Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La "Nederlandse Waarborgwet" (legge olandese sulle norme di garanzia dei metalli preziosi) vieta che siano posti in commercio lavori in platino, oro o argento che non siano provvisti del marchio di un punzone apposto da un organismo indipendente da cui risulti il titolo in metallo prezioso di detto lavoro (in prosieguo: il "titolo" del lavoro) (1). La signora Houtwipper è stata citata in giudizio dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Zutphen per aver violato detto divieto. Essa chiede il proscioglimento dall' accusa deducendo che detto divieto è in contrasto con il Trattato CEE. L' Arrondissementsrechtbank ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, al fine di poter dirimere la questione se la norma controversa sia in contrasto con dette disposizioni (2).
2. L' oro, l' argento e il platino sono metalli preziosi che allo stato puro sono troppo teneri per poter essere lavorati. Per questa ragione tutti i lavori in metalli preziosi sono costituiti di un miscuglio di metallo prezioso e di metallo non prezioso (una lega). Dato l' elevato valore dei metalli preziosi in tutti gli Stati membri è stato prescritto che, i lavori in metalli preziosi siano muniti del marchio di vari punzoni, tra cui un marchio di punzone indicante il titolo di detto lavoro, di norma espresso in millesimi.
3. Le legislazioni degli Stati membri si differenziano tuttavia considerevolmente, sia per quanto riguarda i marchi da imprimere sul lavoro (in particolare la menzione del titolo nominale, cioè il titolo che viene impresso sul lavoro) sia per quanto riguarda il modo con il quale detto titolo viene controllato e la punzonatura viene effettuata.
4. In vari Stati membri (Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) il punzone deve essere apposto sulla base di un previo controllo del lavoro da parte di un organismo indipendente. In altri Stati membri, invece, esso viene apposto a cura del produttore o dell' importatore stesso (Germania, Grecia, Italia e Lussemburgo). In altri paesi ancora si può scegliere se il produttore importatore oppure un organismo indipendente (Belgio e Danimarca) debba punzonare il lavoro in metallo prezioso.
5. I requisiti nazionali in materia di punzonatura provocano seri intralci al commercio intracomunitario dei lavori in metallo prezioso, poiché un certo numero di Stati esige che anche i lavori importati siano assoggettati alle disposizioni nazionali applicabili in materia. Ciò ha comportato che, come sottolineato dal governo portoghese nelle sue osservazioni, in detto settore, così importante dal punto di vista economico, non vi sia tutt' ora, in realtà, alcun mercato comune.
6. I tentativi finora effettuati a livello degli Stati membri per agevolare il commercio internazionale dei lavori in metalli preziosi non hanno registrato progressi particolari. La Convenzione di Vienna in materia di verifica e punzonatura dei lavori in metalli preziosi 15 novembre 1972 (3), ai sensi del quale gli Stati firmatari si erano obbligati a non esigere ulteriori controlli o punzonature dei lavori in metalli preziosi già controllati e punzonati conformemente alle norme e procedure fissate da detta Convenzione a cura degli organismi pubblici autonomi all' uopo incaricati, è stata ratificata solo da alcuni Stati membri (4).
7. Questo è il motivo per il quale la Commissione ° dopo essere stata del resto sollecitata da numerosi Stati membri ° ha elaborato una proposta di direttiva relativa ai lavori in metallo prezioso (5) che nell' ottobre 1993 è stata sottoposta all' esame del Consiglio.
Questo progetto vuole rimuovere gli ostacoli esistenti al commercio intracomunitario armonizzando le normative degli Stati membri in materia di punzonatura dei metalli preziosi. Detta proposta fissa norme comuni intese ad assicurare una corretta indicazione del titolo e a disporre che gli Stati membri non possano frapporre ostacoli alla commercializzazione dei lavori in metallo prezioso per motivi attinenti all' indicazione di titolo, qualora detti lavori siano punzonati dal produttore o dal suo rappresentante in conformità alle procedure descritte nella direttiva (certificato di conformità), ovvero da un apposito organismo indipendente all' uopo preposto al controllo (verifica).
La Commissione ha perciò proposto un sistema diversificato per quanto riguarda l' apposizione del punzone di titolo, inteso ad assimilare la punzonatura da parte di un' autorità indipendente alla punzonatura da parte del fabbricante stesso, fermo restando che siano fissate condizioni dettagliate per quanto riguarda la punzonatura da parte del produttore stesso.
La proposta di direttiva comprende, inoltre, disposizioni comuni per i titoli nominali da attribuire in occasione della punzonatura (ad esempio, per l' argento: 800, 835, 925 e 999) e per la forma dei punzoni utilizzati (ad esempio, per l' oro un ovale al centro del quale viene indicato il titolo).
8. La presente causa riguarda, come detto, una violazione della Nederlandse Waarborgwet. Ai sensi di questa legge tutti i lavori in metalli preziosi, prima di essere messi in commercio, debbono essere presentati al controllo e alla punzonatura presso la Waarborg Platina, Goud en Zilver NV, in prosieguo: la "Waarborg" (garanzia platino, oro e argento) (6).
9. La Waarborg opera in base ad una delega del ministro olandese degli Affari economici e deve soddisfare i requisiti di indipendenza prescritti da detta legge (7).
10. La Waarborg appone ° sempreché il controllo effettuato lo consenta ° sui lavori finiti in metallo prezioso uno dei seguenti punzoni di titolo: per il platino 950, per l' oro 916, 833, 750 e 585 e per l' argento 925, 835 e 800 (8). I lavori in metallo prezioso che non raggiungono uno di questi valori vengono muniti di un punzone, il cui titolo nominale è quello immediatamente inferiore al titolo effettivo, di modo che, ad esempio, un lavoro con un titolo effettivo di oro di 840 viene punzonato con un titolo nominale di 833.
Qualora il titolo di un lavoro non possa essere accertato con sicurezza, le garanzie della punzonatura sono valide fino a un limite di 20 millesimi (9).
11. E' fatto divieto di usare la denominazione di metallo prezioso, cioè platino oro e argento, per lavori che non raggiungano almeno il più basso dei titoli menzionati.
12. L' obbligo di controllo e di punzonatura vige indipendentemente dal fatto che il lavoro in metallo prezioso sia importato da un altro Stato membro dove è stato controllato e punzonato conformemente alla normativa colà vigente (10).
13. La signora Houtwipper ha sostenuto, in primo luogo, che le norme contenute nella Waarborgwet provocano distorsioni nei rapporti di concorrenza tra i commercianti dei Paesi Bassi e i loro colleghi europei, poiché impongono ai primi spese eccessive e ingiustificate.
Faccio a tal proposito presente che una siffatta distorsione della concorrenza non è, di per sé, sufficiente ai fini dell' applicazione del divieto fissato dall' art. 30 del Trattato CEE di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all' importazione. Il governo dei Paesi Bassi in detto contesto ha osservato che dall' ordinanza di rinvio non risulta se i lavori che hanno dato luogo al procedimento penale nei confronti della signora Houtwipper siano di provenienza interna o estera. E' tuttavia chiaro che il giudice a quo è senz' altro consapevole del fatto che l' art. 30 del Trattato CEE riguarda soltanto gli ostacoli alle importazioni da altri Stati membri (v. nota 1).
14. Tutti coloro che hanno presentato osservazioni in questa causa ° cioè, oltre alla signora Houtwipper, i governi dei Paesi Bassi, del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania, della Francia, del Portogallo e della Grecia nonché la Commissione concordano sul fatto che
° una normativa, come quella controversa, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE, per il fatto che crea ostacoli al commercio, poiché pone delle condizioni circa la qualità e la punzonatura delle merci, legalmente messe in libera circolazione in un altro Stato membro (11);
° la normativa controversa non viene giustificata da uno dei motivi tassativamente indicati nell' art. 36 del Trattato CEE e che possono giustificare gli ostacoli al commercio intracomunitario menzionati all' art. 30, e
° siffatti ostacoli al commercio intracomunitario, che traggono la loro origine dalla differenza delle normative nazionali, possono considerarsi legittimi quando la normativa controversa si applichi sia alle merci di produzione nazionale sia a quelle importate e risulti giustificata da esigenze imperative, collegate, ad esempio, con la tutela del consumatore e la lealtà nei negozi commerciali, e quando gli ostacoli da essi prodotti siano in un ragionevole rapporto con gli obiettivi perseguiti, i quali non potrebbero essere raggiunti con misure meno restrittive per il commercio (12).
15. Nella specie i primi due requisiti che consentono di ritenere legittimi gli ostacoli frapposti al commercio oggetto di controversia nella presente causa sono soddisfatti. Le normative nazionali considerate non sono state ancora armonizzate e la normativa dei Paesi Bassi in materia di punzonatura si applica indistintamente sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati.
16. Si deve pertanto analizzare la questione se l' applicazione della normativa controversa alle merci importate sia strettamente necessaria per soddisfare esigenze imperative, connesse con la tutela dei consumatori e con la lealtà nei negozi commerciali, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi.
17. La Corte si è pronunciata su una analoga problematica nella sentenza 22 giugno 1982 (Robertson) (13).
In detta causa alcuni importatori belgi venivano accusati di aver venduto posate in metallo argentato importate da altri Stati membri, sulle quali non figurava un marchio indicante il titolo in argento, conformemente alla normativa all' epoca vigente in Belgio. Da un raffronto della normativa degli Stati membri emerge che tutti gli Stati, in un modo o nell' altro, conoscevano l' obbligo di punzonare i lavori in metalli preziosi, ma che la punzonatura di oggetti in metallo argentato era stata resa obbligatoria soltanto in Belgio.
Nella sentenza la Corte ha dichiarato che l' obbligo di punzonare gli oggetti in metallo argentato che, per la loro natura, potevano essere confusi con articoli di argento massiccio poteva ritenersi necessario al fine di garantire una idonea tutela del consumatore e favorire la lealtà nei negozi commerciali e che "l' art. 30 del Trattato non osta [pertanto] a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che vieta la messa in vendita degli oggetti di metallo argentato privi di punzonatura rispondenti ai requisiti stabiliti dalla stessa normativa, ad oggetti di questo genere importati da un altro Stato membro nel quale sono stati legalmente messi in commercio".
La Corte, a questo riguardo, ha ritenuto importante che la punzonatura indicante il titolo soddisfa un duplice obiettivo, dal momento che dà al consumatore non solo la possibilità di conoscere in modo adeguato e preciso la natura e la qualità del prodotto, ma anche la possibilità di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
18. E' chiaro che in caso di oggetti in metallo argentato sussiste un serio pericolo di confusione con il metallo prezioso, dato che la differenza tra questi due materiali, i quali differiscono sensibilmente per valore, non può essere immediatamente percepita.
Tuttavia è altrettanto chiaro che un corrispondente pericolo esiste per i lavori in metalli preziosi, poiché il loro titolo non può essere accertato senza esami tecnici ed è determinante per il valore dei lavori.
Si può quindi constatare che l' obbligo di munire i lavori in metalli preziosi di un marchio indicante il titolo può ritenersi giustificato da esigenze imperative connesse con la tutela dei consumatori e la lealtà nei negozi commerciali.
19. Occorre quindi prendere posizione circa la questione se sia altrettanto necessario che alla punzonatura provveda, dopo aver esaminato il lavoro, un organismo indipendente dal produttore.
20. In via preliminare va rilevato che, secondo la signora Houtwipper e il governo della Repubblica federale di Germania, la Waarborg, la quale ha la forma di una società per azioni, è controllata dall' organizzazione di settore, la Federatie Goud en Zilver, e, di conseguenza, ha legami talmente stretti con il settore orafo olandese da non poter essere considerata indipendente.
Come detto, la normativa dei Paesi Bassi contiene disposizioni intese ad assicurare l' autonomia della Waarborg. Nella specie, non è stato effettuato alcun tentativo per dimostrare che la Waarborg dipenda dalle imprese sottoposte al suo controllo ed eventuali affermazioni in tal senso sono state respinte con forza dal governo olandese. Rilevo inoltre a tal proposito che nel corso della trattazione non è stato neppure lontanamente sostenuto che la Waarborg avrebbe trattato i prodotti importati diversamente da quelli nazionali.
21. I governi olandese, inglese, francese, portoghese e greco hanno sottolineato che il marchio del punzone di titolo apposto da un organismo indipendente dopo il controllo offre al consumatore una tutela migliore della punzonatura effettuata dal produttore o dall' importatore stesso.
22. Il governo tedesco afferma, per contro, che è di scarsa rilevanza se il marchio del punzone di titolo sia apposto da un organismo indipendente oppure dal produttore sotto la sua propria esclusiva responsabilità. Per tale motivo, qualora i lavori in metallo prezioso, punzonati da un produttore tedesco, fossero controllati e punzonati ancora una volta dalla Waarborg, al momento dell' importazione nei Paesi Bassi, si porrebbe in essere un doppio controllo, che risulterebbe superfluo.
23. A mio modo di vedere, su questo punto non si può condividere l' opinione del governo tedesco.
24. E' senz' altro corretto l' argomento del governo tedesco secondo il quale una normativa come quella tedesca, che ammette la punzonatura da parte del produttore stesso, frappone al commercio intracomunitario ostacoli minori di una normativa come quella dei Paesi Bassi. Una normativa come quella tedesca tiene altresì in considerazione la necessità della tutela dei consumatori e della lealtà nei negozi commerciali, dato che non solo il produttore, ma anche il commerciante di lavori in metallo prezioso sarebbe responsabile ai sensi del codice penale, della normativa sulla concorrenza e dei disciplinari del settore, qualora le indicazioni risultanti dal marchio del punzone di titolo non rispondessero a verità.
25. E' altresì certo ° come è stato affermato dal governo tedesco e dalla signora Houtwipper ° che una normativa come quella dei Paesi Bassi rende il commercio dei lavori in metallo prezioso notevolmente più costoso, per il fatto che gli imprenditori debbono sostenere costi di trasporto, di assicurazione e simili per le merci da controllare e punzonare: tali adempimenti, peraltro, sono possibili soltanto in un unico luogo nei Paesi Bassi. Questi costi potrebbero indubbiamente essere considerati dagli imprenditori interessati irragionevoli se confrontati alla quantità e al valore del metallo impiegato (ad esempio in caso di lavori antichi e fragili).
26. Questa circostanza non è tuttavia decisiva. Gli Stati membri possono, fintantoché in detto settore non vengano emanate differenti disposizioni comunitarie, adottare disposizioni basate sulla convinzione che la tutela dei consumatori e la lealtà nei negozi commerciali siano garantite al meglio quando il controllo e la punzonatura avvengono ad opera di un organismo indipendente.
27. Il controllo e la punzonatura da parte di un organismo indipendente hanno senza dubbio un' efficacia preventiva maggiore e tutelano i consumatori meglio della punzonatura effettuata dal produttore stesso. Le frodi in questo settore costituiscono un rischio elevato e bisogna convenire con gli Stati membri nel ritenere che la possibilità di sanzioni penali non offra al riguardo una sufficiente tutela.
28. E' altresì significativo che il controllo e la punzonatura da parte di un organismo indipendente sono obblighi imposti da secoli in vari Stati membri e che a detti requisiti deve soddisfarsi affinché gli Stati che hanno aderito alla sopra menzionata Convenzione di Vienna siano obbligati a consentire l' importazione di lavori in metalli preziosi da altri Stati contraenti.
29. Per questi motivi, a mio avviso, la Corte deve anche pronunciarsi nel senso che il requisito del controllo e della punzonatura da parte di un organismo indipendente non è un doppione inammissibile, qualora venga imposto a merci provenienti da Stati membri dove la punzonatura viene legalmente effettuata dal produttore stesso.
30. Di conseguenza si deve ancora esaminare se, e in caso affermativo in quale misura, possa essere preteso che i lavori in metallo prezioso, importati da un altro Stato membro e ivi controllati e punzonati da parte di un organismo indipendente, siano punzonati e controllati una seconda volta nello Stato di importazione.
31. Nella sentenza Robertson, la Corte, in un punto della motivazione rilevante ai fini di detta questione, ha affermato: "La necessità di tale tutela non esiste più quando siffatti oggetti siano importati da un altro Stato membro, nel quale siano stati legittimamente messi in commercio, e siano già punzonati conformemente alle norme ivi vigenti, a condizione, però, che le indicazioni fornite dalle punzonature prescritte da detto Stato, qualunque ne sia la forma, abbiano un contenuto informativo che comprenda informazioni equivalenti a quelle fornite dalle punzonature prescritte dallo Stato membro importatore e comprensibili per il consumatore di questo Stato".
32. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la Corte deve attenersi all' interpretazione dell' art. 30 formulata nella sentenza Robertson. Esso sottolinea l' importanza della corretta informazione ai consumatori. Secondo detto governo alcuni Stati membri ammettono come lavori in metallo prezioso oggetti con un titolo in oro di 333, mentre in altri paesi viene richiesto un titolo minimo più elevato. Secondo il governo dei Paesi Bassi, esisterebbero inoltre forti differenze tra i titoli nominali richiesti nei vari Stati, e la forma e il contenuto dei vari punzoni possono differire sensibilmente. Infine, detto governo fa riferimento al fatto che da uno Stato membro all' altro possono esservi differenze importanti per quanto riguarda la tolleranza di taluni scarti negativi rispetto al titolo indicato e i limiti di tale tolleranza.
33. Detto governo sostiene che può riuscire difficile anche per un operatore del settore distinguere tra i marchi dei vari Stati e che in ogni caso è impossibile per il consumatore medio riconoscere o capire tutti i marchi di tutti gli Stati membri. Detto governo afferma che gli sembra difficile che possano omologarsi lavori stranieri che non siano stati oggetto di una nuova punzonatura senza che da ciò derivi un serio rischio che il consumatore sia indotto in errore.
34. I governi francese, greco, portoghese e del Regno Unito condividono l' opinione del governo dei Paesi Bassi, secondo cui la Corte deve attenersi all' interpretazione dell' art. 30 fornita nella sentenza Robertson, pur esprimendo opinioni alquanto differenti in merito alle conseguenze pratiche che l' obbligo delle autorità di consentire l' importazione di lavori da altri Stati membri senza riapposizione del punzone implica. Il governo britannico non esclude che possano ricorrere casi nei quali detto obbligo non implichi il rischio di indurre in errore il consumatore, ma rileva, in relazione a quanto ha affermato il governo dei Paesi Bassi, che i punzoni non solo variano da uno Stato membro all' altro, ma anche per numero e aspetto entro uno stesso Stato membro a seconda dell' epoca dell' oggetto considerato.
35. A ragione i vari governi hanno messo giustamente in evidenza la molteplicità nella Comunità di punzoni di titolo e hanno ricordato che il mercato comune non potrà mai funzionare in pieno in detto settore fintantoché le normative nazionali considerate non saranno armonizzate nel diritto comunitario.
Ciò però non significa che non possano esserci casi nei quali gli Stati membri, sulla base dei criteri formulati nella sentenza Robertson, siano tenuti a consentire l' importazione di lavori in metalli preziosi prodotti in altri Stati membri senza procedere a nuova punzonatura.
36. Come affermato dal governo della Repubblica federale di Germania, nella maggior parte degli Stati membri il titolo dei lavori in metallo prezioso viene indicato in millesimi. Questa indicazione deve essere comprensibile per il consumatore, indipendentemente dal fatto che proprio il titolo nominale in questione venga utilizzato nel paese del consumatore. Appare inverosimile che solo sulla base di tali differenze possa esistere un pericolo che il consumatore sia indotto in errore, tanto rilevante da motivare l' apposizione ex novo del punzone nello Stato di importazione. Il consumatore, a mio modo di vedere, sarà senza dubbio anche in grado di comprendere, senza incorrere in errore, l' indicazione fornita dai punzoni utilizzati in altri Stati membri, anche se essi differiscono sotto certi aspetti dai punzoni utilizzati nel proprio Stato membro.
37. Certamente, considerate le osservazioni svolte dai governi britannico e olandese nel corso dell' udienza, si deve rilevare che la tutela del consumatore dal rischio di essere indotto in errore è, invero, un obiettivo importante, ma questo obiettivo deve essere raggiunto in modo da non frustrare i principi fondamentali formulati nel Trattato in merito alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri.
38. In questo settore gli Stati membri hanno l' obbligo positivo di ammettere i lavori che nello Stato membro di importazione vengono controllati e punzonati in condizioni soddisfacenti e di non estendere le eccezioni formulate nella sentenza Robertson oltre il necessario.
Le autorità degli Stati membri debbono collaborare tra loro in modo leale al fine di soddisfare tale obbligo. Ciò presuppone che esse possono rifiutare di omologare i lavori in metalli preziosi provenienti da un altro Stato membro, che siano stati ivi controllati e punzonati da un organismo indipendente, solo se sussistono seri motivi per ritenere che i consumatori sarebbero indotti in errore qualora detto lavoro non fosse nuovamente sottoposto a controllo e a punzonatura. A questo riguardo le autorità debbono tenere in considerazione i principi fondamentali sviluppati nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale le misure che frappongono ostacoli al commercio sono consentite solo se giustificate da importanti esigenze imperative e se si trovano in un adeguato rapporto con gli obiettivi perseguiti che non possono essere raggiunti con misure meno limitative del commercio.
39. Nella sentenza Robertson la Corte ha dichiarato che spetta ai giudici nazionali valutare se è stato ottemperato ai requisiti che consentono di mettere in commercio lavori importati senza riapposizione del punzone. Tale constatazione non implica però che detto compito spetti esclusivamente al giudice nazionale.
40. E' importante sottolineare che, a norma dell' art. 5 del Trattato, le autorità nazionali devono costantemente sforzarsi di emanare le loro normative e di darvi attuazione in modo da conformarsi alle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Esse non possono limitarsi semplicemente ad aspettare il momento in cui le normative nazionali o le prassi amministrative delle imprese interessate siano sottoposte al vaglio del giudice nazionale.
41. Sono altresì del parere che la Corte debba risolvere la questione sollevata allo stesso modo in cui è stata risolta quella sollevata nella causa Robertson, precisando però che gli Stati membri possono ancora esigere il controllo e la punzonatura da parte di un organismo indipendente e sottolineando, al tempo stesso, che da questa soluzione deriva all' autorità nazionale un obbligo positivo di accertare in modo leale se i lavori provenienti da altri Stati membri debbano essere omologati conformemente ai criteri risultanti dalla giurisprudenza Robertson.
Conclusione
42. Sulla base di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen come segue:
"L' art. 30 del Trattato non osta a che una normativa nazionale la quale vieta la messa in vendita di lavori in metalli preziosi che non siano stati controllati e muniti del punzone indicante il titolo di detto lavoro da parte di un organismo indipendente stabilito in detto Stato si applichi ai lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro dove essi sono stati messi legittimamente in commercio. Una siffatta normativa non deve però essere applicata a lavori importati da un altro Stato membro dove sono stati posti legittimamente in commercio, qualora in questo Stato detti lavori siano stati controllati da un organismo indipendente e da esso muniti di punzoni aventi un contenuto informativo pari a quello risultante dai punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e parimenti comprensibili da parte del consumatore di detto Stato".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Nella proposta di direttiva del Consiglio relativa ai metalli preziosi 18 ottobre 1993 (GU 1993, C 318, pag. 5), il termine titolo è stato così descritto tenore di metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega [art. 1, n. 2, lett.f)].
(2) ° La questione pregiudiziale è così formulata: Se una normativa quale quella contenuta nell' art. 30 della Waarborgwet (legge sulla garanzia) 1986 (Stb. 38/1987) sia valida in relazione agli artt. 30 e 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ; vi viene precisato che la menzionata legge dei Paesi Bassi vieta di porre in commercio lavori in oro e argento importati in Olanda qualora detti lavori non siano muniti di un punzone di titolo olandese, belga o lussemburghese anche se sono muniti di un punzone di titolo di un altro Stato membro.
(3) ° Detto accordo è stato sottoscritto a Vienna il 15 novembre 1972 da Austria, Finlandia, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera.
(4) ° A quanto mi è dato sapere, la Danimarca, la Gran Bretagna, l' Irlanda e il Portogallo.
(5) ° V. nota 1.
(6) ° Art. 30 della Waarborgwet.
(7) ° Art. 7 della Waarborgwet.
(8) ° Art. 1 della Waarborgwet.
(9) ° Art. 3 della Waarborgwet.
(10) ° Nell' art. 48 della Waarborgwet viene altresì fatta un' eccezione a detto requisito per i lavori che sono stati punzonati ufficialmente in Belgio e in Lussemburgo, in seguito all' armonizzazione delle normative degli Stati interessati in forza del Trattato dell' Aia 18 febbraio 1950 fra Olanda, Belgio e Lussemburgo (Trb. 1951, pag. 159). Il governo dei Paesi Bassi ha tuttavia rilevato che detta eccezione, in pratica, non ha più alcun valore, considerato che in Lussemburgo non avviene più alcuna punzonatura ufficiale e che in Belgio si ricorre ad una siffatta punzonatura solo sporadicamente.
(11) ° V., in questo contesto, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. 1974, pag. 837, punto 5); 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta Cassis de Dijon (Racc. 1976, pag. 649), e, in particolare, sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. 1993, pag. I-6097).
(12) ° V., in proposito, le ultime due sentenze, di cui alla nota precedente, e la sentenza 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher (Racc. 1993, pag. I-2361, punto 12).
(13) ° Causa 220/81 (Racc. 1982, pag. 2349).
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 settembre 1994 (*)
Libera circolazione delle merci ° Metalli preziosi °
Apposizione obbligatoria del punzone
Nel procedimento C-293/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen (Paesi Bassi) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Houtwipper, dalla medesima;
° per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico, in qualità di agente;
° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per il governo ellenico, dal signor Dimitrios Raptis, consigliere giuridico dello Stato, e dalla signora Fotini Dedoussi, procuratore dell' Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri e dal signor Claude Chavance, segretario agli Affari esteri, in qualità di agenti;
° per il governo portoghese, dal signor Luis Fernandes, direttore presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Margarida Afonso, giurista presso la direzione generale delle Comunità europee del medesimo ministero, in qualità di agenti;
° per il governo del Regno Unito, dal signor J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Departement, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora Virginia Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Houtwipper, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, e dalla signora Fotini Dedoussi, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, in qualità di agente, del governo portoghese, rappresentato dal signor Luis Fernandes, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.D. Colahan, in qualità di agente, assistito dal signor N. Green, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 14 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 17 maggio 1993, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 1993, l' Arrondissementsrechtbank di Zutphen (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, onde valutare la compatibilità con il diritto comunitario della Waarborgwet 1986 (legge olandese sulle norme di garanzia dei metalli preziosi; in prosieguo: la Waarborgwet ).
2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di un' azione penale intentata dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Zutphen nei confronti della signora Houtwipper, perseguita per aver detenuto o posto in commercio anelli d' oro e d' argento privi del marchio di controllo legale richiesto dalla Waarborgwet.
3 L' art. 1 della Waarborgwet dispone che i lavori in metalli preziosi debbono avere i seguenti titoli (quantità di metallo prezioso puro utilizzato):
° platino: 950 millesimi;
° oro: 916, 833, 750 e 585 millesimi;
° argento: 925, 835 e 800 millesimi.
4 Secondo il medesimo articolo, detti titoli sono garantiti da punzoni apposti in conformità a detta legge.
5 L' art. 7 prevede la designazione di un ente avente il compito di controllare i titoli menzionati, di imprimere i punzoni e di verificare la conformità alle leggi in vigore. Detto compito deve essere assolto in assoluta indipendenza.
6 Gli artt. 9 e 10 prevedono che i lavori in metallo prezioso debbono recare: i) il punzone del titolo; ii) il punzone dell' ente che ha proceduto alla punzonatura; iii) una lettera che indica le data; iv) per i lavori costituiti da più pezzi che non possono essere punzonati separatamente, un marchio indicante il peso rispettivo degli elementi.
7 L' art. 30, n. 1, dispone:
Nessun commerciante può detenere o porre in commercio lavori in platino, oro o argento che debbono essere punzonati a norma di legge, se non recano il marchio obbligatorio (...) .
8 L' art. 48 consente un' eccezione all' obbligo della punzonatura per i lavori in metalli preziosi importati dal Belgio o dal Lussemburgo che sono stati ufficialmente punzonati in tali paesi.
9 Ritenendo che la Waarborgwet produca l' effetto di vietare la messa in commercio di oggetti d' oro e d' argento importati nei Paesi Bassi e privi del marchio di un punzone di garanzia olandese, belga o lussemburghese, anche se detti oggetti recano il marchio di controllo di un altro Stato membro, il Tribunale nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
Se una disciplina quale quella contenuta nell' art. 30 della Waarborgwet (legge sulle norme di garanzia) 1986 (Stb. 38/1987) sia valida in relazione agli artt. 30 e 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (Trattato 25 marzo 1957, Trb. 1957, 74 e 91) .
10 Tale questione può essere risolta solo in base all' art. 30 del Trattato, escludendo l' art. 36, dato che provvedimenti del genere di quelli contemplati dalla normativa di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione delle eccezioni tassativamente enumerate dall' art. 36 (v. sentenza 22 giugno 1982, causa 220/81, Robertson, Racc. pag. 2349, punto 8).
11 Conformemente alla giurisprudenza Cassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall' art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall' applicazione a merci provenienti da altri Stati membri, ove sono legalmente prodotte e messe in commercio, di norme relative ai requisiti che dette merci debbono soddisfare (come quelli riguardanti denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e condizionamento delle merci stesse), anche se tali norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.
12 Il mercato dei lavori in metalli preziosi costituisce materia di normative nazionali divergenti, specie per quanto riguarda i titoli consentiti, il tipo e il numero dei punzoni, il limite massimo di tolleranza circa il titolo dei metalli preziosi che compongono le leghe e i sistemi di controllo dei punzoni.
13 Siffatte normative, qualora prescrivano, come la Waarborgwet, che i lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri, dove sono legalmente messi in vendita e punzonati conformemente alla normativa di detti Stati, siano assoggettati a una nuova punzonatura nello Stato membro di importazione, rendono le importazioni più difficili e costose. Infatti, come osservato dal governo tedesco, esse implicano l' intervento di un importatore, il pagamento di un corrispettivo all' organo di controllo e comportano ritardi nella messa in vendita dei prodotti, che si ripercuotono nei loro rispettivi costi.
14 Tuttavia l' obbligo dell' importatore di fare apporre sui lavori in metallo prezioso un punzone indicante il titolo, cioè la quantità di metallo prezioso puro utilizzato, è in linea di principio tale da assicurare una tutela efficace dei consumatori e da promuovere la lealtà delle transazioni commerciali. Infatti, essendo incapace di stabilire al tatto o a occhio il grado esatto di purezza di un oggetto di metallo prezioso, il consumatore, in assenza del marchio, potrebbe essere indotto facilmente in errore al momento dell' acquisto di un siffatto oggetto.
15 Per questo motivo, la Corte, nella citata sentenza Robertson, ha rilevato che uno Stato non può imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove sono stati legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alla normativa di tale Stato, qualora le indicazioni fornite da detto punzone, quale che ne sia la forma, siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di tale Stato.
16 Spetta al giudice nazionale effettuare le valutazioni di merito necessarie al fine di accertare l' esistenza o no di una siffatta equivalenza.
17 La normativa considerata prescrive ancora che il punzone sia apposto da un ente che risponda a determinati requisiti di competenza e di indipendenza.
18 A questo proposito, uno Stato membro, sostenendo che la funzione di garanzia del punzone può essere assicurata solo mediante l' intervento dell' ente competente dello Stato di importazione, non può opporsi a che siano messi in commercio sul suo territorio lavori in metallo prezioso punzonati nello Stato membro di esportazione da un organo indipendente.
19 Su questo punto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' esistenza di doppi controlli, nel paese esportatore e nel paese importatore, non può essere giustificata qualora i risultati del controllo effettuato nello Stato membro d' origine soddisfino le esigenze dello Stato membro importatore (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Racc. pag. 3277, punto 15). Orbene, la funzione di garanzia del punzone è soddisfatta qualora esso sia apposto da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
20 A questo proposito, va disattesa la tesi del governo tedesco, secondo la quale uno Stato membro non può vietare che sul proprio territorio siano messi in vendita lavori in metallo prezioso, punzonati dai produttori stessi nello Stato membro di esportazione, qualora il rispetto delle disposizioni di legge e, di conseguenza, la tutela dei consumatori e la salvaguardia della lealtà delle transazioni commerciali siano assicurati da un insieme di misure idonee a soddisfare la funzione di garanzia del punzone. Ciò avverrebbe nel caso della normativa tedesca, la quale prevede norme di qualità proprie del produttore, l' applicazione di sanzioni di diritto pubblico in caso di infrazione, l' intervento, nel contesto della legge sulla concorrenza sleale, di talune associazioni aventi un potere disciplinare, la garanzia del produttore e, infine, una formazione qualificata dei gioiellieri e degli orefici.
21 Come osservato dal governo del Regno Unito, in particolare nel mercato dei lavori in metallo prezioso vanno temute frodi. Piccole modifiche nel tenore del metallo prezioso possono infatti avere enorme importanza sul margine di profitto del produttore. Così, secondo il medesimo governo, una riduzione di 1/1 000 di detto
tenore, può aumentare il margine di utile fino al 10%.
22 In assenza di una normativa comunitaria, la scelta delle misure adeguate per fronteggiare detto rischio spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un ampio margine discrezionale. La scelta tra il controllo a priori da parte di un organo indipendente e un regime come quello esistente nella Repubblica federale di Germania rientra nella politica legislativa degli Stati membri, mentre la Corte, esercita il suo controllo solo nel caso di errore manifesto di valutazione. Orbene, questo non avviene nel caso di specie, come dimostrato dall' avvocato generale nei paragrafi 27 e 28 delle sue conclusioni.
23 Spetta al giudice nazionale verificare che la punzonatura dei lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri sia stata effettuata da un organo che offra garanzie di indipendenza, garanzie che non debbono necessariamente coincidere con quelle previste dalla normativa nazionale.
24 La normativa olandese di cui trattasi esige altresì che i lavori in metallo prezioso siano marchiati con una lettera che indica la data. Si deve allora verificare se un divieto di mettere in vendita lavori in metallo prezioso che non rechino una siffatta menzione sia giustificato come misura di tutela dei consumatori e della lealtà delle transazioni commerciali.
25 A questo proposito, anche supponendo che i consumatori o taluni di essi desiderino conoscere l' anno di produzione dei lavori in metallo prezioso, un siffatto interesse non può giustificare un ostacolo tanto rilevante alla libera circolazione delle merci.
26 Come giustamente rilevato dal governo tedesco, un siffatto interesse può riguardare solo determinati articoli, per i quali è possibile affidare al produttore il compito di soddisfarlo. I consumatori, per contro, non hanno, in linea di principio, alcun interesse a conoscere la data di produzione dei gioielli venduti sul mercato a prezzi bassi o medi, e che corrispondono ad articoli di moda. Qualora infine la punzonatura sia effettuata da un organo terzo, è possibile che la menzione dell' anno della punzonatura non dia sempre un' informazione attendibile circa l' anno di produzione, dato che quest' ultimo può differire dall' anno della punzonatura, soprattutto quando si tratta di oggetti importati.
27 La questione sollevata dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen va pertanto risolta dichiarando che:
1) L' art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in vendita di lavori in metallo prezioso privi di punzone indicante il titolo, rispondente ai requisiti di detta normativa, purché detti lavori non siano stati sottoposti, in conformità alla normativa dello Stato membro di esportazione, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello dei punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e comprensibili per il consumatore di detto Stato.
2) Qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri non può essere vietata nel caso in cui detti lavori siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
3) Le valutazioni di fatto necessarie al fine di accertare l' equivalenza delle indicazioni fornite dal punzone debbono essere effettuate dal giudice nazionale al quale spetta anche verificare se i lavori in metallo prezioso siano stati punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
4) L' art. 30 del Trattato osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso sprovvisti dell' indicazione della data di produzione, ma che, importati da altri Stati membri, siano ivi legittimamente posti in vendita senza detta indicazione .
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi, dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica ellenica, dal governo della Repubblica portoghese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen con ordinanza 17 maggio 1993, dichiara:
1) L' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in vendita di lavori in metallo prezioso privi di punzone indicante il titolo, rispondente ai requisiti di detta normativa, purché detti lavori non siano stati sottoposti, in conformità alla normativa dello Stato membro di esportazione, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello dei punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e comprensibili per il consumatore di detto Stato.
2) Qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri non può essere vietata nel caso in cui detti lavori siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
3) Le valutazioni di fatto necessarie al fine di accertare l' equivalenza delle indicazioni fornite dal punzone debbono essere effettuate dal giudice nazionale al quale spetta anche verificare se i lavori in metallo prezioso siano stati punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
4) L' art. 30 del Trattato osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso sprovvisti dell' indicazione della data di produzione, ma che, importati da altri Stati membri, siano ivi legittimamente posti in vendita senza detta indicazione.
Moitinho de Almeida Joliet Rodríguez Iglesias
Grévisse Zuleeg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1994.
Il cancelliereIl presidente della Quinta Sezione
R. Grass J.C. Moitinho de Almeida
(*) Lingua processuale: l' olandese
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