Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Prima Sezione civile della Corte d' appello di Roma vi ha sottoposto una questione pregiudiziale nell' ambito della causa che oppone l' Unaprol (Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive) all' AIMA (azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) ed al ministero dell' Agricoltura e delle Foreste. Questa controversia riguarda le modalità di pagamento dell' aiuto comunitario alla produzione di olio d' oliva e, più in particolare, il problema dell' attribuzione degli interessi eventualmente prodotti dalle somme che transitano sui conti bancari usati dall' Unaprol per pagare gli aiuti ai loro beneficiari.
Questione pregiudiziale e suo contesto
2. La questione verte sull' interpretazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano gli aiuti alla produzione di olio d' oliva e, più in particolare, dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2959/82 (1) e n. 2261/84 (2). Successivamente in ordine di tempo (3), tali regolamenti definiscono le condizioni per la concessione dell' aiuto alla produzione di olio d' oliva e stabiliscono le modalità di pagamento di tale aiuto nonché i controlli del diritto all' aiuto. Di fatto, per i problemi che ci interessano, essi differiscono di poco l' uno dall' altro.
3. I presupposti per la concessione dell' aiuto sono diversi a seconda che l' olivicoltore faccia parte o meno di un' associazione di produttori riconosciuta in conformità alle norme comunitarie (4). Quando non fa parte di un' organizzazione del genere, all' olivicoltore spetta un aiuto concesso in base al numero, al potenziale di produzione dei suoi olivi nonché alle loro rese fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state raccolte. Quando invece, l' olivicoltore fa parte di un' organizzazione di produttori, gli spetta un aiuto concesso in base al quantitativo d' olio effettivamente prodotto. Questa differenza di trattamento viene giustificata dal ruolo rilevante che svolgono le organizzazioni di produttori per quanto riguarda i controlli, in particolare i controlli contabili tanto presso gli olivicoltori quanto presso i frantoi autorizzati. Tali organizzazioni collaborano pure al coordinamento delle domande nonché alla ripartizione degli anticipi e del saldo dell' aiuto.
4. Una delle differenze tra i regolamenti n. 2959/82 e n. 2261/84 consiste nel fatto che quest' ultimo prende in considerazione non soltanto le singole organizzazioni di produttori d' olio d' oliva, ma anche le loro unioni. In particolare, in conformità al regolamento (CEE) n. 1413/82 (5), esso riserva proprio alle unioni il diritto di riscuotere e di ripartire gli anticipi sugli aiuti alla produzione. Secondo l' art. 10 del regolamento n. 2261/84, le unioni di associazioni di produttori:
° coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;
° presentano alle autorità competenti le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto loro trasmesse dalle organizzazioni che le compongono;
° ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull' aiuto alla produzione nonché il saldo degli aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione tra i produttori membri delle organizzazioni che le compongono.
5. L' art. 11, n. 5, del regolamento n. 2261/84 così dispone: "Gli Stati membri produttori stabiliscono le modalità per l' assegnazione dell' aiuto e i termini per il pagamento agli olivicoltori". Il regolamento n. 2959/82 conteneva una disposizione analoga nel suo articolo 6, n. 2, primo comma (6).
6. A norma di tali disposizioni, il ministro italiano dell' Agricoltura adottava due decreti, il 29 dicembre 1983 (7) e 2 gennaio 1985 (8). La disposizione contestata è l' art. 17 del decreto 2 gennaio 1985 (9), i cui primi sei commi recitano come segue:
"Le unioni di associazioni di produttori riconosciute sono tenute ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento dell' anticipo e del saldo dell' aiuto a mezzo di bonifici bancari oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto di credito prescelto dalle organizzazioni stesse da inviarsi con lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto.
Gli importi dell' anticipo e del saldo di cui al precedente comma sono pari ai corrispondenti importi accreditati dall' AIMA sulla base delle risultanze delle note riepilogative delle domande ritenute ammissibili all' aiuto in applicazione della normativa comunitaria e del presente decreto.
I rapporti tra le unioni riconosciute e l' istituto di credito incaricato del servizio di pagamento dell' aiuto comunitario alla produzione devono essere regolati, a termini del decreto del presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, da apposita convenzione, con la quale sia previsto che ai pagamenti in favore degli aventi diritto deve farsi luogo entro e non oltre dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui gli accreditamenti delle relative somme disposti dall' AIMA sono resi effettivamente disponibili. Nel caso di soci di cooperative olivicole aderenti ad associazioni di produttori, la trasmissione degli assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli produttori soci può essere effettuata per il tramite delle cooperative medesime, al fine di facilitare le relative operazioni di pagamento.
Anche i rapporti tra l' AIMA e le suddette unioni vengono regolati con convenzione con la quale deve essere previsto che gli importi degli assegni restituiti, per decesso o per mancato recapito all' indirizzo del beneficiario indicato in domanda, vanno versati presso l' istituto di credito, incaricato del servizio di pagamento, su apposito conto corrente vincolato per l' emissione dei nuovi titoli debitamente aggiornati.
Gli estratti conto, corredati dello scalare degli interessi bancari maturati per effetto della giacenza delle somme, devono essere semestralmente comunicati all' AIMA a cura delle unioni interessate.
Gli interessi bancari maturati sono di esclusiva pertinenza dell' AIMA alla quale devono essere accreditati dalle organizzazioni dei produttori, al netto delle sole ritenute erariali, mediante versamento con vaglia del Tesoro sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all' AIMA: gestione finanziaria".
7. L' oggetto della controversia sottoposta al giudice nazionale è precisamente la spettanza degli interessi bancari prodotti dagli importi degli aiuti nel breve lasso di tempo che intercorre tra l' accredito della somma versata dall' AIMA e il suo addebito in seguito al pagamento fattone dall' unione al beneficiario, oppure durante il periodo in cui, essendo stato restituito l' assegno per decesso del destinatario o per mancato recapito all' indirizzo indicato nella domanda, il versamento dell' aiuto rimane provvisoriamente sospeso sino all' emissione di un nuovo titolo di pagamento. L' Unaprol, unione riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria, contesta la legittimità dei decreti ministeriali in quanto essi attribuiscono gli interessi bancari all' AIMA, l' ente nazionale d' intervento sul mercato agricolo, e non ai beneficiari degli aiuti, suoi rappresentati. I decreti ministeriali italiani sarebbero in contrasto con i regolamenti del Consiglio n. 2959/82 e n. 2261/84.
Nell' ambito di questa controversia la Prima Sezione civile della Corte d' appello di Roma vi ha posto la seguente questione pregiudiziale:
"Se le disposizioni comunitarie che disciplinano la materia degli aiuti ai produttori di olive, e segnatamente i regolamenti (CEE) del Consiglio 4 novembre 1982, n. 2959 e, rispettivamente, 17 luglio 1984, n. 2261, prevedano che l' AIMA (cioè l' organismo nazionale di intervento) agisca semplicemente da intermediario, in nome e per conto della Comunità economica europea (senza mai divenire titolare delle somme erogate, le quali appartengono, perciò, unitamente agli interessi ° che ne sono gli accessori ° maturati nel corso della procedura istituita per il loro pagamento, ai singoli beneficiari fin dal momento della loro erogazione), oppure se la medesima AIMA sia l' esclusiva titolare di tali somme e, quindi, dei relativi interessi, fino a che non vengano pagate ai beneficiari".
Normative comunitarie vigenti
8. All' udienza, il patrono dell' Unaprol ha evidenziato il fatto che la questione pregiudiziale verteva unicamente sulla qualità o meno d' intermediario dell' AIMA all' atto del pagamento degli aiuti. Mi sembra cionondimeno che, per fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia pendente dinanzi a lui, occorra dargli pure una soluzione alla questione riguardante la spettanza degli interessi bancari. Risulta infatti dal testo della questione pregiudiziale che l' appartenenza di tali interessi costituisce la vera posta in gioco della controversia nazionale. A questo proposito, è necessario esaminare attentamente tanto lo statuto dei diversi enti che intervengono nel pagamento degli aiuti quanto le norme applicabili alle modalità di pagamento di tali aiuti e, a tal fine, occorre interpretare diversi regolamenti relativi alla politica agricola comune, in generale, ma anche all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse nonché all' aiuto alla produzione d' olio d' oliva.
9. L' aiuto alla produzione d' olio d' oliva è un' azione comunitaria finanziata dal bilancio comunitario e, più in particolare, dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Il regolamento base in materia di finanziamento della politica agricola comune è il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (10). L' art. 4 (11) di tale regolamento tratta degli enti d' intervento, come l' AIMA nella presente controversia, e delle modalità di pagamento:
"1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare, a decorrere dall' entrata in applicazione del presente regolamento, le spese previste agli articoli 2 (12) e 3 (13). Essi comunicano alla Commissione, al più presto possibile dopo l' entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti informazioni relative a tali servizi e organismi:
° la denominazione e, se del caso, lo statuto,
° le condizioni amministrative e contabili secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi all' esecuzione delle norme comunitarie, nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli.
° Essi informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica intervenuta.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, ai pagamenti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri vigilano a che tali fondi siano utilizzati senza indugio ed esclusivamente per gli scopi previsti".
10. Adottati in attuazione del suddetto art. 4 del regolamento n. 729/70, i regolamenti (CEE) della Commissione n. 380/78 (14) e n. 3184/83 (15) precisano ambedue che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi necessari al pagamento, da parte di organismi designati per effettuare i pagamenti, delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG "in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il Tesoro od altro organismo finanziario" (art. 1, n. 1). Secondo il n. 3 di tale articolo, "gli Stati membri garantiscono la sana gestione dei mezzi finanziari comunitari e procedono alla loro ripartizione tra i vari servizi ed organismi (...)". Tali regolamenti precisano inoltre gli obblighi contabili degli organismi designati per effettuare i pagamenti nonché i documenti giustificativi che devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
11. La costituzione di associazioni di produttori e di unioni di siffatte associazioni è stata incoraggiata dal Consiglio al fine di colmare deficienze nella struttura dell' offerta constatate in diversi paesi o regioni, per taluni prodotti, e dovute, principalmente, all' insufficiente organizzazione dei produttori. Con il regolamento (CEE) n. 1360/78 (16), il Consiglio ha previsto la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo di associazioni di produttori nelle regioni e per i prodotti per i quali erano state constatate siffatte deficienze strutturali. E' stato istituito un sistema di riconoscimento, al fine di garantire che l' associazione dei conduttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedano un' adeguata disciplina della produzione e dell' immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l' efficacia della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, il funzionamento del mercato comune e gli obiettivi generali del Trattato (17). Il regolamento ha disposto inoltre la creazione di unioni, composte di associazioni di produttori riconosciute e destinate a perseguire in un ambito più vasto gli stessi obiettivi di queste ultime.
12. Con regolamento (CEE) n. 1917/80 (18) e, in seguito, con regolamento (CEE) n. 1413/82 (19) il Consiglio stabilirà il principio della compartecipazione delle unioni di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento n. 1360/78 alla gestione dell' aiuto alla produzione d' olio d' oliva. L' intervento delle unioni consentirà di centralizzare le domande di aiuti e la loro distribuzione, nonché di effettuare gli adeguati controlli. In considerazione di questi differenti elementi e, in particolare, del suo ruolo quanto ai controlli, l' intervento di una unione consente la corresponsione di un aiuto in base all' olio effettivamente prodotto (e non ad una valutazione forfettaria della produzione) nonché la concessione di anticipi sugli aiuti definitivi. L' interesse, per l' olivicoltore, di riscuotere un aiuto in base all' olio effettivamente prodotto è d' altronde posto in rilievo dal regolamento n. 1917/80 che prevede la possibilità, per i produttori la cui produzione è in linea di principio destinata all' autoconsumo e che, perciò, non hanno alcun interesse di essere membri di un' associazione di produttori, di poter cionondimeno beneficiare dell' aiuto calcolato in tal modo se si assoggettano ai controlli di un' unione di associazioni di produttori riconosciuta (20). Tenuto conto del fatto che si tratta, per le unioni di produttori, di un compito non previsto dal regolamento n. 1360/78, il quale riguarda unicamente il miglioramento della struttura dell' offerta, e che sono i beneficiari degli aiuti a trarre profitto dalla partecipazione dell' unione alla gestione degli aiuti, il regolamento prevede che il finanziamento di questa nuova attività delle unioni venga garantito mediante un contributo rappresentato da una percentuale da determinare dell' aiuto alla produzione versato alle unioni. Nonostante l' intervento delle unioni, il regolamento precisa tuttavia che "la responsabilità finale in materia di controllo della gestione del regime di aiuti alla produzione e del regime di aiuti al consumo incombe allo Stato membro interessato" (21).
Soluzione alla questione pregiudiziale
13. Dall' esame di tali diversi regolamenti risulta che l' aiuto alla produzione d' olio d' oliva fa parte di un importo globale che sarà versato dalla Commissione allo Stato membro sul conto che quest' ultimo avrà aperto "presso il Tesoro od altro organismo finanziario", in conformità all' art. 1, n. 1, dei regolamenti della Commissione (22) n. 380/78 e n. 3184/83, già citati. A norma del n. 3 di tale articolo, lo Stato membro trasmetterà gli importi corrispondenti agli aiuti all' organismo d' intervento, nel caso di specie all' AIMA. Le modalità di pagamento degli aiuti da parte dell' AIMA ai beneficiari (olivicoltori individuali o unioni di organizzazioni di produttori) sono contemplate all' art. 11, n. 5, del regolamento n. 2261/84 il quale ° ricordiamolo ° prevede che "gli Stati membri produttori stabiliscono le modalità per l' assegnazione dell' aiuto e i termini per il pagamento agli olivicoltori" (23). Ai sensi di quest' ultima disposizione sono stati quindi adottati i decreti italiani la cui legittimità viene contestata.
14. Da questi diversi testi risulta che, al di là del versamento dell' imposta globale da parte della Commissione sul conto dello Stato membro, il diritto comunitario non si applica più. Spetterà allo Stato membro determinare quali organismi esso riconoscerà come organismi d' intervento abilitati ad effettuare pagamenti ai sensi delle norme adottate nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli e quale sarà il loro statuto. Sarà di nuovo lo Stato membro ad effettuare il versamento dal suo conto a quello degli organismi d' intervento. Esso ancora regolerà le modalità di pagamento degli aiuti da parte degli organismi d' intervento ai beneficiari, indipendentemente dal fatto che gli importi transitino per un ulteriore intermediario (unioni di associazioni di produttori) o no (pagamento diretto all' olivicoltore che non fa parte di un' unione). Se i pagamenti vengono effettuati tramite una unione, sarà sempre compito dello Stato membro determinare le modalità del pagamento da parte dell' unione al beneficiario.
15. Questa competenza degli Stati membri a determinare le modalità di pagamento degli aiuti, a ciascun livello, non è sorprendente. L' art. 8 del regolamento n. 729/70 (24) relativo al finanziamento della politica agricola comune conferisce loro non soltanto la competenza, ma anche l' obbligo, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, di adottare le misure necessarie per: (°) accertare che le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, (°) prevenire e perseguire le irregolarità e (°) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. A più riprese, avete d' altronde confermato questi obblighi degli Stati membri e la loro correlativa competenza ad applicare le loro disposizioni di diritto nazionale (25).
16. La libertà degli Stati membri di applicare il loro diritto nazionale non è tuttavia assoluta. Sempre nell' ambito dell' applicazione dell' art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 729/70 (26), avete affermato che "è possibile valersi delle norme nazionali solo nella misura necessaria per l' attuazione delle disposizioni di diritto comunitario e sempre che l' applicazione delle norme nazionali non menomi la portata e l' efficacia del diritto comunitario stesso" (27). Analogamente, nella causa Deutsche Milchkontor (28), in cui si trattava delle modalità di restituzione degli importi indebitamente versati in forza del diritto comunitario, avete ricordato che la possibilità, per gli Stati membri, di attuare la normativa comunitaria seguendo i criteri di forma e di sostanza del diritto nazionale doveva contemperarsi con l' esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario, onde evitare disparità di trattamento fra gli operatori economici.
17. La questione sottopostavi nel caso di specie riguarda, indirettamente, le disposizioni adottate da un legislatore nazionale quanto alle modalità di pagamento di aiuti comunitari da parte di un ente d' intervento nell' ambito della politica agricola comune. Come ho dimostrato sopra, tale legislatore nazionale si trovava chiaramente nell' ambito della sua competenza giacché, oltre le disposizioni generali relative all' esecuzione della politica agricola comune, i regolamenti specifici all' aiuto alla produzione d' olio d' oliva precisavano inoltre che spettava a lui determinare le modalità di attribuzione e i termini di pagamento dell' aiuto. Determinare il termine di pagamento dell' aiuto implica, a mio avviso, il potere, non solo di definire con precisione il momento in cui ° cioè l' operazione con la quale ° il pagamento viene effettuato e, quindi, il momento a partire dal quale il beneficiario dell' aiuto diventa proprietario della somma dovutagli e degli interessi che essa eventualmente produce, ma pure di determinare chi sia nel frattempo il titolare di tali somme e interessi.
18. Il solo controllo possibile mi sembra essere l' accertamento che l' applicazione della disposizione nazionale contestata non rechi pregiudizio alla portata ed all' efficacia di diritto comunitario, o alla sua applicazione uniforme.
E' difficile capire in quale modo questa disposizione, attribuendo all' AIMA gli interessi prodotti dagli importi degli aiuti che transitano sui conti bancari usati dalle unioni per i loro versamenti ai beneficiari, recherebbe pregiudizio alla portata, all' efficacia o all' applicazione uniforme del diritto comunitario. Si tratta in realtà di interessi prodotti da importi che la Commissione ha messo a disposizione dello Stato interessato e che questo ha trasferito all' ente di intervento ai fini del pagamento degli aiuti ai loro beneficiari. Ritenere che questo pagamento venga effettuato solo quando gli importi dell' aiuto pervengono ai beneficiari e che, fintantoché tale pagamento non abbia avuto luogo, gli interessi spettino all' ente di intervento (che è lo strumento dello Stato membro interessato) sembra del tutto conforme al sistema elaborato dalla normativa comunitaria.
19. Del resto, la circostanza che gli interessi prodotti dalle somme che transitano sul conto aperto presso l' istituto di credito siano attribuiti all' AIMA può solo contribuire a far sì che le unioni siano indotte a rispettare il termine di dieci giorni lavorativi previsti dal decreto italiano per il pagamento degli aiuti agli olivicoltori, dato che questi ultimi hanno tutto l' interesse a farsi pagare il più presto possibile gli importi di cui sono beneficiari, piuttosto che vederli produrre interessi a favore dell' AIMA. Una simile normativa è pienamente conforme all' art. 10 del regolamento n. 2261/84, il quale prevede che le unioni procedano senza indugio alla ripartizione degli aiuti tra i produttori membri delle organizzazioni che le compongono. Infine, un provvedimento del genere garantisce la trasparenza della situazione finanziaria delle organizzazioni ed evita loro una fastidiosa contabilità intesa a ripartire fra i beneficiari degli aiuti gli interessi bancari, quindi a tassi frequentemente variabili, prodotti dalle somme durante lassi di tempo molto brevi.
20. In conclusione, il legislatore italiano non ha esorbitato dalla sua sfera di competenza quando ha adottato i decreti controversi e nessun elemento di diritto comunitario consente di ritenere che, in qualsivoglia maniera, l' art. 17 del decreto 2 gennaio 1985 rechi pregiudizio alla portata, all' efficacia o all' applicazione uniforme del diritto comunitario. Per questo motivo vi propongo di risolvere come segue la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d' appello di Roma:
"Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune e, più in particolare, i regolamenti (CEE) n. 2959/82 e n. 2261/84, che contengono le norme generali relative all' aiuto alla produzione d' olio d' oliva, devono essere interpretate nel senso che esse riservano agli Stati membri la competenza a determinare, secondo il loro diritto nazionale, le modalità di attribuzione e i termini di pagamento dell' aiuto agli olivicoltori.
Uno Stato membro non supera i limiti di tale competenza qualora disciplini la questione dell' attribuzione degli interessi bancari prodotti dagli importi degli aiuti che transitano sui conti delle unioni di organizzazioni di produttori nell' intervallo tra l' accredito della somma versata dall' ente d' intervento e il suo addebito in seguito al pagamento fattone dall' unione al beneficiario, oppure quando, essendo stato restituito l' assegno per decesso del beneficiario o per mancato recapito all' indirizzo indicato nella domanda, il versamento dell' aiuto rimane provvisoriamente sospeso sino all' emissione di un nuovo titolo di pagamento".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1982, n. 2959, che stabilisce, per la campagna 1982/1983, le norme generali relative all' aiuto alla produzione di olio d' oliva (GU L 309, pag. 30).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all' aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d' oliva (GU L 208, pag. 3).
(3) - Come risulta dal suo titolo, il regolamento (CEE) n. 2959/82 si applica alla campagna 1982/1983, mentre il regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1984/1985.
(4) - V. l' art. 20 quater, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), così come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1980, n. 1917 (GU L 186, pag. 1).
(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1413, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 162, pag. 6).
(6) - Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità dell' assegnazione dell' aiuto e dell' anticipo da parte delle organizzazioni di produttori ai loro aderenti .
(7) - GURI n. 28 del 28.1.1984.
(8) - GURI n. 17 del 21.1.1985.
(9) - Questa disposizione è identica a quella contenuta nel primo decreto, se non per il fatto che le parole organizzazioni di produttori riconosciute sono sostituite con le parole unioni di associazioni di produttori riconosciute nel secondo decreto.
(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(11) - Nella versione vigente all' epoca della presentazione del ricorso dinanzi al giudice nazionale, cioè prima della modifica apportata dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1987, n. 3183, che definisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune (GU L 304, pag. 1).
(12) - Si tratta delle restituzioni all' esportazione nei paesi terzi.
(13) - Si tratta degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli.
(14) - Regolamento (CEE) della Commissione 30 gennaio 1978, n. 380, relativo al funzionamento del regime degli anticipi per le spese a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG; GU L 56, pag. 1). Tale regolamento rimase in vigore dal 1 gennaio 1978 al 30 novembre 1983 [quando fu abrogato con regolamento (CEE) n. 3184/83].
(15) - Regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1983, n. 3184, relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG sezione garanzia (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; GU L 320, pag. 1). Tale regolamento entrò in vigore il 1 gennaio 1983. Varie disposizioni di tale regolamento erano identiche a quelle del regolamento (CEE) n. 380/78. Ciò valeva per l' art. 1, che cito qui.
(16) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU L 166, pag. 1).
(17) - Settimo considerando del regolamento n. 1360/78, già citato.
(18) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1980, n. 1917, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e il regolamento (CEE) n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 186, pag. 1).
(19) - Già citato alla nota 5.
(20) - Quarto considerando e art. 1 del regolamento n. 1917/80, già citato.
(21) - Ottavo considerando del regolamento n. 1917/80, già citato. Il consumo di olio d' oliva costituisce oggetto di regolamentazioni distinte.
(22) - Ricordo che tali regolamenti sono identici quanto al testo del loro art. 1.
(23) - Disposizioni equivalenti all' art. 6, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2959/82, già citato.
(24) - Già citato alla nota 10.
(25) - V., a titolo d' esempio, sentenza 9 ottobre 1990, causa C-366/88, Francia/Commissione (Racc. pag. I-3571), per quanto riguarda le modalità di controllo, e sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor (Racc. pag. 2633), per quanto riguarda la restituzione degli aiuti indebitamente versati.
(26) - Già citato alla nota 10.
(27) - Sentenza 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BAYWA/BALM (Racc. pag. 1503, punto 29).
(28) - Già citata alla nota 25, punto 17 della sentenza.
Full & Egal Universal Law Academy