CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 23 novembre 1995 ( *1 )
1.
La presente causa trae origine da un ricorso della Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, inteso a fare accertare che il Granducato di Lussemburgo, non emanando nei termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (in prosieguo: la «direttiva») ( 1 ), e/o non notificando alla Commissione tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 25 della direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.
Svolgimento del processo
2.
A norma dell'art. 169, n. 1, la Commissione ha inviato al Lussemburgo, il 4 settembre 1990, una lettera di formale notifica e, il 20 maggio 1992, un parere motivato. Entrambe le comunicazioni della Commissione sono rimaste senza risposta da parte del governo del Lussemburgo. La suddetta ha perciò proposto ricorso alla Corte in data 10 maggio 1993.
3.
Avendo il Lussemburgo omesso di depositare un controricorso, la cancelleria, con lettera 18 agosto 1993, informava le parti dell'applicazione del procedimento contumaciale ex art. 94 del regolamento di procedura. La Commissione, con lettera 30 settembre 1993, informava la Corte che l'agente del Lussemburgo le aveva comunicato, con lettera 28 maggio 1993, ossia poco dopo il ricorso della Commissione, una legge lussemburghese anteriore alla direttiva e che la attuava in parte. La Commissione riteneva tuttavia che un certo numero di disposizioni della direttiva non avevano ricevuto attuazione nell'ordinamento lussemburghese. Con successiva lettera 8 dicembre 1994, essa chiedeva la pronuncia di una sentenza contumaciale ex art. 94. Modificando leggermente la domanda, essa affermava che il Lussemburgo aveva omesso di emanare nei termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva; essa aggiungeva che non era più necessario chiedere di accertare che il Lussemburgo non aveva notificato alla Commissione i provvedimenti, dato che non ne erano stati adottati.
4.
La Corte, con lettera 22 giugno 1995, chiedeva alla Commissione di spiegare il rapporto, alla luce del suo parere motivato, tra la domanda contenuta nel ricorso e quella di cui alla lettera 8 dicembre 1994. La Commissione, con lettera 27 luglio 1995, affermava che la domanda contenuta nel ricorso restava valida, in mancanza di trasposizione della direttiva, ma che essa aveva leggermente modificato la domanda originaria per tener conto degli sviluppi della causa.
Il procedimento ex art. 94
5.
L'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, stabilisce:
«Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l'avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori».
6.
Per emettere la sentenza contumaciale contro il Lussemburgo, la Corte deve quindi accertarsi che:
a)
il ricorso sia ricevibile;
b)
le formalità prescritte siano state regolarmente adempiute;
e)
le conclusioni del ricorrente appaiano fondate.
Esaminerò partitamente questi presupposti.
Ricevibilità
7.
Nulla, negli atti a disposizione della Corte, lascia supporre che la Commissione non si sia attenuta, nel proprio ricorso, alle prescrizioni dell'art. 169.
Prima di presentare ricorso alla Corte, la Commissione ha debitamente inviato al Lussemburgo una notifica formale e un parere motivato. La domanda contenuta nel ricorso alla Corte riproduce le conclusioni esposte nel parere motivato. La sola questione che si pone è quindi se la modificazione della domanda operata dalla Commissione con la lettera 8 dicembre 1994 renda irricevibile il ricorso.
8.
Non lo credo. La Commissione, anche se non può ampliare l'ambito della domanda, può restringerlo ( 2 ). Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, essa può altresì specificare la domanda con maggiori dettagli, per tener conto di informazioni fornite dal convenuto ( 3 ). Inoltre, il ricorrente può, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, dedurre nuovi motivi per tener conto di elementi di diritto emersi durante il procedimento.
9.
È chiaro che nel presente caso la Commissione sta solo restringendo la domanda. Nel parere motivato e nel ricorso alla Corte, la Commissione aveva affermato in generale che il Lussemburgo non aveva emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva e non li aveva notificati alla Commissione. Essendo stata informata della legge lussemburghese dall'agente del Lussemburgo, la Commissione ha ritenuto che questa attuasse in parte la direttiva, e ha limitato la sua azione alle disposizioni che essa riteneva ancora inattuate.
10.
Tale limitazione, inoltre, non ha apportato alcun pregiudizio al diritto alla difesa del Lussemburgo. Questo ha avuto tutte le possibilità di confutare le rimanenti domande della Commissione durante il procedimento precontenzioso e nel procedimento dinanzi alla Corte, in quanto tali domande erano contenute in quelle indicate nel parere motivato e nel ricorso. La Commissione non ha potuto limitare l'ambito del ricorso alla Corte solo perché il Lussemburgo non aveva prodotto la legge nel corso del procedimento precontenzioso. Se il Lussemburgo avesse potuto dimostrare che le restanti disposizioni della direttiva stavano per essere trasposte, la controversia sarebbe persino stata evitata. Persino se il Lussemburgo, pur senza rispondere nel procedimento precontenzioso, avesse presentato un controricorso con la legge allegata, le domande residue della Commissione avrebbero potuto essere discusse dinanzi alla Corte nel prosieguo della fase scritta del procedimento e in udienza. La situazione insoddisfacente in cui la Corte viene ora a trovarsi non dipende dal mancato rispetto del diritto alla difesa del Lussemburgo da parte della Commissione, ma dalla mancanza di cooperazione da parte del governo lussemburghese con la Commissione e la Corte.
11.
Il fatto che il procedimento debba essere svolto in contumacia ai sensi dell'art. 94 del regolamento di procedura, a causa della mancata presentazione di un controricorso da parte del Lussemburgo, non influisce sulla ricevibilità del ricorso della Commissione. Sarebbe invero singolare che, non depositando un controricorso, uno Stato membro venisse a trovarsi in una posizione migliore di uno che lo avesse depositato.
12.
Inoltre, in tali casi, ritenere che la modificazione della domanda renda irricevibile il ricorso comporterebbe gravi inconvenienti. Gli Stati membri sarebbero incentivati a produrre testi di legge solo in una fase molto avanzata, sperando che la conseguente modificazione della domanda da parte della Commissione renda irricevibile il ricorso. Da parte sua, la Commissione potrebbe essere dissuasa dal presentare ricorsi alla Corte in circostanze come queste. Una simile conclusione sarebbe quindi contraria ai principi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia.
Adempimento delle formalità prescritte
13.
Nulla indica che le formalità prescritte, come la corretta notifica al convenuto, non siano state adempiute. Possiamo quindi passare ad occuparci del merito.
Nel merito
14.
Per pronunciare una sentenza contumaciale, come detto supra (paragrafo 6), è sufficiente che le conclusioni del ricorrente «appaiano fondate». Posso quindi esaminare il merito in maniera relativamente sommaria.
La direttiva comunitaria
15.
L'art. 1 della direttiva ne esplicita lo scopo nei termini seguenti:
«Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in modo da evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi».
16.
In forza del suo art. 3, la direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in esperimenti eseguiti in relazione allo sviluppo e alla produzione di prodotti farmaceutici, o in relazione alla protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali. L'art. 4 disciplina l'utilizzo di animali appartenenti a specie minacciate. L'art. 5, combinato con l'allegato II, stabilisce norme sul trattamento generale e la sistemazione degli animali utilizzati per esperimenti. L'art. 6 impone agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità cui è demandato il controllo della buona esecuzione della direttiva. Gli artt. 7 e 8 disciplinano l'esecuzione degli esperimenti. Gli artt. 9-11 stabiliscono norme sul trattamento degli animali dopo l'effettuazione degli esperimenti. L'art. 12 impone agli Stati membri di stabilire le procedure generali per la notifica all'autorità competente degli esperimenti e procedure specifiche per gli esperimenti che comportano un forte dolore che potrebbe protrarsi. L'art. 13 prevede la raccolta e la pubblicazione di informazioni statistiche da parte delle autorità competenti. L'art. 14 riguarda la formazione professionale delle persone che si occupano di esperimenti.
17.
Gli artt. 15-18 stabiliscono norme relative all'approvazione e alla registrazione di stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori, ai registri che questi devono tenere e alla marchiatura degli animali che vi si trovano. Gli artt. 19-21 stabiliscono norme relative al riconoscimento e alla registrazione degli stabilimenti utilizzatori, alla loro concezione, amministrazione e dotazione di personale, ai registri da tenere e alla provenienza degli animali utilizzati per esperimenti.
18.
L'art. 22 impone agli Stati membri di riconoscere per quanto possibile la validità di dati provenienti da esperimenti effettuati in altri Stati membri, allo scopo di evitare ripetizioni inutili, e di fornire, a tal fine, alla Commissione informazioni sulla loro legislazione e sulle loro prassi amministrative e informazioni di fatto sugli esperimenti svolti; la Commissione istituirà un comitato consultivo permanente il quale la assisterà nello scambio di informazioni. L'art. 23 impone alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare la ricerca in tecniche alternative che comportino un minor numero di animali o minor dolore. Ai sensi dell'art. 24, la direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare misure più rigide.
19.
L'art. 25, n. 1, impone agli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro il 24 novembre 1989 e d'informarne immediatamente la Commissione. L'art. 25, n. 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Inoltre, l'art. 26 impone agli Stati membri di informare regolarmente la Commissione delle misure adottate in materia e presentare un compendio delle informazioni raccolte conformemente all'art. 13. La Commissione redige una relazione per il Consiglio e il Parlamento europeo.
La legge lussemburghese
20.
La legge 15 marzo 1983 sulla tutela della vita e del benessere degli animali, comunicata alla Commissione dall'agente del Lussemburgo, non concerne solo l'utilizzo di animali per esperimenti, ma, come indicato dal titolo, il benessere degli animali in generale. L'art. 1 della legge pone il divieto generale di uccidere, ferire o provocare dolore agli animali.
21.
Gli artt. 2-4 riguardano la detenzione di animali. L'art. 2 impone a chiunque detenga un animale di procurare che esso abbia cibo, cure e sistemazione adeguate, e che siano rispettate le sue esigenze di attività fisica e di movimento. I regolamenti granducali possono stabilire condizioni minime. L'art. 3 riguarda l'allevamento intensivo di animali. L'art. 4 dispone che gli animali non domestici possono essere tenuti solo in stabilimenti designati, per scopi didattici o scientifici e per la salvaguardia delle specie minacciate. Il ministro competente è autorizzato a derogare all'art. 4 per talune specie, e anche a vietare la detenzione di altre. I regolamenti granducali possono stabilire condizioni generali o specifiche per la detenzione di animali e condizioni per l'autorizzazione, il funzionamento, la pulizia, la sicurezza e la supervisione degli stabilimenti. I responsabili degli stabilimenti devono possedere un certificato attestante la loro capacità di accudire animali. Le condizioni per il rilascio del certificato devono essere stabilite con regolamento granducale. I gestori di stabilimenti devono munirsi di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
22.
L'art. 5 della legge fa obbligo a chiunque commerci in animali, li allevi per scopi commerciali, li affitti, li usi per trasporto o li esibisca per scopi commerciali, di richiedere l'autorizzazione del ministro, il quale può stabilire condizioni intese ad assicurare il loro benessere. L'art. 6 autorizza il ministro a limitare l'importazione, l'esportazione e il transito di animali per motivi legati alla tutela degli stessi e alla conservazione delle specie.
23.
L'art. 7 riguarda il trasporto di animali, l'art. 8 la macellazione. L'art. 9 impone, con talune eccezioni, che le operazioni dolorose su animali vengano eseguite in anestesia e da un veterinario. L'art. 10 consente l'effettuazione di amputazioni su animali solo su istruzioni di un veterinario o per motivi zootecnici imperativi da determinarsi con regolamento granducale.
24.
Gli artt. II-19, riguardanti gli esperimenti su animali vivi, sono quelli che più direttamente interessano il presente caso. Essi così dispongono:
«Articolo 11
Possono essere effettuati esperimenti su animali solo per i seguenti scopi:
1.
a)
prevenzione di malattie, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia, o dei loro effetti sull'uomo, gli animali o le piante, compreso il controllo di medicinali, sostanze o prodotti;
b)
diagnosi o cura di malattie, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia, o dei loro effetti sull'uomo, gli animali o le piante.
2.
diagnosi e accertamento dello stato fisiologico;
3.
prolungamento della vita dell'uomo, degli animali o delle piante;
4.
tutela dell'ambiente;
5.
produzione e sperimentazione di alimenti;
6.
allevamento di animali;
7.
studio del comportamento animale;
8.
insegnamento e formazione.
Articolo 12
Chiunque intenda procedere a esperimenti su animali vivi per uno dei motivi elencati all'art. 11 deve chiedere l'autorizzazione del ministro per ogni progetto sperimentale.
La domanda deve indicare lo scopo dell'esperimento, il metodo di esecuzione, gli eventuali anestetici utilizzati e la specie e il numero di animali utilizzati.
Gli esperimenti possono essere autorizzati solo se il ministro della Sanità ne ha previamente autorizzato il programma.
Tale autorizzazione può essere limitata nel tempo. Essa può essere revocata in qualsiasi momento.
La persona responsabile della conduzione degli esperimenti deve possedere un titolo universitario di medico, medico veterinario o biologo e dimostrare la necessaria esperienza pratica.
Articolo 13
Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti solo in istituti autorizzati o laboratori che dispongono di personale qualificato e strutture adeguate che consentano di tenere gli animali in questione in modo da evitare loro, per quanto possibile, dolore, angoscia o lesioni.
Gli esperimenti relativi allo studio del comportamento possono essere eseguiti al di fuori di tali stabilimenti.
Articolo 14
Gli esperimenti didattici possono essere eseguiti solo nell'istruzione di livello superiore.
Articolo 15
Un animale non può essere impiegato in un esperimento se ne esiste un altro con sensibilità o sviluppo psichico inferiori o se esiste un'alternativa ragionevole rispondente alle esigenze dell'esperimento.
Articolo 16
Qualsiasi esperimento su un animale che possa produrre su questo sofferenza, angoscia o dolore deve essere effettuato in anestesia generale o locale o con metodi analoghi, salvoché questi non siano:
a)
più traumatici per l'animale dell'esperimento stesso;
b)
incompatibili con lo scopo dell'esperimento e autorizzati dal ministro.
Articolo 17
Qualora un animale abbia sofferto forte dolore, sofferenza, angoscia o lesioni, non può essere utilizzato per ulteriori esperimenti.
Se un animale può sopravvivere solo in una situazione di dolore o sofferenza deve essere immediatamente abbattuto, anche se l'obiettivo dell'esperimento non è stato raggiunto.
Articolo 18
Per ogni esperimento su animali autorizzato, devono essere registrati lo scopo dell'esperimento, il metodo di esecuzione, gli eventuali anestetici utilizzati e la specie e il numero di animali utilizzati.
Le registrazioni devono essere conservate per tre anni e devono essere a disposizione degli organi supervisori.
Articolo 19
Il ministro affiderà a un veterinario la responsabilità del controllo e della supervisione degli articoli del capo VII».
25.
L'art. 20 vieta una serie di pratiche che comportano crudeltà o pericolo per altri animali. L'art. 21 commina sanzioni penali per la violazione della legge o dei regolamenti di attuazione. Gli artt. 22-25 riguardano i poteri e le responsabilità delle autorità incaricate di fare osservare la legge.
La domanda della Commissione
26.
La Commissione, con lettera 8 dicembre 1994, ha affermato che nell'ordinamento lussemburghese non erano state ancora trasposte le seguenti disposizioni della direttiva:
1)
art. 7, nn. 3 e 4,
2)
art. 8, n. 4 (in quanto l'art. 17 della legge dà attuazione solo agli artt. 9, n. 1, e 10, della direttiva),
3)
artt. 9, nn. 2 e 3, e 11 (cui l'art. 17 della legge non dà attuazione),
4)
artt. 15-18,
5)
art. 19, n. 4,
6)
art. 22.
La Commissione ha affermato inoltre di non avere notizia di misure adottate ai sensi dell'art. 4 della direttiva e di non avere ricevuto notifica dei regolamenti granducali di cui agli artt. 9, n. 3 (rectius: n. 4, punto 3), e 10 della legge.
27.
Come già osservato, l'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura prescrive alla Corte di verificare se «le conclusioni del ricorrente appaiano fondate». Esaminerò quindi partitamente ciascun punto.
L'articolo 7, nn. 3 e 4
28.
L'art. 7, nn. 3 e 4, della direttiva dispone:
«3. Quando un esperimento è indispensabile, si deve procedere ad un esame attento delle specie e la scelta deve essere eventualmente motivata innanzi all'autorità. Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
E possibile effettuare esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale soltanto se gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento.
4. Tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento. Gli esperimenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8. Le misure illustrate all'articolo 9 saranno prese in ogni caso».
29.
Si potrebbe osservare che l'art. 15 della legge vieta l'impiego di animali se esiste un altro animale con sensibilità o sviluppo psichico inferiori o se esiste una soluzione alternativa adatta. Mi pare che tale disposizione ottenga, almeno in parte, il risultato prescritto dalla prima parte dell'art. 7, n. 3. Peraltro, non sembra esservi nella legge alcuna disposizione corrispondente alla seconda parte dell'art. 7, n. 3.
30.
L'art. 7, n. 4, non è attuato in alcuna disposizione in particolare. Tuttavia esso è di natura generale, nella misura in cui prevede un obbligo distinto da quelli posti dagli artt. 8 e 9 in merito all'impiego di anestetici e al trattamento degli animali al termine degli esperimenti. Mi sembra che gli artt. 13, 15, 16, 17 e 18 della legge, considerati insieme, mirino a procurare che gli animali utilizzati in esperimenti non soffrano angoscia o dolore inutile.
L'articolo 8, n. 4
31.
Per quanto riguarda l'impiego degli anestetici, la contestazione della Commissione è limitata alla mancata attuazione dell'art. 8, n. 4. Tale disposizione recita:
«Sempreché tale azione sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari».
32.
L'art. 17 della legge dà parzialmente attuazione a questa disposizione disponendo che l'animale va soppresso immediatamente qualora la sopravvivenza comporti dolore e sofferenza. Tuttavia, a differenza dell'art. 8, n. 4, esso non dispone, almeno espressamente, la somministrazione di analgesici agli animali una volta passato l'effetto dell'anestesia.
Gli articoli 9, nn. 2 e 3, e 11
33.
L'art. 9, nn. 2 e 3, dispone:
«2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 devono essere prese da una persona competente, preferibilmente un veterinario.
3. Qualora, al termine di un esperimento:
a)
un animale debba essere mantenuto in vita, esso sarà trattato in modo adeguato alle sue condizioni di salute e posto sotto la sorveglianza di un veterinario, o di altra persona competente e tenuto in condizioni conformi alle disposizioni dell'articolo 5. Tuttavia, si potrà derogare alle condizioni fissate al presente paragrafo qualora, a parere di un veterinario, ciò non comporti alcuna sofferenza per l'animale;
b)
un animale non debba essere mantenuto in vita o non possa beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 concernenti il suo benessere, esso verrà ucciso al più presto, con un metodo umanitario».
L'art. 9, n. 2, completa l'art. 7, n. 1, che riguarda la supervisione degli esperimenti stessi. Questa disposizione recita:
«Gli esperimenti possono essere effettuati soltanto da persone competenti autorizzate o sotto la diretta responsabilità di tali persone, ovvero se il progetto sperimentale o comunque scientifico di cui trattasi è autorizzato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale».
34.
La legge lussemburghese non contiene disposizioni espresse relative alla persona responsabile dell'adozione di decisioni relative al trattamento degli animali al termine degli esperimenti. È possibile che trovi applicazione l'art. 12 della legge, che dà attuazione all'art. 7, n. 1, della direttiva prescrivendo che gli esperimenti siano effettuati da un medico, un veterinario o un biologo provvisto dell'esperienza necessaria. Non è però chiaro che sia così.
35.
L'art. 11 della direttiva dispone:
«A prescindere dalle altre disposizioni della presente direttiva, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'autorità può consentire che l'animale sia rimesso in libertà, purché abbia la certezza che è stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».
36.
Nella legge lussemburghese non vi sono disposizioni corrispondenti. Non è chiaro però se l'art. 11 richieda necessariamente attuazione, in quanto esso si limita a permettere all'autorità competente di autorizzare la liberazione di un animale a determinate condizioni.
Gli articoli 15-18
37.
Queste disposizioni, relative agli stabilimenti di allevamento e agli stabilimenti fornitori, non hanno equivalente nella legge lussemburghese.
L'articolo 19, n. 4
38.
L'art. 19, n. 4, dispone:
«Negli stabilimenti utilizzatori possono essere utilizzati soltanto gli animali provenienti da stabilimenti d'allevamento o fornitori, a meno che sia stato ottenuto un esonero generale o speciale conformemente alle disposizioni definite dall'autorità. Per quanto possibile devono essere usati animali d'allevamento. Gli animali randagi delle specie domestiche non devono essere usati negli esperimenti. L'esonero generale concesso alle condizioni di cui al presente paragrafo non può essere esteso ai cani e gatti randagi».
39.
L'art. 19, n. 4, non trova attuazione nella legge lussemburghese.
L'articolo 22
40.
L'art. 22 dispone:
«1. Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative nazionali o comunitarie relative alla salute od alla sicurezza, gli Stati membri riconoscono per quanto è possibile la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro, a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza.
2. A tal fine gli Stati membri, ove sia possibile e fatte salve le disposizioni delle vigenti direttive comunitarie, forniscono alla Commissione informazioni sulle rispettive legislazioni e pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti, nonché informazioni di fatto su tutti gli esperimenti svolti nei rispettivi territori e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.
3. La Commissione istituisce un comitato consultivo permanente, nel cui ambito saranno rappresentati gli Stati membri, il quale assisterà la Commissione nell'organizzazione dello scambio di informazioni appropriate, osservando la necessaria riservatezza, e che assisterà anche la Commissione per quanto riguarda gli altri problemi sollevati dall'applicazione della presente direttiva».
41.
La legge non contiene disposizioni attuative dell'art. 22, n. 1. Non è chiaro se l'art. 22, n. 2, che sancisce l'obbligo di fornire informazioni alla Commissione, necessiti attuazione per mezzo di disposizioni di legge. L'art. 22, n. 3, pone obblighi principalmente per la Commissione, piuttosto che per gli Stati membri.
L'articolo 4
42.
La legge non contiene disposizioni attuative dell'art. 4, che vieta gli esperimenti compiuti su specie minacciate, a meno che non ricorrano determinate condizioni.
Incertezza quanto all'esistenza di regolamenti granducali adottati in applicazione dell'art. 9, n. 4, punto 3, e dell'art. 10 della legge
43.
L'art. 9 della legge riguarda le operazioni chirurgiche su animali. Il primo paragrafo dell'articolo stabilisce che le operazioni dolorose devono essere effettuate in anestesia. Il quarto paragrafo stabilisce che la somministrazione di anestetici non è richiesta, tra l'altro, «in caso di operazioni minori da determinarsi con regolamento granducale» (punto 3).
44.
Non è chiaro perché la Commissione ritenga che i regolamenti adottati ai sensi di questa disposizione rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva. L'art. 9 riguarda operazioni chirurgiche, piuttosto che esperimenti su animali. Come già osservato, l'impiego di anestetici in relazione ad esperimenti è disciplinato separatamente dall'art. 16 della legge.
45.
Considerazioni analoghe possono essere formulate in relazione all'art. 10 della legge, il quale dispone:
«Un'amputazione, anche parziale, su un animale, può essere effettuata solo su istruzioni di un veterinario o per motivi zootecnici imperativi da determinarsi con regolamento granducale».
46.
Concludendo, appare quindi che, benché talune delle contestazioni della Commissione siano infondate, un certo numero di disposizioni della direttiva rimane in tutto o in parte inattuato. Tale conclusione è sufficiente ad accertare che il Lussemburgo è inadempiente per quanto concerne gli obblighi posti dalla direttiva.
Conclusioni
47.
Sono pertanto del parere che la Corte debba:
1)
dichiarare che il Lussemburgo, non avendo emanato nei termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato;
2)
condannare il Lussemburgo alle spese.
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU L 358, pag. 1.
( 2 ) V. da ultimo la sentenza 12 ottobre 1995, causa C-257/94, Commissione/Italia (Race. pag. I-3041), e le conclusioni dell'avvocato generale La Pergola nella causa C-17/95, Commissione/Francia, paragrafo 2, nota 4 (sentenza 14 dicembre 1995, Race. pag. I-4895).
( 3 ) Sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca (Race. pag. I-3353, punto 20).
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