CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 29 giugno 1995 ( *1 )
Indice
A — Introduzione
B — Osservazioni
1) Competenza della Commissione — Violazione dell'art. 6, n. 7, del regolamento (CEE) n. 805/68
a) La giurisprudenza
b) Portata della competenza ex an. 6, n. 7, quinto trattino
e) L'art. 5 del regolamento (CEE) n. 805/68
d) L'art. 155 del Trattato CE
2) Conclusioni provvisorie
3) La proporzionalità
a) Obiettivo della Commissione —
b) Valutazione dei fatti
e) L'idoneità
d) La necessità
4) Il principio di non discriminazione
a) La disparità di trattamento
b) La giustificazione
5) Il legittimo affidamento
a) Il legittimo affidamento nato dall'invito della Commissione a tenere un determinato comportamento
b) La sufficiente presa in considerazione del legittimo affidamento
6) La lesione di diritti fondamentali
a) La proprietà
b) La libertà di esercitare un'attività professionale
7) Lo sviamento di potere
8) La violazione di forme sostanziali
Spese
C — Conclusioni
A — Introduzione
1.
I presenti procedimenti sollevano anzitutto la questione della ripartizione delle competenze tra la Commissione e il Consiglio, nell'ambito dell'organizzazione generale dei mercati nel settore delle carni bovine, istituita nel 1968 dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 ( 1 ). La detta organizzazione dei mercati ha lo scopo di «stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola». A tal fine il regolamento prevede varie misure d'intervento ( 2 ).
2.
Ai sensi dell'art. 5, n. 1, tali misure sono:
—
aiuti all'ammasso privato e
—
acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.
Il n. 2 elenca le merci che possono fare oggetto delle misure d'intervento. Si tratta dei bovini adulti e delle relative carni fresche o refrigerate presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori o quarti posteriori, secondo la classificazione generale del regolamento (CEE) n. 1208/81. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, il Consiglio, su proposta della Commissione, può modificare il detto elenco secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, n. 2, del Trattato CE.
3.
I presenti procedimenti vertono sugli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento: quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una certa soglia, gli organismi d'intervento procedono all'acquisto di carni bovine. In tal modo, i quantitativi di carni bovine in circolazione sul libero mercato diminuiscono ed il prezzo, determinato dalla legge della domanda e dell'offerta, riprende a salire.
4.
L'art. 26 del regolamento n. 805/68 istituisce un comitato di gestione per le carni bovine, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
5.
L'art. 27 disciplina la cosiddetta «procedura di comitato di gestione». Nell'ambito di tale procedura il rappresentante della Commissione propone al comitato specifiche misure. Il comitato formula il suo parere entro il termine fissato dal presidente. La Commissione può, senza attendere tale parere, adottare le misure che sono di immediata applicazione. Il Consiglio viene interpellato solo quando tali misure non sono conformi al parere del Comitato, e può prendere una decisione diversa secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, n. 2, del Trattato CE.
6.
La disposizione del regolamento n. 805/68 maggiormente rilevante per i presenti procedimenti è l'art. 6, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugnà 1992, n. 2066 ( 3 ) (in prosieguo: l'«art. 6 del regolamento n. 805/68»). Il regolamento n. 2066/92 è stato emanato nell'ambito della riforma della politica agricola.
7.
Come emerge dai ‘considerando’ del regolamento, il mercato comunitario delle carni bovine era caratterizzato da uno squilibrio tra domanda e offerta che rendeva necessarie misure per abbassare il prezzo d'intervento ( 4 ). Le conseguenze che ne potevano derivare per i produttori andavano compensate mediante specifici premi. Questi non dovevano comunque comportare un aumento della produzione globale ( 5 ).
8.
Come indicato peraltro nel preambolo, l'obiettivo del Consiglio è quello di incoraggiare l'allevamento estensivo ( 6 ). Nell'allevamento estensivo, contrariamente a quanto avviene in quello intensivo, gli animali vengono lasciati pascolare e non vengono loro somministrati né mangimi speciali né ormoni.
9.
Il regolamento n. 2066/92 modifica l'art. 6 fissando dei massimali annui per gli acquisti d'intervento, nella seguente misura:
—
750000 tonnellate per il 1993;
—
650000 tonnellate per il 1994;
—
550000 tonnellate per il 1995;
—
400000 tonnellate per il 1996;
—
350000 tonnellate a decorrere dal 1997.
10.
Inoltre l'art. 6 fissa le condizioni e le modalità generali per l'adozione delle misure d'intervento.
11.
L'art. 6, n. 7, rinvia alla soprammenzionata procedura ex art. 27, ed è così formulato:
«Secondo la procedura prevista all'articolo 27:
—
sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;
—
viene decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 3, ultimo trattino;
—
sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;
—
viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 5;
—
sono decise le modalità d'applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;
—
vengono eventualmente stabilite le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.
La Commissione decide:
—
in merito all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 4, nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più condizioni previste in tale paragrafo;
—
in merito alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 3, primo trattino».
12.
L'art. 6 a, n. 2, prevede una deroga all'elenco, stabilito dal Consiglio, delle merci cui possono applicarsi le misure d'intervento. Questa eccezione si applica ai bovini maschi determinati in base al loro peso.
13.
Sulla base dell'art. 6, n. 7, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) 29 marzo 1989, n. 859 ( 7 ). Il detto regolamento, al quinto ‘considerando’ e all'art. 4, n. 1, fa rinvio ad un altro regolamento del Consiglio, il regolamento (CEE) 28 aprile 1981, n. 1208 ( 8 ). Il detto regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. Secondo l'art. 3, nn. 1 e 2, la classificazione si effettua in base all'età e al sesso degli animali, alla loro conformazione e al loro stato d'ingrassamento.
14.
Il regolamento della Commissione n. 859/89, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento, specifica, all'art. 4, n. 1, quali prodotti vengono acquistati dagli organismi d'intervento. Esso determina in particolare le categorie e qualità dei prodotti ammessi all'intervento, come prescritto dall'art. 6, n. 7, primo trattino, del regolamento n. 805/68, sull'organizzazione comune dei mercati.
15.
Con il regolamento (CEE) n. 685/93 la Commissione ha aggiunto alle condizioni elencate all'art. 4 un ulteriore criterio ( 9 ). Il nuovo regime prevede l'acquisto dei soli prodotti «provenienti da carcasse di peso non superiore a:
—
380 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1993,
—
360 kg a decorrere dalla prima gara del mese di gennaio 1994,
—
340 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1994».
Questo regime viene impugnato sia dalla Repubblica francese sia dalla Repubblica irlandese.
16.
Il 25 maggio 1993, la Repubblica francese ha proposto ricorso contro la Commissione, chiedendo alla Corte di giustizia:
—
di annullare il regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine;
—
di condannare la convenuta alle spese.
17.
Il 4 giugno 1993, anche la Repubblica irlandese ha proposto ricorso contro la Commissione, chiedendo alla Corte:
—
di annullare il regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine;
—
di emanare ogni provvedimento integrativo o distinto che sia appropriato e utile ai fini dell'accoglimento della domanda della Repubblica irlandese;
—
di condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
18.
La Commissione chiede invece, in entrambi i casi:
—
di dichiarare i ricorsi infondati,
—
di porre le spese processuali a carico delle ricorrenti.
19.
Il Regno Unito ha chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.
20.
Sia la Francia sia l'Irlanda hanno nel frattempo presentato domanda di provvedimenti urgenti, respinta con ordinanza 16 luglio 1993.
21.
Con ordinanza 22 marzo 1995 è stata disposta la riunione dei due procedimenti.
B — Osservazioni
1) Competenza detta Commissione — Violazione dell'art. 6, n. 7, del regolamento (CEE) n. 805/68
22.
Irlanda e Francia fondano le rispettive domande di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE in primo luogo sulla violazione di una norma di legge, vale a dire dell'art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68, e in secondo luogo sull'incompetenza della Commissione ad emanare il regolamento controverso. Le ricorrenti affermano che solo il Consiglio, e non la Commissione, poteva istituire un massimale di peso delle carcasse.
23.
In questo contesto rilevano soprattutto l'art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68, e la portata delle competenze che questo attribuisce alla Commissione. Vanno anzitutto esaminate le relazioni tra i diversi trattini del n. 7.
24.
Secondo il governo francese la disposizione del quinto trattino, anche se formulata in termini generali, non attribuisce affatto alla Commissione una competenza di vasta portata. Anche se dispone che le modalità di applicazione dell'art. 6 sono determinate dalla Commissione, questa competenza non può in nessun caso essere più estesa delle specifiche attribuzioni di competenza di cui al n. 7, trattini dal primo al quarto compreso. Ai sensi del n. 7, primo trattino, la Commissione può determinare «le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento», il che circoscrive l'ambito delle competenze della Commissione nella determinazione dei prodotti ammissibili all'intervento. La Commissione non può introdurre ulteriori restrizioni.
25.
Le singole classi sono state stabilite dal Consiglio stesso con il regolamento n. 1208/81, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
26.
L'art. 3, n. 1, del detto regolamento stabilisce le categorie delle carcasse di bovini adulti, che si distinguono in base al sesso e all'età degli animali. L'art. 3, n. 2, dispone che la classificazione delle carcasse si effettua in base alla conformazione e allo stato d'ingrassamento.
27.
Di conseguenza, poiché il peso delle carcasse non ha alcun ruolo ai fini della classificazione, la Commissione non può — nemmeno in quanto modalità di applicazione ai sensi dell'art. 6, n. 7, quinto trattino, del regolamento n. 805/68 — istituire un massimale di peso delle carcasse.
28.
Il Regno Unito sostiene invece che vi è un vero e proprio nesso tra i criteri delle tabelle di classificazione e il peso delle carcasse, e che dunque la Commissione non ha oltrepassato i limiti dei criteri fìssati dal Consiglio.
29.
La Commissione fonda la propria argomentazione solo sul n. 7, quinto trattino. Essa non contesta il fatto che nell'ambito della determinazione delle categorie, qualità o gruppi di qualità dei prodotti ammissibili all'intervento (art. 6, n. 7, primo trattino) non le è concesso di aggiungere un massimale di peso.
30.
Tuttavia, a suo parere, la disposizione di cui al quinto trattino, vale a dire la competenza ad emanare le modalità di applicazione dell'art. 6, va interpretata in maniera più ampia delle disposizioni precedenti. La Commissione richiama poi la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale alla Commissione, soprattutto nell'ambito della politica agricola, vanno riconosciute estese competenze. Secondo la Corte, solo la Commissione è in grado «di seguire costantemente e attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività». I limiti di una competenza così ampia vanno definiti non tanto in funzione del significato letterale della delega, quanto con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione del mercato ( 10 ).
31.
Lo scopo che si intende perseguire è, continua la Commissione, quello di non superare i quantitativi massimi annui di acquisti da parte degli organismi di intervento, fissati dal Consiglio nell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 805/68. Il Consiglio ha previsto due misure al riguardo:
—
la diminuzione del prezzo d'intervento, vale a dire del prezzo al quale avvengono gli acquisti di carne da parte degli organismi d'intervento ( 11 ),
—
la riduzione dei quantitativi ammissibili all'intervento attraverso l'incremento dei coefficienti ( 12 ).
32.
Secondo la Commissione, nessuna delle due misure previste è oramai sufficiente a garantire il rispetto dei quantitativi annui massimi stabiliti dal Consiglio, senza provocare un ribasso a spirale dei prezzi di mercato, cosa che la Commissione deve precisamente impedire ( 13 ). La Commissione ha perciò dovuto prevedere un'ulteriore misura, che limiti il peso delle carcasse. Poiché questa misura rappresenta un mezzo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 6, la Commissione ha agito nei limiti delle sue competenze di esecuzione.
33.
Perché ci si possa pronunciare su questo problema, si deve esaminare il regime generale dell'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e della riforma della politica agricola.
34.
La politica agricola viene decisa dal Consiglio, che emana provvedimenti idonei al conseguimento degli obiettivi prefissati; citerò ad esempio il regolamento n. 805/68, sulla organizzazione generale dei mercati nel settore delle carni bovine, o il regolamento n. 2066/92, che attua la riforma della politica agraria nell'ambito dell'organizzazione generale dei mercati nel settore delle carni bovine. L'esecuzione degli atti emanati dal Consiglio è compito della Commissione (art. 145, terzo trattino, del Trattato CE).
35.
Anche nel presente caso il Consiglio ha delegato alla Commissione competenze di esecuzione (art. 6, n. 7, quinto trattino, del regolamento n. 805/68). Si tratta soltanto di stabilire quale sia la portata di tale delega di competenza.
a) La giurisprudenza
36.
Nel campo dell'agricoltura, come ricorda anche la Commissione, la Corte ha ampiamente definito tale competenza. Così, nella sentenza 23/75 ( 14 ) la Corte ha dichiarato che, conformemente alle esigenze della pratica, la nozione di «attuazione» dev'essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire attentamente i mercati agricoli e di agire con sufficiente tempestività, il Consiglio può essere indotto a delegarle, nel campo della politica agricola, ampi poteri di valutazione e di azione. Il Consiglio può tuttavia determinare le modalità dell'esercizio dei poteri delegati alla Commissione. Inoltre la procedura di comitato di gestione consente al Consiglio di riservarsi un potere di intervento. Delegando alla Commissione estese competenze, il Consiglio ne ha anche stabilito i limiti con riferimento agli obiettivi generali dell'organizzazione dei mercati più che alla lettera della delega. Questo giudizio della Corte di giustizia viene ribadito anche nelle cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84 ( 15 ), nella causa 27/85 ( 16 ) e nella causa 265/85 ( 17 ).
37.
Interessanti in proposito sono anche le conclusioni dell'avvocato generale per la causa C-240/90 ( 18 ), secondo cui esisterebbe una presunzione in base alla quale il Consiglio delega alla Commissione il potere di adottare ogni misura necessaria per l'esecuzione delle norme che esso stabilisce, salvo nei casi specifici in cui esso decide che è più opportuno esercitare direttamente le dette competenze di esecuzione. Questa presunzione sembra avere un significato tutto particolare nel campo della politica agricola comune. Il Consiglio può in ogni caso conservare un certo controllo, optando per la procedura del comitato di gestione ( 19 ).
38.
Tuttavia, dalle considerazioni che precedono discende soltanto che, nel campo dell'agricoltura, il Consiglio può attribuire alla Commissione estese competenze, e non che deve farlo in ogni circostanza. Nel caso in cui il Consiglio non le abbia attribuito estese competenze, la Commissione — secondo la giurisprudenza della Corte — è autorizzata soltanto ad adottare le modalità applicative che non siano in contrasto con la normativa di base o con la normativa di applicazione del Consiglio ( 20 ).
39.
Ciò equivale a dire che in campo agricolo il Consiglio può delegare alla Commissione estese competenze, ma ha pure la facoltà di intervenire direttamente attraverso la procedura di comitato di gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 145 del Trattato CE, di sottoporre l'esercizio delle competenze della Commissione a determinate modalità o di riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione ( 21 ). Nel caso in cui il Consiglio abbia delegato alla Commissione ampi poteri, questi debbono venire delimitati soltanto con riferimento agli obiettivi generali dell'organizzazione di mercato ( 22 ).
b) Portata della competenza ex art. 6, n. 7, quinto trattino
40.
Nel presente caso di specie si deve anche valutare se il Consiglio, con l'art. 6, n. 7, quinto trattino, abbia attribuito alla Commissione estese competenze e se il regolamento della Commissione impugnato in questa sede rientri nell'ambito di tali ampie competenze.
41.
A questo proposito va verificato anzitutto se il provvedimento della Commissione, vale a dire la fissazione di un massimale di peso delle carcasse, possa essere considerato un provvedimento di esecuzione.
42.
È pacifico che la Commissione, con tale provvedimento, intendeva quanto meno conseguire la limitazione dei quantitativi ammessi all'intervento, come fissati dal Consiglio nell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 805/68. In quest'ottica si può considerare la normativa contestata come un provvedimento di esecuzione. Se poi di fatto esso fosse anche idoneo al conseguimento dello scopo anzidetto, è cosa da valutare nell'ambito dell'esame di proporzionalità.
43.
Quindi, la Commissione ha agito nell'ambito della propria competenza a emanare provvedimenti di esecuzione, salvoché tale competenza sia di portata non ampia, bensì delimitata dal Consiglio. Nei casi in cui la Corte ha riconosciuto alla Commissione un'ampia competenza, la delega alla Commissione era formulata in termini generali. Ogni volta la regolamentazione non conteneva alcuna indicazione in merito alle regole che la Commissione doveva emanare per attuare l'articolo, né ai criteri da seguire.
44.
A questo proposito la Commissione cita le mie conclusioni per le cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84 ( 23 ). Vorrei comunque sottolineare che ho già osservato, all'epoca, che l'azione della Commissione deve essere in ogni caso orientata in direzione di ciò che il Consiglio ha previsto. Perciò la Commissione non può fondarsi sulle mie conclusioni per affermare che il Consiglio le ha attribuito competenze molto estese.
45.
In tali procedimenti la questione era se la Commissione fosse autorizzata ad istituire aiuti. Avevo già affermato in altra sede che il Consiglio non aveva previsto aiuti e pertanto neppure la Commissione poteva istituirne o metterne in atto.
46.
Nel presente caso il Consiglio non ha delegato alla Commissione estese competenze. Il Consiglio non si è limitato a delegare in termini generali alla Commissione competenze di esecuzione. Al contrario, nell'ambito dell'art. 6 del regolamento n. 805/68, esso ha previsto disposizioni assai precise in merito all'attuazione dell'intervento, ad esempio fissando i quantitativi annui massimi degli acquisti da parte degli organismi d'intervento. Per giunta, esso ha precisato le condizioni in cui possono essere emanati provvedimenti d'intervento. Ma soprattutto esso stabilisce con la massima precisione, nell'ambito dell'art. 6, n. 7, con il quale delega alla Commissione l'attuazione dell'art. 6, che cosa la Commissione deve disciplinare nell'ambito dell'intervento e in base a quali criteri. Perciò è evidente che il Consiglio non ha voluto delegare completamente l'esecuzione alla Commissione. Esso intende invece riservarsi la possibilità di partecipare direttamente; e lo fa avvalendosi della facoltà che gli deriva dall'art. 145 del Trattato CE per sottoporre gli atti esecutivi emanati dalla Commissione a talune condizioni.
47.
In questo contesto la delega di competenza di cui all'art. 6, n. 7, quinto trattino, non può attribuire estese competenze. Se il Consiglio ha fissato modalità così precise, per quale motivo dovrebbe, sostiene giustamente il governo irlandese, attribuire alla Commissione competenze tanto estese da consentirle di eludere ognuna delle disposizioni del Consiglio?
48.
Se dunque non sussiste una competenza di ampia portata della Commissione, tale competenza trova il proprio limite nelle regole fissate dal Consiglio.
49.
Come giustamente rileva il governo francese, il Consiglio ha delegato alla Commissione soltanto la determinazione delle categorie, qualità o gruppi di qualità ammessi all'intervento. Poiché il criterio del peso delle carcasse non fa parte dello schema di classificazione, la Commissione non poteva aggiungervelo.
50.
Il Regno Unito la pensa diversamente e sostiene che, se si escludono specifiche qualità o gruppi di qualità, il risultato conseguito non è diverso da quello raggiunto non ammettendo più prodotti superiori ad un certo peso.
51.
Non è questo il punto, però, poiché il Consiglio ha circoscritto la competenza della Commissione alla sola definizione dei gruppi di qualità.
52.
La Corte, in un caso analogo, non ha riconosciuto alla Commissione la competenza a fissare l'importo massimo di un'indennità compensativa tenendo conto di determinati criteri, in quanto il Consiglio, nel proprio regolamento di base, aveva già definito criteri esaustivi ( 24 ). Dunque se le disposizioni contenute nel regolamento di base del Consiglio delimitano già la competenza della Commissione, a maggior ragione vanno applicati solo i criteri da esso definiti per l'esecuzione da parte della Commissione. Neanche la sentenza nella causa C-240/90 ( 25 ) osta a questa conclusione. La Corte ha sì riconosciuto la competenza della Commissione anche laddove erano state adottate dal Consiglio norme di esecuzione precise dirette alla Commissione; non si è pronunciata però sulla questione se vi sia stata un'ampia delega di competenza a favore della Commissione. L'argomentazione si basa piuttosto sul fatto che la Commissione non aveva disciplinato nessuna delle questioni «essenziali» della politica agricola. Resta da vedere se ciò sia vero anche nel presente caso.
53.
Attenersi ai gruppi di qualità è una scelta assolutamente comprensibile. Il mercato funziona nel quadro di un sistema di classificazione commerciale stabilito dal Consiglio, perciò deve anche essere disciplinato mediante misure d'intervento che rientrino nell'ambito di tale sistema. Non si debbono aggiungere criteri nuovi.
54.
Anche l'obiezione della Commissione secondo cui, dal momento che le è possibile escludere dall'intervento qualsiasi prodotto, semplicemente omettendo di adottare misure d'intervento che lo riguardino, non è plausibile che le sia vietato imporre limiti di peso, non regge. Essa non può farlo perché il mercato comune deve essere disciplinato soltanto nell'ambito delle categorie previste dal Consiglio.
55.
Il Consiglio ha posto questo limite in piena consapevolezza. È assodato che il Consiglio aveva dibattuto, ma poi accantonato, l'idea di un massimale di peso delle carcasse. Certo ciò non è un indizio dal quale dedurre, come fa il Regno Unito, una ripartizione delle competenze, ma indica la volontà del Consiglio di non prevedere alcun limite massimo di peso. Il Consiglio non ha omesso di menzionare, nell'art. 6, n. 7, primo trattino, anche un massimale di peso, ma lo ha escluso deliberatamente dalle competenze della Commissione.
56.
Solo in un caso il Consiglio ha previsto un limite di peso, e cioè all'art. 6 a, n. 2, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2066/92 ( 26 ). Esso ha disciplinato individualmente questo caso, dal che si può evincere che un limite di peso può essere istituito soltanto in via eccezionale, e comunque non dalla Commissione.
57.
Una conclusione di segno opposto, come quella tratta dal Regno Unito, e cioè che il caso speciale dell'art. 6 a deve essere disciplinato dal Consiglio, mentre tutti gli altri limiti di peso possono essere disposti dalla Commissione, non è possibile, come si desume dalle considerazioni svolte in precedenza.
58.
La tesi del Regno Unito è ancor meno condivisibile, in quanto riposa su un collegamento tra classi commerciali e peso delle carcasse. Un nesso tra classi commerciali, che si definiscono con riferimento all'età degli ammali, e peso certamente esiste, ma non è tanto certo e preciso da consentire di associare una data classe commerciale a un dato peso. Per questo motivo una disciplina che riguarda le classi commerciali non può mai determinare anche il peso.
e) L'art. 5 del regolamento n. 805/68
59.
Le ricorrenti adducono come ulteriore argomento a dimostrazione dell'incompetenza della Commissione l'art. 5 del regolamento n. 805/68. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, solo il Consiglio è competente a modificare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto delle misure d'intervento. Introducendo il massimale di peso delle carcasse la Commissione ha modificato il detto elenco, cosa per la quale non era autorizzata ai sensi dell'art. 5, n. 3.
60.
Il Regno Unito nega, io credo giustamente, che attraverso il provvedimento deciso dalla Commissione si ponga in essere una modifica dell'elenco dei prodotti. Nell'elenco sono stati semplicemente definiti i prodotti ammissibili all'intervento in via di principio. All'interno di tali prodotti sono possibili limitazioni. Tali limitazioni sono decise dal Consiglio stesso, che, con l'art. 6, n. 7, primo trattino, demanda alla Commissione la determinazione delle categorie, classi e qualità ammessi all'intervento. Ma questa non è un'iniziativa a norma dell'art. 5, n. 3. L'elenco dei prodotti ammissibili in via di principio resta invariato.
61.
Ma l'art. 5 consente un'interpretazione leggermente diversa. Le distinzioni di base devono rimanere riservate al Consiglio. La determinazione dei prodotti per i quali possono essere emanate misure d'intervento in via di principio è una di tali distinzioni di base, in quanto in ultima analisi determina per quali prodotti il mercato viene regolamentato e per quali no.
62.
La Corte, nella sentenza Köster, ha dichiarato, nello stesso senso, che il Consiglio adotta le decisioni essenziali, dove «essenziali» significa che regolano l'orientamento fondamentale della politica comunitaria ( 27 ).
63.
La ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione definita dalla Corte indica a sua volta che la Commissione, nel presente caso, non poteva agire. Dunque quest'ultima non ha emanato un semplice provvedimento di esecuzione, ma un provvedimento dotato di effetti più ampi. Come afferma la stessa Commissione, essa intendeva dare un segnale per indurre i produttori anzitutto ad abbattere più precocemente i loro animali e in secondo luogo ad intraprendere, a lungo termine, l'allevamento di razze più leggere. Ciò significa che con il detto regolamento la Commissione si proponeva di riorientare la politica agricola. In un altro passo essa afferma anche che, a suo parere, il regolamento rappresentava il logico proseguimento e completamento della riforma della politica agricola.
Ma è pacifico che spetta al Consiglio decidere l'orientamento della politica agricola. Di conseguenza, la Commissione non era competente ad emanare il regolamento controverso.
64.
L'art. 2 del regolamento n. 805/68, è citato a sproposito, in quanto disciplina il sostegno alle iniziative delle categorie interessate.
65.
L'affermazione della Commissione secondo cui, senza l'adozione del regolamento controverso, essa non era in grado di conseguire l'obiettivo fissato dal Consiglio, non modifica affatto il difetto di competenza della Commissione. Anche se questa, come afferma, omettendo di agire avrebbe violato l'art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68, non avrebbe potuto fare nulla, neppure in tal caso, che eccedesse la propria competenza.
66.
Questa argomentazione rileverebbe soltanto qualora i massimali di peso da essa istituiti fossero stati la sola misura disponibile. Questo aspetto va valutato separatamente. Ma anche se non vi fosse stata nessun'altra possibilità, solo il Consiglio era competente ad adottare una misura del sesso. La Commissione avrebbe potuto sottoporre al Consiglio una proposta in tal senso, ma non era legittimata ad emanare essa stessa un siffatto provvedimento.
67.
Per dimostrare la propria competenza, la Commissione afferma infine di avere già istituito un massimale di peso delle carcasse nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato. Le ricorrenti replicano che il regime dell'ammasso privato è completamente diverso da quello dell'intervento. Nell'ambito dell'ammasso privato non vi sono limitazioni così rigide come nell'intervento. Il Regno Unito contesta tuttavia che i poteri della Commissione nell'ambito degli aiuti all'ammasso privato siano più estesi che nell'ambito dell'intervento.
68.
Ciò non va verificato oltre in questa sede, poiché il fatto che la Commissione abbia già in un'occasione istituito un massimale di peso non consente assolutamente di desumere l'attribuzione a tale istituzione dalla corrispondente competenza.
69.
La Commissione richiama ancora un altro criterio legato al peso, istituito nell'ambito delle misure di esecuzione. Ma in quel caso si trattava di disposizioni meramente tecniche, in particolare la determinazione del prezzo di mercato in base al peso, il che è ben diverso dall'esclusione di determinati prodotti dall'intervento solo a causa del loro peso.
d) L'art. 155 del Trattato CE
70.
Per chiudere la questione relativa alla competenza della Commissione, esaminerò l'affermazione della Repubblica irlandese, che deduce anch'essa una violazione dell'art. 155, primo e quarto trattino, del Trattato CE.
71.
Come giustamente osserva il Regno Unito, il primo trattino riguarda soltanto il controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Certo la Commissione informa la propria condotta al diritto comunitario, ma lo fa prima di agire, e non dopo, a norma dell'art. 155 del Trattato CE.
72.
Nel caso di specie si può ravvisare una violazione del quarto trattino, in quanto quando la Commissione esula dalle proprie competenze non esercita quelle esecutive che le sono state delegate dal Consiglio.
73.
Rimane dunque da rilevare che la Commissione ha ecceduto le proprie competenze. L'art. 6, n. 7, quinto trattino, le attribuisce poteri solo nell'ambito delle deleghe di competenza precedenti. Ciò non significa che tale disposizione, riguardando una competenza di esecuzione generale, sia priva di contenuto. A sostegno di questa affermazione rinvio al regolamento della Commissione 29 marzo 1989, n. 859 ( 28 ). Esso è stato adottato proprio sulla base dell'art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571 ( 29 ). Questa versione si discosta solo leggermente da quella del regolamento n. 2066/92. Esaminando il sopra citato regolamento della Commissione, possiamo vedere che, oltre alle disposizioni a norma dell'art. 6, n. 7, trattini dal primo al quarto, possono essere decise altre importanti misure d'esecuzione, riguardanti, ad esempio, la designazione dei consorzi d'intervento, la dotazione degli organismi d'intervento, nonché la marcatura, il trattamento e il condizionamento delle carni. Dunque è già possibile adottare sulla base dell'art. 6, n. 7, quinto trattino, del regolamento n. 805/68 un nutrito gruppo di disposizioni.
2) Conclusioni provvisorie
74.
Le osservazioni fin qui svolte sono già sufficienti perché il ricorso venga accolto e il regolamento controverso annullato. Nel caso in cui la Corte non intenda seguire questo suggerimento, si debbono analizzare anche i rimanenti motivi.
3) La proporzionalità
75.
Come ulteriore motivo ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio di proporzionalità.
76.
La Corte valuta la proporzionalità in base al fatto che i mezzi contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere il detto scopo ( 30 ).
a) Obiettivo della Commissione
77.
Il primo passo nella verifica della proporzionalità consiste perciò nell'esame degli obiettivi perseguiti dalla Commissione con il regolamento controverso.
78.
La detta istituzione cerca di conseguire, in primo luogo, una riduzione della produzione di carni bovine e la riduzione degli acquisti d'intervento. Ciò è conforme anche agli obiettivi enunciati dal Consiglio nel regolamento n. 2066/92.
79.
Ulteriore obiettivo della Commissione è dare un segnale ai produttori di carcasse pesanti. Si tratta di un segnale di breve periodo, che dovrebbe portare i produttori ad anticipare l'abbattimento dei bovini. Nel lungo periodo comunque tale misura dovrebbe provocare il riorientamento delle razze allevate. Vale a dire cioè che dovrebbero essere allevate razze più leggere. Inoltre, dovrebbero venire somministrati meno ormoni. La Commissione intende far sì che questo settore sia nuovamente orientato esclusivamente in direzione del mercato e che i produttori non considerino più l'intervento come un «secondo mercato».
b) Valutazione dei fatti
80.
Nel quadro della verifica dell'idoneità ci si deve chiedere se gli obiettivi sopra menzionati possano essere raggiunti con il regolamento controverso. Ciò comporta anche la questione se la Commissione abbia giudicato correttamente il punto di partenza, ovvero la situazione di partenza, e quindi ne abbia anche correttamente tenuto conto.
81.
Per la valutazione di una situazione che riguarda gli scambi di prodotti agricoli, la giurisprudenza della Corte attribuisce alla Commissione e al comitato di gestione un ampio potere discrezionale. Ciò significa che la Corte valuta soltanto se vi sia stato errore palese o sviamento di potere, e se la Commissione abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale ( 31 ).
82.
Come emerge dai ‘considerando’ del regolamento controverso e dalle memorie della Commissione, questa descrive la situazione di partenza nei seguenti termini:
Il settore delle carni bovine si trova confrontato ad una situazione di sovrapproduzione, riconducibile all'aumento del peso delle carcasse. L'aumento di peso a sua volta ha diverse cause. Una di esse sta nel fatto che in una situazione di mercato incerta, e di conseguenza di prezzi bassi, molti produttori differiscono l'abbattimento delle loro mandrie per attendere che i prezzi risalgano o per vendere la carne agli organismi d'intervento. Altre concause sono state l'impiego, negli ultimi anni, di mangimi concentrati, i cui prezzi sono crollati, l'utilizzo di quantitativi sempre crescenti di ormoni, e il fatto che il progresso genetico consente di ottenere razze particolarmente pesanti.
83.
La Commissione osserva inoltre che per molti produttori le misure d'intervento sono diventate una sorta di secondo mercato, vale a dire che essi non si orientano più in direzione del mercato e alla legge della domanda e dell'offerta, ma producono in vista della vendita agli organismi d'intervento.
84.
Viene ceduto agli organismi d'intervento un numero sempre maggiore di carcasse pesanti, che vengono smerciate sul libero mercato più difficilmente delle carcasse leggere.
85.
Poiché la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, in questa sede si deve soltanto verificare se non sia ravvisabile un errore manifesto da parte di questa.
86.
Questo è ciò che sostengono le ricorrenti. Nell'ambito di questa verifica mi limiterò agli argomenti delle ricorrenti, che sono più rilevanti per l'analisi della valutazione della Commissione.
87.
La Repubblica francese sostiene che non è affatto dimostrato che vengano venduti agli organismi d'intervento proprio i bovini più pesanti. Anche i produttori di carcasse leggere possono orientare la loro produzione nell'ottica dell'intervento. Il governo francese non ha però inteso contestare l'esistenza di un tale «secondo mercato». Esso si è limitato ad indicare che in tutti i settori del mercato delle carni bovine, incluso quello delle carcasse pesanti, la produzione avviene «a margine del mercato libero». Anche l'Irlanda lascia intendere con i suoi argomenti che esiste veramente un «secondo mercato», e cioè l'intervento. Il governo irlandese sostiene che, qualora la quota della produzione irlandese esclusa dall'intervento (circa il 60%) non potesse più essere venduta nell'ambito di questo, ma si riversasse sul libero mercato, essa provocherebbe il crollo dei prezzi. Con ciò esso ha fatto indirettamente capire che il 60% della sua produzione è destinata all'intervento.
88.
Quanto all'affermazione della Commissione secondo cui esiste una maggiore domanda di carcasse leggere che non di carcasse pesanti, entrambe le ricorrenti sostengono che esiste un mercato per le carcasse pesanti. La Commissione non lo contesta, ma semplicemente afferma che la domanda non è molto importante e perciò essa intende incitare i produttori a seguire attentamente il mercato.
89.
Anche l'affermazione della Commissione, secondo cui l'abbattimento dei capi sarebbe in parte deliberatamente differito non è stata esplicitamente contraddetta dalle ricorrenti. Il governo irlandese sostiene semplicemente che nelle razze allevate in Irlanda un abbattimento più precoce non è possibile. Dal momento che gli animali vengono allevati col metodo estensivo, lasciandoli pascolare, la loro crescita è più lenta rispetto all'allevamento intensivo. Il momento dell'abbattimento si determina con riferimento al rapporto tra muscoli e grasso. Il momento ottimale, vale a dire il rapporto ottimale tra i due criteri, nell'allevamento estensivo viene raggiunto più tardi.
90.
La Commissione replica che anche nell'allevamento estensivo si può prevedere un abbattimento più precoce, ad esempio allevando col metodo estensivo razze più leggere.
91.
Poiché su questo punto si deve concedere alla Commissione un ampio margine di valutazione, e poiché l'opinione della Commissione, secondo cui con alcune modifiche sarebbe possibile un abbattimento più precoce, è sostenuta anche dal Regno Unito, non risulta dimostrato alcun errore manifesto della Commissione nella valutazione della situazione di fatto.
e) L'idoneità
92.
Partendo dalla situazione iniziale considerata dalla Commissione, si deve verificare se il regolamento della Commissione qui impugnato sia idoneo a raggiungere gli obiettivi dichiarati dalla Commissione. Anche qui è da riconoscere alla Commissione un'ampia discrezionalità, cosicché si deve semplicemente esaminare se le misure siano manifestamente inadeguate per il raggiungimento del loro obiettivo ( 32 ).
93.
Uno degli obiettivi della Commissione consisteva nella riduzione dei quantitativi di carne ceduti nell'ambito dell'intervento. Una siffatta riduzione può essere ottenuta fissando un massimale di peso delle carcasse. Secondo la Commissione gli allevatori possono, abbattendo i capi più precocemente, produrre carcasse più leggere. Ciò significa che tutti i capi ceduti fino ad ora agli organismi d'intervento verrebbero comunque acquistati anche in seguito, ma ad un peso inferiore. In questo modo risulterebbe ridotto il quantitativo globale delle carni cedute nell'ambito dell'intervento — ma solo a condizione che non venga venduto un numero maggiore di capi. Ciò può essere escluso. Poiché il prezzo d'intervento è pari o inferiore al prezzo di mercato, gli allevatori venderanno anche d'ora in avanti all'intervento solo i capi che non hanno potuto smerciare nel mercato libero. Poiché, secondo la Commissione, il numero dei capi venduti rimarrà costante, le condizioni sul libero mercato resteranno invariate, il che significa che il numero di capi che potranno essere venduti sul libero mercato non varierà, e del pari resteranno invariati i capi venduti all'intervento. Ciò a condizione che il numero complessivo dei capi non subisca incrementi, il che nel breve periodo sarebbe impossibile, e non dovrebbe verificarsi nemmeno in futuro, poiché gli allevatori perderebbero i premi corrisposti dalla Commissione per la riduzione delle mandrie. Nel ragionamento della Commissione non si può evidenziare alcun errore palese. Seguendo l'argomentazione svolta dalla Commissione, è possibile, in questo modo, ridurre il quantitativo complessivo delle carni vendute nell'ambito dell'intervento.
94.
Il governo irlandese sostiene che, poiché non è possibile abbattere i capi più precocemente, queste carcasse sarebbero completamente escluse dall'intervento e verrebbero quindi offerte sul libero mercato, con conseguente crollo dei prezzi. Ciò provocherebbe non solo un incremento sostanziale del numero di capi venduti all'intervento, ma anche — poiché la caduta dei prezzi sarebbe assai drastica — l'azionamento della cosiddetta «rete di sicurezza», prevista dall'art. 6, n. 4, del regolamento n. 805/68. Il detto articolo disciplina le misure d'intervento per le situazioni di particolare crisi. Per tale «rete di sicurezza» non valgono i massimali annui stabiliti dall'art. 6, n. 1. Perciò — secondo il governo irlandese — il provvedimento della Commissione avrebbe esattamente il risultato opposto a quello perseguito: la possibilità di acquisti illimitati da parte degli organismi d'intervento.
95.
Come già detto, non si rimprovera alla Commissione di aver commesso un errore manifesto nell'affermare che un abbattimento precoce dei capi è possibile. Per questo motivo non si deve dar seguito all'argomento del governo irlandese.
96.
L'argomento del governo irlandese andrebbe del pari respinto se i massimali di peso istituiti dalla Commissione fossero validi anche per la rete di sicurezza. A mio parere questo non può essere affermato, poiché la Commissione stessa ha istituito la regola nell'ambito dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 859/89, che determina la selezione delle categorie, qualità e gruppi d'intervento di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 805/68. Ma l'art. 6, n. 1, non disciplina affatto la rete di sicurezza, bensì l'intervento normale, prevedendo dei quantitativi massimi annui. La fissazione del massimale di peso delle carcasse entra in gioco quindi solo in questo contesto. Analogamente, l'argomento del governo irlandese non è atto a provare la non idoneità del provvedimento della Commissione, tanto più che l'affermazione secondo cui il 60% della produzione complessiva, anziché all'intervento, dovrà essere liquidata sul mercato libero, depone a favore dell'esistenza di un secondo mercato. E assodato che, al momento, non vi sono prodotti irlandesi venduti all'intervento. La Commissione ha scelto proprio questo momento favorevole per istituire il detto massimale, in quanto le ripercussioni potevano essere mantenute ad un livello modesto, e ai produttori restava tempo sufficiente per adattarsi — se necessario — alla nuova situazione. Le ripercussioni non possono dunque essere così drammatiche come asserisce il governo irlandese. Anche su questo punto non è possibile addebitare alla Commissione alcun errore palese. Il provvedimento è perciò sostanzialmente idoneo a ridurre il quantitativo di carni venduto nell'ambito dell'intervento.
97.
La Commissione voleva inoltre fare in modo che non venissero più prodotti bovini pesanti, giacché per essi non esiste più libero mercato, vale a dire non c'è più domanda.
98.
Escludendo le carcasse pesanti dalle misure d'intervento, il provvedimento rende evidente la volontà della Commissione di riorientare l'allevamento verso razze più leggere. Così facendo essa può spingere gli allevatori a seguire attentamente il mercato e ad allevare bovini pesanti soltanto se esiste la corrispondente domanda. Nel caso in cui tale domanda non esista, i produttori dovrebbero riconvertire la loro produzione e alla fine anche rinunciare all'impiego di ormoni. Il provvedimento della Commissione è di conseguenza idoneo al raggiungimento dello scopo, quanto meno nei limiti in cui consisteva nel dare un segnale. In ciò ha avuto successo.
99.
Il provvedimento può anche impedire che in periodi di crisi, quando il prezzo di mercato è basso, i produttori decidano il momento dell'abbattimento senza tener conto del mercato, ma attendendo piuttosto che il prezzo di mercato riprenda a salire e, in caso contrario, vendendo agli organismi d'intervento. Quest'ultima possibilità è d'ora in avanti preclusa. La regolazione del mercato riguarda tutti i prodotti, inclusi quelli che non vengono direttamente acquistati dagli organismi d'intervento. Ma, in un primo tempo, verrà a mancare l'intervento come acquirente sicuro. Ciò può portare gli allevatori a seguire più attentamente il mercato così da procedere più precocemente all'abbattimento per poter eventualmente fruire dell'intervento.
100.
Il provvedimento è di conseguenza idoneo al conseguimento degli scopi della Commissione.
101.
Il governo francese sostiene che un simile provvedimento è in contrasto con l'obiettivo di favorire l'allevamento estensivo. Il pregiudizio sfavorevole alle razze più pesanti può indurre numerosi allevatori ad allevate razze più leggere, che rendono più redditizio l'impiego di ormoni. In proposito va detto che secondo la valutazione della Commissione il mantenimento estensivo è possibile anche con razze diverse, più leggere, e che il provvedimento adottato non contrasta con l'obiettivo di incentivare l'allevamento estensivo. Questa considerazione della Commissione non è manifestamente errata. Poiché si deve riconoscere alla Commissione un ampio potere discrezionale, si può concludere che il provvedimento non è incompatibile con l'obiettivo di incentivare l'allevamento estensivo.
d) La necessità
102.
In questo contesto l'ultimo punto da verificare è se il provvedimento sia necessario.
103.
La Corte di giustizia esamina a questo proposito se le misure non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito. Le misure devono essere coerenti con l'importanza dello scopo ed essere necessarie per raggiungerlo ( 33 ).
104.
Secondo quanto affermato dalla Commissione, il regolamento impugnato è uno strumento indispensabile per garantire il funzionamento del mercato e per riuscire a rispettare i massimali annui fissati dal Consiglio.
105.
Nella situazione attuale ci si può chiedere se il provvedimento fosse necessario per rispettare i massimali annui fissati dal Consiglio, in quanto, come già detto, al momento non avvengono vendite di carcasse pesanti agli organismi d'intervento. Non appena comunque queste dovessero ripetersi, e in misura massiccia come in passato, il provvedimento della Commissione risulterebbe necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti — riduzione dei quantitativi di carne acquistati, riorientamento del mercato, riduzione della produzione. Anche in questo caso non si può addebitare alla Commissione alcun errore manifesto.
106.
Il governo francese sostiene però che la Commissione aveva a disposizione altri mezzi più blandi del provvedimento impugnato, ad esempio l'incremento dei coefficienti di riduzione ovvero l'esclusione dall'intervento di precise categorie o qualità.
107.
La Commissione fa valere, di contro, che un ulteriore incremento dei coefficienti di riduzione non è possibile. Quanto maggiori sono le quantità di carni offerte agli organismi d'intervento, tanto più elevati debbono essere i coefficienti di riduzione. Sapendo che le offerte saranno ridotte, i produttori le fissano fin dall'inizio ad un livello più elevato, così da costringere la Commissione a fissare ad un livello corrispondentemente elevato i coefficienti di riduzione. Ciò fa sì che i coefficienti abbiano raggiunto un livello compreso tra il 90% e il 95%. Un ulteriore aumento non è possibile, poiché una riduzione prossima al 100% significherebbe che non vi sono più acquisti di carne.
108.
Per quanto riguarda l'esclusione di categorie o qualità, non si vede per quale motivo si tratti di un mezzo più blando. Anche qui taluni Stati membri possono venirne danneggiati. Anche un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento non comporterebbe, secondo la Commissione, alcun vantaggio, in quanto, in presenza di prezzi d'intervento più bassi, i prodotti sarebbero offerti sul libero mercato, con conseguente crollo del prezzo di mercato.
109.
Quando il governo irlandese si riferisce ad un regolamento più blando che, in un altro contesto, ma sempre nell'ambito delle misure d'intervento, avrebbe favorito la Danimarca, va detto che rientra nell'ambito delle competenze della Commissione decidere quali provvedimenti adottare e quando farlo.
110.
Inoltre, a mio parere, il provvedimento in causa nel caso di specie è un mezzo blando, poiché è stato adottato in un'epoca in cui le misure d'intervento non erano necessarie. Per giunta gli Stati membri hanno avuto un periodo di tempo per adattare la rispettiva produzione. Quando le ricorrenti sostengono che il tempo concesso non è sufficiente si deve ricordare loro che le misure d'intervento non sono un secondo mercato, ma semplicemente misure speciali per il caso di particolare indebolimento del mercato. Oltre agli acquisti nell'ambito dell'intervento esiste sempre la possibilità dell'aiuto all'ammasso privato, per il quale, come la Commissione ha spiegato in udienza, senza essere contraddetta, il peso delle carcasse non è stato limitato.
111.
Si può quindi concludere che il provvedimento della Commissione era idoneo e necessario e, per questo motivo, non era sproporzionato.
4) Il principio di non discriminazione
112.
Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti nell'ambito dell'art. 173 del Trattato CE attiene alla violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE e dall'art. 7 del Trattato CEE (ora art. 6 del Trattato CE).
113.
Secondo tale principio è vietato, se non vi è una giustificazione oggettiva, trattare in maniera diversa situazioni uguali ovvero trattare allo stesso modo situazioni diverse. I governi irlandese e francese fanno valere che con la fissazione del massimale di peso delle carcasse sono esclusi dall'intervento, soprattutto, i prodotti francesi e irlandesi. Il regolamento, certo, non dispone espressamente che non si possono più vendere agli organismi di intervento i prodotti provenienti da Francia e Irlanda, ma i massimali di peso sono strutturati in modo tale che rimangono esclusi dall'intervento proprio i prodotti francesi e irlandesi. Secondo le ricorrenti, risulterebbe escluso circa il 60% dei loro prodotti.
a) La disparità di trattamento
114.
Nell'ambito della verifica della discriminazione ci si deve chiedere in primo luogo se sussista disparità di trattamento. E un fatto che, in occasione degli acquisti d'intervento, i prodotti delle ricorrenti ricevono un trattamento diverso da quello riservato ai prodotti degli altri Stati membri. La Commissione sostiene però che anche altri Stati membri sono interessati dal provvedimento. Anche se questo è vero, è assodato che ciò non avviene con la stessa intensità con la quale lo sono le ricorrenti.
115.
Ciò malgrado, non è possibile in questo caso affermare senz'altro che sussiste una disparità di trattamento, senza esaminare le condizioni specifiche dell'intervento stesso.
116.
È già stato detto in precedenza che gli organismi d'intervento non costituivano un «secondo mercato». Il sistema dell'intervento va visto piuttosto come un insieme di diversi provvedimenti che condividono tutti lo scopo di stabilizzare il mercato delle carni bovine. Gli organismi d'intervento acquistano determinati quantitativi di carne bovina per ridurre l'offerta, vale a dire la quantità di carni in circolazione sul mercato. Ciò viene fatto affinché il mercato in generale (vale a dire tutti i prodotti a base di carne bovina) si rafforzi e i prezzi salgano. In proposito è compito della Commissione determinare i quantitativi e le categorie di carne da acquistare per avere il maggiore effetto possibile. Dunque, quando gli organismi d'intervento acquistano carne da determinati produttori, non lo fanno per attribuire un vantaggio proprio a tali produttori, ma piuttosto per procurare un vantaggio a tutti i venditori di carne bovina del mercato. Ne consegue che, indipendentemente da quali siano i produttori dai quali avvengono gli acquisti, il risultato sarà positivo per tutti i produttori. Da questo punto di vista, non si vede quale sia il pregiudizio subito dai prodotti esclusi dall'intervento, a meno che gli allevatori non avessero prodotto soltanto in vista dell'intervento. I prodotti delle ricorrenti sono favoriti dalla stabilizzazione del mercato tanto quanto lo sono tutti gli altri prodotti. Una discriminazione o disparità di trattamento sussisterebbe soltanto se i prodotti francesi e irlandesi restassero esclusi dagli effetti benefici delle misure d'intervento.
117.
Si potrebbe eventualmente constatare una disparità di trattamento nel caso in cui i produttori di carcasse pesanti fossero costretti più degli altri produttori ad orientare la loro produzione in base al mercato. Ma anche in presenza di un sistema d'intervento a sostegno del mercato, si prevede, in linea di massima, che tutti i produttori orientino la loro produzione in base al mercato. Le misure d'intervento intervengono soltanto in casi eccezionali, quando si sia verificata una flessione del mercato stesso.
118.
Per questo motivo, non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento.
b) La giustificazione
119.
Anche se si ammettesse l'esistenza di una disparità di trattamento a danno di Francia e Irlanda rispetto agli altri Stati membri, tale disparità sarebbe giustificata.
120.
Secondo la giurisprudenza della Corte vi è giustificazione allorché la disparità di trattamento avviene in funzione di criteri obiettivi, che garantiscano l'equilibrata ripartizione di vantaggi e svantaggi fra gli interessati, a prescindere dai confini territoriali nazionali ( 34 ).
121.
La Commissione sostiene che sussistono i presupposti per la giustificazione del trattamento differenziato, in quanto fissando un massimale di peso è stato istituito un criterio oggettivo.
122.
Ciò però non basta come giustificazione, in quanto il criterio oggettivo deve garantire l'equilibrata ripartizione di vantaggi e svantaggi fra gli interessati. In questo caso ciò è dubbio in quanto, se si ammette che esista una disparità di trattamento, solo due Stati membri sono trattati in maniera svantaggiosa.
123.
Nelle mie conclusioni per la causa C-27/90 ( 35 ) avevo già interpretato la giurisprudenza della Corte ( 36 ) nel senso che l'ulteriore verifica della giustificazione deve limitarsi al se la soluzione scelta non sia arbitraria, vale a dire se non si possano affatto rinvenire giustificazioni concrete evidenti.
124.
L'affermazione della Commissione secondo cui essa ha escluso dall'intervento le carcasse pesanti per contrastare l'aumento generalizzato del peso dei bovini, che non risponde ad un'esigenza del mercato, e di conseguenza dei quantitativi di carne acquistati nell'ambito dell'intervento, è già sufficiente per poter considerare giustificato l'approccio seguito dalla Commissione.
125.
A questo proposito il governo irlandese sostiene che in un caso analogo la Commissione ha riservato alla Danimarca un trattamento speciale, al fine di mitigare conseguenze particolarmente gravi. La Commissione ha dichiarato, in merito, che la normativa menzionata era stata decisa dopo che la Danimarca aveva richiamato l'attenzione su tale problema nel corso delle trattative sulla riforma della politica agricola. Il governo irlandese non si è avvalso di tale possibilità, ma si è manifestato per la prima volta nel comitato di gestione, dove si è tenuto conto delle sue osservazioni. Inoltre non si tratta di un caso comparabile. I prodotti danesi dovevano essere completamente esclusi dall'intervento, mentre ciò non accade per i bovini irlandesi, che possono in futuro continuare ad essere venduti agli organismi d'intervento purché abbattuti più precocemente. Poiché non è ravvisabile un errore manifesto della Commissione e si deve riconoscere a tale istituzione un ampio potere discrezionale, le considerazioni svolte fin qui sono sufficienti per negare l'esistenza di una disparità di trattamento.
126.
Come giustamente fa notare il Regno Unito, analogamente non vi è violazione alcuna del divieto di discriminazione contenuto nell'art. 6, n. 6, del regolamento n. 805/68, sostenuta invece da entrambe le ricorrenti, poiché la detta disposizione riguarda la parità di trattamento nelle gare d'appalto e non nella determinazione generale dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento.
127.
Infine, vorrei anche menzionare il fatto che la Commissione, giustamente, fa notare che era inevitabile che la riforma della politica agricola causasse qualche inconveniente per alcuni Stati membri. Questo però va visto in un'ottica globale, che faccia emergere l'equilibrio dei vantaggi e degli svantaggi di ogni singola disposizione della riforma.
128.
Da quanto precede risulta che la Commissione non ha violato il principio di non discriminazione.
129.
Per concludere dobbiamo ancora esaminare i motivi dedotti unicamente dalla Repubblica irlandese nella causa C-307/93.
5) Il legittimo affidamento
a) Il legittimo affidamento nato dall'invito della Commissione a tenere un determinato comportamento
130.
Anzitutto va affrontata la questione della violazione del principio posto a tutela del legittimo affidamento. Il governo irlandese sostiene in proposito di avere adeguato, a partire dalla sua adesione alla Comunità europea, le proprie mandrie alla domanda continentale, incrementando l'allevamento di razze continentali e quindi più pesanti.
131.
Inoltre, le nuove misure nel settore del latte hanno comportato un aumento del peso dei capi. La programmata diminuzione delle vacche da latte ha avuto per conseguenza un aumento del numero delle vacche nutrici. Queste vacche erano per un quarto di razza continentale, vale a dire pesante, e venivano in gran parte incrociate con razze analoghe. L'esclusione dalle misure d'intervento delle razze pesanti, decisa ora dalla Commissione, viola il legittimo affidamento irlandese sul fatto che la Commissione avrebbe favorito anche in futuro l'allevamento delle razze più pesanti. Il governo irlandese rimanda in proposito alla giurisprudenza della Corte nella causa 120/86 ( 37 ) e nella causa 170/86 ( 38 ). Uno dei presupposti in base ai quali la Corte, nelle cause menzionate, ha riconosciuto l'esistenza di un legittimo affidamento è stato il fatto che gli operatori economici erano stati indotti ad un determinato comportamento da un atto della Comunità ( 39 ).
132.
Nel caso di specie non si può però concludere che gli operatori sono stati spinti a tenere un dato comportamento. Per quanto riguarda l'adeguamento dell'allevamento alla domanda comunitaria, l'Irlanda non ha prodotto nessun provvedimento della Commissione che l'abbia espressamente incitata a tenere questo comportamento. D'altro canto, non ne ho rinvenuto alcuno.
133.
Tanto meno si può sostenere che i provvedimenti decisi dalla Commissione nell'ambito della produzione lattiera abbiano spinto gli operatori ad apportare modifiche al mercato delle carni bovine. Con le misure menzionate la Commissione si proponeva di conseguire una riduzione della produzione lattiera. Non se ne può in alcun modo dedurre che essa ha spinto gli operatori ad aumentare la produzione in un altro settore, segnatamente quello delle carni bovine, tanto più quando in tale settore la domanda non supera l'offerta. In ogni caso gli allevatori dovevano orientare la loro produzione in base alla situazione vigente sul mercato della carne bovina.
134.
Il governo irlandese menziona, come ulteriore provvedimento comunitario idoneo ad ingenerare legittime aspettative nei produttori irlandesi, la promozione dell'allevamento estensivo sostenuta mediante la concessione di premi.
135.
La Commissione replica che un invito del genere sarebbe potuto sussistere qualora si fossero esplicitamente concessi premi agli allevatori delle razze pesanti. L'allevamento estensivo non favorisce necessariamente le razze pesanti.
136.
Anche se ciò viene contestato dal governo irlandese, come già detto precedentemente, in questo settore vanno riconosciuti alla Commissione ampi poteri discrezionali. È quindi da ammettere che l'allevamento intensivo non porta automaticamente ad allevare razze più pesanti. Quindi nemmeno promuovendo l'allevamento estensivo la Comunità ha invitato gli operatori a produrre animali più pesanti.
137.
A questo proposito va anche detto che il governo irlandese ha più volte ripetuto che in Irlanda l'allevamento estensivo viene praticato da secoli. Questo tipo di allevamento non può dunque in alcun caso essere stato indotto da un provvedimento comunitario.
138.
Il fatto che il Consiglio favorisca l'allevamento estensivo mediante la concessione di premi poteva tutt'al più suscitare aspettative limitate al fatto che anche nei prossimi anni gli allevatori non sarebbero stati spinti a riorientare la loro produzione. Ma il fattore determinante per un'eventuale riconversione della produzione deve prima di tutto essere la situazione del mercato. Il Consiglio intende promuovere l'allevamento estensivo soltanto fintantoché non ostacoli l'obiettivo principale della riforma della politica agricola, vale a dire la riduzione della produzione di carne. Ciò si desume facilmente anche dal quarto ‘considerando’ del regolamento del Consiglio n. 2066/92, secondo cui il riorientamento dei premi non dovrà tradursi in un aumento della produzione globale. I produttori non potevano dunque ritenere che la promozione dell'allevamento estensivo fosse un invito a dedicarsi ad una produzione non più in linea con il mercato.
139.
Da tutte le considerazioni fin qui svolte deriva che la promozione dell'allevamento estensivo non ha spinto i produttori ad allevare razze pesanti.
140.
L'unico legittimo affidamento che i produttori potevano vantare è quello di potere anche in futuro vendere i rispettivi prodotti agli organismi d'intervento. Quando il governo irlandese sostiene, in proposito, che i produttori irlandesi di carne sono obbligati a vendere agli organismi d'intervento, ciò lascia intendere, come giustamente fa notare la Commissione, che i produttori irlandesi considerano l'intervento come un secondo mercato. Il governo irlandese contesta già altrove questa affermazione. Il fatto è — e questo è pacifico — che dalla fine del 1993 non sono più avvenute cessioni di carni bovine agli organismi d'intervento, il che dimostra che i produttori irlandesi fanno riferimento alla situazione di mercato. Ma anche se fosse vero che l'intervento è considerato un «secondo mercato», non potrebbe sussistere alcun legittimo affidamento, in quanto, come già esposto in precedenza, gli allevatori sono prima di tutto invitati ad adattare la loro produzione alla situazione di mercato. Soltanto in situazioni eccezionali si può ricorrere all'intervento.
141.
Di conseguenza, l'affidamento dei produttori irlandesi potrebbe consistere solo nella speranza di potere, anche in futuro, in periodi di crisi, cedere i loro prodotti agli organismi d'intervento. Ma, come abbiamo già dimostrato, spirito e scopo dell'intervento è quello di disciplinare il mercato, non quello di acquistare determinati prodotti. Ciò significa che gli allevatori irlandesi non potevano confidare nel fatto che proprio i loro prodotti sarebbero stati acquistati nell'ambito dell'intervento.
142.
Si potrebbe opporre a questo ragionamento che il Consiglio ha previsto una graduazione dei massimali annui dei prodotti ammessi all'intervento, e corrisponde persino premi per compensare il crollo del prezzo d'intervento. Ma si tratta sostanzialmente di una riduzione delle misure d'intervento. Ciò significa che il mercato non sarà mai più regolato in maniera tanto estesa quanto in passato. Di conseguenza non è più possibile sostenere i prezzi come in precedenza, il che comporterà perdite per i produttori. Questo è ciò che il Consiglio intende compensare.
143.
Nel caso di specie non si tratta però di ridurre le misure d'intervento, ma solo di sapere quali prodotti saranno acquistati al fine di regolare il mercato. Dunque non vi è alcun danno per i produttori irlandesi; le misure d'intervento regolano il mercato nella stessa misura di prima. Questa disciplina va a vantaggio anche dei produttori irlandesi.
144.
Pertanto i produttori irlandesi non possono far valere alcun legittimo affidamento che risulti leso dal provvedimento della Commissione.
145.
La Commissione, tuttavia, ha previsto nel regolamento n. 685/93, qui impugnato, una graduale diminuzione del peso delle carcasse, per tener conto del «legittimo affidamento dei produttori» ( 40 ).
b) La sufficiente presa in considerazione del legittimo affidamento
146.
Secondo il governo irlandese anche la detta graduazione non è sufficiente a salvaguardare gli interessi legittimi dei produttori irlandesi. Ma anche in questo campo va riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale. Essa ha istituito la misura in esame dopo una verifica con i rappresentanti degli Stati membri ed un'analisi approfondita del mercato. Perciò il provvedimento va considerato sufficiente a consentire ai produttori, se del caso, un adattamento della loro produzione. Non può quindi riscontrarsi alcuna violazione del principio posto a tutela del legittimo affidamento.
6) La lesione di diritti fondamentali
147.
Per quanto riguarda la tesi del governo irlandese secondo cui il regolamento della Commissione impugnato lede i diritti fondamentali dei produttori di carne bovina, in quanto li priva dei frutti del loro lavoro, la Commissione sostiene giustamente che non si riscontrano violazioni dei diritti fondamentali.
a) La proprietà
148.
Una violazione dei diritti di proprietà è già esclusa in quanto la possibilità di vendere carne agli organismi d'intervento non rappresenta un titolo di proprietà, soprattutto se si considera che l'intervento è soltanto uno dei meccanismi di regolazione del mercato.
b) La libertà di esercitare un'attività professionale
149.
Del pari, non emergono limitazioni al libero esercizio di un'attività professionale. Anche se i produttori irlandesi non si sono orientati in base al mercato, ma contavano sugli acquisti degli organismi d'intervento, il regolamento della Commissione non impedisce loro di continuare ad esercitare la loro professione e a produrre carcasse pesanti. Nel caso in cui non possano poi smerciare i loro prodotti, ciò dipende dalla legge della domanda e dell'offerta, nel caso specifico dall'assenza di domanda.
7) Lo sviamento di potere
150.
Non ci si deve soffermare oltre sull'affermazione del governo irlandese secondo cui la Commissione ha commesso uno sviamento di potere. In proposito il governo irlandese sostiene soltanto quanto ha già fatto valere in merito al difetto di competenza della Commissione. Ma perché sussista sviamento di potere è necessario che l'organo di cui trattasi abbia impiegato i poteri conferitigli per un fine diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti. In questo caso non vi è il minimo elemento che consenta di affermare che il regolamento è stato emanato per un fine diverso da quello indicato.
8) La violazione di forme sostanziali
151.
Anche l'ultimo motivo di nullità dedotto dall'Irlanda, la violazione delle forme sostanziali, nel caso di specie non sussiste. Secondo il governo irlandese, il regolamento della Commissione qui impugnato presenta una carenza di motivazione in quanto i motivi esposti sono inesatti. L'obbligo di motivazione è disciplinato dall'art. 190 del Trattato CE, che prescrive che i regolamenti siano provvisti di motivazione. La Commissione l'ha fornita. Se le considerazioni della Commissioni siano esatte deve essere valutato in altra sede, e in particolare nell'ambito della proporzionalità, e non ha qui alcuna rilevanza.
152.
Di conseguenza, di tutti i motivi dedotti sussistono soltanto l'incompetenza della Commissione e la violazione dell'art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68.
Spese
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.
C — Conclusioni
153.
In esito alle considerazioni che precedono propongo a codesta Corte
1)
di annullare il regolamento (CEE) della Commissione n. 685/93;
2)
di condannare la Commissione alle spese del procedimento.
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
( 2 ) Quarto ‘considerando’ del regolamento n. 805/68.
( 3 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49).
( 4 ) Primo e secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2066/92.
( 5 ) Terzo e quarto ‘considerando’ del regolamento n. 2066/92.
( 6 ) Decimo ‘considerando’ del regolamento n. 2066/92.
( 7 ) Regolamenta (CEE) della Commissione 29 marzo 1989, n. 859, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine (GU L 91, pag. 5). Il detto regolamento è suto abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione 1o settembre 1993, n. 2456, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (GU L 225, pag. 4). Il regolamento n. 2456/93 si applica a partire dalla seconda gara del mese di. settembre 1993. Non mi pronuncerò sul regolamento n. 2456/93, in quanto le parti non l'hanno menzionato.
( 8 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1981, n. 1208, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU L 123, pag. 3).
( 9 ) Regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica Ú regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (GU L 73, pag. 9).
( 10 ) Sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda (Racc, pag. 1279, punti 10 e 14).
( 11 ) Secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2066/92.
( 12 ) Gli acquisti d'intervento vengono anzitutto posti in gara dalla Commissione. Poi, per ridurre i quantitativi aggiudicati può essere applicato un coefficiente di riduzione (art-11, n. 3, del regolamento n. 859/89).
( 13 ) V. art. 6, n. 7, quinto trattino del regolamento n. 805/68.
( 14 ) Già citata in nota 10.
( 15 ) Sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau/Commissione (Racc. pag. 1069, punto 14).
( 16 ) Sentenza 11 marzo 1987, causa 27/85, Vandemoortele/Commissione (Racc. pag. 1129, punto 14).
( 17 ) Sentenza 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 14).
( 18 ) Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 3 giugno 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383, in particolare pag. I-5404).
( 19 ) Conclusioni dell'avvocato generale, causa C-240/90, già citata, paragrafo 36.
( 20 ) Sentenze 2 maggio 1990, causa C-357/88, Hopermann (Racc. pag. I-1669, punto 7), e causa C-358/88, Hopermann (Racc. pag. I-1687, punto 8).
( 21 ) Art. 145, terzo trattino, del Trattato CE.
( 22 ) V. causa 23/75, già citata in nota 10, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, già citate in nota 15, causa 27/85, già citata in nota 16, causa 265/85, già citata in nota 17.
( 23 ) V. conclusioni 5 dicembre 1986, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84 (Racc. pag. 1084, paragrafi 102 e 105).
( 24 ) Semenza 24 febbraio 1988, causa 264/86, Francia/Commissione (Racc. pag. 973, in particolare pag. 998, punti 20 e seguenti).
( 25 ) Sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383, in particolare pag. I-5434, punti 36 e seguenti).
( 26 ) Secondo cui, in deroga all'art. 5, n. 2, gli organismi d'intervento possono acquistare carni provenienti da bovini maschi la cui carcassa pesa da 150 a 200 kg (vitelli).
( 27 ) Sentenza 17 dicembre 1970, causa 25/70, Köster (Racc. pag. 1161, punto 6).
( 28 ) Già citato alla nota 7.
( 29 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, abroga il regolamento (CEE) n. 1302/73 e proroga il regolamento (CEE) n. 4132/88 (GU L 61, pag. 43).
( 30 ) Sentenza 8 aprile 1992, causa C-256/90, Mignini (Racc. pag. I-2651, punto 16).
( 31 ) Sentenze 20 ottobre 1977, causa 29/77, Roquette Frères (Racc. pag. 1835, punti 19 e 20), e 25 maggio 1978, causa 136/77, Racke (Racc. pag. 1245, punto 4).
( 32 ) Sentenza C-256/90, già citata in nou 30.
( 33 ) Sentenze 21 gennaio 1992, causa C-319/90, Pressler (Racc. pae. I-203, punto 12), 27 novembre 1991, causa C-199/90, Itala-ade (Racc. pag. I-5545, punto 12), e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche (Racc. pag. I-2681, punto 19).
( 34 ) Sentenze 2 luglio 1974, causa 153/73, Holtz e Willemsen/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 675, punto 13), 13 luglio 1978, causa 8/78, Milac (Racc. pag. 1721, punto 18), 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide (Racc, pag. 4209, punto 28).
( 35 ) Conclusioni presentate il 14 novembre 1990 nella causa C-27/90, SITPA (sentenza 24 gennaio 1991, Racc. pag. I-133, paragrafo 32).
( 36 ) Sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart (Racc. pag. I-435, punto 14).
( 37 ) Sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321).
( 38 ) Sentenza 28 aprile 1988, causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355).
( 39 ) Causa 120/86 (già citata in nota 37), punto 24, e causa 170/86 (già citau in nota 38), punto 13.
( 40 ) Secondo ‘considerando’ del regolamento n. 685/93.
Full & Egal Universal Law Academy