Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le questioni pregiudiziali che vi sono state sottoposte si riferiscono entrambe alla nozione di causa di forza maggiore in materia agricola. In esse si prospetta il quesito se un regolamento del Consiglio, che dispone provvedimenti di attuazione di un accordo stipulato fra la CEE e gli Stati Uniti d' America e modifica le condizioni del mercato dei prodotti agricoli (prima questione), o se la stessa stipulazione dell' accordo, in quanto lasci presagire un' ulteriore modifica delle condizioni di tale mercato (seconda questione), possano essere considerati cause di forza maggiore, atte a svincolare un operatore economico dagli obblighi da lui assunti nell' ambito di un precedente regolamento al fine di ottenere una sovvenzione per l' immissione in libera pratica del prodotto in questione.
La normativa applicabile
2. La controversia ha per sfondo l' adesione della Spagna alla Comunità, intervenuta il 1 gennaio 1986 (1). Nel settore che ci interessa, vale a dire quello del granoturco, tale adesione aveva come conseguenza l' alterazione dei tradizionali flussi di scambi fra la Spagna e gli Stati Uniti, con pregiudizio di entrambe le parti. Gli Stati Uniti perdevano uno dei loro mercati e la Spagna una fonte di approvvigionamento a basso costo.
Onde evitare eccessive turbative dei mercati di questi due paesi, la Comunità adottava specifici provvedimenti nei confronti di ciascuno di essi: negoziava con gli Stati Uniti nell' ambito del GATT e adottava discipline specifiche a favore degli operatori spagnoli.
3. I negoziati fra la Comunità e gli Stati Uniti ai sensi dell' art. XXIV.6 del GATT si svolgevano principalmente nel corso dell' anno 1986 e si concludevano con la sottoscrizione dell' accordo il 30 gennaio 1987 (2), col quale la Comunità si impegnava in particolare ad aprire, per gli anni 1987-1990, un contingente annuo d' importazione in Spagna di 2 milioni di tonnellate di granoturco. Tale accordo veniva comunicato alla stampa poco tempo dopo la sua stipulazione, tuttavia era pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee solo nell' aprile 1987.
4. Nel 1986, nel corso dei negoziati, le autorità comunitarie dovevano adottare un certo numero di provvedimenti provvisori. In particolare, a seguito di una soluzione intermedia raggiunta il 1 luglio 1986 fra la Comunità e gli Stati Uniti, il Consiglio adottava, il 16 settembre 1986, il regolamento (CEE) n. 2913/86 (3), che deroga al regolamento (CEE) n. 2727/75 (4) e prevede, in caso di notevole calo delle esportazioni americane di granoturco verso la Spagna, la possibilità di fissare a un livello ridotto il prelievo all' importazione riscosso sul granoturco proveniente da paesi terzi. Si trattava di misure limitate nel tempo (fino al 28 febbraio 1987), connesse ad una vigilanza particolare delle importazioni in Spagna dei prodotti originari degli Stati Uniti. In attuazione di tale regolamento la Commissione adottava il regolamento (CEE) 15 ottobre 1986, n. 3140 (5), relativo a un bando di gara per i quantitativi di granoturco originari dei paesi terzi che potevano essere assoggettati a prelievo all' importazione ad aliquota ridotta. Anche tali provvedimenti avevano efficacia limitata al 28 febbraio 1987.
5. In seguito all' accordo stipulato nell' ambito del GATT, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 25 giugno 1987, n. 1799 (6), menzionato nella prima questione pregiudiziale, che prevede una riduzione del prelievo sulle importazioni in Spagna di granoturco originario dei paesi terzi, per il periodo 1987-1990. Il regolamento di attuazione (CEE) n. 2059/87 (7) veniva emanato dalla Commissione il 13 luglio 1987. Tali provvedimenti entravano in vigore il giorno della pubblicazione dei regolamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
6. Mentre si svolgevano i negoziati con gli Stati Uniti, la situazione del mercato del granoturco in Spagna era caratterizzata da prezzi molto elevati, imputabili in particolare al calo del raccolto. La Commissione, ritenendo che le difficoltà fossero sufficientemente gravi da giustificare l' adozione di misure transitorie allo scopo di far abbassare il prezzo del granoturco, emanava, in forza dell' art. 90 del Trattato di adesione, il regolamento (CEE) 26 novembre 1986, n. 3593 (8), in riferimento al quale è sorta la controversia dinanzi al giudice di rinvio che prevede la concessione di una sovvenzione per l' importazione di granoturco in Spagna. I quantitativi importati provenivano per metà da paesi terzi e per l' altra metà da Stati membri, ad eccezione del Portogallo. Per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, la sovvenzione consisteva in un importo fisso che veniva detratto dal prelievo da versare (art. 1, n. 1, secondo comma). Le misure, definite "transitorie", venivano esplicitamente giustificate per via dei prezzi elevati imputabili al calo del raccolto (primo 'considerando' ) ed erano limitate nel tempo: potevano fruire della sovvenzione i soli quantitativi di granoturco immessi in libera pratica in Spagna entro il 31 maggio 1987 (art. 1, n. 3). Inoltre, il regolamento stabiliva i quantitativi massimi ammessi a fruire della sovvenzione: 600 000 tonnellate in provenienza dai paesi terzi e 600 000 tonnellate in provenienza dagli Stati membri, fatta eccezione per il Portogallo (art. 1, n. 2).
La controversia dinanzi al giudice nazionale
7. Come nella maggior parte delle discipline normative adottate in materia agricola, nel regolamento della Commissione n. 3593/86 è prevista la costituzione di una cauzione (art. 2, n. 3). Intendendo importare granoturco sovvenzionato, la società Transafrica presentava al Servicio Nacional de Productos Agrarios (in prosieguo: il "SENPA"), l' autorità spagnola competente, in data 1 e 2 dicembre 1986, domande di immissione in libera pratica relative a 125 000 tonnellate di granoturco, prestando la garanzia bancaria richiesta. Il 10 dicembre 1986 il SENPA rilasciava i titoli di importazione a favore della Transáfrica, alla stregua dei quali la società era tenuta ad importare il quantitativo richiesto entro il 28 febbraio 1987. In base a tali titoli, la Transáfrica immetteva in libera pratica solo una parte (31 587 tonnellate) del granoturcco per il quale aveva richiesto la sovvenzione.
8. Ritenendo, infatti, che la conclusione dell' accordo 30 gennaio 1987 fra la Comunità e gli Stati Uniti avesse modificato radicalmente e in modo imprevedibile la situazione preesistente, provocando un repentino ribasso dei prezzi, la Transáfrica comunicava al SENPA, in data 16 febbraio 1987, che l' importazione di granoturco sovvenzionato aveva perso completamente valore e reclamava lo svincolo della cauzione prestata. Con decisione 14 settembre 1987 il SENPA, sentito il parere della Commissione, rifiutava lo svincolo della cauzione. In seguito al rigetto di un primo reclamo da parte del ministero dell' Agricoltura, in data 6 settembre 1988, la società Transáfrica presentava l' 11 novembre 1988 un ricorso in via giurisdizionale dinanzi alla Audiencia Nacional. Con ordinanza 25 marzo 1993 la sezione del contenzioso amministrativo di tale organo giudiziario vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se i provvedimenti adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, per quel che riguarda il regime di importazione del granoturco in Spagna per il periodo 1987-1990, a causa dei loro possibili effetti di riduzione dei prezzi del granoturco, possano incidere negativamente e rendere difficoltoso l' adempimento degli obblighi assunti in contropartita delle sovvenzioni concesse per l' importazione di granoturco in Spagna ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593, fino a costituire una causa di forza maggiore che renda impossibile o difficoltoso l' adempimento degli obblighi d' immissione in libera pratica di granoturco, con conseguente diritto allo svincolo della garanzia prestata.
2) Se gli annunci ufficiali dell' accordo fra la CEE e gli Stati Uniti d' America e del risultato dei negoziati nell' ambito del GATT, nei primi mesi dell' anno 1987, sull' impegno relativo all' importazione annua di granoturco e sorgo in Spagna durante il quadriennio 1987-1990, possano, ancora prima di concretarsi in una norma scritta, produrre conseguenze inevitabili e imprevedibili fino a rendere impossibile o difficoltosa l' osservanza di una prescrizione principale e invocabili come causa di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220".
Sull' argomento relativo alla tutela del legittimo affidamento
9. Pur vertendo entrambe le questioni poste dal giudice nazionale sulla nozione di causa di forza maggiore, la ricorrente nella causa principale presenta altresì osservazioni in ordine alla tutela del legittimo affidamento, adducendo che il riferimento alla forza maggiore, che la Audiencia Nacional fa nelle sue questioni, potrebbe essere inteso come avente valore meramente descrittivo, invitandovi pertanto a procedere ad un esame approfondito delle questioni alla luce di altre disposizioni o principi del diritto comunitario.
Gli argomenti relativi al ricorrere di una causa di forza maggiore e alla tutela del legittimo affidamento hanno in comune il fatto di riferirsi entrambi alle aspettative del singolo. Tuttavia, mentre in un caso il concetto utilizzato consente la liberazione del singolo dall' obbligo cui è tenuto, nell' altro postula il sorgere di un obbligo a carico di un terzo e a vantaggio del singolo. Infatti, nel caso della forza maggiore, ciò che rileva è un mutamento imprevisto delle circostanze rispetto ad una situazione iniziale (non ci si attendeva e non vi era d' altra parte alcun motivo di attendersi nessun evento), mentre nel caso in cui venga fatta valere la tutela del legittimo affidamento si fa piuttosto riferimento a un' aspettativa suscitata dal comportamento del terzo in circostanze tali da doversi riconoscere una pretesa giuridica in capo al soggetto (il comportamento del terzo ha creato in favore di quest' ultimo il diritto di attendersi qualcosa di relativamente preciso).
10. Ritengo che il giudice di rinvio vi abbia sottoposto a ragion veduta le questioni relative alla nozione di causa di forza maggiore. Nel caso in esame, infatti, la controversia fra le parti verte sull' esecuzione, da parte della ricorrente nella causa principale, degli obblighi da essa assunti all' atto della domanda di sovvenzioni per l' importazione di granoturco. La prova dell' esistenza di una causa di forza maggiore le consentirebbe di liberarsi dai suoi obblighi e di recuperare la cauzione versata. Tuttavia, dato che la ricorrente nella causa principale ha formulato alcune osservazioni sul principio della tutela del legittimo affidamento, esaminerò le questioni sottoposte anche con riferimento a tale principio.
11. La Corte ha accolto molto raramente argomenti basati sulla tutela del legittimo affidamento in riferimento a provvedimenti economici d' intervento sui mercati. Mentre riconoscete alle autorità comunitarie un certo margine di apprezzamento in questo campo, valutate in modo molto rigoroso il comportamento di quel bonus pater familias del diritto comunitario rappresentato dall' operatore economico prudente e avveduto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, sebbene il rispetto del legittimo affidamento appartenga al novero dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono tuttavia fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione preesistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (9). Avete stabilito che ciò può avvenire, in particolare, in un contesto quale quello dell' organizzazione comune dei mercati, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica, e che ciò vale, a maggior ragione, laddove il vantaggio in questione derivi da una disciplina speciale che deroghi alle regole ordinarie del mercato, adottata per far fronte a una situazione eccezionale (10).
12. Ciò è proprio quanto è accaduto nel caso di specie. Ricorreva una situazione eccezionale derivante dall' adesione della Spagna. Tutti gli operatori economici spagnoli sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che erano in corso negoziati (11) fra la Comunità e gli Stati Uniti destinati ad attenuare le conseguenze dell' adesione nel settore del granoturco, tramite la fissazione di un periodo transitorio: il regolamento del Consiglio n. 2913/86 (12) faceva menzione di una soluzione intermedia, raggiunta il 1 luglio 1986, e inoltre, fissando il termine di scadenza della validità dei provvedimenti al 28 febbraio 1987, lasciava presagire l' imminente conclusione di un accordo finale. D' altra parte, il regolamento della Commissione n. 3593/86 (13) era esplicitamente giustificato dall' elevato prezzo del granoturco dovuto, in particolare, al calo del raccolto. I provvedimenti posti in essere con tale regolamento venivano qualificati di carattere "transitorio"; essi avevano durata rigorosamente limitata nel tempo e si riferivano esclusivamente a quantitativi determinati di granoturco. Qualsiasi operatore economico avrebbe potuto rendersi conto dello stato evolutivo della situazione in base ad una semplice lettura dei regolamenti.
13. Quand' anche il regolamento della Commissione n. 3593/86 avesse creato un legittimo affidamento in capo agli operatori economici, quod non, non si vede tuttavia in che modo l' accordo stipulato il 30 gennaio 1987 fra la CEE e gli Stati Uniti d' America avrebbe violato tale affidamento. L' accordo in parola non aveva diretta efficacia ed è entrato a far parte dell' ordinamento giuridico comunitario solo col regolamento del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799 (14). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella causa principale, l' annuncio di tale accordo non ha avuto un effetto chiaramente individuabile sul prezzo del granoturco. Lo stesso grafico prodotto dalla ricorrente nella causa principale dinanzi alla Audiencia Nacional, proveniente dalla stessa fonte (il SENPA) di quello presentato dalla Commissione dinanzi alla Corte (15), riferito però a un periodo più breve, mostra una tendenza costante al ribasso del prezzo del granoturco nel corso dei mesi di dicembre 1986, gennaio, febbraio e marzo 1987. Dal grafico prodotto dalla Commissione, che abbraccia il periodo compreso fra il luglio 1986 e il giugno 1988, si evince con particolare chiarezza che il prezzo del granoturco ha cominciato a decrescere a partire dall' ottobre 1986, cioè precisamente a partire dall' adozione del regolamento della Commissione n. 3593/86, il cui scopo era di provocare un ribasso del prezzo. Pertanto, la contrazione dei prezzi del febbraio 1987 non è stata repentina. Essa è stata solo la conseguenza logica, prevedibile e auspicata delle misure adottate nell' ottobre 1986, e non una reazione brusca del mercato dovuta all' accordo stipulato fra la CEE e gli Stati Uniti.
14. Per quanto concerne il regolamento del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, è ancor meno evidente in che modo esso avrebbe potuto deludere l' affidamento degli operatori economici in ordine alle condizioni del mercato nel febbraio 1987. Il regolamento in parola non aveva effetto retroattivo, né trovava applicazione durante il periodo in cui il granoturco sovvenzionato è entrato in Spagna ai sensi del regolamento della Commissione n. 3593/86. Esso è entrato in vigore, infatti, alla fine di giugno 1987, mentre potevano giovarsi della sovvenzione prevista dal regolamento n. 3593/86 soltanto i quantitativi di granoturco immessi in libera pratica in Spagna fino al 31 maggio 1987.
15. In conclusione, non vi è nulla che lasci supporre che l' affidamento degli operatori, seppure fosse esistito e sempreché legittimo, possa essere stato violato dall' accordo stipulato fra la CEE e gli Stati Uniti il 30 gennaio 1987, dall' annuncio di tale accordo all' inizio del mese di febbraio, ovvero dal regolamento 25 giugno 1987, n. 1799, recante provvedimenti attuativi dell' accordo di cui sopra.
Sull' argomento relativo all' esistenza di una causa di forza maggiore
16. La disposizione applicabile è l' art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (16), come modificato dal regolamento (CEE) 29 aprile 1987, n. 1181 (17), in base al quale:
"1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un' esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore".
Per la nozione di esigenza principale occorre riferirsi all' art. 5 del regolamento della Commissione n. 3593/86, il quale recita:
"La cauzione di cui all' articolo 2, paragrafo 3 è svincolata per i quantitativi:
° per i quali la domanda non sia stata accolta oppure quando l' esigenza principale sia stata adempiuta;
° per i quantitativi immessi in libera pratica in Spagna nel periodo di validità del titolo previsto dall' articolo 3 e su presentazione di quest' ultimo presso l' organismo che l' ha rilasciato entro e non oltre due mesi dalla scadenza della validità.
Tale obbligo è un' esigenza principale ai sensi dell' articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione".
Nel caso di specie, si pone la questione di stabilire se l' accordo 30 gennaio 1987 o il regolamento del Consiglio n. 1799 costituiscano cause di forza maggiore, tali da liberare la Transáfrica dal suo obbligo principale di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica entro il 28 febbraio 1987.
17. Tra tali questioni è possibile scartare ictu oculi quella che fa riferimento al regolamento n. 1799/87 come circostanza che avrebbe reso impossibile l' esecuzione. Al pari della Commissione, non riesco a comprendere come un regolamento adottato nel mese di giugno 1987 possa aver influenzato, sia pure minimamente, l' esecuzione di un obbligo che doveva essere adempiuto nel febbraio 1987.
18. In varie occasioni avete statuito che, nell' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola, la nozione di forza maggiore non è limitata a quella di impossibilità assoluta di eseguire l' obbligo assunto. E' tuttavia pacifico che tale nozione debba essere intesa nel senso che ricomprende circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza (18). Nel caso di specie tali condizioni non ricorrono.
19. A prescindere dalla questione, purtuttavia di principio, se una modificazione normativa possa costituire una causa di forza maggiore, il primo elemento del caso in esame da mettere in evidenza è che la stipulazione dell' accordo 30 gennaio 1987 non era affatto un avvenimento imprevedibile per gli operatori economici. Come ho testé rilevato, i negoziati erano già in corso da svariati mesi e il regolamento del Consiglio n. 2913/86 faceva del resto menzione di una soluzione intermedia raggiunta il 1 luglio 1986. Dalla lettura degli articoli di stampa prodotti in giudizio dalla parte ricorrente dinanzi al giudice nazionale si perviene al convincimento che qualsiasi operatore economico normalmente informato poteva rendersi conto che la questione dell' importazione del granoturco in Spagna era uno dei punti fondamentali dei negoziati fra la CEE e gli Stati Uniti. La ricorrente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che si doveva necessariamente pervenire ad un accordo onde evitare una guerra commerciale fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America.
20. A parere della ricorrente, ciò che ha reso impossibile o estremamente difficile l' esecuzione dell' obbligo di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica è stato il calo dei prezzi del granoturco, causato dall' annuncio della conclusione dell' accordo. Pur riconoscendo che all' epoca dei fatti vi era stato un calo del prezzo del granoturco, mi sembra di aver sufficientemente dimostrato, trattando l' argomento relativo al legittimo affidamento, che tale calo non è stato una reazione repentina e imprevedibile all' annuncio dell' accordo 30 gennaio 1987 fra la Comunità e gli Stati Uniti, quanto la conseguenza logica, prevedibile e auspicata delle misure adottate nell' ottobre 1986.
21. Occorre chiedersi se la società Transáfrica si trovasse veramente nell' impossibilità di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica. La risposta è no. La merce era disponibile. Senza dubbio, l' operazione era divenuta meno interessante dal punto di vista economico. Tuttavia, si tratta di un rischio commerciale e non di un caso di forza maggiore. Gli operatori economici sono infatti chiamati ad effettuare delle scelte e a subirne le conseguenze, realizzare un profitto o sopportare le perdite conseguenti alla scelta effettuata. La Transáfrica ha deciso di acquistare un consistente quantitativo di granoturco sovvenzionato ai sensi del regolamento n. 3593/86, ma doveva sapere, poiché di ciò si faceva menzione nel regolamento stesso, che si trattava di una misura transitoria, di applicazione limitata sia dal punto di vista temporale sia per quanto riguarda i quantitativi considerati, rispondente a un' esigenza specifica e mirante e provocare una riduzione delle quotazioni del granoturco. Pur avendo ricevuto i titoli di importazione per 125 000 tonnellate il 10 dicembre 1986, la Transáfrica ha nondimeno deciso di importare solo 31 587 tonnellate e, quanto al resto, di attendere. Se nel mese di febbraio il prezzo era particolarmente basso e se l' annuncio della conclusione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti ha comportato un ulteriore calo ancora maggiore, ciò era riconducibile unicamente al verificarsi di un normale rischio commerciale, e non di un evento costitutivo di una causa di forza maggiore.
Conclusione
22. Gli argomenti addotti dalla ricorrente nella causa principale, sia in tema di tutela del legittimo affidamento sia con riguardo all' esistenza di una causa di forza maggiore, non mi trovano concorde. Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sottoposte dal giudice di rinvio:
"Né i provvedimenti adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, per quel che riguarda il regime di importazione del granoturco in Spagna per il periodo 1987-1990, né gli annunci ufficiali dell' accordo fra la CEE e gli Stati Uniti d' America e del risultato dei negoziati nell' ambito del GATT relativi a tale regime di importazione, nei primi mesi dell' anno 1987, possono essere invocati da un operatore economico come causa di forza maggiore al fine di liberarsi dall' obbligo principale di immettere granoturco sovvenzionato in libera pratica, assunto ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Trattato fra gli Stati membri delle Comunità europee e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica, concluso a Madrid il 12 giugno 1985 (GU L 302).
(2) ° Decisione del Consiglio 30 gennaio 1987, 87/224/CEE, relativa all' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' articolo XXIV.6 dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT; GU L 98, pag. 1).
(3) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1986, n. 2913, che deroga al regolamento (CEE) n. 2727/75 per quanto concerne il prelievo all' importazione applicabile a taluni quantitativi di granturco e di sorgo (GU L 272, pag. 1).
(4) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1).
(5) ° Regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1986, n. 3140, relativo alla pubblicazione di un bando di gara per il prelievo all' importazione di granturco e sorgo provenienti dai paesi terzi (GU L 292, pag. 27).
(6) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (GU L 170, pag. 1).
(7) ° Regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1987, n. 2059, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (GU L 193, pag. 6).
(8) ° Regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593, relativo alla concessione di una sovvenzione per l' importazione di granturco in Spagna (GU L 334, pag. 21).
(9) ° Sentenze 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka (Racc. pag. 2745, punto 27); 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust (Racc. pag. 3745, punto 27); 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico (Racc. pag. 2755, punto 33); 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre (Racc. pag. I-395, punto 33); 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias De Bermeo (Racc. pag. I-2901, punti 34-36).
(10) ° Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, citata, punto 36.
(11) ° Quanto alla rilevanza, ai fini dell' esistenza di un legittimo affidamento, della presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici dei negoziati in seno al Consiglio (v. sentenza 12 aprile 1984, causa 281/82, Unifrex, Racc. pag. 1969, punti 26 e 27).
(12) ° V., supra, paragrafo 4.
(13) ° V., supra, paragrafo 6.
(14) ° V., supra, paragrafo 5.
(15) ° La ricorrente nella causa principale precisa, alla pag. 15 del ricorso presentato dinanzi al giudice di rinvio, di averlo tratto dalla pag. 5 della pubblicazione settimanale del SENPA Mercados Nacionales , relativa all' ultima settimana di marzo 1987.
(16) ° GU L 205, pag. 5.
(17) ° GU L 113, pag. 31. Tale regolamento di modifica, successivo alla prestazione della cauzione di cui alla presente controversia, si limita a precisare in modo esplicito la possibilità di invocare l' esistenza di una causa di forza maggiore.
(18) ° V., da ultimo, sentenza 13 ottobre 1993, causa C-124/92, An Bord Bainne (Racc. pag. I-5461, punto 11).
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