Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La società 3M Medica importa nella Comunità la "Canvas Cast Shoe" e la "Vinyl Cast Shoe" (in prosieguo, per entrambe: la "calzatura Cast"), corrispondenti alla seguente descrizione: "rispettivamente 'sandalo' o 'calzatura' con una suola in materia plastica, tomaia di tessuto o di materia plastica (tessuto ricoperto di uno strato visibile di plastica), idonei ad essere portati, secondo le indicazioni, su una fasciatura gessata al piede" (1).
2. I due pareri tariffari vincolanti rilasciati dalla Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno classificavano tali articoli rispettivamente nelle sottovoci 6404 19 90 ("calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica e con tomaie di materie tessili" diverse da pantofole e altre calzature da camera) e 6402 91 90 ("calzature con suole esterne e tomaie di materia plastica").
3. Con decisione 16 luglio 1992 l' Oberfinanzdirektion respingeva il reclamo diretto alla classificazione degli articoli de quibus nella sottovoce 9021 ("Oggetti ed apparecchi di ortopedia").
4. A seguito del ricorso proposto dalla 3M Medica, il Bundesfinanzhof sottoponeva a questa Corte due questioni pregiudiziali chiedendo 1) se il termine "apparecchi di ortopedia" di cui alla voce 9021 includesse tale tipo di calzature, 2) in caso di soluzione negativa, se tali articoli potessero essere considerati quali "apparecchi per fratture" o "parti" di apparecchi ortopedici o di apparecchi per fratture.
5. Esamineremo in successione le due questioni.
6. Dal n. 3, lett. a), delle norme generali di interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (2) e dal punto 1, lett. d), delle note esplicative relative al capitolo 64 (calzature) (3) risulta che i prodotti de quibus sono riconducibili alle sottovoci 6404 19 90 e 6402 91 90 solamente qualora non possano rientrare in una voce tariffaria più specifica, come quella relativa alle calzature ortopediche.
7. A termini delle note esplicative (4), gli strumenti ed apparecchi ortopedici di cui al capitolo 90
"(...) servono
- o a prevenire o correggere taluni difetti fisici;
- o a sorreggere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un' operazione".
8. Tra i detti apparecchi e strumenti, le note esplicative menzionano in particolare
"(...)
6) le calzature ortopediche (...) realizzate unicamente su misura,
7) le suole interne speciali, realizzate su misura, per calzature.
(...)
9) gli apparecchi ortopedici del piede [per piede varo o valgo, di sostegno della gamba, (...), ecc.]" (5).
9. Sono invece esclusi dalla voce 9021 (6) "le semplici protezioni o i riduttori di pressione delle callosità del piede (...)" e "le calzature di serie con suola provvista di rilievo diretto al sostegno dell' arco plantare".
10. Pertanto, come rilevato dalla Commissione, i prodotti contemplati da tale voce presentano tutti l' elemento comune di essere specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere "(...) specificamente concepiti per una determinata persona" (7).
11. Giustamente, quindi, la Commissione rileva che le calzature Cast, che consentono di facilitare la deambulazione e di renderla più confortevole per il portatore di un "gesso per la deambulazione",
1) non sono dirette a correggere taluni difetti fisici;
2) non servono a sorreggere o a mantenere in posizione organi a seguito di una malattia o di un' operazione;
3) non costituiscono apparecchi o strumenti specificamente concepiti per un difetto fisico determinato e realizzati su misura.
12. Esse sono equiparabili a suole interne prodotte in serie (8) ovvero a calzature di serie la cui "conformazione della suola" è adattata al fine di sostenere l' arco plantare, prodotti che non rientrano, quindi, nel capitolo 90.
13. Si deve aggiungere che, come è del tutto evidente, tali calzature non possono essere assimilate a stampelle (indicate alla voce 9021).
14. Infatti, se le stampelle sono indispensabili per consentire la deambulazione a chi vi sia impedito, tale ipotesi non ricorre nel caso delle calzature Cast, che migliorano certamente il confort della deambulazione per il portatore di un gesso, il quale potrebbe tuttavia spostarsi anche senza ricorrere a tale calzatura.
15. Ci si chiede se le dette calzature, una volta escluse dalla categoria degli "apparecchi di ortopedia", possano essere considerate quali "apparecchi per fratture" (sottovoce 9021 19 90) ovvero quali "parti ed accessori" (sottovoce 9021 90 90) degli apparecchi medesimi. Su tale oggetto verte la seconda questione.
16. A termini delle note esplicative del sistema armonizzato (9), gli strumenti ed apparecchi per fratture "(...) servono o ad immobilizzare gli organi colpiti, a consentirne l' estensione o, ancora, a proteggerli verso l' esterno, ovvero a ridurre le fratture".
17. Come rilevato dalla Commissione, "(...) la caratteristica di tali apparecchi consiste nel fatto che essi agiscono direttamente sull' organo colpito" (10).
18. E' evidente che prodotti quali le calzature Cast non rispondono a tale definizione.
19. Esse potrebbero eventualmente rientrare nella categoria "parti" di apparecchi per fratture o di apparecchi ortopedici qualora il gesso sul quale si adattano potesse essere considerato alla stregua di un siffatto apparecchio.
20. Orbene, quest' ipotesi non ricorre nella specie. Il gesso per frattura applicato sulla gamba di un paziente non è riutilizzabile ed è privo di qualsiasi valore commerciale. Esso non costituisce una merce ai sensi del capitolo 90 della Tariffa doganale comune. E' significativo che le note esplicative relative agli apparecchi per fratture non ne facciano menzione.
21. Le due questioni sottoposte all' esame di questa Corte devono essere quindi risolte in senso negativo.
22. Suggeriamo, conseguentemente, di dichiarare:
"1) Il termine 'apparecchi di ortopedia' di cui alla voce 9021 della nomenclatura combinata deve essere interpretato nel senso che in esso non rientrano le calzature del tipo descritto nell' ordinanza di rinvio.
2) Tali oggetti non costituiscono nemmeno 'apparecchi per fratture' o 'parti di apparecchi di ortopedia o di apparecchi per fratture' ai sensi delle sottovoci 9021 19 90 e 9021 90 90 della nomenclatura combinata".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - V. ordinanza del giudice a quo, pag. 2 della traduzione italiana.
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pagg. 1, 11).
(3) - Ibidem, pag. 412.
(4) - NE/MJ - 10 gennaio 1992, Sezione XVIII, 90.212, pag. 1497.
(5) - Ibidem, il corsivo è mio.
(6) - Ibidem, il corsivo è mio.
(7) - Osservazioni della Commissione, pag. 10 della traduzione francese.
(8) - V. punto 7 delle menzionate note esplicative.
(9) - V. voce 9021, II, pag. 1498.
(10) - V. osservazioni, pag. 11, della traduzione francese.
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