CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHEAL B. ELMER
presentate il 20 giugno 1995 ( *1 )
1.
Nel procedimento in esame l'avvocato generale Gulmann aveva presentato le sue conclusioni il 12 luglio 1994 (in prosieguo: le «conclusioni»). Queste conclusioni sono particolarmente dettagliate e contengono un'analisi molto precisa e completa della causa.
2.
Posso quindi, per quanto attiene agli elementi di fatto e allo sfondo normativo della causa, rinviare per intero a dette conclusioni.
3.
Come emerge dalle stesse conclusioni, la causa solleva due questioni fondamentali. In primo luogo, ci si deve pronunciare sulla questione se sia ancora in vigore l'art. 1 del regolamento di classificazione doganale della Commissione n. 482/74 ( 1 ). In caso affermativo, ci si deve inoltre pronunciare sul se sia illecito esigere un tenore di amido inferiore al 45% ai fini della classificazione di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco nella sottovoce 23069091 della nomenclatura combinata.
Se sia ancora in vigore il regolamento n. 482/74
4.
L'argomentazione delle conclusioni riguardanti la questione di cui trattasi si basa sulla sentenza della Corte 27 marzo 1990 nella causa Pennacchiotti ( 2 ) esu un'interpretazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 ( 3 ).
5.
L'art. 15, n. 1, del regolamento disciplina il passaggio dalla nomenclatura TDC alla nomenclatura combinata e dispone che i codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della Tariffa doganale comune e della Nimexe e che «gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza dalla Commissione» (il corsivo è mio).
6.
Come si è rilevato al punto 30 delle suddette conclusioni, l'art. 15, n. 1, deve essere considerato l'espressione di una decisione implicita del legislatore comunitario di mantenere in vigore atti giuridici adottati in base al precedente fondamento giuridico. L'uso dei termini «sono modificati», di cui all'art. 15, n. 1, implica appunto il mantenimento in vigore di talune norme nell'attesa di una loro modifica e detti termini non possono, a quanto pare, essere intesi nel senso di una abrogazione di dette norme precedenti la modifica. Se il legislatore avesse voluto che queste norme potessero applicarsi solo dopo il loro adattamento, la disposizione in esame avrebbe dovuto essere formulata nella forma di una autorizzazione assegnata alla Commissione, ai fini dell'adozione di regolamenti adattati alla nuova nomenclatura, senza applicazione del procedimento prescritto dagli artt. 9 e 10 del regolamento.
7.
Si può inoltre osservare che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, l'art. 15 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 1988, giorno dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata. Se il legislatore avesse voluto considerare l'adattamento prescritto dall'art. 15, n. 1, un presupposto di validità, sarebbe stato logico accordare alla Commissione un termine prima dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata per effettuare tale adattamento.
8.
Si deve pertanto concludere che il regolamento n. 482/74 è restato in vigore anche sotto la vigenza della nomenclatura combinata, salve le modifiche eventualmente apportate dalla Commissione.
9.
Come risulta dalle precedenti osservazioni, non è necessario ricorrere alle considerazioni che possono essere dedotte dalla precitata sentenza Pennacchiotti per risolvere la questione se il regolamento n. 482/74 sia restato in vigore sotto la vigenza della nomenclatura combinata. Trattandosi di valutare l'adeguatezza della situazione generale del diritto riflessa da detta sentenza, si deve tener conto dell'estrema importanza che riveste — non solo per la comprensione e l'accettazione della Comunità e del diritto comunitario da parte dei cittadini, ma anche per motivi di efficacia del diritto comunitario — l'elaborazione di norme quanto più chiare e trasparenti possibili. A questo proposito si può menzionare anche il manifestato desiderio che sia effettuata, molto più che in passato, una codificazione degli atti giuridici ( 4 ). La Corte deve sostenere tali sforzi intesi a rendere il diritto comunitario quanto più chiaro e trasparente possibile per i cittadini. Non sono convinto che il principio sancito dalla sentenza Pennacchiotti sia tale da assecondare le fondamentali aspirazioni di chiarezza e di trasparenza del diritto comunitario. Vi è maggiore chiarezza e trasparenza per il cittadino se i regolamenti d'applicazionę diventano nulli sin da quando sono abrogati i regolamenti base, salvo disposizioni espresse in senso contrario.
10.
Sarebbe stato forse auspicabile evidenziare in modo più chiaro, all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 2658/87, che i regolamenti di applicazione allora vigenti avrebbero continuato ad essere in vigore. Tuttavia, poiché è possibile giungere allo stesso risultato mediante un'interpretazione generale, non ritengo che vi sia alcun problema dal punto di vista della certezza del diritto a constatare che il regolamento n. 482/74 ha continuato ad essere in vigore dopo l'applicazione della nomenclatura combinata.
Se l'art. 1 del regolamento n. 482/74 fosse invalido all'epoca rilevante per la causa
11.
Ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, la Commissione è autorizzata ad adottare, nel rispetto del procedimento prescritto dall'art. 10, provvedimenti relativi all'applicazione della nomenclatura combinata e delle note esplicative ad essa relative. Ciò assicura, da un lato, un'applicazione uniforme del diritto comunitario negli Stati membri e, dall'altro, una semplificazione sul piano amministrativo.
12.
Per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia esorbitato dai limiti posti al suo potere esigendo un tenore di amido inferiore al 45% quale condizione per la classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco che rientrano nella sottovoce 23069091 della nomenclatura combinata, le conclusioni prendono le mosse dalla sentenza Vismans Nederland ( 5 ). In questa sentenza la Corte, conformemente ad una giurisprudenza costante, ha affermato che la Commissione è sì autorizzata a precisare il contenuto di una voce doganale, ma non può modificare il testo della Tariffa doganale comune, tenuto conto del fatto che la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali definite dal testo delle voci della Tariffa doganale comune ( 6 ).
13.
La causa in esame è diversa dalla causa Vismans Nederland in quanto la Commissione non ha commesso un errore di discrezionalità al momento dell'adozione dell'atto. Per contro, l'evoluzione successiva ha per così dire reso obsoleto il regolamento della Commissione, e il problema è quindi che il regolamento non è stato adattato a tale evoluzione. La disapplicazione del regolamento implica quindi in pratica che si constati un obbligo della Commissione ad adattare permanentemente tale norma. Questa differenza non può tuttavia, a mio avviso, essere decisiva, poiché nella specie valgono le stesse considerazioni relative alla certezza del diritto.
14.
Il tribunale a quo si è basato sul fatto che i prodotti importati sono residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco senza aggiunta di elementi estranei, il che non è stato contestato dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. Come si è rilevato nelle conclusioni, si deve quindi supporre che si tratti oggettivamente di un residuo, rientrante di diritto nella sottovoce 23069091. Il tasso massimo del 45% prescritto dal regolamento n. 482/74 ha quindi comportato una classificazione doganale non conforme alle caratteristiche e alle proprietà oggettive del prodotto, quali discendono dalla nomenclatura. L'importatore ha indebitamente subito per questo motivo un danno al quale difficilmente si potrà ovviare se il regolamento viene mantenuto in vigore. È assodato inoltre che l'atto giuridico adottato dalla Commissione ha soltanto una portata interpretativa e non può quindi modificare il contenuto della voce doganale di cui trattasi.
15.
La natura dell'atto e le considerazioni di cui sopra relative all'esigenza della certezza del diritto impongono, a mio avviso, di non tener conto dell'obbligo del tenore di amido prescritto dall'art. 1 del regolamento n. 482/74, anche se il problema che si è posto non esisteva all'origine, al momento dell'adozione del regolamento, ma è una conseguenza dell'evoluzione successiva. Posso quindi, anche per quanto riguarda la soluzione della seconda questione, conformarmi alle conclusioni dell'avvocato generale.
Conclusione
16.
Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate conformemente alle conclusioni dell'avvocato generale Gulmann presentate il 12 luglio 1994.
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) Regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune (GU L 57, pag. 23).
( 2 ) Causa C-315/88 (Racc. pag. I-1323).
( 3 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica della Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
( 4 ) V, ad esempio, i lavori del Parlamento europeo: «Relazione su un accordo interistituzionale in materia di codificazione ufficiale della normativa comunitaria», 1995; «Risoluzione sulla trasparenza del diritto comunitario e sulla necessità della sua codificazione», nonché le prese di posizione della Commissione nel documento COM(93) 391 def. — Codificazione costitutiva per il rafforzamento della trasparenza del diritto comunitario nell'ambito del mercato interno.
( 5 ) Sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411).
( 6 ) V. sentenza Vismans Nederland, già ciuta, punti 13 e 14. V, inoltre, sentenze 13 dicembre 1994, causa C-401/93, GoldStar Europe (Racc. pag. I-5587, punto 19), e 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 11).
Full & Egal Universal Law Academy