Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La signora Piera Scaramuzza è dipendente della Commissione di grado B 3. Da alcuni anni presta servizio in paesi terzi. Il 4 gennaio 1988 è stata assegnata alla delegazione della Commissione ad Oslo per essere poi trasferita all' ufficio della Commissione a New York il 17 giugno 1991.
2. Il regime retributivo applicabile alla signora Scaramuzza, come dipendente in servizio in un paese terzo, è stabilito dall' allegato X dello Statuto del personale delle Comunità europee. Tale allegato è stato aggiunto allo Statuto col regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019 (1). L' allegato X si intitola: Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. Il suo art. 11 dispone:
"La retribuzione e le indennità previste all' articolo 10 sono pagate in franchi belgi in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio".
L' art. 12 dell' allegato X dispone:
"A richiesta del funzionario l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del Paese della sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.
In casi eccezionali debitamente giustificati, l' autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere d' acquisto".
La Commissione ha adottato direttive interne per l' attuazione dell' art. 12 dell' allegato X. L' art. 1 di tali direttive dispone:
"In applicazione dell' articolo 12 dell' allegato X dello Statuto e su domanda del dipendente, l' APN effettua il versamento, nella moneta del paese della sede di servizio, di una parte della sua retribuzione fino all' 80% della sua retribuzione netta.
In casi debitamente motivati, l' APN può accettare di effettuare il versamento nella moneta del paese della sede di servizio di una parte della retribuzione superiore a detta percentuale dell' 80%".
3. Il 1 ottobre 1990 la signora Scaramuzza ha chiesto che l' intera retribuzione le fosse pagata nella moneta del luogo della sede di servizio con applicazione del relativo coefficiente correttore, con effetto retroattivo dalla data della sua assegnazione ad Oslo. La domanda è stata respinta dal direttore generale del personale e dell' amministrazione con lettera in data 12 febbraio 1991.
4. La signora Scaramuzza ha presentato avverso tale decisione un reclamo che è stato espressamente respinto dalla Commissione con decisione adottata il 26 luglio 1991. Ella ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado. Il suo ricorso è stato respinto con sentenza 15 dicembre 1992 (2). Ella ha ora impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
5. La signora Scaramuzza aveva dedotto due motivi dinanzi al Tribunale. Col primo motivo si sosteneva che l' art. 1 delle direttive interne era contrario all' art. 12 dell' allegato X, il quale non limitava la quota della retribuzione di un dipendente pagabile in moneta locale e non attribuiva alcun potere discrezionale all' autorità che ha il potere di nomina. Tale motivo è stato respinto dal Tribunale che ha ritenuto che l' art. 12 dell' allegato X, e in particolare le parole "può decidere", unitamente alla locuzione "a richiesta del funzionario" attribuiscano un potere discrezionale all' autorità che ha il potere di nomina. La Commissione non aveva ecceduto i limiti di tale discrezionalità adottando direttive interne che limitavano all' 80% la parte della retribuzione pagabile ipso jure nella moneta del paese della sede di servizio. Rimaneva infatti la possibilità per un dipendente di ricevere il 100% della retribuzione nella valuta del paese della sede di servizio motivando adeguatamente la domanda.
6. Il secondo motivo dedotto dalla signora Scaramuzza era fondato sull' asserita violazione del principio, sancito dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, secondo il quale il potere di acquisto della retribuzione del dipendente non deve variare in dipendenza della sua sede di servizio. Ella ha anche sostenuto che la prassi della Commissione la privava in sostanza di una parte della retribuzione. Inoltre, se ella avesse dovuto, a norma dell' art. 1 delle direttive interne, fornire la prova del modo in cui spendeva la propria retribuzione, questo fatto avrebbe costituito un' intrusione nella sua vita privata, contraria all' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo.
7. Il Tribunale ha respinto questi argomenti con la motivazione che viene riassunta più oltre (ai paragrafi 17 e 18).
Sulla ricevibilità
8. La signora Scaramuzza adduce a sostegno della propria impugnazione un unico motivo, fondato, da un lato, sulla violazione del principio generale di diritto, sancito dall' art. 62 dello Statuto, secondo il quale un lavoratore ha diritto di disporre della retribuzione a proprio piacimento e, dall' altro, sulla violazione del principio generale di diritto secondo il quale la vita privata dei singoli deve essere rispettata, principio sancito dall' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e dell' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo.
9. La Commissione oppone che l' unico motivo dedotto dalla ricorrente è in realtà costituito da due distinti motivi: uno fondato sul suo diritto a disporre liberamente della propria retribuzione e l' altro fondato sull' asserita violazione del diritto fondamentale alla vita privata. Secondo la Commissione, nessuno di questi motivi era stato sollevato nella causa dinanzi al Tribunale e pertanto entrambi sarebbero inammissibili a norma dell' art. 113, n. 2, del regolamento di procedura che stabilisce che "l' impugnazione non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale".
10. Per quanto attiene al primo motivo, la Commissione oppone che dinanzi al Tribunale la signora Scaramuzza ha sostenuto che la Commissione l' aveva privata di una parte della retribuzione, mentre in sede di impugnazione ella afferma che la Commissione, con la presunzione posta dall' art. 1 delle direttive interne, limita la sua libertà di spendere l' intera sua retribuzione nel luogo della sede di servizio. Per quanto attiene al secondo motivo, la Commissione afferma che la signora Scaramuzza ha invocato l' asserita violazione del principio generale del rispetto della vita privata per la prima volta in sede di replica dinanzi al Tribunale e che l' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo non è stato fatto valere dinanzi al Tribunale.
11. A mio modo di vedere, gli argomenti della Commissione sulla ricevibilità non possono essere accolti. Per quanto concerne il primo punto, infatti, la differenza tra la tesi sostenuta dalla signora Scaramuzza in secondo grado e quella sostenuta in primo grado non è grande come potrebbe sembrare. Il suo asserto secondo il quale le viene impedito di spendere la propria retribuzione come e dove vuole non deve essere preso alla lettera. Ella è probabilmente libera di fare ciò che vuole con il 20% della sua retribuzione pagato in franchi belgi. Può, per esempio, farlo trasferire in Norvegia o in qualsiasi altro paese, nel rispetto delle norme in vigore sul controllo dei cambi. Tuttavia potrebbe rendersi conto che non ne vale la pena perché il 20% sarà soggetto al coefficiente correttore del Belgio, invece che a quello, maggiore, della Norvegia, con il risultato che il suo potere d' acquisto diminuirà al trasferimento in Norvegia. Quindi la sostanza della sua tesi è ancora una volta che ella viene privata di una parte della retribuzione cui avrebbe diritto se le norme attinenti fossero state correttamente applicate.
12. Per quanto concerne l' asserita violazione del diritto fondamentale alla vita privata, basti notare che il Tribunale, al punto 27 della sentenza impugnata, fa riferimento alla tesi della signora Scaramuzza secondo cui vi sarebbe un' intrusione nella sua vita privata, in contrasto con l' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo, se si esigesse da parte sua la prova della natura e della struttura delle sue spese. E' vero che la signora Scaramuzza non aveva invocato espressamente l' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, ma questa disposizione ha un contenuto ampiamente simile all' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. Poiché una disposizione è stata invocata dinanzi al Tribunale, è giustificato considerare il richiamo all' altra in sede di impugnazione come un semplice sviluppo di quanto dedotto in primo grado.
Sul merito
13. L' art. 62 dello Statuto dispone che "la nomina dà diritto al funzionario di percepire (...) la retribuzione relativa al suo grado e scatto". Il primo comma dell' art. 63 dispone che
"La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio".
Il primo comma dell' art. 64 dispone che:
"Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio".
L' art. 65 dello Statuto obbliga il Consiglio a procedere ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei dipendenti e degli altri agenti.
14. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo scopo degli artt. 64 e 65 è di garantire il mantenimento di un potere d' acquisto equivalente per tutti i dipendenti dello stesso grado e scatto, indipendentemente dalla loro sede di servizio conformemente al principio di parità di trattamento (3).
15. Le "disposizioni particolari e derogatorie" dell' allegato X dello Statuto derogano agli artt. 63 e 64 per i dipendenti in servizio in paesi terzi. Il risultato di tali disposizioni combinate con le direttive interne della Commissione è che, a domanda del dipendente, l' autorità che ha il potere di nomina versa fino all' 80% della sua retribuzione nella valuta del paese della sede di servizio (applicando il coefficiente correttore del paese) e può versare una porzione maggiore della retribuzione del dipendente nella valuta del luogo di servizio (con il relativo coefficiente correttore) solo se il dipendente adduce motivi sufficienti a ricevere in tale valuta più dell' 80% della retribuzione. In ogni caso, la parte della retribuzione del dipendente che non viene versata nella valuta del paese della sede di servizio viene versata in franchi belgi con l' applicazione del coefficiente corrente del Belgio.
16. La disparità di trattamento subita dalla signora Scaramuzza in rapporto con un dipendente in servizio in uno Stato membro riguarda quindi solo il 20% della retribuzione. Per ricevere quella parte della retribuzione nella valuta del paese della sede di servizio e con il relativo coefficiente correttore ella deve addurre motivi particolari che dimostrino, presumibilmente, che ha bisogno di spendere in quel paese più dell' 80% della retribuzione. La sua tesi secondo cui ella viene privata di una parte dello stipendio sarebbe valida solo se non vi fosse una giustificazione oggettiva per trattarla, limitatamente al 20% della retribuzione, diversamente da un dipendente in servizio in uno Stato membro.
17. Il Tribunale, dopo aver approfondito la questione nei punti 32-56 della sentenza, ha concluso che esisteva una giustificazione oggettiva per la disparità di trattamento descritta sopra. Esso ha rilevato che le norme applicabili erano basate sulla presunzione che i dipendenti in servizio in uno Stato membro spendano verosimilmente l' intero stipendio nel paese della sede di servizio, mentre i dipendenti in servizio in paesi terzi non spenderebbero nel paese della sede di servizio più dell' 80% dello stipendio. Queste presunzioni erano giustificate in particolare perché i dipendenti della seconda categoria ricevevano un alloggio gratuito e potevano ottenere il rimborso di tutte le loro spese mediche, mentre i dipendenti in servizio negli Stati membri dovevano pagare il proprio alloggio e sopportare il 20% delle proprie spese mediche (v. punto 46 della sentenza impugnata).
18. Il Tribunale ha giudicato ragionevole fissare al 20% la parte della retribuzione che un dipendente in un paese terzo verosimilmente non spende nel luogo di servizio. Esso ha osservato che, prima che entrasse in vigore l' allegato X dello Statuto, i dipendenti in servizio in un paese terzo dovevano pagare dal 15 al 20% della retribuzione alla loro istituzione, come contributo per il costo dell' alloggio fornito loro dall' istituzione. Inoltre la cifra del 20% corrisponde all' importanza data al costo dell' alloggio ai fini del calcolo dei coefficienti correttori per un determinato luogo (punto 48).
19. Condivido pienamente le motivazioni con le quali il Tribunale di primo grado ha riconosciuto l' esistenza di una giustificazione oggettiva del diverso trattamento dei dipendenti a seconda del fatto che prestino servizio in uno Stato membro oppure no.
20. La signora Scaramuzza non indica nel ricorso alcuno specifico vizio della motivazione della sentenza del Tribunale. Ella ritiene che il Tribunale, accogliendo la prassi della Commissione fondata sull' art. 1 delle direttive interne, abbia sancito una flagrante violazione del principio generale di diritto secondo il quale il dipendente può spendere lo stipendio a suo piacimento, violazione cui la Commissione è disposta ad ovviare solo attraverso un procedimento che va contro il diritto fondamentale alla vita privata. Ella deduce la totale irrilevanza del fatto che un dipendente in servizio in un paese terzo riceva gratuitamente l' alloggio e una copertura sanitaria completa: il fatto che ella non affronti tali spese nella sede di servizio non può, secondo la ricorrente, limitare il suo diritto di spendere in quel luogo tutta la sua retribuzione.
21. Come ho già osservato, la norma in questione non vieta alla signora Scaramuzza di spendere il suo stipendio come e dove vuole né di trasferire il 20% dal Belgio al suo luogo di servizio. Naturalmente potrebbe scoprire che ciò non è nel suo interesse, a meno che al 20% venga applicato il coefficiente correttore del luogo di servizio. Se desidera che il coefficiente correttore sia applicato al 20% o ad una parte di questo a norma dell' art. 1 delle direttive interne, ella deve presentare una domanda alla Commissione indicando i motivi che giustificano il pagamento di più dell' 80% della retribuzione nella valuta della sede di servizio.
22. La signora Scaramuzza si oppone a tale prescrizione perché costituirebbe un' invasione della sua vita privata contraria all' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e all' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. Entrambi questi testi proclamano il diritto dell' individuo al rispetto della sua vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
23. Benché l' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo sia stato invocato in primo grado (come è evidente dal punto 27 della sentenza impugnata), il Tribunale, nella sua altrimenti approfondita analisi, non si è specificamente pronunciato sull' asserita violazione di diritti fondamentali. Tuttavia non credo che la sentenza vada annullata per tale motivo.
24. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (4), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l' osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell' uomo cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La Convenzione europea dei diritti dell' uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato.
25. E' evidente che, applicando lo Statuto ai propri dipendenti, le istituzioni comunitarie sono tenute a rispettare i diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata sancito dall' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Non credo però che possa di per sé costituire una violazione del diritto fondamentale alla vita privata una disposizione che impone al dipendente di indicare i motivi che giustificano il pagamento di più dell' 80% della sua retribuzione nella valuta del luogo di servizio.
26. Ciò non vuol dire che l' applicazione di una simile disposizione non possa mai violare il diritto alla vita privata. Tutto dipenderà dal genere di informazioni che la Commissione esige per acconsentire alla richiesta di versare più dell' 80% della retribuzione di un dipendente nella valuta del luogo di servizio. Se la Commissione si accontentasse di una dichiarazione che spieghi che il dipendente non ha impegni finanziari in Belgio o nel suo Stato membro d' origine e fornisce informazioni essenziali sulle spese eccezionali che ha affrontato nel luogo di servizio (come l' acquisto di una casa, di una barca a vela o di un camper), allora non credo che il diritto alla vita privata del dipendente verrebbe leso dalla rivelazione di informazioni di questo genere. La questione sarebbe ovviamente diversa se, invece, la Commissione esigesse il dettaglio di tutte le spese del dipendente in un dato periodo o chiedesse di prendere visione di tutti gli estratti del suo conto bancario.
27. La signora Scaramuzza non ha fatto valere l' esistenza di una simile richiesta di informazioni, ma ha semplicemente attaccato la disposizione in quanto tale. Non credo, per i motivi esposti sopra, che un simile attacco possa avere successo.
28. Ne consegue che l' impugnazione deve essere respinta.
Sulle spese
29. Ai sensi dell' art. 70 del regolamento di procedura, è regola nelle cause tra le istituzioni comunitarie e i loro dipendenti che le spese delle istituzioni restino a loro carico. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122, n. 2, dello stesso regolamento, tale regola si applica alle impugnazioni solo se sono proposte dalle istituzioni. Per quanto concerne le spese dell' impugnazione, quindi, vale la regola generale posta dall' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, e le spese devono essere poste a carico della ricorrente.
Conclusioni
30. Sono quindi dell' avviso che la Corte debba:
"1) rigettare il ricorso;
2) porre le spese dell' impugnazione a carico della ricorrente".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° GU 1987, L 286, pag. 3.
(2) ° Causa T-75/91, Scaramuzza/Commissione (Racc. 1992, pag. II-2557).
(3) ° V., per esempio, causa C-301/90, Commissione/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-221, punto 22).
(4) ° V., per esempio, causa C-260/89, ERT (Racc. 1991, pag. I-2925, punto 41).
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