Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente procedura riguarda la compatibilità con gli articoli 9 e 12 del Trattato di un contributo obbligatorio belga riscosso sull' esportazione di patate.
2. La normativa controversa trova la sua fonte nella legge 27 dicembre 1938, successivamente modificata con legge 11 aprile 1983, che ha istituito il Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten (Ufficio nazionale degli sbocchi agricoli e orticoli; in prosieguo: il "NDALTP") ente avente il compito di promuovere la commercializzazione dei prodotti dell' agricoltura, dell' orticoltura e della pesca sia sul mercato nazionale sia sui mercati di esportazione. Ai sensi dell' art. 4, lett. c, di tale legge, il NDALTP può riscuotere, per prodotti o gruppi di prodotti, un contributo obbligatorio a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche che producono, trasformano, trasportano o commercializzano i prodotti dell' agricoltura, dell' orticoltura e della pesca.
In virtù di tale previsione, le autorità belghe, con regio decreto 15 maggio 1986, modificato con regio decreto 14 luglio 1987, hanno istituito dei contributi obbligatori destinati a finanziare l' attività di promozione commerciale svolta dal NDALTP. L' art. 4, n. 4, del decreto stesso prevede, in particolare, la riscossione, a carico degli esportatori di patate, di un contributo di due franchi belgi per ogni cento chilogrammi di patate esportate. E' appunto tale contributo a formare oggetto della presente procedura.
3. La società Lamaire è un imprenditore che esercita un' attività di commercio di patate. Tale attività è destinata in misura rilevante all' esportazione. Nell' esercizio di tale attività, la società Lamaire ha pagato, per i periodi di riferimento 1986 e 1987, il contributo sulle esportazioni di patate previsto dall' art. 4, n. 4, del regio decreto 15 maggio 1986. Egli ha rifiutato il versamento del contributo per il periodo di riferimento 1988.
Successivamente, la società si è rivolto all' autorità giudiziaria, facendo valere che il contributo stesso è incompatibile con gli articoli 9 e 12 del Trattato e chiedendone, di conseguenza, la restituzione. Il giudice di primo grado ha respinto tale domanda.
4. In sede di appello, il giudice ha riconosciuto l' efficacia diretta del divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' importazione e all' esportazione sancito dagli artt. 9 e 12 del Trattato. Sulla base di tale presupposto egli ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte se gli articoli 9 e 12 del Trattato si oppongano alla percezione di un contributo obbligatorio, riscosso sulle esportazioni di un prodotto agricolo, quale il contributo di due franchi belgi per ogni cento chilogrammi di patate esportate, previsto dall' art. 4, n. 4, del regio decreto 15 maggio 1986, modificato con regio decreto 14 luglio 1987.
5. Al riguardo, va anzitutto ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, il divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all' importazione e all' esportazione comprende qualsiasi onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, e ciò anche nell' ipotesi in cui tale onere non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico ed il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale (1).
La Corte ha anche precisato (2) che un simile onere non rientra in questa definizione qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sulle merci nazionali e su quelle importate o esportate (3), qualora costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente ed individualmente prestato all' operatore economico, di importo proporzionato al servizio stesso (4), o ancora, a determinate condizioni, qualora sia riscosso in ragione di controlli effettuati per l' adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria (5).
6. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che è pacifico che il contributo litigioso costituisce un onere pecuniario, imposto unilateralmente da uno Stato membro, e che grava un determinato prodotto in ragione del fatto che esso è esportato. Inoltre, come risulta dalla sentenza Sociaal Fonds Diamantarbeiders, precitata, la circostanza che un contributo obbligatorio, riscosso in ragione dell' importazione o dell' esportazione di una merce, sia percepito in favore non già dello Stato, bensì di altro organismo distinto dallo Stato, è del tutto ininfluente ai fini della qualificazione del contributo stesso quale tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato. Ne consegue che il contributo obbligatorio sull' esportazione di patate, riscosso, in favore del NDALTP, ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regio decreto belga 15 maggio 1986, dev' essere considerato come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' esportazione, vietata, in quanto tale, dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
7. In secondo luogo, va precisato che il contributo controverso non rientra in alcuna delle eccezioni previste dalla giurisprudenza dianzi citata. Anzittutto, è pacifico che il contributo in discorso non è percepito in ragione di controlli effettuati per l' adempimento di obblighi previsti da norme comunitarie. Inoltre, è del pari pacifico che il contributo grava esclusivamente le esportazioni del prodotto di cui trattasi e che non rientra, pertanto, nel quadro di un sistema generale di contributi interni, riscossi sistematicamente, secondo gli stessi criteri, indipendentemente dall' origine, provenienza o destinazione delle merci onerate. Infine, risulta dall' ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte che il contributo è destinato a finanziare, in generale, l' attività di promozione commerciale svolta dal NDALTP e che, pertanto, esso non si configura come il corrispettivo di un "vantaggio, specifico o individuale, procurato all' operatore economico", come il corrispettivo, cioè, di un "servizio determinato, reso effettivamente ed individualmente all' operatore economico, di importo proporzionato a detto servizio" (6).
8. Resta infine un ultimo rilievo. Gli artt. 9 e 12 del Trattato hanno esclusivamente ad oggetto il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali riscosse sugli scambi "fra gli Stati membri", di modo che tali disposizioni non concernono l' importazione (o l' esportazione) di prodotti in provenienza da (o a destinazione di) paesi terzi (7). Se ne deve dedurre che gli artt. 9 e 12 del Trattato non si oppongono all' applicazione di un contributo obbligatorio, quale il contributo controverso, nella misura in cui quest' ultimo venga riscosso sui prodotti esportati verso paesi terzi e non già verso altri Stati membri. Nel caso di specie, spetterà quindi al giudice nazionale verificare in che misura le operazioni di esportazione realizzate dalla società Lamaire erano destinate ad altri Stati membri ovvero a paesi terzi e stabilire, di conseguenza, in che misura questa era tenuto al versamento del relativo contributo.
Conclusione
9. Alla luce di tali considerazioni propongo di rispondere al giudice nazionale nei seguenti termini:
"Gli artt. 9 e 12 del Trattato si oppongono alla percezione di un contributo obbligatorio, riscosso sulle esportazioni di un prodotto agricolo, quale il contributo di due franchi belgi per ogni cento chilogrammi di patate esportate, previsto dall' art. 4, n. 4, del regio decreto 15 maggio 1986, modificato con regio decreto 14 luglio 1987, nella misura in cui detto contributo è riscosso sulle esportazioni verso altri Stati membri".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - V. già sentenza 1 luglio 1969, cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds Diamantarbeiders (Racc. pag. 211).
(2) - Sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 5427).
(3) - Sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit (Racc. pag. 1923).
(4) - Sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3573); e sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 1483).
(5) - Sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis (Racc. pag. 5).
(6) - Sentenza Commissione/Italia, già citata.
(7) - Sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen (Racc. pag. 1787).
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