Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' Arbeidshof di Gand ha sottoposto alla Corte una serie di questioni relative all' interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (1). Le questioni sono sorte nell' ambito di una causa promossa dal signor Guido Van Poucke nei confronti dell' ente previdenziale belga per i lavoratori autonomi e vertono principalmente sulla questione della normativa previdenziale da applicare ad una persona che come il signor Van Poucke è pubblico dipendente in uno Stato membro e contemporaneamente svolge attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro.
2. Dall' ordinanza di rinvio risulta che il signor Van Poucke è medico delle forze armate belghe ed in quanto tale soggetto ad un particolare regime previdenziale per pubblici dipendenti, benché per quel che riguarda la copertura delle spese mediche sia assoggettato come gli altri pubblici dipendenti al regime generale di assicurazione malattia e invalidità dei lavoratori subordinati.
3. Poiché simultaneamente esercita la libera professione nei Paesi Bassi, il competente ente previdenziale belga lo ha considerato assoggettato al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi. Questo regime comprende prestazioni di famiglia, prestazioni pensionistiche e di reversibilità nonché prestazioni per malattia ed invalidità.
Il signor Van Poucke ha versato contributi a questo regime previdenziale sin dalla metà del 1982, cioè dal momento in cui l' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71 è stato esteso ai lavoratori autonomi (2). Egli contestava poi la decisione di assoggettarlo a questo regime e chiedeva il rimborso dei contributi per un importo di circa un milione di franchi belgi versati nel corso del periodo 1982-1988. Egli sosteneva fra l' altro che il regime previdenziale dei lavoratori autonomi non gli conferisce alcun vantaggio oltre a quelli che risultano dalla sua iscrizione al regime previdenziale dei pubblici dipendenti.
4. La controversia è stata sottoposta all' Arbeidsrechtbank di Bruges, dinanzi al quale il signor Van Poucke ha sostenuto che il regime previdenziale belga per i lavoratori autonomi non gli è applicabile in quanto non svolge nessuna attività lavorativa autonoma in Belgio, e dal regolamento n. 1408/71 non può dedursi il contrario, come sostiene il competente istituto previdenziale belga.
5. Per quel che riguarda il regolamento n. 1408/71 il signor Van Poucke ha affermato in primo luogo di non rientrare nell' ambito di applicazione del medesimo.
A sostegno di questo argomento sono state dedotte in particolare le disposizioni dell' art. 2, n. 3, del regolamento, il quale dispone che il regolamento si applica agli impiegati pubblici "nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento", nonché dell' art. 4, n. 4, ai sensi del quale il regolamento non si applica ai "regimi speciali dei pubblici impiegati (...)".
Il signor Van Poucke ha osservato che in quanto pubblico dipendente è soggetto al regime speciale dei pubblici impiegati e che non rientra pertanto nell' ambito di applicazione del regolamento. Il fatto che, per quanto riguarda una singola parte del regime previdenziale, cioè il settore delle cure mediche, egli sia soggetto ad un regime previdenziale cui si applica il regolamento n. 1408/71 sarebbe irrilevante.
6. Qualora dovesse essere assoggettato al regolamento, il signor Van Poucke ha sostenuto che esso non contiene norme sulla scelta della legge applicabile che possano essergli applicate.
7. L' Arbeidsrechtbank di Bruges respingeva la domanda del signor Van Poucke. Detto tribunale riteneva, stando alle informazioni disponibili, che il signor Van Poucke fosse soggetto al regolamento in quanto coperto, per quel che riguarda le spese mediche, da un regime previdenziale generale che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento. Per quel che riguarda la determinazione della legge applicabile, il tribunale faceva rinvio alla norma contenuta nell' art. 13 del regolamento in forza della quale una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro. Il tribunale riteneva che la norma per la determinazione della legge applicabile potesse essere quella di cui all' art. 14 quater, ai sensi del quale la persona che svolge un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro, svolgendo altresì un' attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta al regime previdenziale dello Stato membro nel cui territorio svolge un' attività lavorativa subordinata. Pertanto il signor Van Poucke doveva essere soggetto alla normativa previdenziale belga.
8. Il signor Van Poucke impugnava detta sentenza dinanzi all' Arbeidshof di Gand, il quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) a) per quanto riguarda l' interpretazione dell' art. 1, lett. a), punto i), e dell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se un militare di professione in servizio attivo in Belgio al quale è stata estesa la disciplina relativa all' assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, che si applica ai lavoratori dipendenti, rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento;
b) in caso affermativo, se dalla circostanza che un determinato settore della previdenza sociale, e cioè l' assicurazione contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, rientra in una normativa di detto Stato membro cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71 solo per quanto attiene alla sua gestione, la Corte ritenga doversi dedurre che le persone menzionate nell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono o sono state effettivamente soggette alla normativa di uno Stato membro cui è applicabile questo regolamento, come indicato nello stesso articolo;
c) in caso di soluzione affermativa delle questioni a) e b), se l' espressione 'nella misura in cui' che figura all' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba, secondo la Corte, essere interpretata nel senso che alle persone ivi menzionate il regolamento si applica esclusivamente come indicato per quanto riguarda la legislazione di uno Stato membro cui questo regolamento è applicabile.
2) Per quanto riguarda l' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. d), e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se gli impiegati pubblici che rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento siano equiparati, ai fini dell' applicazione dell' art. 14 quater, alle 'persone che esercitano un' attività subordinata' .
3) Per quanto riguarda l' interpretazione del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 di cui fa parte l' art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se il fatto che un individuo per la sua attività subordinata rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, in base al quale egli è assicurato per un solo rischio (nella fattispecie l' assicurazione contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche), abbia come conseguenza che egli, per quanto riguarda la sua attività non subordinata, è tenuto solo per lo stesso rischio al pagamento di contributi assicurativi, mentre la legislazione nazionale vigente prevede un' assicurazione obbligatoria ed indivisibile per diversi rischi".
9. Sono state presentate osservazioni solo da parte della Commissione. La posizione e gli argomenti di quest' ultima corrispondono sostanzialmente a quelli dell' Arbeidsrechtbank, stando alle informazioni disponibili. Una persona nella situazione del signor Van Poucke è soggetta al regolamento e pertanto vanno applicate le norme del regolamento sulla scelta della legge applicabile, fra cui il principio secondo cui l' interessato è unicamente soggetto alla legislazione di un solo Stato membro (v. art. 13). La norma per la determinazione di detta normativa è costituita dall' art. 14 quater, da cui risulta che una persona nella situazione del signor Van Poucke è interamente assoggettata al regime previdenziale belga per i lavoratori autonomi.
10. Va osservato anzitutto che la premessa implicita della presente causa, stando al provvedimento di rinvio, è che solo il collegamento del signor Van Poucke al regime previdenziale belga per quel che riguarda la copertura delle spese mediche sarebbe atto a farlo rientrare nell' ambito di applicazione del regolamento. Si ritiene pertanto che l' attività del signor Van Poucke come medico privato nei Paesi Bassi non sia rilevante a tal fine. Questa presunzione è probabilmente fondata sul fatto che il signor Van Poucke non sarebbe soggetto al regime previdenziale olandese perché in quest' ultimo gli obblighi contributivi dipendono dalla residenza dell' assicurato, e il signor Van Poucke è residente in Belgio. Dato che ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento quest' ultimo "si applica" unicamente "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri", il signor Van Poucke non dovrebbe per questo rientrare nell' ambito di applicazione del regolamento.
11. Questa presunzione non può però essere mantenuta dopo la sentenza della Corte 13 ottobre 1993, causa C-121/92, Zinnecker, ed occorre pertanto considerare se la Corte debba astenersi dal risolvere questioni concretamente sollevate sull' ambito di applicazione del regolamento. Tenendo conto del fatto che le questioni sono state sollevate prima della pronuncia della sentenza Zinnecker e che quest' ultima, come risulterà in seguito, risolve il problema sottoposto al giudice di rinvio, propongo alla Corte di pronunciarsi sulla questione nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento alla luce della sentenza Zinnecker.
12. Quella causa verteva su una situazione in cui un lavoratore autonomo, il signor Zinnecker, svolgeva la sua attività sia nei Paesi Bassi sia in Germania. Poiché nel 1982 il regolamento n. 1408/71 era stato esteso ai lavoratori autonomi, l' ente previdenziale olandese competente aveva ritenuto che egli dovesse versare contributi in forza del diritto olandese per quel che riguardava la sua attività nei Paesi Bassi. Il signor Zinnecker risiedeva in Germania, dove non era soggetto al regime previdenziale dei lavoratori autonomi in quanto non obbligatorio, e perché non vi si era iscritto. Egli aveva sostenuto di non essere neppure soggetto al regime previdenziale olandese perché non in possesso del requisito di residenza imposto dal diritto olandese per essere coperto da detto regime. Occorreva pertanto risolvere la questione se in tali condizioni egli fosse soggetto al regolamento n. 1408/71. Ai punti 12, 13 e 14 la Corte ha dichiarato quanto segue:
"Occorre rilevare in proposito che l' allegato I, sub I, del regolamento dispone per i Paesi Bassi che la persona che esercita un' attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro è considerata come lavoratore autonomo ai sensi dell' art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento. Da questa disposizione non risulta pertanto che, per avere lo status di lavoratore autonomo, l' interessato debba necessariamente risiedere nei Paesi Bassi.
Ne consegue che il signor Zinnecker, nonostante il fatto di non possedere il requisito di residenza imposto dalla normativa olandese, deve essere considerato un lavoratore autonomo che rientra nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento.
Alla luce di questa constatazione non è necessario esaminare se il signor Zinnecker sia altresì soggetto alla normativa tedesca".
13. La Corte si è poi pronunciata sulla questione se, in forza delle norme del regolamento in materia di legge applicabile, il signor Zinnecker fosse soggetto al diritto olandese o al diritto tedesco. Essa ha rinviato in proposito all' art. 14 bis, n. 2, ai sensi del quale la persona che di norma esercita un' attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, e ne ha concluso che una persona come il signor Zinnecker era soggetta alla normativa tedesca.
14. Una persona nella situazione del signor Van Poucke rientra pertanto, non foss' altro per la sua attività lavorativa autonoma nei Paesi Bassi, nel campo di applicazione del regolamento.
15. Ritengo tuttavia di dover segnalare che il signor Van Poucke, a mio parere e per i motivi illustrati dalla Commissione, sia a maggior ragione soggetto al regolamento a causa del suo collegamento con il regime generale belga di assicurazione malattia.
16. Resta pertanto da stabilire quale sia la normativa da applicare al signor Van Poucke conformemente alle norme sulla determinazione della legge applicabile di cui al titolo II del regolamento.
17. Salvo un' unica eccezione, che non è rilevante in un caso come quello di specie, il regolamento è impostato sul principio, come è già stato osservato, che le persone che rientrano nell' ambito di applicazione di detto regolamento sono soggette solo alla normativa di un unico Stato membro. Ciò esclude che il signor Van Poucke possa rientrare nella normativa belga e simultaneamente in quella olandese.
18. Non vi è alcuna norma sulla determinazione della legge applicabile che si pronunci espressamente sulla normativa da applicare in una situazione in cui una persona abbia un' attività lavorativa subordinata in quanto pubblico dipendente in uno Stato e svolga un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato.
Le due norme che risultano di più ovvia applicazione per la determinazione della legge applicabile sono gli artt. 13, n. 2, lett. d), e 14 quater, lett. a).
La prima disposizione ha il seguente contenuto: "Con riserva degli articoli da 14 a 17: d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui essi dipendono".
La seconda disposizione citata ha il seguente contenuto: "La persona che esercita simultaneamente un' attività subordinata e un' attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta: a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un' attività subordinata (...)".
19. Applicando l' una o l' altra di queste disposizioni il risultato nel caso di specie sarebbe che il signor Van Poucke è soggetto alla legge belga.
La Commissione osserva che di norma è irrilevante quale delle norme sulla determinazione della legge applicabile venga applicata e ritiene che nel caso di specie ciò debba avvenire in forza dell' art. 14 quater, lett. a). L' applicazione di questa disposizione presuppone che un pubblico dipendente sia considerato in tale contesto come una persona che svolge un' attività lavorativa subordinata. La Commissione osserva che nell' economia del Trattato i pubblici dipendenti sono in linea di principio considerati lavoratori, cioè persone che svolgono un' attività lavorativa subordinata. In caso contrario sarebbe stata necessaria la deroga alla norma generale del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori, sancita all' art. 48, n. 4, del Trattato, per quel che riguarda gli impiegati della pubblica amministrazione.
Condivido su questo punto la tesi della Commissione.
20. Occorre sottolineare che l' art. 14 quinquies dispone che la persona di cui all' art. 14 quater, lett. a), "è considerata, ai fini dell' applicazione della legislazione determinata conformemente a tali disposizioni, come se esercitasse l' insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione".
Dal regolamento si desume pertanto che il signor Van Poucke deve essere trattato, ai sensi della legge belga, come se fosse un lavoratore autonomo in Belgio. Qualora dalla normativa belga risulti che un pubblico dipendente che svolge anche un' attività lavorativa autonoma è tenuto al pagamento di contributi all' ente previdenziale belga per i lavoratori autonomi, è conseguenza naturale del regolamento che il signor Van Poucke debba essere trattato nello stesso modo a causa della sua attività lavorativa autonoma nei Paesi Bassi.
E' invece chiaro che un' attività lavorativa autonoma nei Paesi Bassi non può implicare che il signor Van Poucke sia tenuto a versare contributi maggiori di quelli che avrebbe versato svolgendo un' attività lavorativa autonoma in Belgio (3).
Conclusione
21. Propongo pertanto alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele:
"1) Il regolamento n. 1408/71/CEE va interpretato nel senso che un pubblico dipendente in Belgio, che risiede in questo paese e che contemporaneamente svolge un' attività lavorativa autonoma nei Paesi Bassi, è soggetto a detto regolamento.
2) Le norme del regolamento sulla determinazione della legge applicabile comportano che a siffatta persona deve essere applicata la normativa belga".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Regolamento n. 1408/71 nella versione coordinata del regolamento n. 2001/83 (GU L 230, pag. 6). Ai fini della presente causa si potrà far rinvio a questa versione del regolamento.
(2) - V. regolamento n. 3795/81 (GU 1981, L 143, pag. 1).
(3) - V., in proposito, sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877), e cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf (Racc. pag. 3897).
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