Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Il presente caso dà alla Corte l' occasione di occuparsi approfonditamente dell' anatomia del pollo (Gallus gallus domesticus).
2. La ditta M. Voogd Vleesimport en -export (in prosieguo: la "Voogd") esportava negli anni 1987/1988 diverse parti di carne di pollame in paesi terzi e chiedeva al riguardo restituzioni all' esportazione. Relativamente ai prodotti che hanno dato adito al presente procedimento, si trattava, in base a quanto risulta dall' ordinanza di rinvio, da un lato, di cosce di pollo con (una parte del) dorso (senza codrione) e, dall' altro, di parti anteriori del dorso con ali (principalmente) provenienti da fornitori italiani, da questi tra l' altro indicati come "pipistrelli". Per maggiore semplicità utilizzerò per questi prodotti le espressioni "cosce con parte del dorso" e "ali con parte del dorso".
3. Sembra che la ditta Voogd nelle sue domande di restituzione all' esportazione indichi i menzionati prodotti come "cosce" oppure "ali" e abbia preteso le restituzioni all' esportazione previste per questi prodotti. Le autorità competenti nei Paesi Bassi per la concessione delle restituzioni ritengono che la ditta Voogd abbia perciò fornito false indicazioni. Contro la ditta Voogd è stato perciò avviato un procedimento penale che attualmente pende dinanzi al Gerechtshof dell' Aia.
4. Il Gerechtshof ha proposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1.1) In base all' esatta interpretazione degli allegati ai regolamenti della Commissione di seguito menzionati, cosa debba intendersi per ciascuna delle designazioni di prodotti di pollame sottoindicate dalla lett. a) fino alla lett. f) e rientranti sotto le voci ivi indicate per le restituzioni all' esportazione nel settore del pollame:
a) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
e) cosce e pezzi di cosce:
3. di altri volatili
Voce: 02.02 B II e) 3
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
b) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
a) Metà o quarti:
1. di galli, galline e polli
Voce: 02.02 B II a) 1
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
c) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
g) altri
Voce: 02.02 B II ex g
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
d) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati, cosce e loro pezzi
Voce: 0207 41 51 000
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
e) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
altri ° metà o quarti, senza codrioni
Voce: 0207 41 71 100
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
f) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
altri: ° altri
Voce: 0207 41 71 900
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
1.2) Sotto quale voce debbano essere classificate le cosce di gallina con (parte del) dorso (senza codrione),
° nel periodo 1 maggio 1987 - 1 novembre 1987;
° nel periodo 1 gennaio 1988 - 1 ottobre 1988;
1.3) Qualora tale questione non possa essere risolta in modo generale, ma la sua soluzione dipenda dalla grandezza della parte di dorso:
di quale dimensione debba essere detta parte e dove o in quale modo debba essere tagliata affinché la coscia di gallina con (detta parte del) dorso (senza codrione) possa essere classificata sotto una o piuttosto sotto un' altra delle voci della nomenclatura sopra menzionate sub 1.1, dalla lett. a) alla lett. f) (in vigore nei periodi indicati);
2.1) In base all' esatta interpretazione degli allegati ai regolamenti della Commissione di seguito menzionati, cosa debba intendersi per ciascuna delle designazioni di prodotti di pollame sottoindicate alle lett. a) e b) e rientranti sotto le voci ivi indicate per le restituzioni all' esportazione nel settore del pollame:
a) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
b) ali intere, anche senza la punta
Voce: 02.02 B II b
Regolamenti: (CEE) della Commissione 28 gennaio 1987, n. 267 (GU L 26, pag. 33), entrato in vigore il 1 febbraio 1987, e
(CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987;
b) Designazione: Pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
ali intere, anche senza punta
Voce: 0207 41 21 000
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988.
2.2) Sotto quale voce tra quelle indicate sub 2.1, alla lett. a) o alla lett. b), ovvero sub 1.1, alla lett. c), debbano essere classificate le parti anteriori del dorso con ali di galli o galline,
° nel periodo 1 febbraio 1987 - 1 novembre 1987;
° nel periodo 1 gennaio 1988 - 1 settembre 1988.
2.3) Qualora tale questione non possa essere risolta in modo generale, ma la sua soluzione dipenda dal modo in cui la parte considerata è tagliata:
come debba essere detto taglio affinché le ali con un pezzo di dorso possano essere classificate sotto una o piuttosto sotto un' altra delle voci della nomenclatura sopra menzionate sub 2.1, lett. a) e b), e sub 1.1, lett. c) (in vigore nei periodi indicati)".
B ° Parere
5. Unitamente alla Commissione ritengo che le questioni pregiudiziali proposte debbano essere riformulate. Una soluzione delle questioni 1.1) e 2.1) comporterebbe che il significato e il contenuto delle voci della Tariffa doganale ivi menzionate debbano essere interpretati dalla Corte in maniera puramente astratta e del tutto generale. Questo non può essere compito della Corte. Dal contesto delle questioni pregiudiziali si deduce tuttavia senz' altro che il giudice nazionale chiede in sostanza una soluzione alla questione intesa ad accertare in quale delle voci da esso menzionate si debbano classificare una coscia con un pezzo di dorso e ali con un pezzo di dorso. Nel caso in cui la soluzione di tali questioni dipenda dalle dimensioni del pezzo di dorso e/o dal modo in cui esso è stato tagliato, il giudice nazionale chiede anche al riguardo i relativi chiarimenti da parte della Corte di giustizia.
6. Nelle questioni 1.2) e 2.2), il giudice nazionale intende accertare sotto quale delle voci da esso indicate debbano essere classificati i prodotti di cui trattasi nel periodo 1 maggio 1987 - 1 novembre 1987 nonché 1 gennaio 1988 - 1 ottobre 1988, in un caso (cosce con pezzo di dorso), e nei periodi 1 febbraio 1987 - 1 novembre 1987 nonché 1 gennaio 1988 - 1 settembre 1988, nell' altro caso (ali con pezzo di dorso).
Per maggiore chiarezza indicherò qui di seguito i regolamenti della Commissione relativi alle restituzioni all' esportazione nel settore del pollame, vigenti nei periodi di cui è causa, in ordine cronologico e con indicazione del giorno della loro rispettiva entrata in vigore:
° regolamento (CEE) n. 267/87 : 1 febbraio 1987;
° regolamento (CEE) n. 1151/87 : 1 maggio 1987;
° regolamento (CEE) n. 2303/87 (1) : 1 agosto 1987;
° regolamento (CEE) n. 2800/87 : 21 settembre 1987;
° regolamento (CEE) n. 3205/87 (2) : 1 novembre 1987;
° regolamento (CEE) n. 3865/87 (3) : 1 gennaio 1988;
° regolamento (CEE) n. 158/88 (4) : 23 gennaio 1988;
° regolamento (CEE) n. 717/88 (5) : 21 marzo 1988;
° regolamento (CEE) n. 1792/88 (6) : 1 luglio 1988;
° regolamento (CEE) n. 2882/88 (7) : 1 ottobre 1988.
Nelle questioni pregiudiziali non viene menzionato il regolamento n. 2303/87. Poiché le voci indicate in allegato a questo regolamento corrispondono tuttavia ° per quanto rilevante per la presente fattispecie ° a quelle in allegato ai regolamenti nn. 267/87, 1151/87 e 2800/87, non è necessario occuparsi di tale regolamento separatamente. Lo stesso vale relativamente alle questioni sub 2) per i regolamenti nn. 2303/87 e 2800/87, ai quali non si fa riferimento, benché fossero vigenti nel periodo cui si riferisce la questione 2.2.
Per quanto riguarda i regolamenti in vigore nel periodo 1 gennaio 1988 - 1 settembre (oppure 1 ottobre) 1988, tutte queste disposizioni necessitano della nomenclatura introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3846/87. Poiché tale regolamento nel periodo menzionato ° per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi nella fattispecie ° non ha subito alcuna modifica, non è necessario occuparsi più approfonditamente dei singoli regolamenti per la determinazione delle restituzioni all' esportazione per il 1988.
Sulla classificazione di una coscia con pezzo di dorso
7. Se si considera la prima questione, risulta che il giudice nazionale chiede se una coscia con pezzo di dorso debba essere classificata in una delle tre voci, che semplificando si possono riassumere come segue: quarto, coscia e altro.
E' pacifico che nessuna di queste voci viene definita nei regolamenti che si devono esaminare: nn. 1151/87, 2800/87 e 3846/87.
8. Stando così le cose è ovvio che bisogna far riferimento alle disposizioni di diritto doganale. Ai sensi dell' art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (8) ° sul quale sono basati i menzionati regolamenti della Commissione ° per la classificazione dei prodotti che rientrano in tale regolamento valgono le disposizioni generali di classificazione e le disposizioni particolari di attuazione della Tariffa doganale comune.
9. Queste disposizioni di diritto doganale non forniscono alcun chiarimento su come debbano essere interpretate le voci di cui trattasi nella fattispecie "cosce (e parti di esse)" nonché "altri". Esse contengono tuttavia ° come la Commissione ha fatto presente all' udienza ° punti di collegamento per l' interpretazione delle nozioni "metà" o "quarti". Nelle note esplicative della Tariffa doganale comune (9) si legge al riguardo che per "metà" s' intendono le metà destra e sinistra dell' animale, "che sono state separate mediante taglio longitudinale lungo la spina dorsale". Nei "quarti" rientrano
"quarti posteriori, costituiti da gamba, coscia, parte posteriore del dorso e coda; ulteriori quarti anteriori, costituiti essenzialmente da mezzi petti con le ali".
10. Il prodotto di cui trattasi nella fattispecie secondo quanto indicato dal giudice nazionale non comprende la coda. Ciò comporta che questa coscia con pezzo di dorso non rappresenta un "quarto" e perciò non rientra nella voce 02.02 B II a) 1. dei regolamenti nn. 1151/87 e 2800/87. Il rappresentante della ditta Voogd ha fatto presente all' udienza che nel caso del codrione di un pollo si tratta di una parte molto piccola, che in confronto ad altre parti non rientra particolarmente nel peso. Ciò da solo però non giustifica di prescindere dal fatto che un quarto posteriore deve presentare anche una coda. Al riguardo sarebbero stati necessari punti di contatto nella disciplina legislativa che mancano nella fattispecie. In considerazione delle disposizioni del regolamento n. 3846/87 si può anche ammettere che la presenza del codrione è assolutamente rilevante per la questione delle restituzioni all' esportazione.
11. La voce 0207 41 71 100 del regolamento n. 3846/87 vale per contro per metà o quarti "senza codrione". Questo non è un caso, in quanto nello stesso regolamento si trova un' altra voce (0207 41 11 000) per "metà o quarti". La differenza tra le due voci consiste nel fatto che in un caso il codrione (o una sua parte) deve essere presente, in un altro invece no. La coscia con pezzo di dorso di cui trattasi nella fattispecie potrebbe perciò essere classificata nella voce 0207 41 71 100 del regolamento n. 3846/87. Ciò presuppone che il prodotto di cui è causa costituisca un "quarto posteriore costituito da gamba, coscia" e "parte posteriore del dorso" (10).
Spetta al giudice nazionale accertare se tale sia il caso. In mancanza di precise disposizioni nel diritto comunitario si deve tener conto della situazione e degli usi nazionali relativamente alla questione come debba essere tagliato un quarto posteriore. Le soprammenzionate note esplicative della Tariffa doganale a mio parere non sono di grande ausilio. Ivi viene descritto come una metà deve essere tagliata, ma non viene detto che un "quarto posteriore" deve essere obbligatoriamente tagliato su una delle metà in tal modo ottenute (11).
12. Mi occupo ora della questione se nel caso della coscia con unita parte di dorso si tratti di una "coscia" o di "altri" ai sensi dei menzionati regolamenti. Per il periodo successivo all' entrata in vigore del regolamento n. 3846/87 tale questione sorge naturalmente solo se il giudice nazionale dovesse pervenire alla conclusione che il prodotto di cui è causa non costituisce un "quarto" nel senso soprammenzionato.
13. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha fatto riferimento in tale contesto alla disciplina attualmente vigente sulla commercializzazione della carne di pollame. Se si applicasse tale disciplina, essa sarebbe in effetti idonea dal punto di vista del contenuto a risolvere la questione che si deve esaminare nella fattispecie. Nell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1538/91 (12) si legge sotto il titolo "Tagli del pollame":
"e) coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
f) coscetta: coscia di pollo con unita una parte del dorso, la quale non deve incidere per più del 25% sul peso complessivo del taglio".
Occorre sottolineare che anche il regolamento n. 3846/87 è stato nel frattempo modificato in tal senso. Esso contiene ora una voce 0207 41 71 200 con la designazione "Pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati: di galli o di galline: pezzi: non disossati: altri: parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia o un pezzo di dorso di peso non superiore al 25% del peso totale" (13).
Risulta che queste disposizioni ° come ha sostenuto all' udienza il rappresentante della ditta Voogd ° sono state adottate proprio al fine di eliminare i punti oscuri che sorgono in casi quali quello di cui è causa. Si comprende da sé che queste disposizioni adottate dopo il periodo di tempo rilevante per la fattispecie (1987/1988) non possono influire sull' interpretazione delle norme vigenti all' epoca dei fatti rilevanti nella fattispecie (14).
14. Si pone perciò la questione come si debba intendere la voce "cosce" durante il periodo di cui è causa. Il rappresentante della Commissione ha messo in evidenza ciò all' udienza: una "coscia" è da considerare non più che una "coscia" quando ad essa è attaccato un pezzo di dorso?
All' udienza la Commissione ha giustamente sostenuto che nel caso di una scomposizione meccanica ° che può senz' altro costituire la regola ° difficilmente si può impedire che un piccolo pezzo del dorso rimanga attaccato alla coscia. Questo è confermato anche da una letteratura specializzata che ho consultato (15). In base al già menzionato regolamento n. 1538/91, nel caso di una coscia le sezionature vanno effettuate "in corrispondenza delle articolazioni". Benché questo regolamento ° come già indicato ° non si applichi alla fattispecie, esso consente tuttavia determinate deduzioni circa il presente caso. Alla fine dell' art. 1, n. 2, di questo regolamento si legge in particolare che per determinati prodotti (tra cui anche le cosce) fino al 31 dicembre 1991 i tagli possono essere fatti "vicino alle articolazioni". Da ciò si può concludere che nell' adozione di questo regolamento una tale "coscia" in base all' opinione allora dominante negli Stati membri non doveva esser necessariamente limitata alla coscia in quanto tale (16). E' dunque verosimilmente esatta l' opinione sostenuta dalla ditta Voogd in una risposta ad un quesito scritto della Corte, secondo cui la nozione di "coscia di pollo" nei Paesi Bassi non è limitata ad una coscia in senso anatomico, ma comprende "qualcosa" di più.
15. La Commissione ha sostenuto che una soluzione per la questione circa la delimitazione delle due voci si può dedurre senz' altro dalla disciplina di commercializzazione per le carni di pollame. L' organizzazione comune di mercato per la carne di pollame trova il suo fondamento nel già menzionato regolamento n. 2777/75. Ai sensi dell' art. 5, n. 1, di questo regolamento i prelievi sulle parti di pollame vengono calcolati sulla base dei rapporti tra i pesi dei diversi prodotti (17). Questi coefficienti devono essere presi in considerazione anche nella determinazione delle restituzioni all' esportazione (18). Classificare un prodotto in una determinata voce, quando esso contiene anche altre parti di pollame, comprometterebbe secondo la Commissione l' equilibrio sul quale si basa il calcolo delle rispettive restituzioni all' esportazione.
16. Quest' argomento della Commissione può difficilmente essere confutato. Finché nel diritto della Comunità esistano restituzioni all' esportazione e finché per diverse parti di un pollo sono previsti diversi importi, si deve distinguere chiaramente tra queste parti. Altrimenti si spalancherebbe la porta all' abuso (19).
Mi sembra tuttavia che quest' argomento non può essere utilizzato nel presente caso. Dall' esposizione della Commissione non si può dedurre come la delimitazione debba avvenire in concreto. La Commissione si chiede innanzi tutto se in casi, in cui una piccola parte del dorso rimane attaccata alla coscia, questa non possa essere considerata ancora come "coscia" ai sensi del regolamento qui in esame. Se il pezzo di dorso supera il 25% del peso complessivo allora questo margine di tolleranza è sicuramente superato. La Commissione conclude sostenendo che una coscia con unita parte del dorso debba essere classificata nella voce "altri". Questa tesi (che il rappresentante della Commissione ha illustrato in maniera più dettagliata all' udienza) si basa sul fatto che per "coscia" si deve intendere solo la coscia in senso anatomico e l' aggiunta di una parte del dorso fa rientrare in ogni caso questa coscia nella voce "altri".
Questa tesi ha il pregio della chiarezza e potrebbe anche corrispondere alla situazione giuridica attualmente vigente. Essa tuttavia non si applica al periodo cui si riferisce la presente causa, poiché, in base alle considerazioni da me già svolte (20), bisogna ritenere che una coscia con unita una piccola parte del dorso negli anni 1987/1988 poteva senz' altro rientrare nella voce "coscia".
17. Una soluzione alla questione di cui trattasi non si trova neanche nelle considerazioni filologiche che il rappresentante della ditta Voogd ha svolto all' udienza sulla questione del significato della nozione "coscia". Può rimanere in sospeso se in olandese vi sia una differenza tra le espressioni "poot" e "dij" nel presente contesto. Anche se così fosse, non si sarebbe ancora stabilito come una coscia con unito un pezzo di dorso debba essere trattata ai fini della concessione delle restituzioni all' esportazione.
18. La Corte di giustizia nella sentenza nella causa Ekro ha dichiarato che dalle esigenze tanto dell' applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio dell' uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve "normalmente dar luogo nell' intera Comunità ad un' interpretazione autonoma ed uniforme" (21). Come si è già indicato non si può tuttavia anche in considerazione del contesto normativo e della finalità delle disposizioni di cui è causa stabilire quale esatta delimitazione anatomica debba valere per la nozione "coscia".
Come nella causa Ekro in mancanza di una corrispondente indicazione (così come è contenuta ad esempio nel regolamento n. 1538/91) non si può supporre che il legislatore comunitario, nell' ambito di un regolamento sulle restituzioni all' esportazione abbia voluto imporre l' armonizzazione o l' uniformazione dei metodi di taglio (22). La normativa comunitaria rinvia perciò "implicitamente" ai metodi utilizzati negli Stati membri. L' esatta delimitazione anatomica di questa parte del pollo indicata come "coscia" dev' essere effettuata perciò dal giudice nazionale in base ai metodi normalmente seguiti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi (23).
19. Si potrà ugualmente presumere ° e senza voler con ciò anticipare la sentenza del giudice nazionale ° che tale esame porterà in ogni caso al risultato che una parte di pollame può essere considerata anche come coscia se è unita ad una piccola parte di dorso. Nella presente fattispecie si tratta tuttavia a quanto pare di una parte abbastanza rilevante del dorso, che è attaccata alla coscia. Sorge perciò necessariamente l' ulteriore questione se una parte di pollo che secondo la valutazione del giudice nazionale deve essere considerata come "coscia" nel senso menzionato possieda questa caratteristica anche se è unita ad una (o eventualmente ad un' altra) parte del dorso.
20. La soluzione di tale questione va ricercata a mio parere nelle norme generali per l' interpretazione della Tariffa doganale comune, come ha già fatto la Corte nella sentenza nella causa Ekro (24). In questa causa si trattava di restituzioni all' esportazione di carne di vitello. La descrizione della voce pertinente parlava di pezzi di carne "esclusa la pancia". Sorgeva perciò tra l' altro la questione se un pezzo di carne che conteneva anche la pancia rientrasse ancora in tale voce. L' esportatore interessato aveva fatto presente che una percentuale fino al 20% di pancia non arrecasse pregiudizio.
La Corte per contro si è basata sulla regola generale A 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune (25). In base a questa disposizione "i prodotti misti (...) devono essere classificati secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale" (26). Quello che per un tale pezzo di carne costituisce il carattere essenziale dipende secondo la decisione della Corte di giustizia non da una percentuale fissa, "ma va determinato secondo le abitudini dei consumatori e del commercio nonché i metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. Questa valutazione spetta al giudice nazionale" (27).
21. Da ciò bisogna partire anche nella presente fattispecie. Il giudice nazionale deve accertare se il pezzo di dorso che si trova attaccato alla coscia (28) abbia una dimensione tale da conferire il carattere essenziale a questa parte del pollo. Se tale è il caso, questa parte del pollo deve essere classificata nella voce "altri" (29). Benché al riguardo non si possa partire da alcuna percentuale fissa, il giudice nazionale può a mio parere in tale esame senz' altro tener conto del fatto che la ditta Voogd stessa ha sostenuto (nella sua risposta ad un quesito scritto della Corte) che non si tratta più di "coscia" qualora il pezzo di dorso aggiuntivo rappresenti più del 25% del peso complessivo.
22. Non si può negare che una tale soluzione consente ad un operatore economico scaltro di ottenere restituzioni all' esportazione (o restituzioni all' esportazione di importo maggiore) anche per parti di pollame per le quali il legislatore non intendeva prevederlo. Ciò sembra ammissibile tuttavia per due motivi: da un lato, il legislatore avrebbe avuto la possibilità di evitare ciò mediante una chiara definizione delle parti di cui è causa. Dall' altro, la conclusione qui esposta vale solo per il passato, poiché il legislatore nel frattempo ha posto fine a tale imprecisione. Voglio inoltre far notare ° senza con ciò voler pregiudicare la decisione del giudice olandese ° che nella presente fattispecie mi sembra molto dubbio se alla ditta Voogd in considerazione delle incertezze e oscurità descritte possa essere addebitato un comportamento colpevole.
Sulla classificazione di ali con unito un pezzo di dorso
23. Relativamente alla classificazione di ali con unito un pezzo di dorso sorge la questione se questo prodotto debba essere considerato come "ali intere anche senza punta" ai sensi dei regolamenti nn. 1151/87 e 3846/87 o se esso ricada nella voce "altri" (30). Posso qui ° mutatis mutandis ° rinviare per il seguito alle mie precedenti osservazioni.
24. Nemmeno la definizione di un' ala figura nei regolamenti in esame. Anche qui ° per motivi di comprensione ° bisogna far riferimento al fatto che nella normativa attualmente vigente tale lacuna è stata colmata. Nell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1538/81 (31) sotto il titolo "Tagli del pollame" si legge:
"i) ala: l' omero, il radio e l' ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre (...) Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
j) ali non separate: le due ali unite da una parte del dorso; quest' ultima non deve incidere per più del 45% sul peso complessivo del taglio".
Il regolamento n. 3846/87 contiene una voce 0207 41 71 400 con la descrizione "Pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati: di galli o di galline: pezzi: non disossati: altri: parti comprendenti le due ali e un pezzo di dorso di peso non superiore al 45% del peso totale" (32).
Queste disposizioni non hanno rilevanza tuttavia nel periodo di cui è causa (1987/1988).
25. Anche qui spetta al giudice nazionale, per i già menzionati motivi (33), stabilire per il periodo di tempo rilevante l' esatta delimitazione anatomica di "ali". Il giudice nazionale deve anche valutare se il pezzo di dorso che si trova attaccato alle ali abbia una dimensione tale da attribuire un carattere essenziale alla parte di ala in quanto tale. Secondo il mio personale parere bisogna in effetti ritenere che il prodotto di cui è causa debba essere classificato nella voce "altri". Una decisione definitiva su tale questione è riservata naturalmente al giudice nazionale.
C ° Conclusione
26. Propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
"1.1) Una coscia di pollo con (parte del) dorso (senza codrione) non costituisce un quarto ai sensi della sottovoce 02.02 B II a) 1 dell' allegato ai regolamenti (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151, 30 luglio 1987, n. 2303, e 18 settembre 1987, n. 2800.
1.2) Tale prodotto è ° per quanto riguarda il periodo 1 gennaio 1988 - 1 ottobre 1988 ° un quarto, senza codrione ai sensi della sottovoce 0207 41 71 100 dell' allegato al regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, se esso può venire considerato come quarto posteriore composto dalla parte inferiore della coscia, dalla coscia e dalla parte posteriore del dorso. Spetta la giudice nazionale stabilire se il prodotto controverso corrisponda a questa definizione.
1.3) Spetta al giudice nazionale precisare, sulla base dei metodi in uso nello Stato membro interessato per il taglio di carcasse di pollo, la delimitazione anatomica della parte del pollo designata come cosce e pezzi di cosce alla sottovoce 02.02 B II e) 3 degli allegati ai citati regolamenti nella soluzione della questione 1.1 e alla sottovoce 0207 41 51 000 dell' allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 (nel testo in vigore fino al 1 ottobre 1988).
1.4) Se il giudice nazionale perviene alla conclusione che una coscia di pollo con (parte del) dorso (senza codrione) non costituisce un quarto, ai sensi della soluzione data al punto 1.2, ma una coscia o un pezzo di coscia, secondo la soluzione data al punto 1.3, a cui è attaccata parte del dorso, allora il prodotto in questione rientra nelle voci tariffarie di cui al punto 1.3, quando la percentuale di tale parte di dorso rispetto alla totalità del prodotto non costituisce la caratteristica essenziale di quest' ultimo, avuto riguardo alle abitudini dei consumatori e del commercio nonché ai metodi in uso nello Stato membro o nella regione interessati per il taglio dei polli.
Tuttavia, se la parte del dorso conferisce un carattere essenziale al prodotto nel suo insieme, siffatto prodotto va classificato sotto la voce 02.02 B II ex g) (altri) degli allegati ai regolamenti citati al punto 1.1 della presente soluzione o sotto la voce 0207 41 71 900 (altri) del regolamento (CEE) n. 3846/87 ° nel testo in vigore fino al 1 ottobre 1988.
2.1) Rientra nella competenza del giudice nazionale precisare, basandosi sui metodi di taglio delle carcasse di pollo in uso nello Stato membro interessato, la delimitazione anatomica della parte del pollo che è designata 'ali intere, anche senza la punta' alla voce tariffaria 02.02 B II b) negli allegati ai regolamenti (CEE) nn. 267/87, 1151/87, 2303/87 e 2800/87 e alla sottovoce tariffaria 0207 41 21 000 nell' allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 (nel testo in vigore fino al 1 settembre 1988).
2.2) Se il giudice nazionale perviene alla conclusione che parti del dorso anteriore con l' ala costituiscono 'ali intere anche senza la punta' , ai sensi della soluzione di cui al punto 2.1, alle quali è attaccata parte del dorso, il prodotto in questione rientra nelle voci citate al punto 2.1, quando la proporzione rappresentata da tale parte di dorso rispetto alla totalità del prodotto non ne costituisca la caratteristica essenziale, avuto riguardo alle abitudini dei consumatori e del commercio nonché ai metodi in uso nello Stato membro o nella regione interessati per il taglio dei polli.
Se tuttavia la parte di dorso rappresenta la caratteristica essenziale del prodotto nel suo insieme, quest' ultimo va classificato sotto la voce 02.02 B II ex g) (altri) degli allegati ai regolamenti citati al punto 2.1 della presenta risposta o sotto la voce 0207 41 71 900 (altri) del regolamento (CEE) n. 3846/87 ° nel testo in vigore fino al 1 settembre 1988".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Del 30 luglio 1987 (GU L 209, pag. 56).
(2) ° Del 27 ottobre 1987 (GU L 306, pag. 7).
(3) ° Del 22 dicembre 1987 (GU L 363, pag. 40).
(4) ° Del 20 gennaio 1988 (GU L 18, pag. 12).
(5) ° Del 18 marzo 1988 (GU L 74, pag. 37).
(6) ° Del 24 giugno 1988 (GU L 158, pag. 24).
(7) ° Del 19 settembre 1988 (GU L 260, pag. 37).
(8) ° GU L 282, pag. 77.
(9) ° Prima del 1 gennaio 1988 erano in vigore le note esplicative della nomenclatura CCD (nomenclatura del Consiglio nella cooperazione doganale). A decorrere dall' introduzione della nomenclatura combinata il 1 gennaio 1988 sono rilevanti le note esplicative della nomenclatura combinata. Entrambi i testi presentano un contenuto analogo per il periodo di cui è causa (1987/1988) relativamente alle questioni di cui trattasi nella fattispecie.
(10) ° V. sopra, paragrafo 9 alla fine.
(11) ° La questione è chiarita da una disciplina attualmente vigente sulla commercializzazione di carne di pollame. Il regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1906 (GU L 173, pag. 1), fissa norme di commercializzazione per la carne di pollame. Norme di attuazione di questo regolamento sono stabilite nel regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538 (GU L 143, pag. 11). Nell' art. 1, n. 2, lett. a), una metà viene definita come metà carcassa ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale; per quarto s' intende una metà sezionata trasversalmente in due parti [n. 2, lett. b)]. Queste disposizioni sono state tuttavia adottate successivamente al periodo di cui è causa e non possono perciò essere richiamate (v. paragrafo 13).
(12) ° V. sopra, nota 11.
(13) ° V. regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1993, n. 3567, che modifica il regolamento n. 3846/87 (GU L 327, pag. 1).
(14) ° Sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro/Produktschap voor Vee en Vlees (Racc. pag. 107, punto 22).
(15) ° V. Scholtyssek, S.: Gefluegel , Stoccarda, 1987, pag. 91 (con illustrazioni schematiche). Quest' opera mi è stata gentilmente messa a disposizione dal lycée technique agricole di Ettelbrueck.
(16) ° Utilizzo qui quest' espressione (senza pretese di scientificità) per indicare una coscia tagliata in corrispondenza delle articolazioni.
(17) ° Il calcolo avviene necessariamente in base al rapporto medio tra i loro valori commerciali. Questi coefficienti sono stati fissati dal regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1979, n. 3011 (GU L 337, pag. 65).
(18) ° L' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2779, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (GU L 282, pag. 90).
(19) ° Si può far presente che il rappresentante della Commissione all' udienza ha sostenuto che i prodotti esportati dalla ditta Voogd sono stati chiaramente tagliati in modo tale che contenevano una parte del dorso.
(20) ° V. sopra, paragrafo 14.
(21) ° Loc. cit. nota 14, punto 11.
(22) ° Loc. cit. nota 14, punto 13.
(23) ° Loc. cit. nota 14, punto 15.
(24) ° V. nota 14.
(25) ° Loc. cit. (v. nota 14), punto 20.
(26) ° La formulazione citata deriva dalla versione della Tariffa doganale comune vigente per il 1987, come si deduceva dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618 (GU L 345, pag. 1). Nel regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (GU L 256, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988, con il quale è stato introdotta la già menzionata nomenclatura combinata, il passo corrispondente presenta una formulazione un po' diversa: I prodotti misti (...) devono essere classificati secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale . Non si riscontra però una differenza di fatto rispetto alla precedente formulazione.
(27) ° Loc. cit. (v. nota 14), punto 24.
(28) ° Bisogna qui ancora una volta ricordare che la determinazione dell' esatta delimitazione anatomica di una coscia in questo senso spetta al giudice nazionale (v. sopra, paragrafo 18).
(29) ° Bisogna far riferimento ancora alla regola generale (ossia alla regola generale per l' interpretazione della nomenclatura combinata) A 3 c): se una classificazione in base alla regola A 3 b) non è possibile, allora la merce è da classificare nella voce da ultima menzionata che viene presa in considerazione.
(30) ° Le questioni pregiudiziali sub 2.2 e 2.3 rinviano relativamente alla voce da ultimo menzionata, solo ai punti 1.1 c), delle questioni pregiudiziali e perciò ai regolamenti nn. 1151/87 e 2800/87. Si può tuttavia ammettere che il giudice nazionale aveva in mente anche la corrispondente voce che viene utilizzata nel regolamento n. 3846/87. Potrebbe essersi perciò trattato ° cosa per niente strana data l' ampiezza delle questioni pregiudiziali ° di un errore, così che nelle mie osservazioni mi riferirò anche al regolamento da ultimo menzionato. In realtà non vi è comunque nessuna differenza.
(31) ° V. sopra, nota 11.
(32) ° V. sopra, nota 13.
(33) ° V. sopra, paragrafo 18.
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