Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente procedura concerne la classificazione doganale di articoli da viaggio - valigette portadocumenti, sacche da viaggio e valigie - in materia plastica alveolare (PVC), rinforzata all' interno da tessuto sintetico (viscosa poliestere, cotone poliestere) o naturale (cotone).
2. All' atto dell' importazione, sulla base di quanto dichiarato dal commissionario doganale (la società Danzas) per conto della ditta importatrice (la società Superior SA France), gli oggetti in discorso venivano classificati nelle sottovoci della tariffa doganale comune (TDC) inerenti ad articoli da viaggio aventi la superficie esterna in materia tessile e, precisamente, nelle sottovoci 4202 12 91, 4202 12 99 e 4202 92 91.
Tuttavia, a seguito di controlli effettuati dai servizi doganali, l' autorità nazionale ha riclassificato gli oggetti di cui trattasi nelle sottovoci della TDC inerenti agli articoli da viaggio aventi la superficie esterna in fogli di materia plastica e, precisamente, nelle sottovoci 4202 22 10, 4202 12 19 e 4202 12 11. L' autorità nazionale ha quindi preteso il versamento del maggior dazio e delle maggiori imposte dovute in relazione a tali sottovoci.
3. Nell' ambito del contenzioso promosso dalle ditte interessate avverso la riclassificazione della merce, la corte d' appello di Parigi ha sospeso il giudizio ed ha introdotto un rinvio pregiudiziale per l' interpretazione delle conferenti disposizioni della nomenclatura doganale combinata.
Dall' ordinanza di rinvio si evince che gli oggetti in questione, in quanto articoli da viaggio, rientrano pacificamente nel capitolo 4202 della TDC.
Il giudice a quo precisa tuttavia che la superficie esterna di tali articoli si compone di fogli di materia plastica (PVC), rinforzati internamente da tessuto. Poiché il capitolo 4202 prevede sottovoci distinte a seconda che la superficie esterna degli oggetti da viaggio sia in materia plastica ovvero in materia tessile, la corte d' appello di Parigi ritiene necessario che sia stabilito se gli articoli litigiosi, la cui superficie associa entrambe le materie, debbano farsi rientrare nell' ambito dell' una o dell' altra categoria di sottovoci.
Ne consegue che il quesito posto dal giudice nazionale deve essere compreso come tendente a determinare se, ai fini dell' applicazione delle sottovoci del capitolo 4202 della TDC, una merce quale quella descritta nell' ordinanza di rinvio - vale a dire articoli da viaggio aventi la superficie esterna in materia plastica (PVC) rinforzata internamente da tessuto - deve considerarsi come una merce avente la superficie esterna in materia plastica o, viceversa, in materia tessile.
4. Al riguardo va anzitutto richiamato che, conformemente alla regola generale 2, b), relativa all' interpretazione della nomenclatura combinata, "qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie". Con riferimento ai prodotti misti o composti di materie differenti, la regola 3, b), stabilisce che questi siano, ove possibile, classificati "secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale".
5. In applicazione di tali criteri si dovrà dunque stabilire se, nel caso di specie, la materia che conferisce agli articoli da viaggio il suo carattere essenziale è la materia plastica ovvero la materia tessile. In proposito, la tesi sostenuta sia dalla Commissione sia dal governo francese, e che mi sembra pienamente condivisibile, è che la materia tessile non attribuisce agli oggetti di cui trattasi il loro carattere essenziale poiché interviene soltanto in funzione di rinforzo, cioè di semplice supporto, dei fogli di materia plastica utilizzati per la realizzazione della superficie esterna.
6. Questa tesi trova sostegno anzitutto nella sentenza Sportex (1), in cui la Corte, in relazione ad un prodotto composto di materie diverse, ha ritenuto che una componente che intervenga, magari anche in percentuale elevata, ma in funzione di semplice rinforzo non sia tale da conferire al prodotto stesso le sue caratteristriche essenziali e da influire quindi sulla sua classificazione doganale.
7. Inoltre, tale tesi è suffragata anche da alcuni elementi desumibili dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, nonché dalle note esplicative della TDC, testi questi che, com' è noto, costituiscono mezzi d' interpretazione delle voci della TDC (2).
Da tali note risulta invero che, nell' ipotesi in cui una merce sia realizzata in materia plastica combinata ad una materia tessile avente carattere di semplice supporto, la presenza del tessuto è del tutto ininfluente sulla classificazione doganale [v. le note esplicative ai capitoli 39 e 40, stabilite dal Consiglio di cooperazione doganale, nonché la nota 2, a), 5), al capitolo 59 e la nota 3, c), al capitolo 56 della TDC]. Come rilevato dalla Commissione, dunque, nell' ambito della TDC deve distinguersi, in linea generale, a seconda che la componente tessile sia o meno un semplice supporto della materia plastica; da una tale verifica dipende la classificazione della merce, nel suo insieme, quale prodotto tessile ovvero plastico. La nozione di "supporto" si trova inoltre definita nelle note esplicative del capitolo 40 predisposte dal Consiglio di cooperazione doganale; secondo tali note, debbono intendersi per "supporti" i prodotti tessili non operati, grezzi, imbianchiti o tinti uniformemente, che siano applicati su una sola faccia di placche, fogli o nastri in gomma. Non v' è motivo di ritenere che tale definizione, contemplata nel quadro del capitolo 40 (oggetti in gomma), non sia trasponibile per analogia nel quadro del capitolo 39 (oggetti in plastica), e ciò a maggior ragione in quanto con una recente modifica, ancorché successiva ai fatti di causa, il Consiglio di cooperazione doganale ha riprodotto nell' ambito del capitolo 39 la nozione di "supporto" già prevista nell' ambito del capitolo 40. Ora, nel caso di specie, non v' è dubbio che la componente tessile, che è esclusivamente utilizzata come rinforzo e sulla sola faccia interna della superficie degli articoli litigiosi, risponde pienamente alla definizione di "supporto" dianzi indicata.
8. Alla luce di queste osservazioni ritengo che si possa rispondere al giudice a quo nei seguenti termini:
"Ai fini dell' applicazione delle sottovoci del capitolo 4202 della TDC, una merce quale quella descritta nell' ordinanza di rinvio - vale a dire articoli da viaggio aventi la superficie esterna in materia plastica (PVC) rinforzata internamente da tessuto - deve considerarsi come una merce avente la superficie esterna in materia plastica, e non in materia tessile".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - V. sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87 (Racc. pag. 3351).
(2) - V. sentenza 7 ottobre 1982, causa 234/81, Du Pont de Nemours (Racc. pag. 3515), e sentenza 23 settembre 1982, causa 237/81, Almadent (Racc. pag. 2981).
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