Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation francese, Sezione sociale, che ha dato avvio al presente procedimento, solleva una questione di interpretazione e applicazione dell' art. 49 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) sotto il profilo della determinazione dell' aliquota e dell' ammontare di una pensione di vecchiaia. Il giudice a quo chiede tale interpretazione in particolare sullo sfondo del principio di parità di trattamento sancito dall' art. 3, n. 1, del regolamento.
2. La lite nella causa principale verte sui seguenti fatti: il ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il "ricorrente"), in possesso della doppia cittadinanza francese e britannica, era stato occupato, nel corso della sua attività lavorativa, sia nel Regno Unito sia in Francia come lavoratore subordinato. Egli aveva dapprima svolto un' attività lavorativa subordinata nel Regno Unito dal 1948 al 1955 e poi, dal 1956 al 1985, in Francia paese nel quale egli veniva licenziato, il 16 dicembre 1985, all' età di 61 anni, per motivi economici. Di conseguenza si rivolgeva alla competente assicurazione contro la disoccupazione, l' Assedic (2), per ottenere un sussidio di disoccupazione. In forza dell' art. L. 351-18 del Code du travail e del decreto 24 novembre 1982, n. 82-991, emanato per l' esecuzione di tale norma, che escludono dal sussidio di disoccupazione i richiedenti che abbiano superato i 60 anni di età e maturato 150 trimestri nell' ambito dell' assicurazione vecchiaia, l' Assedic rinviava il ricorrente alla Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (in prosieguo: la "CNAVTS").
3. Con domanda del 15 maggio 1986, egli si rivolgeva alla CNAVTS indicando, come data di decorrenza della pensione, il 1 maggio 1989, quindi il primo giorno del mese successivo al compimento del suo 65 anno di età. La domanda gli veniva rispedita in data 25 agosto 1986 con la precisazione secondo cui la data indicata per venire a fruire della pensione era ancora troppo lontana. La CNAVTS invitava il ricorrente a riformulare la domanda, facendo osservare al riguardo che esistevano due possibilità:
° La prima possibilità era quella che il ricorrente totalizzasse almeno 150 trimestri da lui maturati nell' ambito dei regimi previdenziali francese e britannico senza sovrapposizioni. Dato che la legge inglese prevede la concessione di una pensione solo a partire dal compimento del 65 anno di età, l' assicurazione vecchiaia avrebbe effettuato una liquidazione dei diritti esclusivamente in base al regime francese, ragion per cui era rilevante la scelta della data di decorrenza della pensione del ricorrente.
° La seconda possibilità era quella che il ricorrente non totalizzasse 150 trimestri. L' assicurazione vecchiaia avrebbe respinto la domanda perché l' Assedic continuasse a corrispondergli sussidi.
4. Al momento del suo licenziamento per motivi economici, il ricorrente aveva compiuto 120 trimestri nell' ambito del regime francese e 53 trimestri nell' ambito di quello britannico. In data 13 agosto 1987 egli formulava una nuova domanda presso la CNAVTS. Sulla base dei 120 trimestri compiuti nell' ambito del regime previdenziale francese, veniva riconosciuta al ricorrente una pensione che, secondo quanto egli stesso sostiene, ammonta a circa due terzi della pensione completa che gli sarebbe spettata qualora avesse compiuto 150 trimestri a norma del regime previdenziale francese.
5. Il governo francese ha sostenuto che il ricorrente ha ricevuto dall' Assedic un sussidio integrativo a carico dello Stato francese fino al compimento del suo 65 anno di età, cioè fino alla data in cui la sua posizione previdenziale nel Regno Unito si è concretata nel diritto a ricevere effettivamente le prestazioni.
6. Per il fatto di essersi dovuto accontentare di questa pensione (parziale) il ricorrente si sentiva danneggiato e intentava un' azione giudiziaria. Già nel procedimento amministrativo presso l' assicurazione vecchiaia e poi via via sino alle sue osservazioni dinanzi alla Cour de cassation il ricorrente ha sostenuto la tesi secondo cui gli doveva essere concessa una pensione intera a norma dell' assicurazione vecchiaia francese in base ai 150 trimestri conteggiati oppure potevano essere presi in considerazione solo i 120 trimestri maturati nell' ambito del regime previdenziale francese, il che gli avrebbe fruttato una prosecuzione delle prestazioni da parte dell' assicurazione contro la disoccupazione.
7. Oltre alle censure di illegalità che egli fonda sulla legge nazionale, il ricorrente ritiene che questa situazione giuridica sia in contrasto con il diritto comunitario, in quanto lo discrimina rispetto a lavoratori che hanno percorso la loro intera carriera lavorativa sotto il regime previdenziale francese. Un lavoratore in condizioni analoghe, che avesse maturato 150 trimestri nell' ambito del regime previdenziale francese, avrebbe avuto diritto ad una pensione completa mentre a lui era spettata invece solo una pensione proporzionale. Tuttavia, anche un lavoratore che avesse maturato solo 120 trimestri in base al regime francese senza che gli venissero conteggiati trimestri maturati in un altro Stato membro si troverebbe in definitiva in una situazione migliore, in quanto continuerebbe ad aver diritto ad una prestazione da parte dell' assicurazione contro la disoccupazione. Tale disparità di trattamento sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazioni sancito all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e all' art. 51 del Trattato CEE (3).
8. La Cour de cassation, che deve pronunciarsi in ultima istanza sulla domanda del ricorrente, sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
Se gli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui il diritto ad una pensione di vecchiaia sussista a partire dall' età di 60 anni, secondo il regime previdenziale base di uno Stato membro, per un lavoratore di età inferiore a 65 anni che abbia compiuto periodi lavorativi in tale Stato e in un altro Stato membro in cui il diritto alla pensione non sorge prima dell' età di 65 anni, a che i periodi compiuti in quest' ultimo Stato siano presi in considerazione unicamente per determinare l' aliquota della pensione che l' istituzione del primo Stato può liquidare immediatamente.
9. Al procedimento hanno preso parte il ricorrente, il governo francese, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione. Tornerò sugli argomenti di questi ultimi nell' ambito della valutazione in diritto.
B ° Parere
Sulla questione pregiudiziale
10. La questione formulata dal giudice a quo fa ritenere che esso intenda sapere se i periodi di assicurazione compiuti dal ricorrente nel Regno Unito debbano essere presi in considerazione solo per determinare l' aliquota della pensione oppure se di essi si debba tener conto nella determinazione dell' ammontare delle prestazioni. Ciò significa che al giudice proponente interessa soltanto la questione se il ricorrente possa aver diritto solo ad una pensione ridotta in base ai 120 trimestri maturati in Francia o ad una pensione intera in base ai 150 trimestri complessivamente computabili.
11. Su questa interpretazione della questione pregiudiziale si è chiaramente basato il governo tedesco quando, nelle sue osservazioni, parte dalla premessa che
"L' obiettivo fondamentale di questa domanda di pronuncia pregiudiziale è quello di determinare se uno Stato membro, dalla cui normativa sorge un diritto alla corresponsione di una pensione, debba riconoscere una prestazione anche in base a periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro, dato che in tale Stato non è ancora sorto alcun diritto a prestazione non essendo stato ivi ancora raggiunto il limite di età, fissato ad un livello superiore".
Nelle suddette osservazioni si asserisce inoltre che
"il ricorrente auspica che la questione sia decisa come se egli avesse lavorato per tutta la vita in Francia, con la conseguenza che nel calcolo della pensione francese dovrebbe tenersi conto di un periodo di occupazione di 150 trimestri".
12. Dal contesto della questione contenuta nella decisione di rinvio pregiudiziale nonché dagli argomenti addotti dagli interessati si può desumere che la questione della presa in considerazione di periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro nel calcolo dell' ammontare della prestazione costituisce solo una parte del problema di diritto comunitario. Sotto il profilo del diritto comunitario è già dubbio che i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro potessero o dovessero essere presi in considerazione nel determinare l' aliquota della pensione. La Corte di giustizia è tenuta ad interpretare le questioni pregiudiziali in connessione oggettiva al fine di fornire al giudice proponente una soluzione completa sotto il profilo del diritto comunitario e di mettergli a disposizione tutti i criteri di cui necessita per decidere la controversia dinanzi ad esso pendente. Pertanto dovranno essere chiariti in prosieguo entrambi gli aspetti della problematica di diritto comunitario.
Sulla presa in considerazione di periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro nel calcolo dell' ammontare della prestazione
13. Il calcolo delle pensioni di vecchiaia (4) ai sensi del regolamento n. 1408/71 viene effettuato in base all' art. 44 dello stesso regolamento. L' art. 44, n. 2, recita:
"Fatto salvo l' articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l' interessato ha presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l' interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri".
14. La procedura di liquidazione viene dunque avviata a seguito della domanda del richiedente. Il ricorrente ha sostenuto di aver presentato alla CNAVTS la sua domanda di liquidazione della pensione solo perché forzato a farlo (5). La proposizione, da parte sua, di un' azione giudiziaria si spiega con la circostanza che egli avrebbe preferito prestazioni da parte dell' assicurazione contro la disoccupazione.
15. L' art. 45, in attuazione del disposto dell' art. 51, lett. a), del Trattato CE, disciplina la "presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni" (6).
16. L' art. 46 contiene le vere e proprie disposizioni sui calcoli che l' istituzione competente deve eseguire ai fini della liquidazione della prestazione. Il calcolo viene necessariamente effettuato in più fasi.
17. In primo luogo, l' istituzione competente calcola, ai sensi dell' art. 46, n. 1, la prestazione indipendente, detta anche prestazione autonoma. A tal fine essa determina, in base alla propria legislazione, l' importo della prestazione alla quale il lavoratore avrebbe diritto in base a tale legislazione prendendo esclusivamente in considerazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in virtù di detta normativa (7). L' art. 46, n. 1, precisa espressamente che il calcolo viene effettuato "senza che sia necessario applicare le disposizioni dell' articolo 45", ossia la norma relativa alla presa in considerazione di periodi di assicurazione o di residenza che siano stati compiuti in forza della legge di un altro Stato membro.
18. In secondo luogo, l' istituzione competente calcola, ai sensi dell' art. 46, n. 2, la prestazione pro rata, detta anche prestazione proporzionale. Tale calcolo viene effettuato, a sua volta, in due fasi. L' istituzione competente somma in un primo momento, a norma dell' art. 45, tutti i periodi compiuti sotto le legislazioni dei vari Stati membri e, sulla loro base, calcola un importo teorico della prestazione come se tutti i periodi computabili fossero stati compiuti nell' ambito della legislazione applicabile. Solo successivamente l' istituzione competente procede ad una riduzione proporzionale dell' importo teorico in base al rapporto tra i periodi effettivamente compiuti nell' ambito di tale legislazione e i periodi maturati a norma delle legislazioni di un altro ovvero di altri Stati membri.
19. In terzo luogo, l' istituzione competente, a norma dell' art. 46, n. 1, secondo comma, nella vecchia versione, ovvero dell' art. 46, n. 3, nella nuova versione (8), confronta l' importo della prestazione autonoma con l' importo della prestazione pro rata. Solo l' importo più elevato fra questi due è determinante per la fissazione definitiva della prestazione.
20. Il calcolo della prestazione pro rata ai sensi dell' art. 46, n. 2, è un modo di calcolo tipicamente di diritto comunitario, poiché, sotto il profilo dell' acquisto del diritto, i periodi compiuti sotto una legislazione diversa confluiscono nel calcolo in forza del diritto comunitario (9). Non si può tuttavia trascurare il fatto che l' esecuzione di entrambe le serie di calcoli (cioè quella diretta ad accertare la prestazione autonoma e quella diretta ad accertare la prestazione pro rata) così come del loro successivo confronto è regolata dal diritto comunitario.
21. La liquidazione della prestazione effettuata dalla CNAVTS corrisponde al calcolo della pensione prorata stabilito in base all' art. 46, n. 2. Concorda al riguardo con il diritto comunitario il fatto che i trimestri compiuti in un altro Stato membro ° nella fattispecie il Regno Unito ° e da cui derivano diritti a pensione sono confluiti nel calcolo. Anche la riduzione proporzionale dell' importo teorico sino ad una prestazione corrispondente ai 120 trimestri compiuti sotto il regime previdenziale francese è avvenuta conformemente alle norme di calcolo di diritto comunitario. Anche se i periodi compiuti sotto il regime previdenziale di un altro Stato membro influiscono nel senso di far sorgere diritti a pensione, e quindi sull' acquisizione del diritto alla prestazione, tuttavia essi non influiscono nel senso di aumentare la prestazione. I periodi di assicurazione "altrimenti" compiuti non hanno del resto l' effetto di aumentare la prestazione né nel calcolo delle pensioni autonome né in quello della pensione proporzionale. In definitiva ogni istituzione competente paga proporzionalmente per la prestazione maturata nell' ambito del proprio ordinamento giuridico.
22. Come conclusione provvisoria si deve pertanto ritenere che il ricorrente non abbia comprovato, sotto il profilo del diritto comunitario, nessun diritto ad una prestazione pensionistica per l' ammontare corrispondente, in complesso, a 150 trimestri nei confronti dell' istituzione francese.
Sulla presa in considerazione di periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro nell' acquisizione del diritto
23. Come già accennato in precedenza, con ciò la problematica di diritto comunitario non è assolutamente esaurita.
24. L' art. 49 del regolamento contiene una disposizione speciale per il calcolo della prestazione quando l' assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali egli ha compiuto i periodi di assicurazione o di residenza (10). Tale è la situazione che si verifica nel caso del ricorrente. Il giudice proponente ha pertanto espressamente richiesto l' interpretazione dell' art. 49.
25. L' art. 49, n. 1, recita:
"Se l' interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l' erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto (...), ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:
a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l' importo della prestazione dovuta conformemente all' articolo 46 (...)".
26. Fino a questo punto l' art. 49 contiene un mero rinvio alle già illustrate disposizioni di calcolo dell' art. 46 del regolamento.
27. L' art. 49, n. 1, lett. b), prosegue però poi nei seguenti termini:
"Tuttavia:
i) se l' interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell' applicazione dell' articolo 46, paragrafo 2".
28. Tale disciplina speciale non è sicuramente applicabile al caso in esame nella causa principale, poiché il ricorrente soddisfa, fino al compimento del 65 anno di età, le condizioni della legislazione di un solo Stato membro. Alla luce di quanto sopra, potrebbe venire in considerazione l' art. 49, n. 1, lett. b), sub ii), ai sensi del quale:
"Se l' interessato soddisfa le condizioni di una sola legislazione senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l' importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione".
29. I pareri dei partecipanti al procedimento sulla questione se tale disposizione si applichi nella causa principale sono discordi. Nelle osservazioni del ricorrente, per esempio, si asserisce:
"étant entendu que l' exposant ne remplit aucune des conditions des deux cas prévus par le point b" (11) [fermo restando che il sottoscritto non soddisfa alcuna delle condizioni dei due casi previsti dalla lett. b)].
30. Dalle osservazioni del governo francese risulta invece che
"C' est plus précisément le paragraphe 1, sous b), point ii), de l' article 49 qui doit s' appliquer, le droit à pension étant ouvert au regard de la seule législation française (régime général des travailleurs salariés en l' occurrence), et ce sans qu' il soit nécessaire de tenir compte des périodes accomplies au Royaume-Uni" (12). [E' più precisamente l' art. 49, n. 1, lett. b), sub ii), che deve applicarsi, dato che il diritto a pensione è maturato in base alla sola legge francese (nella fattispecie, regime generale dei lavoratori subordinati), e ciò senza che sia necessario tener conto dei periodi compiuti nel Regno Unito].
31. Il fatto che l' art. 49, n. 1, lett. b), sub ii), sia applicabile alla fattispecie in esame nella causa principale dipende anche dal significato che gli si attribuisce. A mio parere, tale disposizione si fonda sull' esistenza dei presupposti di una pensione autonoma. La disposizione sarebbe quindi da intendere nel senso che in caso di diritto ad una prestazione autonoma la liquidazione avviene solo in base a questo metodo di calcolo, ossia che non viene effettuato il calcolo della pensione pro rata con successivo confronto dei risultati dei due calcoli.
32. Al riguardo occorre a mio parere chiarire che una prestazione autonoma non è necessariamente anche una prestazione completa. Una prestazione autonoma può essere caratterizzata come segue: si deve trattare di un diritto ad una prestazione "dovuta in base alla sola legislazione nazionale ed in funzione dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione" (13).
33. Il punto di vista secondo cui non è assolutamente necessario che una pensione autonoma costituisca una prestazione completa viene suffragato dal fatto che più prestazioni autonome possono benissimo sussistere insieme. Inoltre una prestazione indipendente può essere maturata in relazione ad un curriculum assicurativo completo sulla base di periodi di assicurazione relativamente brevi (14) ove ciò sia previsto dalla relativa legislazione. Se una pensione autonoma fosse sempre anche una prestazione completa, il confronto, previsto a norma dell' art. 46, tra la prestazione autonoma e la prestazione pro rata sarebbe in linea di massima superfluo, dato che l' importo corrispondente ad una prestazione completa costituisce il livello massimo per una prestazione proporzionale (15).
34. La Commissione, nelle sue osservazioni, parte chiaramente dal presupposto che una prestazione autonoma debba sempre essere una prestazione massima (16). La Commissione parte al riguardo da una falsa premessa. Anche se in due recenti sentenze (17), in cui si trattava anche del calcolo di una prestazione autonoma ° in particolare sotto il profilo dell' applicabilità di disposizioni anticumulo °, la relativa prestazione indipendente corrispondeva ad una pensione completa, tale caratteristica non è assolutamente una condizione per l' esistenza di una prestazione autonoma ai sensi del diritto comunitario.
35. Non è compito della Corte di giustizia esaminare le disposizioni francesi al fine di accertare se al ricorrente spetti una pensione autonoma ai sensi della definizione di cui sopra. E' compito delle autorità degli Stati membri e rispettivamente del giudice proponente applicare il diritto nazionale alla fattispecie in esame. Dalle osservazioni del governo francese si può tuttavia desumere che la sua risposta è affermativa. A pag. 5 delle osservazioni si legge:
"En effet, aux termes de l' article L. 351-1, premier alinéa, du code français de la sécurité sociale, 'l' assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l' assuré qui en demande la liquidation (comme l' a fait M. McLachlan (18)) à partir d' un âge déterminé (fixé à 60 ans par l' article R. 351-2)' , et ce quels que puissent être le taux et le montant (19) de cette pension". [Infatti, ai sensi dell' art. L. 351-1, primo comma, del codice francese della previdenza sociale, l' assicurazione vecchiaia garantisce una pensione di vecchiaia all' assicurato che ne chieda la liquidazione (come ha fatto il signor McLachlan) a partire da una determinata età (fissata a 60 anni dall' art. R. 351-2), e indipendentemente dall' aliquota e dall' ammontare di tale pensione].
36. In considerazione della prestazione autonoma, con notevole probabilità esistente sulla sola base dei periodi di assicurazione maturati nell' ambito del regime previdenziale francese si sarebbe potuto dar seguito alla domanda del ricorrente in modo tale da non escluderlo dall' assicurazione contro la disoccupazione prima che egli avesse conseguito un diritto ad una prestazione completa, vuoi in forma di pensione autonoma, vuoi attraverso il cumulo di pensioni proporzionali (come di fatto è avvenuto al compimento da parte sua dei 65 anni di età) (20).
37. Le precedenti considerazioni sono state svolte in base al presupposto dell' applicabilità dell' art. 49, n. 1, lett. b), sub ii). Al riguardo ho supposto che tale disposizione esoneri dal calcolo comparativo dell' art. 46. Persino in caso di applicazione dell' art. 46 le conseguenze giuridiche sono comparabili. Per il calcolo della prestazione autonoma ai sensi dell' art. 46, n. 1, che è la prima fase del calcolo, vale per analogia quanto esposto in precedenza.
38. Il calcolo della prestazione autonoma deve avvenire necessariamente prima che l' istituzione competente calcoli la prestazione pro rata ai sensi dell' art. 46, n. 2. Solo nel caso in cui nel confronto tra i due risultati del calcolo l' importo della pensione pro rata superi quello della prestazione indipendente viene in liquidazione la pensione proporzionale.
39. Qualora avesse avuto diritto ad una prestazione indipendente almeno pari, sotto un profilo meramente contabile, alla prestazione proporzionale calcolata, il ricorrente avrebbe dovuto accontentarsi della prestazione autonoma (21).
40. Il ricorrente ha fermamente sostenuto e ribadito di essere stato pregiudicato nei confronti di altri lavoratori con gli stessi periodi di assicurazione nello stesso regime previdenziale per il fatto di aver maturato ulteriori periodi di assicurazione in un altro Stato membro.
41. Nell' applicazione del diritto comunitario si deve tener presente lo scopo delle disposizioni vigenti. In ordine all' interpretazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 la Corte di giustizia ha dichiarato:
"Lo scopo degli artt. 48-51 [del Trattato] non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro" (22).
In una più recente sentenza la Corte di giustizia si spinge addirittura oltre, proseguendo una considerazione analoga: "(...) o venissero sfavoriti rispetto alla situazione in cui si sarebbero trovati se avessero sempre lavorato in un unico Stato membro" (23).
42. In relazione al cumulo dei periodi di assicurazione la Corte di giustizia precisa:
"L' art. 51 [del Trattato] riguarda, in sostanza, il caso in cui le leggi di uno Stato membro non darebbero, di per sé sole, al lavoratore il diritto alla prestazione, perché non ha maturato periodi assicurativi sufficienti, oppure gli darebbero diritto solo ad una prestazione inferiore al massimo" (24).
43. Sotto il profilo della pensione pro rata la Corte di giustizia trae la seguente conseguenza:
"Pertanto non può farsi ricorso al cumulo ed alla ripartizione pro rata qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all' interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro, in base ai soli periodi assicurativi maturati sotto le stesse leggi" (25).
44. Come concetto informatore della citata giurisprudenza si può tener fermo il fatto che un lavoratore migrante non può in ogni caso essere posto in una posizione peggiore di quella in cui si sarebbe trovato con l' applicazione di una sola delle legislazioni interessate. Tale principio va a mio parere applicato non solo riguardo al confronto, sul piano contabile, delle prestazioni calcolate secondo i diversi metodi ai sensi dell' art. 46, ma anche agli altri casi di discriminazione di lavoratori migranti nell' ambito dell' assicurazione vecchiaia. Il ricorrente non poteva quindi essere trattato peggio di quanto lo sarebbe stato in base all' applicazione esclusiva della legge nazionale. Il confronto per determinare quale metodo di calcolo risulti più vantaggioso per il richiedente dev' essere eseguito dall' istituzione competente.
45. Il governo francese ha sostenuto che i 150 trimestri calcolati dovevano essere presi in considerazione nell' ambito esclusivo della legislazione francese. A fronte di questa obiezione si deve ritenere che le autorità degli Stati membri interessate debbano interpretare le norme nazionali, nella loro applicazione, in maniera tale che esse siano conformi al diritto comunitario. Fra i precetti del diritto comunitario è importante, nel calcolo di una prestazione autonoma, il fatto che essa è "dovuta in funzione dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione" (26). Solo nel caso in cui in base a questo presupposto non sussista alcun diritto, entra in gioco per l' acquisizione del diritto ° come si è già esposto ° il cumulo di periodi compiuti in Stati membri diversi.
46. Come conclusione provvisoria si deve quindi ritenere che per l' acquisizione di un diritto ad una prestazione indipendente in base ai periodi di assicurazione compiuti nell' ambito del regime previdenziale di uno Stato membro debbono essere considerati solo questi periodi. Un cumulo di tutti i periodi di assicurazione compiuti nei vari Stati membri ai fini dell' acquisizione del diritto avviene solo per il calcolo della prestazione proporzionale.
Divieto di discriminazioni
47. Il ricorrente ha lamentato che il modo in cui le norme sono state applicate nel suo caso è incompatibile con il divieto di discriminazioni, sancito dal diritto comunitario, che ha trovato la sua espressione all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione recita:
"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato (...)".
48. Per quanto è dato desumere dagli atti, con le disposizioni nazionali in materia non viene praticata alcuna disparità di trattamento in base alla cittadinanza (27).
49. Sia il divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza, sancito dal diritto comunitario (28), sia il divieto di discriminazioni indirette (29) perseguono lo scopo di impedire una discriminazione di lavoratori che esercitino la libertà di circolazione. Tale principio del diritto comunitario va osservato anche nell' applicazione del diritto di uno Stato membro. Infine vale anche nel diritto comunitario il principio generale della parità di trattamento (30) quale principio generale di diritto. Nel caso in cui non valga comunque già direttamente come diritto fondamentale dell' ordinamento nazionale, esso può venire in applicazione attraverso il diritto comunitario.
50. Per il caso in cui nell' ambito del diritto previdenziale francese vengano riconosciuti equivalenti anche periodi di assicurazione compiuti nell' ambito di un altro regime previdenziale, occorre esaminare se al riguardo si tratti di periodi a fronte dei quali stia un diritto liquidabile. Eventualmente una disparità di trattamento ingiustificata potrebbe risultare dalla presa in considerazione di periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro, nei limiti in cui ad essi non corrisponda un diritto liquidabile.
51. In conseguenza delle considerazioni che precedono, la questione pregiudiziale proposta dal giudice a quo dovrebbe essere risolta nel senso che sia ai fini del calcolo di una prestazione indipendente, sia sotto il profilo dell' aliquota nonché dell' ammontare della pensione, debbono essere presi in considerazione solo i periodi compiuti nell' ambito del regime previdenziale applicabile. Se in base a questi periodi non risulta alcun diritto ovvero ai fini di un calcolo comparativo, i periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri vengono sommati a quelli maturati in base al regime previdenziale applicabile. Per il computo dell' ammontare della prestazione da calcolare su questa base tali periodi non vengono però presi in considerazione. Solo il risultato dei due calcoli più favorevole al richiedente viene preso in considerazione nelle successive fasi del procedimento.
C ° Conclusione
52. Propongo di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
"Il combinato disposto dell' art. 49 e degli artt. 46 e 3, n. 1, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, dev' essere interpretato nel senso che, in un caso come quello in esame nella causa principale, nel calcolo di una pensione da parte dell' istituzione competente i periodi compiuti in un altro Stato membro non vengono presi in considerazione ai fini dell' acquisizione di un diritto ad una prestazione autonoma. Se non esiste alcun diritto ad una prestazione autonoma, vengono presi in considerazione ai fini dell' acquisizione di un diritto ° così come ai fini del calcolo comparativo ai sensi dell' art. 46 (n. 1, secondo comma, nella vecchia versione e rispettivamente terzo comma nella nuova versione) ° i periodi compiuti in un altro Stato membro. Per il calcolo dell' ammontare della prestazione proporzionale tali periodi non vengono però presi in considerazione. Solo il risultato dei due calcoli più favorevole al richiedente viene preso in considerazione nelle fasi successive del procedimento".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Versione coordinata del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU C 325 del 10.12.1992, pag. 1), nella versione rilevante ai fini della controversia in esame, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6).
(2) ° Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce.
(3) ° Dal 1 novembre 1993 Trattato CE a norma del Trattato sull' Unione europea del 7 febbraio 1992 (GU C 224 del 31.8.1992).
(4) ° Se del caso, anche di altre pensioni, come le pensioni di invalidità o le pensioni ai superstiti (v. art. 39, n. 5, e art. 44, n. 1, del regolamento n. 1408/71 nella nuova versione).
(5) ° Contraint et forcé , v. pag. 3 delle osservazioni del ricorrente.
(6) ° V. intestazione dell' articolo.
(7) ° V. sentenza 6 giugno 1990, causa C-342/88, Spits (Racc. 1990, pag. I-2259).
(8) ° V. nota a pié di pagina 1.
(9) ° V. art. 51 del Trattato CE e art. 45 del regolamento n. 1408/71.
(10) ° A partire dal regolamento di modifica (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 7), l' art. 49 vale anche per i casi in cui l' assicurato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della prestazione di vecchiaia; v. art. 44, n. 2, e art. 49, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71.
(11) ° V. osservazioni del ricorrente, pag. 9 in alto.
(12) ° Pagg. 4 e 5 delle osservazioni del governo francese.
(13) ° V. causa Spits (loc. cit. punto 12); v. anche art. 46, n. 1.
(14) ° Ad esempio, cinque o sette anni (causa Spits, loc. cit.).
(15) ° Art. 46, n. 2, lett. c), nella vecchia versione; v. anche sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-113/92, C-114/92 e C-156/92, Fabrizzi e a. (Racc. 1993, pag. I-6707, punto 28).
(16) ° Or, M. McLachlan ne remplit pas les conditions prévues par la législation française, en l' occurrence l' accomplissement d' une période d' assurance de 150 trimestres en France, pour avoir une pension autonome . (Orbene, il signor McLachlan non soddisfa le condizioni previste dalla legge francese, nella fattispecie il compimento di un periodo di assicurazione di 150 trimestri in Francia, per avere una pensione autonoma; v. pag. 7 delle osservazioni). M. McLachlan ne réunit pas les conditions prévues par la législation française (150 trimestres) pour faire valoir l' égalité de traitement et bénéficier ainsi d' une prestation autonome (pension au taux plein) . [Il signor McLachlan non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione francese (150 trimestri) per far valere la parità di trattamento e beneficiare così di una prestazione autonoma (pensione ad aliquota intera; v. pag. 8 delle osservazioni)].
(17) ° V. sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. 1992, pag. I-897), e sentenza nella causa Fabrizzi e a., loc. cit.
(18) ° Forzatamente (contraint et forcé) secondo le sue stesse affermazioni.
(19) ° Il corsivo è mio.
(20) ° V. l' obbligo di ricalcolo ai sensi dell' art. 49, n. 2, del regolamento e le affermazioni del governo francese sulla fattispecie, pag. 6 in alto.
(21) ° Ai sensi dell' art. 46, n. 1, lett. b), nella nuova redazione, l' istituzione competente può persino non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii) [della prestazione pro rata], qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i) [della prestazione autonoma] (...) .
(22) ° Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni/ONPTS (Racc. 1975, pag. 1149, punto 13); parimenti, in ordine all' interpretazione delle analoghe disposizioni del regolamento n. 3, sentenza 28 maggio 1974, causa 191/73, Niemann/Bundesversicherungsanstalt (Racc. 1974, pag. 571, punto 5).
(23) ° Sentenza 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. 1990, pag. I-1023, punto 24).
(24) ° V. cause Petroni (loc. cit., punto 14) e Niemann (loc. cit., punto 6). V. anche causa C-199/88, Cabras (loc. cit., punti 25 e 26).
(25) ° Cause Petroni (loc. cit., punto 16) e Niemann (loc. cit., punto 6).
(26) ° V. causa Spits (loc. cit. punto 12).
(27) ° Tra l' altro, il ricorrente, in base alle affermazioni del governo francese, oltre alla cittadinanza britannica, è anche in possesso della cittadinanza francese.
(28) ° V., ad esempio, art. 48, n. 2, del Trattato CEE.
(29) ° V., ad esempio, sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna/Caisse d' allocations familiales de la Savoie (Racc. 1986, pag. 1, punto 23); sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir/Caisse d' allocations familiales des Alpes-Maritimes (Racc. 1988, pag. 5391, punto 14).
(30) ° V., ad esempio, sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (Racc. 1977, pag. 1753, punto 7); sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins Pont-à-Mousson/Office interprofessionnel des céréales (Racc. 1977, pag. 1795, punti 14-17); sentenza 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda/Produktschap voor vee en vlees (Racc. 1980, pag. 617, punto 7).
Full & Egal Universal Law Academy