Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. E' piuttosto insolito che un giudice nazionale, dopo aver ricevuto da voi la soluzione alla questione posta in via pregiudiziale, si rivolga di nuovo a voi per chiedere chiarimenti sulla via da seguire alla luce della vostra decisione (1).
2. E' cionondimeno questo il caso per l' Arbeitsgericht di Elmshorn il quale, ritenendo che la vostra sentenza Steen (2) possa essere intesa in due sensi, vi chiede:
"Se (...) vada interpretata nel senso che il giudice nazionale non può applicare il diritto comunitario ad una situazione puramente interna, oppure nel senso che, in caso di incompetenza della Corte di giustizia a questo riguardo, il giudice nazionale, quale giudice naturale ai sensi dell' art. 101, n. 1, seconda frase, del Grundgesetz (Costituzione) della Repubblica federale di Germania, può, qualora venga adito per un' asserita violazione dell' art. 3, n. 1, del Grundgesetz, esaminare la questione preliminare se sussista una discriminazione a danno dei cittadini del proprio Stato in quanto il diritto comunitario produce in definitiva l' effetto di porre i cittadini tedeschi in una situazione meno favorevole rispetto ai cittadini degli altri Stati membri".
3. Gli antefatti della causa vi sono noti. Non li ripeto, rinviando a questo proposito tanto alle mie conclusioni (3) quanto alla vostra sentenza (4) afferenti il precedente procedimento.
4. E' sufficiente ricordare che, come già avevo proposto, avete ritenuto che un cittadino di uno Stato membro che non aveva mai esercitato il diritto di libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità non potesse invocare nei confronti di tale Stato, trattandosi di una situazione puramente interna, gli artt. 7 e 48 del Trattato CEE (5).
5. In altri termini, voi avete - come io stesso - ritenuto che una situazione di questo tipo non rientrasse, ratione materiae, nell' ambito di applicazione del diritto comunitario.
6. La vostra pronuncia ha generato nel giudice a quo una certa perplessità quanto alle conseguenze che deve trarne.
7. Comparando infatti la situazione di un cittadino tedesco che potremmo chiamare "sedentario", come il signor Steen, a quella di un cittadino di un altro Stato membro che, avvalendosi del suo diritto di libera circolazione, venga a chiedere nella Repubblica federale di Germania il posto rifiutato al precedente, egli constata che il primo è privato della tutela del diritto comunitario di cui il secondo può avvalersi.
8. Egli riscontra in questa differenza di trattamento una discriminazione che trova la sua fonte nella stessa norma comunitaria, la quale, conferendo diritti al lavoratore comunitario straniero, non ne estende il beneficio al lavoratore nazionale.
9. Il problema vi è familiare: è quello della discriminazione a rovescio.
10. Quello che, invece, è nuovo, è il confronto delle valutazioni effettuate a proposito di una siffatta discriminazione rispettivamente dal diritto comunitario e dal diritto costituzionale dello Stato membro. Per essere più chiari, una discriminazione del genere, non criticabile rispetto al diritto comunitario - non in quanto essa gli è conforme, ma in quanto esula dal suo ambito di applicazione - può o no essere assoggettata al controllo interno di costituzionalità? Il diritto comunitario vi osta?
11. Rilevo che non si tratta per il giudice nazionale, a dispetto dell' ambiguità dell' espressione "competenza indiretta di controllo, da parte dei giudici nazionali, del Trattato CEE" usata nell' ordinanza di rinvio (6), di procedere al controllo della costituzionalità del diritto comunitario, che per l' appunto è inapplicabile alla controversia di cui trattasi.
12. La questione che egli vi pone è se la vostra sentenza 28 gennaio 1992 lasci spazio al controllo di costituzionalità della norma interna in quanto essa discriminerebbe il lavoratore nazionale che si trovi in una situazione puramente interna, rispetto ai cittadini degli altri Stati membri che si siano avvalsi del diritto di libera circolazione nella Comunità, situazione che rientra nell' ambito di applicazione del diritto comunitario.
13. Qui di nuovo siamo di fronte ad una questione di diritto puramente interno sulla quale non possono incidere né il diritto comunitario in generale né la vostra sentenza in particolare.
14. Di cosa si tratta in realtà?
15. Una situazione che rientri nel campo di applicazione del diritto comunitario può, a causa della prevalenza di quest' ultimo, indurre il giudice nazionale a lasciare inapplicata la norma interna che gli è contraria.
16. Questa continuerà nondimeno a regolare le situazioni puramente interne che esulano dall' ambito di applicazione di tale diritto, il che potrà portare a disparità di trattamento in casi comparabili.
17. Il punto se esista alla luce della Costituzione - e in particolare del principio di parità davanti alla legge - un obbligo di eliminare qualsiasi discriminazione a rovescio rientra nella valutazione sovrana del giudice costituzionale dello Stato membro di cui trattasi.
18. In caso affermativo, l' adempimento di un obbligo del genere, rientrando esso pure nell' ordinamento giuridico interno, esula necessariamente dal diritto comunitario, semplicemente in quanto quest' obbligo gli è estraneo.
19. Un' osservazione per terminare.
20. La problematica all' origine della vostra nuova domanda non può essere ridotta al paragone delle rispettive situazioni del cittadino nazionale "sedentario", da una parte, e dei cittadini degli altri Stati membri che si avvalgono del loro diritto di libera circolazione, dall' altra.
21. Infatti, se il signor Steen non può, come avete affermato, avvalersi degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE, trattandosi di una situazione puramente interna, egli avrebbe potuto invocarli nei confronti di un altro Stato membro in cui avesse esercitato il suo diritto di libera circolazione e persino, come ho ricordato nelle mie precedenti conclusioni, nei confronti del proprio Stato, qualora avesse risieduto o lavorato o acquisito una formazione in un altro Stato membro (7).
22. Vi propongo, quindi, di dichiarare:
"Qualora il cittadino di uno Stato membro non possa, contrariamente ad altri cittadini comunitari che possono avvalersene, fruire di un diritto che trovi la sua fonte nel diritto comunitario, per il solo motivo che la sua situazione - puramente interna - esula dall' ambito di applicazione di quest' ultimo, il diritto comunitario non incide sulle condizioni di messa in atto da parte dei giudici nazionali di un principio costituzionale di parità davanti alla legge, condizioni che sono disciplinate esclusivamente dall' ordinamento giuridico interno dello Stato membro di cui trattasi".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Per un esempio, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-304/90, Payless DIY (Racc. pag. I-6493).
(2) - Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-332/90 (Racc. pag. I-341).
(3) - Paragrafi 2-5.
(4) - Paragrafi 2-5.
(5) - Paragrafi 9 e seguenti.
(6) - Pag. 12 della traduzione italiana.
(7) - V. le mie conclusioni nella causa C-332/90, paragrafo 9.
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