Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Nella presente causa viene esaminata la questione se la Francia sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (1).
2. Secondo l' art. 1, la direttiva ha lo scopo "di definire una serie di azioni relative alla produzione, alla commercializzazione, all' uso, al riciclaggio e alla nuova riempitura degli imballaggi per liquidi alimentari, nonché all' eliminazione degli imballaggi usati e atte ad attenuare le conseguenze negative di questi ultimi sull' ambiente e a promuovere la riduzione del consumo di energia e di materie prime in questo settore".
3. L' art. 3 dispone nei primi due paragrafi:
"1. Per conseguire la finalità di cui all' articolo 1, gli Stati membri elaborano programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimentari, contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente.
2. I programmi sono stabiliti per la prima volta per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1987 e sono comunicati alla Commissione prima di tale data".
Tali programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente almeno ogni quattro anni (art. 3, n. 3). Essi "tengono conto delle ripercussioni delle azioni previste sul consumo di energia, per conseguire, se possibile, una riduzione del consumo globale di energia" (art. 3, n. 4).
4. "Nell' ambito dei programmi di cui all' art. 3" gli Stati membri adottano, a norma dell' art. 4, misure dirette tra l' altro ad ottenere una migliore informazione dei consumatori, ad agevolare il riciclaggio degli imballaggi, nonché l' utilizzo razionale degli imballaggi non nuovamente riempibili, a promuovere l' uso di imballaggi nuovamente riempibili e a sviluppare nuovi tipi di imballaggio. Gli Stati membri possono adottare tali misure, vuoi mediante provvedimenti legislativi o amministrativi, vuoi per mezzo di accordi volontari. Tali misure vanno comunicate alla Commissione conformemente all' art. 7, n. 1.
Ogni quattro anni gli Stati membri devono sottoporre alla Commissione una relazione sulle misure prese nell' ambito dei programmi di cui all' art. 3 e sui risultati raggiunti (art. 6).
5. Il 22 luglio 1987, la Commissione segnalava al governo francese che fino a quel momento non le erano stati trasmessi i programmi contemplati nell' art. 3 e che perciò la Francia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, nonché degli artt. 189, terzo comma, e 5, primo comma, del Trattato CEE.
6. In risposta a tale lettera, il 22 settembre 1987 il governo francese comunicava alla Commissione che aveva deciso di ricorrere, ai fini dell' attuazione della direttiva, ad accordi volontari. In pari tempo esso precisava che erano stati istituiti, in collaborazione con gli ambienti economici interessati, "programmi" che prevedevano specifiche misure per ciascun tipo d' imballaggio. La lettera conteneva una breve sintesi di queste misure. Il governo francese precisava ancora che tali programmi sarebbero stati "concretizzati" tramite accordi volontari con gli ambienti economici e che siffatti accordi dovevano ancora essere negoziati. Le autorità francesi avrebbero notificato alla Commissione "tali programmi" non appena fossero stati ultimati.
7. Il 16 marzo 1988, il governo francese notificava alla Commissione i progetti degli accordi che intendeva concludere con gli ambienti economici interessati. Gli accordi venivano sottoscritti il 9 maggio 1988 e trasmessi dal governo francese alla Commissione con lettera 12 agosto 1988. Si trattava di sei contratti, ciascuno dei quali riguardava un determinato tipo d' imballaggio (vetro, plastica, acciaio, alluminio, cartone e vetro a rendere).
8. Il 4 novembre 1988, la Commissione interpellava il governo francese per sapere se nel frattempo fossero stati sottoscritti (2) i progetti di contratto notificati il 16 marzo 1988 in forza dell' art. 7 della direttiva. Nel contempo, la Commissione cercava di appurare se i programmi menzionati nella lettera 22 settembre 1987 fossero divenuti definitivi. Il governo francese era inviato a comunicare il testo di tali programmi alla Commissione.
9. Il 2 ottobre 1989, la Commissione inviava al governo francese un parere motivato a norma dell' art. 169 del Trattato CEE. In tale parere la Commissione dichiarava che la lettera del governo francese del 22 settembre 1987 e le misure ivi previste non potevano considerarsi come "programmi" ai sensi dell' art. 3 della direttiva. Lo stesso vale per i progetti di contratto che erano stati comunicati alla Commissione insieme alla lettera menzionata. La Commissione sosteneva quindi che i programmi in questione non erano stati ancora elaborati e che pertanto la Repubblica francese, non avendole comunicato i programmi di cui all' art. 3 della direttiva, aveva violato il diritto comunitario.
10. Nella risposta a questa lettera in data 26 ottobre 1989 il governo francese contestava la tesi della Commissione, secondo cui gli accordi conclusi con gli ambienti economici interessati non potevano considerarsi come programmi ai sensi dell' art. 3 della direttiva.
11. Il 13 marzo 1991, la Commissione informava il governo francese che gli accordi volontari conclusi da quest' ultimo non potevano essere considerati programmi (3). Essa precisava nel contempo i requisiti che a suo giudizio dovevano essere soddisfatti da un programma ai sensi della direttiva.
12. Col presente ricorso del 21 aprile 1993 (registrato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1993) la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese, omettendo di elaborare i programmi previsti all' art. 3 della direttiva e di comunicarli alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva e del Trattato CEE. In pari tempo essa chiede di condannare la Repubblica francese alle spese.
Il governo francese chiede di dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo nonché di condannare la Commissione alle spese.
B ° Parere
Sulla ricevibilità
13. Secondo il governo francese, il presente ricorso è irricevibile per due ordini di motivi. In primo luogo, l' inadempimento asserito dalla Commissione sarebbe già cessato prima dell' invio del parere motivato. In secondo luogo, la Commissione baserebbe il suo ricorso sulla censura secondo cui gli accordi conclusi dalla Francia con gli ambienti economici non sono programmi ai sensi della direttiva. Tuttavia siffatta censura non corrisponderebbe a quella che la Commissione ha mosso con la lettera 22 luglio 1987 e col parere motivato del 2 ottobre 1989.
14. Non posso condividere tale argomentazione. In primo luogo, per quanto riguarda l' obiezione secondo cui l' asserito inadempimento sarebbe già venuto meno, il governo francese fa valere che gli accordi da esso conclusi costituirebbero programmi ai sensi dell' art. 3 della direttiva. La Commissione contesta tuttavia proprio tale asserzione. Trattasi in proposito, quindi, della questione della fondatezza del ricorso, su cui tornerò più avanti. Anche la seconda obiezione contro la ricevibilità del ricorso, relativa all' inadempimento fatto valere dalla Commissione, non è convincente. Col suo ricorso, la Commissione contesta al governo francese di non aver elaborato e comunicato i programmi previsti all' art. 3 della direttiva. Tale censura corrisponde alla contestazione che era già formulata nella lettera 22 luglio 1987 e nel parere motivato del 2 ottobre 1989. L' esame dettagliato degli accordi conclusi dal governo francese, effettuato dalla Commissione nel ricorso, si spiega con la circostanza che la convenuta, come già ricordato, riteneva, grazie alla conclusione di tali accordi, di aver soddisfatto ai propri obblighi conformemente all' art. 3 della direttiva. Tuttavia non è dato ravvisare, in tale circostanza, un mutamento dell' oggetto del procedimento rispetto alla contestazione mossa nella fase precontenziosa.
Sul merito
15. Secondo l' art. 3, n. 2, della direttiva, gli Stati membri avevano l' obbligo di comunicare alla Commissione, prima del 1 gennaio 1987, i programmi da elaborare a norma dell' art. 3, n. 1. E' chiaro che la Francia non si è conformata a tale obbligo nei termini dovuti. La convenuta ammette peraltro che i programmi che essa avrebbe dovuto comunicare non figuravano nella sua lettera alla Commissione del 22 settembre 1987. Nel presente caso, tuttavia, non si tratta di un ritardo, ma della questione se la Repubblica francese abbia comunque adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva. La convenuta sostiene che ciò si sarebbe verificato grazie alla conclusione (e alla comunicazione) degli accordi con gli ambienti industriali interessati. Si pone quindi la questione se siffatti accordi possono essere considerati "programmi".
16. La Commissione, per sostenere la sua opinione contraria al riguardo, si richiama al tenore della direttiva. Infatti la direttiva distingue chiaramente tra i programmi che devono essere elaborati dagli Stati membri (art. 3) e le misure per mezzo delle quali questi programmi vengono concretamente attuati (art. 4). La linea di demarcazione è ulteriormente sottolineata dal fatto che tali misure ° provvedimenti legislativi o amministrativi oppure accordi volontari ° vanno adottati, secondo la lettera della disposizione in parola, nell' ambito dei programmi menzionati all' art. 3 (4). Va sottolineato inoltre che sia i programmi sia le misure devono essere comunicati alla Commissione, i programmi in forza dell' art. 3, n. 2, e le misure in forza dell' art. 7, n. 1. Anche questo fatto dimostra che la direttiva distingue chiaramente tra programmi ai sensi dell' art. 3 e misure ai sensi dell' art. 4.
17. Secondo il governo francese si tratterebbe nella fattispecie di aspetti unicamente formali. Concordo su tale punto col governo francese. Tuttavia va messo in evidenza che tale distinzione formale viene operata dalla direttiva. Poiché la direttiva richiede agli Stati membri innanzi tutto di elaborare dei programmi e successivamente di tradurli in atto attraverso misure determinate, gli Stati membri sono tenuti al rispetto di tale procedura. Si deve segnalare che anche la convenuta sembra essere stata al corrente della distinzione in parola. Come ho già ricordato, la lettera del governo francese del 22 settembre 1987 rinviava a "programmi" che esso avrebbe elaborato e concretizzato tramite accordi volontari.
18. Pertanto la Repubblica francese si sarebbe conformata agli obblighi di cui all' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva nella sola ipotesi in cui gli accordi da essa conclusi con gli ambienti industriali potessero considerarsi (in pari tempo) come "programmi" ai sensi dell' art. 3. A mio modo di vedere questo non è avvenuto e ciò anche se si volessero trascurare gli aspetti formali or ora descritti.
19. A tal fine occorre stabilire, innanzi tutto, quale debba essere il contenuto di un "programma" ai sensi dell' art. 3. La Corte di giustizia si era già occupata di tale disposizione, senza però esaminare a fondo la questione che ci interessa nel caso di specie (5). La direttiva in quanto tale contiene al riguardo solo pochi punti di riferimento concreti. Secondo l' art. 3, n. 1, i programmi devono essere finalizzati alla riduzione del peso e/o del volume degli imballaggi controversi, che sono contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente. In tale contesto occorre pervenire, nei limiti del possibile, a una riduzione del consumo di energia (art. 3, n. 4). Trattasi quindi di un obbligo molto generale, che lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri circa la sua attuazione. Ne discende che gli Stati membri decidono essi stessi fino a che punto e con quale ritmo intendono procedere sulla via tracciata dalla direttiva.
Tuttavia, se non si vuol privare di ogni senso l' obbligo di elaborare programmi (e in ultima analisi la direttiva stessa), gli Stati membri devono osservare al riguardo alcuni obblighi minimi. Un programma inteso alla riduzione del peso e/o del volume degli imballaggi in parola presuppone quindi, a mio giudizio, perlomeno che lo Stato membro interessato si dia un obiettivo concreto ed espresso in termini numerici, anche se la direttiva ° come rileva a giusto titolo il governo francese ° non lo impone espressamente. L' obiettivo può venire espresso sia in termini numerici assoluti (ad esempio un peso determinato) sia in proporzione (ad esempio una determinata percentuale di imballaggi nuovamente riempibili). Si dovrà poi richiedere che sia dichiarato espressamente che è lo Stato membro interessato in quanto tale a dover fissare a se stesso un obiettivo siffatto. Del resto, in questo si può probabilmente ravvisare il senso della distinzione tra programma e misure stabilita dalla direttiva: lo Stato membro interessato deve impegnarsi nei confronti della Commissione in vista di un obiettivo determinato e concreto. In tal modo, la Commissione è posta in grado di verificare caso per caso se tale programma è concretamente attuato grazie alle singole misure di esecuzione. Certo, è pacifico a tale riguardo che uno Stato membro può consultare gli ambienti economici interessati prima dell' elaborazione dei programmi e affidarne l' attuazione agli stessi ambienti, ad esempio tramite accordi volontari.
In secondo luogo ° come risulta dall' art. 3, n. 4 ° il programma deve stabilire le azioni previste. Infine è indispensabile ° come già risulta dalla natura stessa della questione ° che il programma comprenda un calendario, in altri termini esso deve fissare il lasso di tempo entro cui dev' essere raggiunto lo scopo perseguito. L' art. 3, n. 2, dispone espressamente che i programmi vanno elaborati per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1987. La durata di tale periodo non è stabilita, tuttavia si può desumere dall' art. 3, n. 3 ° secondo cui i programmi vanno riveduti e aggiornati almeno ogni quattro anni °, che si era pensato ad un periodo alquanto lungo.
20. Esaminando gli accordi presentati dal governo francese, si può constatare che tali obblighi minimi non sempre sono rispettati.
Certo dagli accordi risulta che entrambe le parti contraenti ° e quindi anche la Repubblica francese ° si impegnano ad attuare gli accordi di volta in volta previsti. Contrariamente al punto di vista della Commissione, ciò potrebbe essere considerato sufficiente. L' art. 3 impone semplicemente agli Stati membri di elaborare i programmi. Poiché l' art. 4 riconosce agli Stati membri la possibilità di ricorrere ad accordi volontari per la loro realizzazione, non è necessario a mio giudizio che gli Stati membri s' impegnino, in questi accordi, ad agire direttamente. Se e in quanto gli operatori economici sono in grado di conformarsi agli obblighi previsti in tali accordi e pertanto di favorire il conseguimento degli obiettivi della direttiva, non occorre alcun intervento dello Stato membro. Tuttavia, presi singolarmente, gli accordi danno adito a qualche dubbio. Infatti quasi tutti gli accordi includono una clausola in base alla quale, in caso di impreviste difficoltà, taluni impegni possono essere consensualmente dichiarati decaduti (6). E' certo del pari inabituale per un accordo una clausola nella quale i pubblici poteri vengono "sollecitati" da una delle parti contrattuali ad attuare una determinata misura (7).
21. Tuttavia, nella maggior parte degli accordi richiamati mancano già una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e la fissazione di un calendario. Soltanto alcuni accordi includono obiettivi concreti, idonei ad essere espressi in termini numerici. Nell' accordo relativo al vetro viene stabilito che nel 1990 almeno 550 000 t di vetro proveniente dai rifiuti domestici dovessero essere avviate al riciclaggio (8). Nell' accordo relativo agli imballaggi di acciaio del 9 maggio 1988 viene precisato che per il periodo tra il 1984 (sic) e il 1990 si persegue una riduzione annua del consumo di energia pari all' 1%. Nell' accordo sul vetro a rendere viene stabilito che i "caffè-alberghi-ristoranti" (9) avrebbero utilizzato esclusivamente ° nella misura in cui fossero disponibili ° bottiglie di vetro a rendere (10). Gli altri accordi si limitano a disposizioni più o meno generali.
Pertanto, solo l' accordo relativo al vetro contiene un' indicazione concreta che stabilisce, per questo tipo d' imballaggio, una riduzione del peso dei rifiuti. Tuttavia, se si considerano gli accordi nel loro complesso (11), questa specifica misura non è sufficiente a soddisfare le esigenze da imporre ai programmi ai sensi dell' art. 3. La direttiva esige dagli Stati membri che essi elaborino programmi per la riduzione del peso e/o del volume di taluni "imballaggi". Secondo l' art. 2, lett. b), della direttiva, vanno compresi in tale nozione non solo imballaggi di vetro, ma anche imballaggi di metallo, materia plastica, carta o altro materiale. La fissazione di un obiettivo concreto per ridurre il volume dei rifiuti relativi agli imballaggi di vetro, da sola, non è quindi sufficiente.
22. Cinque dei sei accordi prevedono una durata limitata a poco più di due anni e mezzo (dal 10 maggio 1988 ° giorno della firma ° al 31 dicembre 1990). Il rimanente accordo (quello sul vetro) non contiene alcuna espressa limitazione temporale, tuttavia si può desumere dal suo contenuto che esso pure dovrebbe probabilmente valere solo per tale periodo (12). Un solo accordo (quello sul vetro a rendere) prevede che in mancanza di disdetta la durata debba essere prorogata (fino al 31 dicembre 1992).
Vero è che il governo francese sostiene la tesi secondo cui gli accordi prevedevano un calendario, poiché la maggior parte dei contratti in parola comprendeva clausole in base alle quali la realizzazione degli obiettivi perseguiti andrebbe esaminata ogni anno per mezzo di rilevazioni statistiche e le parti contraenti dovrebbero procedere, in base a questi dati numerici, ai necessari aggiustamenti. Tale ragionamento potrebbe però essere seguito solo qualora gli accordi stessi prevedessero già obiettivi concreti.
23. Alla luce di tali considerazioni ritengo che gli accordi conclusi dal governo francese non possano considerarsi programmi ai sensi dell' art. 3 della direttiva e che quindi il ricorso della Commissione sia motivato. Ad ogni modo le parti hanno sviluppato anche una serie di altri argomenti, che a mio parere non sono rilevanti nella fattispecie. Tuttavia li esaminerò ancora brevemente per completezza.
Secondo la Commissione gli accordi non possono essere considerati programmi ai sensi dell' art. 3 già per il fatto di essere limitati a singoli settori, mentre un programma siffatto, a suo parere, dovrebbe essere globale. In questo contesto, il governo francese rinvia a giusto titolo al fatto che nell' art. 3 si parla non di un programma, ma di programmi. Non si riesce neppure a comprendere perché un programma globale debba essere più adatto a favorire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva rispetto a programmi improntati alle rispettive specificità dei diversi materiali d' imballaggio.
A mio parere non occorre approfondire nemmeno l' esame della censura della Commissione secondo cui gli accordi ° per poter essere considerati come programmi ° dovrebbero perlomeno enumerare le azioni principali previste per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Gli accordi includono tutta una serie di misure che devono essere attuate dagli ambienti industriali interessati e che sono finalizzate agli obiettivi indicati nell' art. 4, n. 1, della direttiva. Piuttosto è determinante il fatto che gli accordi globalmente considerati non stabiliscono, nella misura del necessario, obiettivi concreti e quantificabili nonché i tempi previsti per la loro realizzazione.
Da ultimo, la Commissione fa valere che gli accordi considerati dal governo francese alla stregua di programmi non sono stati resi sufficientemente accessibili agli ambienti interessati e al pubblico. Ciò è contestato dal governo francese. A mio giudizio non occorre entrare nel merito della questione. Benché possa essere certamente ragionevole assicurare la pubblicità di tali programmi, va richiamata l' attenzione sul fatto che la direttiva non vincola gli Stati membri al riguardo. E' obbligatoria soltanto (a norma dell' art. 3, n. 2) la comunicazione alla Commissione.
24. La convenuta ricorda ° senza essere contestata dalla Commissione ° di avere già ottenuto risultati considerevoli perseguendo gli obiettivi cui mira la direttiva. La Commissione le obietta che anche uno Stato membro, il quale, pur essendosi conformato agli obiettivi sostanziali della direttiva, non abbia però elaborato e comunicato alcun programma, ha violato gli obblighi derivanti dalla direttiva. Come ho già rilevato, una tesi siffatta mi sembra corretta. Ciò non comporta alcun formalismo: soltanto un confronto tra quanto si è conseguito e gli stessi obiettivi prefissati permette di valutare se e in quale misura tali obiettivi siano stati raggiunti.
Ci si può però chiedere perché la Commissione abbia proposto il presente ricorso. Il governo francese ha segnalato in proposito che nel 1992 la Commissione stessa fece presente che la direttiva 85/339 non aveva portato a risultati soddisfacenti e che la situazione considerata da quest' ultima era ormai superata (13). Ancor più sorprendente mi pare essere, a dire il vero, il fatto che la Commissione proponga un ricorso per inadempimento a seguito di una violazione ampiamente formale, facendo però capire in pari tempo che la sua stessa condotta nella presente controversia durante la fase precontenziosa (14) ha lasciato qualcosa a desiderare sotto il profilo formale. Allorché il 2 ottobre 1989 la Commissione inviava il suo parere motivato, manifestamente essa non era ancora venuta a conoscenza della lettera del governo francese del 12 agosto 1988. Nell' atto introduttivo del ricorso, la Commissione ha affermato che il governo francese non aveva risposto alla sua lettera 13 marzo 1991. Quando la convenuta le ha replicato di avere risposto a tale lettera il 14 maggio 1992, il rappresentante della Commissione ha dovuto ammettere che ciò corrispondeva alla realtà e che la lettera del governo francese era stata male archiviata. Anche l' iter procedurale, sotto il profilo cronologico, solleva interrogativi, se è vero che la Commissione ha proposto il ricorso contro la Francia soltanto il 1 gennaio 1991, ben oltre la scadenza del periodo quadriennale. E' auspicabile che un modo di procedere siffatto abbia un carattere eccezionale.
Ad ogni modo tali considerazioni non hanno alcuna influenza sul risultato del mio esame.
C ° Conclusioni
25. Vi propongo pertanto di:
"1) dichiarare che, omettendo di elaborare e comunicare, nei termini prescritti, i programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimentari, contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente, previsti all' art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale norma e del Trattato CEE;
2) condannare la Repubblica francese alle spese".
(*) Lingua processuale: il tedesco.
(1) ° GU L 176, pag. 18.
(2) ° Non risulta tuttora chiaro, per quale ragione la Commissione, al momento di redigere la missiva in parola, non abbia tenuto conto della lettera del governo francese del 12 agosto 1988.
(3) ° Il motivo alla base di tale lettera potrebbe probabilmente vedersi nel fatto che nel frattempo la Commissione era venuta a conoscenza degli accordi definitivi notificatile con lettera 12 agosto 1988 dal governo francese.
(4) ° V. art. 4, n. 1, e art. 6.
(5) ° Sentenze 25 luglio 1991, causa C-252/89, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-3973); 10 dicembre 1991, causa C-192/90, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5933) (entrambe oggetto di pubblicazione sommaria).
(6) ° V., ad esempio, art. 8 dell' accordo sull' alluminio.
(7) ° V. art. 3, lett. c), dell' accordo sul vetro a rendere.
(8) ° Includendo i rifiuti industriali si sarebbero dovute riciclare addirittura 700 000 t.
(9) ° L' espressione non è definita, ma si riferisce in apparenza alle federazioni di categoria (ed ai loro membri) parti dell' accordo.
(10) ° Art. 3, lett. c), dell' accordo.
(11) ° Come già ricordato, tali accordi trattano di sei tipi di materiali per imballaggio.
(12) ° A favore di tale ipotesi milita la circostanza che l' accordo menziona determinati obiettivi quantitativi che avrebbero dovuto essere raggiunti nel 1990 (art. 4, n. 3, dell' accordo).
(13) ° V. i punti 4.1 e 5.1 della proposta della Commissione 15 luglio 1992 di una direttiva del Consiglio concernente gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(92) 278 def. ° SYN 436].
(14) ° Ciò non vale, beninteso, per il procedimento dinanzi alla Corte.
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