Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ricorso presentato in data 27 aprile 1993, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2. Al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso governo belga non contesta l' infrazione addebitatagli. Esso si limita a giustificare il ritardo nella trasposizione con l' intervenuta riforma in senso federale dello Stato, a seguito della quale le competenze nella materia disciplinata dalla direttiva sono ora ripartite tra le autorità centrali e quelle regionali: ciò ha comportato la necessità di adottare le misure richieste dalla normativa comunitaria sia a livello federale che locale. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie (2).
3. I termini del problema non sono, infine, sostanzialmente modificati dal parziale adempimento dei propri obblighi, cui il Belgio ha proceduto con la trasmissione, nelle more del giudizio, dei provvedimenti di adeguamento alla direttiva adottati da due Regioni.
4. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 181, pag. 6.
(2) - V., da ultimo, sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-0000).
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