Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di non aver trasposto nell' ordinamento interno la direttiva 88/599/CEE (1) e/o di non avere comunicato alla Commissione il testo delle relative norme di attuazione. La direttiva in parola detta le prescrizioni minime in materia di controlli che gli Stati membri devono porre in essere per garantire l' osservanza delle norme comunitarie in materia previdenziale nel settore del trasporto su strada.
2. Dispone l' art. 7, n. 1, della direttiva che gli Stati membri (2) mettono in vigore entro il 1 gennaio 1989 (3) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima. Il n. 2 di questo articolo fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative ed amministrative relative all' attuazione della direttiva.
3. Dinanzi alla Corte, lo Stato membro convenuto si è limitato a richiamare un disegno di legge, grazie al quale l' attuazione della controversa direttiva avrebbe intrapreso il proprio iter.
4. Può pertanto considerarsi pacifico che il detto Stato non ha, entro il termine prescritto, ottemperato al proprio obbligo di attuare la direttiva e che il ricorso della Commissione merita di essere accolto. L' aspetto relativo alla mancata comunicazione delle disposizioni, invece, non dovrebbe formare oggetto dell' esame della Corte, proprio in quanto le disposizioni che avrebbero potuto e dovuto essere comunicate non sono mai state emanate.
5. Conseguentemente, propongo di dichiarare quanto segue:
- non avendo adottato entro il termine all' uopo prescritto le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 88/599/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE;
- la Repubblica italiana è condannata alle spese del procedimento.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 253, pag. 55).
(2) - Fatta eccezione per il Portogallo, che disponeva di un termine fino al 1 gennaio 1990.
(3) - Va rilevato, per inciso, che il termine di attuazione di circa sei settimane appare estremamente breve. Lo Stato membro convenuto non ha tuttavia eccepito tale circostanza. Al riguardo va richiamata la sentenza 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5437), secondo la quale gli Stati membri, nell' ambito di un ricorso per inadempimento relativo alla violazione di una direttiva, possono far valere non già l' illegittimità di questa, ma solo la sua inesistenza giuridica (punti 10 e 11). In ogni caso, ove essi intendano far valere che l' attuazione della direttiva è assolutamente impossibile, sono tenuti ad addurre tale argomento (punto 12).
Full & Egal Universal Law Academy