominazione nella propria lingua all' atto della distribuzione delle merci in altri paesi. Occorre pertanto interpretare la nota nel senso che la denominazione applicabile dev' essere la denominazione nella lingua o nelle lingue del paese in cui il prodotto viene venduto al consumatore finale.
La questione della validità della nota esplicativa
14. Si deve rilevare anzitutto che da una costante giurisprudenza della Corte risulta che il divieto di cui all' art. 30 del Trattato si applica anche alle istituzioni comunitarie (6).
15. La soluzione della questione sollevata deve pertanto essere fondata sulla giurisprudenza della Corte inerente a tale disposizione, secondo la quale
° anzitutto, "l' art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci" (7);
° in secondo luogo, tale applicazione può essere considerata giustificata "in quanto [le disposizioni siano] necessarie per soddisfare alle esigenze tassative inerenti tra l' altro alla tutela dei consumatori o alla correttezza delle operazioni commerciali. Ma per poter venire tollerate, è necessario che dette disposizioni siano proporzionate alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa venire perseguito con provvedimenti che intralciano in minor misura gli scambi comunitari" (8).
16. E' manifesto, e non contestato nella specie, che un requisito linguistico come quello di cui trattasi costituisce una restrizione al commercio ai sensi dell' art. 30 del Trattato. Ciò risulta ad esempio dalla sentenza della Corte 18 giugno 1991 nella causa C-369/89 (9), in cui la Corte si è pronunciata sull' obbligo imposto dal diritto belga di contrassegnare i generi alimentari con etichette redatte nella lingua della regione linguistica in cui i generi alimentari vengono posti in vendita, ed in cui la Corte ha fra l' altro dichiarato che "l' obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall' art. 30 del Trattato" (punto 16).
17. Tuttavia è altresì incontestabile, e non contestato nella fattispecie, che gli interessi sottesi al requisito linguistico, cioè l' intento di tutelare gli operatori dalla concorrenza sleale e il consumatore dal rischio di confusione, fanno parte degli interessi atti a giustificare restrizioni al commercio (10).
18. In questa sede occorre pertanto stabilire se il requisito linguistico soddisfi alle citate condizioni così da poter essere considerato giustificato e quindi non incompatibile con l' art. 30 del Trattato.
19. Prima di esaminare la problematica concreta su cui verte il presente procedimento, può essere opportuno fare alcune osservazioni generali sulle difficili questioni derivanti dal contemperamento dell' esigenza della libera circolazione delle merci e delle esigenze cui è sotteso l' obbligo per gli operatori di fornire al consumatore talune informazioni sui prodotti posti in vendita.
20. Tale obbligo di fornire informazioni può essere posto onde consentire fra l' altro al consumatore di effettuare una scelta con piena cognizione di causa ed in particolare di trattare le merci senza correre rischi per se stesso e per l' ambiente.
Le informazioni devono ovviamente essere fornite in modo da consentire al consumatore di comprenderne il contenuto. Ciò implica, di norma almeno, che le informazioni vengano fornite in una lingua che si presuppone essere compresa dal consumatore, il che consiste a sua volta nell' imporre ovviamente, in un mercato unico plurilingue, l' uso della lingua o delle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto viene smerciato.
21. L' obbligo di informazione può risultare da norme adottate dalle istituzioni comunitarie, ma può ovviamente essere anche posto autonomamente dai legislatori nazionali.
22. E' praticamente indubbio in quest' ultimo caso che il legislatore nazionale esige di solito, in modo esplicito e per lo meno tacito, nell' ambito delle esigenze relative all' obbligo di informazione, che le informazioni vengano fornite nella lingua del paese interessato.
23. Quando norme comunitarie impongono di fornire informazioni determinate su taluni prodotti o rispetto a taluni prodotti, di norma viene presa una decisione relativamente alla lingua in cui le informazioni di cui trattasi devono essere fornite. Nelle loro osservazioni, relative al presente procedimento, il Consiglio e la Commissione hanno notato che in pratica ci si avvale di diverse varianti del testo delle disposizioni che impongono requisiti linguistici ed hanno sostenuto che occorre in ogni caso effettuare un attento esame onde stabilire quale di esse, nel settore considerato, consenta di contemperare le esigenze della libera circolazione delle merci con le esigenze derivanti dall' intento di tutela del consumatore.
24. Vi sono casi in cui l' atto giuridico comunitario stesso contiene un elenco in tutte le lingue ufficiali delle denominazioni o informazioni che devono essere apposte sui prodotti, come la direttiva della Commissione 14 maggio 1991, 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (11), che contiene all' art. 7 un elenco in tutte le lingue ufficiali della Comunità della denominazione di vendita di taluni prodotti determinati ("alimenti per lattanti" e "alimenti di proseguimento").
25. Vi sono atti giuridici che dispongono che le informazioni possono o debbono esser fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto viene posto in commercio, ad esempio:
° la direttiva 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (12), e
° la direttiva 92/27/CEE, concernente l' etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (13).
Vi sono casi in cui le informazioni devono essere fornite in una lingua di agevole comprensione, a meno che l' informazione dell' acquirente venga garantita con altri mezzi (v. ad esempio la direttiva del Consiglio 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni concernenti la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale) (14).
26. Su quest' ultima direttiva verteva la citata causa Piageme, in cui la Corte ha dichiarato con sentenza 18 giugno 1991: "che l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 (della direttiva) ostano a che una normativa nazionale imponga l' uso esclusivo di una lingua determinata per l' etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l' informazione dell' acquirente venga garantita altrimenti" (punto 17).
27. Può essere opportuno citare una reazione indiretta e una reazione diretta a quest' ultima sentenza.
Nel 1992 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle norme di tutela del consumatore e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno, in cui ha dichiarato tra l' altro che "un' autentica tutela del consumatore potrà aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di tutte le informazioni nella propria lingua" (15).
28. In risposta ad un' interrogazione di due membri del Parlamento europeo, il commissario Bangemann ha dichiarato nel 1993 che "la Commissione sta (...) esaminando le conclusioni da trarre dalla sentenza Piageme". Il commissario osservava che "La (o le) lingua(e) nazionale(i) in cui il prodotto è immesso sul mercato può (...) essere considerata il comune denominatore più obiettivo per ciò che concerne la comprensibilità delle informazioni da comunicare al consumatore. Il risultato della suddetta sentenza non può essere quindi esteso a settori diversi da quello dei prodotti alimentari ed è inoltre opportuno prevedere che l' esigenza di utilizzare la lingua ufficiale non debba essere resa applicabile, oltre al settore dei prodotti alimentari, anche a tutte le informazioni che, per ragioni di interesse generale, devono obbligatoriamente essere comunicate al consumatore" (16).
29. Va notato infine che è stato sostenuto che il consumatore può trovarsi in una situazione in cui non viene garantita la certezza del diritto, qualora l' ordinamento giuridico consentisse all' operatore economico di decidere in linea di principio se le informazioni richieste "siano fornite in una lingua di agevole comprensione per l' acquirente" ovvero se "l' informazione dell' acquirente venga effettuata in altro modo" (17).
30. La normativa comunitaria controversa nel caso di specie è estremamente specifica per quanto riguarda la categoria dei prodotti interessati. Tuttavia, analogamente alla citata normativa in fatto di generi alimentari, essa è chiaramente diretta a garantire la libera circolazione nel rispetto degli interessi del consumatore.
La regola controversa nel presente procedimento si distingue però su di un punto fondamentale dalla regola di applicazione generale sui requisiti linguistici. Essa non esige unicamente l' uso della denominazione nella lingua del luogo di vendita, ma implica altresì che non vengano utilizzate denominazioni in altre lingue.
31. La convenuta e il governo tedesco affermano nelle loro osservazioni che la nota controversa comporta restrizioni al commercio che non sono necessarie per la tutela del consumatore e degli operatori. Il Consiglio, la Commissione e il governo francese sostengono invece che il requisito è necessario onde far sì che il consumatore non venga indotto in errore e che gli operatori subiscano una concorrenza sleale a causa del rischio particolare di utilizzo di una denominazione ingannevole, destinata ad indurre in errore il consumatore relativamente alla qualità dei prodotti venduti. Il rischio è a loro parere reale a causa delle notevoli differenze di prezzo fra i prodotti appartenenti alle diverse categorie ed a causa del fatto che si tratta di prodotti che non sono di norma noti al consumatore.
32. Per comprendere i problemi che il legislatore comunitario ha dovuto affrontare, è necessario illustrare le denominazioni decise con la direttiva. Per maggior chiarezza riprodurrò nel testo principale solo le denominazioni nelle quattro lingue che venivano in linea di conto al momento dell' adozione della direttiva. Le denominazioni in quelle lingue erano le seguenti:
Categoria 1 Categoria 2
Francese: Cristal supérieur 30% Cristal au plomb 24%
Italiano: Cristallo superiore 30% Cristallo al piombo 24%
Tedesco Hochbleikristall 30% Bleikristall 24%
Olandese: Volloodkristal 30% Loodkristal
Categoria 3 Categoria 4
Francese: Cristallin Verre sonore
Italiano: Vetro sonoro superiore Vetro sonoro
Tedesco: Kristallglas Kristallglas
Olandese: Sonoorglas (18) Sonoorglas (19).
33. Come si vede, le denominazioni relative alle categorie 1 e 2 contengono tutte la parola "cristallo", cui è collegato l' aggettivo "superiore" ovvero il termine "piombo", diversamente formulate a seconda della lingua.
34. Notevolmente più rilevanti sono le differenti denominazioni dei prodotti delle categorie 3 e 4. La maggior parte delle denominazioni sono collegate ai termini "vetro" (verre/glas) e "sonoro" (sonore/sonoor), sebbene la denominazione "cristallin" sia utilizzata in francese per prodotti della categoria 3 così come in Belgio la denominazione "kristallinglas". Inoltre la denominazione in tedesco per le due categorie è "Kristallglas".
35. Come ho ricordato, scopo della direttiva è che i produttori possano vendere i loro prodotti, per quanto riguarda le categorie 1 e 2, ovunque nella Comunità purché utilizzino le denominazioni indicate (si tratti di un' unica denominazione ovvero di tutte, e a prescindere dal fatto che la denominazione del paese di distribuzione venga utilizzata o meno). Un prodotto della categoria 1 fabbricato in Germania può pertanto, se il produttore decide in tal senso, essere distribuito in tutta la Comunità come "Hochbleikristall 30%".
A causa del rischio di confusione e di commercio sleale dei prodotti delle categorie 3 e 4, la disciplina della direttiva per questi prodotti è di indole affatto diversa. In primo luogo, viene utilizzata la denominazione del paese di smercio e, in secondo luogo, non può essere utilizzata nessun' altra denominazione.
36. Il primo aspetto di questo requisito è meno oneroso per l' operatore rispetto al secondo. E' tuttavia assodato, come egli ha tra l' altro osservato, che anche un requisito del genere costituisce in linea di principio una restrizione al commercio ai sensi dell' art. 30. Mi pare evidente che questo requisito, per lo meno entro certi limiti, sia giustificato. Vi sono grandi differenze tra talune denominazioni ° ad esempio cristallin e kristallglas, da una parte, e vetro sonoro e sonoorglas, dall' altra. Si deve poter esigere che un prodotto francese di categoria 3 ° cristallin ° venga venduto nei Paesi Bassi con la denominazione in vigore in quel paese, cioè sonoorglas. Può invece sembrare inutilmente restrittivo esigere che un produttore francese di prodotti della categoria 4 ° verre sonore ° debba necessariamente, in caso di vendita in Italia, Spagna e Portogallo, utilizzare denominazioni vetro sonoro, vidrio sonoro e vidro sonoro, in vigore in quei paesi (20).
37. Il secondo aspetto del requisito ° che si debba utilizzare esclusivamente la denominazione del paese di smercio ° pone senz' altro gravi problemi pratici agli operatori.
38. Il legislatore comunitario ha ritenuto che questa parte del requisito sia altresì necessaria per tutelare il consumatore dal rischio di confusioni. Questa impostazione è fondata su due presupposti:
in primo luogo, che il consumatore non sia sufficientemente informato in caso di uso della denominazione corretta nella propria lingua e, in secondo luogo, che sussista un rischio di confusione a causa del fatto che denominazioni in altre lingue figurano contemporaneamente sul prodotto.
39. E' assodato che questi presupposti non sono corretti in un gran numero di casi di specie. In tutti i casi in cui le denominazioni utilizzate sono semplicemente termini composti che contengono la parola "sonoro" (sonoro/sonoor), non vi sono rischi di confusione anche in caso di uso di diverse denominazioni linguistiche. Queste denominazioni sono effettivamente diverse dal complesso delle denominazioni relative ai prodotti delle categorie 1 e 2.
40. E' più dubbio che vi sia rischio di confusione nel caso di uso della parola "cristallino". Si tratta di accertare, ad esempio, se un consumatore italiano o spagnolo sia indotto in errore al momento dell' acquisto di un prodotto della categoria 3 fabbricato in Francia cui sia stata apposta, oltre alla corretta denominazione italiana o spagnola, la denominazione francese "cristallin". La confondibilità presupporrebbe, in primo luogo, che il consumatore interessato non sia sufficientemente informato dall' uso della corretta denominazione italiana o spagnola e, in secondo luogo, che vi sia il rischio, a causa dell' uso della parola "cristallin", di far credere al consumatore che si tratta di un prodotto di cristallo delle categorie 1 e 2.
41. Non è facile prendere posizione in materia. In un caso del genere dev' essere corretto accettare la valutazione su cui è fondata la regola adottata dal legislatore comunitario.
42. E' ovvio supporre che vi sia un rischio di confusione quando la denominazione "Kristallglas" viene utilizzata per Stati diversi dalla Germania. La denominazione tedesca si avvale della parola "Kristall", la quale in altri paesi è riservata a prodotti delle categorie 1 e 2. Non è escluso in proposito che il legislatore comunitario ritenga giustamente che l' uso simultaneo della denominazione del paese di smercio non costituisca una garanzia sufficiente a tutela contro il rischio di confusioni (21).
43. Ne deriva pertanto che vi sono casi in cui l' applicazione della nota esplicativa comporta restrizioni al commercio che, considerate isolatamente, non sono giustificate da esigenze di tutela dalla concorrenza sleale né dal rischio di confusione del consumatore, ma vi sono anche situazioni in cui è vero il contrario.
44. Occorre pertanto stabilire se il legislatore comunitario possa emanare altre norme atte a prendere in considerazione le finalità perseguite dalla direttiva, pur evitando contestualmente una restrizione della libera circolazione delle merci qualora ciò non sia in alcun modo giustificato (22).
45. Sebbene la disciplina contenuta nella direttiva comporti verosimilmente taluni vantaggi di tecnica giuridica, mi sembra che il legislatore comunitario debba poter trovare una disciplina che tenga maggiormente in considerazione le esigenze derivanti dall' istituzione del mercato interno e quindi dalla libera circolazione delle merci e, contemporaneamente, tuteli gli operatori dalla concorrenza sleale e i consumatori dal rischio di confusioni.
46. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare illegittima la nota esplicativa controversa di cui alla colonna c) per quanto riguarda i prodotti delle categorie 3 e 4.
47. Ciò non implica necessariamente che ogni denominazione nelle lingue degli Stati membri possa essere utilizzata all' atto dello smercio nel complesso degli Stati membri.
Nell' attesa dell' eventuale adozione di un' altra disposizione da parte del Consiglio, gli Stati membri avranno la possibilità, sulla scorta delle norme generali statali, di adottare i provvedimenti necessari nei confronti di uno smercio dei prodotti delle categorie 3 e 4 atto ad indurre in errore il consumatore.
Conclusioni
48. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal giudice a quo:
"La nota esplicativa 'unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio' di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva 69/493/CEE è illegittima".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° GU L 326, pag. 36. La direttiva non è stata emendata, ad eccezione delle modifiche necessarie in seguito all' adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.
(2) ° In udienza la convenuta nella causa principale ha dichiarato che lo sviluppo delle tecniche ha attualmente reso possibile la fabbricazione di prodotti in vetro cristallo senza far uso di piombo e che tali vetri possono essere di alta qualità.
(3) ° La versione danese della direttiva è manifestamente erronea su questo punto, poiché a differenza delle versioni in tutte le altre lingue contiene solo il termine lingua e non anche i termini o nelle lingue . La disposizione è stata qui riprodotta nella versione corretta .
(4) ° L' impresa tedesca ha dichiarato in udienza che analogamente ad altre imprese del settore essa aveva sino ad allora posto sulle merci le denominazioni di cui alla colonna c) in tedesco, francese e inglese.
(5) ° La questione, che è redatta in olandese, utilizza il testo francese e tedesco della direttiva.
(6) ° V., ad esempio, sentenza 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionnaires réunis (Racc. pag. 927).
(7) ° Sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Clinique Laboratories (Racc. pag. I-317).
(8) ° V., ad esempio, sentenza 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall (Racc. I-4827, punti 11 e 12).
(9) ° Piageme e a./BVBA Peeters (Racc. I-2971).
(10) ° V., ad esempio, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Cassis de Dijon (Racc. pag. 649).
(11) ° GU L 175, pag. 35.
(12) ° GU L 187, pag. 1. L' art. 11, n. 5, della direttiva dispone:
L' allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l' uso che debbono essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) loro lingua(e) nazionale(i) .
(13) ° GU L 113, pag. 8. L' art. 8 dispone:
Il foglietto illustrativo [destinato all' utilizzatore, che accompagna il medicinale] deve essere redatto in termini chiari e comprensibili per i pazienti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato in modo da essere facilmente leggibile. Questa disposizione non osta a che il foglietto illustrativo sia redatto in diverse lingue, a condizione che siano riportate le stesse informazioni in tutte le lingue utilizzate .
(14) ° Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE (GU L 33, pag. 1). L' art. 14 dispone:
Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all' articolo 3 e all' articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue .
(15) ° GU 1992, C 94, pag. 217, vedi quinto considerando . Al punto I, n. 10, lett. a), sub gg), in ordine alle etichette dei generi alimentari, la risoluzione contiene un invito, rivolto alla Commissione, a rendere obbligatoria la menzione nella lingua del consumatore, delle informazioni obbligatorie e utili per quest' ultimo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore nonché a eventuali disposizioni nazionali, tenendo conto altresì della specificità linguistica della regione in cui il prodotto è messo in vendita .
(16) ° GU 1993, C 95, pag. 7.
(17) ° V. a questo proposito la relazione finale su Current principles and provisions concerning language demand for consumer related legislation within the European Community, elaborata dal Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) nell' agosto del 1993.
(18) ° In Belgio, la denominazione è però kristallinglas .
(19) ° Le corrispondenti denominazioni nelle altre lingue sono le seguenti:
Categoria 1 Categoria 2
Inglese: Full lead crystal 30% Lead crystal 24%
Danese: Krystal 30% Krystal 24%
Spagnolo: Cristal superior 30% Cristal al plomo 24%
Portoghese: Cristal de chumbo superior 30% Cristal de chumbo 24%
Greco (trascritto in lettere latine):
Cristalla ipsilis Molivduh(r)a cristalla
periaektikotitos cae molivdo
Categoria 3 Categoria 4
Inglese: Crystal glass, crystallin Crystal glass, crystallin
Danese: Krystallin Krystallin
Spagnolo: Vidrio sonoro superior Vidrio sonoro
Portoghese: Vidro sonoro superior Vidro sonoro
Greco: (trascritto in lettere latine):
Ialocristalla Ialocristalla.
(20) ° In casi del genere si deve ritenere sufficiente esigere l' uso di una lingua che abbia minime differenze ortografiche rispetto a quella del consumatore.
(21) ° E' possibile inoltre che le stesse considerazioni valgano entro certi limiti, sebbene più limitatamente, per la denominazione inglese crystal glass, crystallin .
(22) ° In tale contesto può essere utile citare il fatto che in un certo numero di casi in cui si applicano i requisiti della direttiva è praticamente assodato che requisiti analoghi, qualora fossero imposti da norme nazionali, sarebbero incompatibili con l' art. 30. Se, ad esempio, all' atto dell' importazione di prodotti della categoria 3 fabbricati in Francia, le autorità danesi esigessero che la denominazione del prodotto francese venga modificata da cristallin in Krystallin , ovvero se le autorità portoghesi esigessero che i prodotti spagnoli della categoria 3 vengano denominati vidro sonoro e non vidrio sonoro , sarebbero integrati gli estremi di infrazioni all' art. 30.
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